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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 10/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N.
Dott. Vittoria Gabriele Presidente 1004/2020
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1004/2020 R.G. promossa il 2 dicembre 2020 con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza collegiale del 25 settembre 2024
d a OGGETTO: Altri istituti
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
P.IVA_1 difeso dall'Avv. Simone Forte del Foro di Napoli, elettivamente domiciliato in Milano, galleria San Babila, 4, in forza di procura allegata all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
c o n t r o
, (C.F. OP P.IVA_2
successore di , rappresentata e difesa ai Controparte_2
fini del presente giudizio dall'Avv. Dante Daniele Buizza del Foro di Brescia, con domicilio eletto in Brescia, via Gramsci, 30, in forza di procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. allegata alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia l'Ill.ma CORTE DI APPELLO DI BRESCIA, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, in riforma e/o annullamento della SENTENZA N. 1370/2020 DEL TRIBUNALE DI
BRESCIA, DEL 10/07/2020, NEL GIUDIZIO RECANTE R.G. N.
18778/2018, così provvedere:
- accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta da parte del contribuente nei confronti della appellata convenuta, poiché le cartelle di pagamento n.02220000069904085, n.02220010132596277, n.02220020011626009,
n.02220040000952504, n.02220040002933202, n.02220040036694929,
n.02220040036695030, n.02220050005341372, n.02220050027263391,
n.02220060023159751, n.02220060025373757, n.02220070019356337,
n.02220070022568271, n.02220070028514514, n.02220080001536712,
n.02220080009207891, n.02220080017906833, n.02220080024752542,
n.02220080020872523, n.02220120001421392, n.02220110000494245,
n.02220080031979854, n.02220090007637487, n.02220090007637588,
n.02220090011346874, n.02220090015825333, n.02220090040685041,
n.02220110000495457, n.02220110027571704, n.02220110027571805,
n.02220120001422511, n.02220130012463816 e n.02220130014168847 unitamente alle pretese creditorie ivi incorporate, risultano prescritte, dichiarando altresì non dovuti tutti gli importi, sanzioni, interessi richiesti nei presunti titoli opposti;
- accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta da parte del contribuente nei confronti della appellata convenuta, per la cartella di pagamento n.02220110032807503, unitamente alle pretese creditorie ivi incorporate, per intervenuta decadenza dal potere di riscossione;
- accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta da parte del contribuente nei confronti della appellata convenuta, poiché le cartelle di pagamento n.02220000069904085, n.02220010132596277, n.02220020011626009,
n.02220040000952504, n.02220040002933202, n.02220040036694929,
n.02220040036695030, n.02220050005341372, n.02220050027263391,
n.02220060023159751, n.02220060025373757, n.02220070019356337,
n.02220070022568271, n.02220070028514514, n.02220080001536712, n.02220080009207891, n.02220080017906833, n.02220080024752542,
n.02220080020872523, n.02220120001421392, n.02220110000494245,
n.02220080031979854, n.02220090007637487, n.02220090007637588,
n.02220090011346874, n.02220090015825333, n.02220090040685041,
n.02220110000495457, n.02220110027571704, n.02220110027571805,
n.02220120001422511, n.02220130012463816, n.02220130014168847,
n.02220110032807503, n.02220120016811276, n.02220120019161146,
n.02220120025443502, n.02220120029670247, n.02220140002456284,
n.02220140003550351, n.02220140008140814, n.02220140015794310,
n.02220140017110862, n.02220140018061482, n.02220150000694224,
n.02220150003530320, n.02220150007854214, n.02220150014559312,
n.02220150020990359, n.02220160000596452, n.02220160006017342,
n.02220160006017443, n.02220160021456049, n.02220160021456150,
n.02220160021997570, n.02220180002681133, n.02220180003764983,
n.02220180008828837, n.02220150015945113 e n.02220180005649752, unitamente alle pretese creditorie ivi incorporate, sono carenti di prova, infondate, inammissibili e ingiuste, per inesistenza o omessa e/o irrituale notifica delle stesse e degli atti prodromici o successivi di cui n narrativa, dichiarando altresì non dovuti tutti gli importi, sanzioni, interessi richiesti nei presunti titoli opposti;
- in ogni caso, dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
Dell'appellata
“Ogni contraria domanda, ragione e istanza rigettata,
Respingere l'appello in quanto infondato per tutti i motivi in atto esposti con conferma della sentenza impugnata
Spese, diritti ed onorari del procedimento rifusi e loro distrazione a favore del procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con atto di citazione notificato il 20 dicembre 2018, Parte_1 proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo relativo alle cartelle di pagamento n. 02220000069904085, n.
02220010132596277, n. 02220020011626009, n. 02220040000952504, n.
02220040002933202, n. 02220040036694929 n. 02220040036695030, n.
02220050005341372, n. 02220050027263391, n. 02220060023159751, n.
02220060025373757, n. 02220070019356337, n. 02220070022568271, n.
02220070028514514, n. 02220080001536712, n. 02220080009207891, n.
02220080017906833, n. 02220080024752542, n. 02220080020872523, n.
02220120001421392, n. 02220110000494245, n. 02220080031979854, n.
02220090007637487, n. 02220090007637588, n. 02220090011346874, n.
02220090015825333, n. 02220090040685041, n. 02220110000495457, n.
02220110027571704, n. 02220110027571805, n. 02220120001422511, n.
02220130012463816, n. 02220130014168847, n. 02220110032807503, n.
02220120016811276, n. 02220120019161146, n. 02220120025443502, n.
02220120029670247, n. 02220140002456284, n. 02220140003550351, n.
02220140008140814, n. 02220140015794310, n. 02220140017110862, n.
02220140018061482, n. 02220150000694224, n. 02220150003530320, n.
02220150007854214, n. 02220150014559312, n. 02220150020990359, n.
02220160000596452, n. 02220160006017342, n. 02220160006017443, n.
02220160021456049, n. 02220160021456150, n. 02220160021997570, n.
02220180002681133, n. 02220180003764983, n. 02220180008828837 n.
02220150015945113 n. 02220180005649752 e conveniva in giudizio l dinnanzi al Tribunale di Brescia;
OP
esponeva nello specifico di aver appreso la propria situazione debitoria, nei confronti di , grazie all'accesso Controparte_3
effettuato presso gli uffici della convenuta in data 11 dicembre 2018, dal momento che non gli erano mai state notificate le predette cartelle di pagamento.
Eccepiva, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dall'erario ed oggetto delle cartelle in questione, nonché la decadenza dell' dal potere di riscossione in quanto non esercitato entro due anni CP_1
dalla data di consegna del ruolo all'ente della riscossione;
nello specifico rappresentava che “in riferimento alla n. 02220110032807503, riferita all'anno 2010, si rileva che la stessa sarebbe stata presuntivamente notificata solo il 24/05/2016. L' risulta pertanto Controparte_4 ampiamente decaduto dall'esercizio del potere di riscossione”; chiedeva, pertanto, preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle impugnate e, nel merito, il loro annullamento.
Si costituiva, in data 22 febbraio 2019, l' OP
contestando integralmente quanto dedotto dall'attrice e documentando la notifica delle cartelle di pagamento impugnate (doc. 1, 3, 4). Rappresentava che tutti gli estratti di ruolo erano stati caricati correttamente entro l'anno e notificati nei termini. Lamentava, quindi, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata dalla controparte.
Allegava documentazione (docc. 5 e 6) comprovante l'avvenuto stralcio, in osservanza della normativa vigente, delle cartelle di pagamento n.
02220000069904085; n. 02220010132596277; n. 02220020011626009;
n.02220040000952504; n. 02220040002933202; n. 02220040036694929; n.
02220040036695030; n. 0220050005341372; n. 02220050027263391; n.
02220060023159751; n. 02220060025373757; n. 02220070019356337; n.
02220070022568271; n. 02220070028514514; n. 02220080001536712; n.
02220080009207891; n. 02220080017906833; n. 02220080024752542; n.
02220110000494245; n. 02220080031979854; n. 02220090007637487; n.
02220090007637588; n. 02220090011346874; n. 02220090040685041; n.
02220110000495457.
Ciò posto, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto proposta autonomamente avverso l'estratto di ruolo relativo a cartelle di pagamento ritualmente notificate.
Alla prima udienza del 21 marzo 2019, l'opponente si riportava alle conclusioni del proprio atto introduttivi (“riportandosi integralmente all'atto introduttivo, chiede ed insiste per l'accoglimento delle domande ivi contenute”).
Con la memoria ex art. 183, sesto comma n. 1 c.p.c., c.p.c., l'attore eccepiva la nullità della costituzione dell' in quanto patrocinata da un CP_1
avvocato del libero Foro. Disconosceva, inoltre, tutta la documentazione prodotta dall' sostenendo che fosse “pacifico che la prova della CP_1
regolare notifica possa essere validamente offerta solamente con la produzione in giudizio degli originali e non possa essere surrogata dalla esibizione di semplici copie”.
Disconosceva, inoltre, “tutta la documentazione prodotta in copia da controparte, ai sensi degli artt. 214, 215 c.p.c. e 2719 c.c., in relazione al fatto che, sulla base di quanto riferito dallo stesso, si contesta l'esistenza stessa del documento originale”.
La causa veniva istruita documentalmente e il Tribunale di Brescia, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la tratteneva in decisione.
Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 1370/2020 pubblicata il 10 luglio
2020, dichiarava inammissibile l'opposizione, condannando l'attore alla rifusione delle spese di lite.
Nello specifico, rigettava l'eccezione relativa al difetto di costituzione sollevata da parte opponente, ritenendo valida la procura conferita dall'Agenzia ad un difensore del libero Foro.
Riteneva, inoltre, provata la regolarità del procedimento notificatorio delle cartelle di pagamento n. 02220080020872523, n. 02220090015825333, n.
02220110027571704, n. 02220110027571805, n. 02220120001422511, n.
02220130012463816, n. 02220130014168847, n. 02220110032807503, n.
02220120016811276, n. 02220120019161146, n. 02220120025443502, n.
02220120029670247, n. 02220140002456284, n. 02220140003550351, n.
02220140008140814, n. 02220140015794310, n. 02220140017110862, n.
02220140018061482, n. 02220150000694224, n. 02220150003530320, n.
02220150007854214, n. 02220150014559312, n. 02220150020990359, n.
02220160000596452, n. 02220150015945113, oggetto di causa. Affermava che le predette cartelle erano state notificate a mezzo posta;
conseguentemente, rigettava le eccezioni formulate da parte attrice in merito alle notificazioni effettuate via posta e via pec. Il Tribunale, inoltre, rigettava l'eccezione di inesistenza delle notifiche effettuate da agenzie private, “in quanto dedotte genericamente senza indicare le cartelle asseritamente notificate con tale sistema”. Escludeva l'obbligo, in capo all' di CP_1 produzione “dell'originale delle cartelle impugnate nel loro contenuto integrale con la relata di notifica apposta in calce alle stesse per ritenere valida la notifica”.
Il Tribunale rilevava, inoltre, che il “disconoscimento della conformità dei documenti agli originali da parte di [fosse] da ritenersi Parte_1
inammissibile, essendo stato formulato con una clausola di stile avente contenuto assolutamente generico, dovendo invece tale dichiarazione essere fatta - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso
l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti specifici e concreti per i quali si assume differisca dall'originale”. In secondo luogo, riteneva avvalorata “l'efficacia rappresentativa della documentazione fotostatica prodotta da parte convenuta dalle risultanze dell'estratto di ruolo impugnato, ove è annotata la data della notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi con il relativo numero;
date che risultano corrispondenti a quelle desumibili dalla copie delle relate di notificazione prodotte in giudizio”.
Il Tribunale riteneva ammissibile l'impugnazione delle cartelle esattoriali, la cui esistenza risultasse da un estratto di ruolo rilasciato dal CP_5
per la riscossione su richiesta del debitore, “soltanto se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica” e, nel caso di specie, rilevata la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento, l'opposizione era da dichiararsi inammissibile, con riferimento alle cartelle notificate a mezzo posta. Per l'effetto, rigettava l'eccezione di prescrizione, “doglianza non più deducibile per effetto della corretta notifica delle cartelle e della loro mancata tempestiva opposizione”.
Quanto all'eccezione di prescrizione, dichiarava che la domanda rimaneva ammissibile solo con riferimento alla cartella n. 02220120001421392, per la quale non vi era prova dell'avvenuta notifica, e con riferimento alle cartelle n. 02220160006017342, n. 02220160006017443, n. 02220160021456049, n.
02220160021456150, n. 02220160021997570, n. 02220180002681133, n.
02220180003764983, n. 02220180008828837, n. 02220180005649752 per le quali l' aveva prodotto la ricevuta di mancata consegna della CP_1 notifica a mezzo p.e.c.
Affermava che “l'eccezione di prescrizione era tuttavia generica, mancando ogni riferimento ai presupposti fattuali e giuridici della sua applicazione relativi alle singole cartelle di pagamento”, dal momento che dalla
“documentazione in atti non è infatti possibile verificare la natura dei crediti alle quali le cartelle si riferiscono”. Concludeva, infatti, affermando che “in mancanza delle specifiche indicazioni di fatto necessarie per rendere comprensibile ed individuabile la natura del credito che si assume essere prescritto, l'eccezione non [poteva] che essere dichiarata inammissibile”.
Sotto altro aspetto il Tribunale rilevava che non vi fosse alcuna precisa allegazione da cui trarre “l'esistenza in concreto dell'interesse ad agire di parte attrice in via di accertamento negativo per la dichiarazione di avvenuta estinzione del credito per prescrizione, in assenza di atti posti in essere dal concessionario né di esecuzione, né prodromici alla preannunciata esecuzione, né di natura meramente cautelativa del credito, quali ad esempio, l'iscrizione ipotecaria e/o i fermi amministrativi”.
In conclusione, ritenuta la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento impugnate, l'interruzione del decorso della prescrizione eccepita dalla notifica delle stesse e, considerata la carenza di allegazione di alcuna pretesa azionata dopo la notifica delle cartelle stesse, dichiarava non sussistente
“l'interesse ad agire con riferimento alla prescrizione eventualmente maturata dopo la notifica delle stesse”, e l'inammissibilità dell'opposizione
“per tardività dell'opposizione e per carenza di interesse ad agire”.
proponeva ritualmente appello con atto di citazione, Parte_1
affidandosi a undici motivi.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto OP dell'appello, in quanto infondato.
All'udienza del 31 marzo 2021, tenutasi in modalità cartolare, la Corte rinviava la causa all'udienza del 25 settembre 2024 per precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, l'appellante censura la statuizione di condanna alla rifusione delle spese di lite contenuta in sentenza.
Rappresenta di esser stato obbligato ad “adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere la cancellazione di una debitoria, da un lato per statuizione legislativa (alla quale non può non corrispondere la manifesta negligenza ed inottemperanza della convenuta) e dall'altro per accertata mancata sussistenza della presunta attività di notifica”. Chiede, conseguentemente, la declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle indicate al punto 1 della sentenza, in quanto stralciate dall'amministrazione.
Con il secondo motivo, lamenta la contrarietà della sentenza alle norme di legge, avuto riguardo alla sussistenza dell'interesse ad agire e all'impugnabilità dell'estratto di ruolo. Rappresenta, richiamando precedenti di legittimità, che l'interesse ad agire dell'opponente sussiste anche prima dell'avvio della procedura esecutiva, al fine di accertare l'insussistenza della pretesa erariale cristallizzata nel ruolo. Espone che è consentita l'impugnazione della cartella di pagamento della quale si venga a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su richiesta dal concessionario della riscossione, a causa dell'invalidità della relativa notifica. Rappresenta, inoltre, che “l'iscrizione a ruolo altro non è che l'esteriorizzazione della pretesa impositiva, idonea a creare una situazione di incertezza e presupposto di un pregiudizio già imminente nella sfera giuridica dell'interessato. Non è necessario che il contribuente attenda l'ufficialità dell'atto a mezzo di notificazione della cartella di pagamento, se abbia avuto notizia a mezzo di estratto di ruolo, di un atto dell'amministrazione finanziaria che si presenti potenzialmente idoneo ad incidere irreversibilmente sulla posizione del contribuente”.
Conclude ricordando che “spetterà, poi, all'Agente della riscossione ed agli enti impositori, qualora intendessero contestare la tardività della impugnazione, provare il diverso ed antecedente momento in cui la ricorrente avrebbe avuto conoscenza dei ruoli e delle cartelle impugnate”.
Con il terzo motivo d'appello, censura la sentenza nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di accertamento negativo della pretesa dell' rappresenta che l'opposizione all'esecuzione è il CP_1 rimedio processuale da adottare anche quando l'opponente contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per omessa notifica della stessa cartella e per la mancanza del titolo legittimante l'iscrizione al ruolo. Richiama l'art. 615, comma 1°, c.p.c., a norma del quale si può formulare un'opposizione ad esecuzione forzata non ancora iniziata. Conclude ribadendo la sussistenza del proprio interesse ad agire poiché, in assenza della notifica degli avvisi di addebito, l' aveva leso il suo diritto di difesa. CP_1
Chiarisce che l'opposizione all'esecuzione è anche il rimedio processuale da adottare quando l'opponente adduca “fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come ad esempio la prescrizione maturata dopo l'irrogazione della sanzione o il pagamento di quest'ultima …., come nel caso che ci occupa, sussistendo pertanto, l'interesse ad agire….”.
Con il quarto motivo, l'appellante censura la motivazione della sentenza nella parte in cui non ha valorizzato il disconoscimento integrale della documentazione prodotta in giudizio dall' con particolare riguardo CP_1
alla notificazione delle cartelle. Rappresenta che la prova della regolare consegna e, quindi, del regolare procedimento di notificazione, incombe sull'agente della riscossione che assume di aver notificato l'atto; nello specifico, tale onere probatorio richiederebbe la produzione in giudizio dell'originale delle relate di notifica in calce all'atto notificato, oltre alla prova del contenuto dell'atto notificato, attraverso la produzione della copia del predetto atto;
richiede, infine, la titolarità del potere di notificazione in capo al soggetto che ha materialmente notificato l'atto, nel rispetto delle disposizioni di legge previste dagli articoli 137 e seguenti del codice di rito e dagli articoli 26 e 60 del DPR 602/1973. Richiama sul punto giurisprudenza di merito e di legittimità.
Rappresenta che i documenti disconosciuti non hanno efficacia probatoria ex art. 2702 c.c. e che la parte che li ha prodotti ha l'onere di chiederne la verificazione ex art. 216 c.p.c. Conclude affermando che l' “non CP_1
avendo proceduto al giudizio di verificazione, ha implicitamente dichiarato di non volersi avvalere della relativa disconosciuta produzione documentale, destituendo le proprie deduzioni ed eccezioni di ogni fondamento probatorio”.
Con il quinto motivo, l'appellante lamenta l'inesistenza delle notifiche poiché effettuate tramite agenzie private;
rappresenta che Centro Sin e
Centro CSA, cui è stato affidato il processo di notifica delle cartelle di pagamento, non rivestono i requisiti necessari per il perfezionamento della notifica, non essendo equiparabili al servizio postale. Richiama, sul punto, precedenti giurisprudenziali.
Con il sesto motivo lamenta l'irregolare procedimento di notificazione delle cartelle di pagamento avvenuto a mezzo della posta elettronica certificata.
Censura la nullità di tali notifiche in quanto l' ha omesso di produrre CP_1
l'attestazione di conformità del documento allegato, privo anche della necessaria firma digitale. Richiama, sul punto, precedenti giurisprudenziali.
Con il settimo motivo censura la sentenza lamentando la mancata considerazione del disconoscimento della documentazione prodotta da controparte ai sensi dell'art. 2719 c.c., ribadendo che “la prova della regolare notifica possa essere validamente offerta solamente con la produzione in giudizio degli originali e non possa essere surrogata dalla esibizione di semplici copie. La mera riproduzione fotostatica non assume alcun valore giuridico, trattandosi di meri documenti di parte, non muniti di alcuna attestazione di autenticità proveniente da pubblico ufficiale, che non garantiscono alcuna prova certa in ordine alla corrispondenza all'originale”.
Con l'ottavo motivo d'appello, ripropone nel presente grado il disconoscimento specifico della documentazione prodotta in copia dall' come formulato con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c. CP_1
Disconosce, per ogni cartella, la copia del referto, prodotto in mera copia fotostatica, “la sottoscrizione del documento ai sensi degli artt. 214 e 215
c.p.c. in quanto mai notificato alla parte” e contesta “l'esistenza stessa di un documento originale corrispondente alle fotocopie prodotte che sia mai stato sottoscritto da lui o da altro soggetto. Infatti, come da documentazione di controparte, dallo stesso prodotto in un'unica facciata, non risulta il bollo dell'ufficio della distribuzione né il timbro del calendario, unico elemento atto a provare la data di effettiva presunta notifica”.
Rappresenta, inoltre, che la regola generale è quella secondo cui ogniqualvolta non sia rinvenuto il destinatario dell'atto personalmente, deve essere inviata al medesimo una seconda raccomandata “informativa” (CAN), finalizzata a rendere l'atto conoscibile al medesimo e tutelare il suo diritto di difesa nei confronti dell'agente della riscossione.
Con il nono motivo lamenta il rigetto dell'eccezione di prescrizione, che ripropone. Rappresenta che alle cartelle esattoriali è pacificamente applicabile il termine di prescrizione quinquennale, in quanto “la cartella esattoriale vale come un mero atto di precetto, volto alla messa in mora del debitore e all'interruzione del termine prescrizionale”.
Nel dettaglio, elenca le cartelle di pagamento oggetto di prescrizione:
n.02220000069904085, n.02220010132596277, n.02220020011626009,
n.02220040000952504, n.02220040002933202, n.02220040036694929,
n.02220040036695030, n.02220050005341372, n.02220050027263391,
n.02220060023159751, n.02220060025373757, n.02220070019356337,
n.02220070022568271, n.02220070028514514, n.02220080001536712,
n.02220080009207891, n.02220080017906833, n.02220080024752542,
n.02220080020872523, n.02220120001421392, n.02220110000494245,
n.02220080031979854, n.02220090007637487, n.02220090007637588,
n.02220090011346874, n.02220090015825333, n.02220090040685041,
n.02220110000495457, n.02220110027571704, n.02220110027571805,
n.02220120001422511, n.02220130012463816 e n.02220130014168847.
Con il decimo motivo, censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha accertato l'eccezione di decadenza dell'Agenzia dal potere di riscossione.
Rappresenta che “nel caso delle cartelle esattoriali relative a contravvenzioni del codice della strada, le stesse, a pena di decadenza devono essere notificate entro due anni dalla data di consegna del ruolo dal irrogatore alla allora ai CP_6 Controparte_2 sensi dell'art. 1, c 153, L.244/2007. Nel caso di specie, in riferimento alla n. 02220110032807503, riferita all'anno 2010, si rileva che la stessa sarebbe stata presuntivamente notificata solo il 24/05/2016.
L'Agente della riscossione risulta pertanto ampiamente decaduto dall'esercizio del potere di riscossione”.
Con l'undicesimo e ultimo motivo d'appello, censura la sentenza nella parte in cui non ha dichiarato la nullità della costituzione dell'
[...]
, per essersi avvalsa del patrocinio del libero Foro, pur OP
essendo divenuta un ente di diritto pubblico. Rappresenta, nello specifico, che “l' , quale successore “ope legis” di OP
, ex art. 1 Decreto Legge n. 193 del 2016, convertito in Legge n. CP_2
225 del 2016, ove si costituisca formalmente in giudizio in un nuovo processo come in uno già pendente alla data della propria istituzione, deve avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo”.
La Corte, rilevata la stretta connessione di alcuni motivi d'appello, ritiene opportuno procedere con una trattazione congiunta per alcuni degli stessi e di partire dall'ultimo motivo inerente alla questione della lamentata nullità della costituzione in giudizio dell' in quanto pregiudiziale rispetto CP_1
agli altri.
Il motivo è infondato.
L'eccezione di nullità della costituzione dell' OP
, per essersi avvalsa del patrocinio di un avvocato del libero Foro,
[...]
è stata correttamente rigettata dal Tribunale, in quanto, per consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in seguito alla pronuncia della
Suprema Corte, resa a Sezioni Unite, «impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'
[...]
si avvale: - dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti OP
come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933,
n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit. di avvocati del libero foro nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio;
quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e CP_1
l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell a mezzo dell'una o dell'altro postula CP_1
necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità» (Cass., Sezioni Unite, Sent. n. 30008 del 19 novembre
2019; così anche Cass., Sez. V, 14 novembre 2023, n. 31616).
Ciò posto, in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura dello
Stato su base convenzionale, è consentito all' OP
di avvalersi anche di avvocati del libero Foro;
tale possibilità, ha
[...]
precisato la Corte, avviene attraverso un meccanismo sostanzialmente automatico, posto che si deve ritenere che la costituzione in giudizio dell' “a mezzo dell'Avvocatura dello Stato ovvero degli avvocati del CP_1
libero Foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o di fornire prove al riguardo” (Cass. ord. n.15365/2024).
Il quarto, il settimo e l'ottavo motivo d'appello vanno trattati congiuntamente e sono infondati.
È opportuno premettere che l' si era costituita in giudizio, dinnanzi CP_1
al Tribunale di Brescia, in data 22 febbraio 2019 producendo, come allegato, la documentazione comprovante l'avvenuta notifica delle cartelle oggetto di causa. Alla prima udienza dinnanzi al Tribunale l'opponente non formulava alcun disconoscimento della documentazione dimessa in atti dall'Agenzia, come si evince dalla lettura del verbale della predetta udienza.
Ciò posto, la Corte rileva la tardività del disconoscimento della documentazione dimessa in copia, operato da parte attrice solo con la memoria ex art. 183, c.6, n. 1, c.p.c.
La giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che “l'art. 2719
c.c. - che esige un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche - è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione;
tale effetto si produce anche quando uno o più eredi non dichiarino entro tali termini - in modo rituale, chiaro ed inequivoco - di non conoscerle”.
(ex multis, Cass. civ. sez. 2, sent. n. 19850 del 18/07/2024; Rv. 671778 - 01).
Per l'effetto, l'accertamento della tardività del disconoscimento preclude ogni esame in relazione alle censure formulate dall'appellante in tema di difformità delle copie fotostatiche rispetto agli originali, nonché di difformità ovvero di inesistenza della sottoscrizione apposta in tali documenti.
Il quinto motivo d'appello è inammissibile.
L'appellante lamenta l'inesistenza delle notifiche in quanto effettuate tramite agenzie private, senza formulare, tuttavia, alcuna specifica censura al capo della sentenza che ha accertato la correttezza della notifica delle cartelle, perfezionatasi a mezzo del servizio postale.
Conseguentemente il motivo d'appello è inammissibile, anche senza considerare il fatto che Centro Sin e Centro Csa, dalla lettura delle cartoline di ricevimento di cui al doc. 1 di parte convenuta, risultano come mittente delle raccomandate AR e non come soggetto cui era stato affidato il procedimento di notificazione.
L'inammissibilità del quinto motivo d'appello incide anche sul decimo motivo d'appello che, conseguentemente, è parimenti inammissibile.
Nel formulare la censura relativa al mancato accoglimento dell'eccezione decadenza dell' dal potere di riscossione per quanto concerne la CP_1 cartella di pagamento n. 02220110032807503, l'appellante non censura specificamente il capo della sentenza in cui il Tribunale ha accertato la regolarità della notifica della predetta cartella, avvenuta a mezzo del servizio postale.
Ciò posto, accertata la regolare notifica della cartella, l'appellante, per far valere l'eccezione suindicata, avrebbe dovuto impugnare tempestivamente la predetta cartella, e non facendo opposizione, inammissibilmente, avverso l'estratto di ruolo. Una volta che la cartella notificata non sia stata impugnata, l'eccezione di prescrizione può essere proposta solo con riguardo ai successivi atti esecutivi, ambito però estraneo a questa causa.
Il sesto motivo è infondato, in quanto il Tribunale ha accertato che la notifica delle cartelle è avvenuta a mezzo del servizio postale. L'appellante non ha censurato, in maniera specifica, tale capo della sentenza, lamentando genericamente il mancato perfezionamento del procedimento notificatorio svolto via p.e.c. circostanza, peraltro, esclusa dal Tribunale relativamente alle cartelle di cui è stata accertata la correttezza della notifica.
Da ciò discende l'infondatezza del motivo in questione, atteso che l'appellante non critica il capo della sentenza cui si è fatto cenno, mentre il medesimo non ha interesse ad impugnare il capo della sentenza che già ha escluso il perfezionamento della notifica via pec.
Venendo adesso al secondo e terzo motivo, gli stessi sono infondati mentre il nono motivo è assorbito dall'infondatezza dei primi due.
La Suprema Corte ha affermato, in molteplici pronunce, il principio di diritto secondo cui è inammissibile l'impugnazione della cartella conosciuta a mezzo di estratto di ruolo “allorquando si deducano fatti estintivi successivi
(quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione” (Cass. civ., sez. III, n. 21606/2024); inoltre,
“l'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile, in questa cornice, soltanto se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica e, quindi, solo in funzione recuperatoria” (Cass. civ., sez. III civ., n. 7353/2022). In un caso sovrapponibile a quello oggetto della presente causa, la Suprema Corte ha affermato che “parte ricorrente, originaria opponente, non ha dimostrato (invero, nemmeno allegato) la sussistenza di un interesse di tal fatta, non avendo dedotto alcunché sul punto;
un interesse ad agire siffatto non può scorgersi nella formulazione di un'eccezione di prescrizione del credito portato dalle cartelle […] in definitiva, difettando una condizione dell'azione, l'opposizione non avrebbe potuto essere proposta” (Cass. civ., III sez., n. 21612/2024).
Ciò posto, per quanto concerne le cartelle di cui il Tribunale ha accertato la notifica a mezzo posta, l'opposizione è inammissibile con conseguente assorbimento del motivo di impugnazione concernente l'eccezione di prescrizione.
Quanto alle cartelle non notificate, l'eccezione di prescrizione risulta, in ogni caso, preclusa, stante la carenza dell'interesse di parte attrice, odierna appellante, all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, dal momento che essa non ha mai allegato che alcuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione e dal momento che si è limitata a riproporre integralmente l'eccezione di prescrizione, così come formulata nel giudizio dinnanzi al Tribunale, includendo, del resto, nella lista delle cartelle di pagamento oggetto dell'eccezione di prescrizione svariate cartelle correttamente notificate e finanche cartelle “stralciate” dall' CP_1
Infatti, la circostanza che l'estratto ruolo sia autonomamente impugnabile, come affermato dalla Suprema Corte (SS.UU. n. 19704 del 2015), non implica che sia automaticamente configurabile in ogni caso, in capo all'opponente, l'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Perché sia ravvisabile tale interesse, infatti, occorre che il debitore dimostri, o quantomeno alleghi, un concreto pregiudizio.
La giurisprudenza è conforme nel ritenere impugnabile la cartella di pagamento, conosciuta mediante l'estratto di ruolo, nelle sole ipotesi di irrituale notifica della stessa, in ogni caso, solo in presenza di una valida allegazione probatoria comprovante l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (cfr.
Cass. 13.10.2016, n. 20618; Cass. 9.3.2017, n. 6034). Nello specifico,
"l'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione e si identifica nella esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del Giudice" (Cass.
13.10.2016, n. 20618). In tale prospettiva, afferma la Suprema Corte che
"non era necessario percorrere, in difetto di alcuna attività esecutiva da parte dell'amministrazione, la strada dell'azione di accertamento negativo del credito. Avrebbe potuto legittimamente essere oggetto di impugnazione soltanto il provvedimento dell'amministrazione che avesse negato lo sgravio"
e che "non si pone in contrasto con quanto recentemente affermato dalle
Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 19704 del 2015".
Ciò posto, nel caso di specie, l'appellante ha omesso, sin dal primo grado, di allegare il pregiudizio a sé derivato dalla sussistenza di una pretesa azionata dopo la notifica delle cartelle, non avendo per esempio dedotto il compimento, da parte dell' per la riscossione, di atti OP
prodromici all'esecuzione come per esempio, avvenute iscrizioni ipotecarie.
La domanda formulata è stata, quindi, correttamente rigettata dal Tribunale.
Il primo motivo d'appello è, invece, fondato e va accolto.
Il Tribunale di Brescia, pur avendo correttamente accertato che svariate cartelle di pagamento (di cui ai doc. 5, 6 e 7 di parte convenuta) sono state
“stralciate” dall' non ha dato atto della cessata materia del CP_1
contendere in relazione alle suindicate cartelle, le quali non costituiscono più oggetto della pretesa dell' . Controparte_7
si è trovato nella necessità di dover formulare opposizione Parte_1 ex art. 615 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo, al fine di ottenere lo sgravio della pretesa dell'Agenzia e la conseguente cancellazione parziale del debito. Lo
“stralcio” è avvenuto successivamente all'opposizione formulata dall'attore.
La Corte ritiene, pertanto, che l'opposizione sia causale rispetto all'avvenuto stralcio di cui l' ha dato atto nella costituzione in giudizio dinnanzi CP_1
al Tribunale.
Tale circostanza, incontestata, è stata accertata dal Tribunale, il quale, tuttavia, a giudizio della Corte non l'ha correttamente valorizzata in sede di liquidazione delle spese del giudizio, dovendosi ravvisare sul punto la soccombenza virtuale dell' la cui sussistenza determina, in rapporto CP_1 alle altre domande rispetto alle quali l'appellante è risultato soccombente, una reciproca soccombenza tra le parti.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo d'appello, la sentenza impugnata va riformata con dichiarazione della cessazione della materia del contendere in relazione alle seguenti cartelle: n. 02220000069904085; n.
02220010132596277; n. 02220020011626009; n.02220040000952504;
n.02220040002933202; n. 02220040036694929; n. 02220040036695030; n.
0220050005341372; n. 02220050027263391; n. 02220060023159751; n.
02220060025373757; n. 02220070019356337; n. 02220070022568271; n.
02220070028514514; n. 02220080001536712; n. 02220080009207891; n.
02220080017906833; n. 02220080024752542; n. 02220110000494245; n.
02220080031979854; n. 02220090007637487; n. 02220090007637588; n.
02220090011346874; n. 02220090040685041; n. 02220110000495457.
La sentenza impugnata va, invece, confermata nel resto.
Con riguardo alla regolamentazione delle spese del giudizio, la riforma della sentenza impugnata determina la necessità di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in relazione all'esito complessivo della lite (Cass.
27606/2019, 1775/2017).
Tenuto conto della soccombenza reciproca, la Corte ritiene sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma la sentenza n.
1370/2020 del Tribunale di Brescia, pubblicata in data 10 luglio 2020; dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle seguenti cartelle di pagamento:
n. 02220000069904085; n. 02220010132596277; n. 02220020011626009;
n.02220040000952504; n. 02220040002933202; n. 02220040036694929; n.
02220040036695030; n. 0220050005341372; n. 02220050027263391; n.
02220060023159751; n. 02220060025373757; n. 02220070019356337; n.
02220070022568271; n. 02220070028514514; n. 02220080001536712; n.
02220080009207891; n. 02220080017906833; n. 02220080024752542; n.
02220110000494245; n. 02220080031979854; n. 02220090007637487; n.
02220090007637588; n. 02220090011346874; n. 02220090040685041; n.
02220110000495457.
Conferma, nel resto, la sentenza impugnata.
Compensa fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
IL CONSIGLIERE EST.
Michele Stagno
IL PRESIDENTE
Vittoria Gabriele
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N.
Dott. Vittoria Gabriele Presidente 1004/2020
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1004/2020 R.G. promossa il 2 dicembre 2020 con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza collegiale del 25 settembre 2024
d a OGGETTO: Altri istituti
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
P.IVA_1 difeso dall'Avv. Simone Forte del Foro di Napoli, elettivamente domiciliato in Milano, galleria San Babila, 4, in forza di procura allegata all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
c o n t r o
, (C.F. OP P.IVA_2
successore di , rappresentata e difesa ai Controparte_2
fini del presente giudizio dall'Avv. Dante Daniele Buizza del Foro di Brescia, con domicilio eletto in Brescia, via Gramsci, 30, in forza di procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. allegata alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia l'Ill.ma CORTE DI APPELLO DI BRESCIA, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, in riforma e/o annullamento della SENTENZA N. 1370/2020 DEL TRIBUNALE DI
BRESCIA, DEL 10/07/2020, NEL GIUDIZIO RECANTE R.G. N.
18778/2018, così provvedere:
- accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta da parte del contribuente nei confronti della appellata convenuta, poiché le cartelle di pagamento n.02220000069904085, n.02220010132596277, n.02220020011626009,
n.02220040000952504, n.02220040002933202, n.02220040036694929,
n.02220040036695030, n.02220050005341372, n.02220050027263391,
n.02220060023159751, n.02220060025373757, n.02220070019356337,
n.02220070022568271, n.02220070028514514, n.02220080001536712,
n.02220080009207891, n.02220080017906833, n.02220080024752542,
n.02220080020872523, n.02220120001421392, n.02220110000494245,
n.02220080031979854, n.02220090007637487, n.02220090007637588,
n.02220090011346874, n.02220090015825333, n.02220090040685041,
n.02220110000495457, n.02220110027571704, n.02220110027571805,
n.02220120001422511, n.02220130012463816 e n.02220130014168847 unitamente alle pretese creditorie ivi incorporate, risultano prescritte, dichiarando altresì non dovuti tutti gli importi, sanzioni, interessi richiesti nei presunti titoli opposti;
- accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta da parte del contribuente nei confronti della appellata convenuta, per la cartella di pagamento n.02220110032807503, unitamente alle pretese creditorie ivi incorporate, per intervenuta decadenza dal potere di riscossione;
- accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta da parte del contribuente nei confronti della appellata convenuta, poiché le cartelle di pagamento n.02220000069904085, n.02220010132596277, n.02220020011626009,
n.02220040000952504, n.02220040002933202, n.02220040036694929,
n.02220040036695030, n.02220050005341372, n.02220050027263391,
n.02220060023159751, n.02220060025373757, n.02220070019356337,
n.02220070022568271, n.02220070028514514, n.02220080001536712, n.02220080009207891, n.02220080017906833, n.02220080024752542,
n.02220080020872523, n.02220120001421392, n.02220110000494245,
n.02220080031979854, n.02220090007637487, n.02220090007637588,
n.02220090011346874, n.02220090015825333, n.02220090040685041,
n.02220110000495457, n.02220110027571704, n.02220110027571805,
n.02220120001422511, n.02220130012463816, n.02220130014168847,
n.02220110032807503, n.02220120016811276, n.02220120019161146,
n.02220120025443502, n.02220120029670247, n.02220140002456284,
n.02220140003550351, n.02220140008140814, n.02220140015794310,
n.02220140017110862, n.02220140018061482, n.02220150000694224,
n.02220150003530320, n.02220150007854214, n.02220150014559312,
n.02220150020990359, n.02220160000596452, n.02220160006017342,
n.02220160006017443, n.02220160021456049, n.02220160021456150,
n.02220160021997570, n.02220180002681133, n.02220180003764983,
n.02220180008828837, n.02220150015945113 e n.02220180005649752, unitamente alle pretese creditorie ivi incorporate, sono carenti di prova, infondate, inammissibili e ingiuste, per inesistenza o omessa e/o irrituale notifica delle stesse e degli atti prodromici o successivi di cui n narrativa, dichiarando altresì non dovuti tutti gli importi, sanzioni, interessi richiesti nei presunti titoli opposti;
- in ogni caso, dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
Dell'appellata
“Ogni contraria domanda, ragione e istanza rigettata,
Respingere l'appello in quanto infondato per tutti i motivi in atto esposti con conferma della sentenza impugnata
Spese, diritti ed onorari del procedimento rifusi e loro distrazione a favore del procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con atto di citazione notificato il 20 dicembre 2018, Parte_1 proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo relativo alle cartelle di pagamento n. 02220000069904085, n.
02220010132596277, n. 02220020011626009, n. 02220040000952504, n.
02220040002933202, n. 02220040036694929 n. 02220040036695030, n.
02220050005341372, n. 02220050027263391, n. 02220060023159751, n.
02220060025373757, n. 02220070019356337, n. 02220070022568271, n.
02220070028514514, n. 02220080001536712, n. 02220080009207891, n.
02220080017906833, n. 02220080024752542, n. 02220080020872523, n.
02220120001421392, n. 02220110000494245, n. 02220080031979854, n.
02220090007637487, n. 02220090007637588, n. 02220090011346874, n.
02220090015825333, n. 02220090040685041, n. 02220110000495457, n.
02220110027571704, n. 02220110027571805, n. 02220120001422511, n.
02220130012463816, n. 02220130014168847, n. 02220110032807503, n.
02220120016811276, n. 02220120019161146, n. 02220120025443502, n.
02220120029670247, n. 02220140002456284, n. 02220140003550351, n.
02220140008140814, n. 02220140015794310, n. 02220140017110862, n.
02220140018061482, n. 02220150000694224, n. 02220150003530320, n.
02220150007854214, n. 02220150014559312, n. 02220150020990359, n.
02220160000596452, n. 02220160006017342, n. 02220160006017443, n.
02220160021456049, n. 02220160021456150, n. 02220160021997570, n.
02220180002681133, n. 02220180003764983, n. 02220180008828837 n.
02220150015945113 n. 02220180005649752 e conveniva in giudizio l dinnanzi al Tribunale di Brescia;
OP
esponeva nello specifico di aver appreso la propria situazione debitoria, nei confronti di , grazie all'accesso Controparte_3
effettuato presso gli uffici della convenuta in data 11 dicembre 2018, dal momento che non gli erano mai state notificate le predette cartelle di pagamento.
Eccepiva, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dall'erario ed oggetto delle cartelle in questione, nonché la decadenza dell' dal potere di riscossione in quanto non esercitato entro due anni CP_1
dalla data di consegna del ruolo all'ente della riscossione;
nello specifico rappresentava che “in riferimento alla n. 02220110032807503, riferita all'anno 2010, si rileva che la stessa sarebbe stata presuntivamente notificata solo il 24/05/2016. L' risulta pertanto Controparte_4 ampiamente decaduto dall'esercizio del potere di riscossione”; chiedeva, pertanto, preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle impugnate e, nel merito, il loro annullamento.
Si costituiva, in data 22 febbraio 2019, l' OP
contestando integralmente quanto dedotto dall'attrice e documentando la notifica delle cartelle di pagamento impugnate (doc. 1, 3, 4). Rappresentava che tutti gli estratti di ruolo erano stati caricati correttamente entro l'anno e notificati nei termini. Lamentava, quindi, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata dalla controparte.
Allegava documentazione (docc. 5 e 6) comprovante l'avvenuto stralcio, in osservanza della normativa vigente, delle cartelle di pagamento n.
02220000069904085; n. 02220010132596277; n. 02220020011626009;
n.02220040000952504; n. 02220040002933202; n. 02220040036694929; n.
02220040036695030; n. 0220050005341372; n. 02220050027263391; n.
02220060023159751; n. 02220060025373757; n. 02220070019356337; n.
02220070022568271; n. 02220070028514514; n. 02220080001536712; n.
02220080009207891; n. 02220080017906833; n. 02220080024752542; n.
02220110000494245; n. 02220080031979854; n. 02220090007637487; n.
02220090007637588; n. 02220090011346874; n. 02220090040685041; n.
02220110000495457.
Ciò posto, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto proposta autonomamente avverso l'estratto di ruolo relativo a cartelle di pagamento ritualmente notificate.
Alla prima udienza del 21 marzo 2019, l'opponente si riportava alle conclusioni del proprio atto introduttivi (“riportandosi integralmente all'atto introduttivo, chiede ed insiste per l'accoglimento delle domande ivi contenute”).
Con la memoria ex art. 183, sesto comma n. 1 c.p.c., c.p.c., l'attore eccepiva la nullità della costituzione dell' in quanto patrocinata da un CP_1
avvocato del libero Foro. Disconosceva, inoltre, tutta la documentazione prodotta dall' sostenendo che fosse “pacifico che la prova della CP_1
regolare notifica possa essere validamente offerta solamente con la produzione in giudizio degli originali e non possa essere surrogata dalla esibizione di semplici copie”.
Disconosceva, inoltre, “tutta la documentazione prodotta in copia da controparte, ai sensi degli artt. 214, 215 c.p.c. e 2719 c.c., in relazione al fatto che, sulla base di quanto riferito dallo stesso, si contesta l'esistenza stessa del documento originale”.
La causa veniva istruita documentalmente e il Tribunale di Brescia, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la tratteneva in decisione.
Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 1370/2020 pubblicata il 10 luglio
2020, dichiarava inammissibile l'opposizione, condannando l'attore alla rifusione delle spese di lite.
Nello specifico, rigettava l'eccezione relativa al difetto di costituzione sollevata da parte opponente, ritenendo valida la procura conferita dall'Agenzia ad un difensore del libero Foro.
Riteneva, inoltre, provata la regolarità del procedimento notificatorio delle cartelle di pagamento n. 02220080020872523, n. 02220090015825333, n.
02220110027571704, n. 02220110027571805, n. 02220120001422511, n.
02220130012463816, n. 02220130014168847, n. 02220110032807503, n.
02220120016811276, n. 02220120019161146, n. 02220120025443502, n.
02220120029670247, n. 02220140002456284, n. 02220140003550351, n.
02220140008140814, n. 02220140015794310, n. 02220140017110862, n.
02220140018061482, n. 02220150000694224, n. 02220150003530320, n.
02220150007854214, n. 02220150014559312, n. 02220150020990359, n.
02220160000596452, n. 02220150015945113, oggetto di causa. Affermava che le predette cartelle erano state notificate a mezzo posta;
conseguentemente, rigettava le eccezioni formulate da parte attrice in merito alle notificazioni effettuate via posta e via pec. Il Tribunale, inoltre, rigettava l'eccezione di inesistenza delle notifiche effettuate da agenzie private, “in quanto dedotte genericamente senza indicare le cartelle asseritamente notificate con tale sistema”. Escludeva l'obbligo, in capo all' di CP_1 produzione “dell'originale delle cartelle impugnate nel loro contenuto integrale con la relata di notifica apposta in calce alle stesse per ritenere valida la notifica”.
Il Tribunale rilevava, inoltre, che il “disconoscimento della conformità dei documenti agli originali da parte di [fosse] da ritenersi Parte_1
inammissibile, essendo stato formulato con una clausola di stile avente contenuto assolutamente generico, dovendo invece tale dichiarazione essere fatta - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso
l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti specifici e concreti per i quali si assume differisca dall'originale”. In secondo luogo, riteneva avvalorata “l'efficacia rappresentativa della documentazione fotostatica prodotta da parte convenuta dalle risultanze dell'estratto di ruolo impugnato, ove è annotata la data della notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi con il relativo numero;
date che risultano corrispondenti a quelle desumibili dalla copie delle relate di notificazione prodotte in giudizio”.
Il Tribunale riteneva ammissibile l'impugnazione delle cartelle esattoriali, la cui esistenza risultasse da un estratto di ruolo rilasciato dal CP_5
per la riscossione su richiesta del debitore, “soltanto se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica” e, nel caso di specie, rilevata la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento, l'opposizione era da dichiararsi inammissibile, con riferimento alle cartelle notificate a mezzo posta. Per l'effetto, rigettava l'eccezione di prescrizione, “doglianza non più deducibile per effetto della corretta notifica delle cartelle e della loro mancata tempestiva opposizione”.
Quanto all'eccezione di prescrizione, dichiarava che la domanda rimaneva ammissibile solo con riferimento alla cartella n. 02220120001421392, per la quale non vi era prova dell'avvenuta notifica, e con riferimento alle cartelle n. 02220160006017342, n. 02220160006017443, n. 02220160021456049, n.
02220160021456150, n. 02220160021997570, n. 02220180002681133, n.
02220180003764983, n. 02220180008828837, n. 02220180005649752 per le quali l' aveva prodotto la ricevuta di mancata consegna della CP_1 notifica a mezzo p.e.c.
Affermava che “l'eccezione di prescrizione era tuttavia generica, mancando ogni riferimento ai presupposti fattuali e giuridici della sua applicazione relativi alle singole cartelle di pagamento”, dal momento che dalla
“documentazione in atti non è infatti possibile verificare la natura dei crediti alle quali le cartelle si riferiscono”. Concludeva, infatti, affermando che “in mancanza delle specifiche indicazioni di fatto necessarie per rendere comprensibile ed individuabile la natura del credito che si assume essere prescritto, l'eccezione non [poteva] che essere dichiarata inammissibile”.
Sotto altro aspetto il Tribunale rilevava che non vi fosse alcuna precisa allegazione da cui trarre “l'esistenza in concreto dell'interesse ad agire di parte attrice in via di accertamento negativo per la dichiarazione di avvenuta estinzione del credito per prescrizione, in assenza di atti posti in essere dal concessionario né di esecuzione, né prodromici alla preannunciata esecuzione, né di natura meramente cautelativa del credito, quali ad esempio, l'iscrizione ipotecaria e/o i fermi amministrativi”.
In conclusione, ritenuta la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento impugnate, l'interruzione del decorso della prescrizione eccepita dalla notifica delle stesse e, considerata la carenza di allegazione di alcuna pretesa azionata dopo la notifica delle cartelle stesse, dichiarava non sussistente
“l'interesse ad agire con riferimento alla prescrizione eventualmente maturata dopo la notifica delle stesse”, e l'inammissibilità dell'opposizione
“per tardività dell'opposizione e per carenza di interesse ad agire”.
proponeva ritualmente appello con atto di citazione, Parte_1
affidandosi a undici motivi.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto OP dell'appello, in quanto infondato.
All'udienza del 31 marzo 2021, tenutasi in modalità cartolare, la Corte rinviava la causa all'udienza del 25 settembre 2024 per precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, l'appellante censura la statuizione di condanna alla rifusione delle spese di lite contenuta in sentenza.
Rappresenta di esser stato obbligato ad “adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere la cancellazione di una debitoria, da un lato per statuizione legislativa (alla quale non può non corrispondere la manifesta negligenza ed inottemperanza della convenuta) e dall'altro per accertata mancata sussistenza della presunta attività di notifica”. Chiede, conseguentemente, la declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle indicate al punto 1 della sentenza, in quanto stralciate dall'amministrazione.
Con il secondo motivo, lamenta la contrarietà della sentenza alle norme di legge, avuto riguardo alla sussistenza dell'interesse ad agire e all'impugnabilità dell'estratto di ruolo. Rappresenta, richiamando precedenti di legittimità, che l'interesse ad agire dell'opponente sussiste anche prima dell'avvio della procedura esecutiva, al fine di accertare l'insussistenza della pretesa erariale cristallizzata nel ruolo. Espone che è consentita l'impugnazione della cartella di pagamento della quale si venga a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su richiesta dal concessionario della riscossione, a causa dell'invalidità della relativa notifica. Rappresenta, inoltre, che “l'iscrizione a ruolo altro non è che l'esteriorizzazione della pretesa impositiva, idonea a creare una situazione di incertezza e presupposto di un pregiudizio già imminente nella sfera giuridica dell'interessato. Non è necessario che il contribuente attenda l'ufficialità dell'atto a mezzo di notificazione della cartella di pagamento, se abbia avuto notizia a mezzo di estratto di ruolo, di un atto dell'amministrazione finanziaria che si presenti potenzialmente idoneo ad incidere irreversibilmente sulla posizione del contribuente”.
Conclude ricordando che “spetterà, poi, all'Agente della riscossione ed agli enti impositori, qualora intendessero contestare la tardività della impugnazione, provare il diverso ed antecedente momento in cui la ricorrente avrebbe avuto conoscenza dei ruoli e delle cartelle impugnate”.
Con il terzo motivo d'appello, censura la sentenza nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di accertamento negativo della pretesa dell' rappresenta che l'opposizione all'esecuzione è il CP_1 rimedio processuale da adottare anche quando l'opponente contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per omessa notifica della stessa cartella e per la mancanza del titolo legittimante l'iscrizione al ruolo. Richiama l'art. 615, comma 1°, c.p.c., a norma del quale si può formulare un'opposizione ad esecuzione forzata non ancora iniziata. Conclude ribadendo la sussistenza del proprio interesse ad agire poiché, in assenza della notifica degli avvisi di addebito, l' aveva leso il suo diritto di difesa. CP_1
Chiarisce che l'opposizione all'esecuzione è anche il rimedio processuale da adottare quando l'opponente adduca “fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come ad esempio la prescrizione maturata dopo l'irrogazione della sanzione o il pagamento di quest'ultima …., come nel caso che ci occupa, sussistendo pertanto, l'interesse ad agire….”.
Con il quarto motivo, l'appellante censura la motivazione della sentenza nella parte in cui non ha valorizzato il disconoscimento integrale della documentazione prodotta in giudizio dall' con particolare riguardo CP_1
alla notificazione delle cartelle. Rappresenta che la prova della regolare consegna e, quindi, del regolare procedimento di notificazione, incombe sull'agente della riscossione che assume di aver notificato l'atto; nello specifico, tale onere probatorio richiederebbe la produzione in giudizio dell'originale delle relate di notifica in calce all'atto notificato, oltre alla prova del contenuto dell'atto notificato, attraverso la produzione della copia del predetto atto;
richiede, infine, la titolarità del potere di notificazione in capo al soggetto che ha materialmente notificato l'atto, nel rispetto delle disposizioni di legge previste dagli articoli 137 e seguenti del codice di rito e dagli articoli 26 e 60 del DPR 602/1973. Richiama sul punto giurisprudenza di merito e di legittimità.
Rappresenta che i documenti disconosciuti non hanno efficacia probatoria ex art. 2702 c.c. e che la parte che li ha prodotti ha l'onere di chiederne la verificazione ex art. 216 c.p.c. Conclude affermando che l' “non CP_1
avendo proceduto al giudizio di verificazione, ha implicitamente dichiarato di non volersi avvalere della relativa disconosciuta produzione documentale, destituendo le proprie deduzioni ed eccezioni di ogni fondamento probatorio”.
Con il quinto motivo, l'appellante lamenta l'inesistenza delle notifiche poiché effettuate tramite agenzie private;
rappresenta che Centro Sin e
Centro CSA, cui è stato affidato il processo di notifica delle cartelle di pagamento, non rivestono i requisiti necessari per il perfezionamento della notifica, non essendo equiparabili al servizio postale. Richiama, sul punto, precedenti giurisprudenziali.
Con il sesto motivo lamenta l'irregolare procedimento di notificazione delle cartelle di pagamento avvenuto a mezzo della posta elettronica certificata.
Censura la nullità di tali notifiche in quanto l' ha omesso di produrre CP_1
l'attestazione di conformità del documento allegato, privo anche della necessaria firma digitale. Richiama, sul punto, precedenti giurisprudenziali.
Con il settimo motivo censura la sentenza lamentando la mancata considerazione del disconoscimento della documentazione prodotta da controparte ai sensi dell'art. 2719 c.c., ribadendo che “la prova della regolare notifica possa essere validamente offerta solamente con la produzione in giudizio degli originali e non possa essere surrogata dalla esibizione di semplici copie. La mera riproduzione fotostatica non assume alcun valore giuridico, trattandosi di meri documenti di parte, non muniti di alcuna attestazione di autenticità proveniente da pubblico ufficiale, che non garantiscono alcuna prova certa in ordine alla corrispondenza all'originale”.
Con l'ottavo motivo d'appello, ripropone nel presente grado il disconoscimento specifico della documentazione prodotta in copia dall' come formulato con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c. CP_1
Disconosce, per ogni cartella, la copia del referto, prodotto in mera copia fotostatica, “la sottoscrizione del documento ai sensi degli artt. 214 e 215
c.p.c. in quanto mai notificato alla parte” e contesta “l'esistenza stessa di un documento originale corrispondente alle fotocopie prodotte che sia mai stato sottoscritto da lui o da altro soggetto. Infatti, come da documentazione di controparte, dallo stesso prodotto in un'unica facciata, non risulta il bollo dell'ufficio della distribuzione né il timbro del calendario, unico elemento atto a provare la data di effettiva presunta notifica”.
Rappresenta, inoltre, che la regola generale è quella secondo cui ogniqualvolta non sia rinvenuto il destinatario dell'atto personalmente, deve essere inviata al medesimo una seconda raccomandata “informativa” (CAN), finalizzata a rendere l'atto conoscibile al medesimo e tutelare il suo diritto di difesa nei confronti dell'agente della riscossione.
Con il nono motivo lamenta il rigetto dell'eccezione di prescrizione, che ripropone. Rappresenta che alle cartelle esattoriali è pacificamente applicabile il termine di prescrizione quinquennale, in quanto “la cartella esattoriale vale come un mero atto di precetto, volto alla messa in mora del debitore e all'interruzione del termine prescrizionale”.
Nel dettaglio, elenca le cartelle di pagamento oggetto di prescrizione:
n.02220000069904085, n.02220010132596277, n.02220020011626009,
n.02220040000952504, n.02220040002933202, n.02220040036694929,
n.02220040036695030, n.02220050005341372, n.02220050027263391,
n.02220060023159751, n.02220060025373757, n.02220070019356337,
n.02220070022568271, n.02220070028514514, n.02220080001536712,
n.02220080009207891, n.02220080017906833, n.02220080024752542,
n.02220080020872523, n.02220120001421392, n.02220110000494245,
n.02220080031979854, n.02220090007637487, n.02220090007637588,
n.02220090011346874, n.02220090015825333, n.02220090040685041,
n.02220110000495457, n.02220110027571704, n.02220110027571805,
n.02220120001422511, n.02220130012463816 e n.02220130014168847.
Con il decimo motivo, censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha accertato l'eccezione di decadenza dell'Agenzia dal potere di riscossione.
Rappresenta che “nel caso delle cartelle esattoriali relative a contravvenzioni del codice della strada, le stesse, a pena di decadenza devono essere notificate entro due anni dalla data di consegna del ruolo dal irrogatore alla allora ai CP_6 Controparte_2 sensi dell'art. 1, c 153, L.244/2007. Nel caso di specie, in riferimento alla n. 02220110032807503, riferita all'anno 2010, si rileva che la stessa sarebbe stata presuntivamente notificata solo il 24/05/2016.
L'Agente della riscossione risulta pertanto ampiamente decaduto dall'esercizio del potere di riscossione”.
Con l'undicesimo e ultimo motivo d'appello, censura la sentenza nella parte in cui non ha dichiarato la nullità della costituzione dell'
[...]
, per essersi avvalsa del patrocinio del libero Foro, pur OP
essendo divenuta un ente di diritto pubblico. Rappresenta, nello specifico, che “l' , quale successore “ope legis” di OP
, ex art. 1 Decreto Legge n. 193 del 2016, convertito in Legge n. CP_2
225 del 2016, ove si costituisca formalmente in giudizio in un nuovo processo come in uno già pendente alla data della propria istituzione, deve avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo”.
La Corte, rilevata la stretta connessione di alcuni motivi d'appello, ritiene opportuno procedere con una trattazione congiunta per alcuni degli stessi e di partire dall'ultimo motivo inerente alla questione della lamentata nullità della costituzione in giudizio dell' in quanto pregiudiziale rispetto CP_1
agli altri.
Il motivo è infondato.
L'eccezione di nullità della costituzione dell' OP
, per essersi avvalsa del patrocinio di un avvocato del libero Foro,
[...]
è stata correttamente rigettata dal Tribunale, in quanto, per consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in seguito alla pronuncia della
Suprema Corte, resa a Sezioni Unite, «impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'
[...]
si avvale: - dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti OP
come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933,
n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit. di avvocati del libero foro nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio;
quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e CP_1
l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell a mezzo dell'una o dell'altro postula CP_1
necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità» (Cass., Sezioni Unite, Sent. n. 30008 del 19 novembre
2019; così anche Cass., Sez. V, 14 novembre 2023, n. 31616).
Ciò posto, in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura dello
Stato su base convenzionale, è consentito all' OP
di avvalersi anche di avvocati del libero Foro;
tale possibilità, ha
[...]
precisato la Corte, avviene attraverso un meccanismo sostanzialmente automatico, posto che si deve ritenere che la costituzione in giudizio dell' “a mezzo dell'Avvocatura dello Stato ovvero degli avvocati del CP_1
libero Foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o di fornire prove al riguardo” (Cass. ord. n.15365/2024).
Il quarto, il settimo e l'ottavo motivo d'appello vanno trattati congiuntamente e sono infondati.
È opportuno premettere che l' si era costituita in giudizio, dinnanzi CP_1
al Tribunale di Brescia, in data 22 febbraio 2019 producendo, come allegato, la documentazione comprovante l'avvenuta notifica delle cartelle oggetto di causa. Alla prima udienza dinnanzi al Tribunale l'opponente non formulava alcun disconoscimento della documentazione dimessa in atti dall'Agenzia, come si evince dalla lettura del verbale della predetta udienza.
Ciò posto, la Corte rileva la tardività del disconoscimento della documentazione dimessa in copia, operato da parte attrice solo con la memoria ex art. 183, c.6, n. 1, c.p.c.
La giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che “l'art. 2719
c.c. - che esige un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche - è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione;
tale effetto si produce anche quando uno o più eredi non dichiarino entro tali termini - in modo rituale, chiaro ed inequivoco - di non conoscerle”.
(ex multis, Cass. civ. sez. 2, sent. n. 19850 del 18/07/2024; Rv. 671778 - 01).
Per l'effetto, l'accertamento della tardività del disconoscimento preclude ogni esame in relazione alle censure formulate dall'appellante in tema di difformità delle copie fotostatiche rispetto agli originali, nonché di difformità ovvero di inesistenza della sottoscrizione apposta in tali documenti.
Il quinto motivo d'appello è inammissibile.
L'appellante lamenta l'inesistenza delle notifiche in quanto effettuate tramite agenzie private, senza formulare, tuttavia, alcuna specifica censura al capo della sentenza che ha accertato la correttezza della notifica delle cartelle, perfezionatasi a mezzo del servizio postale.
