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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/03/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
7045/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Pierangela Congiu, viste le note scritte in sostituzione di udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in previsione dell'udienza c.d. cartolare del 4 marzo 2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. 7045/24 R.G. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 842/24 pubblicata in data 25.03.2024 (nei giudizi riuniti 130/23 R.G., 131/23 R.G. e 4818/23 R.G.)
TRA
(P.I. ) in persona dell'omonima titolare (C.F. Parte_1 P.IVA_1
), corrente in Livorno, elettivamente domiciliata in Livorno, viale Carducci C.F._1
n. 3, presso lo studio e la pec dell'avv. Leonardo TOVOLI, da cui è Email_1
rappresentata e difesa, come da procura in atti (APPELLANTE)
E
P.I. ), in persona del l.r.p.t., corrente in Bologna, elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata presso il domicilio digitale pec dell'avv. Email_2
Micaela GRANDI, con studio in Bologna, viale Panzacchi n. 19, da cui è rappresentata e difesa, come da procura in atti
(APPELLATA)
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE
“ Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza,
- in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 842/2024 emessa dal
Giudice di Pace di Bologna nel giudizio recante R.G. 130/2023 (cui erano riuniti i giudizi R.G. 131/2023 e R.G. 4818/2023), depositata in cancelleria in data 25.03.24, disattese le eccezioni e le istanze proposte ex adverso,
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accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “In accoglimento delle opposizioni proposte avverso ai decreti ingiuntivi emessi dal GdP di Bologna nn. 2836/2022, 3992/2022 e 1482/2023 nei giudizi riuniti nel procedimento R.G. 130/23, previa revoca degli stessi, riconoscere e dichiarare che la TA AL , come in atti, non è subentrata Parte_1
nel contratto n. 431597- rev. 01, stipulato fra Parte_2
ed conseguentemente riconoscere e dichiarare che niente è Controparte_1
dovuto ad da parte della opponente in dipendenza di tale Controparte_1
contratto; accertato inoltre l'abuso del diritto di azione da parte della convenuta opposta, avendo questa agito in giudizio in mala fede e con colpa grave, condannare la stessa, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
vittoria delle spese di lite”.
PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per tutti i motivi di fatto e di diritto sopra esposti e di quelli che si dovessero rilevare anche ex officio in corso di causa, in accoglimento dei motivi dedotti da questa Difesa: NEL MERITO: − rigettare e respingere
l'Atto di Appello proposto dall'impresa individuale , anche dichiarandolo Parte_1
manifestamente infondato ex art. 348 bis c.p.c., ovvero dichiarandolo nullo o comunque non meritevole di accoglimento;
− rigettare e respingere, sia complessivamente sia singolarmente, tutte le domande conclusioni e istanze istruttorie, compresa la richiesta di CTU, proposte dall'impresa individuale perché infondate, in fatto e in diritto, e comunque non provate;
− Parte_1
confermare integralmente la Sentenza di primo grado n. 842/2024 emessa dal Giudice di Pace di
Bologna e depositata in data 25/03/2024, anche con riferimento alle spese processuali del primo grado di giudizio;
Con vittoria di spese e competenze come per legge per il presente grado di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Il Giudice di Pace di Bologna emanava i decreti ingiuntivi n. 2836/2022, n. 3992/2022 e n.
1482/2023 su richiesta ed in favore della ed a carico della ditta aventi ad Controparte_1 Pt_1
oggetto i canoni relativi al medesimo contratto (n. 431597-rev.01) di noleggio di apparecchiature hardware (Robot Epson PP-100, pc Dell e stampante laser Fuji) e software (Emaging Burner
Software) per la diagnostica per immagini con durata di 60 mesi (dall'1.02.2020 sino all'1.02.2025) rimasti inevasi rispettivamente per le mensilità, ciascuna pari ad € 244,00, di gennaio/aprile 2022, maggio/agosto 2022 e settembre 2022/febbraio 2023, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 e
2
spese. Sia il decreto n. 2836/22 che quello n. 3992/22 ingiungevano alla di pagare alla Pt_1
ciascuno la somma di € 976 per sorte capitale (pari a 4 mensilità), oltre interessi dalla CP_1 maturazione al saldo, e spese del procedimento liquidate in € 21,50 per spese ed € 250 per compenso oltre spese generali (15%) ed accessori di legge;
il decreto ingiuntivo n. 1482/23 ingiungeva di pagare la somma di € 1.464 per sorte capitale (pari a 6 mensilità), oltre interessi dalla maturazione al saldo, e spese del procedimento liquidate in € 76 per spese ed € 250 per compenso oltre spese generali (15%) ed accessori di legge. I decreti ingiuntivi n. 3992/2022 e 1482/2023 venivano in corso di causa dichiarati provvisoriamente esecutivi.
2
Nei ricorsi monitori la rappresentava che la era l'attuale debitrice dei CP_1 Parte_1
canoni di noleggio, giusto subentro ex art. 2558 comma 1 e 3,c.c., in quanto affittuaria del ramo di azienda in virtù del contratto di affitto intercorso in data 1.09.2021 con il titolare del ramo d'azienda cui detto ramo d'azienda era retrocesso - in pari data e con il medesimo atto - Controparte_2 per l'intervenuta risoluzione consensuale del precedente contratto di affitto d'azienda intercorso (in data 28.02.2017) con l'affittuario il quale aveva stipulato con l' il Parte_2 CP_1
contratto di noleggio n. 431597-rev.01 avente durata minima di 60 mesi con decorrenza dal
1.02.2020 .
Precisava la che l'atto di affitto di ramo azienda tra e l'impresa CP_1 Controparte_2
prevedeva la clausola di subentro dell'affittuario nei contratti stipulati dall'affittante per Pt_1
l'esercizio del ramo d'azienda (art. 9) e nel suo allegato “A” (elenco dei beni facenti parte del patrimonio aziendale) vi era l'espressa indicazione dei beni ricompresi nel contratto di noleggio.
Inoltre l'impresa con mail del 3.11.2021 aveva richiesto, quale subentrante (come Parte_1 ditta EKO di , alla la modifica dell'intestazione delle fatture alla partita Parte_1 CP_1
iva della ditta n. 01981320490.
Rilevava altresì che la richiesta di recesso anticipato comunicata in data 11.12.2021 non poteva produrre effetto stante la mancata previsione di tale facoltà in contratto, che quindi continuava regolarmente con l'emissione a carico della subentrante delle relative fatture rimaste inevase Pt_1
ed oggetto dei diversi ricorsi presentati in relazione al succedersi delle scadenze e dei mancati pagamenti, in ragione della progressiva esigibilità dei crediti.
