Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/05/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 1261/2024 - Pag. 1 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di conSIlio: dott. Gaetano Laviola Presidente dott. Matteo Prato Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1261/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio – cessazione effetti civili” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...]_1 C.F._1 (GERMANIA) il 18/05/1984, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Accroglianò, giusta procura in atti, tutti domiciliati come in atti
- Ricorrente -
E
, C.F. , parte nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
13/03/1981;
- Resistente -
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto di pronunciare cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo depositato ed il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni. FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.06.2024, ha introdotto procedimento contenzioso Parte_1 di divorzio nei confronti del marito . Controparte_1 All'udienza tenutasi in data 26.03.2025, dinanzi al giudice deSInato, le parti - presenti personalmente - hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo in ordine alle condizioni alle quali addivenire al divorzio e, precisamente, hanno chiesto di recepire le condizioni di cui alla scrittura privata depositata telematicamente in data 25.03.2025. L'avv. Accroglianò (nel frattempo munitosi di procura ad litem anche da parte di depositata unitamente all'accordo) ha Controparte_1 discusso la causa, chiedendo la pronuncia di divorzio in conformità all'accordo raggiunto. Il Giudice, quindi, ha riservato la decisione al Collegio.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue. La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 22.02.2022 dell'avvenuta
comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa di questo Tribunale del 17.03.2022 (r.g. n. 2413/2021) (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. Le parti hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni espresse nell'accordo depositato il 25.03.2025, di seguito riportate:
“1); Pronuncia, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Sig.ra e Parte_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
2) Affidamento esclusivo dei figli: , nato a [...] il [...] e Persona_1
, nata a [...], il [...], alla madre SI.ra , cosi Persona_2 Parte_1 modificando il provvedimento di separazione, con obbligo del padre, di far visita agli stessi due pomeriggi a settimana, martedì e giovedì, dalle ore 16.00 ore 20.30, cena compresa, e due fine settimana alternati il sabato o la domenica dal mattino alle ore 10 sino alla sera ore 21.30,cena compresa. Nelle festività: nel periodo natalizio, il padre potrà tenere con sé i figli minori, ad anni alterni, dal 23 al 26 dicembre o dal 28 dicembre al 2 gennaio;
per le vacanze pasquali il giorno di
Pasqua o Pasquetta ad anni alterni;
il giorno del compleanno dei minori verrà festeggiato con entrambi i genitori oppure in caso di disaccordo la mattina con un genitore ed il pomeriggio con l'altro, ad anni alterni. Nel periodo estivo, il padre potrà tenere con sé i figli minori per 15 giorni anche non continuativi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Ad ogni modo, il SI.
[...]
potrà frequentare i figli anche in giorni diversi da quelli stabiliti previo preavviso e Parte_2 tenuto conto delle eSIenze degli stessi;
3) Il SI. si obbliga al pagamento della Controparte_1 somma pari ad € 250,00, quale contributo al mantenimento dei due figli minori, in favore della SI.ra , entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
somma concordemente ridotta Parte_1 rispetto alla sentenza di separazione attese le difficoltà economiche in cui versa il CP_1 stabilendo che sarà la madre, quale genitore affidatario, a percepire l'assegno unico dei minori pari al 100%;4) Il SI. è obbligato, altresì, al pagamento del 50% delle spese CP_1 straordinarie ed extra scolastiche, così come dettagliatamente di seguito riportate: - spese mediche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche: c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari: e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche: c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo: c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che R.G. n.° 1261/2024 - Pag. 3 di 3
non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali: c)attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro. boy- scout) e) babysitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
”. Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge e all'interesse della prole, tenuto conto, per ciò che riguarda la richiesta congiunta di affido esclusivo della prole alla madre, di quanto precisato dai genitori all'udienza di comparizione, e cioè che il
[...]
dall'epoca della separazione, ha mostrato disinteresse nei confronti dei figli, ostacolando, di CP_1 fatti, la gestione degli stessi in relazione alle richieste di autorizzazioni scolastiche e sanitarie
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tenuto conto dell'esito del giudizio, che ha visto le parti raggiungere un accordo in ordine alle condizioni del divorzio, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in IG
BR (CS) in data 08.09.2011 tra e , come sopra generalizzati, Parte_1 Controparte_1 alle condizioni indicate in parte motiva;
B. DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
C. MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di IG SS (CS) in cui l'atto di matrimonio (atto n. 106 parte II, serie A anno 2011) fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso nella camera di conSIlio tenutasi in data 22 maggio 2025.
Il Presidente dott. Gaetano Laviola
Il Giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo, dott. Francesco Cottone.