Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/03/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente
dott. Rosario Murgida Consigliere
avv. Sante Umberto Pedullà Consigliere relatore
ha pronunciato all'udienza del 11 gennaio 2025, tenuta nelle forme della “trattazione scritta” in ossequio al decreto ritualmente comunicato alle part, la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 232 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Italia Arcuri ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Cosenza alla Via Pasquale Rossi, n. 49,
Appellante
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Gilda Avena, Umberto Ferrato e Francesco Muscari
Tomaioli ed elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell' , CP_1
Appellato
Oggetto: Appello a Sentenza del Tribunale di Cosenza n. 30/22 del 10 gennaio 2022.
Riconoscimento indennità disoccupazione ordinaria.
Conclusioni delle parti come dai rispettivi atti di causa.
Svolgimento del processo
tra lo stesso ed il datore di lavoro (fratelli).
2. Con l'appello si contesta al Giudice del Lavoro di aver sottovalutato la prova testimoniale che invece è precisa e conferma tutte le allegazioni del ricorrente circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato;
che nella motivazione il Tribunale ha indicato erroneamente che si trattava di un ricorso promosso dalla moglie del datore
CP_ di lavoro;
che i motivi addotti dall' per il diniego erano fondati sulla convivenza tra datore di lavoro e lavoratore dipendente (fratelli), mentre i due germani, pur abitando nello stesso stabile, vivono uno al 1° piano e l'altro al 3° e tanto risulta dai certificati prodotti;
che il rapporto di lavoro risultava da tutti i documenti contabili
CP_ depositati e dagli estratti conto che certificavano le contribuzioni versate.
CP_ 3. L' si costituisce in questo grado del giudizio ed insiste nel ritenere appropriato il diniego, e quindi la sentenza, perché attuativa della circolare n.
179/1989. Nel corpo della richiamata circolare, viene, tra l'altro, rammentata, con riferimento a casistica sovrapponibile, la presunzione di gratuità della prestazione resa in ambito familiare, suscettibile di essere resistita unicamente da prova rigorosa che deve essere offerta dalla parte privata e che si traduca - non in mera allegazione formale - ma in un complesso di elementi globalmente convincenti dell'onerosità del rapporto stesso e della sua natura subordinata. Non sono quindi utili al ricorrente le deposizioni del teste . Testimone_1
---Il Collegio all'udienza tenuta in forma scritta, acquisito il fascicolo di primo grado e le note sostitutive dell'udienza in presenza depositate dalle parti, ha deciso la causa.
I. L'appello è fondato deve essere accolto.
II. Al di là del dedotto errore commesso dal Giudice nell'indicare come il ricorso fosse stato promosso dalla moglie del datore di lavoro, (che con tutta evidenza costituisce “errore” che non influenza la decisione), il Collegio rileva che il Tribunale
avrebbe dovuto conferire migliore valutazione alle allegazioni del ricorrente, confermate dalle prove documentali prodotte e da quella testimoniale acquisita con l'escussione del testimone indicato dal Parte_1
III. E' vero che la prestazione lavorativa resa in favore di familiare convivente gode di una presunzione di gratuità, ma è altrettanto vero che tale presunzione può
essere vinta, per come il Tribunale non ha ritenuto, sbagliando, attraverso la prova
(rigorosa) dell'esistenza di un rapporto di lavoro, dei requisiti della subordinazione e dell'onerosità delle rispettive prestazioni.
IV. Nel caso di specie l'intero compendio probatorio depone per il riconoscimento dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto dal ricorrente. Invero già in primo grado erano stati esibiti documenti contabili, quali buste paga, modello C2
storico ed estratti contributivi, dai quali risultava che aveva Parte_1
lavorato alle dipendenze del fratello , e tali circostanze erano state confermate Per_1
dal teste udito in udienza, che ha riferito: “…Sono dipendente della Parte_2
, faccio l'operaio. Sul capitolo 1- Confermo il capitolo indicato in ricorso per
[...]
i periodi che mi sono stati indicati. Sono a conoscenza dei fatti in quanto nel periodo
indicato io ed il Sig. lavoravamo insieme per la Ditta Parte_1 Parte_2
. Specifico che a tutt'oggi lavoriamo insieme per la predetta ditta tutti i giorni
[...]
da lunedì a venerdì. Sul capitolo 2; A.D.R. confermo il secondo capitolo e specifico
che il sig. ha svolto le mansioni di autista-operaio…”. Parte_1
V. Posto, quindi, che il rapporto di lavoro doveva ritenersi sussistente, andava meglio valutata la circostanza che l' poneva come ostativa al riconoscimento CP_1
della gratuità della prestazione, che veniva fondata (oltre che sulla fratellanza) sulla
“convivenza” tra datore di lavoro e lavoratore.
VI. A tale scopo è da valorizzare il certificato di residenza “storico” prodotto unitamente al primo ricorso dal dal quale risulta che i due fratelli non sono Parte_1
conviventi, in quanto abitano in diversi appartamenti situati in diversi piani, pur se nel medesimo immobile. VII. Ne deriva che il ricorrente aveva i requisiti per ottenere l'indennità rivendicata e la sentenza che non l'ha riconosciuti deve essere riformata, con le conseguenti statuizioni quanto alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
con ricorso depositato in data 4 aprile 2022, avverso la sentenza del Tribunale di
Cosenza, Giudice del Lavoro, n. 30/2022 resa in data 10 gennaio 2022, così provvede:
1.-Accoglie l'appello ed in riforma della sentenza appellata riconosce che tra l'appellante Sig. e la , è intercorso per i Parte_1 Parte_2
periodi indicati in ricorso, un regolare rapporto di lavoro subordinato, e riconosce all'appellante l'indennità di disoccupazione NASpI 2016;
CP_ 2.-Condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennità di disoccupazione
NASpI, così come chiesta in ricorso oltre accessori di legge;
3.-Condanna l'appellato alla rifusione all'appellante delle spese del doppio grado del giudizio che liquida in euro 2.620,00 per il primo grado ed euro 2.915,00 per l'appello, oltre accessori di legge, e con distrazione in favore del procuratore dell'appellante distrattario.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, del 11 gennaio 2025.
Il Cons Est.
Avv. Sante U. Pedullà
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale