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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/07/2025, n. 2253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2253 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3506/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3506/2021 promossa da:
, - P.IVA in persona dell'Amm.re p.t. sig.ra Parte_1 P.IVA_1
, con sede in Salerno alla Via R. Wenner n. 59, rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Carmela Ragone, giusta procura ed elezione di domicilio in atti
-opponente- contro
, in persona del curatore dott. Controparte_1 [...]
con sede in Angri alla Piazza Don TA IO (P.I. ), Per_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Paolillo giusta procura ed elezione di domicilio in atti
-opposta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.12.24.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cpc, come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n° 69. Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cpc, la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies cpc, Cass. N° 22409/06).
**** L'eccezione di incompetenza territoriale è fondata per i seguenti motivi di fatto e di diritto. Ed invero! La presente vertenza ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo nr.718/21 con cui è stato ingiunto alla il pagamento a favore della di euro Parte_1 CP_1
6100,00 documentato dalla fattura elettronica nr. 29/20, oltre interessi e competenze, per trasporti eseguiti a Parma e a Fiorenzuolo D'Adda per suo conto. L'opponente ha sollevato in via preliminare ed assorbente l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice che ha emesso il monitorio non essendo il credito vantato liquido e determinabile. Il credito vantato con il monitorio opposto non è portato da alcun contratto scritto, né risulta determinato e /o determinabile in base ad un preciso tariffario. Quando ci si trova di fronte ad un contratto di trasporto, non scritto, lo stesso si ritiene concluso nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione della prestazione non trovando applicazione le disposizioni previste dall'art. 1326 c.c. ma quelle previste dall'art. 1327 c.c. e quindi, in mancanza di determinazione scritta, si intende concluso nel luogo in cui è avvenuto il caricamento della merce da parte del vettore. Orbene nel caso che ci occupa dagli atti depositati risulta in maniera inequivocabile che il trasporto di cui si chiede il pagamento è iniziato a Salerno presso la società opponente.
pagina 2 di 4 Inoltre, il supposto credito vantato con il monitorio, non ha le caratteristiche delle obbligazioni pecuniarie per le quali, il creditore, per vedere soddisfatta la propria ragione di credito, può scegliere di agire presso il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, domicilio o sede, ovvero usufruire dei cosiddetti fori alternativi indicati dall'art. 20 cpc (luogo dove è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione). Brevemente si osserva che, nelle cause relative ai diritti di obbligazione, il forum destinate solutionis può essere facoltativamente individuato, sulla scorta del combinato disposto degli artt. 1182 III comma cpc e 20 cpc, nel luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio. La Suprema Corte è intervenuta in tale materia precisando che “le obbligazioni da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182 cpc terzo comma sono……..esclusivamente quelle liquide, delle quali , cioè il titolo determini l'ammontare…..senza lasciare alcun margine alla discrezionalità”(cfr sul punto Cass. Civ. SSUU sent. 13.09.2016 nr. 17989). In altre parole, il giudicante, dovrà apprezzare unicamente se a fondamento della pretesa creditoria sia allegato un titolo che indichi una certa somma o per lo meno i criteri per poterla determinare, sia esso il contratto da cui trae origine il rapporto obbligatorio, una sentenza che liquida la somma dovuta ovvero un accordo transattivo successivo in cui le parti concordano un ammontare del debito. In caso positivo si rientra senz'altro nella competenza del giudice del domicilio del creditore, altrimenti questi sarà tenuto a declinare la propria competenza in favore del tribunale del luogo in cui ha domicilio il debitore. Il presupposto della liquidità, che non risiede quindi solo sull'esatta predeterminazione della somma dovuta ma anche su una determinazione del quantum sulla base di criteri oggettivi e prestabiliti, fa si che il creditore nel determinare il giudice territorialmente competente non ha discrezionalità. (cfr sul punto Cass. Civ. sez. VI ordinanza del 22.09.2022 nr. 27785). Nel caso che ci occupa, invece, l'obbligazione dedotta in giudizio dall'opposta, benchè prospettata come certa e determinata e corredata dei documenti previsti dall'art. 634 cpc per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo ai sensi della detta disposizione, è una obbligazione querable ai sensi degli artt. 1219 e 1182 cc, onde non è applicabile l'art. 1182 3° comma c.c. bensì l'art. 1182 4° comma cpc: il forum destinatae solutionis è dunque nel domicilio del debitore, a Salerno, compreso nel circondario del Tribunale di Salerno. Sulla base di quanto precede l'eccezione sollevata dall'opponente sulla incompetenza territoriale va accolta, dovendosi revocare il decreto ingiuntivo, in quanto nullo, posto che il tribunale competente a conoscere della causa è il Tribunale di Salerno. L'accertata incompetenza territoriale di questo Tribunale assorbe ed impedisce la delibazione da parte di questo Giudice di ogni altra eccezione di rito e di merito, rimessa al giudice dichiarato competente.