3.
Tutti i decreti ingiuntivi venivano opposti dalla ditta così instaurandosi tre diversi giudizi Pt_1
aventi r.g. 130/2023, 131/2023 e 4818/23, poi riuniti tutti al n. r.g.130/2023.
Contestava la l'inesistenza del rapporto contrattuale dedotto perché il contratto di noleggio era Pt_1
stato stipulato da (precedente affittuario) e non dal titolare con Parte_2 Controparte_2
3
cui era intercorso il contratto di affitto di azienda, risultando quindi la medesima del tutto Pt_1
estranea a detta pattuizione, anche e comunque in ragione della clausola n. 9 del contratto di affitto d'azienda che consentiva alla di non ereditare i contratti che non la interessavano, come quello Pt_1 di noleggio con la In ogni caso precisava che la restituzione dell'azienda da a CP_1 Pt_2 non aveva comportato il subingresso di quest'ultimo nei contratti dell'affittuario Controparte_2
precedente (perché non vi era alcuna volontà delle parti ma solo una manifestazione di volontà del rinunciante) e quindi gli stessi non erano stati oggetto del successivo contratto di affitto d'azienda tra e la La richiesta di reintestazione delle fatture aveva il solo scopo Controparte_2 Parte_1
di saldare i debiti pregressi al fine di evitare liti e restituire i beni oggetto di noleggio, peraltro non funzionanti (riservandosi richiesta di CTU), come risultava dallo scambio di corrispondenza depositato.
Riteneva inoltre che vi fosse un artificioso frazionamento del credito con la conseguenza della improcedibilità delle domande di pagamento dei canoni, stante l'evidente inesistenza di alcun interesse della alla parcellizzazione della domanda, risultando quindi abusiva. CP_1
Chiedeva pertanto la revoca dei decreti e la condanna dell' ex art. 96 c.p.c. CP_1
4.
In tutti i giudizi si costituiva la contestando tutte le argomentazioni in fatto ed in Controparte_1 diritto dell'opponente, con richiesta di rigetto delle opposizioni proposte e conferma dei decreti emessi.
5.
Con sentenza n. 842/24 depositata in data 25.03.24, il Giudice di Pace di Bologna - nei giudizi riuniti - respingeva le opposizioni della ditta e confermava i decreti ingiuntivi emessi, Pt_1
condannandola al pagamento delle spese di lite.
Motivava il giudice tale decisione in ragione: a) dell'assenza di abusiva parcellizzazione del credito, avendo il creditore provveduto a richiedere tutte le mensilità esigibili al momento del deposito dei diversi ricorsi, pur se relative al medesimo contratto di noleggio;
b) del disposto dell'art. 2558 c.c. che prevedeva il subentro dell'acquirente (o dell'affittuario) dell'azienda o ramo d'azienda nei contratti già in essere, essendo tale effetto peraltro pattuito espressamente tra le parti (art. 9 del contratto di affitto di ramo d'azienda tra e l'impresa in assenza di alcuna Controparte_2 Pt_1
volontà diversa ed inseriti i beni oggetto del contratto di noleggio nell'elenco dei beni compresi nel patrimonio aziendale, non rilevando la circostanza che tale contratto fosse stato stipulato dal precedente affittuario ( , stante la risoluzione consensuale di tale contratto di affitto Parte_2
di ramo d'azienda ed il nuovo contratto di affitto con la ditta con sostituzione di un Pt_1 imprenditore all'altro nell'esercizio dell'impresa e nei contratti non ancora interamente eseguiti
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(riportava Cass. n. 16724/2003). In relazione alla richiesta di CTU avanzata dall'opponente ne motivava il rigetto nella mancanza di alcun elemento probatorio così da rendere la perizia meramente esplorativa.
6.
Con atto di citazione in appello notificato il 10.05.2024, la ditta impugnava la sentenza Pt_1
emessa dal Giudice di Pace di Bologna n. 842/24 nei giudizi riuniti, per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2558 c.c. ed errata valutazione dei fatti emersi nel corso del giudizio. In particolare - in tesi dell'appellante – l'effetto di subentro indicato dalla norma ed anche dalla sentenza citata dal Giudice di Pace avrebbe portata limitata ai contraenti e non agli aventi causa di una delle parti, sicchè il successivo trasferimento all'impresa resterebbe fuori Pt_1 dall'applicazione dell'art. 2558 c.c.. Inoltre il giudice non avrebbe tenuto conto delle comunicazioni in atti del 11.12.2021, 22.12.2021 e del 29.12.2021 a firma dell'avv. Tovoli, nelle quali veniva espressa la volontà dell'opponente di non riconoscere e di non accettare o volere subentri o nuovi accordi contrattuali, provvedendo solo al pagamento delle mensilità non onorate dalla precedente gestione, senza che potesse avere rilievo la presenza dei macchinari da restituire alla e CP_1
disconnessi dalla stessa (quindi inservibili).
2) Violazione o falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c., poiché la risoluzione del contratto per intervenuta disdetta comportava l'esigibilità del pagamento del canone per l'intera durata del contratto
(indipendentemente da chi ne fosse tenuto), così rendendo abusiva la parcellizzazione del credito.
3) Violazione o falsa applicazione dell'art. 320, comma 3, c.p.c. in relazione al rigetto dell'istanza istruttoria (CTU) volta a dimostrare l'inoperatività dei macchinari oggetto del contratto per mancanza di motivazione in sentenza (indicata solo nell'ordinanza). Rilevava comunque che nessuna contestazione era stata mossa con riferimento alla dedotta sospensione da parte dell' con effetto ex art. 115 c.p.c. e che la CTU era necessaria per la necessità di CP_1
specifiche competenze tecniche per la verifica del macchinario.
Chiedeva pertanto la riforma della sentenza impugnata con rigetto delle domande della CP_1
e condanna della stessa ex art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno per lite temeraria in favore della ditta da liquidarsi in via equitativa, con spese di lite vinte per entrambi i gradi di giudizio. Pt_1
In via istruttoria ribadiva la richiesta di CTU, ove ritenuta necessaria.
7.
Si costituiva la società appellata con atto dell'11.09.2024, eccependo e deducendo:
1) la correttezza dell'applicazione dell'art. 2558 c.c. in quanto l'effetto di subentro ex lege previsto al fine di consentire l'esercizio del ramo d'azienda all'impresa affittuaria era riconosciuto come avvenuto in ogni passaggio (nel caso concreto nei due passaggi da a e da Pt_2 Controparte_2
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questi all'impresa anche per la dichiarazione della ditta contenuta nella mail del Pt_1 Pt_1
3.11.2021, tanto che i beni erano considerati nel patrimonio aziendale e compresi (vedi art. 5 del contratto di affitto d'azienda ed allegato “A”) nel trasferimento per l'esercizio dell'impresa senza merci in giacenza
2) l'inesistenza di ipotesi di frazionamento del credito, non essendo il contratto risolto stante l'inesistenza di clausole che consentissero il recesso unilaterale con la conseguenza dell'esigibilità delle singole mensilità dopo la loro maturazione e scadenza, rendendo quindi legittima la tutela frazionata come effettivamente richiesta dalla riferita sempre a tutte le mensilità già CP_1
scadute ed esigibili (citava Cass. 25413/21) e riconosciuto dalla sentenza impugnata
3) la natura esplorativa della CTU in mancanza di elementi di prova del malfunzionamento a fronte della dichiarazione del funzionamento nonché del libero e pieno utilizzo dei macchinari noleggiati sia da parte di che da parte della risultando invero una scelta discrezionale di Parte_2 Pt_1
non utilizzarli per la stipulata di contratti con altri fornitori.
Per tali ragioni la società appellata chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite anche per il secondo grado di giudizio.
8.
All'esito della prima udienza cartolare del 14.11.2024, cui era stata rinviata la prima udienza del
10.10.24 stante la richiesta di trattazione scritta depositata da parte appellante il 3.10.2024, il
Giudice, viste le note depositate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 4.03.2025, da svolgersi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termine sino all'udienza per il deposito telematico di note scritte e riservando all'esito ogni altro provvedimento
9.
Le parti depositavano in termini note scritte.
10.
Tanto premesso sullo svolgimento del processo, il Tribunale ritiene che l'appello sia infondato per i motivi che seguono.
10.1
La sentenza di primo grado merita di essere condivisa laddove riconosce che la è tenuta al Pt_1
pagamento delle mensilità derivanti dal contratto di noleggio essendo subentrata quale affittuaria del ramo d'azienda con contratto dell'1.09.2021.
Deve infatti convenirsi che la disciplina prevista dall'art. 2558, commi 1 e 3, come pacificamente riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile n. 3215/2024 che richiama
Cass. n. 31466/2018 e n. 15065/2018) è applicabile all'affitto di ramo di azienda, in ragione della
6
presenza di un fatto giuridico idoneo a produrre la sostituzione di un imprenditore ad un altro nell'esercizio dell'impresa. E' dunque evidente che, a seguito di un contratto di affitto di ramo di azienda - come quello intercorso tra la e - l'affittuario subentra nel contratto Pt_1 Controparte_2
di noleggio già stipulato pertinente l'azienda affittata, trattandosi di contratto a prestazioni corrispettive non avente, in quanto contratto d'impresa, carattere personale.
Peraltro tale effetto discende anche dalle espresse pattuizioni contenute nel contratto di affitto del ramo d'azienda ed in particolare dalla clausola 9 e dall'elenco dei beni costituenti il patrimonio aziendale trasferito con l'affitto (allegato A del contratto). Infatti la prima prevede che l'affittuario subentri in tutti i contratti stipulati dall'affittante per l'esercizio del ramo di azienda, senza alcuna puntuale esclusione, mentre l'elenco allegato all'atto comprende tra i beni quelli oggetto del contratto di noleggio. A sostegno della correttezza interpretativa della volontà delle parti espressa in atto, vi è inoltre la mail della del 3.11.2021 che conferma la continuità nel contratto di Pt_1
noleggio per subentro.
Né può ritenersi fondata la contestazione dell'appellante, secondo cui, tale effetto del subentro nel contratto di noleggio non vi sarebbe poiché detto contratto era stato stipulato non direttamente dal suo dante causa ( ma dal precedente affittuario del ramo d'azienda ( Controparte_2 Pt_2
il cui contratto di affitto si era risolto consensualmente.
[...]
Precisa invero la Corte di Cassazione nella sentenza n. 3215/2024 che la disciplina dettata dall'art. 2558 c.c., in tema di subentro dell'affittuario dell'azienda nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale, trova applicazione anche con riguardo all'ipotesi di restituzione dell'azienda dall'affittuario al locatore a seguito di cessazione dell'affitto, quando tale cessazione e la conseguente retrocessione dell'azienda si ricolleghino direttamente alla volontà contrattuale delle parti o ad un fatto da queste espressamente previsto nel contratto precedentemente stipulato. Già in precedenza la Corte con la pronuncia n. 11318/2004 (citata dall'appellata) aveva riconosciuto che la necessaria restituzione dell'azienda al termine del contratto di affitto di azienda, come prevista dal comma 3 dell'art. 2558 c.c. implica tale subentro previsto dalla norma, in ciò conformemente ritenendo rispetto ai precedenti pronunciamenti, così infatti
Cass. 16724/2003 (espressamente richiamata) ma già Cass. n. 632/1979: “La successione dell'acquirente, dell'usufruttuario e dell'affittuario di azienda, prevista dall'art. 2558 c.c., salvo patto contrario, nei contratti a prestazioni corrispettive stipulati dal dante causa e non ancora interamente eseguiti (nel senso che ciascun contraente sia ancora contemporaneamente creditore di una prestazione e debitore di un'altra), sempreché si tratti di contratti non a carattere personale, inerenti all'esercizio dell'impresa e non soggetti a specifica diversa disposizione di legge (come nel caso dei contratti di lavoro, di e di edizione, regolati rispettivamente, dagli art. 2112 c.c., CP_3
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2610 c.c. e 132 della l. 22 aprile 1941 n. 633), deve ritenersi operante, in applicazione estensiva del citato art. 2558 c.c., in ogni altra analoga ipotesi in cui si verifichi sostituzione di un imprenditore all'altro nell'esercizio dell'impresa, come conseguenza diretta della volontà delle parti, ovvero di un fatto dalle medesime espressamente previsto. Pertanto, nel caso in cui l'esercizio dell'azienda si trasferisca dall'affittuario al locatore, per effetto di cessazione del rapporto di affitto, l'indicata successione si verifica, nei confronti del locatore, solo se si tratti di cessazione del rapporto per causa negozialmente contemplata, come il termine finale o la condizione risolutiva, e non anche, quindi, nella diversa ipotesi in cui la cessazione medesima sia conseguenza diretta di un fatto non negoziale, ancorché ricollegabile, ma solo in via mediata, ad una fattispecie negoziale.”
In conseguenza dell'applicazione dell'art. 2558 c.c., nella piana interpretazione fattane costantemente dalla giurisprudenza citata, appare chiaro che la risoluzione consensuale dell'affitto di ramo di azienda tra l'originario locatore, ed il primo affittuario, Controparte_2 Pt_2 aveva prodotto l'effetto ex lege previsto dall'art. 2558 c.c. di subentro di
[...] CP_2
nel contratto di noleggio (sottoscritto da ancora in essere e non
[...] Parte_2
interamente eseguito, di certo inerente beni aziendali oggetto del ramo di azienda e non di natura personale, con la conseguenza che tale contratto era tra quelli per i quali si verificava il subentro della per le ragioni innanzi spiegate. Parte_1
Il primo motivo di appello è dunque respinto.
10.2
La sentenza merita anche di essere confermata nella parte in cui ritiene che non vi sia frazionamento del credito da parte dell' per la richiesta di successive ingiunzioni, in quanto ogni Controparte_1
ricorso per ingiunzione della società è stato basato su tutte le mensilità già scadute ed esigibili alla data del deposito della domanda monitoria, non corrispondendo ai patti contrattuali ed al sistema normativo che la richiesta di recesso unilaterale della importasse la risoluzione del contratto di Pt_1
noleggio e la immediata debenza di tutte le mensilità non ancora scadute. L'inadempimento della comportava invero la fondatezza della richiesta di adempimento da parte della Pt_1 CP_1
che non poteva che limitarsi alle singole mensilità scadute senza che ciò configurasse alcun frazionamento del credito perché lo stesso veniva integralmente richiesto alla data di deposito di ciascun ricorso per ingiunzione, non essendovi inadempimento per le mensilità ancora a venire.
Difatti la sanzione applicabile nel caso di abusivo frazionamento del credito deriva dalla circostanza che il sistema non può ammettere un processo ingiusto, frutto di abuso del processo per l'esercizio dell'azione in forme eccedenti o devianti rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, segnando tale abuso il limite dell'attribuzione al suo titolare della potestas agendi. Circostanza non presente nel caso concreto (cfr. Corte di Cassazione a SS.UU. n. 4090/17 e Corte di Cassazione n. 19054/2023,
8
che riconosce che quando il rapporto è unitario e i crediti sono tutti scaduti, il creditore deve agire unitariamente, mentre a contrariis quando i crediti non sono ancora maturati tale abuso non vi è) in quanto“perché si possa invocare il menzionato principio del divieto di parcellizzazione processuale del credito, è necessario che il creditore sia già titolare di una pluralità di diritti di credito tutti perfettamente esigibili nel momento in cui sceglie di chiederne la tutela processuale in maniera frammentata” (così in motivazione Corte di Cassazione n. 25413/21 citata anche dall'appellata).
La successiva esigibilità delle mensilità rende legittima la richiesta di successive ingiunzioni, peraltro con riferimento a più mensilità inadempiute e quindi esigibili, senza alcun comportamento abusivo o peggiorativo della posizione del debitore.
Per tali ragioni anche il secondo motivo di appello deve essere respinto.
10.3
Anche il terzo motivo di appello deve essere respinto.
Come è noto, l'attività del consulente tecnico d'ufficio non può essere considerata un mezzo di prova in senso proprio, in quanto rimane uno strumento conoscitivo di cui il giudice può servirsi per interpretare elementi sottoposti dalle stesse parti alla sua attenzione, avvalendosi delle conoscenze tecniche e scientifiche necessarie di cui, generalmente, non dispone. E' quindi evidente, e ciò è stato correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, che la consulenza tecnica non può essere utilizzata per acquisire prove mancanti, perché andrebbe altrimenti a sostituirsi alla parte nell'assolvimento dell'onere probatorio che incombe sulla parte ai sensi dell'art. 2967 c.c., come precisato più volte dalla giurisprudenza. “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. civile, ordinanza n. 30281 del
15.12.2017).
Il ricorso al consulente d'ufficio deve essere disposto quindi non per supplire alle carenze istruttorie dell'appellante o per svolgere un'indagine esplorativa volta alla ricerca di fatti o circostanze non provati ma esclusivamente per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste della parte, mentre la si è limitata ad Pt_1
affermare in maniera del tutto generica il mancato funzionamento, senza fornire alcuna prova o elemento di prova della dedotta circostanza, indipendentemente dalla individuazione delle cause tecniche di tale assunto, che avrebbero potuto formare oggetto di CTU. Inoltre, tale mancato
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funzionamento era stato indicato solo nel corso del giudizio, non risultando precedenti contestazioni neppure nella dichiarazione di recesso della (mail del 11.12.2021) che, invece, Parte_2
conteneva la dichiarazione che la nuova proprietaria aveva provveduto con altri macchinari;
malfunzionamento peraltro contestato dalla (già nelle comparse di risposta in primo CP_1
grado), sicchè la consulenza – come ritenuto condivisibilmente dal giudice di primo grado – non poteva e non doveva essere ammessa perché tendava a supplire alla deficienza delle allegazioni o offerte di prova dell'opponente (oggi appellante), ovvero compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provate, con conseguente corretto rigetto dell'istanza istruttoria che deve essere confermato anche in questa sede.
10.4
Ne deriva il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza del Giudice di Pace di
Bologna n. 842/24, depositata il 25.03.24.
11.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022 (scaglione da € 1.101 ad € 5.200) con applicazione delle tariffe medie per le fasi di studio ed introduttiva e minime per le fasi istruttoria e decisionale in ragione della esiguità e non complessità delle attività svolte.
12.
In forza dell'art. 13 co.
1-quater del D.P.R. 115/02, poichè l'impugnazione è respinta integralmente, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 -bis, della sussistenza dei relativi presupposti, pertanto, come previsto dalla citata norma, si dà atto nel presente provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado d'appello, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- rigetta l'appello proposto dalla in persona dell'omonima Parte_1
titolare, e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Bologna n.
842/24, depositata in data 25.03.2024;
- condanna la TA AL in persona dell'omonima titolare, al rimborso in Parte_1
favore della in persona del l.r.p.t., delle spese di lite del presente grado di Controparte_1 giudizio che liquida in € 1.702,00 per compenso, oltre CPA e IVA come per legge, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1,
10
comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Bologna , 14 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Pierangela Congiu, viste le note scritte in sostituzione di udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in previsione dell'udienza c.d. cartolare del 4 marzo 2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. 7045/24 R.G. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 842/24 pubblicata in data 25.03.2024 (nei giudizi riuniti 130/23 R.G., 131/23 R.G. e 4818/23 R.G.)
TRA
(P.I. ) in persona dell'omonima titolare (C.F. Parte_1 P.IVA_1
), corrente in Livorno, elettivamente domiciliata in Livorno, viale Carducci C.F._1
n. 3, presso lo studio e la pec dell'avv. Leonardo TOVOLI, da cui è Email_1
rappresentata e difesa, come da procura in atti (APPELLANTE)
E
P.I. ), in persona del l.r.p.t., corrente in Bologna, elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata presso il domicilio digitale pec dell'avv. Email_2
Micaela GRANDI, con studio in Bologna, viale Panzacchi n. 19, da cui è rappresentata e difesa, come da procura in atti
(APPELLATA)
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE
“ Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza,
- in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 842/2024 emessa dal
Giudice di Pace di Bologna nel giudizio recante R.G. 130/2023 (cui erano riuniti i giudizi R.G. 131/2023 e R.G. 4818/2023), depositata in cancelleria in data 25.03.24, disattese le eccezioni e le istanze proposte ex adverso,
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accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “In accoglimento delle opposizioni proposte avverso ai decreti ingiuntivi emessi dal GdP di Bologna nn. 2836/2022, 3992/2022 e 1482/2023 nei giudizi riuniti nel procedimento R.G. 130/23, previa revoca degli stessi, riconoscere e dichiarare che la TA AL , come in atti, non è subentrata Parte_1
nel contratto n. 431597- rev. 01, stipulato fra Parte_2
ed conseguentemente riconoscere e dichiarare che niente è Controparte_1
dovuto ad da parte della opponente in dipendenza di tale Controparte_1
contratto; accertato inoltre l'abuso del diritto di azione da parte della convenuta opposta, avendo questa agito in giudizio in mala fede e con colpa grave, condannare la stessa, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
vittoria delle spese di lite”.
PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per tutti i motivi di fatto e di diritto sopra esposti e di quelli che si dovessero rilevare anche ex officio in corso di causa, in accoglimento dei motivi dedotti da questa Difesa: NEL MERITO: − rigettare e respingere
l'Atto di Appello proposto dall'impresa individuale , anche dichiarandolo Parte_1
manifestamente infondato ex art. 348 bis c.p.c., ovvero dichiarandolo nullo o comunque non meritevole di accoglimento;
− rigettare e respingere, sia complessivamente sia singolarmente, tutte le domande conclusioni e istanze istruttorie, compresa la richiesta di CTU, proposte dall'impresa individuale perché infondate, in fatto e in diritto, e comunque non provate;
− Parte_1
confermare integralmente la Sentenza di primo grado n. 842/2024 emessa dal Giudice di Pace di
Bologna e depositata in data 25/03/2024, anche con riferimento alle spese processuali del primo grado di giudizio;
Con vittoria di spese e competenze come per legge per il presente grado di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Il Giudice di Pace di Bologna emanava i decreti ingiuntivi n. 2836/2022, n. 3992/2022 e n.
1482/2023 su richiesta ed in favore della ed a carico della ditta aventi ad Controparte_1 Pt_1
oggetto i canoni relativi al medesimo contratto (n. 431597-rev.01) di noleggio di apparecchiature hardware (Robot Epson PP-100, pc Dell e stampante laser Fuji) e software (Emaging Burner
Software) per la diagnostica per immagini con durata di 60 mesi (dall'1.02.2020 sino all'1.02.2025) rimasti inevasi rispettivamente per le mensilità, ciascuna pari ad € 244,00, di gennaio/aprile 2022, maggio/agosto 2022 e settembre 2022/febbraio 2023, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 e
2
spese. Sia il decreto n. 2836/22 che quello n. 3992/22 ingiungevano alla di pagare alla Pt_1
ciascuno la somma di € 976 per sorte capitale (pari a 4 mensilità), oltre interessi dalla CP_1 maturazione al saldo, e spese del procedimento liquidate in € 21,50 per spese ed € 250 per compenso oltre spese generali (15%) ed accessori di legge;
il decreto ingiuntivo n. 1482/23 ingiungeva di pagare la somma di € 1.464 per sorte capitale (pari a 6 mensilità), oltre interessi dalla maturazione al saldo, e spese del procedimento liquidate in € 76 per spese ed € 250 per compenso oltre spese generali (15%) ed accessori di legge. I decreti ingiuntivi n. 3992/2022 e 1482/2023 venivano in corso di causa dichiarati provvisoriamente esecutivi.
2
Nei ricorsi monitori la rappresentava che la era l'attuale debitrice dei CP_1 Parte_1
canoni di noleggio, giusto subentro ex art. 2558 comma 1 e 3,c.c., in quanto affittuaria del ramo di azienda in virtù del contratto di affitto intercorso in data 1.09.2021 con il titolare del ramo d'azienda cui detto ramo d'azienda era retrocesso - in pari data e con il medesimo atto - Controparte_2 per l'intervenuta risoluzione consensuale del precedente contratto di affitto d'azienda intercorso (in data 28.02.2017) con l'affittuario il quale aveva stipulato con l' il Parte_2 CP_1
contratto di noleggio n. 431597-rev.01 avente durata minima di 60 mesi con decorrenza dal
1.02.2020 .
Precisava la che l'atto di affitto di ramo azienda tra e l'impresa CP_1 Controparte_2
prevedeva la clausola di subentro dell'affittuario nei contratti stipulati dall'affittante per Pt_1
l'esercizio del ramo d'azienda (art. 9) e nel suo allegato “A” (elenco dei beni facenti parte del patrimonio aziendale) vi era l'espressa indicazione dei beni ricompresi nel contratto di noleggio.
Inoltre l'impresa con mail del 3.11.2021 aveva richiesto, quale subentrante (come Parte_1 ditta EKO di , alla la modifica dell'intestazione delle fatture alla partita Parte_1 CP_1
iva della ditta n. 01981320490.
Rilevava altresì che la richiesta di recesso anticipato comunicata in data 11.12.2021 non poteva produrre effetto stante la mancata previsione di tale facoltà in contratto, che quindi continuava regolarmente con l'emissione a carico della subentrante delle relative fatture rimaste inevase Pt_1
ed oggetto dei diversi ricorsi presentati in relazione al succedersi delle scadenze e dei mancati pagamenti, in ragione della progressiva esigibilità dei crediti.
3.
Tutti i decreti ingiuntivi venivano opposti dalla ditta così instaurandosi tre diversi giudizi Pt_1
aventi r.g. 130/2023, 131/2023 e 4818/23, poi riuniti tutti al n. r.g.130/2023.
Contestava la l'inesistenza del rapporto contrattuale dedotto perché il contratto di noleggio era Pt_1
stato stipulato da (precedente affittuario) e non dal titolare con Parte_2 Controparte_2
3
cui era intercorso il contratto di affitto di azienda, risultando quindi la medesima del tutto Pt_1
estranea a detta pattuizione, anche e comunque in ragione della clausola n. 9 del contratto di affitto d'azienda che consentiva alla di non ereditare i contratti che non la interessavano, come quello Pt_1 di noleggio con la In ogni caso precisava che la restituzione dell'azienda da a CP_1 Pt_2 non aveva comportato il subingresso di quest'ultimo nei contratti dell'affittuario Controparte_2
precedente (perché non vi era alcuna volontà delle parti ma solo una manifestazione di volontà del rinunciante) e quindi gli stessi non erano stati oggetto del successivo contratto di affitto d'azienda tra e la La richiesta di reintestazione delle fatture aveva il solo scopo Controparte_2 Parte_1
di saldare i debiti pregressi al fine di evitare liti e restituire i beni oggetto di noleggio, peraltro non funzionanti (riservandosi richiesta di CTU), come risultava dallo scambio di corrispondenza depositato.
Riteneva inoltre che vi fosse un artificioso frazionamento del credito con la conseguenza della improcedibilità delle domande di pagamento dei canoni, stante l'evidente inesistenza di alcun interesse della alla parcellizzazione della domanda, risultando quindi abusiva. CP_1
Chiedeva pertanto la revoca dei decreti e la condanna dell' ex art. 96 c.p.c. CP_1
4.
In tutti i giudizi si costituiva la contestando tutte le argomentazioni in fatto ed in Controparte_1 diritto dell'opponente, con richiesta di rigetto delle opposizioni proposte e conferma dei decreti emessi.
5.
Con sentenza n. 842/24 depositata in data 25.03.24, il Giudice di Pace di Bologna - nei giudizi riuniti - respingeva le opposizioni della ditta e confermava i decreti ingiuntivi emessi, Pt_1
condannandola al pagamento delle spese di lite.
Motivava il giudice tale decisione in ragione: a) dell'assenza di abusiva parcellizzazione del credito, avendo il creditore provveduto a richiedere tutte le mensilità esigibili al momento del deposito dei diversi ricorsi, pur se relative al medesimo contratto di noleggio;
b) del disposto dell'art. 2558 c.c. che prevedeva il subentro dell'acquirente (o dell'affittuario) dell'azienda o ramo d'azienda nei contratti già in essere, essendo tale effetto peraltro pattuito espressamente tra le parti (art. 9 del contratto di affitto di ramo d'azienda tra e l'impresa in assenza di alcuna Controparte_2 Pt_1
volontà diversa ed inseriti i beni oggetto del contratto di noleggio nell'elenco dei beni compresi nel patrimonio aziendale, non rilevando la circostanza che tale contratto fosse stato stipulato dal precedente affittuario ( , stante la risoluzione consensuale di tale contratto di affitto Parte_2
di ramo d'azienda ed il nuovo contratto di affitto con la ditta con sostituzione di un Pt_1 imprenditore all'altro nell'esercizio dell'impresa e nei contratti non ancora interamente eseguiti
4
(riportava Cass. n. 16724/2003). In relazione alla richiesta di CTU avanzata dall'opponente ne motivava il rigetto nella mancanza di alcun elemento probatorio così da rendere la perizia meramente esplorativa.
6.
Con atto di citazione in appello notificato il 10.05.2024, la ditta impugnava la sentenza Pt_1
emessa dal Giudice di Pace di Bologna n. 842/24 nei giudizi riuniti, per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2558 c.c. ed errata valutazione dei fatti emersi nel corso del giudizio. In particolare - in tesi dell'appellante – l'effetto di subentro indicato dalla norma ed anche dalla sentenza citata dal Giudice di Pace avrebbe portata limitata ai contraenti e non agli aventi causa di una delle parti, sicchè il successivo trasferimento all'impresa resterebbe fuori Pt_1 dall'applicazione dell'art. 2558 c.c.. Inoltre il giudice non avrebbe tenuto conto delle comunicazioni in atti del 11.12.2021, 22.12.2021 e del 29.12.2021 a firma dell'avv. Tovoli, nelle quali veniva espressa la volontà dell'opponente di non riconoscere e di non accettare o volere subentri o nuovi accordi contrattuali, provvedendo solo al pagamento delle mensilità non onorate dalla precedente gestione, senza che potesse avere rilievo la presenza dei macchinari da restituire alla e CP_1
disconnessi dalla stessa (quindi inservibili).
2) Violazione o falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c., poiché la risoluzione del contratto per intervenuta disdetta comportava l'esigibilità del pagamento del canone per l'intera durata del contratto
(indipendentemente da chi ne fosse tenuto), così rendendo abusiva la parcellizzazione del credito.
3) Violazione o falsa applicazione dell'art. 320, comma 3, c.p.c. in relazione al rigetto dell'istanza istruttoria (CTU) volta a dimostrare l'inoperatività dei macchinari oggetto del contratto per mancanza di motivazione in sentenza (indicata solo nell'ordinanza). Rilevava comunque che nessuna contestazione era stata mossa con riferimento alla dedotta sospensione da parte dell' con effetto ex art. 115 c.p.c. e che la CTU era necessaria per la necessità di CP_1
specifiche competenze tecniche per la verifica del macchinario.
Chiedeva pertanto la riforma della sentenza impugnata con rigetto delle domande della CP_1
e condanna della stessa ex art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno per lite temeraria in favore della ditta da liquidarsi in via equitativa, con spese di lite vinte per entrambi i gradi di giudizio. Pt_1
In via istruttoria ribadiva la richiesta di CTU, ove ritenuta necessaria.
7.
