TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/07/2025, n. 3371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3371 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6062/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, IG ZA, nella prosecuzione del verbale di udienza del 15.07.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. A. Mortara;
Parte_1
e
“ ”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata CP_1
e difesa dagli Avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.05.2025 il ricorrente indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio la formulando le seguenti conclusioni: “ CP_1 dichiarare non assorbibile l'incremento al superminimo riconosciuto dalla convenuta al ricorrente con lettera del 10.12.2008 e, per l'effetto, condannare la all'immediato pagamento in favore del ricorrente CP_1 della somma di € 4.296,30 (di cui € 296,30 a titolo di incidenza sul t.f.r.)
1 come specificata dal conteggio allegato al presente ricorso e che attiene alla corretta applicazione del CCNL per i dipendenti da
Telecomunicazioni e che, in ogni caso, viene indicato come parametro per l'adeguamento delle retribuzioni ai sensi dell'art. 36 Costituzione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo”, con vittoria di spese da distrarsi.
La società resistente, costituendosi in giudizio , ha chiesto il rigetto delle domande.
Le domande sono fondate e meritano di essere accolte.
1.A fondamento delle domande il ricorrente ha dedotto di essere dipendente della società resistente dal 01.05.1988 con la qualifica di impiegato quinto livello del CCNL delle Telecomunicazioni;
che in data
30.06.2024 a seguito del conferimento del ramo di azienda di CP_1
in Fiber Cop S.p.a., il rapporto di lavoro del ricorrente veniva trasferito, senza soluzione di continuità, in Fiber Cop s.p.a. mantenendo le stesse condizioni lavorative;
che il dipendente nel corso degli anni ha svolto svariate attività; che con lettera datata 10.12.2008 al ricorrente veniva riconosciuto con decorrenza dal 01.12.2008 un incremento retributivo mensile di € 120,00 al lordo delle ritenute di legge a titolo di sovraminimo ad personam individuale assorbibile in occasione di eventuali aumenti collettivi o passaggi di livello.; che il superminimo riconosciuto non è stato assorbito in occasione degli aumenti legati ai rinnovi del CCNL di settore e degli accordi economici;
che tale situazione è regolarmente proseguita sino al 31 gennaio 2018; che con la busta paga di febbraio 2018 il sovraminimo individuale mensile è stato ridotto;
che, infatti, in occasione del rinnovo contrattuale del 23 novembre 2017, è stato previsto un aumento retributivo da liquidarsi sulla base di una tabella e che un ulteriore assorbimento del sovraminimo si è verificato dal luglio 2018.
Questo Giudice condivide alcune delle argomentazioni della sentenza del Tribunale di Milano n. 2498 del 28.10.2022 che si riportano: “ … Nella
2 causa, infatti, non risulta contestato che i ricorrenti, nell'ambito dei propri accordi individuali con il datore di lavoro, beneficino di superminimi, qualificati negli stessi come “assorbibili”. Proprio per questo, in ragione di tale natura di compenso assorbibile derivante dall'accordo individuale, la convenuta ha argomentato di avere legittimamente provveduto al loro assorbimento in rapporto agli aumenti contrattuali di cui all'accordo del
23 novembre del 2017. Sennonché, si deve ritenere che la tesi difensiva della resistente non sia accoglibile, dovendosi accertare un uso aziendale a favore dei lavoratori per il non assorbimento dei superminimi.
Per motivare, occorre rammentare che la Suprema Corte ha chiarito che “la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti
(individuali e collettivi) integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo- né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito” (cfr. Cass. Sentenza n.
8342 del 08/04/2010 Sentenza n. 17481 del 28/07/2009 U, Sentenza n. 26107 del 13/12/2007 Sentenza n. 10591 del 03/06/2004). Non è contestato, nel caso, in causa che la convenuta non abbia mai provveduto all'assorbimento dei superminimi nell'occasione dei diversi rinnovi contrattuali collettivi e questo per almeno trent'anni. Ora, si deve ritenere che la resistente abbia posto in essere
3 un comportamento oggettivamente e direzionalmente univoco, adottando un trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti individuali nell'occasione dei rinnovi di contratto collettivo che prevedessero aumenti economici, non provvedendo mai all'assorbimento del superminimo, per così tanto tempo (trenta anni) che, certamente, in tal modo, secondo i menzionati principi, all'interno del contesto della stessa, si è creata una prassi aziendale, fonte di diritti. Infatti, è da ritenere che un comportamento protratto per così tanti anni abbia creato una prassi di favore per i dipendenti, fonte di diritti nel contesto aziendale per il non assorbimento del superminimo, poiché una condotta così a lungo protratta (30 anni), senza l'aggiunta di comunicazioni con cui la società si riservasse comunque l'assorbimento per gli anni successivi, non può non assumere un significato concludente e univoco.
Peraltro, si aggiunga, solo ad abundantiam, che non è solo il mero decorso di un lungo tempo che conferma l'instaurazione del suddetto uso aziendale, ma, per diversi anni (dal 2008 al 2015), vi sono elementi derivanti dalla stessa condotta della convenuta, che ha rinunciato ad assorbire i superminimi all'epoca dei diversi rinnovi contrattuali, nonostante vi potessero essere situazioni di difficoltà economica. Non risulta, infatti, controverso che il 26 giugno 2008 è stata avviata una procedura di mobilità per 5.000 lavoratori;
il 26 maggio 2009
è stata adottata una procedura di mobilità per 470 lavoratori, tramutata poi in contratto di solidarietà per 1054 dipendenti;
il 4 agosto 2010 è stata attuata una procedura di mobilità per 3.900 lavoratori, tramutata poi in contratto di solidarietà siglato il 21 ottobre 2010 per 1.100 lavoratori, con durata sino al 07 novembre 2012; il 27 marzo 2013 e stata avviata una procedura di mobilità per
500 lavoratori, tramutata in un contratto di solidarietà per 2.500 lavoratori con durata sino al 14 aprile 2015; il 27 aprile 2015 viene avviata una procedura di mobilità per 330 lavoratori, tramutata in un contratto di solidarietà per 2.600 lavoratori con durata sino al 03 gennaio 2018 … Per la descrizione dei fenomeni appena riportati, infatti, appare possibile ritenere che la resistente abbia attraversato, dal 2008 al 2015, una situazione di difficoltà che ha comportato diverse procedure di mobilità e contratti di solidarietà, non provvedendo, comunque, in quegli anni, all'assorbimento del superminimo, ad esempio al momento della stipula del CCNL del 2013 … Dunque, il decorso del lungo tempo suddetto e, in aggiunta, il comportamento del datore di lavoro di non scegliere di assorbire i superminimi, nonostante le difficoltà economiche anche
4 presenti, senza comunicare riserve per gli anni successivi, confermano la sussistenza di una condotta aziendale univoca e generalizzata e che si è tradotta in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto alla regola dei contratti individuali della assorbibilità del superminimo e che integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale.
E' bene precisare che tale prassi aziendale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette “fonti sociali” - tra le quali vanno considerati anche i contratti collettivi e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale.
Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, non rientrandosi in un'ipotesi ex articolo 1340 cc, non viene modificata la pattuizione dell'accordo individuale, che resta intatta nelle sue previsioni, potendo tornare ad operare, laddove venga meno l'efficacia della fonte sociale menzionata. L'uso aziendale, infatti, viene ad operare come fonte intermedia e autonoma, tra il contratto individuale che prevede l'assorbimento del superminimo e l'accordo collettivo che attribuisce gli aumenti sui minimi contrattuali, assicurando nel caso il diritto dei lavoratori al non assorbimento.
Non modificandosi il contratto individuale, la regola del non assorbimento vale ovviamente, quindi, finché abbia efficacia l'uso aziendale e, nella materia, ha chiarito la Suprema Corte che “l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo unilaterale, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (cfr. Cass. Sentenza n. 3296 del 19/02/2016)”.
Ed allora, una volta qualificato quale uso aziendale la condotta della società, non è certamente sufficiente che la stessa decida di determinarsi in modo differente per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità. Di ciò non vi è traccia nel presente giudizio: infatti nell'accordo contrattuale del 2017 non vi è alcun riferimento al superminimo in
5 questione. Nel testo in questione si afferma solo “ che i trattamenti economici del personale dipendente … vengono adeguati come da tabelle che seguono”.
Tali tabelle si riferiscono esclusivamente agli aumenti dei minimi contrattuali.
Non vi è alcun elemento nell'accordo del 2017 teso a disciplinare diversamente l'uso aziendale in commento. Inoltre vi è la introduzione dell'elemento retributivo separato. Sul punto occorre sottolineare la non comparabilità tra elemento retributivo separato e superminimo, in particolar modo per non avere il primo a differenza del secondo alcuna incidenza sul trattamento di fine rapporto. Tali elementi portano ad escludere anche in via presuntiva che le parti sociali si siano seriamente poste nella condizione di valutare le conseguenze dell'assorbimento nel superminimo stesso della nuova voce retributiva.
2.Alcuna rilevanza, inoltre, nel caso in questione, assume l'eccezione della convenuta circa la ammissibilità di una disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro, poiché tra i documenti prodotti non risulta alcuna comunicazione alle organizzazioni sindacali volta ad un recesso da parte della società resistente dalla suddetta fonte sociale. La disdetta unilaterale, certamente ammissibile, dal momento che una fonte giuridica di tal tipo senza limiti temporali alla stessa stregua di un accordo aziendale, non può vincolare a tempo indeterminato le parti, non potrebbe che essere esplicita e diretta nei confronti delle organizzazioni sindacali, anche nell'ambito dei rapporti di buona fede con le stesse, specialmente dopo tanti anni di applicazione costante della regola del non assorbimento del superminimo, con la creazione di un affidamento per il mantenimento della stessa. La necessità che vi sia una manifestazione di recesso esplicita non significa, tuttavia, che la disdetta debba essere espressa con una nota scritta.
Sul punto occorre ricordare ( Cfr. sentenza n. 2600 del 02.02.2018;
Cassazione 3318/95) che in materia di contratti collettivi mancano norme che prevedano la forma scritta e in applicazione del principio generale della libertà della forma (in base al quale le norme che prescrivono forme peculiari per determinati contratti o atti unilaterali sono di stretta interpretazione, ossia insuscettibili di applicazione analogica), un
6 accordo aziendale è valido anche se non stipulato per iscritto. E' stato evidenziato come dal principio della libertà delle forme derivante dall'art. 1325 n. 4 c.c. e da quello che le previsioni che determinati contratti o atti devono essere posti in essere con una forma particolare sono di stretta interpretazione, discende la considerazione che, una volta stabilita la libertà della forma dell'accordo o del contratto collettivo di lavoro, la medesima libertà deve essere ravvisata anche riguardo agli atti che ne siano risolutori, come il mutuo dissenso (art. 1372, comma 1, cod. civ.) o il recesso unilaterale (o disdetta) ex art. 1373, comma 2, cod. civ.
A tal proposito non appare condivisibile la tesi recepita da una parte della giurisprudenza di merito, secondo cui l'uso aziendale sarebbe superabile unicamente da un accordo o contratto collettivo successivo che ne disponga espressamente la revoca.
Opinando in tal senso si giungerebbe alla conclusione che l'uso aziendale, quale fonte regolamentare non formalizzata del rapporto di lavoro, avrebbe una impermeabilità alle modifiche superiore a quella di un ordinario contratto collettivo che, come sottolineato, può essere pacificamente disdettato in via unilaterale.
In altri termini, mentre il contratto collettivo può essere disdettato in via unilaterale, l'uso aziendale, che allo stesso contratto collettivo è parificato dalla giurisprudenza anche con riferimento agli effetti prodotti sul rapporto di lavoro, non può essere modificato o superato se non in forza di un successivo accordo collettivo. Una siffatta opzione interpretativa comporta una alterazione della gerarchia delle fonti sociali, attribuendo all'uso aziendale, che, come detto, è una fonte non formalizzata, una forza maggiore di quella attribuita al contratto collettivo.
Una simile tesi non può ritenersi condivisibile: anche l'uso aziendale, al pari del contratto collettivo privo di un termine di scadenza, può essere liberamente e legittimamente disdettato in via unilaterale da ciascuna parte.
7 Orbene la società resistente che parla di disdetta unilaterale è onerata ex art. 2697, comma 2, cod. civ. della dimostrazione (in quanto ricopre il ruolo sostanziale di convenuto eccipiente) della esistenza di una effettiva disdetta. Ed allora se per la disdetta di un contratto aziendale non è necessaria la forma scritta allo stesso modo la forma scritta non è obbligatoria per la disdetta di un uso aziendale che è assimilabile giuridicamente ad un accordo collettivo aziendale. Tuttavia, poiché la disdetta deve avere una caratterizzazione contenutistica specifica, non si comprende dalla lettura della memoria di costituzione della convenuta quando sarebbe stata comunicata tale disdetta alle organizzazioni sindacali: peraltro la società resistente non allega né articola sul punto alcuna richiesta di prova orale.
3.Infine va osservato che, anche qualora si dovesse ragionare diversamente circa l'esistenza di un uso aziendale, certamente non sarebbe da ritenersi assorbibile l'emolumento denominato Elemento Retributivo Separato. Infatti,
l'assorbimento opera rispetto ai minimi contrattuali e appare che i contraenti collettivi dell'accordo del 23 novembre 2017 abbiano voluto tenere distinta questa voce da questi ultimi, configurandola come una spettanza autonoma.
Infatti, da un lato, la sua denominazione di “elemento retributivo separato” viene a chiarire come non possa essere considerato nella normale retribuzione contrattuale da confrontare con quella individuale contenente i superminimi.
Dall'altro, la nota a verbale dello stesso accordo del 23 novembre 2017 stabilisce, come già osservato, che tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale e contrattuale. Pertanto, tale voce non risulta comparabile con quelle ordinarie che non contengono alcuna incidenza degli istituti diretti e indiretti.
I conteggi allegati, peraltro non oggetto di alcuna contestazione specifica, appaiono corretti.
Le domande, pertanto sono fondate e meritano di essere accolte così come precisato nel dispositivo.
8 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della società resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, IG ZA, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con ricorso depositato il 19.05.2025 nei Parte_1 confronti della “ , così provvede: CP_1
1) dichiara l'illegittimità della condotta della società resistente per avere assorbito nelle buste paga del ricorrente la voce AP/Sovraminimo individuale con decorrenza febbraio 2018 e per l'effetto condanna la convenuta al versamento in favore dell'istante di tutte le somme per l'effetto detratte nella misura di Euro 4.296,30, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite dell'istante che liquida in complessivi Euro 2.059,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15% con distrazione in favore dell'Avv. A. Mortara dichiaratosi anticipatario.
Milano, 15.07.2025
Il Giudice
( IG ZA)
9 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, IG ZA, nella prosecuzione del verbale di udienza del 15.07.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. A. Mortara;
Parte_1
e
“ ”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata CP_1
e difesa dagli Avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.05.2025 il ricorrente indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio la formulando le seguenti conclusioni: “ CP_1 dichiarare non assorbibile l'incremento al superminimo riconosciuto dalla convenuta al ricorrente con lettera del 10.12.2008 e, per l'effetto, condannare la all'immediato pagamento in favore del ricorrente CP_1 della somma di € 4.296,30 (di cui € 296,30 a titolo di incidenza sul t.f.r.)
1 come specificata dal conteggio allegato al presente ricorso e che attiene alla corretta applicazione del CCNL per i dipendenti da
Telecomunicazioni e che, in ogni caso, viene indicato come parametro per l'adeguamento delle retribuzioni ai sensi dell'art. 36 Costituzione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo”, con vittoria di spese da distrarsi.
La società resistente, costituendosi in giudizio , ha chiesto il rigetto delle domande.
Le domande sono fondate e meritano di essere accolte.
1.A fondamento delle domande il ricorrente ha dedotto di essere dipendente della società resistente dal 01.05.1988 con la qualifica di impiegato quinto livello del CCNL delle Telecomunicazioni;
che in data
30.06.2024 a seguito del conferimento del ramo di azienda di CP_1
in Fiber Cop S.p.a., il rapporto di lavoro del ricorrente veniva trasferito, senza soluzione di continuità, in Fiber Cop s.p.a. mantenendo le stesse condizioni lavorative;
che il dipendente nel corso degli anni ha svolto svariate attività; che con lettera datata 10.12.2008 al ricorrente veniva riconosciuto con decorrenza dal 01.12.2008 un incremento retributivo mensile di € 120,00 al lordo delle ritenute di legge a titolo di sovraminimo ad personam individuale assorbibile in occasione di eventuali aumenti collettivi o passaggi di livello.; che il superminimo riconosciuto non è stato assorbito in occasione degli aumenti legati ai rinnovi del CCNL di settore e degli accordi economici;
che tale situazione è regolarmente proseguita sino al 31 gennaio 2018; che con la busta paga di febbraio 2018 il sovraminimo individuale mensile è stato ridotto;
che, infatti, in occasione del rinnovo contrattuale del 23 novembre 2017, è stato previsto un aumento retributivo da liquidarsi sulla base di una tabella e che un ulteriore assorbimento del sovraminimo si è verificato dal luglio 2018.
Questo Giudice condivide alcune delle argomentazioni della sentenza del Tribunale di Milano n. 2498 del 28.10.2022 che si riportano: “ … Nella
2 causa, infatti, non risulta contestato che i ricorrenti, nell'ambito dei propri accordi individuali con il datore di lavoro, beneficino di superminimi, qualificati negli stessi come “assorbibili”. Proprio per questo, in ragione di tale natura di compenso assorbibile derivante dall'accordo individuale, la convenuta ha argomentato di avere legittimamente provveduto al loro assorbimento in rapporto agli aumenti contrattuali di cui all'accordo del
23 novembre del 2017. Sennonché, si deve ritenere che la tesi difensiva della resistente non sia accoglibile, dovendosi accertare un uso aziendale a favore dei lavoratori per il non assorbimento dei superminimi.
Per motivare, occorre rammentare che la Suprema Corte ha chiarito che “la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti
(individuali e collettivi) integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo- né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito” (cfr. Cass. Sentenza n.
8342 del 08/04/2010 Sentenza n. 17481 del 28/07/2009 U, Sentenza n. 26107 del 13/12/2007 Sentenza n. 10591 del 03/06/2004). Non è contestato, nel caso, in causa che la convenuta non abbia mai provveduto all'assorbimento dei superminimi nell'occasione dei diversi rinnovi contrattuali collettivi e questo per almeno trent'anni. Ora, si deve ritenere che la resistente abbia posto in essere
3 un comportamento oggettivamente e direzionalmente univoco, adottando un trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti individuali nell'occasione dei rinnovi di contratto collettivo che prevedessero aumenti economici, non provvedendo mai all'assorbimento del superminimo, per così tanto tempo (trenta anni) che, certamente, in tal modo, secondo i menzionati principi, all'interno del contesto della stessa, si è creata una prassi aziendale, fonte di diritti. Infatti, è da ritenere che un comportamento protratto per così tanti anni abbia creato una prassi di favore per i dipendenti, fonte di diritti nel contesto aziendale per il non assorbimento del superminimo, poiché una condotta così a lungo protratta (30 anni), senza l'aggiunta di comunicazioni con cui la società si riservasse comunque l'assorbimento per gli anni successivi, non può non assumere un significato concludente e univoco.
Peraltro, si aggiunga, solo ad abundantiam, che non è solo il mero decorso di un lungo tempo che conferma l'instaurazione del suddetto uso aziendale, ma, per diversi anni (dal 2008 al 2015), vi sono elementi derivanti dalla stessa condotta della convenuta, che ha rinunciato ad assorbire i superminimi all'epoca dei diversi rinnovi contrattuali, nonostante vi potessero essere situazioni di difficoltà economica. Non risulta, infatti, controverso che il 26 giugno 2008 è stata avviata una procedura di mobilità per 5.000 lavoratori;
il 26 maggio 2009
è stata adottata una procedura di mobilità per 470 lavoratori, tramutata poi in contratto di solidarietà per 1054 dipendenti;
il 4 agosto 2010 è stata attuata una procedura di mobilità per 3.900 lavoratori, tramutata poi in contratto di solidarietà siglato il 21 ottobre 2010 per 1.100 lavoratori, con durata sino al 07 novembre 2012; il 27 marzo 2013 e stata avviata una procedura di mobilità per
500 lavoratori, tramutata in un contratto di solidarietà per 2.500 lavoratori con durata sino al 14 aprile 2015; il 27 aprile 2015 viene avviata una procedura di mobilità per 330 lavoratori, tramutata in un contratto di solidarietà per 2.600 lavoratori con durata sino al 03 gennaio 2018 … Per la descrizione dei fenomeni appena riportati, infatti, appare possibile ritenere che la resistente abbia attraversato, dal 2008 al 2015, una situazione di difficoltà che ha comportato diverse procedure di mobilità e contratti di solidarietà, non provvedendo, comunque, in quegli anni, all'assorbimento del superminimo, ad esempio al momento della stipula del CCNL del 2013 … Dunque, il decorso del lungo tempo suddetto e, in aggiunta, il comportamento del datore di lavoro di non scegliere di assorbire i superminimi, nonostante le difficoltà economiche anche
4 presenti, senza comunicare riserve per gli anni successivi, confermano la sussistenza di una condotta aziendale univoca e generalizzata e che si è tradotta in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto alla regola dei contratti individuali della assorbibilità del superminimo e che integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale.