pagina 3 di 4 Le spese della presente fase del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base del DM 55/2014 così come modificato con DM n.147/22 in base ai valori minimi di liquidazione per le fasi in cui si è articolato il giudizio, avuto riguardo alla semplicità della questione decisa e al valore della causa indicato nell'atto introduttivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie l'opposizione proposta dall'opponente avverso il d.i. relativamente all'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice del monitorio, per l'effetto revoca il d.i. nr. 718/21 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore il 24.5.2021 in quanto nullo perché emesso da Giudice incompetente;
2. Dichiara la competenza a conoscere della presente controversia in favore del Tribunale di Salerno;
3. Assegna alla parte interessata il termine di tre mesi, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione della presente sentenza, per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Salerno dichiarato competente;
4. Condanna parte opposta alla liquidazione in favore dell'opponente delle spese del presente procedimento che liquida in € 851,00 per competenze ed € 145,50 per esborsi, oltre accessori di legge come dovuti, con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo, Si comunichi. Nocera Inferiore 4 luglio 2025
Il GOP
dott.ssa Genny De Cesare
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3506/2021 promossa da:
, - P.IVA in persona dell'Amm.re p.t. sig.ra Parte_1 P.IVA_1
, con sede in Salerno alla Via R. Wenner n. 59, rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Carmela Ragone, giusta procura ed elezione di domicilio in atti
-opponente- contro
, in persona del curatore dott. Controparte_1 [...]
con sede in Angri alla Piazza Don TA IO (P.I. ), Per_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Paolillo giusta procura ed elezione di domicilio in atti
-opposta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.12.24.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cpc, come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n° 69. Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cpc, la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies cpc, Cass. N° 22409/06).
**** L'eccezione di incompetenza territoriale è fondata per i seguenti motivi di fatto e di diritto. Ed invero! La presente vertenza ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo nr.718/21 con cui è stato ingiunto alla il pagamento a favore della di euro Parte_1 CP_1
6100,00 documentato dalla fattura elettronica nr. 29/20, oltre interessi e competenze, per trasporti eseguiti a Parma e a Fiorenzuolo D'Adda per suo conto. L'opponente ha sollevato in via preliminare ed assorbente l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice che ha emesso il monitorio non essendo il credito vantato liquido e determinabile. Il credito vantato con il monitorio opposto non è portato da alcun contratto scritto, né risulta determinato e /o determinabile in base ad un preciso tariffario. Quando ci si trova di fronte ad un contratto di trasporto, non scritto, lo stesso si ritiene concluso nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione della prestazione non trovando applicazione le disposizioni previste dall'art. 1326 c.c. ma quelle previste dall'art. 1327 c.c. e quindi, in mancanza di determinazione scritta, si intende concluso nel luogo in cui è avvenuto il caricamento della merce da parte del vettore. Orbene nel caso che ci occupa dagli atti depositati risulta in maniera inequivocabile che il trasporto di cui si chiede il pagamento è iniziato a Salerno presso la società opponente.
