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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 13/06/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.P.U. 44/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott.ssa Emilia Fargnoli Presidente
- dott. Alessandro Nastri Giudice
- dott.ssa Francesca Grotteria Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
(C.F. ), con sede in San Gemini Controparte_1 P.IVA_1
(TR), via Porta Romana, n. 35/A.
Letto il ricorso ex art. 39 CCII presentato dalla società debitrice ed esaminata la documentazione ad esso allegata;
udita la relazione del giudice relatore, designato con decreto collegiale del 06.06.2025;
ritenuto che
sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese) sito in San Gemini (TR), comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito, da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
rilevato che la società ricorrente sta in giudizio con il patrocinio di un difensore munito di valida procura alle liti;
dato atto che la ricorrente ha depositato, quale documentazione di cui all'art. 39 CCII, il bilancio relativo agli esercizi 2022 e 2023 e una bozza del bilancio relativo all'esercizio 2024, non approvato nel corso dell'assemblea sociale del 24.05.2025, all'esito della quale il socio presente e l'amministratore hanno deliberato la presentazione del ricorso al vaglio;
ritenuto, in ogni caso, che l'incompletezza (come anche l'inattendibilità) di tale compendio documentale non impedisce la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale quando, come nella specie, gli elementi acquisiti consentono di riscontrare il superamento delle soglie dimensionali previste per l'accesso alla procedura concorsuale, oltre allo stato di insolvenza in cui versa la società (v., da ultimo, Trib. S. Maria Capua V., 12/12/2024; v. anche Cass. 16117/2019 e
Cass. 3301/90, espressesi con riguardo all'interpretazione dell'art. 14 l.f., disposizione sostanzialmente analoga all'attuale, ad eccezione che per la tipologia di documenti del cui deposito onera il debitore istante);
1
ritenuto che
sussiste la legittimazione ex art. 39 CCII della società debitrice e, per essa, del dott.
, unico dei due amministratori e legali rappresentanti della società ad essere Controparte_2 legittimato dallo statuto sociale a promuovere azioni giudiziarie ordinarie e straordinarie dinanzi a qualsiasi ufficio giudiziario e a nominare avvocati e procuratori alle liti (v. visura camerale aggiornata all. 4 al ricorso), oltre che previamente autorizzato al deposito della domanda al vaglio dall'assemblea dei soci riunitasi in data 24.05.2025 (v. all. 3); precisato che non osta all'ammissibilità del ricorso la mancata allegazione della delibera di cui all'art. 120-bis CCII, norma da intendersi riferita unicamente all'istanza di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale, come definitivamente chiarito dal cd. Correttivo ter al Codice della Crisi (D.lgs. 136/24), a seguito della cui entrata in vigore, all'art. 40, co. 2, CCII, è previsto che “per le società, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 120-bis e la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza”; ritenuta equivalente alla sottoscrizione del ricorso da parte del legale rappresentante della società
(nella specie non presente) la sottoscrizione apposta dal predetto, nella persona del dott. CP_2
al verbale d'assemblea che ha deliberato la presentazione della domanda per l'apertura
[...] della liquidazione giudiziale (v. all. 3); considerato che dalla documentazione in atti emerge il superamento di tutte le soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII, contemplante i requisiti dimensionali dell'impresa minore;
osservato che dalla medesima documentazione si evince l'evidente stato di insolvenza della società debitrice, in base alla definizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. b, CCII, identica a quella già contenuta nell'art. 5 l.f. – come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale: v. Cass., SS.UU., 115/01, Cass.
23993/2022, Cass. 1797/2021, Cass. 11254/2020, Cass. 15572/2019, Cass. 12561/2019, Cass.
6978/2019, Cass. 29913/2018, Cass. 29520/2017, Cass. 23437/2017, Cass. 441/2016, Cass.
19790/2015, Cass. 10952/2015, Cass. 21802/2013, Cass. 9253/2012, Cass. 24330/2011, Cass.
