Articolo 4 della Legge 22 novembre 1988, n. 516
Articolo 3Articolo 5
Versione
17 dicembre 1988
Art. 4. 1. Ai ministri di culto liberamente nominati dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste e' assicurato il libero esercizio del ministero.
2. E' altresi' assicurato ai missionari avventisti, alle dipendenze di comunita' o enti dell'Unione, il libero svolgimento delle attivita' dirette a fini di religione o di culto di cui all'articolo 22.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1988