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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 30/04/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1098/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 3- CONT/CONTRATTUALE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo di cui in epigrafe promossa da:
, in persona del titolare (C.F. , rappresentata e Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 difesa dall'avv. Rino Lucio Mazzilli, giusta procura conferita su foglio separato, trasmessa nel fascicolo telematico
- ATTRICE
Contro
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Scalzo, CP_1 C.F._1
giusta procura conferita su foglio separato, trasmessa nel fascicolo telematico
- CONVENUTO
Oggetto: altri contratti d'opera
Conclusioni delle parti (come da note conclusive, richiamate a verbale d'udienza del 17.4.2025):
- Attrice:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa e in virtù della documentazione probatoria allegata, il diritto della ricorrente ad ottenere l'integrale adempimento delle obbligazioni di pagamento scaturite da lavori contrattualmente previsti di cui alle fatture specificate in premessa, come rideterminate dalla espletata CTU e quantificate in €.5.740, rinunciando parte ricorrente alle maggiori somme dovute per i lavori extracontrattuali che saranno azionate in separata sede. Condannare il resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della indicata somma, oltre interessi dalla data della fattura, con vittoria integrale di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre oneri di Legge.”
- Convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: accertare e dichiarare l'inadempimento della alla realizzazione delle opere Controparte_2
manutentive e di collaudo, così come individuate nel dettaglio nell'ambito della relazione peritale conclusiva del giudizio per ATP;
conseguentemente, respingere la pretesa creditoria avanzata dalla odierna ricorrente in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto, parzialmente compensata a fronte della mancata corresponsione di alcuni elementi accessori contrattualmente previsti oltre che integralmente sprovvista di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
IN VIA RICONVENZIONALE, NEL
MERITO, accertare tutti i danni subìti e subendi dal Sig. in conseguenza CP_1
della vicenda in atti e, conseguentemente, condannare la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, in
[...] favore dell'odierno resistente, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non, subìti e subendi, della somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto;
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 27.2.2023 la ha adito codesto tribunale al Controparte_3
fine di ivi sentir condannare il sig. al pagamento in suo favore della somma di euro CP_1
20.260,00 a titolo di corrispettivo dovuto per i lavori di realizzazione di una piscina presso l'abitazione del convenuto, commissionati in virtù del contratto stipulato con scrittura privata del
10.01.2020, giusta fatture nn. 13/I del 16.02.2021 e n.14/I del 24.02.2021, rispettivamente relative a opere contrattuali e “extracontrattuali”.
Ha dedotto, in estrema sintesi, l'attrice, a fondamento della propria domanda, che in relazione alle opere contrattuali il convenuto, lamentando alcuni difetti, aveva introdotto ricorso ex art. 696 bis c.p.c. presso codesto Tribunale (R.G. n. 1047/21), all'esito del quale il nominato CTU, ing. , aveva quantificato il danno riveniente dai vizi riscontrati in una Persona_1 percentuale pari al 40% dell'importo totale delle opere commissionate, nonché individuato una corresponsabilità del committente quantificata nella misura del 10% del suddetto importo, onde il credito residuo dovuto ammonterebbe al 30% di euro 58.200,00= euro 17.460 e, al netto degli acconti ricevuti (pari a euro 35.000,00), a finali euro 5.740. Ha aggiunto che in relazione ai lavori extracontratto, in assenza di contestazioni, la somma dovuta ammonterebbe ad euro 14.520,00
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “A) accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa e in virtù della documentazione probatoria allegata, il diritto della ricorrente ad ottenere l'integrale adempimento delle obbligazioni di pagamento scaturite da lavori di cui alle fatture specificate in premessa, come rideterminate dalla espletata CTU;
B) per l'effetto e in virtù delle risultanze peritali agli atti e dei conteggi innanzi specificati, condannare il resistente CP_1
all'immediato pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 20.260,00 , oltre iva
[...]
; Con vittoria integrale di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre oneri di Legge”.
Con comparsa del 29.5.2023 si è costituito in giudizio il convenuto invocando il rigetto dell'avversa domanda e deducendo, in sintesi: i) che il aveva manifestato la propria CP_1 disponibilità a corrispondere la somma residua ancora dovuta pari ad € 5.740,00, previa esecuzione degli interventi di ripristino per come individuati dal ctu e esecuzione del collaudo e fine lavori, ma tale richiesta era rimasta priva di riscontro;
ii) che il convenuto si sarebbe visto costretto ad effettuare a proprie spese degli “interventi di massima” con il solo scopo di tamponare i fenomeni riscontrati nonché l'aggravarsi della situazione di danno;
iii) che, dunque, il mancato pagamento del saldo sarebbe giustificato dall'avverso inadempimento ex art. 1460 cod. civ.; iv) che in relazione ai lavori extracontratto, nessuna documentazione è stata mai trasmessa al Sig. , ivi CP_1
inclusa la fattura n. 13 del 16/02/2021, e che alcun accertamento in merito è stato espletato in sede di ATP;
v) che, dunque, l'accertamento di merito in parte qua sarebbe inammissibile, non essendo stato oggetto di vaglio in sede preventiva e comunque infondato, trattandosi di lavorazioni resesi necessarie in ragione dei vizi delle opere imputabili all'appaltatrice e non dimostrate;
vi) che, infine, il resistente avrebbe patito danni per effetto del mancato e/o parziale godimento della piscina, nonché in relazione alle maggiori spese di energia, acqua per il funzionamento dell'opera, con danno presunto dimostrato anche per effetto dell'accertamento preventivo;
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. IN VIA PREGIUDIZIALE dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo del presente giudizio di merito stante limitatamente alla proposizioni di domande nuove rispetto al correlato giudizio per ATP;
2. NEL MERITO accertare e dichiarare l'inadempimento della
[...]
alla realizzazione delle opere manutentive e di collaudo Controparte_2
delle opere commissionate, così come individuate nel dettaglio nell'ambito della relazione peritale conclusiva del giudizio per ATP;
3. Conseguentemente, respingere la pretesa creditoria avanzata dalla odierna ricorrente in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto, parzialmente compensata a fronte della mancata corresponsione di alcuni elementi accessori contrattualmente previsti oltre che integralmente sprovvista di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
4. IN VIA RICONVENZIONALE, NEL MERITO, accertare tutti i danni subìti e subendi dal Sig. in conseguenza della vicenda in atti e, conseguentemente, CP_1
condannare la in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore al pagamento, in favore dell'odierno resistente, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non, subìti e subendi, della somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto.
5. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge”.
Con ordinanza del 8.6.2023 è stato disposto de facto il mutamento del rito, con concessione dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. (applicabile ratione temporis).
Con ordinanza del 11.1.2024 è stata formulata proposta ex art. 185 bis c.p.c. (“riconoscimento da parte della convenuta e in favore dell'attrice, di un importo a titolo di compenso onnicomprensivo pari ad euro 5.500,00 in favore della controparte, oltre ad un contributo parziale
e forfettario a titolo di ristoro delle spese di lite pari ad euro 1.500 oltre r.f.s.g e accessori ove dovuti come per legge”), rifiutata da entrambe le parti (che hanno effettuato “accettazioni” condizionate, come tali non costituenti accettazioni).
All'udienza del previo deposito di note conclusionali, precisazione delle conclusioni ad opera delle parti e discussione orale della causa, quest'ultima è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.-
-----------
La domanda è fondata e deve essere accolta, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
1. In rito. In via preliminare, giova rilevare che la ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni ha rinunciato “espressamente alla richiesta di pagamento relativa alle opere extra-contrattuali che saranno azionate in separata sede”. La rinuncia alla domanda, salvo che essa incida sostanzialmente sul diritto controverso, è fra i poteri del difensore, quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, non necessitante come tale né dell'accettazione della controparte né di esser formulata secondo forme speciali o previo conferimento di procura speciale (v. Cass. n. 4837/2019). Ne deriva, dunque, che la delibazione della domanda attorea sarà limitata a quanto richiesto in relazione alle opere “contrattuali”.
2. La qualificazione del rapporto contrattuale.
Tanto premesso, occorre in via preliminare procedere all'esatta qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, potendo lo stesso esser ricondotto, sul piano giuridico, nell'ambito del contratto di vendita (artt. 1470 e ss. cod. civ.) escludendosi viceversa l'operatività di fattispecie dai tratti per taluni versi similari, quali il contratto d'opera (artt. 2222 e ss. cod. civ.) e il contratto appalto di lavori ex artt. 1655 e ss. cod. civ.-
In termini sintetici, giova premettere che la compravendita e il contratto d'opera o di appalto differiscono perché, mentre la prima è caratterizzata da un'obbligazione di dare (consegnare la cosa all'acquirente), l'obbligazione principale che sorge dall'appalto o dal contratto d'opera è un'obbligazione di fare (realizzare l'opera o il servizio): nell'appalto e nel contratto d'opera, dunque, l'opera o il servizio è prelevante rispetto alla materia, che invece è un semplice mezzo per la realizzazione degli stessi, mentre nella compravendita l'attività del venditore è estranea o secondaria al rapporto. La differenza, invece, tra il contratto di appalto e il contratto d'opera è basata sul criterio della struttura e della dimensione dell'impresa cui le opere sono commissionate: il contratto d'opera coinvolge la piccola impresa ex art. 2083 cod. civ., il contratto di appalto postula un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto (v. Cass. 16.11.2017 n.
27258). Con l'ulteriore chiarimento che l'eventuale negozio (c.d. misto) che presenti i caratteri di diversi contratti tipici, deve ritenersi assoggettato alla disciplina unitaria del contratto i cui elementi costitutivi siano in concreto prevalenti (Cass. Sez. II, sent. n. 5935 del 12/3/2018; Cass. Sez. III, sent. n. 20301 del 20/11/2012).
Nel caso di specie, deve ritenersi che il rapporto intercorso tra le parti avesse un contenuto misto, in quanto da un lato aveva ad oggetto la consegna di una piscina prefabbricata, per il corrispettivo di euro 30.700,00 oltre iva, comprensivo di oneri di montaggio e, dall'altro, aveva ad oggetto l'esecuzione di opere edili (scavo, basamento, calcestruzzo, rifiniture, scalinata, muro) collegate alla precedente obbligazione. L'individuazione della prestazione principale, tuttavia, deve esser rinvenuta nella vendita, tenuto conto che la fornitura del bene costituiva l'oggetto prevalente del contratto, disciplinante anche le relative “condizioni di vendita” e anche in considerazione del maggior importo della vendita rispetto al costo delle opere edili.
Ne deriva, in conclusione, l'assoggettamento alla disciplina di cui agli artt. 1470 e ss. cod. civ.
3. Il merito.
Tanto premesso sul piano qualificatorio, deve ritenersi che nel caso di specie la ricorrente abbia assolto all'onere della prova su di essa incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c., avendo egli comprovato la fonte negoziale del suo diritto (id est: contratto di vendita del 10.1.2020: v. doc. all. fasc. convenuta) e il relativo termine di scadenza, allegando poi la circostanza dell'inadempimento della controparte (cfr. per il riparto dell'onere della prova, Cass. civ. n. 13533 del 2001).
La convenuta, viceversa, non ha dato prova di aver integralmente adempiuto, avendo controeccepito l'avverso inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., atteso che la ricorrente non avrebbe adempiuto alle prescrizioni imposte dal ctu nominato in sede di ATP, né avrebbe collaudato l'opera e certificato la “fine lavori”.
A tal riguardo, l'eccezione sollevata non può trovare accoglimento per un duplice ordine di ragioni.
2.1. In primo luogo, occorre anzitutto rilevare che, come osservato dal recente orientamento di legittimità (Cass. civ. Sez. Unite, 3-05-2019, n. 11748), che il Tribunale intende condividere, la disciplina della compravendita non pone a carico del venditore nessun obbligo di prestazione relativa alla immunità della cosa da vizi, risolvendosi le obbligazioni del venditore nell'obbligazione di consegnare la cosa oggetto del contratto e, nella vendita di cose determinate solo nel genere, nella duplice obbligazione di individuare, separandole dal genere, cose di qualità non inferiore alla media e di consegnare le cose individuate. E ciò anche nel caso, assai diffuso negli ordinari rapporti commerciali tra imprese, della vendita di cose future che devono essere prodotte dallo stesso venditore.
Ne deriva, dunque, che in presenza di vizi non ricorre un'ipotesi di inadempimento dell'obbligazione (suscettibile, dunque, di esser eccepita anche ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.), ma la tutela del compratore è affidata ai rimedi speciali previsti in tema di garanzia per i vizi, oltre che al rimedio risarcitorio, rispetto ai quali il venditore risulta in uno stato di soggezione (cfr., in tali termini, Cass. cit. nonché in precedenza Cass. S.U. n. 19702/12).
Ne deriva che, nel caso di specie, posto che la convenuta non ha esercitato (in riconvenzionale) una delle azioni edilizie riconosciute in caso di vizi della cosa compravenduta dall'art. 1492 cod. civ. (id est: risoluzione del contratto o riduzione del prezzo), alcun rilievo può avere la sussistenza dei dedotti vizi in termini di sospensione della propria obbligazione di pagare il corrispettivo dovuto, che dovrà, pertanto, esser corrisposto.
2.2. In secondo luogo – e in ogni caso – anche a voler prescindere da quanto precede e volgendo lo sguardo anche all'eccepito mancato adempimento all'obbligo di effettuare il collaudo dei lavori (comunque previsto espressamente in contratto come onere a carico del venditore),
l'eccezione di inadempimento deve ritenersi infondata anche nel merito.
A tal riguardo, appare opportuno anzitutto richiamare quanto emerso nel corso della consulenza espletata in sede di ATP (le cui risultanze sono state fatte proprie da entrambe le parti e possono essere condivise dal Tribunale, in quanto congruamente motivate):
- “Nel merito della presunta mancanza di diligenza nella realizzazione dello scavo, dall'analisi delle immagini citate non si evince quanto lamentato e cioè un errore nel calcolo della profondità dello stesso, ma si può esclusivamente riscontrare che è visibile una diversa cromia tra il terreno di sottofondo e le pareti laterali;
pertanto è presumibile che sia stata operato un successivo riempimento dello scavo con livellamento della parte in pendenza, probabilmente per la difficoltà nella realizzazione di uno scavo inclinato”;
- lo “spessore delle pareti e del sottofondo, la quantità e la dimensione delle armature utilizzate non è verificabile”, atteso che “Non è stato riscontrato agli atti un progetto esecutivo che contenga quanto rappresentato e pertanto non è possibile valutarne la congruità con il realizzato”.
- quanto lamentato dal committente “in merito al movimento subito dalle vasche di compenso e dal locale tecnico interrati…posizionate a livello con il terreno …di riporto, tra l'altro fangoso e poco stabile”, “appare sostenibile”, essendo stato “riscontrato un cedimento dovuto quasi certamente alla scarsa stabilità del terreno di posa, del tipo “di riporto”, caratterizzato da incoerenza e scarso grado di portanza”;
- in relazione alle “lesioni lamentate lungo il canale posto perimetralmente alla piscina - canale necessario alla raccolta dell'acqua che convoglia le stesse acque alla vasca di compenso per il riciclo - è stato possibile accertare, in sede di sopralluoghi, che il canale menzionato è stato solo successivamente rivestito, applicando il telo utilizzato per il rivestimento dell'intera piscina”;
“appare chiaro che a piscina piena, avendo probabilmente verificato il cattivo funzionamento del canale, è stata operata una riparazione e/o adeguamento del canale per risolverne alcune lacune tecniche. Tale modificazione appare un “rattoppo” effettuato sull'opera che sicuramente non rappresenta una lavorazione a regola d'arte. Inoltre le lesioni attestatesi sul fondo del canale, confermano l'inidonea realizzazione dello stesso anche da un punto di vista strutturale, probabilmente a causa di un'errata connessione con le pareti della vasca, con conseguente cedimento del fondo del canale”;
- le dimensioni sono risultate lievemente difformi da quelle pattuite, mentre “in riferimento al rivestimento interno non sono stati rilevati difetti di posa o particolare stato di degrado dall'esame del Pvc, ad eccezione di un rigonfiamento in corrispondenza di una lampada e lungo il canale di raccolta”;
- in “relazione alla fornitura e posa in opera di “Doccia solare da Esterno”, si evidenzia che il contratto contempla una sola doccia solare realizzata in alluminio pressofuso e verniciata con resine poliuretaniche. È stato possibile verificare che in loco risultano installate n°2 docce il cui design è sicuramente diverso da quello indicato nel contratto menzionato, la cui struttura sembrerebbe essere in polietilene verniciato”.
- in ordine agli eccepiti difetti di realizzazione “di fondazione e muro in cls come recinzione perimetrale con spessore 25 cm e alto 1 mt”, in assenza di capitolato con il quale confrontare l'opera realizzata, “si può esclusivamente eccepire che in fase di esecuzione non è stato predisposto il giunto tecnico di dilatazione necessario onde evitare lesioni, infatti l'opera è stata eseguita completamente in continuità”;
- che “agli atti non è presente la documentazione tecnica necessaria per la realizzazione dell'opera, compresa l'ultimazione delle opere stesse e il collaudo”, mancanza che ha generato “il mancato utilizzo della stessa”;
- “in relazione ai danni lamentati e all'accertamento dello stato dei luoghi, si evidenziano esclusivamente opere alla sistemazione del vano tecnico e delle vasche di compenso interrate, quali:
- asportazione del manto erboso esistente;
- rimozione delle vasche di compenso e del vano tecnico;
- sistemazione del terreno sottostante con livellamento e creazione di idonea sottofondazione;
- opere impiantistiche relativa allo smontaggio e nuovo riposizionamento delle tubazioni;
- posa in opera delle vasche e del vano tecnico;
- Riposizionamento del manto erboso. Tale intervento sarà mirato alla realizzazione della posa in opera corretta dei vani menzionati e al collegamento a regola d'arte con la piscina, tali da rendere collaudabile l'opera e di conseguenza utilizzabile”.