Si costituiva la società appellata con atto dell'11.09.2024, eccependo e deducendo:
1) la correttezza dell'applicazione dell'art. 2558 c.c. in quanto l'effetto di subentro ex lege previsto al fine di consentire l'esercizio del ramo d'azienda all'impresa affittuaria era riconosciuto come avvenuto in ogni passaggio (nel caso concreto nei due passaggi da a e da Pt_2 Controparte_2
5
questi all'impresa anche per la dichiarazione della ditta contenuta nella mail del Pt_1 Pt_1
3.11.2021, tanto che i beni erano considerati nel patrimonio aziendale e compresi (vedi art. 5 del contratto di affitto d'azienda ed allegato “A”) nel trasferimento per l'esercizio dell'impresa senza merci in giacenza
2) l'inesistenza di ipotesi di frazionamento del credito, non essendo il contratto risolto stante l'inesistenza di clausole che consentissero il recesso unilaterale con la conseguenza dell'esigibilità delle singole mensilità dopo la loro maturazione e scadenza, rendendo quindi legittima la tutela frazionata come effettivamente richiesta dalla riferita sempre a tutte le mensilità già CP_1
scadute ed esigibili (citava Cass. 25413/21) e riconosciuto dalla sentenza impugnata
3) la natura esplorativa della CTU in mancanza di elementi di prova del malfunzionamento a fronte della dichiarazione del funzionamento nonché del libero e pieno utilizzo dei macchinari noleggiati sia da parte di che da parte della risultando invero una scelta discrezionale di Parte_2 Pt_1
non utilizzarli per la stipulata di contratti con altri fornitori.
Per tali ragioni la società appellata chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite anche per il secondo grado di giudizio.
8.
All'esito della prima udienza cartolare del 14.11.2024, cui era stata rinviata la prima udienza del
10.10.24 stante la richiesta di trattazione scritta depositata da parte appellante il 3.10.2024, il
Giudice, viste le note depositate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 4.03.2025, da svolgersi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termine sino all'udienza per il deposito telematico di note scritte e riservando all'esito ogni altro provvedimento
9.
Le parti depositavano in termini note scritte.
10.
Tanto premesso sullo svolgimento del processo, il Tribunale ritiene che l'appello sia infondato per i motivi che seguono.
10.1
La sentenza di primo grado merita di essere condivisa laddove riconosce che la è tenuta al Pt_1
pagamento delle mensilità derivanti dal contratto di noleggio essendo subentrata quale affittuaria del ramo d'azienda con contratto dell'1.09.2021.
Deve infatti convenirsi che la disciplina prevista dall'art. 2558, commi 1 e 3, come pacificamente riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile n. 3215/2024 che richiama
Cass. n. 31466/2018 e n. 15065/2018) è applicabile all'affitto di ramo di azienda, in ragione della
6
presenza di un fatto giuridico idoneo a produrre la sostituzione di un imprenditore ad un altro nell'esercizio dell'impresa. E' dunque evidente che, a seguito di un contratto di affitto di ramo di azienda - come quello intercorso tra la e - l'affittuario subentra nel contratto Pt_1 Controparte_2
di noleggio già stipulato pertinente l'azienda affittata, trattandosi di contratto a prestazioni corrispettive non avente, in quanto contratto d'impresa, carattere personale.
Peraltro tale effetto discende anche dalle espresse pattuizioni contenute nel contratto di affitto del ramo d'azienda ed in particolare dalla clausola 9 e dall'elenco dei beni costituenti il patrimonio aziendale trasferito con l'affitto (allegato A del contratto). Infatti la prima prevede che l'affittuario subentri in tutti i contratti stipulati dall'affittante per l'esercizio del ramo di azienda, senza alcuna puntuale esclusione, mentre l'elenco allegato all'atto comprende tra i beni quelli oggetto del contratto di noleggio. A sostegno della correttezza interpretativa della volontà delle parti espressa in atto, vi è inoltre la mail della del 3.11.2021 che conferma la continuità nel contratto di Pt_1
noleggio per subentro.
Né può ritenersi fondata la contestazione dell'appellante, secondo cui, tale effetto del subentro nel contratto di noleggio non vi sarebbe poiché detto contratto era stato stipulato non direttamente dal suo dante causa ( ma dal precedente affittuario del ramo d'azienda ( Controparte_2 Pt_2
il cui contratto di affitto si era risolto consensualmente.
[...]
Precisa invero la Corte di Cassazione nella sentenza n. 3215/2024 che la disciplina dettata dall'art. 2558 c.c., in tema di subentro dell'affittuario dell'azienda nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale, trova applicazione anche con riguardo all'ipotesi di restituzione dell'azienda dall'affittuario al locatore a seguito di cessazione dell'affitto, quando tale cessazione e la conseguente retrocessione dell'azienda si ricolleghino direttamente alla volontà contrattuale delle parti o ad un fatto da queste espressamente previsto nel contratto precedentemente stipulato. Già in precedenza la Corte con la pronuncia n. 11318/2004 (citata dall'appellata) aveva riconosciuto che la necessaria restituzione dell'azienda al termine del contratto di affitto di azienda, come prevista dal comma 3 dell'art. 2558 c.c. implica tale subentro previsto dalla norma, in ciò conformemente ritenendo rispetto ai precedenti pronunciamenti, così infatti
Cass. 16724/2003 (espressamente richiamata) ma già Cass. n. 632/1979: “La successione dell'acquirente, dell'usufruttuario e dell'affittuario di azienda, prevista dall'art. 2558 c.c., salvo patto contrario, nei contratti a prestazioni corrispettive stipulati dal dante causa e non ancora interamente eseguiti (nel senso che ciascun contraente sia ancora contemporaneamente creditore di una prestazione e debitore di un'altra), sempreché si tratti di contratti non a carattere personale, inerenti all'esercizio dell'impresa e non soggetti a specifica diversa disposizione di legge (come nel caso dei contratti di lavoro, di e di edizione, regolati rispettivamente, dagli art. 2112 c.c., CP_3
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2610 c.c. e 132 della l. 22 aprile 1941 n. 633), deve ritenersi operante, in applicazione estensiva del citato art. 2558 c.c., in ogni altra analoga ipotesi in cui si verifichi sostituzione di un imprenditore all'altro nell'esercizio dell'impresa, come conseguenza diretta della volontà delle parti, ovvero di un fatto dalle medesime espressamente previsto. Pertanto, nel caso in cui l'esercizio dell'azienda si trasferisca dall'affittuario al locatore, per effetto di cessazione del rapporto di affitto, l'indicata successione si verifica, nei confronti del locatore, solo se si tratti di cessazione del rapporto per causa negozialmente contemplata, come il termine finale o la condizione risolutiva, e non anche, quindi, nella diversa ipotesi in cui la cessazione medesima sia conseguenza diretta di un fatto non negoziale, ancorché ricollegabile, ma solo in via mediata, ad una fattispecie negoziale.”
