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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 6877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6877 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6197 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Marianna Corporente Parte_1 E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CARMINE BARONE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.03.24 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la precitata convenuta assumendo: di essere titolare della pensione di invalidità n. 07220534 con decorrenza 01.08.2019; che in data 26.12.22 riceveva una comunicazione da parte dell in cui veniva CP_1 precisato che dal mese di luglio 2020 e fino a gennaio 2023 era stata ricalcolata la pensione e che, pertanto, l'importo mensile a partire da febbraio 2023 risultava pari a € 409,87 e che dal ricalcolo derivava un indebito pari a € 9.547,47; che, avverso il suddetto provvedimento, presentava ricorso al comitato provinciale di Napoli, chiedendo di CP_1 annullare l'atto impugnato in quanto frutto di un errore da parte dell'Ente senza ricevere alcun riscontro. Tanto premesso, il ricorrente concludeva: “Accertare e dichiarare la insussistenza dell'indebito previdenziale comunicato con nota del 26.12.2022 e dichiarare la irripetibilità totale dell'indebito il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”
L , nel costituirsi in giudizio resiste all'avverso ricorso chiedendone CP_1 il rigetto.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
La domanda può essere accolta.
Dalla documentazione in atti si evince che l'indebito che l'istituto aveva provveduto a recuperare verte sugli importi percepiti dal ricorrente sul trattamento di invalidità civile a decorrere dal luglio 2020 e fino a gennaio 2023.
L'art. 2033 c.c. recita: chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti [820 ss.] e agli interessi [1284] dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede [1147], dal giorno della domanda.
E' noto che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti singolari e speciali rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c. (che consente la restituzione senza limiti dell'indebito formatosi a seguito di un provvedimento di revoca della prestazione da parte dell'ente previdenziale) e ciò in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, anche se indebite, sono solitamente destinate a soddisfare bisogni alimentari propri del pensionato e della sua famiglia. In pratica, l'orientamento prevalente della giurisprudenza è ormai nel senso di evitare che l'errore o l'inerzia dell debbano pesare sul pensionato che senza CP_1 colpa ha ricevuto somme in realtà non dovute. In ambito assistenziale, si è andato dunque affermando un quadro tale per cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in assenza di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale. Segnatamente le norme in questione sono: l'art 3 ter del DL 850/1976 (convertito con legge n. 29/77) che dispone che gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore…degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento e l'articolo 3, co. 9 del DL 173/1988 (convertito nella L. 291/1988) secondo cui con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità […] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Leggendo le due disposizioni si ricava la regola secondo cui l'indebito assistenziale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento in caso di dolo comprovato del beneficiario. Recentemente (Cassazione civile sez. lav., 09/11/2018, n.28771) la Suprema Corte ha per l'appunto affermato il principio secondo il quale l'indebito assistenziale è ripetibile in forza di un provvedimento che accerti il venir meno delle condizioni di legge previste, ovvero nel caso in cui si rilevi che l'accipiens si trovava in situazione di dolo al momento della percezione della somma assistenziale e/o previdenziale. In sostanza la Suprema Corte ha stabilito che quando manca il dolo del pensionato, quest'ultimo non è tenuto a restituire all le somme CP_1 indebitamente percepite prima del provvedimento di revoca. In pratica secondo la Cassazione l può chiedere la restituzione dell'indebito CP_1 solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito con conseguente sanatoria dei ratei precedentemente già corrisposti, a meno che non vi sia stato dolo dell'interessato. La portata di tali norme, secondo la Cassazione, riguarda non solo i casi in cui la prestazione viene revocata per il venir meno dei requisiti legali, ma si estende anche ai casi in cui la prestazione venga revocata per il venir meno dei requisiti economici l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che il pensionato si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Nel caso di specie, l non ha dedotto, né tantomeno provato, alcun CP_1 comportamento doloso o colposo del ricorrente.
Dunque, l è incorso in errore, configurandosi, pertanto, tutte le CP_1 condizioni previste per sancire l'irripetibilità dell'indebito tanto più che il ricorrente e la moglie hanno sempre comunicato i propri redditi agli Enti competenti (cfr. doc. Unico 2020, Unico 2021, Unico 2022) con esclusione, quindi, di ogni ipotesi di dolo.
Di recente, la Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. lav., 10.06.2019, n. 15550) ha consolidato la tesi delle Sezioni Unite (affermatasi con la sentenza n. 18046 del 04.08.2010) secondo cui "In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico….” (cfr nello stesso senso anche Cass. n. 2739/2016, n. 26231/2018, n. 5059/2018). In base ai principi di cui sopra, spetta al pensionato-attore l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione richiesta. Tanto premesso ritiene la scrivente che il ricorrente abbia dato prova sufficiente della sussistenza del proprio diritto a percepire la prestazione in misura integrale e dunque della illegittimità della trattenuta operata dall . CP_1 In tali ultimi termini può pronunziarsi in questa sede. Va dunque dichiarata l'illegittimità dell'azione di recupero operata dall e, CP_1 per l'effetto, condannato l alla restituzione delle somme CP_1 illegittimamente trattenute ab initio dall'Ente e fino alla emananda sentenza. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara l'illegittimità del provvedimento di indebito e per l'effetto, condanna l alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute CP_1 dall'Ente. Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1
€ 1800,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario, con distrazione.
Napoli, 01.10.2025 IL GIUDICE Stefania Borrelli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6197 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Marianna Corporente Parte_1 E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CARMINE BARONE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.03.24 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la precitata convenuta assumendo: di essere titolare della pensione di invalidità n. 07220534 con decorrenza 01.08.2019; che in data 26.12.22 riceveva una comunicazione da parte dell in cui veniva CP_1 precisato che dal mese di luglio 2020 e fino a gennaio 2023 era stata ricalcolata la pensione e che, pertanto, l'importo mensile a partire da febbraio 2023 risultava pari a € 409,87 e che dal ricalcolo derivava un indebito pari a € 9.547,47; che, avverso il suddetto provvedimento, presentava ricorso al comitato provinciale di Napoli, chiedendo di CP_1 annullare l'atto impugnato in quanto frutto di un errore da parte dell'Ente senza ricevere alcun riscontro. Tanto premesso, il ricorrente concludeva: “Accertare e dichiarare la insussistenza dell'indebito previdenziale comunicato con nota del 26.12.2022 e dichiarare la irripetibilità totale dell'indebito il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”
L , nel costituirsi in giudizio resiste all'avverso ricorso chiedendone CP_1 il rigetto.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
La domanda può essere accolta.
Dalla documentazione in atti si evince che l'indebito che l'istituto aveva provveduto a recuperare verte sugli importi percepiti dal ricorrente sul trattamento di invalidità civile a decorrere dal luglio 2020 e fino a gennaio 2023.
L'art. 2033 c.c. recita: chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti [820 ss.] e agli interessi [1284] dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede [1147], dal giorno della domanda.
E' noto che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti singolari e speciali rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c. (che consente la restituzione senza limiti dell'indebito formatosi a seguito di un provvedimento di revoca della prestazione da parte dell'ente previdenziale) e ciò in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, anche se indebite, sono solitamente destinate a soddisfare bisogni alimentari propri del pensionato e della sua famiglia. In pratica, l'orientamento prevalente della giurisprudenza è ormai nel senso di evitare che l'errore o l'inerzia dell debbano pesare sul pensionato che senza CP_1 colpa ha ricevuto somme in realtà non dovute. In ambito assistenziale, si è andato dunque affermando un quadro tale per cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in assenza di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale. Segnatamente le norme in questione sono: l'art 3 ter del DL 850/1976 (convertito con legge n. 29/77) che dispone che gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore…degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento e l'articolo 3, co. 9 del DL 173/1988 (convertito nella L. 291/1988) secondo cui con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità […] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Leggendo le due disposizioni si ricava la regola secondo cui l'indebito assistenziale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento in caso di dolo comprovato del beneficiario. Recentemente (Cassazione civile sez. lav., 09/11/2018, n.28771) la Suprema Corte ha per l'appunto affermato il principio secondo il quale l'indebito assistenziale è ripetibile in forza di un provvedimento che accerti il venir meno delle condizioni di legge previste, ovvero nel caso in cui si rilevi che l'accipiens si trovava in situazione di dolo al momento della percezione della somma assistenziale e/o previdenziale. In sostanza la Suprema Corte ha stabilito che quando manca il dolo del pensionato, quest'ultimo non è tenuto a restituire all le somme CP_1 indebitamente percepite prima del provvedimento di revoca. In pratica secondo la Cassazione l può chiedere la restituzione dell'indebito CP_1 solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito con conseguente sanatoria dei ratei precedentemente già corrisposti, a meno che non vi sia stato dolo dell'interessato. La portata di tali norme, secondo la Cassazione, riguarda non solo i casi in cui la prestazione viene revocata per il venir meno dei requisiti legali, ma si estende anche ai casi in cui la prestazione venga revocata per il venir meno dei requisiti economici l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che il pensionato si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Nel caso di specie, l non ha dedotto, né tantomeno provato, alcun CP_1 comportamento doloso o colposo del ricorrente.
Dunque, l è incorso in errore, configurandosi, pertanto, tutte le CP_1 condizioni previste per sancire l'irripetibilità dell'indebito tanto più che il ricorrente e la moglie hanno sempre comunicato i propri redditi agli Enti competenti (cfr. doc. Unico 2020, Unico 2021, Unico 2022) con esclusione, quindi, di ogni ipotesi di dolo.
Di recente, la Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. lav., 10.06.2019, n. 15550) ha consolidato la tesi delle Sezioni Unite (affermatasi con la sentenza n. 18046 del 04.08.2010) secondo cui "In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico….” (cfr nello stesso senso anche Cass. n. 2739/2016, n. 26231/2018, n. 5059/2018). In base ai principi di cui sopra, spetta al pensionato-attore l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione richiesta. Tanto premesso ritiene la scrivente che il ricorrente abbia dato prova sufficiente della sussistenza del proprio diritto a percepire la prestazione in misura integrale e dunque della illegittimità della trattenuta operata dall . CP_1 In tali ultimi termini può pronunziarsi in questa sede. Va dunque dichiarata l'illegittimità dell'azione di recupero operata dall e, CP_1 per l'effetto, condannato l alla restituzione delle somme CP_1 illegittimamente trattenute ab initio dall'Ente e fino alla emananda sentenza. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara l'illegittimità del provvedimento di indebito e per l'effetto, condanna l alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute CP_1 dall'Ente. Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1
€ 1800,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario, con distrazione.
Napoli, 01.10.2025 IL GIUDICE Stefania Borrelli