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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/01/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di RN, Dr. A.M. D'Antonio , all'udienza del 30 gennaio 2025 , sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 751.24 Reg.Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
, c.f. rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1
Gelsomina Manzolillo, presso il cui studio elettivamente domicilia in RN, Largo Col. Michele
D'Avossa n. 1, giusta procura in atti;
Opponente
E
Controparte_1
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, dr. ,
[...] CP_2
con sede in Roma al Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 4, rappresentata e difesa, in virtù di mandato allegato alla memoria difensiva , dall'avvocato Massimo Garzilli del Foro di Napoli, con studio in
Napoli alla Via Santa Lucia n. 20
Opposto
Avente ad oggetto : opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza : i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 8 febbraio 2024 proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 48/2024 reso dal Giudice del Tribunale di RN, sezione Lavoro in data
26.1.2024 e notificato il 30.1.2024, con il quale si ingiungeva il pagamento in favore della
[...] della somma di € 71.881,05, Controparte_1
quale complessivo ammontare dei contributi soggettivo, integrativo e di maternità, scaduti e non corrisposti, maggiorati degli interessi e delle sanzioni per gli anni 1999 – 2019. L'opponente eccepiva in primo luogo la mancanza della prova scritta del credito e la erroneità delle somme richieste;
eccepiva inoltre la illegittimità delle pretese della in Pt_2
ordine alle annualità 2017, 2018 e 2019, in quanto a far data dal 21.10.2016 otteneva la cancellazione dalla per cessazione dell'attività professionale di geometra, svolgendo da allora la diversa Pt_2 attività di amministrazione di condomini e beni immobili, con iscrizione all'INPS gestione separata;
eccepiva infine la prescrizione di ogni pretesa creditoria della anteriore al 26.6.2018; tanto Pt_2
premesso, il ricorrente adiva il Tribunale di RN , in funzione di giudice del lavoro , rassegnando le seguenti conclusioni :
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, 1) In via cautelare sospendere, per le ragioni espresse in narrativa, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
2) dichiarare la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per mancanza del carattere della certezza e per indeterminatezza delle somme ingiunte;
3) accertare e dichiarare il decreto opposto reso in assenza di prova certa del reale ammontare del credito vantato e provvedere a revocarlo;
4) dichiarare illegittime le richieste inerenti il periodo di contestuale iscrizione di alla gestione separata INPS;
5) Dichiarare Parte_1
prescritto il credito, in uno a interessi, maggiori oneri, sanzioni contributi e sanzioni dichiarative, per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria per il decorso del termine della prescrizione estintiva quinquennale;
6) dichiarare che nulla deve l'opponente alla Parte_1 [...]
, per qualunque titolo o/e ragione. Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze.”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposta
[...]
ribadendo la legittimità della pretesa Controparte_1
azionata con il ricorso monitorio e concludendo quindi per il rigetto della opposizione con vittoria delle spese del giudizio.
La causa è stata istruita in via documentale e all'udienza del 30 gennaio 2025 , sulle conclusioni rassegnate in atti, il Giudice ha deciso come da sentenza con motivazione contestuale. ************
Il ricorso è soltanto parzialmente fondato e merita accoglimento nei soli limiti che si diranno . Giova preliminarmente precisare che, nel rito del lavoro l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'opponente, che ha la veste sostanziale di convenuto, deve avere il contenuto della memoria difensiva ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ. e, quindi, l'opponente deve compiere tutte le attività previste a pena di decadenza, quali le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio, e le domande riconvenzionali, oltre ad indicare i mezzi di prova e produrre i documenti, non diversamente da quanto è previsto per ogni convenuto nel rito del lavoro;
parimenti, l'atto di costituzione dell'opposto è riconducibile, piuttosto che allo schema della memoria difensiva, a quella di un atto integrativo della domanda azionata con la richiesta di decreto ingiuntivo, sicché l'opposto ha l'onere di proporre con essa tutte le deduzioni e le eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall'opponente o le pretese avanzate dall'opponente in via riconvenzionale e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno. Di conseguenza, gravando sull'opponente l'onere di articolare la propria difesa secondo quanto previsto dall'art. 416, terzo comma cod. proc. civ., così prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore, la mancanza di una tempestiva e specifica contestazione consente al giudice di ritenere tali fatti come ammessi, mentre l'allegabilità di fatti nuovi oltre tale termine significherebbe compromettere il sistema delle preclusioni sul quale il rito del lavoro si fonda e la funzione di affidare agli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze istruttorie (cfr. Cass 7688/2004; Cass. 13467/2003).
Occorre ancora evidenziare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione. Ne consegue che questo giudice non può limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma dovrà comunque accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e – se il credito risulta fondato – deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. Naturalmente l'eventuale insussistenza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio spiegherà la propria rilevanza sul regolamento delle spese della fase monitorio. Nel caso che ci occupa, con il ricorso per decreto ingiuntivo la ha agito in sede monitoria al Pt_2
fine di ingiungere al geometra , iscritto al Collegio dei Geometri di RN, è altresì Parte_1
iscritto alla con matricola n. 799972H , il pagamento della somma di euro 71.881,05, quale Pt_2
complessivo ammontare dei contributi soggettivo, integrativo e di maternità, scaduti e non corrisposti, maggiorati degli interessi e delle sanzioni per gli anni dal 1999 al 2019 ( € 30.098,59 per omesso versamento del contributo soggettivo complessivamente dovuto per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 10 legge n. 773/1982 e dell'art. 1 Regolamento sulla
Contribuzione; euro € 11.337,47 per omesso versamento del contributo integrativo complessivamente dovuto per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 ai sensi del combinato disposto di cui all'art.11 legge n.773/1982 e dell'art. 2 Regolamento sulla Contribuzione;
€ 116,75 per omesso versamento del contributo di maternità ex D.Lgs. 151/2001 complessivamente dovuto per gli anni
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
2016, 2017, 2018 e 2019 e determinato sulla base delle delibere approvate dai vigilanti;
€ CP_3
16.150,47 a titolo di interessi dovuti nella misura delle imposte dirette sui contributi non versati ai sensi dell'art. 43, comma 8, del regolamento sulla Contribuzione;
€ 132,04 a titolo di maggiorazione nella misura dello 0,40% in caso di pagamento effettuato oltre le scadenze ordinarie ai sensi del d.p.r.
n. 435/2001 art. 17, commi 1 e 2; € 9.750,27 a titolo di sanzione a mente dell'art. 43, comma 6, del
Regolamento sulla Contribuzione;
€ 4.295,46 a titolo di sanzione per violazione degli obblighi dichiarativi dovuta ai sensi dell'art. 43 del Regolamento sulla contribuzione.
La domanda proposta in sede monitoria si fonda sulla attestazione di credito resa ai sensi dell'articolo
635 c.p.c..,
Rileva evidenziare che secondo i principi consolidati espressi dalla Corte regolatrice “per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali e\o assistenziali, costituiscono prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma, cod. proc. civ., sia l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore (in particolare, INPS o
INAIL), sia i verbali di accertamento redatti dall'Ispettorato del lavoro o dagli ispettori dello stesso
Ente creditore, che, pur non essendo forniti di completa efficacia probatoria in ordine alle circostanze di fatto che essi segnalino di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi, possono fornire utili elementi di valutazione anche nell'eventuale successivo giudizio di opposizione” (cfr ex plurimis Cass. Sez. L, Sentenza n. 15208 del 03/07/2014; Cass. 23616/2020).
In subiecta materia la Suprema Corte ha ulteriormente osservato che ai sensi dell'art. 635, secondo comma, c.p.c., deve attribuirsi idoneità di prova, ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo per crediti derivanti da omesso versamento agli enti previdenziali dei contributi relativi a rapporti di lavoro, gli accertamenti eseguiti dai funzionari degli stessi enti, mentre nel giudizio conseguente all'opposizione proposta dall'intimato gli stessi documenti possono essere contraddetti dalla prova contraria dell'interessato, degradando perciò a semplici indizi per quanto riguarda le circostanze di fatto accertate in base alle dichiarazioni di terze persone o in virtù di altre indagini;
in mancanza di ciò, però, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, possono anche costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale, quando il loro specifico contributo probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di altri mezzi istruttori (cfr.
Cass. Sez. Lav. n. 3527/2001; Cass. Sez. Lav. n. 8323/2000).
“Ai sensi dell'art. 635, secondo comma, cod. proc. civ., deve attribuirsi idoneità di prova, ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo per crediti derivanti da omesso versamento agli enti previdenziali dei contributi relativi a rapporti di lavoro, agli accertamenti eseguiti dai funzionari degli stessi, mentre nel giudizio conseguente all'opposizione proposta dall'intimato gli stessi documenti possono essere contraddetti dalla prova contraria dell'interessato, degradando perciò a semplici indizi per quanto riguarda le circostanze di fatto accertate in base alle dichiarazioni di terze persone o in virtù di altre indagini;
in mancanza di ciò, però, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, possono anche costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale, quando il loro specifico contributo probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo
l'espletamento di altri mezzi istruttori.” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8323 del 19/06/2000, Rv.
537747; conformi, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3527 del 09/03/2001, Rv. 544663; Cassazione,
Sez. L, Sentenza n. 392 del 14/01/1992, Rv. 475321).
Va osservato in proposito che la obbligatorietà della contribuzione prevista a favore della dal Pt_2
proprio regolamento e dallo statuto rende del tutto sovrapponibile la natura previdenziale dei crediti in esame con quelli degli altri enti pubblici di natura previdenziale e del resto l'art. 442 c.p.c. fa espresso riferimento a “ogni forma di previdenza ed assistenza.
Le Casse professionali sono infatti inquadrabili nel genere degli Enti di previdenza (cfr. Cassazione civile sez. lav., 20/02/2014, n.4050, che con riferimento a “gli enti previdenziali c.d. "privatizzati"” ha affermato che “il D.Lgs. n. 509 del 1994, mentre ha mutato la natura giuridica delle Casse, trasformandole in enti privati, nulla ha innovato in ordine al rapporto previdenziale tra l'ente e gli iscritti, che resta assoggettato agli stessi principi ed alle stesse regole della previdenza obbligatoria, con le particolarità previste dalla L. n. 335 del 1995”), con conseguente applicabilità della norma all'esame. Similmente, Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 4980 del 02/03/2018con riferimento alla ha affermato che “(…) dunque è rimasto immutato il carattere pubblicistico CP_4 dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dall'ente originario, non incidendo su di esso la modifica degli strumenti di gestione legati alla differente qualificazione giuridica e permanendo l'obbligatorietà della contribuzione a conferma della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale come affermato da Corte costituzionale n. 248 del 18 luglio 1997, oltre che del principio di autofinanziamento (vedi Corte cost. n. 340 del 24 luglio 2000)”.
Ne consegue che l'attestazione del credito da parte dell'ente costituisce prova ai fini della emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635 , secondo comma , c.p.c. e quindi la prima delle doglianze sollevate dall'opponente e relativa alla inesistenza della prova scritta del credito , ai fini della emissione del decreto ingiuntivo , è infondata .,
Parzialmente fondata , invece , è l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente .
Ed invero ,costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui in materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335 ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre 1982, n.773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della CP_1
comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge” (Cass. Civ. Sez. L, n. 4981 del 04/03/2014).
La giurisprudenza di legittimità è infatti assolutamente conforme nell'interpretare l'art. 19, comma 2
l. 773/1982 nel senso che il termine estintivo non inizia a decorrere finché il professionista non abbia provveduto all'invio della dovuta dichiarazione (Cass.
4.3.2014 n. 4981; Cass. 16.3.2011 n.
6259; Cass. 18.12.2008 n. 29664).
Il giudice di legittimità ha inoltre puntualizzato che nella specie non si verte in ipotesi di sospensione della prescrizione, quanto piuttosto di inizio della decorrenza della stessa (così la citata Cass.
4.3.2014 n. 4981 ;Cass; .
6.6.2023 n. 15787).
In quest'ultima decisione è stato altresì puntualizzato che «Né una diversa decorrenza del termine di prescrizione può desumersi dall'art. 6 del Regolamento citato, che fa riferimento al momento in cui la ha ottenuto dai competenti uffici i dati definitivi da comunicare all'interessato, posto che la CP_1
ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria non può costituire un'indiscriminata
"rimessione in termini" ai fini della prescrizione e determinare la conseguente disapplicazione della norma che impone il decorso di quest'ultima dalla presentazione della denuncia dei redditi ai fini
IRPEF» (v. anche Cass. 29664/2008 cit.). Tanto impone all'interprete, dunque, di recepire una lettura l'art. 33.2. del Regolamento in conformità con i principi sopra esposti, così pervenendo all'affermazione che il termine estintivo dei contributi non decorre nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione reddituale.
Nel sistema descritto si inserisce l'esigenza , posta dall'art. 2935 c.c., di un termine di decorrenza iniziale certo e non dipendente dai non definiti tempi di accertamento d'ufficio.
Nella specie , tuttavia , il richiamo all'art. 19 della legge 773/1982 effettuato dalla opposta non può valere a contrastare l'eccezione di prescrizione sollevata dal . Pt_1
L'opponente , infatti , ha documentato di aver regolarmente inoltrato alla il mod.17 almeno CP_1
per quanto riguarda gli anni 2000 , 2001 , 2002 , 2003 , 2004 , 2005 , 2006 , 2008 e 2010 , sicché con riguardo ai contributi omessi , agli interessi e alle sanzioni di cui alle predette dichiarazioni ,la prescrizione è sicuramente cominciata a decorrere da quell'epoca e può ritenersi interamente maturata
. Dalla documentazione prodotta in atti , infatti , emerge che gli atti interruttivi della prescrizione sono intervenuti quando era già maturata la prescrizione quinquennale con riferimento a tutti i contributi , interessi e sanzioni dovuti dall'opponente fino all'anno 2009 .
Alle medesime conclusioni sembrerebbe non potersi pervenire per le somme dovute alla per CP_1
il periodo successivo .
E invero , per gli anni 2010 e 2011 , è stata notificata al ricorrente una prima richiesta di pagamento in data 26.7.2013 , ma ciò nonostante , a tale missiva non faceva seguito alcuna ulteriore richiesta fino al 24.10.2018 , quando era già decorso il termine prescrizionale di cinque anni .
E dunque , tutti i crediti vantati dalla per il periodo dal 1999 al 2011 vanno dichiarati estinti CP_1
per prescrizione .
Con riferimento ai crediti vantati per l'anno 2012 , invece , è documentata in atti una prima lettera interruttiva della prescrizione del 30.9.2014, cui faceva seguito la missiva del 24.10.2018 e infine la diffida del 28.6.2023 , sicchè non è maturata alcuna prescrizione .
E lo stesso è a dirsi per i crediti dell'anno 2013 per i quali la ha interrotto la prescrizione una CP_1
prima volta in data24.9.2015 e poi ancora il 24.10.2018 e il 28.6.2023 ; per i crediti dell'anno 2014
, la cui prescrizione è stata interrotta in data 23.9.2016 , in data 24.10.2018 , in data 31.1.2019 , in data 9.11.2021 e 28.6.2023 ; mentre per i crediti dell'anno 2015 sono presenti atti interruttivi della prescrizione pervenuti al debitore in data 17.5.2016, 31.7.2017 , 24.10.2018 , 31.1.2019 , 9.11.2021
e 28.6.2023 .
E validi atti interruttivi sono stati notificati all'opponente anche con riferimento ai crediti maturati dalla per l'anno 2016 CP_1
Pertanto l'opponente è ancora debitore nei confronti della delle somme richieste con Pt_1 CP_1 riferimento agli anni 2012 , 2013 , 2014 e 2015 . e per i primi tre trimestri dell'anno 2016 . Per quanto riguarda invece le pretese vantate dalla per il periodo successivo , questo giudicante CP_1 ritiene che non sussistesse l'obbligo del ricorrente di iscrizione alla cassa.
Il , infatti , in data 30.9.2016 provvedeva alla chiusura della propria partita Iva professionale Pt_1
n. , cod. att. , relativa ad attività tecniche svolte da geometri e, fattane richiesta, P.IVA_1 P.IVA_2
a far data dal 21.10.2016 otteneva la propria cancellazione dalla per cessazione dell'attività Pt_2
professionale di geometra.
Con nuova e differente partita iva N. attribuita il 01.10.2016, svolgeva diversa attività P.IVA_3
di AMMINISTRAZIONE cod. att. 683200, con iscrizione Controparte_5
all'INPS gestione separata .
Come si evince dalle dichiarazione dei redditi e dalle fatture emesse dal sig. dopo la Pt_1 cancellazione del 21.10.2016, questi non ha prodotto alcun reddito riconducibile all'attività di geometra, reddito che è invece determinato solo ed esclusivamente dall'attività di Amministratore di condominii e beni immobili.
E se è vero che la iscrizione all'Albo dei Geometri importa una presunzione di esercizio della professione , possiamo ritenere che tale presunzione , nella specie , non è di per sé sufficiente a radicare in capo al geometra l'obbligo della contribuzione attesa ,in quanto superata dalle prove diverse fornite dall'opponente .
L'opponente , infatti , non ha più la partita Iva da geometra e quindi non è possibile presumere che continui ad esercitare la professione senza partita iva e quindi non fatturando le prestazioni rese .
La tesi sostenuta dalla più che desumere i caratteri dei redditi professionali, dalla Pt_3 qualificazione oggettiva dell'attività svolta dall'intimato e dalla modalità (occasionale, saltuario o meno), sembra sia in realtà fondata sui caratteri soggettivi del soggetto da assicurare;
ovvero per il semplice motivo che l'amministratore fosse in questo caso un geometra. Ne consegue la violazione del fondamentale canone secondo cui la contribuzione e l'inquadramento previdenziale devono seguire la reale natura dell'attività svolta dal soggetto da assicurare, in base all'oggettiva presenza dei requisiti costitutivi della fattispecie dettati dall'ordinamento. Trascurandosi pure, altrimenti, quell'accertamento concreto della natura dei redditi, che è necessario presupposto ai fini del corretto assoggettamento previdenziale, siccome affermato dalla Corte Cost. con sentenza 402/1991. Ne deriva che (Cass. N. 27125/2017, Corte App. Roma n. 4058/2023) il contributo dovuto alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza tra i geometri (in base alla L. n. 773 del 1982 ed all'art. 1 del regolamento) vada determinato in relazione al “reddito professionale netto” del geometra, ossia a quello strettamente inerente all'esercizio della professione. Ne discende, inoltre, che sono esclusi dal contributo previdenziale altri redditi non direttamente riconducibili alla suddetta professione, come affermato da Cass. nn. 4057/2008 e 11472/2010 Sez. L.: “In tema di contributi previdenziali dovuti dai professionisti, non è configurabile alcun obbligo contributivo in relazione al reddito prodotto dal professionista, ove questo non sia direttamente collegabile all'esercizio dell'attività di libera professione per la quale vi è stata l'iscrizione in appositi albi o elenchi, essendo insufficiente tale iscrizione, pur necessaria per l'esercizio dell'attività, a determinare la nascita dell'obbligo contributivo.”
Ed ancora, la più recente Cass n.4861/2022, nelle cui motivazioni si legge: “questa Corte ha altresì chiarito quali debbano considerarsi i redditi “attratti” nell'obbligo contribuivo, affermando che “Il contributo professionale dovuto alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza tra i geometri va determinato in relazione al reddito professionale del geometra, ossia a quello strettamente inerente all'esercizio della professione;
ne consegue che sono esclusi dal contributo previdenziale altri redditi non direttamente riconducibili alla suddetta professione, quali gli emolumenti percepiti a titolo di compenso per l'attività di amministratore di condominio .
Ebbene , nel caso di specie l'opponente ha dimostrato che l'attività svolta non è riconducibile alla posizione di geometra e che il reddito prodotto non è in alcun modo riconducibile all'attività professionale di geometra , sicché la sola circostanza che lo stesso sia rimasto iscritto all'albo dei geometri non può giustificare alcuna pretesa contributiva da parte della . CP_1
L'opposizione va pertanto parzialmente accolta .
Le spese del giudizio , in considerazione del solo parziale accoglimento della domanda , restano interamente compensate tra le parti .
P.Q.M.
1. accoglie l'opposizione per quanto di ragione e , per l'effetto , dichiara prescritti i crediti vantati dalla per il periodo dal Controparte_1
1999 al 2011 e non fondata la pretesa contributiva vantata dalla per il periodo successivo CP_1
all'ottobre 2016 ;
2. revoca quindi il decreto ingiuntivo n. 48/2024 e condanna l'opponente al pagamento dei crediti vantati dalla limitatamente agli anni 2012 , 2013 , 2014 , 2015 e per i primi tre trimestri CP_1 dell'anno 2016 .
3. compensa per intero tra le parti le spese del giudizio .
RN 30 gennaio 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio