TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/04/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del GOP dott. Angelo Raffaele
Violante, alla scadenza dei termini concessi ex art. 190 c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 717 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2021, avente ad oggetto: risarcimento danni;
TRA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Matera alla via Giovanni Falcone n. 2, presso e nello studio dell'avv. Anna Maria Guarino dalla quale è rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente all'avv. Antonella Guarino, giusta procura in calce all'atto di citazione;
Attore
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Presidente pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, via Vincenzo Verrastro n. 4, Potenza;
Convenuta-contumace
Conclusioni: come da verbale di udienza del 08/01/2025.
FATTO
1) Con atto di citazione del 03/03/2021, l'attore citava in giudizio, innanzi al
Tribunale di Potenza, la , chiedendo di “Condannare la Controparte_1
, in p. I. r. p. t., ai sensi dell'art. 2052 c.c. (ed in ogni caso Controparte_1
in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c.), al pagamento dell'indennizzo- risarcimento dei danni materiali provocati dalla fauna selvatica all'autovettura dell'attore quantificati complessivamente in € 19.894,20, -oltre Iva (o quella diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa, all'occorrenza, in via equitativa ex art. 1226 c.c.) oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal giorno del sinistro al saldo ed alle spese e competenze legali quale risarcimento dei danni;
2) Condannare, inoltre, l'ente convenuto al pagamento. dei compensi ex d.m. 55/2014”.
A sostegno deduceva che in data 04/06/2020, alle ore 21,50 circa l'attore, alla guida della propria autovettura LEXUS-NX HYBRID 4WD LUXURY targata
FE022AA, mentre percorreva la S.S. 665 (Bradanica) al km. 96,900, in agro del
Comune di Genzano di Lucania (PZ), con direzione Matera, subiva un violento impatto - sul lato anteriore dx della vettura (lato passeggero) - con un grosso cinghiale che invadeva la sede stradale in modo repentino;
sul luogo e lungo la strada non vi erano segnalazioni di pericolo indicanti l'attraversamento di detti animali, né vi erano ausili che impedivano l'attraversamento.
L'attore veniva soccorso da automobilisti di passaggio che venivano indicati come testimoni, sul luogo del sinistro interveniva la pattuglia dei C.C. del Comando di
Venosa, che redigeva rapporto di intervento e constatava la presenza della carcassa dell'animale selvatico sulla carreggiata.
Veniva inoltrato invito alla negoziazione assistita che veniva disatteso, quindi,
l'attore ritenendo sussistere la responsabilità della adiva Controparte_1
l'odierno Tribunale.
2) La , in persona del Presidente pro tempore, benché Controparte_1 regolarmente citata non si costituiva in giudizio ed all'udienza del 01/10/2021, ne veniva dichiarata la contumacia.
3) La causa istruita per via documentale ed orale, precisate le conclusioni, viene ora in decisione decorsi i termini per il deposito delle memorie conclusionali.
DIRITTO
4) Preliminarmente la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132
c.p.c. e 118 c.p.c. nel testo novellato con L. 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore il 04.07.2009; tali disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 L. n.
69 del 2009, che detta le disposizioni transitorie). Il novellato art. 132 esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr Cass., 16.1.2015 n. 642 e cassa
3636/2007). Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
4.1) Sempre in via preliminare, occorre specificare che, come noto, la qualificazione giuridica delle domande ed eccezioni è operazione rimessa al giudice, secondo il principio “iura novit curia”. È onere delle parti, allegare i fatti costitutivi delle domande ed eccezioni e specificare le conseguenze e la tutela che da tali fatti si invocano, rimanendo pertanto sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa.
Spetta al giudice, infatti, ricercare le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ben potrà porre a fondamento della propria decisione principi di diritto diversi da quelli richiamati dalle parti (Cfr., per tutte,
Cass. civ. Sez. lavoro, 24/07/2012, n. 12943, Cass. civ. Sez. 2, 13/12/2013, n.
27940).
5) Ordunque, va inquadrata la fattispecie, oggetto di giudizio, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità sul punto. Con riferimento all'invocata responsabilità della nella causazione del sinistro e dei danni in Controparte_1 capo all'attore; occorre qui richiamare l'orientamento da ultimo formatosi nella giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo giudice (cfr. Cassazione civile sez. III, 29/04/2020, n. 8385).
In particolare, la terza sezione della Corte di Cassazione, con tre recenti sentenze, ha preso posizione in merito ai discordanti orientamenti susseguitisi nel tempo in tema di danni causati dagli animali selvatici, operando una ricostruzione storica degli orientamenti susseguitisi nel tempo, sino poi ad approdare a conclusioni in parte innovative.
In punto di disciplina normativa si rileva che con la L. 27 dicembre 1977, n. 968, la fauna selvatica (appartenente a determinate specie protette) è stata dichiarata patrimonio indisponibile dello Stato, tutelata nell'interesse della comunità nazionale e le relative funzioni normative e amministrative sono state assegnate alle
Regioni, anche in virtù dell'art. 117 Cost. Successivamente, la L. 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ha specificato che la predetta tutela riguarda “le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale”, precisando, sul piano delle competenze, che, da un lato, le Regioni a statuto ordinario provvedono “ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica” (art. 1); “esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria”; “svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali” (art. 9); “attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali” (art. 9); “nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province” (art. 10); “provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia”, controllo che
“esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici” (art. 19); istituiscono e disciplinano il fondo destinato al “risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria”, per “far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta” (art. 26).
Dall'altro alle Province, invece, “spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla L. 8 giugno 1990,
n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge” (art. 9).
Con il D.lgs. 28 settembre 2000, n. 267, poi, si è stabilito all'art. 19, superando la
L. n. 142 del 1990, che alle Province spettano “le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale” nei settori della “protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali”, nonché della “caccia e pesca nelle acque interne”.
5.1) La Corte ha superato le oscillazioni interpretativi che si sono avuti nell'ultimo decennio rinnovando la propria posizione chiarendo che l'ordinamento ha stabilito (con legge dello Stato) che il diritto di proprietà in relazione ad alcune specie di animali selvatici (precisamente quelle oggetto della tutela di cui alla L. n.
157 del 1992) è effettivamente configurabile, in capo allo stesso Stato (quale suo patrimonio indisponibile) e, soprattutto, essendo tale regime di proprietà espressamente disposto in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema, con l'attribuzione esclusiva a soggetti pubblici del diritto/dovere di cura e gestione del patrimonio faunistico tutelato onde perseguire i suddetti fini collettivi, la immediata conseguenza della scelta legislativa è l'applicabilità anche alle indicate specie protette del regime oggettivo di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. III, 29/04/2020, n.8385).
L'esenzione degli enti pubblici dal regime di responsabilità oggettiva di cui all'art. 2052 c.c., non potendosi in diritto giustificare sulla impossibilità di configurare un effettivo rapporto di custodia per gli animali selvatici (non costituendo affatto la custodia il presupposto di applicabilità della disposizione che disciplina l'imputazione della responsabilità, ai sensi dell'art. 2052 c.c.), finirebbe, difatti, per risolversi in un ingiustificato privilegio riservato alla pubblica amministrazione.
La proprietà pubblica delle specie protette in uno alla funzione di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema attribuito alle Regioni titolari di specifiche competenze normative ed amministrative, nonché di indirizzo e controllo sugli enti minori, determinano una situazione che di fatto è equiparabile a quella dell'utilizzazione degli animali richiesta dall'art. 2052 c.c. quale presupposto della responsabilità del proprietario per i danni cagionati a terzi o cose, salvo che questi provi il caso fortuito.
5.2) Ebbene, la Corte di Cassazione individua il soggetto proprietario e quindi responsabile ex art. 2052 c.c. nelle Regioni, dal momento che sono le Regioni gli enti territoriali cui spetta, in materia, non solo la funzione normativa, ma anche le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte (per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari) da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi, per i casi di eventuali omissioni. Sono dunque in sostanza le Regioni gli enti che “utilizzano” il patrimonio faunistico protetto al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (Cassazione civile sez. III, 29/04/2020, n.8385).
Così individuato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052
c.c., per i danni causati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato, e chiarito che il soggetto pubblico tenuto a risponderne nei confronti dei privati danneggiati (salva la prova del caso fortuito) è la quale ente competente a gestire la fauna selvatica in CP_1 funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ne consegue che, in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 c.c., sarà naturalmente il danneggiato a dover allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico. Sull'attore graverà quindi l'onere dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito.
5.3) Per quanto riguarda la prova liberatoria, il cui onere grava invece sulla essa dovrà consistere, ai sensi dell'art. 2052 c.c., nella dimostrazione che CP_1 il fatto sia avvenuto per “caso fortuito”. La per liberarsi dalla CP_1 responsabilità del danno cagionato dalla condotta dell'animale selvatico dovrà, cioè, dimostrare che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo.
6) Precisato quanto sopra la domanda dell'attore non merita accoglimento, per i motivi che di seguito si espongono.
Dall'istruttoria effettuata e dalle prove raccolte non viene fornita alcuna prova della dinamica del sinistro, ossia dell'impatto tra l'autovettura ed il cinghiale, manca una qualsiasi riproduzione fotografica dell'autovettura sul luogo del sinistro, così come manca una qualsiasi riproduzione della carcassa del cinghiale sul luogo dell'incidente. Parte attrice ha allegato in atti una produzione fotografica dell'auto danneggiata situata presso il deposito del Pronto Assistence, dalle quali sono evincibili danni confliggenti con l'impatto con un cinghiale.
Il presunto impatto del cinghiale, che non ha attraversato la sede stradale, ma sarebbe sbucato dal ciglio destro della strada impattando il lato anteriore destro dell'autovettura, non avrebbe potuto provocare i danni raffigurati nella produzione fotografica, in quanto oltre al primo impatto nell'angolo anteriore destro che sarebbe dovuto essere violentissimo considerati i danni raffigurati, avrebbe impattato nuovamente l'auto nella parte dello sportello anteriore destro, questa volta perforandolo.
Dei testi indicati in atto di citazione nessuno è stato escusso mentre, sono stati escussi i soli verbalizzanti che sono intervenuti solo successivamente sul luogo e che, quindi, non hanno assistito ad alcun incidente.
In atti è prodotta la “relazione di servizio” a firma del Brig. Capo Testimone_1 ed App. Sc. CIPRIANI dalla quale emerge che: “In data 04.06.2020, nel Tes_2
corso di servizio perlustrativo con turno 18.00 - 24.00, alle ore 22.30 circa venivamo inviati in Genzano di Lucania (PZ) sulla SS.655, precisamente al km.97 circa, ove era stato segnalato l'investimento di un cinghiale da parte di due autovetture. Giunti sul posto alle ore 22.40 circa, notavamo all'altezza del km.97 circa, la presenza della carcassa dell'animale segnalatoci. Poco distante a circa 200 metri vi erano due autovetture ferme con le luci di emergenza accese, di cui una
Lexus NX300 H, targata FE022AA. Il conducente, identificato in
[...]
dichiarava che, mentre viaggiava nel rispetto dei limiti di Controparte_2
velocita con direzione verso Matera, improvvisamente un cinghiale, uscendo dal ciglio, attraversava la sede stradale rendendo l'impatto inevitabile. Da una sommaria ispezione del veicolo accertavamo che la parte anteriore destra era completamente distrutta, con danni anche meccanici e perdita di liquidi e, inoltre, gli airbag laterali dx risultavano aperti. Il mezzo, quindi, risultava non più marciante”.
All'udienza del 13/12/2023 veniva escusso il verbalizzante, che Testimone_3 riferiva “… la strada era dotata di segnaletica orizzontale e verticale, era del tutto priva di illuminazione e per quello che ricordo era priva di segnaletica indicante
l'attraversamento di animali selvatici … il tratto di strada è dotato di guard-rail ed
è privo di recinzione metallica sui lati stradali … abbiamo rinvenuto il Sig.
[...]
… in stato di evidente agitazione … la sua vettura Lexsus ferma Parte_1
con le quattro frecce accese, fortemente danneggiata tanto da non poter marciare
e a poca distanza, qualche metro prima, la carcassa di un grosso cinghiale …”.
Alla medesima udienza è stato escusso l'altro verbalizzante, , il quale Testimone_1
confermava le circostanze.
Ebbene, le affermazioni rese dall'attore ai carabinieri intervenuti, confliggono con i danni riportati dall'autovettura, poiché, se il cinghiale avesse attraversato la sede stradale l'impatto non sarebbe avvenuto nel lato anteriore destro, ma nella parte anteriore dell'autovettura, inoltre, appare alquanto inverosimile che un cinghiale in corsa, impattando il lato anteriore destro dell'auto, potesse produrre i danni ingenti riportati dall'autovettura dell'attore, tenendo in debito conto che la strada era dotata di guard-rail posti su entrambi i lati, che sebbene non potevano impedire l'ingresso del cinghiale sulla sede stradale, certamente ne avrebbero ostacolato l'andatura e l'impatto sarebbe stato molto meno violento.
I verbalizzanti escussi alla sopra specificata udienza, intervenuti solo successivamente al sinistro e, quindi, non presenti al suo verificarsi, riportavano nella relazione di servizio allegata in atti, che giunti al km 97 della SS.655, notavamo la presenza della carcassa di un cinghiale e poco distante a circa 200 metri due macchine ferme. Ora, anche tale dato appare del tutto contrastante con la dinamica riferita, infatti, come poteva un'autovettura semidistrutta nella parte anteriore destra, non più marciante, trovarsi ad una distanza di 200 metri dalla carcassa e, quindi, dal luogo dall'imbatto e non nelle sue immediate vicinanze.
Quindi, nella fattispecie si è in presenza di un incidente con un ungulato raccontato dal solo attore, perché nessun teste escusso ha assistito all'incidente per cui è causa,
i verbalizzanti sono intervenuti solo successivamente e sebbene abbiano dato atto della presenza di una carcassa di cinghiale posta sul ciglio della strada, si ritiene che i danni conseguiti dall'autovettura dell'attore, non siano conseguenti all'impatto con il cinghiale per tutte le motivazioni sopra esposte.
Pertanto, non viene raggiunta la prova relativa alla dinamica del sinistro ed al nesso causale tra l'impatto con l'animale selvatico e l'evento dannoso subito, il cui onere, come sopra specificato, grava sull'attore.
Inoltre, il danneggiato doveva fornire anche la prova ai sensi dell'art. 2054, co. 1
c.c. richiesta in caso di incidenti stradali, che il conducente del veicolo abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto, un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui non sarebbe stato, comunque, possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno. Il criterio di imputazione di cui all'art. 2052 c.c. non impedisce infatti l'operatività della presunzione prevista dall'art. 2054 co. 1, c.c. a carico del conducente di veicolo per danni prodotti a persone o cose, compresi anche gli animali.
7) A tal uopo, è opportuno chiarire che l'applicabilità dell'art. 2052 c.c. alle ipotesi di danni causati dalla fauna selvatica, nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici (ipotesi invero statisticamente molto frequente, nel tipo di contenzioso in esame), non può ritenersi sufficiente - ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052
c. c. - la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la “causa” del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c. c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è, comunque, onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo - per ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito, dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno (Così, Cass. civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020).
Orbene, nessuna prova è stata offerta sia della dinamica dell'incidente e sia della causa esclusiva della condotta dell'animale selvatico nella causazione del sinistro, nessuna prova che il conducente avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno;
prova necessaria e pregnante, specialmente in aree ove anche se non segnalata, la presenza degli ungulati risulta essere nota ed alla ribalta delle cronache.
Pertanto, applicando le coordinate ermeneutiche sin qui tracciate, nel caso di specie sono emersi elementi istruttori che non consentano di accogliere la domanda di risarcimento.
8) Pertanto, si deve ritenere che il danneggiato sul quale grava l'onere di allegare e provare la riconducibilità del danno all'animale selvatico e dimostrare la dinamica del sinistro e il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, non ha fornito elementi sufficienti ovvero, indizi gravi, precisi e concordanti sulla dinamica dell'incidente, affinché si potesse giungere all'accoglimento della domanda con conseguente condanna dell'Ente convenuto in giudizio.
Inoltre, il danneggiato, non ha dato prova ai sensi dell'art. 2054, co. 1 c.c., di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto.
Anzi, la dinamica per come raccontata, risulta alquanto inverosimile, per tutto quanto sopra riportato.
9) Alla luce di quanto evidenziato si deve giungere al rigetto della domanda di risarcimento danni per carenza di prova sulla dinamica dell'incidente e del nesso causale tra la condotta dell'ungulato e l'evento dannoso.
Assorbita ogni altra domanda. 10) Nulla sulle spese di lite, stante la dichiarata contumacia della
[...]
. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Angelo Raffaele Violante, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nel processo RGT 717/2021, promosso da Parte_1
(attore) contro , in persona del Presidente pro tempore
[...] Controparte_1
(convenuta-contumace), ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa e questione assorbita, così provvede:
a) Rigetta la domanda per quanto in parte motiva;
b) Nulla per le spese di giustizia stante la contumacia della convenuta
[...]
. CP_1
Così deciso in Potenza, 08/04/2025.
Il GOP dott. Angelo Raffaele Violante