pagina 2 di 4 Inoltre, il supposto credito vantato con il monitorio, non ha le caratteristiche delle obbligazioni pecuniarie per le quali, il creditore, per vedere soddisfatta la propria ragione di credito, può scegliere di agire presso il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, domicilio o sede, ovvero usufruire dei cosiddetti fori alternativi indicati dall'art. 20 cpc (luogo dove è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione). Brevemente si osserva che, nelle cause relative ai diritti di obbligazione, il forum destinate solutionis può essere facoltativamente individuato, sulla scorta del combinato disposto degli artt. 1182 III comma cpc e 20 cpc, nel luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio. La Suprema Corte è intervenuta in tale materia precisando che “le obbligazioni da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182 cpc terzo comma sono……..esclusivamente quelle liquide, delle quali , cioè il titolo determini l'ammontare…..senza lasciare alcun margine alla discrezionalità”(cfr sul punto Cass. Civ. SSUU sent. 13.09.2016 nr. 17989). In altre parole, il giudicante, dovrà apprezzare unicamente se a fondamento della pretesa creditoria sia allegato un titolo che indichi una certa somma o per lo meno i criteri per poterla determinare, sia esso il contratto da cui trae origine il rapporto obbligatorio, una sentenza che liquida la somma dovuta ovvero un accordo transattivo successivo in cui le parti concordano un ammontare del debito. In caso positivo si rientra senz'altro nella competenza del giudice del domicilio del creditore, altrimenti questi sarà tenuto a declinare la propria competenza in favore del tribunale del luogo in cui ha domicilio il debitore. Il presupposto della liquidità, che non risiede quindi solo sull'esatta predeterminazione della somma dovuta ma anche su una determinazione del quantum sulla base di criteri oggettivi e prestabiliti, fa si che il creditore nel determinare il giudice territorialmente competente non ha discrezionalità. (cfr sul punto Cass. Civ. sez. VI ordinanza del 22.09.2022 nr. 27785). Nel caso che ci occupa, invece, l'obbligazione dedotta in giudizio dall'opposta, benchè prospettata come certa e determinata e corredata dei documenti previsti dall'art. 634 cpc per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo ai sensi della detta disposizione, è una obbligazione querable ai sensi degli artt. 1219 e 1182 cc, onde non è applicabile l'art. 1182 3° comma c.c. bensì l'art. 1182 4° comma cpc: il forum destinatae solutionis è dunque nel domicilio del debitore, a Salerno, compreso nel circondario del Tribunale di Salerno. Sulla base di quanto precede l'eccezione sollevata dall'opponente sulla incompetenza territoriale va accolta, dovendosi revocare il decreto ingiuntivo, in quanto nullo, posto che il tribunale competente a conoscere della causa è il Tribunale di Salerno. L'accertata incompetenza territoriale di questo Tribunale assorbe ed impedisce la delibazione da parte di questo Giudice di ogni altra eccezione di rito e di merito, rimessa al giudice dichiarato competente.
pagina 3 di 4 Le spese della presente fase del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base del DM 55/2014 così come modificato con DM n.147/22 in base ai valori minimi di liquidazione per le fasi in cui si è articolato il giudizio, avuto riguardo alla semplicità della questione decisa e al valore della causa indicato nell'atto introduttivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie l'opposizione proposta dall'opponente avverso il d.i. relativamente all'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice del monitorio, per l'effetto revoca il d.i. nr. 718/21 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore il 24.5.2021 in quanto nullo perché emesso da Giudice incompetente;
2. Dichiara la competenza a conoscere della presente controversia in favore del Tribunale di Salerno;
3. Assegna alla parte interessata il termine di tre mesi, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione della presente sentenza, per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Salerno dichiarato competente;
4. Condanna parte opposta alla liquidazione in favore dell'opponente delle spese del presente procedimento che liquida in € 851,00 per competenze ed € 145,50 per esborsi, oltre accessori di legge come dovuti, con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo, Si comunichi. Nocera Inferiore 4 luglio 2025
Il GOP
dott.ssa Genny De Cesare
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