Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 797/2022
SENT.
CRON.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione Lavoro e Previdenza
Nella persona dei Sigg.ri Magistrati:
dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel. il giorno 13 gennaio 2025, all'esito della camera di consiglio tenuta a seguito della trattazione scritta del procedimento ha emesso la seguente
SENTENZA
nella presente controversia in materia di assistenza e previdenza obbligatorie iscritta al numero 797 del registro generale degli affari contenziosi relativo all'anno 2022, vertente TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 c.f. , fax 0818503374, pec C.F._1 ivamente domicilia in Scafati, alla Email_1
- PARTE APPELLANTE –
E
ente di diritto Controparte_1 esentante pro- tempore, agli effetti della presente causa rappresentato ed assistito dall'avv. SERGIO SICA ( t – ) in virtù di Email_2 C.F._2 mandat 3759 di Persona_1 Roma
- PARTE APPELLATA –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1673/2021 pubblicata il 17.11.2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13 aprile 2022 proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con l le di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro - decidendo sul ricorso proposto dallo stesso avverso il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato
1
“governance" della società in esame era affidata ad un amministratore unico, nella persona del sig. il quale, interrogato dall'ispettore verbalizzante Persona_2 aveva dichiarato cio col dire che sono titolare di pensione sociale da oltre dieci anni e invalido civile con relativa indennità di accompagnamento, dall'anno 2010. Durante tutta la mia vita lavorativa sono stato occupato per pochi anni in maniera regolare e tantissimi "a nero". Non sono stato mai titolare di aziende, né amministratore di società di qualunque tipo. Solo 50 anni fa, appena diplomato, sono stato socio di una società in nome collettivo, nel campo dell'abbigliamento. Era composta da me, mia madre e da miei due fratelli. Mia madre era l'amministratore. Dopo questa breve parentesi di imprenditore, durata circa 3 o 4 anni, non ho più fatto nulla, cioè non ho mai rivestito cariche sociali in società di qualunque tipo. Dunque, non ho mai condotto aziende, quindi non ho mai assunto lavoratori dipendenti, né ho mai conosciuto ragionieri o commercialisti. Sono stato ad abitare nell'anno 2011 e 2012 a Pompei alla via Fucci 68, dove non c'è mai stata alcuna sede legale di azienda, anche perché, ripeto, non sono mai stato titolare di aziende, né amministratore…... "Non sono in possesso di alcuna documentazione aziendale in quanto, come già dichiarato nel verbale di acquisizione delle dichiarazioni, non ho mai condotto aziende, né sono stato amministratore di società, di qualunque tipo. Non ho mai assunto lavoratori dipendenti, perché avrei dovuto farlo se non ho mai condotto aziende. Alla data prefissata non interverrò perché non ho nulla da portare".
2 Quanto dallo stesso affermato non ha trovato riscontro con quanto risultante dalla lettura degli atti presenti nelle banche dati in uso all'Istituto. In particolare, lo stesso risultava amministratore unico della società a responsabilità limitata, denominata "DM SERVIZI S.r.l.”, iscritta il 19/12/2011 al registro delle imprese della locale camera di commercio di Napoli col nr. NA -859015, socio al 90% delle quote sociali, il restante 10% delle quote era nelle mani del sig. . Persona_3 Risultava regolarmente versata il 5.12.2011 al Ba liale di Scafati (SA), la somma di € 2.500,00 corrispondente al 25% del capitale sociale sottoscritto (10 mila euro), all'atto della costituzione della società. Al momento dell'ispezione non risultava, però, ancora attivato l'oggetto sociale, che nel proprio statuto riporta le seguenti attività: a) Lavori per attività di edilizia immobiliare;
b) Servizi di carico e scarico merci con o senza trasporto, logistica e depositi;
c) Commercializzazione, trasformazione, fabbricazione e riparazione di Imballaggi in carta, cartone, plastica e legno;
d) Etichettaggio;
e) Riparazioni pedane di legno. In data 23.01.2012 (protoc. inform. Nr, 000184) il consulente del lavoro, rag.
, presentava per conto dell'azienda "DM SERVIZI S.R.L." la domanda Persona_4 r il versamento dei contributi in favore del personale dipendente. Sulla base della natura dell'attività dichiarata nella domanda di iscrizione (carico e scarico merci) l'Istituto iscriveva l'azienda nel settore terziario (C.S.C. 7.07.08), matricola nr. 5131315467. Ottenuto l'inquadramento, l'azienda, sempre per il tramite del suo consulente del lavoro, ha iniziato ad inviare all'Istituto i flussi telematici mensili degli UniEMens al fine di implementare le posizioni assicurative dei lavoratori, denunciati al sistema informatico del Ministero del lavoro, a partire dall'11.1.2012. Per tale contribuzione non risultano mai versamenti effettuati, ma solo compensazioni con crediti erariali inesistenti, atteso l'assenza di attività svolte in seno all'impresa. L'assenza di commesse di lavori, di uffici, di un fatturato, di una logistica, unitamente all'assenza di denunce IVA, IRPEF e della mancata presentazione di un bilancio di esercizio hanno rappresentato elementi decisivi per indurre gli ispettori a ritenere l'azienda del tutto fittizia. Le dichiarazioni del , i predetti riscontri documentali ed i controlli Per_2 incrociati eseguiti, unitamen lenza probatoria ascrivibile al contenuto della dichiarazione spontanea resa dal , in qualità di amministratore unico della Per_2 società erano già di per sé, già ad acclarare l'inesistenza dei rapporti di lavoro denunciati dall'azienda, Tali conclusioni sono state però avversate dall'odierno appellante il quale ha invocato le denunce effettuate dal presunto datore di lavoro, oltre alle risultanze dei contratti. Ebbene, il giudice di primo grado, in modo del tutto condivisibile, ha evidenziato che -a fronte di un quadro dettagliato che getta inconfutabili ombre sulla genuinità dei rapporti di lavoro instaurati per un'attività mai avviata- le denunce di assunzione non costituiscono un ostacolo probatorio rispetto al verbale ispettivo, perché ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice. Dunque, a fronte di un verbale di disconoscimento del rapporto di lavoro, le denunce aziendali o le eventuali buste paga prodotte non sono utili ad indurre il giudice nel riconoscere provato il rapporto contestato. Per tali motivi, il giudice di prime cure ha ritenuto opportuno ascoltare alcuni testi e tra essi i presunti colleghi di lavoro del ricorrente, traendone però il convincimento che gli stessi con la lora testimonianza avrebbero potuto conseguire la medesima utilità del ricorrente, trovandosi nelle medesime situazioni lavorative e previdenziali. Tali prove, tuttavia, sia per le loro caratteristiche intrinseche (dato che gli stessi testi erano titolari di una posizione del tutto assimilabile a quella del ricorrente essendo
3 stati coinvolti nell'accertamento ispettivo che aveva condotto al disconoscimento dell'attività lavorativa prestata nel 2012-2013)sia per la credibilità del racconto effettuato (generico e stereotipato) sono state correttamente disattese dal primo giudice, che non ha ritenuto le dichiarazioni utili alla ricostruzione dei fatti. In particolare, il primo giudice ha evidenziato che ha Persona_5 depositato analogo ricorso contro iscritto al n. RG 727/ CP_1 Parte_2
, che ha introdotti il giud critto al n. RG 730/20 del medesimo
[...] acificamente conclusi con esito sfavorevole ai ricorrenti). In verità, quanto rappresentato dai testi, a fronte di quanto evidenziato nel verbale ispettivo, non è apparso sufficiente e adeguato per ritenere sussistente un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la DM servizi srl. D'altra parte, è evidente che la generica allegazione degli elementi di fatto a fondamento della domanda, così come evidenziato dall nella memoria di CP_1 costituzione in primo grado, è apparsa del tutto inidonea a fo l'accertamento della natura subordinata della collaborazione intercorsa tra le parti, mancando qualsiasi indicazione in ordine circostanze di fatto che avrebbero determinato la soggezione dell'istante al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro che, com'è noto, della subordinazione costituisce il tratto essenziale e qualificante. Laddove l'odierno appellante avesse inteso dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, avrebbe dovuto individuare tutte quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, atte a consentire di ritenere sufficientemente prospettati, in fatto, gli elementi tipici della subordinazione o, almeno, i c.d. elementi sintomatici della medesima. In definitiva, come evidenziato nella motivazione della sentenza impugnata, le risultanze testimoniali non sono riuscite a scalfire la fondatezza dell'accertamento ispettivo e ad asseverare le allegazioni attoree. Occorre ancora una volta evidenziare, a confutazione dei motivi di gravame addotti dall , che il verbale ispettivo depositato dall'Istituto evidenzia numerose Parte_1 incongruen te direttamente dagli ispettori (L'assenza di commesse di lavori, di uffici, di un fatturato, di una logistica, unitamente all'assenza di denunce IVA, IRPEF e della mancata presentazione di un bilancio di esercizi, contraddittorietà e genericità delle dichiarazioni del legale rappresentante ecc.).
Di fronte alla scarsa univocità dei dati raccolti, il ricorrente, odierno appellante, avrebbe dovuto fornire elementi di valutazione ben più pregnanti al fine di dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato. Occorre rammentare, invero, che secondo l'art. 2094 del c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. In particolare, è stato affermato che ai fini dell'individuazione del rapporto di lavoro subordinato, e della sua distinzione da quello autonomo, è determinante la subordinazione, cioè quel vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera, limitandone conseguentemente la libertà, al potere direttivo del datore di lavoro (inerente all'intrinseco svolgimento della prestazione lavorativa), mentre altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono avere una portata soltanto sussidiaria, restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti
Rivestono, inoltre, natura di ulteriori indici spia della subordinazione elementi quali l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa, l'utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro, la continuità della collaborazione, quale tendenzialmente stabile messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative, e l'esclusività della prestazione. E', altresì, un principio consolidato che ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo il tipo di attività svolta dal prestatore è scarsamente rilevante, giacché qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass., Sez. Lav, 5.4.2006 n. 7966). Il criterio di risoluzione della presente controversia va ricercato, pertanto, nel canone fondamentale dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., per il quale chi voglia far
4 valere in giudizio diritti connessi all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato ha l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, circostanza che integra un fatto costitutivo della pretesa, con l'ulteriore conseguenza che ove permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice. La Suprema Corte, infatti, ha avuto modo di precisare che Il lavoratore che agisca in giudizio per sentir dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso, ha l'onere di provare in maniera compiuta ed esauriente la subordinazione, non essendo a tale scopo sufficienti generiche allegazioni in merito alla durata del rapporto, alle modalità di erogazione del compenso e all'osservanza di un preciso orario di lavoro (Cass.civ., Sez. Lav., sent. 16/05/2012, n. 7652).
Ebbene, nel caso in esame, secondo quanto correttamente evidenziato dal giudice di prime cure e sopra sottolineato, l'onere della prova non è stato assolto dalla parte sulla quale gravava.
Per tali ragioni, il Collegio ritiene del tutto condivisibile la decisione del giudice di prime cure atteso che nulla è emerso nel primo grado di giudizio sulle effettive modalità di svolgimento del rapporto: nulla sull'assoggettamento del ricorrente al potere direttivo e disciplinare dell'asserito datore di lavoro;
nulla in ordine alla presenza di direttive, nulla su controlli delle modalità esecutive delle prestazioni, nulla su manifestazioni dirette o indirette di potere gerarchico, nulla su soggezioni a vincoli disciplinari per l'adempimento dell'opera, per il rispetto degli obblighi di collaborazione, per i doveri di giustificazione delle assenze. A fronte dell'evanescenza degli elementi fattuali idonei a configurare l'esistenza del rapporto di lavoro, occorreva un'articolazione dei capitoli di prova di contenuto ben più pregnante rispetto a quello indicato nell'atto introduttivo del giudizio, contenuto a fronte del quale il primo giudice ha correttamente escluso la prova orale richiesta. In conclusione, quindi, la Corte -approvando il ragionamento condotto dal giudice di prime cure- ritiene del tutto infondate le censure sollevate dall'appellante, alla luce dei dubbi circa l'effettività dei rapporti di lavoro instaurati dalla società attenzionata ed i vari dipendenti indicati nel verbale ispettivo, dubbi ampiamente argomentati nel verbale sulla base di una disamina completa degli atti e delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti e confermati in sede giudiziale dalla laconicità delle deduzioni svolte dalla parte ricorrente, anche a livello probatorio.
L'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza gravata. Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in considerazione del valore indeterminabile di scarsa difficoltà del giudizio e dei minimi tariffari. In ragione dell'esito del giudizio deve darsi atto della sussistenza in astratto dell'obbligo del versamento della somma integrativa a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell delle spese del CP_1 grado che liquida in complessivi euro 3.473,00, oltre IVA e ome per legge e rimborso forfettario delle spese generali;
3)ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Napoli all'esito della camera di consiglio del 13 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
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