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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/10/2025, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4441/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 22/10/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4441/2024 R.G. promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. D'ANDREA ANGELO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ANDREA Parte_2 C.F._2 ANGELO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ANDREA ANGELO, Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOVENZI GAETANO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA PASSERINI 7 20900 MONZA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Su ricorso di il Tribunale di Monza, in data 30 giugno 2014, Parte_4 emise decreto ingiuntivo n. 4491/2014 nei confronti di , ed (ed Pt_1 Pt_3 Parte_2 altri), nella loro qualità di fideiussori, per il pagamento della somma di € 120.000,00, oltre interessi e spese.
, ed roposero opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 cod. proc. Pt_1 Pt_3 Parte_2 civ., avverso il decreto ingiuntivo evidenziando che era pendente innanzi al Tribunale di Milano la procedura espropriativa n. 902/2021 e che il Giudice dell'Esecuzione aveva concesso termine di giorni 40 per proporre opposizione in ragione del fatto che il decreto ingiuntivo non risultava motivato sotto il profilo dell'abusività delle clausole del contratto, a fronte della sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 9479/2023. Eccepirono, preliminarmente, l'incompetenza del Tribunale di Monza, stante la prevalenza del foro del consumatore, essendo essi soci minoritari della fallita CP_2 con una partecipazione del 15% ciascuno. Spiegarono che lo stesso curatore fallimentare, con dichiarazione del 7.10.2022, aveva affermato che essi non avevano mai partecipato all'attività sociale. Precisarono di essere residenti in [...](Marco) ed in ZO d'DA ( ed Pt_1
), comuni posti sotto la giurisdizione del Tribunale di Milano. Parte_2 si costituì evidenziando che dalla visura camerale storica della Parte_4 Società emerge che gli opponenti erano non solo soci della società ma avevano anche CP_2 assunto la carica di consiglieri della predetta società nel periodo dal 26.9.2002 al 23.9.2014 ed avevano, pertanto, un evidente interesse al rilascio della fideiussione. Aggiunse che parte opponente non aveva allegato la prova circa la pretesa sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale lamentata e, soprattutto, circa il pregiudizio che avrebbe subito per l'effetto della stessa, né aveva assolto l'onere di dimostrare di aver prestato la garanzia per fini del tutto estranei ad ogni eventuale propria attività professionale. Affermò, inoltre, che i principi eurounitari di cui alle decisioni Corte di Giustizia del 17.05.2022 nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19 ed alla successiva decisione a Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 9479/2023 non trovano applicazione nel caso in cui i debitori fideiussori hanno già proposto opposizione a decreto ingiuntivo e, ciò nonostante, pur risultando soccombenti in primo grado, non hanno, poi, formulato appello. La causa è stata trattenuta in decisione, in modalità cartolare, in data 16 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 189 cod. proc. civ..
-------- Preliminarmente, va rilevato che, nell'ambito del presente giudizio, introdotto con opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., al fine di garantire il rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, in presenza di decreto ingiuntivo non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria, al giudice rimane riservata la cognizione riguardante i profili di abusività delle clausole negoziali in ambito consumeristico. Infatti, “Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, l'opposizione tardiva (ex art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria può riguardare esclusivamente il profilo di abusività di dette clausole” (Cass. SU n. 9479 del 06/04/2023). Ciò posto, , ed hanno sollevato solo l'eccezione relativa alla Pt_1 Pt_3 Parte_2 clausola che deroga al foro competente, individuato nel Tribunale di Milano, ritenendo assorbente l'intera questione. Chiedono, infatti, che il Decreto Ingiuntivo n. 4491/2014 sia dichiarato nullo perché emesso dal Tribunale di Monza, in violazione del foro inderogabile previsto dalla normativa. La qualifica di consumatori di , ed , tuttavia, contestata. Pt_1 Pt_3 Parte_2 Come noto, la giurisprudenza di legittimità si è ormai stabilmente risolta a limitare l'accessorietà della pagina 2 di 4 fideiussione rispetto al contratto principale al contenuto delle obbligazioni assunte, escludendo invece riflessi soggettivi, ossia che il rapporto di accessorietà possa spingersi al punto di “far diventare un soggetto (il fideiussore o, più in generale, il terzo garante) il replicante, ovvero il duplicato, di un altro soggetto (il debitore principale)” (cfr. Cass. 32225/2018; Cass. 25914/2019; Cass. 28162/2019; Cass. n. 742/2020; Cass. n. 8662/2020). Il che significa che dovrà essere considerato consumatore, del tutto indipendentemente dalla qualità professionale eventualmente rivestita dal debitore principale garantito, “il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio)” (Cass. n. 742/2020) e che “i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore” (Cass. n. 1666/2020). L'art. 3 lett. a) del d.lgs. n. 206/2005 individua come “consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. La qualità di consumatore rispetto ad un determinato negozio si determina, quindi, unicamente nella relazione tra quel negozio e l'attività del contraente: l'estraneità del primo alla seconda rende il contraente consumatore (mentre l'inerenza lo rende “professionista” ai sensi della successiva lett. c)). Nel caso in esame, l'oggettiva inerenza della fideiussione all'attività degli odierni opponenti va ritenuta indiscutibile, tenuto conto del loro ruolo di soci per quota del 15% ciascuno, comportante una partecipazione al capitale sociale tutt'altro che marginale, per quanto minoritaria, e del fatto che essi hanno ricoperto, per tutta la durata della Società, cioè dal 2002 al 2014, la carica di consiglieri del consiglio d'amministrazione. La qualifica di professionista dei fideiussori odierni opponenti esclude, dunque, l'applicabilità della normativa di protezione propria del consumatore e, conseguentemente, l'invocata nullità del decreto ingiuntivo. Peraltro, va osservato che non sussisteva neppure alcuna nullità della clausola pattizia derogatoria dei criteri di competenza territoriale, posto che l'art. 16 della fideiussione escludeva espressamente la sua applicabilità al fideiussore consumatore. Dunque, la questione di competenza territoriale è indipendente dalla rilevabilità d'ufficio di un profilo di vessatorietà della clausola derogatoria degli ordinari criteri di competenza dal momento che quella clausola non era vessatoria non riguardando il fideiussore consumatore. Pertanto, l'aspetto della competenza del foro del consumatore prescinde dall'effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, non essendo stato violato o leso alcun diritto del consumatore da clausole abusive del contratto di fideiussione in tema di foro del consumatore, per cui il rilievo dell'incompetenza deve ritenersi addirittura precluso in questo ambito, posto che la relativa questione avrebbe dovuto essere fatta valere in sede di opposizione tempestiva. Pertanto, il decreto ingiuntivo va confermato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, con pronuncia definitiva, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 4491/2014, emesso dal Tribunale di Monza in data 30 giugno 2014 nei confronti di , ed Pt_1 Pt_3 Parte_2 dichiarandone l'esecutorietà ex art. 654 cod. proc. civ.;
[...]
2. condanna , ed a rimborsare a Pt_1 Pt_3 Parte_2 Parte_4 le spese di lite che liquida in complessivi Euro 15.000,00 per competenze, oltre
[...] pagina 3 di 4 anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.; 3. con sentenza esecutiva. Monza, 22 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 22/10/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4441/2024 R.G. promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. D'ANDREA ANGELO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ANDREA Parte_2 C.F._2 ANGELO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ANDREA ANGELO, Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOVENZI GAETANO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA PASSERINI 7 20900 MONZA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Su ricorso di il Tribunale di Monza, in data 30 giugno 2014, Parte_4 emise decreto ingiuntivo n. 4491/2014 nei confronti di , ed (ed Pt_1 Pt_3 Parte_2 altri), nella loro qualità di fideiussori, per il pagamento della somma di € 120.000,00, oltre interessi e spese.
, ed roposero opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 cod. proc. Pt_1 Pt_3 Parte_2 civ., avverso il decreto ingiuntivo evidenziando che era pendente innanzi al Tribunale di Milano la procedura espropriativa n. 902/2021 e che il Giudice dell'Esecuzione aveva concesso termine di giorni 40 per proporre opposizione in ragione del fatto che il decreto ingiuntivo non risultava motivato sotto il profilo dell'abusività delle clausole del contratto, a fronte della sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 9479/2023. Eccepirono, preliminarmente, l'incompetenza del Tribunale di Monza, stante la prevalenza del foro del consumatore, essendo essi soci minoritari della fallita CP_2 con una partecipazione del 15% ciascuno. Spiegarono che lo stesso curatore fallimentare, con dichiarazione del 7.10.2022, aveva affermato che essi non avevano mai partecipato all'attività sociale. Precisarono di essere residenti in [...](Marco) ed in ZO d'DA ( ed Pt_1
), comuni posti sotto la giurisdizione del Tribunale di Milano. Parte_2 si costituì evidenziando che dalla visura camerale storica della Parte_4 Società emerge che gli opponenti erano non solo soci della società ma avevano anche CP_2 assunto la carica di consiglieri della predetta società nel periodo dal 26.9.2002 al 23.9.2014 ed avevano, pertanto, un evidente interesse al rilascio della fideiussione. Aggiunse che parte opponente non aveva allegato la prova circa la pretesa sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale lamentata e, soprattutto, circa il pregiudizio che avrebbe subito per l'effetto della stessa, né aveva assolto l'onere di dimostrare di aver prestato la garanzia per fini del tutto estranei ad ogni eventuale propria attività professionale. Affermò, inoltre, che i principi eurounitari di cui alle decisioni Corte di Giustizia del 17.05.2022 nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19 ed alla successiva decisione a Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 9479/2023 non trovano applicazione nel caso in cui i debitori fideiussori hanno già proposto opposizione a decreto ingiuntivo e, ciò nonostante, pur risultando soccombenti in primo grado, non hanno, poi, formulato appello. La causa è stata trattenuta in decisione, in modalità cartolare, in data 16 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 189 cod. proc. civ..
-------- Preliminarmente, va rilevato che, nell'ambito del presente giudizio, introdotto con opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., al fine di garantire il rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, in presenza di decreto ingiuntivo non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria, al giudice rimane riservata la cognizione riguardante i profili di abusività delle clausole negoziali in ambito consumeristico. Infatti, “Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, l'opposizione tardiva (ex art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria può riguardare esclusivamente il profilo di abusività di dette clausole” (Cass. SU n. 9479 del 06/04/2023). Ciò posto, , ed hanno sollevato solo l'eccezione relativa alla Pt_1 Pt_3 Parte_2 clausola che deroga al foro competente, individuato nel Tribunale di Milano, ritenendo assorbente l'intera questione. Chiedono, infatti, che il Decreto Ingiuntivo n. 4491/2014 sia dichiarato nullo perché emesso dal Tribunale di Monza, in violazione del foro inderogabile previsto dalla normativa. La qualifica di consumatori di , ed , tuttavia, contestata. Pt_1 Pt_3 Parte_2 Come noto, la giurisprudenza di legittimità si è ormai stabilmente risolta a limitare l'accessorietà della pagina 2 di 4 fideiussione rispetto al contratto principale al contenuto delle obbligazioni assunte, escludendo invece riflessi soggettivi, ossia che il rapporto di accessorietà possa spingersi al punto di “far diventare un soggetto (il fideiussore o, più in generale, il terzo garante) il replicante, ovvero il duplicato, di un altro soggetto (il debitore principale)” (cfr. Cass. 32225/2018; Cass. 25914/2019; Cass. 28162/2019; Cass. n. 742/2020; Cass. n. 8662/2020). Il che significa che dovrà essere considerato consumatore, del tutto indipendentemente dalla qualità professionale eventualmente rivestita dal debitore principale garantito, “il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio)” (Cass. n. 742/2020) e che “i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore” (Cass. n. 1666/2020). L'art. 3 lett. a) del d.lgs. n. 206/2005 individua come “consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. La qualità di consumatore rispetto ad un determinato negozio si determina, quindi, unicamente nella relazione tra quel negozio e l'attività del contraente: l'estraneità del primo alla seconda rende il contraente consumatore (mentre l'inerenza lo rende “professionista” ai sensi della successiva lett. c)). Nel caso in esame, l'oggettiva inerenza della fideiussione all'attività degli odierni opponenti va ritenuta indiscutibile, tenuto conto del loro ruolo di soci per quota del 15% ciascuno, comportante una partecipazione al capitale sociale tutt'altro che marginale, per quanto minoritaria, e del fatto che essi hanno ricoperto, per tutta la durata della Società, cioè dal 2002 al 2014, la carica di consiglieri del consiglio d'amministrazione. La qualifica di professionista dei fideiussori odierni opponenti esclude, dunque, l'applicabilità della normativa di protezione propria del consumatore e, conseguentemente, l'invocata nullità del decreto ingiuntivo. Peraltro, va osservato che non sussisteva neppure alcuna nullità della clausola pattizia derogatoria dei criteri di competenza territoriale, posto che l'art. 16 della fideiussione escludeva espressamente la sua applicabilità al fideiussore consumatore. Dunque, la questione di competenza territoriale è indipendente dalla rilevabilità d'ufficio di un profilo di vessatorietà della clausola derogatoria degli ordinari criteri di competenza dal momento che quella clausola non era vessatoria non riguardando il fideiussore consumatore. Pertanto, l'aspetto della competenza del foro del consumatore prescinde dall'effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, non essendo stato violato o leso alcun diritto del consumatore da clausole abusive del contratto di fideiussione in tema di foro del consumatore, per cui il rilievo dell'incompetenza deve ritenersi addirittura precluso in questo ambito, posto che la relativa questione avrebbe dovuto essere fatta valere in sede di opposizione tempestiva. Pertanto, il decreto ingiuntivo va confermato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, con pronuncia definitiva, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 4491/2014, emesso dal Tribunale di Monza in data 30 giugno 2014 nei confronti di , ed Pt_1 Pt_3 Parte_2 dichiarandone l'esecutorietà ex art. 654 cod. proc. civ.;
[...]
2. condanna , ed a rimborsare a Pt_1 Pt_3 Parte_2 Parte_4 le spese di lite che liquida in complessivi Euro 15.000,00 per competenze, oltre
[...] pagina 3 di 4 anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.; 3. con sentenza esecutiva. Monza, 22 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
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