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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/09/2025, n. 3231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3231 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Nicola Antonio
D'Amore, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 8849/2020 R.G., avente ad oggetto “opposizione ad ordinanza ingiunzione”, promossa da:
in proprio e quale legale rappresentante di con il Parte_1 Parte_2 patrocinio dell'Avv. Bernardo Procopio,
Opponente contro
OP
, in persona del Dirigente pro tempore, rappresentata dal Funzionario delegato
[...] dott.ssa , Controparte_2
Opposta nonché contro
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3 contumace,
Opposto
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 17.9.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 9.7.2020 , in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante di ha interposto opposizione nei confronti dell' Parte_2 CP_1
Pag. 1 a 7 , OP
e del avverso l'ordinanza ingiunzione n. 326/2020 Controparte_3 emessa dall' OP
, notificata l'11.6.2020, a mezzo della quale, a seguito del verbale di
[...] contestazione e sequestro amministrativo del 27.1.2020, veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 10.000,00 oltre spese di notifica pari ad euro 8,75, nonché la confisca di un apparecchio e del danaro ivi contenuto, stante la violazione dell'art. 110 comma 3 e comma
9 lett. f-quater del T.U.L.P.S, in relazione al predetto apparecchio, in quanto privo del guscio protettivo della scheda di sistema.
L'opponente ha dedotto che:
- personale della Guardia di Finanza della Compagnia di in seguito ad un CP_1 controllo effettuato nell'esercizio commerciale denominato “Fashion cafè” di proprietà del
Sig. (sita in Conversano alla Via San Lorenzo 87/B), disponeva il Persona_1 sequestro ex art. 13 della L. 689/1981, in relazione alla violazione di cui all'art. 110 cc. 3
e 9 lett. f-quater del T.U.L.P.S., di n. 1 apparecchio appartenente alla categoria di cui al comma 6 lett. a) dell'art. 110 del T.U.L.P.S.;
- tale sequestro avveniva in quanto l'apparecchio rinvenuto nell'esercizio commerciale denominato “Fashion cafè” e di proprietà di era, a detta degli operanti, non Parte_2 rispondente alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nel comma 6 art. 110 del
T.U.L.P.S., in violazione dell'art. 9 lett. f-quater della medesima normativa, ed in violazione delle norme tecniche dettate dal D.D. del 4.12.2003;
- invero, gli operanti in quella circostanza rinvenivano all'interno dell'esercizio commerciale un apparecchio di cui al comma 6 lett. a) art. 110 del T.U.L.P.S. che veniva dichiarato difforme, perché sprovvisto del guscio protettivo della scheda di sistema;
- successivamente al sequestro, avvenuto in data 27.1.2020, il ricorrente presentava presso l' Bari, competente per territorio, scritti difensivi ai sensi dell'art. Controparte_4
19 della L. 689/1981, con istanza di dissequestro, e con richiesta di essere sentito;
negli scritti difensivi, l'odierno opponente portava all'attenzione dell'Ufficio che sull'apparecchio il guscio protettivo era stato tolto, in quanto l'apparecchio era in manutenzione ordinaria, allegando anche la scheda di manutenzione;
- l'Ufficio, acquisiti gli scritti difensivi e convocato l'odierno opponente per rilasciare le dichiarazioni, rigettava la richiesta di dissequestro;
nel provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro, l'Ufficio motivava lo stesso sostenendo che l'apparecchio era privo del guscio di protezione della scheda di sistema e che non risultava nella banca dati
Pag. 2 a 7 egistrata nessuna procedura di manutenzione;
Parte_3
- alla luce di tanto, l'Ufficio in data 11.6.2020 emetteva ordinanza ingiunzione, senza però aver disposto perizia tecnica, da parte del partner tecnologico per poter verificare Pt_4 in maniera inconfutabile le violazioni contestate dalla Guardia di Finanza, soprattutto alle luce delle deduzioni dell'odierno opponente e della documentazione allegata dallo stesso agli scritti difensivi, ove si certificava che l'apparecchio oggetto di sequestro era stato oggetto di manutenzione ordinaria, come risultante della scheda di lavoro.
Pertanto, l'opponente ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza opposta, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, con anche confisca dell'apparecchio, opposta e per l'effetto annullarla in accoglimento dei dedotti motivi. In via subordinata, esercitando il potere di Contr modifica della sanzione applicata, revocare la sanzione emessa dall'ufficio di Bari,
e applicare la sanzione di cui al comma 9 lett. c) art. 110 del TULPS, con facoltà ex art.
16 L.689/81, e revoca in ogni caso della sanzione accessoria della confisca”, deducendo i seguenti motivi di censura:
- “Illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per errata applicazione della legge di riferimento”;
- “Nullità dell'ordinanza ingiunzione per carenza assoluta di motivazione. Trasposizione acritica del p.v.c.”.
Con decreto depositato il 3.9.2020, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, è stata fissata l'udienza del 3.3.2021, onerando la Cancelleria della notificazione degli atti alle controparti ai sensi dell'art. 6 c.
8 D. lgs. n. 150/2011.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'8.2.2021 si è costituita l'
[...]
, OP instando per il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 3.3.2021 sono comparsi l'opponente e l'opposta costituita ed ivi parte opponente ha reiterato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed ha rinunciato alla richiesta di termine a difesa, precedentemente richiesto nello stesso verbale, per controdedurre in ordine alla costituzione dell' CP_1
Con ordinanza depositata il 3.3.2021 è stata rigettata la richiesta di sospensiva e la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 17.5.2023.
Con ordinanza depositata il 17.5.2023 è stato richiesto alla Cancelleria di relazionare
Pag. 3 a 7 sulla notificazione degli atti al , in quanto nel Controparte_3 fascicolo era assente la prova della suddetta notificazione.
Alla successiva udienza del 12.7.2023 il Cancelliere ha relazionato a verbale sulla mancata notificazione a mezzo pec degli atti al Ministero e, per l'effetto, è stata disposta la notificazione degli atti al , poi avvenuta a mezzo posta l'8.9.2023 con racc.ta a/r CP_3
n. 786429648633 spedita il 31.8.2023, rinviandosi per il prosieguo all'udienza del
19.6.2024.
All'udienza del 19.6.2024 l'opponente ha rinunciato alla domanda nei confronti del e con ordinanza depositata in pari data la causa è stata rinviata per la discussione CP_3 al 17.9.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 17.7.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione, essendo irrilevante la C.T.U. richiesta dall'opponente.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia del Controparte_3
.
[...]
Scendendo al merito, va osservato che l'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
L'opponente lamenta - con il primo motivo di censura - l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per errata applicazione della legge di riferimento, nel senso che, da un lato, non era stata accertata dagli agenti e dall'Agenzia la manomissione della scheda, onde alcuna sanzione avrebbe dovuto applicarsi, e, dall'altro in via subordinata, in considerazione della pacifica circostanza dell'assenza del guscio protettivo della scheda di gioco, avrebbe dovuto applicarsi l'art. 110 c. 9 lett. c del T.U.L.P.S. in luogo dell'applicato c 9 lett f-quater.
Ciò posto, va osservato che l'art. 110 c. 9 f-quater del T.U.L.P.S. statuisce che: “chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni”.
La disposizione normativa - introdotta con il D.L. n. 4/2019 conv. in L. n. 26/2019 (e, quindi, ratione temporis applicabile al caso di specie) - ha per scopo l'attuazione di una incisiva azione di contrasto nei confronti dell'industria parallela al gioco legale, escludendo
Pag. 4 a 7 che possano essere messi a disposizione dell'utenza apparecchi di gioco (e comunque
“destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco”), non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 della medesima norma, anche quando abbiano “natura promozionale”.
Quanto alla lettera f-quater del comma 9, l'illecito risulta, dunque, integrato ove l'apparecchio per il gioco non presenti le caratteristiche previste dai commi 6 e 7 del medesimo articolo.
Nello specifico, la condotta sanzionata si concretizza nella semplice “messa a disposizione” dei clienti di un esercizio pubblico di qualsiasi genere di apparecchiatura che consenta, e quindi non impedisca, di collegarsi, anche in piena autonomia, senza richiedere, ai fini della punibilità, che sia anche in atto un'azione di gioco (cfr. Trib. Bari n. 1030/2025).
E' evidente, quindi, che la disposizione sopra menzionata sanzioni qualsiasi apparecchio non conforme alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, con la conseguenza che la mancanza del guscio protettivo esterno della scheda di gioco – la cui presenza è espressamente stabilita dal Decreto direttoriale del 4.12.2003 – costituisce un illecito sanzionabile ex se,
a prescindere da una manomissione o da un'alterazione della scheda di gioco.
Del resto, infondata è la giustificazione dell'opponente in ordine all'intervento di manutenzione dell'apparecchio effettuato proprio nella stessa data dell'accesso degli agenti accertatori, di cui è incontestato che non vi è indicazione nella banca dati Parte_3 nonché nel registro delle manutenzioni, adempimento che rientra tra i requisiti obbligatori stabiliti dall'art. 2 del Decreto direttoriale del 4.12.2003; sul punto, va osservato che la scheda di manutenzione allegata al ricorso non reca data certa e risulta datata il giorno stesso dell'accesso, senza il codice identificativo rilasciato dall' onde è da ritenersi CP_1 verosimile che essa sia stata compilata in concomitanza all'accesso e come tale è inidonea a scriminare l'illecito.
Inoltre, infondata è la questione dell'erronea applicazione dell'art. 110 c. 9 lett. f-quater del T.U.L.P.S. in luogo del c. 9 lett. c invocato dall'opponente, posto che per il principio della successione delle leggi nel tempo dall'entrata in vigore del D.L. n. 4/2019 conv. in L.
n. 26/2019 (che ha introdotto la lett. f-quater) agli apparecchi non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 trova sempre applicazione la lett. f-quater, mentre la lett. c trova applicazione in caso di apparecchi conformi alle caratteristiche dei commi 6 e
7, ma che corrispondono premi in denaro o di altre specie diversi da quelli ammessi.
Alla luce di quanto illustrato, le doglianze di parte opponente circa l'inapplicabilità della normativa violata non sono meritevoli di accoglimento.
Pag. 5 a 7 Con il secondo motivo di censura l'opponente ha dedotto la carenza assoluta di motivazione, con violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990, dell'art. 7 L. n. 212/2000, dell'art. 42 D.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 3, 24, 97, 111 e 113 Costituzione.
Tale censura è infondata, atteso che l'ordinanza ingiunzione opposta riporta la disposizione violata, descrivendola analiticamente, e richiama il verbale di contestazione a monte, senza che tale richiamo sia motivo di invalidità: invero, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, conseguendone che è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo, purché tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio (cfr., ex multis, Cass. n. 17104/2009).
Inoltre, alcuna attinenza rivestono le disposizioni normative richiamate a tal fine dall'opponente, esse concernendo materie diverse da quelle disciplinate dalla L. n.
689/1981, applicabile nella specie in via speciale: secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all'ambito di applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge 21 novembre
1981, n. 689 (cfr., ex multis, Cass. n. 31239/2021; n. 4363/2015; n. 9591/2006); tanto vale a maggior ragione con riferimento alle disposizioni tributarie invocate dall'opponente, che non trovano applicazione al caso di specie.
In definitiva, alla stregua delle svolte argomentazioni, deve concludersi per il rigetto dell'opposizione.
Quanto alle spese processuali, va osservato che:
- nei rapporti tra l'opponente ed il , le spese vanno Controparte_3 dichiarate irripetibili in considerazione della contumacia di quest'ultimo;
- nei rapporti tra l'opponente e l' rappresentata dal Funzionario delegato, alcunché CP_1 va statuito in punto di spese, in quanto “l'Autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che
Pag. 6 a 7 esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (cfr.
Cass. n. 30597/2017): quest'ultima, nel caso di specie, non è stata depositata.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_3
- rigetta l'interposta opposizione;
- dichiara irripetibili le spese processuali nei rapporti tra l'opponente ed il
[...]
; Controparte_3
- nulla dispone in ordine alle spese processuali nei rapporti tra l'opponente e l'
[...]
, il e la . OP CP_1 CP_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 17.9.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Pag. 7 a 7