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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/01/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10470/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Mariarosa Pipponzi Presidente dott. Luciano Ambrosoli Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 27.1.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 10470/2024, promosso da: nato in [...] l'[...], c.f. , CP_1 C.F._1 con il patrocinio degli avv. Alberto GUARISO, Livio NERI e Stefano LOSIO;
RICORRENTE contro
– Questura di Bergamo; Controparte_2 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 17.11.2023, cittadino pachistano nato l'[...] a [...], ha CP_1 presentato in via amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di Bergamo con provvedimento in data 29.7.2024 (notificato all'istante in data
2.8.2024).
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso il 25.7.2024 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia – si fonda sul fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il ricorrente non avrebbe documentato la presenza di legami familiari o affettivi in Italia e neppure la percezione di redditi da lavoro in modo costante e in misura sufficiente ad assicurargli effettive possibilità di integrazione.
Pag. 1 di 6 Infine, la sua zona di provenienza non sarebbe soggetta a indicazioni di non rimpatrio a livello internazionale.
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 2.9.2024 tempestivo ricorso. La difesa – oltre ad allegare la situazione critica in materia di sicurezza e di rispetto dei diritti umani in Pakistan – ha dato atto della situazione personale del ricorrente sul territorio nazionale, sottolineando (e documentando) il percorso di integrazione socio-lavorativa da lui intrapreso nel Paese di accoglienza (sono stati prodotti, tra gli altri, i seguenti documenti: contratti di lavoro, cedolini paga, certificazioni uniche, contratto di locazione).
Sulla scorta di quanto sopra, i difensori del ricorrente hanno chiesto l'accertamento del diritto del suo assistito all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, con vittoria di spese.
3. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_2
Stato di Brescia, in data 23.10.2024, ribadendo la correttezza delle valutazioni effettuate nel provvedimento impugnato e invocando, pertanto, il rigetto della domanda avversaria, con vittoria di spese.
Unitamente alla comparsa di risposta, l'amministrazione resistente ha depositato in atti una relazione stilata il 17.10.2024 dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Bergamo in ordine alla posizione personale del ricorrente, corredata della documentazione acquisita nel corso del procedimento amministrativo.
4. L'udienza di comparizione delle parti fissata in data 31.10.2024 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. In data 28.10.2024 e il giorno successivo parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta con cui ha chiesto la rimessione della causa in decisione, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Contestualmente ha aggiornato la documentazione sul percorso di integrazione socio-lavorativa del ricorrente, producendo – tra l'altro – alcuni attestati di frequenza a corsi di formazione professionale e il cedolino paga relativo al mese di settembre 2024, rilasciato dal datore di lavoro Meccanica Bentoglio s.r.l. a socio unico.
5. Il Giudice designato ha fissato udienza davanti al Collegio – ai sensi del previgente art. 281-terdecies c.p.c. – il 28.11.2024, disponendo la sua sostituzione con note scritte in surroga delle difese orali e assegnando termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di note conclusionali. In data 8.11.2024 parte ricorrente ha precisato le sue conclusioni e in data 12.11.2024 ha articolato le proprie difese finali, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Lette le note da ultimo depositate da parte ricorrente il 28.11.2024, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 27.1.2025.
Ritenuto in diritto
1. In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Pag. 2 di 6 Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8 CEDU).
Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Un primo elemento comune tra la protezione speciale e quella umanitaria riposa, dunque, proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene, poi, al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, quindi, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine. Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali della sua persona.
Di recente, l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha però soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che il ricorrente ha manifestato esplicitamente la propria volontà di presentare istanza di protezione speciale in data 14.11.2022, limitandosi poi in data 17.11.2023 a una mera formalizzazione
Pag. 3 di 6 della stessa presso gli uffici della Questura di Bergamo (v. docc. 46.1, 46.2 e 46.3 del fascicolo di parte), la domanda va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel 2020.
Risulta, allora, irrilevante in questa sede interrogarsi circa la legittimità costituzionale dell'ultima novella e, in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.
2. Tanto premesso e considerato, il ricorso merita senz'altro accoglimento sotto un duplice profilo.
2.1. Va preliminarmente evidenziato che le circostanze dedotte a sostegno della domanda non sono riconducibili all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998 (ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione») né il rischio descritto da tale disposizione emerge altrimenti dagli atti di causa.
2.2. Ricorrono, invece, gli estremi dell'ipotesi di cui all'art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, a mente del quale non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o comunque qualora ricorrano gli obblighi costituzionali o convenzionali di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. cit.
Tale norma, nell'attuare vincoli ordinamentali di natura sovranazionale e internazionale, esprime il divieto di respingimento, espulsione o estradizione, ogniqualvolta vi sia il rischio concreto ed attuale che lo straniero o l'apolide possa subire un pregiudizio in relazione a beni giuridici fondamentali, in primis i diritti umani come riconosciuti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e dalla CEDU.
Ebbene, non si possono trascurare le notevoli criticità circa il rispetto dei diritti umani in Pakistan ed in specie nella provincia del Punjab (ove si trova il distretto di Sialkot, luogo di provenienza del richiedente), le quali raggiungono – nel loro complesso – una soglia di gravità tale da far ritenere l'operatività del divieto di refoulement.
Secondo Human Rights Watch, «il Pakistan è estremamente vulnerabile ai cambiamenti climatici e affronta tassi di riscaldamento notevolmente superiori alla media globale, rendendo gli eventi climatici estremi più frequenti e intensi. Il Pakistan nell'agosto 2022 ha subito inoltre devastanti inondazioni che hanno coperto oltre un terzo del paese, uccidendo oltre 1.000persone, sfollando più di 30 milioni e causando miliardi di dollari di danni. Queste crisi sono arrivate mentre il Pakistan affrontava crisi politiche ed economiche sempre più profonde e prezzi del cibo e del carburante alle stelle. Durante tutto l'anno, il governo ha continuato a controllare i media e a limitare il dissenso. Le autorità hanno molestato e talvolta arrestato giornalisti e altri membri della società civile per aver criticato i funzionari e le politiche del governo. Sono continuati anche gli attacchi violenti contro i membri dei media. Le donne, le minoranze religiose e le persone transgender hanno continuato a subire violenze, discriminazioni e persecuzioni, con le autorità che non hanno fornito una protezione adeguata o chiamato a rispondere i colpevoli. Il governo ha continuato a fare poco per ritenere le forze dell'ordine responsabili di torture e altri gravi abusi. Gli attacchi dei militanti islamici, in particolare il , contro funzionari delle Persona_1 forze dell'ordine e minoranze religiose hanno ucciso decine di persone» (v. , 'Constitutional Controparte_3 [...]
in Pakistan, disponibile all'indirizzo https://www.hrw.org/news/2022/04/05/constitutional-coup- CP_4 threatened-pakistan).
Il Pakistan tiene elezioni regolari in un sistema politico multipartitico competitivo. Tuttavia, l'esercito esercita un'enorme influenza sulla sicurezza e su altre questioni politiche, intimidisce i media e gode dell'impunità per l'uso indiscriminato o extralegale della forza. Le autorità impongono restrizioni selettive alle libertà civili e i militanti islamici compiono attacchi contro le minoranze religiose e altri presunti oppositori.
Il report di USDOS relativo all'anno 2022 ha, a sua volta, evidenziato quanto segue: «Le questioni significative relative ai diritti umani hanno incluso rapporti credibili di: uccisioni illegali o arbitrarie, comprese le uccisioni extragiudiziali
Pag. 4 di 6 da parte del governo o dei suoi agenti;
sparizione forzata da parte del governo o dei suoi agenti;
tortura e casi di trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti da parte del governo o dei suoi agenti;
condizioni carcerarie dure e pericolose per la vita;
detenzione arbitraria;
prigionieri politici;
repressione transnazionale contro individui in un altro Paese;
interferenza arbitraria o illecita con la privacy; gravi restrizioni alla libertà di espressione e dei media, tra cui la violenza contro i giornalisti, gli arresti ingiustificati e le sparizioni di giornalisti, la censura e le leggi penali sulla diffamazione e le leggi contro la blasfemia;
gravi restrizioni alla libertà di Internet;
interferenze sostanziali con la libertà di riunione pacifica e la libertà di associazione, comprese leggi eccessivamente restrittive per il funzionamento delle organizzazioni non governative e delle organizzazioni della società civile;
severe restrizioni alla libertà religiosa;
restrizioni alla libertà di circolazione;
grave corruzione del governo;
mancanza di indagini e responsabilità per la violenza di genere;
reati che comportano violenza o minacce di violenza nei confronti di membri di minoranze razziali ed etniche;
reati che comportano violenza o minacce di violenza nei confronti di lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer o intersessuali;
l'esistenza o l'uso di leggi che criminalizzano la condotta sessuale consensuale tra persone dello stesso sesso tra adulti;
restrizioni alla libertà di associazione dei lavoratori ed esistenza delle peggiori forme di lavoro minorile» (v. https://www.hrw.org/news/2022/04/05/constitutional-coup-threatened-pakistan).
Un simile quadro è stato confermato anche dal rapporto di Amnesty International del 2022 (v. https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-asia/pakistan/report-pakistan/), ove si legge quanto segue: «Sono continuate gravi violazioni dei diritti umani, tra cui sparizioni forzate, torture, repressioni delle proteste pacifiche, attacchi contro giornalisti e violenze contro le minoranze religiose e altri gruppi emarginati. Una reazione contro le conquiste legali nei diritti transgender ha portato a una crescente violenza contro le persone transgender. Il Senato ha approvato una legge che criminalizzerebbe la tortura da parte di funzionari statali per la prima volta. Gli sconvolgimenti politici hanno portato a una grande incertezza. Una crisi economica ha gravemente ostacolato i diritti economici delle persone. Il cambiamento climatico ha esacerbato le ondate di calore seguite da devastanti inondazioni, che hanno ucciso molti e minato una serie di diritti».
Freedom House, con riferimento al 2022, ha classificato il Pakistan come Paese parzialmente libero con un punteggio di 37/100, di cui 15/40 per i diritti politici;
22/60 per le libertà civili (v. Freedom House, Pakistan: Freedom in the World 2023). La valutazione sullo stato di libertà di per il 2023 è, Parte_1 peraltro, peggiorata rispetto all'anno precedente: il punteggio complessivo è pari a 35/100, suddiviso in 14/40 per i diritti politici e 21/60 per le libertà civili (v. https://freedomhouse.org/country/pakistan/freedom- world/2024).
La protezione speciale va, dunque, innanzitutto riconosciuta ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998.
2.3. Ciò posto, ha anche dimostrato di aver intrapreso un buon percorso di integrazione in CP_1
Italia, come emerge dalla documentazione lavorativa versata in atti dai suoi difensori.
Egli – oltre ad aver frequentato diversi corsi di formazione professionale – ha stipulato già in data 29.5.2021 un contratto di lavoro a tempo determinato con l'impresa Società Agricola F.lli Tealdi s.s., originariamente in scadenza al 7.6.2021 e poi prorogato sino al 6.6.2022. In séguito, egli è stato assunto dalla Meccanica Bentoglio s.r.l. a socio unico a far data dal 4.7.2022 con un contratto di apprendistato professionalizzante della durata di sessanta mesi (con scadenza, quindi, il 3.7.2027), tuttora in esecuzione.
Tali attività hanno consentito al ricorrente di percepire retribuzioni via via crescenti nel tempo e comunque sempre adeguate ad assicurargli un tenore di vita dignitoso in Italia. A solo titolo di esempio, si consideri che nel 2023, egli risulta aver conseguito redditi da lavoro per ben 23.673,45 euro (v. la CU 2024 e i prospetti paga in atti).
Considerata tale documentata integrazione lavorativa e rilevata anche la sua protratta assenza dal Paese di origine, stima allora il Tribunale che l'eventuale rimpatrio del ricorrente andrebbe ad interrompere il positivo percorso di inserimento avviato e si porrebbe in contrasto con il suo diritto al rispetto della vita privata, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso
Pag. 5 di 6 per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, I-II-III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 286/1998.
3. Parte resistente è soccombente formale e totale (art. 91, comma 1, c.p.c.) e – in mancanza di ragioni per disporre una compensazione integrale o parziale – deve essere, pertanto, condannata al pagamento delle spese di lite, che vanno liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto dell'elementarità della causa, prontamente definibile (e definita) senza svolgimento di attività istruttoria, trovano applicazione i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale;
è liquidato il compenso per le sole prime due fasi, in quanto le difese successive a quella introduttiva si sono risolte, in termini sostanziali, nel richiamo alle deduzioni e alle argomentazioni in precedenza già svolte.
Le spese processuali sono, pertanto, liquidate nella somma di euro 1.453,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce ad nato in [...] l'[...] (c.f. CP_1
), il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, I-II-III-IV C.F._1 periodo, e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. e), nn. 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173; dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), d.lgs. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile previo parere della Commissione territoriale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., condanna il al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che Controparte_2 liquida in complessivi euro 1.453,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2025.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi
La Presidente
Dott.ssa Mariarosa Pipponzi
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