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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/03/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Giudice Onorario di Tribunale, dottoressa Silvia Sotgia, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato nella pubblica udienza del 26 marzo 2025 la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 392 del R.A.C.L. dell'anno 2022 promossa da:
nato a [...] il [...] e quivi residente, domiciliato elettivamente in Parte_1
Cagliari presso lo studio dell'avvocato Andrea Flore, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti
RICORRENTE
CONTRO
c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore
CONVENUTO- CONTUMACE
La causa è stata decisa sulle conclusioni di cui al verbale odierno.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 15 febbraio 2022 ha agito in giudizio per chiedere il Parte_1 riconoscimento del diritto ad ottenere dal Fondo di Garanzia istituito presso l' ex art. 2 L. 297/82 CP_1
e art. 2 del D. lg. n. 80/1992 l'erogazione del trattamento di fine rapporto e delle ultime tre mensilità, da lui ritenute dovute in relazione all'attività lavorativa svolta dal 02.02.04 al 31.03.07, in qualità di guardiano, presso la MWM di AN AL & c. S.a.s., con sede in Cagliari, nella Via Ferrucci n. 7b/7c.
Il ricorrente ha allegato di aver presentato domanda al Fondo di Garanzia in data 22 gennaio 2021
e di aver ricevuto comunicazione di rigetto in data 05 agosto 2021, poiché non erano stati effettuati i due tentativi di pignoramento, come imposto dalle attuali normative. ha, quindi, depositato ricorso amministrativo al Comitato Provinciale in data 29 ottobre Pt_1
2021, rappresentando l'impossibilità di eseguire i due tentativi di pignoramento stante l'assenza di un soggetto giuridico legittimato ed identificabile come datore di lavoro, in quanto nelle more era intervenuto il decesso del socio accomandatario, nonché liquidatore della società debitrice e gli eredi avevano rinunciato alla eredità. In data 21 gennaio 2022 il suddetto ricorso è stato rigettato con la seguente motivazione: “non risulta esperita esecuzione forzata nei confronti dell'erede universale di AN AL”.
Tanto premesso, il ricorrente ritenendo sussistenti i presupposti giuridici per l'intervento del
Fondo di Garanzia ha, quindi, agito in giudizio rassegnando le conclusioni sopra indicate.
L , pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio e all'udienza del Controparte_2
27 aprile 2022 è stato dichiarato contumace.
All'odierna udienza la causa istruita con prova documentale è stata tenuta a decisione, sulle conclusioni di parte ricorrente sopra riportate.
***
Il ricorso è parzialmente fondato e merita di essere accolto nei limiti che seguono.
L'art. 2, comma 1, della l. n. 297/1982 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in CP_ materia pensionistica), stabilisce l'istituzione presso l' del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, “con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto”.
Prosegue lo stesso articolo di legge, nei commi successivi:
“
2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
3. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.
4. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
5. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto […]”. Nel caso di specie trovano applicazione i principi esposti nella normativa richiamata.
Come è noto nel caso in cui il datore di lavoro non sia soggetto alle procedure concorsuali, come nel caso di specie, i requisiti per l'intervento del Fondo sono: la cessazione del lavoro subordinato,
l'accertamento dello stato d'insolvenza del datore di lavoro e la sussistenza del credito per
TFR/retribuzioni rimasto insoluto.
Orbene, emerge dagli atti che il ricorrente è stato dipendente della società MWM di AN AL
& c. S.a.s., con sede in Cagliari, nella Via Ferrucci n. 7b/7c dal 02.02.04 al 31.03.07 e che al fine di recuperare i suoi crediti da lavoro (TFR e ultime tre retribuzioni) rimasti insoluti ha deposito presso il
Tribunale di Cagliari, in data 20.04.2011, ricorso per decreto ingiuntivo n. 760/2011, emesso in data
6.06.2011, notificato a AL AN, socio accomandatario della società, in data 17.06.2011 (doc. 4).
La Società ex datrice di lavoro ha, quindi, proposto opposizione avverso tale decreto, ma essendo intervenuta nelle more la morte del socio accomandatario della Società, AL AN, avvenuta a
Quartu Sant'Elena il 10.12.2011 (doc.5), all'udienza del 28.11.2018 il Giudice ha dichiarato l'estinzione del ricorso di riassunzione proposto dal ricorrente in quanto il socio accomandante, Parte_2
a cui era stata notificato il ricorso per riassunzione non aveva alcuna legittimazione attiva e passiva in relazione alle obbligazioni riferibili alla società in accomandita semplice, non avendo egli una responsabilità diretta per i debiti sociali, con la conseguenza che gli atti a lui notificati erano privi di effetto e , per l'effetto, ha dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo opposto (doc.4).