Conseguentemente il motivo d'appello è inammissibile, anche senza considerare il fatto che Centro Sin e Centro Csa, dalla lettura delle cartoline di ricevimento di cui al doc. 1 di parte convenuta, risultano come mittente delle raccomandate AR e non come soggetto cui era stato affidato il procedimento di notificazione.
L'inammissibilità del quinto motivo d'appello incide anche sul decimo motivo d'appello che, conseguentemente, è parimenti inammissibile.
Nel formulare la censura relativa al mancato accoglimento dell'eccezione decadenza dell' dal potere di riscossione per quanto concerne la CP_1 cartella di pagamento n. 02220110032807503, l'appellante non censura specificamente il capo della sentenza in cui il Tribunale ha accertato la regolarità della notifica della predetta cartella, avvenuta a mezzo del servizio postale.
Ciò posto, accertata la regolare notifica della cartella, l'appellante, per far valere l'eccezione suindicata, avrebbe dovuto impugnare tempestivamente la predetta cartella, e non facendo opposizione, inammissibilmente, avverso l'estratto di ruolo. Una volta che la cartella notificata non sia stata impugnata, l'eccezione di prescrizione può essere proposta solo con riguardo ai successivi atti esecutivi, ambito però estraneo a questa causa.
Il sesto motivo è infondato, in quanto il Tribunale ha accertato che la notifica delle cartelle è avvenuta a mezzo del servizio postale. L'appellante non ha censurato, in maniera specifica, tale capo della sentenza, lamentando genericamente il mancato perfezionamento del procedimento notificatorio svolto via p.e.c. circostanza, peraltro, esclusa dal Tribunale relativamente alle cartelle di cui è stata accertata la correttezza della notifica.
Da ciò discende l'infondatezza del motivo in questione, atteso che l'appellante non critica il capo della sentenza cui si è fatto cenno, mentre il medesimo non ha interesse ad impugnare il capo della sentenza che già ha escluso il perfezionamento della notifica via pec.
Venendo adesso al secondo e terzo motivo, gli stessi sono infondati mentre il nono motivo è assorbito dall'infondatezza dei primi due.
La Suprema Corte ha affermato, in molteplici pronunce, il principio di diritto secondo cui è inammissibile l'impugnazione della cartella conosciuta a mezzo di estratto di ruolo “allorquando si deducano fatti estintivi successivi
(quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione” (Cass. civ., sez. III, n. 21606/2024); inoltre,
“l'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile, in questa cornice, soltanto se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica e, quindi, solo in funzione recuperatoria” (Cass. civ., sez. III civ., n. 7353/2022). In un caso sovrapponibile a quello oggetto della presente causa, la Suprema Corte ha affermato che “parte ricorrente, originaria opponente, non ha dimostrato (invero, nemmeno allegato) la sussistenza di un interesse di tal fatta, non avendo dedotto alcunché sul punto;
un interesse ad agire siffatto non può scorgersi nella formulazione di un'eccezione di prescrizione del credito portato dalle cartelle […] in definitiva, difettando una condizione dell'azione, l'opposizione non avrebbe potuto essere proposta” (Cass. civ., III sez., n. 21612/2024).
Ciò posto, per quanto concerne le cartelle di cui il Tribunale ha accertato la notifica a mezzo posta, l'opposizione è inammissibile con conseguente assorbimento del motivo di impugnazione concernente l'eccezione di prescrizione.
Quanto alle cartelle non notificate, l'eccezione di prescrizione risulta, in ogni caso, preclusa, stante la carenza dell'interesse di parte attrice, odierna appellante, all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, dal momento che essa non ha mai allegato che alcuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione e dal momento che si è limitata a riproporre integralmente l'eccezione di prescrizione, così come formulata nel giudizio dinnanzi al Tribunale, includendo, del resto, nella lista delle cartelle di pagamento oggetto dell'eccezione di prescrizione svariate cartelle correttamente notificate e finanche cartelle “stralciate” dall' CP_1
Infatti, la circostanza che l'estratto ruolo sia autonomamente impugnabile, come affermato dalla Suprema Corte (SS.UU. n. 19704 del 2015), non implica che sia automaticamente configurabile in ogni caso, in capo all'opponente, l'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Perché sia ravvisabile tale interesse, infatti, occorre che il debitore dimostri, o quantomeno alleghi, un concreto pregiudizio.
La giurisprudenza è conforme nel ritenere impugnabile la cartella di pagamento, conosciuta mediante l'estratto di ruolo, nelle sole ipotesi di irrituale notifica della stessa, in ogni caso, solo in presenza di una valida allegazione probatoria comprovante l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (cfr.
Cass. 13.10.2016, n. 20618; Cass. 9.3.2017, n. 6034). Nello specifico,
"l'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione e si identifica nella esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del Giudice" (Cass.
13.10.2016, n. 20618). In tale prospettiva, afferma la Suprema Corte che
"non era necessario percorrere, in difetto di alcuna attività esecutiva da parte dell'amministrazione, la strada dell'azione di accertamento negativo del credito. Avrebbe potuto legittimamente essere oggetto di impugnazione soltanto il provvedimento dell'amministrazione che avesse negato lo sgravio"
e che "non si pone in contrasto con quanto recentemente affermato dalle
Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 19704 del 2015".
Ciò posto, nel caso di specie, l'appellante ha omesso, sin dal primo grado, di allegare il pregiudizio a sé derivato dalla sussistenza di una pretesa azionata dopo la notifica delle cartelle, non avendo per esempio dedotto il compimento, da parte dell' per la riscossione, di atti OP
prodromici all'esecuzione come per esempio, avvenute iscrizioni ipotecarie.
La domanda formulata è stata, quindi, correttamente rigettata dal Tribunale.
Il primo motivo d'appello è, invece, fondato e va accolto.
Il Tribunale di Brescia, pur avendo correttamente accertato che svariate cartelle di pagamento (di cui ai doc. 5, 6 e 7 di parte convenuta) sono state
“stralciate” dall' non ha dato atto della cessata materia del CP_1
contendere in relazione alle suindicate cartelle, le quali non costituiscono più oggetto della pretesa dell' . Controparte_7
si è trovato nella necessità di dover formulare opposizione Parte_1 ex art. 615 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo, al fine di ottenere lo sgravio della pretesa dell'Agenzia e la conseguente cancellazione parziale del debito. Lo
“stralcio” è avvenuto successivamente all'opposizione formulata dall'attore.
La Corte ritiene, pertanto, che l'opposizione sia causale rispetto all'avvenuto stralcio di cui l' ha dato atto nella costituzione in giudizio dinnanzi CP_1
al Tribunale.
Tale circostanza, incontestata, è stata accertata dal Tribunale, il quale, tuttavia, a giudizio della Corte non l'ha correttamente valorizzata in sede di liquidazione delle spese del giudizio, dovendosi ravvisare sul punto la soccombenza virtuale dell' la cui sussistenza determina, in rapporto CP_1 alle altre domande rispetto alle quali l'appellante è risultato soccombente, una reciproca soccombenza tra le parti.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo d'appello, la sentenza impugnata va riformata con dichiarazione della cessazione della materia del contendere in relazione alle seguenti cartelle: n. 02220000069904085; n.
02220010132596277; n. 02220020011626009; n.02220040000952504;
n.02220040002933202; n. 02220040036694929; n. 02220040036695030; n.
0220050005341372; n. 02220050027263391; n. 02220060023159751; n.
02220060025373757; n. 02220070019356337; n. 02220070022568271; n.
02220070028514514; n. 02220080001536712; n. 02220080009207891; n.
02220080017906833; n. 02220080024752542; n. 02220110000494245; n.
02220080031979854; n. 02220090007637487; n. 02220090007637588; n.
02220090011346874; n. 02220090040685041; n. 02220110000495457.
La sentenza impugnata va, invece, confermata nel resto.
Con riguardo alla regolamentazione delle spese del giudizio, la riforma della sentenza impugnata determina la necessità di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in relazione all'esito complessivo della lite (Cass.
27606/2019, 1775/2017).
Tenuto conto della soccombenza reciproca, la Corte ritiene sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma la sentenza n.
1370/2020 del Tribunale di Brescia, pubblicata in data 10 luglio 2020; dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle seguenti cartelle di pagamento:
n. 02220000069904085; n. 02220010132596277; n. 02220020011626009;
n.02220040000952504; n. 02220040002933202; n. 02220040036694929; n.
02220040036695030; n. 0220050005341372; n. 02220050027263391; n.
02220060023159751; n. 02220060025373757; n. 02220070019356337; n.
02220070022568271; n. 02220070028514514; n. 02220080001536712; n.
02220080009207891; n. 02220080017906833; n. 02220080024752542; n.
02220110000494245; n. 02220080031979854; n. 02220090007637487; n.
02220090007637588; n. 02220090011346874; n. 02220090040685041; n.
02220110000495457.
Conferma, nel resto, la sentenza impugnata.
Compensa fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
IL CONSIGLIERE EST.
Michele Stagno
IL PRESIDENTE
Vittoria Gabriele