Sentenza 29 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/12/2022, n. 2111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2111 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/12/2022
N. 02111/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00780/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 780 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Gualtiero Marra, Daniela M. Rosaria Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Lecce, Ministero dell'Interno, Questura Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
- del provvedimento del Questore della Provincia di Lecce -OMISSIS- del 28.04.2018, notificato in data 02.05.2018, con il quale è stata disposta la revoca della licenza e del libretto di porto di fucile per uso caccia;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, ove occorra, la nota della Questura del 23.10.2017 al Direttore del Servizio igiene e Sanità pubblica della ASL Lecce, non conosciuta, e la nota della Prefettura di Lecce prot. -OMISSIS- del 7.06.2018, ricevuta in data 14.06.2018, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento di divieto di detenzione armi nei confronti del ricorrente, nella misura in cui ha determinato il sequestro cautelare del fucile di sua proprietà da parte dei Carabinieri di -OMISSIS-;
- nonché il provvedimento di divieto di detenzione armi medio tempore intervenuto, di estremi non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Lecce e di Ministero dell'Interno e di Questura Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 dicembre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento del decreto -OMISSIS-/28.04.2018, con cui il Questore della Provincia di Lecce ha disposto la revoca della licenza e del libretto di porto di fucile per uso caccia.
2. In particolare, parte ricorrente ha riferito che:
- il sig. -OMISSIS- “è titolare di licenza per porto d'armi da oltre 60 anni, e da ultimo titolare di licenza per uso caccia n. -OMISSIS-, giusta autorizzazione rilasciata dalla Questura di Lecce in data 11.10.2011, con scadenza il 10.10.2017, per la quale ha presentato regolare domanda di rinnovo in data 06.10.2017, corredata da certificazione di idoneità come per legge”;
- in occasione della “convocazione presso il competente Ufficio della Questura per il ritiro del rinnovo in data 12/10/2017, il sig. -OMISSIS- manifestava un sovraffaticamento fisico causato dalla salita delle scale dell'edificio di corsa al fine di evitare la chiusura degli uffici, mal inteso come stato d'ansia dall'impiegato preposto, che non ha provveduto alla consegna del rinnovo richiesto”;
- il sig. -OMISSIS- si sottoponeva “a due visite specialistiche neurologiche … che hanno confermato l'assenza di qualsiasi alterazione neurologica e di disturbi mentali”;
- in data 11.12.2017 “il ricorrente si presentava quindi presso gli Uffici della Questura di Lecce, producendo le valutazioni specialistiche effettuate al responsabile del procedimento, il quale gli comunicava che il ritiro del suo porto d'armi era subordinato ad una non meglio precisata risposta attesa dal Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL Lecce”;
- in data 29.12.2017 il ricorrente “si recava autonomamente presso il Servizio Igiene – U.O. di -OMISSIS- (ufficio sanitario competente per territorio), producendo le succitate valutazioni specialistiche ed un nuovo certificato anamnestico del medico curante, al fine di sottoporsi a nuova visita medica per verificare ancora una volta il possesso dei requisiti psico-fisici previsti dall'art. 1 del D.M. Sanità 28.04.1998 ed ottenere un nuovo certificato medico di idoneità ai fini del rinnovo del suo porto d'armi”;
- in data 5.01.2018 “il ricorrente si recava quindi in Questura, producendo tutta la più recente documentazione sanitaria in suo possesso (certificazioni specialistiche e certificato anamnestico del medico curante), nonché il nuovo certificato medico di idoneità rilasciato dall'Ufficio di Igiene di -OMISSIS- il 29.12.2017”;
- “con nota datata 13.02.2018 … il Dirigente Divisione PAS, anziché concludere il procedimento avviato in data 6.10.2017 con la richiesta di rinnovo presentata dal Sig. -OMISSIS-, ha comunicato l'avvio del procedimento di revoca del porto di fucile”;
- il ricorrente “ha quindi presentato istanza di accesso agli atti, ricevendo esclusivamente copia della nota prot. -OMISSIS- del 30/01/2018 a firma del Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Lecce, con la quale si comunicava alla Questura che il sig. -OMISSIS- non si era presentato a visita medica collegiale, nonostante gli fosse stata rammentata la convocazione verbalmente in data 5.01.2018 (e cioè lo stesso giorno in cui il ricorrente ha presentato alla Direzione del Servizio igiene e Sanità Pubblica della ASL Lecce … la citata documentazione sanitaria, già consegnata in pari data alla Questura)”;
- le controdeduzioni “alla citata nota del 13/02/2018 inviate dall'interessato venivano consegnate … alla Questura solo successivamente al termine fissato, anche a causa della mancata esibizione della documentazione completa del procedimento al momento dell'accesso agli atti”;
- “con provvedimento -OMISSIS- del 28.4.2018, notificato al ricorrente in data 2.05.2018, l'Amministrazione disponeva la “revoca” della licenza”;
- infine, “con nota pervenuta al ricorrente in data 14.06.2018, la Prefettura di Lecce ha comunicato l'avvio del procedimento volto al divieto di detenzione armi ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S.”.
