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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
GIUDICE: Dott.ssa Paola Farina
ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG n. 25363/2024, promossa daFLORESCU, nato il [...], C.F. , elettivamente e domiciliata in presso lo C.F._1 studio dell'Avv. PENNAFORTI ENRICO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso.
ricorrente contro
Controparte_1
resistente OGGETTO: indennità di accompagnamento..
CONCLUSIONI: come da rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui interamente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente, premesso che:
• aveva presentato domanda per il riconoscimento del suo diritto a:
l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. 18/80 e L.508/88
• era stato sottoposto a visita medica dinanzi alla Commissione Periferica di Roma, con esito negativo, per difetto del requisito sanitario;
• si trovava invece nelle condizioni sanitarie e socio-economiche previste dalla legge per l'attribuzione del trattamento previdenziale domandato;
• aveva proposto procedimento di A.T.P. ex art.445 bis c.p.c., conclusosi senza un decreto di omologa positivo, nel quale aveva tempestivamente contestato le conclusioni del nominato C.T.U.;
• contestava genericamente le conclusioni rese dal perito nella precedente fase di A.T.P.;
chiedeva al Giudice di dichiarare il suo diritto alle prestazioni previdenziali richieste e, per l'effetto, condannare l' a corrisponderle i relativi ratei CP_1
1 maturati e maturandi, oltre interessi legali dal 120° giorno dalla domanda amministrativa sui ratei arretrati, dalle singole scadenze al saldo, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore, dichiaratosi antistatario.
Ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva l' eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso e CP_1 affermando, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Esclusa la necessità di disporre C.T.U. medico-legale, la causa è stata decisa ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c, all'esito del deposito di note scritte sostitutive di udienza, mediante la presente sentenza.
In ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte convenuta, va osservato che parte ricorrente non ha specificamente contestato le conclusioni peritali relative al precedente giudizio di A.T.P., essendosi limitata a descrivere l'incapacità del ricorrente a deambulare e a provvedere alle minime esigenze di vita.
Ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al primo comma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
In difetto di tale specificazione, il ricorso in esame non può che essere dichiarato inammissibile.
Considerato che
la definizione del presente giudizio, prescinde dalla valutazione della fondatezza nel merito delle domande ivi avanzate, si impone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 14/01/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Farina
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