5215/08, Cass. 15769/04 e Cass. 2470/94, anche per quanto attiene all'irrilevanza delle relative cause), reso manifesto, oltre che dall'ammissione della debitrice medesima, dall'esito della discussione della bozza di bilancio relativo all'anno 2024 posta all'ordine del giorno dell'assemblea sociale del 24.05.2025, dalla quale risulta che, nell'ultimo esercizio, la società ha concluso una transazione commerciale con la sua unica committente (che aveva sospeso il pagamento delle fatture), implicante la svalutazione di un credito per € 259.728,00, al netto dell'utilizzo del fondo svalutazione crediti esistente;
è stata interessata da un calo di fatturato del 18% e ha registrato una perdita di gestione pari ad € 347.434,64 (v. all.ti 2 e 3 al ricorso); considerato, del resto, che, a fronte di siffatte risultanze di gestione, l'assemblea ha constatato l'impossibilità di ricapitalizzare la società a fronte della perdita di capitale sociale (versato per €
118.000,00) e ha deliberato di presentare domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale della società (v. all. 3);
2
considerato che
l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dalla documentazione agli atti del presente procedimento è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII;
ritenuto che
, in definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
; Controparte_1 tenuto conto, ai fini della nomina del curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
ritenuto che
non appare utile nominare, ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b), CCII, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;
dato atto che il termine indicato in dispositivo per la presentazione delle domande di cui all'art. 201
CCII deve ritenersi soggetto alla sospensione feriale di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n.
742, per ragioni di ordine sistematico, in quanto il comma 10 dell'art. 201 CCII, prevede, in deroga alla regola generale di cui all'art. 9, co. 1, CCII, che “il procedimento introdotto dalla domanda di cui al comma 1 è soggetto alla sospensione feriale”; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121, 125, 356 e 358 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
(C.F. ), con sede in San Gemini (TR), via Porta
[...] P.IVA_1
Romana, n. 35/A;
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Francesca Grotteria;
NOMINA curatore l'avv. Enrico Colasanti, invitandolo:
a) a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi dell'art. 126, co. 1, CCII, dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, co. 1 e 2, CCII;
b) a procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, ai sensi dell'art. 193 CCII;
c) a redigere l'inventario ai sensi dell'art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme del codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori
(se nominato), formando un processo verbale delle attività compiute con l'allegazione della documentazione fotografica dei beni inventariati, e depositando poi in cancelleria uno dei due originali dell'inventario redatto;
d) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, ai sensi dell'art. 130, co. 1, CCII;
e) ad informare senza indugio (direttamente, salvo successivo deposito dell'informativa nel fascicolo della procedura) il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 130, co. 2, CCII, se i 3 debitori o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'art. 49, co.
3, lett. c), CCII, e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'art. 198, co. 2, CCII;
f) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, trasmettendolo nel predetto termine al giudice delegato ai sensi del comma 7 del summenzionato articolo;
g) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, il parere di cui all'art. 138, co. 1, CCII in merito all'individuazione dei creditori potenzialmente nominabili quali membri del comitato dei creditori, in base alle risultanze documentali, alle disponibilità (o espresse indisponibilità) eventualmente manifestate e alle altre indicazioni raccolte, e avuto riguardo ai criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie
(in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
INFORMA il debitore che dovrà inoltre presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 198, co. 2, CCII;
FISSA in data 22/10/2025, ore 11:30, l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della predetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità indicate dall'art. 201 CCII, avvisandoli che le domande presentate oltre il suindicato termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo saranno considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII, e che, decorso anche tale termine di 4 sei mesi, le domande tardive saranno considerate ammissibili solo in presenza dei presupposti di cui al comma 3 del medesimo articolo;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo PEC relativo alla procedura;
DISPONE la prenotazione a debito delle spese di cui all'art. 146 D.P.R. 115/02, con obbligo del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione (alla ricorrente, al curatore e al Pubblico Ministero) e la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, richiamato dall'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso in Terni, nella camera di consiglio del 09/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Grotteria) (dott.ssa Emilia Fargnoli)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott.ssa Emilia Fargnoli Presidente
- dott. Alessandro Nastri Giudice
- dott.ssa Francesca Grotteria Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
(C.F. ), con sede in San Gemini Controparte_1 P.IVA_1
(TR), via Porta Romana, n. 35/A.
Letto il ricorso ex art. 39 CCII presentato dalla società debitrice ed esaminata la documentazione ad esso allegata;
udita la relazione del giudice relatore, designato con decreto collegiale del 06.06.2025;
ritenuto che
sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese) sito in San Gemini (TR), comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito, da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
rilevato che la società ricorrente sta in giudizio con il patrocinio di un difensore munito di valida procura alle liti;
dato atto che la ricorrente ha depositato, quale documentazione di cui all'art. 39 CCII, il bilancio relativo agli esercizi 2022 e 2023 e una bozza del bilancio relativo all'esercizio 2024, non approvato nel corso dell'assemblea sociale del 24.05.2025, all'esito della quale il socio presente e l'amministratore hanno deliberato la presentazione del ricorso al vaglio;
ritenuto, in ogni caso, che l'incompletezza (come anche l'inattendibilità) di tale compendio documentale non impedisce la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale quando, come nella specie, gli elementi acquisiti consentono di riscontrare il superamento delle soglie dimensionali previste per l'accesso alla procedura concorsuale, oltre allo stato di insolvenza in cui versa la società (v., da ultimo, Trib. S. Maria Capua V., 12/12/2024; v. anche Cass. 16117/2019 e
Cass. 3301/90, espressesi con riguardo all'interpretazione dell'art. 14 l.f., disposizione sostanzialmente analoga all'attuale, ad eccezione che per la tipologia di documenti del cui deposito onera il debitore istante);
1
ritenuto che
sussiste la legittimazione ex art. 39 CCII della società debitrice e, per essa, del dott.
, unico dei due amministratori e legali rappresentanti della società ad essere Controparte_2 legittimato dallo statuto sociale a promuovere azioni giudiziarie ordinarie e straordinarie dinanzi a qualsiasi ufficio giudiziario e a nominare avvocati e procuratori alle liti (v. visura camerale aggiornata all. 4 al ricorso), oltre che previamente autorizzato al deposito della domanda al vaglio dall'assemblea dei soci riunitasi in data 24.05.2025 (v. all. 3); precisato che non osta all'ammissibilità del ricorso la mancata allegazione della delibera di cui all'art. 120-bis CCII, norma da intendersi riferita unicamente all'istanza di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale, come definitivamente chiarito dal cd. Correttivo ter al Codice della Crisi (D.lgs. 136/24), a seguito della cui entrata in vigore, all'art. 40, co. 2, CCII, è previsto che “per le società, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 120-bis e la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza”; ritenuta equivalente alla sottoscrizione del ricorso da parte del legale rappresentante della società
(nella specie non presente) la sottoscrizione apposta dal predetto, nella persona del dott. CP_2
al verbale d'assemblea che ha deliberato la presentazione della domanda per l'apertura
[...] della liquidazione giudiziale (v. all. 3); considerato che dalla documentazione in atti emerge il superamento di tutte le soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII, contemplante i requisiti dimensionali dell'impresa minore;
osservato che dalla medesima documentazione si evince l'evidente stato di insolvenza della società debitrice, in base alla definizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. b, CCII, identica a quella già contenuta nell'art. 5 l.f. – come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale: v. Cass., SS.UU., 115/01, Cass.
23993/2022, Cass. 1797/2021, Cass. 11254/2020, Cass. 15572/2019, Cass. 12561/2019, Cass.
6978/2019, Cass. 29913/2018, Cass. 29520/2017, Cass. 23437/2017, Cass. 441/2016, Cass.
19790/2015, Cass. 10952/2015, Cass. 21802/2013, Cass. 9253/2012, Cass. 24330/2011, Cass.
5215/08, Cass. 15769/04 e Cass. 2470/94, anche per quanto attiene all'irrilevanza delle relative cause), reso manifesto, oltre che dall'ammissione della debitrice medesima, dall'esito della discussione della bozza di bilancio relativo all'anno 2024 posta all'ordine del giorno dell'assemblea sociale del 24.05.2025, dalla quale risulta che, nell'ultimo esercizio, la società ha concluso una transazione commerciale con la sua unica committente (che aveva sospeso il pagamento delle fatture), implicante la svalutazione di un credito per € 259.728,00, al netto dell'utilizzo del fondo svalutazione crediti esistente;
è stata interessata da un calo di fatturato del 18% e ha registrato una perdita di gestione pari ad € 347.434,64 (v. all.ti 2 e 3 al ricorso); considerato, del resto, che, a fronte di siffatte risultanze di gestione, l'assemblea ha constatato l'impossibilità di ricapitalizzare la società a fronte della perdita di capitale sociale (versato per €
118.000,00) e ha deliberato di presentare domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale della società (v. all. 3);
2
considerato che
l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dalla documentazione agli atti del presente procedimento è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII;
ritenuto che
, in definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
; Controparte_1 tenuto conto, ai fini della nomina del curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
ritenuto che
non appare utile nominare, ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b), CCII, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;
dato atto che il termine indicato in dispositivo per la presentazione delle domande di cui all'art. 201
CCII deve ritenersi soggetto alla sospensione feriale di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n.
742, per ragioni di ordine sistematico, in quanto il comma 10 dell'art. 201 CCII, prevede, in deroga alla regola generale di cui all'art. 9, co. 1, CCII, che “il procedimento introdotto dalla domanda di cui al comma 1 è soggetto alla sospensione feriale”; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121, 125, 356 e 358 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
(C.F. ), con sede in San Gemini (TR), via Porta
[...] P.IVA_1
Romana, n. 35/A;
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Francesca Grotteria;
NOMINA curatore l'avv. Enrico Colasanti, invitandolo:
a) a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi dell'art. 126, co. 1, CCII, dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, co. 1 e 2, CCII;
b) a procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, ai sensi dell'art. 193 CCII;
c) a redigere l'inventario ai sensi dell'art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme del codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori
(se nominato), formando un processo verbale delle attività compiute con l'allegazione della documentazione fotografica dei beni inventariati, e depositando poi in cancelleria uno dei due originali dell'inventario redatto;
d) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, ai sensi dell'art. 130, co. 1, CCII;
e) ad informare senza indugio (direttamente, salvo successivo deposito dell'informativa nel fascicolo della procedura) il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 130, co. 2, CCII, se i 3 debitori o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'art. 49, co.
3, lett. c), CCII, e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'art. 198, co. 2, CCII;
f) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, trasmettendolo nel predetto termine al giudice delegato ai sensi del comma 7 del summenzionato articolo;
g) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, il parere di cui all'art. 138, co. 1, CCII in merito all'individuazione dei creditori potenzialmente nominabili quali membri del comitato dei creditori, in base alle risultanze documentali, alle disponibilità (o espresse indisponibilità) eventualmente manifestate e alle altre indicazioni raccolte, e avuto riguardo ai criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie
(in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
INFORMA il debitore che dovrà inoltre presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 198, co. 2, CCII;
FISSA in data 22/10/2025, ore 11:30, l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della predetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità indicate dall'art. 201 CCII, avvisandoli che le domande presentate oltre il suindicato termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo saranno considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII, e che, decorso anche tale termine di 4 sei mesi, le domande tardive saranno considerate ammissibili solo in presenza dei presupposti di cui al comma 3 del medesimo articolo;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo PEC relativo alla procedura;
DISPONE la prenotazione a debito delle spese di cui all'art. 146 D.P.R. 115/02, con obbligo del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione (alla ricorrente, al curatore e al Pubblico Ministero) e la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, richiamato dall'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso in Terni, nella camera di consiglio del 09/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Grotteria) (dott.ssa Emilia Fargnoli)
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