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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/03/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
in persona del Giudice dott.ssa Rachele Monfredi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4409 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Daniele Parte_1
Giacalone e Stefania Pizzuto
ATTORE IN RIASSUNZIONE (debitore esecutato-opponente)
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
[...] e difesa dall'avv. Francesco Grandinetti CONVENUTA (creditrice procedente)
E NEI CONFRONTI DI
, in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore; CONVENUTA - contumace
E DI
[...]
, in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_1
CONVENUTO - terzo pignorato
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.10.24 e atti ivi richiamati.
1
MOTIVI della DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 10.3.23, ha introdotto la fase di merito Parte_1 dell'opposizione ex art. 615 cpc già proposta in via cautelare avverso l'atto di pignoramento dei crediti notificatogli ex art. 72 bis e 48 bis DPR n. 602/73 in data 22.06.2022 da
[...]
, per l'importo complessivo di € 186.534,44, oltre interessi di mora e oneri di Controparte_1
riscossione ex art. 17 D.Lgs. 112/99.
Premesso che la fase cautelare si era conclusa con una declaratoria di non luogo a provvedere in ragione del fatto che era già avvenuto il pagamento da parte del terzo dell'importo oggetto della dichiarazione ex art. 48 bis e dunque del pignoramento;
l'opponente con la citazione ha reiterato i motivi già spiegati in fase cautelare.
In particolare, ha dedotto: 1) l'illegittimità della notificazione a mezzo PEC dell'Intimazione di pagamento n. 296 2022 9008 186 328; 2) la mancata notificazione del prodromico Avviso di
Accertamento n. TY301H601260/2019; 3) la mancata allegazione all'intimazione di pagamento oggetto di causa dei prodromici atti e la loro mancata notificazione;
4) l'erroneità della quantificazione delle somme dovute e delle modalità di detta quantificazione all'interno dell'Avviso di Accertamento n. TY301H601260/2019 e l'illegittimità del procedimento impositivo.
Ha chiesto dunque dichiararsi nullo il pignoramento e ogni altro atto prodromico o consequenziale, ordinando la restituzione delle somme pignorate e pagate dal terzo, pari ad € 9.218,40, con vittoria delle spese di lite.
– creditore procedente per conto di ADE ente impositore – e il terzo pignorato CP_4 [...]
– Corte d'Appello di Controparte_3 Controparte_3
Palermo) – si sono costituiti con autonome comparse, hanno eccepito il difetto di giurisdizione e comunque chiesto il rigetto dell'opposizione per le ragioni spiegate nei rispettivi atti.
Disposto il mutamento del rito, con conseguente applicazione di quello anteriore alla riforma di cui al D.lgs. 149/22 e depositate le memorie ex art. 183 VI comma cpc, la causa – istruita mediante produzione documentale – è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed infine assunta in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con fissazione dei termini ex art. 190 cpc.
*****
Come emerge dagli estratti di ruolo depositati da in allegato alla propria comparsa di CP_4
costituzione nel giudizio n. 3189/22 R.G.E., le cartelle sottese al pignoramento opposto sono tutte
2 relative a crediti fiscali, ad eccezione di quelle recanti nn. 29620180059573960000 e
29620200001233612000.
Ciò posto, con riferimento alle prime, va dichiarato il difetto di giurisdizione, rientrando nella giurisdizione tributaria (peraltro adita dall'odierno opponente) le doglianze volte a far valere l'omessa e/o invalida notificazione degli avvisi di accertamento e delle intimazioni prodromiche all'esecuzione. E infatti:
-“In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell''intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (nella specie la
S.C. ha ritenuto la giurisdizione del giudice tributario in ordine alla prospettata questione di prescrizione della pretesa fiscale che si colloca a monte della notifica della cartella di pagamento)”
(cfr. S.C. sez. un. civ. ord. 21642/21).
- “La tutela davanti alla giurisdizione tributaria è tutela sempre iscrivibile nel modello di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, sicché si tratta del normale giudizio impugnatorio regolato da tale d.lgs., dovendosi in generale considerare che la tutela davanti al giudice tributario può essere introdotta, ricorrendone le condizioni (la cui verifica appartiene alla giurisdizione del giudice tributario), ai sensi del comma 3 di detta norma. Quando la tutela concerne un atto esecutivo che si assume viziato per la mancanza o l'invalidità (sia per nullità sia per inesistenza) della notificazione della cartella o dell'intimazione oppure per vizi formali inerenti al loro profilo di contenuto forma,
l'azione davanti al giudice tributario non è - lo si dice a precisazione degli insegnamenti di cui a
Cass. n. 13913 del 2017 – un'opposizione agli esecutivi secondo il modello di cui all'art. 617 cod. proc. civ., ma un giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 3, del citato d.lgs., del quale si può dire solo che ha una funzione simile a quella del rimedio dell'art. 617. Quando la tutela concerne i fatti inerenti alla pretesa tributaria sostanziale analogamente il profilo del giudizio tributario non
3 assume il carattere di opposizione ai sensi dell'art. 615, ma mantiene quello desumibile dal paradigma dell'art. 19 citato.
