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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/12/2024, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 11.12.2024 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi Ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 11.12.24, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
in persona del legale Parte_1 rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato DI CAGNO GIOVANNI, nel cui studio ha eletto domicilio opponente e
rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avvocato AVERSA EMILIA, nel cui studio ha eletto domicilio opposto oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.01.2023 parte opponente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 668/2022 notificato il 12.12.2022, con cui in data 30.11.2022 il Tribunale di Brindisi le aveva ingiunto di pagare in favore di Controparte_1 la somma di euro 4.495,02 a titolo differenze retributive spettanti in forza dell'adeguamento contrattuale contemplato dal nuovo CCNL AIOP, sottoscritto in data 8.10.2020. A sostegno dei propri assunti parte opponente ha eccepito la carenza di prova scritta del credito ingiunto e di non essere tenuta all'applicazione del CCNL 08.10.2020 invocato da parte opposta non essendo mai stata iscritta all'AIOP. L'istante ha chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ed ASL BR quali soggetti tenuti ad CP_2 erogare le risorse per far fronte ai costi, quindi anche alle differenze retributive, rivenienti dal nuovo CCNL AIOP, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Costituitasi in giudizio ha diffusamente Controparte_1 contestato gli avversi assunti, ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, concludendo per il rigetto dell'opposizione perché infondata. All'udienza del 22.11.2023 il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc, rigettando la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo. All'odierna udienza il Giudice ha pronunciato sentenza con motivazione contestuale. ______________
L'opposizione risulta infondata. Giova rammentare che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie: pertanto, il debitore ingiunto, anche se formalmente ricorrente in sede di opposizione, assume la veste sostanziale di convenuto, mentre il creditore ingiungente, anche se formalmente resistente nel giudizio di opposizione, riveste nell'ambito dello stesso la posizione sostanziale di attore. Inoltre, questo giudicante osserva che, secondo l'approccio comunemente seguito in giurisprudenza, l'oggetto del giudizio di opposizione non è affatto limitato al controllo di validità del decreto ingiuntivo opposto ma involge anche il merito, cioè la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. In altri termini, l'opposizione devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso.
2 Ebbene, occorre rilevare che sulle questioni dedotte da pare opponente si è pronunciato il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 358/2024, la cui motivazione si richiama ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. cpc, in quanto pienamente condivisibile:
“In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per violazione delle disposizioni ex artt. 633 e 634 cpc, essendo il credito oggetto della domanda monitoria fondato su prova scritta (buste paga e ccnl AIOP 2020). In ogni caso, poi, si osserva come per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014). Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dal creditore anche nella presente sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio. Ciò detto, nella specie oggetto del contendere è il diritto del lavoratore al pagamento degli arretrati contrattuali derivanti dall'applicazione del nuovo contratto collettivo CCNL AIOP del 01.07.2020 che ha previsto nuovi minimi tabellari. Più precisamente, la questione controversa attiene all'interpretazione della volontà delle parti in ordine all'attuazione delle nuove previsioni pattizie. L'opponente costituendosi ha censurato l'applicazione del CCNL 08.10.2020 deducendo, da un lato, la stessa non era mai stata iscritta
“ad Aiop ed Aris” ed evidenziando, dall'altro, come il nuovo CCNL AIOP sanità privata del 1.7.2020 non fosse qualificabile nemmeno come un rinnovo del precedente CCNL stipulato in data 22.03.2012 (utilizzato come parametro per la retribuzione dei propri dipendenti), trattandosi di nuovo contratto con denominazione differente, con la conseguenza che non vi era alcun vincolo nell'applicazione di tale ccnl. La tesi difensiva dell'opponente non è convincente e non può esser condivisa. Com'è noto, con riferimento all'applicazione di un contratto collettivo da parte di datore di lavoro non aderente alla sigla firmataria del ccnl, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che: «…ove una delle parti faccia riferimento, per la decisione della causa, ad una clausola di un determinato contratto collettivo di lavoro, il giudice del merito ha il compito di valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli
3 atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata” (Cass. n. 24336/2013 e n. 11537/2019)». Nel caso in esame, è pacifico che la resistente avesse applicato nel corso del rapporto di lavoro il ccnl aiop del 22.3.2012 remunerando i dipendenti in base ai parametri contrattuali ivi previsti (pur non essendo aderente a tale sigla). Tale contratto collettivo neppure prodotto dalla ricorrente, oramai scaduto, tuttavia, non può rappresentare all'attualità valido parametro per il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti, atteso che il contratto
“non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, altrimenti vanificandosi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve essere parametrata su una realtà socio
- economica in continua evoluzione” (Cass. 25 febbraio 1997, n. 1694; Cass. 18 ottobre 2002, n. 14827; Cass. 20 settembre 2005, n. 18508; Cass. 20 dicembre 2006, n. 27198; Cass. 20 agosto 2009, n. 18548; Cass. 28 ottobre 2013, n. 24268). Di tanto era consapevole anche la stessa casa di cura ricorrente, che in più occasioni, proprio in ragione della intervenuta scadenza del ccnl applicato, si attivava presso gli Organi competenti (cfr note e verbali e asl in atti) manifestando l'esigenza di garantire CP_2
l'adeguamento delle retribuzioni in base ai nuovi parametri pattizi CCNL AIOP 2020 chiedendo l'aumento dei budget e delle tariffe regionali (come emerge dalla nota pec intitolata “Richiesta coperture per applicazione nuovo CCNL AIOP del 8.10.2020 in cui la Parte_1 rappresentava quanto segue: “… La – Parte_1 richiamando il verbale della riunione tra la
[...]
e le Organizzazioni Datoriali del 14.9.2020 e la Controparte_3 lettera prot. n.5974/ClPERS/C7SAN del 17.10.2019 del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome – Controparte_4 ha sempre confermato di essere pronta all'applicazione del nuovo CCNL AIOP 8.10.2020 - adempiendo a tutti gli obblighi ivi previsti - a decorrere, però, dal momento del formale e sostanziale riconoscimento da parte della del 50% degli oneri da esso derivanti, CP_2 essendo questa la condizione che le stesse parti sociali hanno posto alla base del rinnovo. Nella suddetta riunione, veniva riferito della seguente nota del Presidente Controparte_4
- con lettera prot. n.5974/ClPERS/C7SAN del 17.10.2019, il Ministro della Salute, il Presidente Nazionale AIOP ed il Presidente Nazionale ARIS sono stati informati che, nella seduta del 17.10.2019, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome manifestava “la disponibilità ad intervenire a partire dal 2020 per una positiva conclusione della vertenza per il rinnovo del CCNL della Sanità privata
4 attraverso un aumento del budget delle prestazioni fino al 50% dei costi del rinnovo contrattuale”; in particolare, nella tabella allegata alla nota in questione, l'impatto economico annuo per il rinnovo del CCNL veniva stimato per la in € 22 milioni circa, dei quali il 50% (€ CP_2
11 milioni circa) a carico della previo finanziamento CP_2 ministeriale;
- con lettera prot. n.5858/ClPERS/C7SAN del 28.7.2020, il Presidente ed il Presidente Nazionale ARIS sono stati Parte_2 altresì informati che, nella seduta del 20.7.2020, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome ribadiva l'impegno di “farsi carico del 50% dei costi del rinnovo contrattuale con un mix di interventi individuati a livello territoriale relativi ai budget e alle tariffe”. Con nota AOOJ305/PROT/16/09/2020/0003893 del 16.9.2020, la si impegnava a recepire, mediante apposito CP_2 provvedimento di Giunta Regionale, quanto disposto dalla Conferenza delle Regioni nelle sedute del 17.10.2019 e del 28.7.2020. In ottemperanza a quanto richiesto dalla con nota CP_2
AOO_005/PROT/11/12/2020/0006284 la ha già Parte_1 provveduto a quantificare l'impatto economico derivante dall'incremento dei costi relativi al rinnovo del CCNL del personale del Comparto in circa € 550.000,00 annui per il 2021 e, per l'anno 2020, circa € 275.000,00 ai quali aggiungere il costo dell'una tantum del personale interessato di circa € 145.000,00. E di tanto, la Parte_1 ha dato tempestiva comunicazione alla . Nonostante CP_2 quanto precede, la non ha ricevuto alcuna Parte_1 copertura per i costi di cui sopra e non ha neanche beneficiato dei ristori per il periodo Covid di cui all'art. 19ter del DL 28.10.2020 n.137. Nondimeno la ha mantenuto il proprio organico Parte_1 di personale, non ha utilizzato strumenti messi a disposizione dal governo ( IS ) che avrebbero danneggiato i lavoratori ha provveduto al pagamento in favore dello stesso della “una tantum” riparatoria, al fine di venire incontro alle sempre più pressanti richieste da parte dei lavoratori e, per esse, delle OOSS. Per tali motivi si richiede agli Enti in indirizzo di dare tempestiva e concreta attuazione a quanto disposto dalla Conferenza delle Regioni e agli impegni assunti e sopra richiamati. Si richiede in particolare che, per far fronte all'incremento derivante dall'applicazione del nuovo CCNL, vengano erogate alla secondo le modalità che riterrete più Parte_1 opportune, le somme necessarie alla copertura dei costi, che saranno mensilmente rendicontati e fatturati dalla scrivente.” Nella specie, la società ricorrente quindi chiedeva espressamente la copertura per dare attuazione alle condizioni economiche previste dal nuovo ccnl, ben sapendo che secondo le direttive della (come da CP_2
5 Nota N. 3893 del 16.9.20 a firma del dott. CP_2 Parte_3
le nuove tariffe saranno riconosciute esclusivamente alle strutture
[...] che applicano il contratto in oggetto n.d.r. CCNL AIOP 2020”, il quale rappresentava l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti (cfr. art. 3 delle disposizioni generali del contratto collettivo 2020), ritenendo evidentemente in concreto di voler dare applicazione a tale previsione pattizia. Ad abundantiam, si osserva che la stessa nell'ambito Parte_1 del presente giudizio, instava, seppure in via subordinata, per la chiamata in causa della proprio in ragione del CP_2 comportamento di fatto assunto. Alla luce di tali corollari, vista anche l'assenza dell'indicazione di altri ccnl in concreto applicabili, il Tribunale ritiene che la Parte_1 abbia voluto dare attuazione al contratto ccnl aiop 2020 prodotto dalla resistente, con conseguente assorbimento di ogni questione relativa alla violazione dell'art 36 cost”(Sent Trib. di Brindisi n. 358/2024 e in modo conforme Sent. Trib. Brindisi n. 1113/2024). Alla luce della motivazione sopra richiamata, essendo le motivazioni ivi dedotte specularmente applicabili al caso di specie e le argomentazioni pienamente condivisibili, il ricorso deve essere rigettato con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Considerato l'affidamento posto dalla nel Parte_1 contributo Regionale per affrontare parte del costo del rinnovo contrattuale, fatto questo non noto alla lavoratrice, si ritiene sussistano giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese legali tra le parti nella misura della metà, con condanna di parte opponente alla refusione della restante metà.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 19.01.2023 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
- rigetta il ricorso e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 668/2022;
- dispone la compensazione delle spese di lite nella misura della metà con condanna di alla refusione della Parte_1 restante metà in favore di parte opposta, liquidate in euro 515,00 oltre accessori come per legge, con distrazione. Brindisi, 11.12.2024
Il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
6 7
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi Ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 11.12.24, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
in persona del legale Parte_1 rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato DI CAGNO GIOVANNI, nel cui studio ha eletto domicilio opponente e
rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avvocato AVERSA EMILIA, nel cui studio ha eletto domicilio opposto oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.01.2023 parte opponente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 668/2022 notificato il 12.12.2022, con cui in data 30.11.2022 il Tribunale di Brindisi le aveva ingiunto di pagare in favore di Controparte_1 la somma di euro 4.495,02 a titolo differenze retributive spettanti in forza dell'adeguamento contrattuale contemplato dal nuovo CCNL AIOP, sottoscritto in data 8.10.2020. A sostegno dei propri assunti parte opponente ha eccepito la carenza di prova scritta del credito ingiunto e di non essere tenuta all'applicazione del CCNL 08.10.2020 invocato da parte opposta non essendo mai stata iscritta all'AIOP. L'istante ha chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ed ASL BR quali soggetti tenuti ad CP_2 erogare le risorse per far fronte ai costi, quindi anche alle differenze retributive, rivenienti dal nuovo CCNL AIOP, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Costituitasi in giudizio ha diffusamente Controparte_1 contestato gli avversi assunti, ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, concludendo per il rigetto dell'opposizione perché infondata. All'udienza del 22.11.2023 il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc, rigettando la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo. All'odierna udienza il Giudice ha pronunciato sentenza con motivazione contestuale. ______________
L'opposizione risulta infondata. Giova rammentare che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie: pertanto, il debitore ingiunto, anche se formalmente ricorrente in sede di opposizione, assume la veste sostanziale di convenuto, mentre il creditore ingiungente, anche se formalmente resistente nel giudizio di opposizione, riveste nell'ambito dello stesso la posizione sostanziale di attore. Inoltre, questo giudicante osserva che, secondo l'approccio comunemente seguito in giurisprudenza, l'oggetto del giudizio di opposizione non è affatto limitato al controllo di validità del decreto ingiuntivo opposto ma involge anche il merito, cioè la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. In altri termini, l'opposizione devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso.
2 Ebbene, occorre rilevare che sulle questioni dedotte da pare opponente si è pronunciato il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 358/2024, la cui motivazione si richiama ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. cpc, in quanto pienamente condivisibile:
“In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per violazione delle disposizioni ex artt. 633 e 634 cpc, essendo il credito oggetto della domanda monitoria fondato su prova scritta (buste paga e ccnl AIOP 2020). In ogni caso, poi, si osserva come per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014). Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dal creditore anche nella presente sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio. Ciò detto, nella specie oggetto del contendere è il diritto del lavoratore al pagamento degli arretrati contrattuali derivanti dall'applicazione del nuovo contratto collettivo CCNL AIOP del 01.07.2020 che ha previsto nuovi minimi tabellari. Più precisamente, la questione controversa attiene all'interpretazione della volontà delle parti in ordine all'attuazione delle nuove previsioni pattizie. L'opponente costituendosi ha censurato l'applicazione del CCNL 08.10.2020 deducendo, da un lato, la stessa non era mai stata iscritta
“ad Aiop ed Aris” ed evidenziando, dall'altro, come il nuovo CCNL AIOP sanità privata del 1.7.2020 non fosse qualificabile nemmeno come un rinnovo del precedente CCNL stipulato in data 22.03.2012 (utilizzato come parametro per la retribuzione dei propri dipendenti), trattandosi di nuovo contratto con denominazione differente, con la conseguenza che non vi era alcun vincolo nell'applicazione di tale ccnl. La tesi difensiva dell'opponente non è convincente e non può esser condivisa. Com'è noto, con riferimento all'applicazione di un contratto collettivo da parte di datore di lavoro non aderente alla sigla firmataria del ccnl, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che: «…ove una delle parti faccia riferimento, per la decisione della causa, ad una clausola di un determinato contratto collettivo di lavoro, il giudice del merito ha il compito di valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli
3 atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata” (Cass. n. 24336/2013 e n. 11537/2019)». Nel caso in esame, è pacifico che la resistente avesse applicato nel corso del rapporto di lavoro il ccnl aiop del 22.3.2012 remunerando i dipendenti in base ai parametri contrattuali ivi previsti (pur non essendo aderente a tale sigla). Tale contratto collettivo neppure prodotto dalla ricorrente, oramai scaduto, tuttavia, non può rappresentare all'attualità valido parametro per il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti, atteso che il contratto
“non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, altrimenti vanificandosi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve essere parametrata su una realtà socio
- economica in continua evoluzione” (Cass. 25 febbraio 1997, n. 1694; Cass. 18 ottobre 2002, n. 14827; Cass. 20 settembre 2005, n. 18508; Cass. 20 dicembre 2006, n. 27198; Cass. 20 agosto 2009, n. 18548; Cass. 28 ottobre 2013, n. 24268). Di tanto era consapevole anche la stessa casa di cura ricorrente, che in più occasioni, proprio in ragione della intervenuta scadenza del ccnl applicato, si attivava presso gli Organi competenti (cfr note e verbali e asl in atti) manifestando l'esigenza di garantire CP_2
l'adeguamento delle retribuzioni in base ai nuovi parametri pattizi CCNL AIOP 2020 chiedendo l'aumento dei budget e delle tariffe regionali (come emerge dalla nota pec intitolata “Richiesta coperture per applicazione nuovo CCNL AIOP del 8.10.2020 in cui la Parte_1 rappresentava quanto segue: “… La – Parte_1 richiamando il verbale della riunione tra la
[...]
e le Organizzazioni Datoriali del 14.9.2020 e la Controparte_3 lettera prot. n.5974/ClPERS/C7SAN del 17.10.2019 del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome – Controparte_4 ha sempre confermato di essere pronta all'applicazione del nuovo CCNL AIOP 8.10.2020 - adempiendo a tutti gli obblighi ivi previsti - a decorrere, però, dal momento del formale e sostanziale riconoscimento da parte della del 50% degli oneri da esso derivanti, CP_2 essendo questa la condizione che le stesse parti sociali hanno posto alla base del rinnovo. Nella suddetta riunione, veniva riferito della seguente nota del Presidente Controparte_4
- con lettera prot. n.5974/ClPERS/C7SAN del 17.10.2019, il Ministro della Salute, il Presidente Nazionale AIOP ed il Presidente Nazionale ARIS sono stati informati che, nella seduta del 17.10.2019, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome manifestava “la disponibilità ad intervenire a partire dal 2020 per una positiva conclusione della vertenza per il rinnovo del CCNL della Sanità privata
4 attraverso un aumento del budget delle prestazioni fino al 50% dei costi del rinnovo contrattuale”; in particolare, nella tabella allegata alla nota in questione, l'impatto economico annuo per il rinnovo del CCNL veniva stimato per la in € 22 milioni circa, dei quali il 50% (€ CP_2
11 milioni circa) a carico della previo finanziamento CP_2 ministeriale;
- con lettera prot. n.5858/ClPERS/C7SAN del 28.7.2020, il Presidente ed il Presidente Nazionale ARIS sono stati Parte_2 altresì informati che, nella seduta del 20.7.2020, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome ribadiva l'impegno di “farsi carico del 50% dei costi del rinnovo contrattuale con un mix di interventi individuati a livello territoriale relativi ai budget e alle tariffe”. Con nota AOOJ305/PROT/16/09/2020/0003893 del 16.9.2020, la si impegnava a recepire, mediante apposito CP_2 provvedimento di Giunta Regionale, quanto disposto dalla Conferenza delle Regioni nelle sedute del 17.10.2019 e del 28.7.2020. In ottemperanza a quanto richiesto dalla con nota CP_2
AOO_005/PROT/11/12/2020/0006284 la ha già Parte_1 provveduto a quantificare l'impatto economico derivante dall'incremento dei costi relativi al rinnovo del CCNL del personale del Comparto in circa € 550.000,00 annui per il 2021 e, per l'anno 2020, circa € 275.000,00 ai quali aggiungere il costo dell'una tantum del personale interessato di circa € 145.000,00. E di tanto, la Parte_1 ha dato tempestiva comunicazione alla . Nonostante CP_2 quanto precede, la non ha ricevuto alcuna Parte_1 copertura per i costi di cui sopra e non ha neanche beneficiato dei ristori per il periodo Covid di cui all'art. 19ter del DL 28.10.2020 n.137. Nondimeno la ha mantenuto il proprio organico Parte_1 di personale, non ha utilizzato strumenti messi a disposizione dal governo ( IS ) che avrebbero danneggiato i lavoratori ha provveduto al pagamento in favore dello stesso della “una tantum” riparatoria, al fine di venire incontro alle sempre più pressanti richieste da parte dei lavoratori e, per esse, delle OOSS. Per tali motivi si richiede agli Enti in indirizzo di dare tempestiva e concreta attuazione a quanto disposto dalla Conferenza delle Regioni e agli impegni assunti e sopra richiamati. Si richiede in particolare che, per far fronte all'incremento derivante dall'applicazione del nuovo CCNL, vengano erogate alla secondo le modalità che riterrete più Parte_1 opportune, le somme necessarie alla copertura dei costi, che saranno mensilmente rendicontati e fatturati dalla scrivente.” Nella specie, la società ricorrente quindi chiedeva espressamente la copertura per dare attuazione alle condizioni economiche previste dal nuovo ccnl, ben sapendo che secondo le direttive della (come da CP_2
5 Nota N. 3893 del 16.9.20 a firma del dott. CP_2 Parte_3
le nuove tariffe saranno riconosciute esclusivamente alle strutture
[...] che applicano il contratto in oggetto n.d.r. CCNL AIOP 2020”, il quale rappresentava l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti (cfr. art. 3 delle disposizioni generali del contratto collettivo 2020), ritenendo evidentemente in concreto di voler dare applicazione a tale previsione pattizia. Ad abundantiam, si osserva che la stessa nell'ambito Parte_1 del presente giudizio, instava, seppure in via subordinata, per la chiamata in causa della proprio in ragione del CP_2 comportamento di fatto assunto. Alla luce di tali corollari, vista anche l'assenza dell'indicazione di altri ccnl in concreto applicabili, il Tribunale ritiene che la Parte_1 abbia voluto dare attuazione al contratto ccnl aiop 2020 prodotto dalla resistente, con conseguente assorbimento di ogni questione relativa alla violazione dell'art 36 cost”(Sent Trib. di Brindisi n. 358/2024 e in modo conforme Sent. Trib. Brindisi n. 1113/2024). Alla luce della motivazione sopra richiamata, essendo le motivazioni ivi dedotte specularmente applicabili al caso di specie e le argomentazioni pienamente condivisibili, il ricorso deve essere rigettato con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Considerato l'affidamento posto dalla nel Parte_1 contributo Regionale per affrontare parte del costo del rinnovo contrattuale, fatto questo non noto alla lavoratrice, si ritiene sussistano giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese legali tra le parti nella misura della metà, con condanna di parte opponente alla refusione della restante metà.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 19.01.2023 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
- rigetta il ricorso e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 668/2022;
- dispone la compensazione delle spese di lite nella misura della metà con condanna di alla refusione della Parte_1 restante metà in favore di parte opposta, liquidate in euro 515,00 oltre accessori come per legge, con distrazione. Brindisi, 11.12.2024
Il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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