- “al fine di quantificare economicamente i danni subiti, si ritiene congruo valutare la consistenza degli stessi a percentuale sull'importo totale delle opere commissionate”, nella misura del “40% dell'importo totale delle opere commissionate” e cioè pari ad € 23.280, sull'importo complessivo di euro 58.200.
- che, tuttavia, “si riscontra una corresponsabilità da parte della committenza…la quale aveva, secondo la normativa sulle costruzioni vigente, obbligo di deposito del progetto, l'obbligo di incaricare un tecnico calcolatore delle opere, l'obbligo di incaricare un progettista e direttore dei lavori e l'obbligo di incaricare un geologo al fine dello studio del terreno sul quale realizzare le opere”, con una corresponsabilità “nell'originare il danno che si può quantificare, sempre in percentuale rispetto all'importo totale delle opere, pari al 10 % delle stesse”;
- che, in ordine alla regolarità amministrativa ed edilizia, dagli atti pubblici consultati dal ctu “è risultato che la proprietà ha inoltrato, in data 13/01/2020, una Segnalazione Certificata di
Inizio Attività nella quale, il tecnico incaricato quale Progettista e Direttore dei Lavori, dichiarava interventi di manutenzione (pesante) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001, che riguardino le parti strutturali dell'edificio e che consistevano in: “Esecuzione di lavori con realizzazione di un vascone irriguo”. In seguito, in data 19/02/2020, il nelle Controparte_4
persone del Responsabile del Procedimento e del Dirigente dell'Area Tecnica, inviava una pec all'attenzione del sig. (odierno ricorrente) e del geom. (Progettista e CP_1 CP_5
Direttore dei Lavori) nella quale si chiedevano chiarimenti e approfondimenti in riscontro della
SCIA protocollata ed emettevano contestualmente provvedimento di sospensione. Non è stata riscontrata altra documentazione”;
- che, “a seguito di detto riscontro, relativo alla documentazione amministrativa recepita e presente presso l'ufficio preposto… non è possibile dichiarare la legittimità dell'opera realizzata”.
Orbene, dall'esame di quanto accertato dal ctu emerge, da un lato, la sussistenza di vizi e difetti del bene e, dall'altro – in ogni caso - il permanere di una pretesa creditoria della venditrice, atteso che il compenso residuo dovuto per le opere comunque espletate, detratto l'“equivalente monetario” del danno subito dalla committente, risulta comunque pari alla somma di euro 5.740,00
(al netto degli acconti versati, non in contestazione tra le parti in causa). Sul punto, dunque (e fermo quanto osservato sub. 2.1.) risulta in ogni caso superata l'eccezione del resistente, nella misura in cui ha invocato il mancato adempimento agli interventi di ripristino indicati dal ctu, giacché (in assenza di esercizio delle azioni edilizie, ma anche di domanda riconvenzionale di adempimento o di risarcimento in forma specifica) si è già tenuto conto del costo di tali interventi nella riperimetrazione (in minus) della pretesa creditoria della venditrice.
Alcun rilievo, viceversa, in termini di eccezione di inadempimento, può esser dato alla mancanza del collaudo finale dei lavori, atteso che, per come è emerso dalla svolta ctu, tale collaudo non è effettuabile sul piano amministrativo – giacché l'opera risulta illegittima sul piano edilizio e ciò per causa imputabile al committente (con rilievo, dunque, ai sensi dell'art. 1227, comma 1°, cod. civ.), che non ha provveduto a curare la pratica amministrativa, anche a seguito delle richieste integrazioni alla SCIA, né ha provveduto a depositare il progetto strutturale, ad incaricare un tecnico calcolatore delle opere ed un geologo al fine dello studio del terreno.
Ne deriva che, in assenza di tali adempimenti da parte della committente/acquirente, la ricorrente non avrebbe potuto effettuare il collaudo finale dei lavori, non essendo dunque ad essa imputabile il mancato integrale adempimento della prestazione.
3. Le ultime considerazioni svolte consentono di respingere anche la domanda riconvenzionale risarcitoria da mancato godimento articolata dalla resistente, non essendo tale perdita patrimoniale imputabile alla resistente ma, per le ragioni anzidette, alla parte committente, atteso che, quand'anche il bene immobile non fosse stato viziato, lo stesso, in assenza di collaudo, non avrebbe comunque potuto esser utilizzato, venendo dunque meno il fatto costitutivo del risarcimento del danno da mancato godimento, ravvisabile nella prova della perdita della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto del bene (v. Cass. SSUU.
33465/22).
In conclusione, pertanto, la domanda attorea deve essere accolta, nei limiti della riperimetrazione all'esito della precisazione delle conclusioni, con rigetto dell'avversa domanda riconvenzionale.
Sulle somme dovute dovranno corrispondersi gli interessi legali, dalla scadenza della fattura e sino al soddisfo.
4. Le spese seguono la soccombenza della resistente, secondo la liquidazione indicata in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal DM n.
147/2022), in relazione alla tabella relativa ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale ed allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (da 5.200,00 a 26.000,00), con l'applicazione dei valori medi indicati nell'allegata tabella per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, e di quelli medi ridotti del 50% per la fase di trattazione/istruttoria, in ragione dell'attività difensiva concretamente prestata, dell'assenza della fase di assunzione delle prove e delle questioni giuridiche trattate, ex art. art. 4 D.M. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nella causa civile iscritta al R.G. n. 1098/2023, così provvede: Controparte_3
1. accoglie la domanda, nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto condanna a corrispondere in favore della ricorrente la somma di euro 5.740,00, oltre CP_1
interessi legali con la decorrenza indicata in motivazione;
2. rigetta la domanda riconvenzionale formulata da , per le motivazioni CP_1
indicate in premessa;
3. condanna a rimborsare in favore della ricorrente le spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 4.237,00 per compenso professionale al difensore, oltre rimborso forfettario 15%,
IVA e CNPA ove dovuti come per legge.
Così è deciso in Trani, il 29 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 3- CONT/CONTRATTUALE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo di cui in epigrafe promossa da:
, in persona del titolare (C.F. , rappresentata e Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 difesa dall'avv. Rino Lucio Mazzilli, giusta procura conferita su foglio separato, trasmessa nel fascicolo telematico
- ATTRICE
Contro
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Scalzo, CP_1 C.F._1
giusta procura conferita su foglio separato, trasmessa nel fascicolo telematico
- CONVENUTO
Oggetto: altri contratti d'opera
Conclusioni delle parti (come da note conclusive, richiamate a verbale d'udienza del 17.4.2025):
- Attrice:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa e in virtù della documentazione probatoria allegata, il diritto della ricorrente ad ottenere l'integrale adempimento delle obbligazioni di pagamento scaturite da lavori contrattualmente previsti di cui alle fatture specificate in premessa, come rideterminate dalla espletata CTU e quantificate in €.5.740, rinunciando parte ricorrente alle maggiori somme dovute per i lavori extracontrattuali che saranno azionate in separata sede. Condannare il resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della indicata somma, oltre interessi dalla data della fattura, con vittoria integrale di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre oneri di Legge.”
- Convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: accertare e dichiarare l'inadempimento della alla realizzazione delle opere Controparte_2
manutentive e di collaudo, così come individuate nel dettaglio nell'ambito della relazione peritale conclusiva del giudizio per ATP;
conseguentemente, respingere la pretesa creditoria avanzata dalla odierna ricorrente in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto, parzialmente compensata a fronte della mancata corresponsione di alcuni elementi accessori contrattualmente previsti oltre che integralmente sprovvista di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
IN VIA RICONVENZIONALE, NEL
MERITO, accertare tutti i danni subìti e subendi dal Sig. in conseguenza CP_1
della vicenda in atti e, conseguentemente, condannare la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, in
[...] favore dell'odierno resistente, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non, subìti e subendi, della somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto;
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 27.2.2023 la ha adito codesto tribunale al Controparte_3
fine di ivi sentir condannare il sig. al pagamento in suo favore della somma di euro CP_1
20.260,00 a titolo di corrispettivo dovuto per i lavori di realizzazione di una piscina presso l'abitazione del convenuto, commissionati in virtù del contratto stipulato con scrittura privata del
10.01.2020, giusta fatture nn. 13/I del 16.02.2021 e n.14/I del 24.02.2021, rispettivamente relative a opere contrattuali e “extracontrattuali”.
Ha dedotto, in estrema sintesi, l'attrice, a fondamento della propria domanda, che in relazione alle opere contrattuali il convenuto, lamentando alcuni difetti, aveva introdotto ricorso ex art. 696 bis c.p.c. presso codesto Tribunale (R.G. n. 1047/21), all'esito del quale il nominato CTU, ing. , aveva quantificato il danno riveniente dai vizi riscontrati in una Persona_1 percentuale pari al 40% dell'importo totale delle opere commissionate, nonché individuato una corresponsabilità del committente quantificata nella misura del 10% del suddetto importo, onde il credito residuo dovuto ammonterebbe al 30% di euro 58.200,00= euro 17.460 e, al netto degli acconti ricevuti (pari a euro 35.000,00), a finali euro 5.740. Ha aggiunto che in relazione ai lavori extracontratto, in assenza di contestazioni, la somma dovuta ammonterebbe ad euro 14.520,00
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “A) accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa e in virtù della documentazione probatoria allegata, il diritto della ricorrente ad ottenere l'integrale adempimento delle obbligazioni di pagamento scaturite da lavori di cui alle fatture specificate in premessa, come rideterminate dalla espletata CTU;
B) per l'effetto e in virtù delle risultanze peritali agli atti e dei conteggi innanzi specificati, condannare il resistente CP_1
all'immediato pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 20.260,00 , oltre iva
[...]
; Con vittoria integrale di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre oneri di Legge”.
Con comparsa del 29.5.2023 si è costituito in giudizio il convenuto invocando il rigetto dell'avversa domanda e deducendo, in sintesi: i) che il aveva manifestato la propria CP_1 disponibilità a corrispondere la somma residua ancora dovuta pari ad € 5.740,00, previa esecuzione degli interventi di ripristino per come individuati dal ctu e esecuzione del collaudo e fine lavori, ma tale richiesta era rimasta priva di riscontro;
ii) che il convenuto si sarebbe visto costretto ad effettuare a proprie spese degli “interventi di massima” con il solo scopo di tamponare i fenomeni riscontrati nonché l'aggravarsi della situazione di danno;
iii) che, dunque, il mancato pagamento del saldo sarebbe giustificato dall'avverso inadempimento ex art. 1460 cod. civ.; iv) che in relazione ai lavori extracontratto, nessuna documentazione è stata mai trasmessa al Sig. , ivi CP_1
inclusa la fattura n. 13 del 16/02/2021, e che alcun accertamento in merito è stato espletato in sede di ATP;
v) che, dunque, l'accertamento di merito in parte qua sarebbe inammissibile, non essendo stato oggetto di vaglio in sede preventiva e comunque infondato, trattandosi di lavorazioni resesi necessarie in ragione dei vizi delle opere imputabili all'appaltatrice e non dimostrate;
vi) che, infine, il resistente avrebbe patito danni per effetto del mancato e/o parziale godimento della piscina, nonché in relazione alle maggiori spese di energia, acqua per il funzionamento dell'opera, con danno presunto dimostrato anche per effetto dell'accertamento preventivo;
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. IN VIA PREGIUDIZIALE dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo del presente giudizio di merito stante limitatamente alla proposizioni di domande nuove rispetto al correlato giudizio per ATP;
2. NEL MERITO accertare e dichiarare l'inadempimento della
[...]
alla realizzazione delle opere manutentive e di collaudo Controparte_2
delle opere commissionate, così come individuate nel dettaglio nell'ambito della relazione peritale conclusiva del giudizio per ATP;
3. Conseguentemente, respingere la pretesa creditoria avanzata dalla odierna ricorrente in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto, parzialmente compensata a fronte della mancata corresponsione di alcuni elementi accessori contrattualmente previsti oltre che integralmente sprovvista di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
4. IN VIA RICONVENZIONALE, NEL MERITO, accertare tutti i danni subìti e subendi dal Sig. in conseguenza della vicenda in atti e, conseguentemente, CP_1
condannare la in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore al pagamento, in favore dell'odierno resistente, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non, subìti e subendi, della somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto.
5. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge”.
Con ordinanza del 8.6.2023 è stato disposto de facto il mutamento del rito, con concessione dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. (applicabile ratione temporis).
Con ordinanza del 11.1.2024 è stata formulata proposta ex art. 185 bis c.p.c. (“riconoscimento da parte della convenuta e in favore dell'attrice, di un importo a titolo di compenso onnicomprensivo pari ad euro 5.500,00 in favore della controparte, oltre ad un contributo parziale
e forfettario a titolo di ristoro delle spese di lite pari ad euro 1.500 oltre r.f.s.g e accessori ove dovuti come per legge”), rifiutata da entrambe le parti (che hanno effettuato “accettazioni” condizionate, come tali non costituenti accettazioni).
All'udienza del previo deposito di note conclusionali, precisazione delle conclusioni ad opera delle parti e discussione orale della causa, quest'ultima è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.-
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La domanda è fondata e deve essere accolta, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
1. In rito. In via preliminare, giova rilevare che la ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni ha rinunciato “espressamente alla richiesta di pagamento relativa alle opere extra-contrattuali che saranno azionate in separata sede”. La rinuncia alla domanda, salvo che essa incida sostanzialmente sul diritto controverso, è fra i poteri del difensore, quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, non necessitante come tale né dell'accettazione della controparte né di esser formulata secondo forme speciali o previo conferimento di procura speciale (v. Cass. n. 4837/2019). Ne deriva, dunque, che la delibazione della domanda attorea sarà limitata a quanto richiesto in relazione alle opere “contrattuali”.
2. La qualificazione del rapporto contrattuale.
Tanto premesso, occorre in via preliminare procedere all'esatta qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, potendo lo stesso esser ricondotto, sul piano giuridico, nell'ambito del contratto di vendita (artt. 1470 e ss. cod. civ.) escludendosi viceversa l'operatività di fattispecie dai tratti per taluni versi similari, quali il contratto d'opera (artt. 2222 e ss. cod. civ.) e il contratto appalto di lavori ex artt. 1655 e ss. cod. civ.-
In termini sintetici, giova premettere che la compravendita e il contratto d'opera o di appalto differiscono perché, mentre la prima è caratterizzata da un'obbligazione di dare (consegnare la cosa all'acquirente), l'obbligazione principale che sorge dall'appalto o dal contratto d'opera è un'obbligazione di fare (realizzare l'opera o il servizio): nell'appalto e nel contratto d'opera, dunque, l'opera o il servizio è prelevante rispetto alla materia, che invece è un semplice mezzo per la realizzazione degli stessi, mentre nella compravendita l'attività del venditore è estranea o secondaria al rapporto. La differenza, invece, tra il contratto di appalto e il contratto d'opera è basata sul criterio della struttura e della dimensione dell'impresa cui le opere sono commissionate: il contratto d'opera coinvolge la piccola impresa ex art. 2083 cod. civ., il contratto di appalto postula un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto (v. Cass. 16.11.2017 n.
27258). Con l'ulteriore chiarimento che l'eventuale negozio (c.d. misto) che presenti i caratteri di diversi contratti tipici, deve ritenersi assoggettato alla disciplina unitaria del contratto i cui elementi costitutivi siano in concreto prevalenti (Cass. Sez. II, sent. n. 5935 del 12/3/2018; Cass. Sez. III, sent. n. 20301 del 20/11/2012).
Nel caso di specie, deve ritenersi che il rapporto intercorso tra le parti avesse un contenuto misto, in quanto da un lato aveva ad oggetto la consegna di una piscina prefabbricata, per il corrispettivo di euro 30.700,00 oltre iva, comprensivo di oneri di montaggio e, dall'altro, aveva ad oggetto l'esecuzione di opere edili (scavo, basamento, calcestruzzo, rifiniture, scalinata, muro) collegate alla precedente obbligazione. L'individuazione della prestazione principale, tuttavia, deve esser rinvenuta nella vendita, tenuto conto che la fornitura del bene costituiva l'oggetto prevalente del contratto, disciplinante anche le relative “condizioni di vendita” e anche in considerazione del maggior importo della vendita rispetto al costo delle opere edili.
Ne deriva, in conclusione, l'assoggettamento alla disciplina di cui agli artt. 1470 e ss. cod. civ.
3. Il merito.
Tanto premesso sul piano qualificatorio, deve ritenersi che nel caso di specie la ricorrente abbia assolto all'onere della prova su di essa incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c., avendo egli comprovato la fonte negoziale del suo diritto (id est: contratto di vendita del 10.1.2020: v. doc. all. fasc. convenuta) e il relativo termine di scadenza, allegando poi la circostanza dell'inadempimento della controparte (cfr. per il riparto dell'onere della prova, Cass. civ. n. 13533 del 2001).
La convenuta, viceversa, non ha dato prova di aver integralmente adempiuto, avendo controeccepito l'avverso inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., atteso che la ricorrente non avrebbe adempiuto alle prescrizioni imposte dal ctu nominato in sede di ATP, né avrebbe collaudato l'opera e certificato la “fine lavori”.
A tal riguardo, l'eccezione sollevata non può trovare accoglimento per un duplice ordine di ragioni.
2.1. In primo luogo, occorre anzitutto rilevare che, come osservato dal recente orientamento di legittimità (Cass. civ. Sez. Unite, 3-05-2019, n. 11748), che il Tribunale intende condividere, la disciplina della compravendita non pone a carico del venditore nessun obbligo di prestazione relativa alla immunità della cosa da vizi, risolvendosi le obbligazioni del venditore nell'obbligazione di consegnare la cosa oggetto del contratto e, nella vendita di cose determinate solo nel genere, nella duplice obbligazione di individuare, separandole dal genere, cose di qualità non inferiore alla media e di consegnare le cose individuate. E ciò anche nel caso, assai diffuso negli ordinari rapporti commerciali tra imprese, della vendita di cose future che devono essere prodotte dallo stesso venditore.
Ne deriva, dunque, che in presenza di vizi non ricorre un'ipotesi di inadempimento dell'obbligazione (suscettibile, dunque, di esser eccepita anche ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.), ma la tutela del compratore è affidata ai rimedi speciali previsti in tema di garanzia per i vizi, oltre che al rimedio risarcitorio, rispetto ai quali il venditore risulta in uno stato di soggezione (cfr., in tali termini, Cass. cit. nonché in precedenza Cass. S.U. n. 19702/12).
Ne deriva che, nel caso di specie, posto che la convenuta non ha esercitato (in riconvenzionale) una delle azioni edilizie riconosciute in caso di vizi della cosa compravenduta dall'art. 1492 cod. civ. (id est: risoluzione del contratto o riduzione del prezzo), alcun rilievo può avere la sussistenza dei dedotti vizi in termini di sospensione della propria obbligazione di pagare il corrispettivo dovuto, che dovrà, pertanto, esser corrisposto.
2.2. In secondo luogo – e in ogni caso – anche a voler prescindere da quanto precede e volgendo lo sguardo anche all'eccepito mancato adempimento all'obbligo di effettuare il collaudo dei lavori (comunque previsto espressamente in contratto come onere a carico del venditore),
l'eccezione di inadempimento deve ritenersi infondata anche nel merito.
A tal riguardo, appare opportuno anzitutto richiamare quanto emerso nel corso della consulenza espletata in sede di ATP (le cui risultanze sono state fatte proprie da entrambe le parti e possono essere condivise dal Tribunale, in quanto congruamente motivate):
- “Nel merito della presunta mancanza di diligenza nella realizzazione dello scavo, dall'analisi delle immagini citate non si evince quanto lamentato e cioè un errore nel calcolo della profondità dello stesso, ma si può esclusivamente riscontrare che è visibile una diversa cromia tra il terreno di sottofondo e le pareti laterali;
pertanto è presumibile che sia stata operato un successivo riempimento dello scavo con livellamento della parte in pendenza, probabilmente per la difficoltà nella realizzazione di uno scavo inclinato”;
- lo “spessore delle pareti e del sottofondo, la quantità e la dimensione delle armature utilizzate non è verificabile”, atteso che “Non è stato riscontrato agli atti un progetto esecutivo che contenga quanto rappresentato e pertanto non è possibile valutarne la congruità con il realizzato”.
- quanto lamentato dal committente “in merito al movimento subito dalle vasche di compenso e dal locale tecnico interrati…posizionate a livello con il terreno …di riporto, tra l'altro fangoso e poco stabile”, “appare sostenibile”, essendo stato “riscontrato un cedimento dovuto quasi certamente alla scarsa stabilità del terreno di posa, del tipo “di riporto”, caratterizzato da incoerenza e scarso grado di portanza”;
- in relazione alle “lesioni lamentate lungo il canale posto perimetralmente alla piscina - canale necessario alla raccolta dell'acqua che convoglia le stesse acque alla vasca di compenso per il riciclo - è stato possibile accertare, in sede di sopralluoghi, che il canale menzionato è stato solo successivamente rivestito, applicando il telo utilizzato per il rivestimento dell'intera piscina”;
“appare chiaro che a piscina piena, avendo probabilmente verificato il cattivo funzionamento del canale, è stata operata una riparazione e/o adeguamento del canale per risolverne alcune lacune tecniche. Tale modificazione appare un “rattoppo” effettuato sull'opera che sicuramente non rappresenta una lavorazione a regola d'arte. Inoltre le lesioni attestatesi sul fondo del canale, confermano l'inidonea realizzazione dello stesso anche da un punto di vista strutturale, probabilmente a causa di un'errata connessione con le pareti della vasca, con conseguente cedimento del fondo del canale”;
- le dimensioni sono risultate lievemente difformi da quelle pattuite, mentre “in riferimento al rivestimento interno non sono stati rilevati difetti di posa o particolare stato di degrado dall'esame del Pvc, ad eccezione di un rigonfiamento in corrispondenza di una lampada e lungo il canale di raccolta”;
- in “relazione alla fornitura e posa in opera di “Doccia solare da Esterno”, si evidenzia che il contratto contempla una sola doccia solare realizzata in alluminio pressofuso e verniciata con resine poliuretaniche. È stato possibile verificare che in loco risultano installate n°2 docce il cui design è sicuramente diverso da quello indicato nel contratto menzionato, la cui struttura sembrerebbe essere in polietilene verniciato”.
- in ordine agli eccepiti difetti di realizzazione “di fondazione e muro in cls come recinzione perimetrale con spessore 25 cm e alto 1 mt”, in assenza di capitolato con il quale confrontare l'opera realizzata, “si può esclusivamente eccepire che in fase di esecuzione non è stato predisposto il giunto tecnico di dilatazione necessario onde evitare lesioni, infatti l'opera è stata eseguita completamente in continuità”;
- che “agli atti non è presente la documentazione tecnica necessaria per la realizzazione dell'opera, compresa l'ultimazione delle opere stesse e il collaudo”, mancanza che ha generato “il mancato utilizzo della stessa”;
- “in relazione ai danni lamentati e all'accertamento dello stato dei luoghi, si evidenziano esclusivamente opere alla sistemazione del vano tecnico e delle vasche di compenso interrate, quali:
- asportazione del manto erboso esistente;
- rimozione delle vasche di compenso e del vano tecnico;
- sistemazione del terreno sottostante con livellamento e creazione di idonea sottofondazione;
- opere impiantistiche relativa allo smontaggio e nuovo riposizionamento delle tubazioni;
- posa in opera delle vasche e del vano tecnico;
- Riposizionamento del manto erboso. Tale intervento sarà mirato alla realizzazione della posa in opera corretta dei vani menzionati e al collegamento a regola d'arte con la piscina, tali da rendere collaudabile l'opera e di conseguenza utilizzabile”.
- “al fine di quantificare economicamente i danni subiti, si ritiene congruo valutare la consistenza degli stessi a percentuale sull'importo totale delle opere commissionate”, nella misura del “40% dell'importo totale delle opere commissionate” e cioè pari ad € 23.280, sull'importo complessivo di euro 58.200.
- che, tuttavia, “si riscontra una corresponsabilità da parte della committenza…la quale aveva, secondo la normativa sulle costruzioni vigente, obbligo di deposito del progetto, l'obbligo di incaricare un tecnico calcolatore delle opere, l'obbligo di incaricare un progettista e direttore dei lavori e l'obbligo di incaricare un geologo al fine dello studio del terreno sul quale realizzare le opere”, con una corresponsabilità “nell'originare il danno che si può quantificare, sempre in percentuale rispetto all'importo totale delle opere, pari al 10 % delle stesse”;
- che, in ordine alla regolarità amministrativa ed edilizia, dagli atti pubblici consultati dal ctu “è risultato che la proprietà ha inoltrato, in data 13/01/2020, una Segnalazione Certificata di
Inizio Attività nella quale, il tecnico incaricato quale Progettista e Direttore dei Lavori, dichiarava interventi di manutenzione (pesante) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001, che riguardino le parti strutturali dell'edificio e che consistevano in: “Esecuzione di lavori con realizzazione di un vascone irriguo”. In seguito, in data 19/02/2020, il nelle Controparte_4
persone del Responsabile del Procedimento e del Dirigente dell'Area Tecnica, inviava una pec all'attenzione del sig. (odierno ricorrente) e del geom. (Progettista e CP_1 CP_5
Direttore dei Lavori) nella quale si chiedevano chiarimenti e approfondimenti in riscontro della
SCIA protocollata ed emettevano contestualmente provvedimento di sospensione. Non è stata riscontrata altra documentazione”;
- che, “a seguito di detto riscontro, relativo alla documentazione amministrativa recepita e presente presso l'ufficio preposto… non è possibile dichiarare la legittimità dell'opera realizzata”.
Orbene, dall'esame di quanto accertato dal ctu emerge, da un lato, la sussistenza di vizi e difetti del bene e, dall'altro – in ogni caso - il permanere di una pretesa creditoria della venditrice, atteso che il compenso residuo dovuto per le opere comunque espletate, detratto l'“equivalente monetario” del danno subito dalla committente, risulta comunque pari alla somma di euro 5.740,00
(al netto degli acconti versati, non in contestazione tra le parti in causa). Sul punto, dunque (e fermo quanto osservato sub. 2.1.) risulta in ogni caso superata l'eccezione del resistente, nella misura in cui ha invocato il mancato adempimento agli interventi di ripristino indicati dal ctu, giacché (in assenza di esercizio delle azioni edilizie, ma anche di domanda riconvenzionale di adempimento o di risarcimento in forma specifica) si è già tenuto conto del costo di tali interventi nella riperimetrazione (in minus) della pretesa creditoria della venditrice.
Alcun rilievo, viceversa, in termini di eccezione di inadempimento, può esser dato alla mancanza del collaudo finale dei lavori, atteso che, per come è emerso dalla svolta ctu, tale collaudo non è effettuabile sul piano amministrativo – giacché l'opera risulta illegittima sul piano edilizio e ciò per causa imputabile al committente (con rilievo, dunque, ai sensi dell'art. 1227, comma 1°, cod. civ.), che non ha provveduto a curare la pratica amministrativa, anche a seguito delle richieste integrazioni alla SCIA, né ha provveduto a depositare il progetto strutturale, ad incaricare un tecnico calcolatore delle opere ed un geologo al fine dello studio del terreno.
Ne deriva che, in assenza di tali adempimenti da parte della committente/acquirente, la ricorrente non avrebbe potuto effettuare il collaudo finale dei lavori, non essendo dunque ad essa imputabile il mancato integrale adempimento della prestazione.
3. Le ultime considerazioni svolte consentono di respingere anche la domanda riconvenzionale risarcitoria da mancato godimento articolata dalla resistente, non essendo tale perdita patrimoniale imputabile alla resistente ma, per le ragioni anzidette, alla parte committente, atteso che, quand'anche il bene immobile non fosse stato viziato, lo stesso, in assenza di collaudo, non avrebbe comunque potuto esser utilizzato, venendo dunque meno il fatto costitutivo del risarcimento del danno da mancato godimento, ravvisabile nella prova della perdita della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto del bene (v. Cass. SSUU.
33465/22).
In conclusione, pertanto, la domanda attorea deve essere accolta, nei limiti della riperimetrazione all'esito della precisazione delle conclusioni, con rigetto dell'avversa domanda riconvenzionale.
Sulle somme dovute dovranno corrispondersi gli interessi legali, dalla scadenza della fattura e sino al soddisfo.
4. Le spese seguono la soccombenza della resistente, secondo la liquidazione indicata in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal DM n.
147/2022), in relazione alla tabella relativa ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale ed allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (da 5.200,00 a 26.000,00), con l'applicazione dei valori medi indicati nell'allegata tabella per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, e di quelli medi ridotti del 50% per la fase di trattazione/istruttoria, in ragione dell'attività difensiva concretamente prestata, dell'assenza della fase di assunzione delle prove e delle questioni giuridiche trattate, ex art. art. 4 D.M. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nella causa civile iscritta al R.G. n. 1098/2023, così provvede: Controparte_3
1. accoglie la domanda, nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto condanna a corrispondere in favore della ricorrente la somma di euro 5.740,00, oltre CP_1
interessi legali con la decorrenza indicata in motivazione;
2. rigetta la domanda riconvenzionale formulata da , per le motivazioni CP_1
indicate in premessa;
3. condanna a rimborsare in favore della ricorrente le spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 4.237,00 per compenso professionale al difensore, oltre rimborso forfettario 15%,
IVA e CNPA ove dovuti come per legge.
Così è deciso in Trani, il 29 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto