Art. 12. 1. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 , e' sostituito dal seguente:
" 1. Le unita' da diporto iscritte nei registri di cui all'articolo 11 sono abilitate alla navigazione con il rilascio di apposita licenza a norma dell'articolo 13. L'abilitazione e' determinata conformemente alla categoria di progettazione di cui all'allegato II, punto 1, indicata nella dichiarazione di conformita' rilasciata dal costruttore o dal suo mandatario stabilito nel territorio comunitario per le seguenti specie di navigazione:
a) senza alcun limite, per le unita' appartenenti alla categoria di progettazione A);
b) di altura con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per le unita' appartenenti alla categoria di progettazione B);
c) litoranea con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per le unita' appartenenti alla categoria di progettazione C);
d) speciale per la navigazione in acque protette con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,5 metri, per le unita' appartenenti alla categoria di progettazione D)".
2. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 , e' sostituito dal seguente:
" 4. Le unita' da diporto appartenenti alla categoria di progettazione C) e D) qualora rientranti nella categoria dei natanti di cui all' articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e successive modificazioni, sono abilitate a navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di appartenenza".
3. All' articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 , le parole: "A), B) e C)" sono sostituite dalle seguenti: "A), B), C) e D)".
Note all'art. 12:
- Il testo vigente dell' art. 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 (Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unita' da diporto), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1996, n. 198, come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 12 (Abilitazione alla navigazione). - 1. Le unita' da diporto iscritte nei registridi cui all'art. 11 sono abilitate alla navigazione con il rilascio di apposita licenza a norma dell'art. 13. L'abilitazione e' determinata conformemente alla categoria di progettazione, di cui all'allegato II, punto 1, indicata nella dichiarazione di conformita' rilasciata dal costruttore o dal suo mandatario stabilito nel territorio comunitario per le seguenti specie di navigazione:
a) senza alcun limite, per le unita' appartenenti alla categoria di progettazione A);
b) di altura, con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per le unita' appartenenti alla categoria di progettazione B);
c) litoranea con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per le unita' appartenenti alla categoria di progettazione C);
d) speciale, per la navigazione in acque protette con vento fino a forza 4 e altezza signficativa delle onde fino a 0,5 metri, per le unita' appartenenti alla categoria di progettazione D).
2. Le unita' da diporto iscritte nei registri di cui al comma 1, possono essere abilitate per una specie di navigazione inferiore a quella di progettazione.
3. Le unita' da diporto appartenenti alle categorie di progettazione A) e B), qualora rientranti nella categoria dei natanti di cui all'articolo 13 della legge sulla nautica da diporto, sono abilitate a navigare entro 12 miglia dalla costa.
4. Le unita' da diporto appartenenti alla categoria di progettazione C) e D) qualora rientranti nella categoria dei natanti di cui all' art. 13 della legge 11 febbraio 1970, n. 50 e successive modificazioni, sono abilitate a navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di appartenenza".
- Il testo vigente dell' art. 13 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e il seguente:
"Art. 13 (Licenza di navigazione e documentazione di bordo). - 1. La licenza che abilita le unita' da diporto alla navigazione di cui all'art. 12, lettere a) , b) , e c), e' rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi e dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri per navi minori e galleggianti.
2. La licenza che abilita le unita' da diporto alla navigazione di cui all'art. 12, lettera c), oltre che dagli uffici marittimi indicati al comma 1, e' rilasciata dagli uffici provinciali della motorizzazione civile.
3. La licenza che abilita le unita' da diporto alla navigazione di cui all'art. 12, lettera d), e' rilasciata dagli uffici provinciali della motorizzazione civile.
4. Le unita' da diporto munite di licenza rilasciata dall'autorita' marittima possono navigare anche nelle acque interne e le unita' da diporto munite di licenza rilasciata dagli uffici provinciali della motorizzazione civile, qualora appartenenti alle categorie di progettazione A), B), C) e D), possono navigare anche nelle acque marittime.
5. Per le unita' da diporto, i cui proprietari all'atto della prima iscrizione nei registri presentino il titolo di proprieta' di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), in corso di registrazione, e' rilasciata una licenza di navigazione provvisoria avente validita' non superiore a novanta giorni. I modelli delle licenze di cui ai commi 1 e 3 e della licenza provvisoria sono stabiliti con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.
6. Le unita' da diporto, munite di marcatura "CE" di conformita', rientranti nella categoria dei natanti di cui all'art. 13 della legge sulla nautica da diporto, nel corso della navigazione devono avere a bordo il manuale del proprietario di cui all'allegato II, punto 2.5".
" 1. Le unita' da diporto iscritte nei registri di cui all'articolo 11 sono abilitate alla navigazione con il rilascio di apposita licenza a norma dell'articolo 13. L'abilitazione e' determinata conformemente alla categoria di progettazione di cui all'allegato II, punto 1, indicata nella dichiarazione di conformita' rilasciata dal costruttore o dal suo mandatario stabilito nel territorio comunitario per le seguenti specie di navigazione:
a) senza alcun limite, per le unita' appartenenti alla categoria di progettazione A);
b) di altura con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per le unita' appartenenti alla categoria di progettazione B);
c) litoranea con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per le unita' appartenenti alla categoria di progettazione C);
d) speciale per la navigazione in acque protette con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,5 metri, per le unita' appartenenti alla categoria di progettazione D)".
2. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 , e' sostituito dal seguente:
" 4. Le unita' da diporto appartenenti alla categoria di progettazione C) e D) qualora rientranti nella categoria dei natanti di cui all' articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e successive modificazioni, sono abilitate a navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di appartenenza".
3. All' articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 , le parole: "A), B) e C)" sono sostituite dalle seguenti: "A), B), C) e D)".
Note all'art. 12:
- Il testo vigente dell' art. 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 (Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unita' da diporto), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1996, n. 198, come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 12 (Abilitazione alla navigazione). - 1. Le unita' da diporto iscritte nei registridi cui all'art. 11 sono abilitate alla navigazione con il rilascio di apposita licenza a norma dell'art. 13. L'abilitazione e' determinata conformemente alla categoria di progettazione, di cui all'allegato II, punto 1, indicata nella dichiarazione di conformita' rilasciata dal costruttore o dal suo mandatario stabilito nel territorio comunitario per le seguenti specie di navigazione:
a) senza alcun limite, per le unita' appartenenti alla categoria di progettazione A);
b) di altura, con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per le unita' appartenenti alla categoria di progettazione B);
c) litoranea con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per le unita' appartenenti alla categoria di progettazione C);
d) speciale, per la navigazione in acque protette con vento fino a forza 4 e altezza signficativa delle onde fino a 0,5 metri, per le unita' appartenenti alla categoria di progettazione D).
2. Le unita' da diporto iscritte nei registri di cui al comma 1, possono essere abilitate per una specie di navigazione inferiore a quella di progettazione.
3. Le unita' da diporto appartenenti alle categorie di progettazione A) e B), qualora rientranti nella categoria dei natanti di cui all'articolo 13 della legge sulla nautica da diporto, sono abilitate a navigare entro 12 miglia dalla costa.
4. Le unita' da diporto appartenenti alla categoria di progettazione C) e D) qualora rientranti nella categoria dei natanti di cui all' art. 13 della legge 11 febbraio 1970, n. 50 e successive modificazioni, sono abilitate a navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di appartenenza".
- Il testo vigente dell' art. 13 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e il seguente:
"Art. 13 (Licenza di navigazione e documentazione di bordo). - 1. La licenza che abilita le unita' da diporto alla navigazione di cui all'art. 12, lettere a) , b) , e c), e' rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi e dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri per navi minori e galleggianti.
2. La licenza che abilita le unita' da diporto alla navigazione di cui all'art. 12, lettera c), oltre che dagli uffici marittimi indicati al comma 1, e' rilasciata dagli uffici provinciali della motorizzazione civile.
3. La licenza che abilita le unita' da diporto alla navigazione di cui all'art. 12, lettera d), e' rilasciata dagli uffici provinciali della motorizzazione civile.
4. Le unita' da diporto munite di licenza rilasciata dall'autorita' marittima possono navigare anche nelle acque interne e le unita' da diporto munite di licenza rilasciata dagli uffici provinciali della motorizzazione civile, qualora appartenenti alle categorie di progettazione A), B), C) e D), possono navigare anche nelle acque marittime.
5. Per le unita' da diporto, i cui proprietari all'atto della prima iscrizione nei registri presentino il titolo di proprieta' di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), in corso di registrazione, e' rilasciata una licenza di navigazione provvisoria avente validita' non superiore a novanta giorni. I modelli delle licenze di cui ai commi 1 e 3 e della licenza provvisoria sono stabiliti con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.
6. Le unita' da diporto, munite di marcatura "CE" di conformita', rientranti nella categoria dei natanti di cui all'art. 13 della legge sulla nautica da diporto, nel corso della navigazione devono avere a bordo il manuale del proprietario di cui all'allegato II, punto 2.5".