In conseguenza dell'applicazione dell'art. 2558 c.c., nella piana interpretazione fattane costantemente dalla giurisprudenza citata, appare chiaro che la risoluzione consensuale dell'affitto di ramo di azienda tra l'originario locatore, ed il primo affittuario, Controparte_2 Pt_2 aveva prodotto l'effetto ex lege previsto dall'art. 2558 c.c. di subentro di
[...] CP_2
nel contratto di noleggio (sottoscritto da ancora in essere e non
[...] Parte_2
interamente eseguito, di certo inerente beni aziendali oggetto del ramo di azienda e non di natura personale, con la conseguenza che tale contratto era tra quelli per i quali si verificava il subentro della per le ragioni innanzi spiegate. Parte_1
Il primo motivo di appello è dunque respinto.
10.2
La sentenza merita anche di essere confermata nella parte in cui ritiene che non vi sia frazionamento del credito da parte dell' per la richiesta di successive ingiunzioni, in quanto ogni Controparte_1
ricorso per ingiunzione della società è stato basato su tutte le mensilità già scadute ed esigibili alla data del deposito della domanda monitoria, non corrispondendo ai patti contrattuali ed al sistema normativo che la richiesta di recesso unilaterale della importasse la risoluzione del contratto di Pt_1
noleggio e la immediata debenza di tutte le mensilità non ancora scadute. L'inadempimento della comportava invero la fondatezza della richiesta di adempimento da parte della Pt_1 CP_1
che non poteva che limitarsi alle singole mensilità scadute senza che ciò configurasse alcun frazionamento del credito perché lo stesso veniva integralmente richiesto alla data di deposito di ciascun ricorso per ingiunzione, non essendovi inadempimento per le mensilità ancora a venire.
Difatti la sanzione applicabile nel caso di abusivo frazionamento del credito deriva dalla circostanza che il sistema non può ammettere un processo ingiusto, frutto di abuso del processo per l'esercizio dell'azione in forme eccedenti o devianti rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, segnando tale abuso il limite dell'attribuzione al suo titolare della potestas agendi. Circostanza non presente nel caso concreto (cfr. Corte di Cassazione a SS.UU. n. 4090/17 e Corte di Cassazione n. 19054/2023,
8
che riconosce che quando il rapporto è unitario e i crediti sono tutti scaduti, il creditore deve agire unitariamente, mentre a contrariis quando i crediti non sono ancora maturati tale abuso non vi è) in quanto“perché si possa invocare il menzionato principio del divieto di parcellizzazione processuale del credito, è necessario che il creditore sia già titolare di una pluralità di diritti di credito tutti perfettamente esigibili nel momento in cui sceglie di chiederne la tutela processuale in maniera frammentata” (così in motivazione Corte di Cassazione n. 25413/21 citata anche dall'appellata).
La successiva esigibilità delle mensilità rende legittima la richiesta di successive ingiunzioni, peraltro con riferimento a più mensilità inadempiute e quindi esigibili, senza alcun comportamento abusivo o peggiorativo della posizione del debitore.
Per tali ragioni anche il secondo motivo di appello deve essere respinto.
10.3
Anche il terzo motivo di appello deve essere respinto.
Come è noto, l'attività del consulente tecnico d'ufficio non può essere considerata un mezzo di prova in senso proprio, in quanto rimane uno strumento conoscitivo di cui il giudice può servirsi per interpretare elementi sottoposti dalle stesse parti alla sua attenzione, avvalendosi delle conoscenze tecniche e scientifiche necessarie di cui, generalmente, non dispone. E' quindi evidente, e ciò è stato correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, che la consulenza tecnica non può essere utilizzata per acquisire prove mancanti, perché andrebbe altrimenti a sostituirsi alla parte nell'assolvimento dell'onere probatorio che incombe sulla parte ai sensi dell'art. 2967 c.c., come precisato più volte dalla giurisprudenza. “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. civile, ordinanza n. 30281 del
15.12.2017).
Il ricorso al consulente d'ufficio deve essere disposto quindi non per supplire alle carenze istruttorie dell'appellante o per svolgere un'indagine esplorativa volta alla ricerca di fatti o circostanze non provati ma esclusivamente per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste della parte, mentre la si è limitata ad Pt_1
affermare in maniera del tutto generica il mancato funzionamento, senza fornire alcuna prova o elemento di prova della dedotta circostanza, indipendentemente dalla individuazione delle cause tecniche di tale assunto, che avrebbero potuto formare oggetto di CTU. Inoltre, tale mancato
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funzionamento era stato indicato solo nel corso del giudizio, non risultando precedenti contestazioni neppure nella dichiarazione di recesso della (mail del 11.12.2021) che, invece, Parte_2
conteneva la dichiarazione che la nuova proprietaria aveva provveduto con altri macchinari;
malfunzionamento peraltro contestato dalla (già nelle comparse di risposta in primo CP_1
grado), sicchè la consulenza – come ritenuto condivisibilmente dal giudice di primo grado – non poteva e non doveva essere ammessa perché tendava a supplire alla deficienza delle allegazioni o offerte di prova dell'opponente (oggi appellante), ovvero compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provate, con conseguente corretto rigetto dell'istanza istruttoria che deve essere confermato anche in questa sede.
10.4
Ne deriva il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza del Giudice di Pace di
Bologna n. 842/24, depositata il 25.03.24.
11.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022 (scaglione da € 1.101 ad € 5.200) con applicazione delle tariffe medie per le fasi di studio ed introduttiva e minime per le fasi istruttoria e decisionale in ragione della esiguità e non complessità delle attività svolte.
12.
In forza dell'art. 13 co.
1-quater del D.P.R. 115/02, poichè l'impugnazione è respinta integralmente, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 -bis, della sussistenza dei relativi presupposti, pertanto, come previsto dalla citata norma, si dà atto nel presente provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado d'appello, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- rigetta l'appello proposto dalla in persona dell'omonima Parte_1
titolare, e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Bologna n.
842/24, depositata in data 25.03.2024;
- condanna la TA AL in persona dell'omonima titolare, al rimborso in Parte_1
favore della in persona del l.r.p.t., delle spese di lite del presente grado di Controparte_1 giudizio che liquida in € 1.702,00 per compenso, oltre CPA e IVA come per legge, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1,
10
comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Bologna , 14 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu
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