E' bene precisare che tale prassi aziendale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette “fonti sociali” - tra le quali vanno considerati anche i contratti collettivi e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale.
Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, non rientrandosi in un'ipotesi ex articolo 1340 cc, non viene modificata la pattuizione dell'accordo individuale, che resta intatta nelle sue previsioni, potendo tornare ad operare, laddove venga meno l'efficacia della fonte sociale menzionata. L'uso aziendale, infatti, viene ad operare come fonte intermedia e autonoma, tra il contratto individuale che prevede l'assorbimento del superminimo e l'accordo collettivo che attribuisce gli aumenti sui minimi contrattuali, assicurando nel caso il diritto dei lavoratori al non assorbimento.
Non modificandosi il contratto individuale, la regola del non assorbimento vale ovviamente, quindi, finché abbia efficacia l'uso aziendale e, nella materia, ha chiarito la Suprema Corte che “l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo unilaterale, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (cfr. Cass. Sentenza n. 3296 del 19/02/2016)”.
Ed allora, una volta qualificato quale uso aziendale la condotta della società, non è certamente sufficiente che la stessa decida di determinarsi in modo differente per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità. Di ciò non vi è traccia nel presente giudizio: infatti nell'accordo contrattuale del 2017 non vi è alcun riferimento al superminimo in
5 questione. Nel testo in questione si afferma solo “ che i trattamenti economici del personale dipendente … vengono adeguati come da tabelle che seguono”.
Tali tabelle si riferiscono esclusivamente agli aumenti dei minimi contrattuali.
Non vi è alcun elemento nell'accordo del 2017 teso a disciplinare diversamente l'uso aziendale in commento. Inoltre vi è la introduzione dell'elemento retributivo separato. Sul punto occorre sottolineare la non comparabilità tra elemento retributivo separato e superminimo, in particolar modo per non avere il primo a differenza del secondo alcuna incidenza sul trattamento di fine rapporto. Tali elementi portano ad escludere anche in via presuntiva che le parti sociali si siano seriamente poste nella condizione di valutare le conseguenze dell'assorbimento nel superminimo stesso della nuova voce retributiva.
2.Alcuna rilevanza, inoltre, nel caso in questione, assume l'eccezione della convenuta circa la ammissibilità di una disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro, poiché tra i documenti prodotti non risulta alcuna comunicazione alle organizzazioni sindacali volta ad un recesso da parte della società resistente dalla suddetta fonte sociale. La disdetta unilaterale, certamente ammissibile, dal momento che una fonte giuridica di tal tipo senza limiti temporali alla stessa stregua di un accordo aziendale, non può vincolare a tempo indeterminato le parti, non potrebbe che essere esplicita e diretta nei confronti delle organizzazioni sindacali, anche nell'ambito dei rapporti di buona fede con le stesse, specialmente dopo tanti anni di applicazione costante della regola del non assorbimento del superminimo, con la creazione di un affidamento per il mantenimento della stessa. La necessità che vi sia una manifestazione di recesso esplicita non significa, tuttavia, che la disdetta debba essere espressa con una nota scritta.
Sul punto occorre ricordare ( Cfr. sentenza n. 2600 del 02.02.2018;
Cassazione 3318/95) che in materia di contratti collettivi mancano norme che prevedano la forma scritta e in applicazione del principio generale della libertà della forma (in base al quale le norme che prescrivono forme peculiari per determinati contratti o atti unilaterali sono di stretta interpretazione, ossia insuscettibili di applicazione analogica), un
6 accordo aziendale è valido anche se non stipulato per iscritto. E' stato evidenziato come dal principio della libertà delle forme derivante dall'art. 1325 n. 4 c.c. e da quello che le previsioni che determinati contratti o atti devono essere posti in essere con una forma particolare sono di stretta interpretazione, discende la considerazione che, una volta stabilita la libertà della forma dell'accordo o del contratto collettivo di lavoro, la medesima libertà deve essere ravvisata anche riguardo agli atti che ne siano risolutori, come il mutuo dissenso (art. 1372, comma 1, cod. civ.) o il recesso unilaterale (o disdetta) ex art. 1373, comma 2, cod. civ.
A tal proposito non appare condivisibile la tesi recepita da una parte della giurisprudenza di merito, secondo cui l'uso aziendale sarebbe superabile unicamente da un accordo o contratto collettivo successivo che ne disponga espressamente la revoca.
Opinando in tal senso si giungerebbe alla conclusione che l'uso aziendale, quale fonte regolamentare non formalizzata del rapporto di lavoro, avrebbe una impermeabilità alle modifiche superiore a quella di un ordinario contratto collettivo che, come sottolineato, può essere pacificamente disdettato in via unilaterale.
In altri termini, mentre il contratto collettivo può essere disdettato in via unilaterale, l'uso aziendale, che allo stesso contratto collettivo è parificato dalla giurisprudenza anche con riferimento agli effetti prodotti sul rapporto di lavoro, non può essere modificato o superato se non in forza di un successivo accordo collettivo. Una siffatta opzione interpretativa comporta una alterazione della gerarchia delle fonti sociali, attribuendo all'uso aziendale, che, come detto, è una fonte non formalizzata, una forza maggiore di quella attribuita al contratto collettivo.
Una simile tesi non può ritenersi condivisibile: anche l'uso aziendale, al pari del contratto collettivo privo di un termine di scadenza, può essere liberamente e legittimamente disdettato in via unilaterale da ciascuna parte.
7 Orbene la società resistente che parla di disdetta unilaterale è onerata ex art. 2697, comma 2, cod. civ. della dimostrazione (in quanto ricopre il ruolo sostanziale di convenuto eccipiente) della esistenza di una effettiva disdetta. Ed allora se per la disdetta di un contratto aziendale non è necessaria la forma scritta allo stesso modo la forma scritta non è obbligatoria per la disdetta di un uso aziendale che è assimilabile giuridicamente ad un accordo collettivo aziendale. Tuttavia, poiché la disdetta deve avere una caratterizzazione contenutistica specifica, non si comprende dalla lettura della memoria di costituzione della convenuta quando sarebbe stata comunicata tale disdetta alle organizzazioni sindacali: peraltro la società resistente non allega né articola sul punto alcuna richiesta di prova orale.
3.Infine va osservato che, anche qualora si dovesse ragionare diversamente circa l'esistenza di un uso aziendale, certamente non sarebbe da ritenersi assorbibile l'emolumento denominato Elemento Retributivo Separato. Infatti,
l'assorbimento opera rispetto ai minimi contrattuali e appare che i contraenti collettivi dell'accordo del 23 novembre 2017 abbiano voluto tenere distinta questa voce da questi ultimi, configurandola come una spettanza autonoma.
Infatti, da un lato, la sua denominazione di “elemento retributivo separato” viene a chiarire come non possa essere considerato nella normale retribuzione contrattuale da confrontare con quella individuale contenente i superminimi.
Dall'altro, la nota a verbale dello stesso accordo del 23 novembre 2017 stabilisce, come già osservato, che tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale e contrattuale. Pertanto, tale voce non risulta comparabile con quelle ordinarie che non contengono alcuna incidenza degli istituti diretti e indiretti.
I conteggi allegati, peraltro non oggetto di alcuna contestazione specifica, appaiono corretti.
Le domande, pertanto sono fondate e meritano di essere accolte così come precisato nel dispositivo.
8 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della società resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, IG ZA, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con ricorso depositato il 19.05.2025 nei Parte_1 confronti della “ , così provvede: CP_1
1) dichiara l'illegittimità della condotta della società resistente per avere assorbito nelle buste paga del ricorrente la voce AP/Sovraminimo individuale con decorrenza febbraio 2018 e per l'effetto condanna la convenuta al versamento in favore dell'istante di tutte le somme per l'effetto detratte nella misura di Euro 4.296,30, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite dell'istante che liquida in complessivi Euro 2.059,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15% con distrazione in favore dell'Avv. A. Mortara dichiaratosi anticipatario.
Milano, 15.07.2025
Il Giudice
( IG ZA)
9 10