Mette conto di rilevare che il riparto così delineato deve necessariamente operare anche quando
l'esattore proceda all'esecuzione sulla base di pretese di riscossione sia tributarie sia non tributarie. La circostanza che in tal modo per esse possano aversi giudizi dinanzi giurisdizioni distinte, a differenza che per le seconde, è meramente consequenziale all'esistenza di un riparto solo per le prime” (cfr. in motivazione S.C. sez. un. civ. ord. n. 7822/20).
*****
Con riferimento alle due cartelle relative a crediti di natura non tributaria, l'opposizione è infondata.
Priva di pregio è innanzitutto la doglianza volta a far valere la nullità del pignoramento e delle precedenti intimazioni di pagamento in ragione dell'allegato mancato inserimento nei pubblici registri della pec utilizzata dall' per i relativi invii. Come infatti chiarito dalla S.C. in materia CP_4 di notifica di cartella esattoriale a mezzo pec da parte dell'agente di riscossione (Cass. sez. 5 civ. n.
18684/23), “l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”).
Nel caso di specie l'opponente nulla ha allegato in proposito.
Inoltre, come condivisibilmente osservato dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Palermo con la sentenza n. 1562/24 (allegata alla comparsa conclusionale di , la notifica da CP_4
un indirizzo non compreso nel registro delle pubbliche amministrazioni è consentita
(ord.6015/2023) e comunque, la cartella non può essere dichiarata nulla stante che ha permesso al ricorrente un'articolata difesa e, quindi, ha raggiunto lo scopo a cui era destinata.
*****
Infondate sono pure le doglianze relative alla notifica dell'avviso di accertamento n.
TY301H601260.
Anche in proposito vanno condivise le conclusioni raggiunte dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo con la sentenza citata. E infatti, l'avviso di accertamento è stato notificato, mediante messo, in conformità all'art.139 c.p.c.; infatti è stato consegnato l'8-7-2019, al portiere dello stabile ove risiede il ricorrente e in data 9-7-2019 è stata inviata al destinatario una raccomandata informativa semplice.
4 Come ha avuto modo di precisare la Cassazione, “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine” ( Cass. 2377/2022).
***
Parimenti infondate le doglianze relative alla violazione dell'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'intimazione di pagamento.
Premesso incidentalmente che tutte le cartelle sottese al pignoramento sono state notificate al destinatario a mezzo pec;
va osservato che, come costantemente affermato dalla S.C. (cfr. ex multis sez. 5 n.2227/18), l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né la cartella precedentemente notificata va notificata all'intimazione, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa.
***
Quanto alla doglianza relativa all'erroneità degli importi pretesi, trattasi all'evidenza di questioni che attengono alla fondatezza del credito erariale nel merito e, dunque, in disparte ogni considerazione in ordine alla loro fondatezza/infondatezza, non possono essere fatte valere in sede di opposizione esecutiva.
****
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano ex DM 55/14 – facendo applicazione, in considerazione della sostanziale reiterazione dei temi già svolti in sede cautelare, dei valori minimi relativi allo scaglione di valore di riferimento e considerando unitariamente la fase introduttiva e di trattazione – in complessivi € 2.540,00 oltre accessori di legge in favore di
CP_4
Sussistono invece i presupposti per la compensazione ex art. 92 cpc nei rapporti con il terzo pignorato, citato in quanto litisconsorte necessario, ma nei cui confronti l'opponente non ha spiegato alcuna domanda.
5
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione relativa ai crediti di cui alle cartelle 29620180059573960000 e
29620200001233612000 e dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore della CGT di con riferimento ai restanti crediti. CP_1
Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore di nella misura di € CP_4
2.540,00 oltre accessori di legge.
COMPENSA le spese nei rapporti con le altre parti.
Palermo, 25.3.25
Il Giudice
Rachele Monfredi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
in persona del Giudice dott.ssa Rachele Monfredi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4409 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Daniele Parte_1
Giacalone e Stefania Pizzuto
ATTORE IN RIASSUNZIONE (debitore esecutato-opponente)
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
[...] e difesa dall'avv. Francesco Grandinetti CONVENUTA (creditrice procedente)
E NEI CONFRONTI DI
, in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore; CONVENUTA - contumace
E DI
[...]
, in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_1
CONVENUTO - terzo pignorato
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.10.24 e atti ivi richiamati.
1
MOTIVI della DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 10.3.23, ha introdotto la fase di merito Parte_1 dell'opposizione ex art. 615 cpc già proposta in via cautelare avverso l'atto di pignoramento dei crediti notificatogli ex art. 72 bis e 48 bis DPR n. 602/73 in data 22.06.2022 da
[...]
, per l'importo complessivo di € 186.534,44, oltre interessi di mora e oneri di Controparte_1
riscossione ex art. 17 D.Lgs. 112/99.
Premesso che la fase cautelare si era conclusa con una declaratoria di non luogo a provvedere in ragione del fatto che era già avvenuto il pagamento da parte del terzo dell'importo oggetto della dichiarazione ex art. 48 bis e dunque del pignoramento;
l'opponente con la citazione ha reiterato i motivi già spiegati in fase cautelare.
In particolare, ha dedotto: 1) l'illegittimità della notificazione a mezzo PEC dell'Intimazione di pagamento n. 296 2022 9008 186 328; 2) la mancata notificazione del prodromico Avviso di
Accertamento n. TY301H601260/2019; 3) la mancata allegazione all'intimazione di pagamento oggetto di causa dei prodromici atti e la loro mancata notificazione;
4) l'erroneità della quantificazione delle somme dovute e delle modalità di detta quantificazione all'interno dell'Avviso di Accertamento n. TY301H601260/2019 e l'illegittimità del procedimento impositivo.
Ha chiesto dunque dichiararsi nullo il pignoramento e ogni altro atto prodromico o consequenziale, ordinando la restituzione delle somme pignorate e pagate dal terzo, pari ad € 9.218,40, con vittoria delle spese di lite.
– creditore procedente per conto di ADE ente impositore – e il terzo pignorato CP_4 [...]
– Corte d'Appello di Controparte_3 Controparte_3
Palermo) – si sono costituiti con autonome comparse, hanno eccepito il difetto di giurisdizione e comunque chiesto il rigetto dell'opposizione per le ragioni spiegate nei rispettivi atti.
Disposto il mutamento del rito, con conseguente applicazione di quello anteriore alla riforma di cui al D.lgs. 149/22 e depositate le memorie ex art. 183 VI comma cpc, la causa – istruita mediante produzione documentale – è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed infine assunta in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con fissazione dei termini ex art. 190 cpc.
*****
Come emerge dagli estratti di ruolo depositati da in allegato alla propria comparsa di CP_4
costituzione nel giudizio n. 3189/22 R.G.E., le cartelle sottese al pignoramento opposto sono tutte
2 relative a crediti fiscali, ad eccezione di quelle recanti nn. 29620180059573960000 e
29620200001233612000.
Ciò posto, con riferimento alle prime, va dichiarato il difetto di giurisdizione, rientrando nella giurisdizione tributaria (peraltro adita dall'odierno opponente) le doglianze volte a far valere l'omessa e/o invalida notificazione degli avvisi di accertamento e delle intimazioni prodromiche all'esecuzione. E infatti:
-“In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell''intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (nella specie la
S.C. ha ritenuto la giurisdizione del giudice tributario in ordine alla prospettata questione di prescrizione della pretesa fiscale che si colloca a monte della notifica della cartella di pagamento)”
(cfr. S.C. sez. un. civ. ord. 21642/21).
- “La tutela davanti alla giurisdizione tributaria è tutela sempre iscrivibile nel modello di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, sicché si tratta del normale giudizio impugnatorio regolato da tale d.lgs., dovendosi in generale considerare che la tutela davanti al giudice tributario può essere introdotta, ricorrendone le condizioni (la cui verifica appartiene alla giurisdizione del giudice tributario), ai sensi del comma 3 di detta norma. Quando la tutela concerne un atto esecutivo che si assume viziato per la mancanza o l'invalidità (sia per nullità sia per inesistenza) della notificazione della cartella o dell'intimazione oppure per vizi formali inerenti al loro profilo di contenuto forma,
l'azione davanti al giudice tributario non è - lo si dice a precisazione degli insegnamenti di cui a
Cass. n. 13913 del 2017 – un'opposizione agli esecutivi secondo il modello di cui all'art. 617 cod. proc. civ., ma un giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 3, del citato d.lgs., del quale si può dire solo che ha una funzione simile a quella del rimedio dell'art. 617. Quando la tutela concerne i fatti inerenti alla pretesa tributaria sostanziale analogamente il profilo del giudizio tributario non
3 assume il carattere di opposizione ai sensi dell'art. 615, ma mantiene quello desumibile dal paradigma dell'art. 19 citato.
Mette conto di rilevare che il riparto così delineato deve necessariamente operare anche quando
l'esattore proceda all'esecuzione sulla base di pretese di riscossione sia tributarie sia non tributarie. La circostanza che in tal modo per esse possano aversi giudizi dinanzi giurisdizioni distinte, a differenza che per le seconde, è meramente consequenziale all'esistenza di un riparto solo per le prime” (cfr. in motivazione S.C. sez. un. civ. ord. n. 7822/20).
*****
Con riferimento alle due cartelle relative a crediti di natura non tributaria, l'opposizione è infondata.
Priva di pregio è innanzitutto la doglianza volta a far valere la nullità del pignoramento e delle precedenti intimazioni di pagamento in ragione dell'allegato mancato inserimento nei pubblici registri della pec utilizzata dall' per i relativi invii. Come infatti chiarito dalla S.C. in materia CP_4 di notifica di cartella esattoriale a mezzo pec da parte dell'agente di riscossione (Cass. sez. 5 civ. n.
18684/23), “l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”).
Nel caso di specie l'opponente nulla ha allegato in proposito.
Inoltre, come condivisibilmente osservato dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Palermo con la sentenza n. 1562/24 (allegata alla comparsa conclusionale di , la notifica da CP_4
un indirizzo non compreso nel registro delle pubbliche amministrazioni è consentita
(ord.6015/2023) e comunque, la cartella non può essere dichiarata nulla stante che ha permesso al ricorrente un'articolata difesa e, quindi, ha raggiunto lo scopo a cui era destinata.
*****
Infondate sono pure le doglianze relative alla notifica dell'avviso di accertamento n.
TY301H601260.
Anche in proposito vanno condivise le conclusioni raggiunte dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo con la sentenza citata. E infatti, l'avviso di accertamento è stato notificato, mediante messo, in conformità all'art.139 c.p.c.; infatti è stato consegnato l'8-7-2019, al portiere dello stabile ove risiede il ricorrente e in data 9-7-2019 è stata inviata al destinatario una raccomandata informativa semplice.
4 Come ha avuto modo di precisare la Cassazione, “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine” ( Cass. 2377/2022).
***
Parimenti infondate le doglianze relative alla violazione dell'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'intimazione di pagamento.
Premesso incidentalmente che tutte le cartelle sottese al pignoramento sono state notificate al destinatario a mezzo pec;
va osservato che, come costantemente affermato dalla S.C. (cfr. ex multis sez. 5 n.2227/18), l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né la cartella precedentemente notificata va notificata all'intimazione, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa.
***
Quanto alla doglianza relativa all'erroneità degli importi pretesi, trattasi all'evidenza di questioni che attengono alla fondatezza del credito erariale nel merito e, dunque, in disparte ogni considerazione in ordine alla loro fondatezza/infondatezza, non possono essere fatte valere in sede di opposizione esecutiva.
****
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano ex DM 55/14 – facendo applicazione, in considerazione della sostanziale reiterazione dei temi già svolti in sede cautelare, dei valori minimi relativi allo scaglione di valore di riferimento e considerando unitariamente la fase introduttiva e di trattazione – in complessivi € 2.540,00 oltre accessori di legge in favore di
CP_4
Sussistono invece i presupposti per la compensazione ex art. 92 cpc nei rapporti con il terzo pignorato, citato in quanto litisconsorte necessario, ma nei cui confronti l'opponente non ha spiegato alcuna domanda.
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P.Q.M.
Rigetta l'opposizione relativa ai crediti di cui alle cartelle 29620180059573960000 e
29620200001233612000 e dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore della CGT di con riferimento ai restanti crediti. CP_1
Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore di nella misura di € CP_4
2.540,00 oltre accessori di legge.
COMPENSA le spese nei rapporti con le altre parti.
Palermo, 25.3.25
Il Giudice
Rachele Monfredi
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