Art. 4. 1. Ai ministri di culto liberamente nominati dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste e' assicurato il libero esercizio del ministero.
2. E' altresi' assicurato ai missionari avventisti, alle dipendenze di comunita' o enti dell'Unione, il libero svolgimento delle attivita' dirette a fini di religione o di culto di cui all'articolo 22.
2. E' altresi' assicurato ai missionari avventisti, alle dipendenze di comunita' o enti dell'Unione, il libero svolgimento delle attivita' dirette a fini di religione o di culto di cui all'articolo 22.