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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/05/2025, n. 1803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1803 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2006/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 2006/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Fortunato Massimo, domiciliata all'indirizzo pec Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Garruto Erminio, domiciliata in Napoli alla Via Edoardo Nicolardi n. 159;
APPELLATA
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.2.2025 le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da Parte_1
d'ora in poi nei confronti dell' (d'ora in
[...] Controparte_1 Controparte_4
poi e della con riferimento alla sentenza n. 244/2021 (r.g. n. 6001/2021) del CP_5 Controparte_3
Giudice di Pace di Nocera Inferiore pubblicata il 18.10.2021.
In primo grado aveva proposto opposizione avverso la cartella di pagamento Controparte_1
n. 10020200004064913000 ad egli notificata il 25.2.2020, relativa al mancato pagamento di una sanzione
1 di euro 831,50 per contravvenzione al codice della strada di cui al verbale n. V70/15340870 elevato dalla
Polizia Stradale di Napoli.
In particolare, l'attore aveva chiesto l'annullamento della cartella e la declaratoria di inesistenza dell'obbligazione di pagamento, in ragione di motivi riguardanti la validità della cartella e dell'omessa notifica del verbale ad opera della Controparte_3
Costituitasi l'a.d.e.r. e, viceversa, rimasto contumace l'ente creditore, il Giudice di Pace ha rigettato e condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale decisione ha proposto appello, contestando che il Giudice di Controparte_1
prime cure avrebbe erroneamente ravvisato la tardività della doglianza riguardante l'omessa notifica del verbale.
Si è costituita l insistendo per la declaratoria di inammissibilità e/o comunque di CP_5
infondatezza dell'impugnazione.
La non si è costituita nemmeno in questa sede. Controparte_3
Tanto premesso, va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado e la causa va rimessa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 co. 1 c.p.c..
Difatti, sia l'atto di citazione di primo grado che l'atto di appello sono stati notificati alla non già presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di SA (come prescritto Controparte_3
dall'art. 11 r.d. n. 1611/1933), bensì erroneamente presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli.
Da tanto consegue la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, delle quale erroneamente non si è avveduto il Giudice di Pace.
Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante, in omaggio al principio di causalità delle stesse.
La chiusura in rito del giudizio giustifica una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la nullità della sentenza di primo grado;
2) rimette la causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
3) condanna al pagamento delle spese di lite nei Parte_1 confronti dell' , che si liquidano in euro 500,00 per compenso, Controparte_4
2 oltre spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
Nocera Inferiore, 20.05.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 2006/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Fortunato Massimo, domiciliata all'indirizzo pec Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Garruto Erminio, domiciliata in Napoli alla Via Edoardo Nicolardi n. 159;
APPELLATA
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.2.2025 le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da Parte_1
d'ora in poi nei confronti dell' (d'ora in
[...] Controparte_1 Controparte_4
poi e della con riferimento alla sentenza n. 244/2021 (r.g. n. 6001/2021) del CP_5 Controparte_3
Giudice di Pace di Nocera Inferiore pubblicata il 18.10.2021.
In primo grado aveva proposto opposizione avverso la cartella di pagamento Controparte_1
n. 10020200004064913000 ad egli notificata il 25.2.2020, relativa al mancato pagamento di una sanzione
1 di euro 831,50 per contravvenzione al codice della strada di cui al verbale n. V70/15340870 elevato dalla
Polizia Stradale di Napoli.
In particolare, l'attore aveva chiesto l'annullamento della cartella e la declaratoria di inesistenza dell'obbligazione di pagamento, in ragione di motivi riguardanti la validità della cartella e dell'omessa notifica del verbale ad opera della Controparte_3
Costituitasi l'a.d.e.r. e, viceversa, rimasto contumace l'ente creditore, il Giudice di Pace ha rigettato e condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale decisione ha proposto appello, contestando che il Giudice di Controparte_1
prime cure avrebbe erroneamente ravvisato la tardività della doglianza riguardante l'omessa notifica del verbale.
Si è costituita l insistendo per la declaratoria di inammissibilità e/o comunque di CP_5
infondatezza dell'impugnazione.
La non si è costituita nemmeno in questa sede. Controparte_3
Tanto premesso, va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado e la causa va rimessa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 co. 1 c.p.c..
Difatti, sia l'atto di citazione di primo grado che l'atto di appello sono stati notificati alla non già presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di SA (come prescritto Controparte_3
dall'art. 11 r.d. n. 1611/1933), bensì erroneamente presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli.
Da tanto consegue la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, delle quale erroneamente non si è avveduto il Giudice di Pace.
Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante, in omaggio al principio di causalità delle stesse.
La chiusura in rito del giudizio giustifica una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la nullità della sentenza di primo grado;
2) rimette la causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
3) condanna al pagamento delle spese di lite nei Parte_1 confronti dell' , che si liquidano in euro 500,00 per compenso, Controparte_4
2 oltre spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
Nocera Inferiore, 20.05.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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