Il decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva apposta il 17.01.2019 è stato notificato, per compiuta giacenza, il 6.04.2019 unitamente ad atto di precetto a quale socio Parte_2 accomandante della società datrice di lavoro (doc.4).
Il legale del socio accomandante ha, quindi, comunicato al ricorrente che risponde Parte_3 delle obbligazioni sociali solo con la quota conferita e non con il patrimonio personale (doc.6).
Nel nostro caso e come evincibile dalla stessa visura camerale della Società in accomandati semplice ex datore di lavoro, il capitale sociale è stato interamente versato, il socio accomandante ha regolarmente adempiuto al proprio obbligo sociale, non risultando peraltro che lo stesso non ha mai percepito utili e/o rimborsi relativi al capitale versato (doc. 7).
Inoltre, emerge dagli atti che gli eredi di AL AN hanno rinunciato alla eredità, con conseguente impossibilità di eseguire nei loro confronti azioni esecutive (doc. 5).
Pertanto, stante la sussistenza dei requisiti richiesti per l'intervento del Fondo di Garanzia
(cessazione del rapporto di lavoro, titolo esecutivo, incapienza del datore di lavoro) la domanda relativa al TFR deve essere accolta, con conseguente condanna dell' al pagamento in favore del ricorrente CP_1 della somma lorda di € 2.592,92 a titolo di TFR maturato presso la MWM di AN AL & c. S.a.s., dal
2.04.2004 al 31.03.2007, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione del diritto al saldo effettivo. Per quanto concerne, invece, la domanda relativa alle ultime tre mensilità, l'art. 1 del D.Lgs. n.
80/1982 prevede che:
1. Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto- legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito
e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2.
2. Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, sempreché, a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.
Mentre il successivo art. 2 limitatamente alla parte che ci interessa dispone che:
1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono:
a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1;
b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.
2. Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali […].
Orbene, si osserva che il credito oggetto di rivendicazione concerne le retribuzioni degli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro cessato il 31 marzo 2007, che non risulta essere coperto dalla garanzia del
Fondo, in quanto collocato temporalmente oltre i dodici mesi precedenti la data di inizio dell'esecuzione forzata, come previsto dalla legge.
Vanno al proposito richiamati principi affermati dalla giurisprudenza anche di legittimità in merito CP_ alla circostanza che il Fondo di Garanzia istituito presso l' si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento dei crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi di rapporto di lavoro se rientranti nei dodici mesi che precedono, la data di proposizione dell'atto di iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore, che nel caso di specie coincide con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo avvenuto soltanto nel mese di aprile 2011.
In linea con tali principi anche la sentenza della Sezione Lavoro della Corte n. 22011/2008, che facendo richiamo del “principio di effettività di tutela enunciato dalla Corte di Giustizia nella sopra citata sentenza C-272/95 e con interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di ragionevolezza”, ha evidenziato che “il termine di dodici mesi decorrente a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 2, c. 1, lett. b, del D. lg. 80/1992, non deve tener conto del lasso di tempo intercorso tra la data di proposizione dell'atto di iniziativa volta a far valere in giudizio i crediti del lavoratore (siccome necessario per la precostituzione del titolo esecutivo e, quindi, per dare inizio all'esecuzione forzata) e la data di formazione del titolo esecutivo stesso, fermo restando che la garanzia potrà essere concessa soltanto qualora, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”.
Deve, di conseguenza, ritenersi che il ricorrente abbia rivendicato un credito riferito agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, non rientrante nei termini di legge, intesi nel senso sopra evidenziato, ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. b) del D. lg. n. 80/1992, con conseguente rigetto della domanda.
L'accoglimento parziale delle domande proposte dal ricorrente comporta l'opportuna compensazione nella misura di un terzo delle spese processuali che, per i restanti due terzi, vanno poste a carico dell' convenuto ed in favore del ricorrente e liquidati come da dispositivo, ai sensi del CP_1
d.m. n. 147/22, con riferimento ai valori minimi dello scaglione dichiarato, esclusa la fase istruttoria che non si è tenuta, con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
P Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione: CP_
- accerta condanna l' al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di euro €
2.592,92, a titolo di trattamento di fine rapporto a carico del Fondo di garanzia, oltre interessi legali e rivalutazione, decorrenti dalla maturazione all'effettivo soddisfo come per legge;
- rigetta la domanda diretta ad ottenere il pagamento delle ultime tre mensilità dal fondo di garanzia, per i motivi di cui in premessa;
- dichiara compensate nella misura di un terzo fra le parti le spese processuali e condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente dei restanti due terzi quantificati in € 852,00, CP_1 oltre al 15%di spese generali e accessori dovuti per legge, disponendo la distrazione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Cagliari 26 marzo 2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Silvia Sotgia