3. Ciò premesso, parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- “la Questura, anziché concludere il procedimento di rinnovo de quo , ha inspiegabilmente ed arbitrariamente avviato un procedimento di revoca di una licenza per porto d'arma del tutto ignota e mai comunicata né consegnata al sig. -OMISSIS-”;
- nel caso di specie, “non si rinviene alcuna delle ipotesi che impongano o comunque consentano la revoca della licenza in danno del ricorrente”, dal momento che il sig. -OMISSIS- “ha dimostrato di essere in possesso di tutti i requisiti psico-fisici richiesti dalla legge attraverso idonea e completa documentazione sanitaria rilasciata dalle strutture pubbliche competenti”;
- la “chiesta di visita medica di idoneità risultava già evasa, attraverso la visita effettuata in data 29/12/2017 presso il Servizio Igiene e Sanità Pubblica - U.O. di -OMISSIS-, e dunque già innanzi all'ufficio sanitario competente per legge e chiamato in causa dalla Questura”;
- il sig. -OMISSIS- “non si era presentato alla convocazione dinanzi al Collegio medico non solo per evitare il terzo accertamento medico dei requisiti psico-fisici di idoneità (considerato, peraltro, anche l'ulteriore costo specifico di tale accertamento), ma soprattutto perché, si ribadisce, il Collegio medico per l'idoneità al porto d'armi è un collegio di ricorso che valuta solo i casi di soggetti giudicati non idonei da parte del medico monocratico (ai sensi dell'art. 4 del D.M. Sanità 28.04.1998), e non anche dei soggetti giudicati idonei, come il ricorrente per ben due volte, l'una giusta certificazione allegata alla domanda di rinnovo, l'altra giusta certificazione del 29.12.2017”.
4. Si è costituita in giudizio l’Autorità ministeriale per resistere al ricorso.
In particolare, la difesa erariale ha prodotto relazione in data 25.07.2018, con cui il Questore della Provincia di Lecce - sulla scorta di puntuali riscontri istruttori, pure allegati in atti - ha riferito le seguenti circostanze: “ Su istanza dì rinnovo del porto d’armi presentata da -OMISSIS- -OMISSIS- tramite il Comando Stazione Carabinieri dì -OMISSIS-, quest’ufficio, espletati gli accertamenti di rito, non ravvisando motivi ostativi, emetteva, in data 12.10.2017, licenza di porto di fucile per uso caccia -OMISSIS-.
In data 18.10.2017 il predetto si presentava per il ritiro del titolo di polizia, ma, all’atto di apporre la firma sul documento, non vi riusciva in quanto colto da un evidente tremore, dovuto, a suo dire, ad uno stato d’ansia.
Lo stesso chiedeva di sedersi, per potersi calmare ed apporre la firma, cosa che riusciva a fare dopo circa mezz’ora.
Si evidenzia che -OMISSIS- apponeva la sua firma sul libretto dì porto di fucile solo dopo aver effettuato diverse prove su alcuni foglietti in bianco, che si allegano in copia.
Considerate le precarie condizioni psicofisiche manifestate dall’interessato, il porto di fucile veniva trattenuto da quest’ufficio e, con nota -OMISSIS- Div. Pas del 23.10.2017, veniva chiesto ai Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL di Lecce di sottoporre lo stesso a visita medico-collegiale, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti psicofisici previsti dalla Legge ai fini del mantenimento dell’autorizzazione di polizia in parola.
Con nota prot. 16019 del 30.01.2018 il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL di Lecce comunicava che il predetto, convocato per il giorno 11.1.2018 e, successivamente, per il giorno 29.1.2018, non si era presentato per effettuare la visita collegiale per la verifica dell’idoneità al porto d’armi, producendo, il precedente 5.1.2018, copia di visite mediche specialistiche eseguite per proprio conto.
In tale ultima circostanza veniva contestualmente informato verbalmente della convocazione a visita.
Il nuovo procedimento amministrativo avviato con la notifica dell’avviso di avvio di procedimento si è pertanto concluso con remissione del decreto impugnato, in quanto, come già evidenziato, l’interessato ha manifestato precarie condizioni psicofisiche e si è volontariamente sottratto alla visita medico-collegiale richiesta da quest’ufficio, nonostante la sollecitazione ricevuta dallo stesso Dipartimento di Prevenzione della ASL di Lecce che non ha ritenuto idonea, come sopra evidenziato, la certificazione medica presentata dallo stesso ricorrente.
Relativamente all’istanza cautelare presentata dal ricorrente si rileva che non appare sussistente il “periculum in mora", atteso che l’ottenimento del titolo di polizia, nel caso specifico, non è funzionale all’espletamento di una attività lavorativa ”.
5. In data 1.10.2018 parte ricorrente ha depositato atto di revoca del mandato conferito agli avvocati Roberto Gualtiero Marra e Daniela M. Rosaria Pepe.
6. Nella udienza pubblica del 16.12.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. In via preliminare, si osserva che: “ …ai sensi degli artt. 85 c.p.c. e 39 c.p.a., il difensore di una parte in causa può rinunciare alla procura che gli era stata conferita, ma la sua rinuncia non ha effetti interruttivi e sospensivi del processo pur se non è avvenuta la sua sostituzione, né impedisce il passaggio in decisione del ricorso, essendo egli tenuto a svolgere le funzioni fino alla sua sostituzione (Consiglio di Stato, sez. V, 24 luglio 2014, n. 3956); ciò anche se la rinuncia al mandato è effettuata dal difensore del ricorrente (Consiglio di Stato, sez. V, 11 luglio 2014, n. 3558); stesse considerazioni devono effettuarsi con riguardo alla revoca del mandato da parte della parte ricorrente (Consiglio di Stato, sez. V, 17 giugno 2014, -OMISSIS-91) ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 25.01.2016 n. 243).
Ne consegue che la revoca del mandato difensivo, pur in mancanza della nomina del nuovo difensore di fiducia, non determina alcun effetto interruttivo o sospensivo del processo e non impedisce, pertanto, il passaggio in decisione della causa.
8. Dall’esame della documentazione allegati in atti dalla difesa erariale si evince che l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia era stata inizialmente accolta dalla Questura di Lecce, che aveva rilasciato la licenza -OMISSIS-, successivamente revocata con il provvedimento impugnato.
Pertanto, non sono fondate le doglianze con cui parte ricorrente ha lamentato che l’Amministrazione avrebbe esercitato i propri poteri di autotutela in mancanza della compiuta definizione del procedimento di primo grado.
9. Quanto al fatto che il ricorrente aveva esibito la documentazione medica richiesta dalla legge ai fini del rinnovo della licenza, si osserva che tale circostanza - a cui aveva fatto seguito il rilascio del titolo - non privava l’Amministrazione del potere di provvedere, in un momento successivo, ad ulteriori controlli ai fini della verifica della effettività e della permanenza dei requisiti di idoneità, a fronte del fatto che, proprio in occasione del ritiro della licenza, il ricorrente aveva manifestato “ precarie condizioni psicofisiche ” al momento di apporre la firma sul documento.
10. Il reiterato rifiuto del ricorrente di sottoporsi alla visita medica collegiale richiesta dalla Questura non ha consentito all’ente procedente di acquisire i necessari riscontri medico - specialisti, e ha quindi implicato, quale inevitabile conseguenza, il definitivo accertamento della insussistenza dei requisiti psicofisici minimi per il conferimento della licenza di porto di fucile.
11. Di qui l’infondatezza del ricorso.
12. La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.