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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/05/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro così composta: dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel. dr. Nicoletta Taiti Consigliera nella causa iscritta al n. 313 / 2024 RG promossa da
Parte_1
Avv. Daniele Biagini, Silvia Ventura appellante contro spa CP_1
Avv. Michele Caro,
[...]
(già Controparte_2 Controparte_3
Avv. Pier Luigi Pellini appellati
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 15 / 2024 del Tribunale di Lucca quale giudice del lavoro, pubblicata in data 11 gennaio 2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza 20 maggio 2025, con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Questa in sintesi la vicenda processuale, ricostruita sugli atti ed i documenti delle parti, relativa ai diversi giudizi fra il lavoratore e la datrice Parte_1 Parte_2
(n. 419/2020 RG Tribunale Lucca) aveva convenuto avanti al Tribunale di Lucca con ricorso cd Fornero. Pt_1 CP_1
Premesso di essere stato dipendente della società, da ultimo inquadrato come impiegato tecnico capo segheria, e di avere subìto un infortunio sul lavoro il 18 marzo 2015, nel quale aveva riportato trauma cranico e toracico con fratture multiple, a cui erano seguite ricadute con interventi chirurgici e lunghi periodi di malattia fino a giungo
2018, e di essere stato licenziato il 9 ottobre 2019 per inidoneità sopravvenuta alla mansione di capo segheria, dovuta agli esiti del medesimo infortunio, nonché per avere rifiutato la collocazione alternativa, aveva Pt_1
pagina 1 di 22 Parte impugnato il licenziamento con rito Fornero per infondatezza del e per motivo ritorsivo (collegato al timore della società che egli pretendesse il risarcimento del danno per il medesimo infortunio sul lavoro, risarcimento al quale la stessa società gli avrebbe chiesto di rinunciare senza ottenere il suo assenso)
- il Tribunale di Lucca aveva accolto l'impugnazione con ordinanza sommaria del 2 novembre 2020, ritenendo che il giustificato motivo oggettivo fosse manifestamente insussistente;
di conseguenza, applicando la tutela dell'art. 18
comma 4, aveva condannato alla reintegra nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno;
invece, aveva CP_1 escluso il motivo ritorsivo respingendo la domanda di tutela ex art. 18 comma 1;
- con la medesima ordinanza sommaria, il Tribunale aveva dichiarato che la domanda di accertamento della esclusiva responsabilità datoriale per l'infortunio sul lavoro e le relative conseguenze lesive era improponibile nel giudizio di impugnazione del licenziamento secondo il rito Fornero, per legge circoscritto alla legittimità dell'atto risolutivo
- l'ordinanza sommaria era stata opposta con il rito Fornero da parte di per la parte che accoglieva CP_1
l'impugnazione del licenziamento (n. 1036/2020 RG Tribunale Lucca)
- la stessa ordinanza era stata opposta con il rito Fornero anche da (n. 1049/2020 RG Tribunale Lucca), il Pt_1 quale aveva ribadito la domanda di accertamento della responsabilità datoriale per l'infortunio sul lavoro
- il Tribunale aveva riunito le due opposizioni al n. 1036/2020 RG, e le aveva decise con sentenza n. 274/2021 con la quale aveva ribadito la illegittimità del licenziamento, escludendone tuttavia la natura ritorsiva (il lavoratore era quindi stato reintegrato, ed il rapporto proseguiva, essendo ancora in corso nel 2025)
- nell'ambito dello stesso giudizio di opposizione con il rito Fornero n. 1036/2020 RG, il Tribunale aveva separato la domanda di accertamento della esclusiva responsabilità datoriale per l'infortunio sul lavoro ed il relativo danno, che era stata iscritta separatamente al n. 821/2021 RG Tribunale Lucca (così creando il primo grado del presente giudizio, svolto non più secondo il rito Fornero, bensì secondo l'ordinario rito del lavoro)
- tuttavia, con la sentenza appellata n. 15/24, il Tribunale aveva poi definito lo stesso giudizio n. 821/2021 RG dichiarando il ricorso inammissibile per difetto di interesse
- (n. 351/2023 RG Tribunale Lucca) nel frattempo, aveva convenuto nuovamente con domanda di Pt_1 CP_1 risarcimento del danno conseguente allo stesso infortunio del 18 marzo 2015 e relativa condanna specifica al risarcimento delle varie voci di danno conseguenti a tale evento.
Per quanto qui interessa, questa la motivazione della sentenza appellata n. 15/2024:
* il petitum e la causa petendi della domanda di in origine introdotta nella fase sommaria (n. 419/2020 RG) e Pt_1 di opposizione (n. 1049/2020 RG) secondo il rito Fornero, e poi separata nel presente giudizio (n. 821/2021 RG), riguardava l'accertamento della responsabilità per l'infortunio da parte di la quale avrebbe intimato il CP_1 licenziamento ritorsivo per colpire la successiva condizione del lavoratore infortunato, creditore del relativo risarcimento
* le conclusioni dell'opposizione del lavoratore chiedevano di accertare la violazione dell'art. 2087 cc nonché del
D. L.gvo n. 81/2008 e quindi che per sua responsabilità esclusiva (ex art. 2087 o 2049 cc), aveva CP_1
pagina 2 di 22 provocato le lesioni traumatiche del 18 marzo 2015, e le conseguenti ricadute del lungo periodo di malattia fino al
2018, essendo di conseguenza unica responsabile dei conseguenti danni, biologico, morale ed esistenziale
* nel separato giudizio n. 351/2023 RG, aveva agito per la condanna di al risarcimento dei medesimi Pt_1 CP_1 danni, quantificando i rispettivi crediti ai fini della condanna specifica, e chiedendo la riunione fra il giudizio separato (n. 821/2021 RG) e quello appositamente introdotto per il risarcimento (n. 351/2023 RG)
* secondo il Tribunale, la domanda separata dal giudizio secondo il era inammissibile per difetto di CP_4 interesse, e di conseguenza i giudizi n. 821/2021 RG e n. 353/2023 RG non potevano essere riuniti tra di loro, nonostante che, seppur a fini diversi, riguardassero entrambi il medesimo tema della responsabilità datoriale per l'infortunio
* in quanto inizialmente introdotta nell'impugnazione del licenziamento secondo il rito Fornero, la domanda separata nasceva vincolata esclusivamente alla prova del carattere ritorsivo del licenziamento, di riflesso all'infortunio sul lavoro
* nella fase sommaria (n. 419/2020 RG) e di opposizione (n. 1049/2020 RG), il lavoratore non aveva chiesto condanna generica al risarcimento, né lo aveva quantificato ai fini di una condanna specifica, limitandosi a chiedere l'accertamento della violazione di norme (art. 2087 cc, D. L.gvo n. 81/2008) in tema di responsabilità datoriale per l'evento e le relative conseguenze lesive;
ciò, tuttavia, all'esclusivo fine di dimostrare la maggiore gravità del licenziamento (ritorsivo, e non soltanto manifestamente infondato nel suo motivo oggettivo, come poi ritenuto dal
Tribunale)
* né l'interesse del lavoratore alla decisione nel merito della domanda separata era sopravvenuto quando, dopo tre anni dal ricorso introduttivo del rito Fornero, egli aveva iniziato un ulteriore giudizio (n. 351/2023 RG) per la condanna in forma specifica di al risarcimento del danno conseguente allo stesso infortunio CP_1
* per negare l'interesse del lavoratore rispetto alla domanda separata era decisivo che questa fosse sorta con l'unica funzione di sorreggere l'impugnazione del licenziamento per motivo ritorsivo, mentre nel frattempo tale impugnazione era stata definita con sentenza n. 274/2021, in giudicato, che aveva ritenuto il licenziamento illegittimo ma escluso la pretesa natura ritorsiva, profilo quest'ultimo sul quale ero ormai precluso ogni accertamento.
aveva appellato la sentenza con tre motivi, in rito e nel merito. Parte_1
Motivo A) Interesse ad agire
Secondo il lavoratore, il Tribunale aveva errato nel ritenere che la domanda di accertamento della responsabilità datoriale per l'infortunio e relativi danni fosse collegata in modo necessario ed esclusivo al carattere ritorsivo del licenziamento.
Del resto, se così fosse stato, non vi sarebbe stata ragione di separare la stessa domanda dalla impugnazione del licenziamento, come invece lo stesso Tribunale aveva fatto.
Se la richiesta di accertamento della responsabilità datoriale e relativi danni avesse esaurito la sua funzione nell'ambito del giudizio secondo il rito Fornero - in particolare, della opposizione conclusa con la sentenza n.
pagina 3 di 22 274/2021 che aveva ritenuto il licenziamento illegittimo, escludendone tuttavia la natura ritorsiva - il Tribunale avrebbe potuto limitarsi a dichiararlo in quella medesima sentenza.
Invece, nel ricorso introduttivo secondo il rito Fornero (n. 419/2020 RG) e nel relativo ricorso in opposizione (n.
1049/2020 RG), il lavoratore si era riservato di agire in separato giudizio per la quantificazione del danno.
Con ciò dimostrando che, già nell'ambito del rito Fornero, era stata introdotta una domanda di accertamento della responsabilità datoriale per il danno da risarcire, riservando ad altra sede di accertare e quantificare le relative voci.
E l'interesse del lavoratore ad accertare la responsabilità datoriale per l'infortunio e relativi danni persisteva anche nel presente giudizio, poiché la domanda separata avrebbe poi dovuto essere riunita a quella (oggetto del giudizio n. 351/2023 RG, successivamente introdotto) tesa alla condanna specifica alle singole voci di risarcimento del danno. aveva resistito al motivo A), sostenendo che: CP_1
-la domanda separata non riguarda il diritto al risarcimento del danno quale conseguenza di un fatto giuridico
(responsabilità datoriale in sé), bensì il mero fatto giuridico della stessa responsabilità, in relazione alla quale non erano state formulate domande né di condanna né di mero accertamento, in coerenza con l'unica funzione che il lavoratore aveva attribuito in origine a tale domanda, ovvero quella di sorreggere il motivo ritorsivo del licenziamento
-la mancanza originaria di interesse ad una decisione autonoma sulla domanda separata non si era risolta nemmeno una volta che il lavoratore aveva introdotto la vera e propria domanda di risarcimento del danno (n. 351/2023 RG),
e quindi, anche la richiesta riunione fra i due giudizi doveva essere respinta (vedi successivo motivo B)
-come si ricavava dalla formulazione originaria della domanda, perfino il lavoratore nutriva dubbi sulla sua ammissibilità (come emergeva dall'inciso per cui era chiesto l'accertamento della responsabilità datoriale “ove ammissibile e ritenuto necessario" ai fini della natura ritorsiva del licenziamento)
- tale accertamento nemmeno sarebbe stato necessario, poiché l'asserita natura ritorsiva del licenziamento poteva derivare esclusivamente dal timore datoriale che il lavoratore agisse per il risarcimento, a prescindere dal fatto che tale responsabilità fosse o meno fondata
- una volta che la natura ritorsiva era stata esclusa con la sentenza definitiva n. 274/2021, conclusiva del giudizio di opposizione del rito Fornero, la questione era ormai superata e la domanda separata aveva comunque perso ogni scopo, anche nella prospettiva del lavoratore.
- non era vero che l'ordinanza che aveva disposto la separazione della domanda presupponesse una ricognizione sull'esistenza del relativo interesse ad agire;
al contrario, la medesima ordinanza nasceva dalla pura constatazione che nell'ambito del rito Fornero non si poteva discutere, ad alcun fine di rito o di merito, di responsabilità datoriale per un infortunio sul lavoro
- il medesimo interesse ad agire nell'ambito della domanda separata non poteva nascere nemmeno di riflesso alla riserva ad agire in un separato giudizio per il risarcimento del danno, anche se tale giudizio era poi stato introdotto, con ritardo di anni (n. 351/2023 RG).
Secondo il Collegio, il motivo A) va accolto.
pagina 4 di 22 Prima di tutto, è utile richiamare i fondamentali principi della giurisprudenza di legittimità in materia.
< In tema di giudizio di cognizione, l'azione di accertamento non può avere ad oggetto, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, una mera situazione di fatto, ma deve tendere all'accertamento di un diritto già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale e non meramente potenziale >, Cass. n. 30510/2024, conformi n. 30510/2023 e n. 28821/2017.
< La domanda di mero accertamento della natura professionale dell'infortunio, nonché, specificamente, della sussistenza del nesso di causalità tra infortunio e prestazione lavorativa (in assenza di una inabilità permanente residuata indennizzabile) è inammissibile, risolvendosi in una richiesta di accertamento di meri fatti, incompatibile con la funzione del processo che può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi (salvo casi eccezionali) con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio, e non di per sé e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare
-, Cass. n. 21903/2018.
Così individuata la regola di giudizio, nell'ambito delle domande di accertamento si tratta di distinguere fra quelle relative a meri fatti (inammissibili per difetto di interesse) e quelle relative a diritti (ammissibili, e da decidere nel merito dell'accertamento richiesto, come quella in esame).
La giurisprudenza ora richiamata mostra che spesso la questione è dibattuta in situazioni nelle quali si tratta di distinguere fra fatti che astrattamente possono produrre diritti futuri, e fatti che nell'attualità hanno già prodotto diritti: nel primo caso (diritti futuri ed eventuali) la domanda è collegata ad un interesse ancora ipotetico, mentre nel secondo caso (diritti attuali) ad un interesse già effettivo.
Nel caso in esame, si discute di un infortunio avvenuto nel 2015, che ha comportato una lunga malattia fino al Parte 2018, a cui è seguito un licenziamento intimato nel 2019 per connesso alle limitazioni fisiche derivanti dai suoi esiti.
E allora, non vi è dubbio che l'interesse ad accertare la responsabilità datoriale ai fini della condanna al risarcimento del danno esistesse già quando, con i ricorsi del 2020 sopra richiamati, il lavoratore aveva impugnato Parte il licenziamento ritenendolo illegittimo per insussistenza del e per motivo ritorsivo (ovvero reazione illegittima della società nei confronti della sua volontà di ottenere il risarcimento, ovvero di non rinunciarvi come la società pretendeva che egli facesse).
Del resto, prima di tale azione giudiziale, aveva già richiesto alla società il risarcimento del danno biologico Pt_1 con PEC del 26 novembre 2019 (doc. 15 ric. n. 1049/2020 RG).
È vero che ai fini della natura ritorsiva del licenziamento non vi era necessità di dimostrare l'effettiva responsabilità datoriale per l'infortunio, e tantomeno le sue conseguenze lesive. La ritorsione, infatti, si poteva collegare anche al solo intento della società di risolvere il rapporto, non per la sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore a causa dell'infortunio, bensì per liberarsi di una persona scomoda per la vicenda che aveva subito e le ingenti pretese economiche che poteva vantare.
pagina 5 di 22 Il fatto che il lavoratore avesse inserito tale responsabilità nell'ambito dell'impugnazione del licenziamento secondo il rito Fornero non può stravolgere il contenuto della domanda relativa alla responsabilità datoriale, che rimane tale a prescindere dal fatto che la sua originaria formulazione nel ricorso Fornero fosse finalizzata (anche) a sorreggere il motivo ritorsivo.
Per confermare l'interesse del lavoratore ad agire nel presente giudizio è decisivo constatare che causa petendi ed il petitum della domanda originariamente introdotta nel Fornero (n. 419/2020 RG fase sommaria;
n. 1049/2020 RG opposizione), e poi separata nel presente giudizio (n. 821/2021 RG), sviluppavano in modo compiuto causa petendi e petitum di una domanda di accertamento della responsabilità datoriale per l'infortunio e relative conseguenze lesive, con richiesta di accertare l'an del diritto del lavoratore al risarcimento, per essere invece rimesso ad altro giudizio l'accertamento del quantum.
Il fatto che tale richiesta fosse finalizzata anche a risultati ulteriori (motivo ritorsivo) non intaccava il suo contenuto che, ai fini del presente giudizio, rimane quello di una vera e propria domanda riferita ad una vicenda già avvenuta
(incidente traumatico sul lavoro, produttivo di conseguenze lesive risarcibili, temporanee e permanenti, già verificate e/o in corso) che si chiedeva di qualificare in termini di esclusiva responsabilità datoriale riferita alla dinamica dell'evento.
La giurisprudenza riconosce chiaramente che le domande possono essere di mero accertamento, purché non riguardino solo fatti giuridici ma i loro effetti sulle situazioni soggettive di diritto.
Quindi, ai fini dell'interesse, era sufficiente che la domanda tendesse ad accertare e dichiarare la responsabilità datoriale per condotta colposa quale causa dell'incidente e delle relative conseguenze lesive.
Era invece irrilevante che il lavoratore non avesse chiesto la condanna, nemmeno generica, al relativo risarcimento, né la condanna specifica alle singole voci di danno, riservandole ad un separato giudizio (poi introdotto al n.
351/2023 Tribunale di Lucca).
In conclusione, secondo il Collegio, il Tribunale avrebbe dovuto respingere l'eccezione di difetto di interesse.
Piuttosto, tale questione si sarebbe potuta riferire ad una diversa situazione nella quale il lavoratore si fosse limitato a chiedere l'accertamento della natura professionale dell'infortunio (nesso di causa fra prestazione lavorativa ed evento), senza fare riferimento né a profili di colpa datoriale nella sua dinamica, né a conseguenze lesive a suo carico.
Solo in questa diversa situazione si sarebbe potuto parlare di una richiesta di accertamento di meri fatti, incompatibile con la tipica funzione del processo, tipicamente destinato invece a decidere su diritti.
Ma, nel caso in esame, con la domanda poi separata era stata dedotta in giudizio una vicenda generativa di obblighi datoriali e di crediti del lavoratore, derivante dalla combinazione fra il fatto (incidente e relative conseguenze lesive di tipo psicofisico), e la normativa in materia di sicurezza sul lavoro e connessi obblighi datoriali (vedi motivo C).
Il lavoratore ha infine ragione a sottolineare l'incongruenza della gestione dell'intera vicenda processuale da parte del Tribunale, laddove in primo grado la domanda di accertamento:
- prima era stata ritenuta tale, e quindi separata dal rito Fornero ove non poteva essere proposta
- poi, una volta separata, era stata ritenuta non più tale e di conseguenza inammissibile per difetto di interesse.
pagina 6 di 22 Infatti, se la formulazione originaria fosse stata vincolata solo a sorreggere il motivo ritorsivo del rito Fornero, e quindi se fin dall'origine fosse mancato un interesse autonomo, sarebbe bastato respingere l'impugnazione del licenziamento anche per il profilo ritorsivo.
La separazione di una “domanda” perché improponibile nel rito Fornero presupponeva una domanda vera e propria mentre, una volta disposta la separazione, lo stesso Tribunale non l'aveva più ritenuta tale, dichiarandola perciò inammissibile.
Motivo B) Riunione fra i giudizi relativi alla responsabilità datoriale
Secondo il lavoratore, invece di dichiarare erroneamente il difetto di interesse (motivo A), il Tribunale avrebbe dovuto riunire la domanda separata oggetto del presente giudizio a quello di risarcimento del danno iscritto al n.
351/2023 RG, il quale rappresentava l'esito a cui si riferiva la riserva di successiva azione per la condanna specifica contenuta già negli atti introduttivi del rito Fornero.
Se il Tribunale avesse accolto tale richiesta di riunione (come consentito dall'art. 274 cpc, riferito alla pendenza di giudizi connessi davanti allo stesso giudice), nessun difetto di interesse avrebbe potuto essere eccepito o dichiarato, poiché le due iniziative si sarebbero integrate ai fini di un'unica una domanda di risarcimento del danno da infortunio.
Insomma, la sentenza dichiarativa della inammissibilità della domanda separata, da un lato confliggeva con lo stesso argomento fondamentale posto a base dell'ordinanza che aveva disposto tale separazione (motivo A) e, dall'altro lato, avrebbe dovuto essere evitata disponendo la riunione espressamente richiesta dal lavoratore in primo grado (motivo B). aveva resistito al motivo b), sostenendo che: CP_1
- lo stesso appello dava atto che la riunione fra due giudizi poteva avvenire in caso di pendenza nel medesimo grado, ma ormai la domanda separata pendeva in secondo grado
- l'ipotetica riunione si sarebbe potuta disporre solo in presenza di un caso di nullità che comportasse la remissione in primo grado, ma nemmeno l'appello aveva argomentato i presupposti di questo tipo di provvedimento, limitandosi ad assumere in modo apodittico che gli errori censurati nella sentenza la rendevano nulla
- in tutti i casi, la riunione non sarebbe stata possibile per quanto già detto sul motivo A), dal momento che dalla domanda separata riguardava il mero fatto della responsabilità datoriale per l'infortunio e non anche il diritto al risarcimento del danno
- il giudizio introdotto da ultimo n. 351/2023 RG era quindi privo di domanda sull'an del diritto al risarcimento, la quale peraltro nemmeno era stata formulata nel giudizio n. 821/2021 RG.
Secondo il Collegio, il motivo B) va respinto.
In altri termini, nonostante che il primo motivo sia fondato, il secondo non lo è.
Infatti, anche se il Tribunale aveva errato nel dichiarare inammissibile il ricorso, non si trattava di un vizio che allo stato potrebbe comportare una regressione in primo grado, trattandosi di un errore di rito che non rientra nelle pagina 7 di 22 ipotesi tipiche di regressione del giudizio in primo grado (artt. 353, 354 cpc) e che quindi va rimediato con una decisione di merito in secondo grado.
Motivo C) Responsabilità datoriale esclusiva per l'infortunio e le sue conseguenze lesive
Secondo il lavoratore, la domanda separata (motivo A) doveva essere accolta nel merito poiché la richiesta di accertamento della responsabilità datoriale per l'infortunio, e le sue conseguenze lesive, era coerente ai criteri di ripartizione degli oneri della prova fra le parti in materia di infortunio sul lavoro.
A questo fine, nel presente giudizio, era necessario approfondire le questioni relative alla responsabilità datoriale di tipo esclusivo per la dinamica dell'evento e le conseguenti lesioni, partendo dalle deduzioni di fatto e le produzioni documentali svolte nella domanda introdotta in origine nel rito Fornero e poi separata, che in appello sono state di nuovo richiamate alle pagg. 19 / 26 della narrativa, e che sorreggono le conclusioni di pag. 26.
Si tratta delle stesse circostanze già indicate ai punti da 157 e ss.gg. del ricorso n. 1049/2020 RG di primo grado
(vedi pagg. 14 e seguenti) che si possono così riassumere:
- era inquadrato al livello C del CCNL lapideo industria, con mansioni di impiegato tecnico / capo segheria Pt_1
- tuttavia, il giorno del fatto egli stava svolgendo mansioni operaie nel piazzale della segheria marmo, impegnato nello scarico di lastre lapidee appena tagliate, che si trovavano ancora sul carrello utilizzato per la loro segagione all'interno del reparto segheria
- infatti, avvenuta la segagione, le lastre lapidee ancora collocate sul carrello venivano portate sul piazzale esterno, per essere così movimentate con una gru per altre destinazioni
- prima di essere movimentate dal carrello, le lastre erano selezionate esaminandone a vista la qualità; a tal fine, la persona presente sul carrello utilizzava pali in ferro che servivano per agevolare il distacco di una lastra dall'altra ed esporne la superficie all'esame esterno
- questa modalità di lavoro era abitualmente disposta dalla società
- la selezione attuata muovendo le lastre all'interno del carrello poteva comportare rischi di rottura, evento che si verificava di frequente
- il giorno del fatto, si era collocato all'interno del carrello fra le diverse lastre, mentre l'operaio Pt_1 Tes_1
si trovava a terra a fianco del carrello (questa distribuzione dei compiti rappresentava una modalità
[...] ordinaria di lavoro, disposta dalla società)
- nell'occasione era addetto a valutare la qualità del materiale trovandosi perciò all'interno del carrello e nel Pt_1 contempo comandava la gru e le pinze, poiché mancava un altro operaio che avrebbe dovuto essere addetto a valutare la qualità del materiale
- nel momento in cui la pinza aveva sollevato la lastra lapidea alla quale era stata agganciata, era stato Pt_1 schiacciato dal peso delle altre lastre che si erano spezzate insieme a quella agganciata, provocando uno spostamento “a domino” delle stesse verso la sua persona, in mezzo fra le lastre e la struttura laterale del carrello gli aveva impedito ogni via di fuga.
Ciò premesso, l'appello aveva ribadito i profili di responsabilità datoriale nei seguenti termini:
pagina 8 di 22 * era preposto responsabile della segheria, ma non anche del piazzale al quale in base alla documentazione Pt_1 aziendale erano invece preposti altri, mentre l'infortunio era avvenuto nel piazzale, durante le lavorazioni per movimentare dal carrello le lastre di marmo già segate in segheria
* al momento dell'infortunio, era addetto alle lavorazioni nel piazzale a copertura delle carenze di organico, e Pt_1 su ordine dell'ing. responsabile dello stabilimento, era stato comandato a sostituire l'operaio CP_5
CP_6
* come stabilito nel DVR (doc. 1 res. 1°, pag. 23 appello), per evitare schiacciamenti dovuti alla caduta dei carichi, nel momento in cui questi sono movimentati, deve essere svolto un controllo preventivo sui difetti
* premesso che tale controllo doveva essere svolto posizionando un operatore all'interno del carrello, la stessa società aveva ammesso (cap. 21 pag. 34 memoria) che l'infortunio di era avvenuto a causa di un difetto del Pt_1 materiale che ne aveva comportato la rottura
* tale rischio poteva essere evitato utilizzando dispositivi di ancoraggio o contenimento delle lastre, proprio per evitare che spostandosi si rompessero, ma nell'occasione tali strumenti di contenimento dei materiali erano assenti
* altrimenti, lo stesso rischio poteva essere evitato con la preventiva operazione di resinatura del blocco, in modo che durante il controllo visivo successivo alla segagione non potessero verificarsi distacchi parziali del materiale con conseguenti crolli
* la società aveva ammesso di disporre di un reparto dedicato alla resinatura, ma di destinare tale operazione solo ai materiali di pregio, mentre nel caso dell'infortunio si trattava di blocchi di marmo Bianco RA che non erano ritenuti pregiati e quindi meritevoli di resinatura
* senza avere adottato operazioni preventive di resinatura, o altre protezioni sotto forma di dispositivi di ancoraggio delle lastre sul carrello dopo la segagione, per maggiore velocità della lavorazione la società abitualmente comandava il personale all'interno del carrello per le fasi della movimentazione manuale, e relativa ravvicinata valutazione visiva delle singole lastre
* mancava infine un addetto con la specifica funzione di segnalatore, che invece era previsto dalle procedure di sicurezza adottate in azienda come necessario per verificare la necessità di mantenere le distanze e le posizioni di sicurezza da parte degli addetti coinvolti nella movimentazione dei carichi (figura che la società non aveva mai individuato)
*a fronte di un rischio noto e consueto, come quello della rottura delle lastre di marmo, la società disponeva che la selezione avvenisse abitualmente da parte dell'addetto posizionato all'interno del carrello, ma non aveva predisposto alcuna misura per prevenire il rischio che l'eventuale rottura del materiale ne comportasse movimenti imprevisti e pericolosi, come quelli che avevano finito per schiacciare Pt_1
* per di più, il giorno del fatto, si trovava in condizione di forte stanchezza psicofisica, come risultava dal Pt_1 macroscopico monte ore di ferie permessi non usufruiti aveva resistito al motivo C), sostenendo che: CP_1
- al momento dell'infortunio, era preposto all'intera segheria marmo, e come tale gestiva direttamente non Pt_1 solo la segagione del materiale ma anche le operazioni successive nel piazzale pagina 9 di 22 - pur essendo preposto, come di consueto eseguiva direttamente anche le operazioni manuali per condurre la Pt_1 segheria e tutti i compiti ulteriori che venivano svolti nei piazzali, affiancando i lavoratori addetti sia alla segheria che ai piazzali
- all'epoca aveva anzianità ed esperienza dovuta ad oltre vent'anni di servizio, era parte attiva nella Pt_1 formazione e aggiornamento professionale nei ruoli specifici, non solo il proprio ma anche quello degli altri addetti ai settori a cui egli era preposto, e come tale disponeva di potere di iniziativa sulla condotta e i risultati della lavorazione
- la società, consapevole che il marmo “presenta una certa difettosità intrinseca” (punto 6 pag. 15 memoria), per prevenire sia i rischi per la sicurezza dei lavoratori sia le perdite economiche dovute alla rottura del materiale, incaricava personale apposito di esaminare i blocchi di marmo in esposizione presso il venditore per decidere fosse o meno conveniente acquistarli
- in seguito all'acquisto, all'interno della segheria, i preposti alla segagione analizzavano gli stessi blocchi alla ricerca di possibili difetti che nelle successive lavorazioni ne potessero provocare la rottura e, per evitare che il blocco una volta segato non producesse lastre integre, sottoponevano le lastre al riquadratura al telaio monolama o al filo diamantato, eliminando la porzione del blocco che presentava difetti
- consapevole che, dopo la segagione, le lastre difettate non rimangono integre, bensì tendono a dividersi in più parti, con conseguenti rischi durante le operazioni di movimentazione per rimuoverle dal carrello utilizzato per la segagione, per quanto possibile visivamente ad un occhio esperto, la società evitava la segagione di blocchi difettati che non garantivano la successiva integrità delle lastre
- le fotografie dei materiali presenti sul carrello nel quale era avvenuto l'infortunio, mostravano che circa le ultime
12 lastre ancora da scaricare erano interessate da un difetto che le divideva almeno in due parti, motivo per cui prima della segagione la porzione di blocco di circa 40/50 cm avrebbe dovuto essere asportata e inoltrata in discarica
- come preposto, aveva incaricato gli operai e di scaricare le lastre di un blocco di Bianco Pt_1 CP_6 Tes_1
RA dal carrello utilizzando la gru che sovrasta la zona del piazzale dove era fermo il carrello
- i due operai avevano già scaricato una parte delle lastre, ma poi (forse per la presenza di un difetto, temendo quindi prevedibili problemi) avevano coinvolto il quale aveva deciso di proseguire le operazioni insieme a Pt_1
, destinando invece altrove Tes_1 CP_6
- al momento dell'incidente sul carrello erano rimaste poche lastre, poggiate lateralmente contro le pareti del carrello, al cui interno lo spazio intermedio era vuoto
- fino a quel momento, le operazioni di scarico del materiale erano state effettuate utilizzando la gru che movimentava più lastre imbracate insieme, mentre le ultime lastre difettate erano state prelevate con l'utilizzo della pinza, manovra che riguardava una lastra alla volta afferrata con i tamponi della stessa pinza
- era stato lo stesso a disporre l'utilizzo della pinza a causa della presenza del difetto che non garantiva Pt_1
l'integrità delle lastre e non consentiva di movimentarle con la gru, come avvenuto invece per quelle integre;
tale pagina 10 di 22 scelta aveva modificato il metodo di scarico che, invece di riguardare più lastre contemporaneamente, da quel momento le riguardava una alla volta
- a quel punto, mentre era rimasto a terra, era salito sul carrello e si era trovato nel mezzo, fra le Tes_1 Pt_1 lastre poggiate su un lato e sull'altro, nel momento in cui le ultime lastre ancora da scaricare erano cadute schiacciandolo contro quelle difettate del lato opposto
- aveva così subìto lo schiacciamento dall'alto verso il basso, con una forte compressione dovuta al peso delle Pt_1 lastre che, cadendo, si erano rotte a causa del difetto e dell'urto, ed egli si era salvato grazie al casco che indossava
- analizzando le lastre ancora da scaricare rimaste sul carrello era evidente la presenza di un difetto che si estendeva quasi per tutta la loro lunghezza, e che riguardava quasi tutte le stesse lastre ancora da scaricare (vedi ulteriore descrizione del difetto pag. 18 memoria)
- tuttavia, salito sul carrello, si era portato di faccia alle lastre, posizione che non si giustificava ed avrebbe Pt_1 dovuto essere evitata perché contrastava con le buone prassi di lavoro e le procedure aziendali
- la Scheda n. 11 della pubblicazione “La movimentazione in sicurezza dei materiali lapidei sui piazzali” edita da
Servizio sanitario della Toscana, Inail e Comitato paritetico (doc. 10 richiamato nelle testimonianze CP_1 assunte in secondo grado), mostrava la posizione corretta che l'operatore avrebbe dovuto mantenere;
in particolare, nel disegno esplicativo contenuto nella parte in basso a destra della scheda n. 11, erano esemplificate le zone rosse indicate con la dizione “pericolo” e le zone verdi indicate con la dizione “libero”;
- la differenza fra le zone consisteva nel fatto che quelle rosse erano poste o di fronte o di lato alle lastre, e quindi si trattava dello spazio che poteva essere interessato ad una caduta frontale o laterale dei pezzi di lastra difettata, dovuta alla frattura sulle linee dei difetti strutturali;
invece le zone verdi erano poste nello spicchio libero fra il fronte e il lato delle lastre, e quindi rappresentavano lo spazio che meno probabilmente sarebbe stato interessato ad una caduta degli stessi pezzi di lastra difettata;
- la posizione assunta in concreto da era stata inutilmente pericolosa poiché, collocarsi nell'ambito delle zone Pt_1 rosse frontali, invece che in quelle verdi laterali, non era necessario per inserire i tamponi della pinza il carico, poiché ciò poteva essere effettuato in sicurezza sia da terra, sia dall'esterno del carrello su una scala portatile in modo da mantenersi oltre i montanti
- ma anche una volta salito sul carrello, non aveva necessità di avvicinarsi di fronte alle lastre per controllarne Pt_1 lo stato, poiché anche questo controllo poteva essere effettuato da terra oppure di nuovo salendo dall'esterno con una scala portatile poggiata ai montanti
- nel caso concreto, egli avrebbe dovuto evitare l'accesso sul carrello, ed a maggior ragione la posizione frontale alle lastre, proprio a causa del difetto evidente sulla testata delle lastre, che per forza doveva avere già notato, Pt_1 considerata la esperienza e la professionalità con cui da vent'anni esercitava il compiti di preposto alla segagione e movimentazione dei materiali nei piazzali
- se anche (per motivi ignoti alla società), avesse avuto bisogno di accedere di fronte alla faccia delle lastre, in Pt_1 tutti i casi prima avrebbe dovuto metterle in sicurezza “mediante operazioni di puntellamento progressivo effettuate pagina 11 di 22 dall'esterno del carrello”; si trattava di un tipo di intervento che, quale preposto, egli avrebbe dovuto adottare, o far adottare da altri, prima di accedere personalmente sul carrello
- si poteva ipotizzare che si fosse portato di faccia alle lastre (zona rossa pericolosa nella scheda n. 11) per Pt_1 facilitare in modo imprudente l'operazione di scarico con l'utilizzo della pinza, la quale richiede di discostare di circa 10 cm la parte superiore del pezzo da prelevare dal pezzo sottostante, per far sì che uno dei tamponi della pinza possa esservi inserito all'interno (nel senso che collocandosi di fronte alla lastra era più agevole scostare la lastra da prelevare rispetto a quella sottostante per lo spazio necessario ad inserire il tampone della pinza)
- le lastre difettate, fino a che erano state tenute ferme erano rimaste intatte ma poi, a causa del movimento fatto per esaminarle e discostarle per inserire i temponi della pinza, si erano spezzate, scivolando e ribaltandosi addosso a
Pt_1
- piuttosto che compiere la manovra pericolosa, avrebbe dovuto fare ricorso alla sua autonomia decisionale Pt_1 eliminando direttamente i materiali ancora da scaricare facendoli ribaltare sul carrello, senza salirvi sopra, per poi trasferire gli scarti nel cassone dei detriti
-in tutti i casi, qualora avesse avuto incertezze su come procedere, avrebbe dovuto consultarsi con l'ing. Pt_1 responsabile dello stabilimento, ed invece erroneamente aveva deciso da solo di proseguire le operazioni di CP_5 scarico con la pinza
- il numero degli operatori presenti era irrilevante ai fini della dinamica dell'incidente, poiché era comunque da evitare l'accesso nella zona centrale del carrello in piedi di fronte alle lastre, e la presenza di due operatori invece che di uno non avrebbe inciso sulla pericolosità della manovra
- alla società non poteva essere addebitata alcuna mancanza di formazione / informazione poiché aveva Pt_1 frequentato corsi formativi e di aggiornamento, partecipato a progetti formativi, oltre ad avere ricevuto formazione di base da parte dell'agenzia in collaborazione con il consulente per la sicurezza dr. CP_7 Per_1
- la professionalità di aveva fatto sì che egli fosse stato addirittura attivo e propositivo, in collaborazione con i Pt_1 tecnici della sicurezza, nella stesura delle procedure di movimentazione nell'anno 2012
# le procedure di sicurezza adottate dalla società anche quanto allo scarico delle lastre di marmo dai carrelli, erano note anche a con particolare riferimento al fatto che le manovre degli operatori dovevano essere eseguite da Pt_1 terra o dai lati esterni del carrello, ma non stando in piedi al suo interno, e comunque anche se collocati sopra il carrello gli addetti dovevano assumere una posizione laterale in modo da non trovarsi mai né di testa né di faccia, come invece nell'occasione aveva fatto Pt_1
# a dimostrazione finale dell'assenza di ogni profilo di colpa datoriale, immediatamente dopo l'infortunio erano intervenuti i funzionari del dipartimento di prevenzione della di Viareggio, senza che in seguito la società Parte_4 aveva ricevuto alcun rilievo né contestazione dal punto di vista amministrativo e/o penale.
Secondo il Collegio, il motivo C) va accolto
Ricapitolando, il lavoratore aveva formulato una domanda ammissibile, mentre il Tribunale aveva errato nel ritenere il difetto di interesse (accoglimento motivo A), tuttavia la sentenza non era viziata al punto tale da far pagina 12 di 22 regredire il giudizio in primo grado, presupposto necessario per consentire la riunione con il n. 351/2023 RG
(rigetto motivo B).
Di conseguenza, in questo grado è necessario vagliare nel merito le questioni relative alla responsabilità datoriale per l'infortunio e le relative conseguenze lesive (motivo C).
Il lavoratore sostiene di essere stato preposto alla sola segheria, e non anche alle successive lavorazioni che avvenivano nel piazzale (compresa la movimentazione delle lastre già segate che si trovavano ancora sul carrello fermo nel piazzale all'esterno della segheria)
La società sostiene invece che egli era preposto sia alla segheria che alle lavorazioni successive, in quanto incaricato in modo esteso di sovraintendere a tutte le operazioni produttive che si svolgevano in segheria e nei piazzali.
La circostanza che al momento dell'infortunio fosse preposto anche alle operazioni di scarico delle lastre dal Pt_1 carrello è documentata, come risulta dalla procedura adottata il 17 giugno 2014 “Scarico dei pastelli di lastre dai carrelli per la segagione della segheria marmo” (documento contenuto negli atti delle indagini penali che la Corte
d'appello ha acquisito dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Lucca, pagg. 44 e seguenti).
In tutti i casi, è pacifico che al momento dell'incidente operasse con compiti manuali da operaio insieme agli Pt_1 altri addetti alla movimentazione sul piazzale, e come tale fosse rimasto vittima dell'incidente.
La prova orale assunta dal Collegio ha riguardato , operaio dipendente che al momento Testimone_1 CP_1 dell'infortunio si trovava insieme a sul carrello, entrambi addetti alla movimentazione delle lastre;
Pt_1 [...]
professionista incaricato dalla società in materia di sicurezza del lavoro;
l'ing. all'epoca Tes_2 CP_5 responsabile dello stabilimento dipendente CP_1
Tale istruttoria ha consentito di ricostruire la vicenda controversa nei seguenti termini:
* il giorno dell'infortunio sul piazzale dell'impianto si trovava un carrello appena uscito dalla segheria, sul quale erano contenute le lastre ottenute segando un blocco di marmo bianco di scarso valore economico, il quale conteneva dei difetti che esponevano il materiale a rischio di rottura
* le lastre erano poggiate sulle pareti del carrello, e da lì dovevano essere movimentate per essere collocate altrove nello stabilimento
* finché la relativa integrità del materiale lo aveva consentito, le lastre erano state movimentate in gruppo, imbracandole insieme e sollevandole con la gru
*quando si era arrivati a movimentare quelle che contenevano maggiori difetti, e che pertanto erano esposte a maggior rischio di rottura, si era passati ad un diverso metodo di movimentazione una lastra alla volta
* la procedura richiedeva di sollevarle una per una attaccando agli estremi superiori i tamponi di una pinza mossa poi dalla gru
* ha chiarito in modo decisivo che il sistema delle pinze serviva perché le lastre difettate, prima erano Tes_1 agganciate, e poi venivano colpite perché si distaccassero lungo la linea di frattura, di modo che la parte più sana, destinata ad altre lavorazioni, fosse separata da quella difettata, destinata invece allo smaltimento pagina 13 di 22 * tale modalità era prevista anche nella procedura 17 giugno 2014 “Scarico dei pastelli di lastre dai carrelli per la segagione della segheria marmo” (vedi pag. 44 e seguenti atti delle indagini penali acquisiti da questa Corte), in particolare per quanto riguarda la “Presa del carico con l'utilizzo della pinza ..” (pag. 49 doc.) era stabilito che le lastre difettate fossero movimentate una alla volta agganciandole con una pinza, ed a tal fine colpendo con il martello la lastra lungo la linea del difetto perché il materiale da recuperare alla lavorazione si separasse da quello da smaltire
* ha aggiunto che in azienda era abituale quel tipo di lavorazione delle lastre difettate operando in piedi Tes_1 dall'interno del carrello per agganciare la lastra ai tamponi della pinza e quindi, con l'uso del martello, separare la parte sana da quella da smaltire, con l'unica accortezza di posizionarsi in diagonale e non davanti alle lastre (si tratta della distinzione fra zone sicure e zone pericolose oggetto della Scheda n. 11 della pubblicazione “La movimentazione in sicurezza dei materiali lapidei sui piazzali”, doc. 10 Savema);
* del resto, non era frequente che i blocchi segati fossero tutti sani e di conseguenza le lastre tutte integre, motivo per cui tale lavorazione selettiva si imponeva assai spesso
* ha precisato che, per agganciare le lastre ai tamponi della pinza, normalmente gli operai salivano sul Tes_1 carrello se le lastre da lavorare lasciavano spazio sufficiente intorno, ed invece effettuavano la stessa manovra dall'esterno del carrello solo se le lastre ne occupavano tutta la superficie
* questo perché la manovra compiuta all'interno del carrello era più comoda e rapida di quella compiuta dall'esterno, mancando apposite strutture su cui salire per avvicinarsi alle lastre rimanendo al di fuori delle pareti laterali del carrello (in tal senso, infatti, il teste ha riferito genericamente che sul piazzale erano Per_1 disponibili scalette di alluminio leggere che potevano essere usate anche a questo scopo);
* il giorno dell'infortunio è sicuro che le lastre non occupavano tutta la superficie del carrello, motivo per cui come di consueto la manovra destinata alla movimentazione era compiuta dagli operai in piedi sopra il carrello, con l'accortezza di posizionarsi in diagonale
* in proposito ha infatti descritto la posizione che lui e avevano tenuto mentre avevano movimentato Tes_1 Pt_1 le prime lastre difettate, collocandosi prudentemente nelle zone sicure;
tuttavia, nel momento in cui stavano separando la lastra esterna dalle altre per inserire i tamponi della pinza, prima di dare il colpo col martello, quella e tutte le altre si erano rotte lungo la linea di frattura del difetto, e i pezzi di marmo erano caduti tutti all'interno del carrello
* in quel momento drammatico e concitato, riferiva che “quando ho visto cosa stava accadendo, mi sono Tes_1 girato e sono scappato giù dal carrello.. nel momento in cui mi sono voltato, ho visto che era rimasto sotto le Pt_1 lastre”, “io sono riuscito a scendere e no” Pt_1
* quanto alla procedura effettivamente adottata per la movimentazione delle lastre difettate dal carrello, la versione puntuale e coerente del teste ha quindi smentito le contrarie affermazioni del consulente per la sicurezza Tes_1
peraltro intrinsecamente contraddittorie;
infatti quest'ultimo in un primo momento affermava Testimone_2 categoricamente che gli operai non dovevano mai salire sul carrello per movimentare le lastre, a prescindere dal fatto che ci fosse o meno spazio fra il materiale e le pareti del carrello, bensì dovevano operare esclusivamente pagina 14 di 22 dall'esterno delle pareti del carrello;
tuttavia, subito dopo, aggiungeva che, sia che gli operai lavorassero da terra all'esterno delle pareti del carrello, sia che lo facessero in piedi all'interno del carrello, la regola fondamentale adottata in azienda era quella di movimentare le lastre difettate collocandosi negli spicchi in diagonale delle stesse, piuttosto che nella parte frontale e laterale (di nuovo il richiamo è alle zone verdi e rosse della scheda n. 11, doc. 10
CP_1
* analoga contraddizione emergeva nella testimonianza del responsabile di stabilimento ing. il CP_5 quale, prima escludeva categoricamente che gli operai lavorassero le lastre in piedi sul carrello “perché in tal senso erano state date tale disposizioni”, anche perché normalmente le lastre occupavano tutto lo spazio fisico sul carrello stesso, per poi tuttavia anch'egli aggiungere che, sia che lavorassero dall'interno che dall'esterno del carrello, la regola fondamentale era che gli operai si posizionassero nello spigolo di sicurezza (idem scheda n. 11, doc. 10
CP_1
* per quanto riguarda misure di protezione, alternative a quelle dell'operare collocandosi nelle posizioni sicure in diagonale (doc. 10 scheda n. 11), dalle stesse testimonianze emergeva che all'epoca dell'infortunio in azienda il procedimento preventivo della resinatura dei blocchi difettati prima della segagione (che serviva per tenere le lastre compattate anche dopo la segagione e poterle movimentare senza rischio di rottura) era utilizzato solo per i materiali di pregio, mentre il marmo bianco RA interessato all'infortunio era di scarso valore commerciale;
* tuttavia, dopo il grave infortunio subìto da la procedura era stata modificata ampliando i casi di resinatura Pt_1 preventiva in funzione di sicurezza della successiva lavorazione e movimentazione
* invece all'epoca dell'infortunio, nel caso di lastre difettate le alternative erano due: o il vizio era talmente grave da decidere di rottamarle per intero oppure, per cercare di lavorarne almeno una parte più sana, era adottato il sistema già descritto dal teste di movimentazione una per una agganciandole con i tamponi delle pinze e Tes_1 colpendole con il martello per selezionare le parti da recuperare rispetto a quelle da smaltire.
Il lavoratore individuava la colpa datoriale fondamentalmente nell'averlo destinato ad una operazione intrinsecamente pericolosa, come quella di movimentare all'interno del carrello lastre difettate soggette al rischio di rottura e caduta, omettendo cautele che avrebbero prevenuto, se non addirittura eliminato, tale rischio.
In tal senso, la società avrebbe dovuto:
- sottoporre le lastre visibilmente difettate (o addirittura tutte le lastre nel timore che contenessero un difetto anche occulto) alla operazione di resinatura, lavorazione che le rivestiva di un materiale che le compatta o comunque le conserva unite anche se non integre
- predisporre sul carrello un sistema di ancoraggio delle lastre segate, di modo che durante la loro movimentazione, in caso di rottura di una lastra, non si potesse verificare il crollo sulle altre, con la conseguenza finale di seppellire l'operatore sotto un cumulo di detriti, come invece di fatto era avvenuto nel caso in esame
- attuare una disposizione organizzativa che prevedesse la presenza di personale con apposita funzione di
Segnalatore, che regolasse le posizioni e le distanze degli addetti alle operazioni pericolose
- disporre la presenza di un numero adeguato di operatori addetti alla movimentazione delle lastre difettate
- svolgere nei suoi confronti la necessaria istruzione / formazione e aggiornamento pagina 15 di 22 - consentirgli nel tempo di usufruire delle ferie e dei permessi che gli spettavano, senza costringerlo a lavorare in una condizione di grande la stanchezza psicofisica.
La società replicava negando in toto ogni responsabilità nella dinamica dell'incidente, attribuendola piuttosto per intero a la cui condotta sarebbe stata caratterizzata da numerosi e gravi profili di colpa, tali da qualificarla Pt_1 come condotta abnorme o comunque come condotta colposa concorrente.
Ribadito il ruolo di quale preposto alla segheria ed al piazzale, la società ne derivava che - in piena autonomia Pt_1
- egli avrebbe dovuto prendere una serie di decisioni che avrebbero escluso in toto il verificarsi dell'incidente a suo carico.
Poiché l'evento aveva riguardato un blocco di marmo RA di scarso valore commerciale, che all'epoca per scelta aziendale non era soggetto alla operazione di resinatura preventiva rispetto alla segagione utile per evitare i successivi rischi di rottura delle lastre segate, adottata invece in seguito, trattandosi di un vizio evidente che coinvolgeva la gran parte dello stesso blocco e quindi delle lastre segate e ne precludeva l'utilizzo produttivo, secondo la società, in quanto preposto alla segheria ed al piazzale, avrebbe dovuto nell'ordine: Pt_1
- decidere di non sottoporre l'intero blocco di marmo alla segagione, piuttosto avviandolo per intero allo smaltimento (così evitando a priori che si creassero lastre viziate, collocate sul carrello del piazzale della segheria,
a loro volta da smaltire o movimentare)
- seppur effettuata la segagione del blocco viziato, movimentare dal carrello le sole lastre sane ed invece avviare allo smaltimento quelle difettate (e quindi evitare in toto l'incidente, che era stato provocato dalla rottura di quelle difettate avvenuta in fase di movimentazione con la pinza)
- seppur movimentando anche le lastre difettate una per una con la pinza, effettuare tale manovra senza salire sul carrello, bensì rimanendone fuori, ovvero salendo su una scala poggiata all'esterno dei bordi laterali dello stesso carrello dalla quale effettuare le manovre per agganciare le lastre difettate ai tamponi della pinza (e quindi di nuovo evitare l'incidente, che era avvenuto all'interno del carrello dove egli era stato seppellito dalle lastre che si erano frantumate e gli erano crollate addosso)
- seppur movimentando le lastre difettate stando in piedi all'interno del carrello, conservare sempre la posizione di sicurezza lungo la diagonale dello spigolo, e non assumere mai quella di fronte (e quindi ancora una volta evitare l'incidente, dovuto al fatto che nel momento della rottura e del crollo delle lastre egli invece si era collocato in posizione frontale).
Ciò premesso, poiché quale preposto, avrebbe violato ciascuno di tali obblighi, Secondo la società la Pt_1 responsabilità per l'infortunio sarebbe stata sua esclusiva, escludendo quella del datore, o comunque sarebbe stata prevalente rispetto a quella residuale del datore.
Una volta ricostruita la rispettiva posizione delle parti, è utile ricapitolare i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità (fra le tante, Cass. n. 8988/2020, n. 25597/2021, n. 4980/2023, n. 9120/2024) in tema di obbligo datoriale di sicurezza (quanto alle misure previste da disposizioni speciali o di natura comune), ed alle nozioni di condotta del lavoratore, del tipo abnorme (che interrompe il nesso di causa fra la violazione dell'obbligo datoriale e l'infortunio), e del tipo colposo (concorrente con quella datoriale), nonché quanto all'onere della prova datoriale di pagina 16 di 22 avere adottato tutte le misure di sicurezza idonee a prevenire ed evitare i rischi, comprese eventuali condotte colpose dei dipendenti, e di avere vigilato in modo effettivo sull'osservanza delle medesime misure da parte degli stessi lavoratori, dopo averli formati ed informati correttamente. In proposito, sono chiari i punti 18/30 della motivazione di Cass. n. 25597/2021:
< .. L'obbligo di sicurezza posto a carico del datore di lavoro, e che trova fondamento nell'art. 32 Cost. e nell'art.
31 della c.d. Carta di Nizza («ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose»), è declinato attraverso specifiche disposizioni di legge (tra cui il D. Lgvo n. 81/2008) e attraverso la norma di chiusura dell'art. 2087 cc, così che è imposto al datore di lavoro di adottare, non solo le particolari misure tassativamente previste dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, ma anche tutte le altre misure che, in concreto, si rendano necessarie per tutelare l'integrità psicofisica del lavoratore, in base all'esperienza ed alla tecnica e tenuto conto della concreta realtà aziendale e degli specifici fattori di rischio, sia pure, .., in relazione ad obblighi di comportamento concretamente individuati (Cass. n. 30679/2019; n.
14066/2019; n. 12863/2004). La mancata attuazione delle misure di prevenzione, specificamente previste da norme di legge oppure esigibili nel caso concreto in base alle regole di prudenza, perizia e diligenza, e idonee ad impedire l'evento lesivo oppure a ridurne le conseguenze, fonda la responsabilità datoriale per il caso di infortunio del lavoratore. Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire
l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore anche dagli incidenti ascrivibili a sua imperizia, negligenza ed imprudenza. La dimensione dell'obbligo di sicurezza che grava sul datore di lavoro comporta che questi sia tenuto a proteggere l'incolumità dei lavoratori, e a prevenire anche i rischi insiti nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia dei medesimi nell'esecuzione della prestazione, dimostrando di aver posto in essere ogni precauzione a tal fine idonea (Cass. n. 16026/2018; n. 798/2017; n. 27127/2013; n.
4075/2004). Con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del lavoratore, sia quando, pur avendo adottate le necessarie misure, non accerti e vigili affinché queste siano di fatto rispettate da parte del dipendente (Cass. n. 2209/2016). In tale cornice, l'eventuale condotta colposa del lavoratore non può avere alcun effetto esimente per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni o per la mancata adozione delle misure necessarie a tutela della salute psicofisica dei lavoratori. L'eventuale imprudenza o negligenza del lavoratore non rileva neanche ai fini del concorso di colpa quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l'imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell'evento dannoso (Cass. n. 30679/2019).
Questa Corte ha escluso la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, cc
(al di fuori dei casi cd. di rischio elettivo), quando risulti che il datore di lavoro abbia omesso di adottare le prescritte misure di sicurezza, oppure abbia egli stesso impartito l'ordine, nell'esecuzione puntuale del quale si è verificato l'infortunio, o ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi. Ricorrendo tali ipotesi, l'eventuale condotta imprudente della vittima degrada a pagina 17 di 22 mera occasione dell'infortunio ed è, pertanto, giuridicamente irrilevante (Cass. n. 8988/2020). Si è, in particolare, escluso il concorso di colpa del lavoratore ove l'infortunio sia avvenuto a causa della organizzazione stessa del ciclo lavorativo, impostata con modalità contrarie alle norme finalizzate alla prevenzione degli infortuni, o comunque contraria ad elementari regole di prudenza (Cass. n. 8988/2020 cit.; n. 12538/2019).
.. la condotta del dipendente può comportare l'esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento (Cass.
4075/2004). Cioè quando la condotta del lavoratore, del tutto imprevedibile rispetto al procedimento lavorativo
"tipico" ed alle direttive ricevute, rappresenti essa stessa la causa esclusiva dell'evento (Cass. n. 3786/2009). Si è parlato, in proposito, di "rischio elettivo", intendendosi una condotta personalissima del lavoratore, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa e tale da creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità di lavoro e da porsi come causa esclusiva dell'evento, interrompendo il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata (Cass.
n. 3763/2021; n. 7649/2019; n. 16026/2018; n. 798/2017; n. 7313/2016; n. 28786/2014; n. 12779/2012; n.
21694/2011). In relazione all'art. 2087 cc, la responsabilità del datore di lavoro, nel caso di danno alla salute subìto dal lavoratore, è quindi esclusa se il danno è provocato da una condotta di quest'ultimo del tutto atipica ed eccezionale rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute in modo da porsi come causa esclusiva dell'evento dannoso (Cass. n. 7127/2007). Sul tema della distribuzione dell'onere probatorio, si è costantemente affermato che, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 cc - la quale non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva - al lavoratore che lamenti di aver subìto, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e, tra queste, di aver vigilato circa l'effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente (Cass. n. 3786/2009). Più esattamente, il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro, ha
l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra questo ed il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione di cui all'art. 1218 cc. In particolare, nel caso di omissione di misure di sicurezza espressamente previste dalla legge, o da altra fonte vincolante (cd. nominate), la prova liberatoria che incombe sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore;
viceversa, ove le misure di sicurezza debbano essere ricavate dall'art. 2087 cc (cd. innominate), la prova liberatoria è generalmente correlata alla quantificazione della misura di diligenza ritenuta esigibile nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, quali anche l'assolvimento di puntuali obblighi di comunicazione (Cass. n. 10319/2017; n. 14467/2017; n. 34/2016; n. 16003/2007) >.
pagina 18 di 22 Secondo il Collegio, applicati al caso in esame i principi giurisprudenziali ora richiamati, emerge la responsabilità esclusiva della società in ordine all'infortunio ed alle sue conseguenze lesive, conclusione che va quindi recepita nella presente sentenza dichiarativa e di accertamento.
Prima di tutto, è improprio assumere che il ruolo di preposto alla segheria marmo ed al relativo piazzale avrebbe imposto a di adottare in piena autonomia decisioni - incisive sulla stessa attività produttiva - quali non avviare Pt_1 il blocco di marmo difettato alla segagione, oppure smaltire come detriti tutte le lastre segate da quello stesso blocco, o anche soltanto quelle nelle quali era presente un difetto.
Premesso che la scelta di acquistare il blocco di marmo era stata effettuata dalla società evidentemente per destinarlo alla lavorazione, sotto forma di segagione e quindi di movimentazione delle lastre segate, lo stabilimento aveva un suo direttore, ing. al quale competevano tali decisioni che certo non possono essere attribuite ad CP_5 un mero preposto alle lavorazioni.
Da un lato, la stessa narrativa della società appellata descriveva la presenza di apposite figure professionali dedicate alla selezione preventiva dei blocchi di marmo da acquistare, e quindi lavorare dopo averli segati in lastre all'interno dello stabilimento. Poiché nel caso in esame il blocco di bianco di RA era stato acquistato, nonostante la presenza dei difetti che la stessa società sosteneva essere evidenti, si deve presumere che le apposite figure professionali lo avessero valutato comunque conveniente da lavorare. In difetto di ogni allegazione e prova sul fatto che avrebbe ricevuto puntuali disposizioni di non avviare alla segagione quel particolare blocco di Pt_1 marmo, o comunque di non avviare alla segagione materiali con quelle caratteristiche, non si può giungere alla conclusione perentoria, pretesa invece dalla società appellata, che la lavorazione fosse stata addirittura una sua scelta arbitraria.
Lo stesso ragionamento vale per quanto riguarda la movimentazione dal carrello delle lastre difettate, piuttosto che il loro smaltimento immediato. Infatti, il teste riferiva che la presenza di vizi nei blocchi di marmo lavorati Tes_1 nello stabilimento era frequente, motivo per cui si deve presumere che la società ritenesse comunque conveniente sottoporli a segagione e quindi alla movimentazione dal carrello per destinarli a successive attività produttive, al fine di ricavare utilità commerciale dalle parti non viziate. Anche a questo proposito, in difetto di allegazione e prova sul fatto che avrebbe ricevuto puntuali disposizioni di smaltire le lastre difettate, non si può giungere Pt_1 alla conclusione che la movimentazione fosse stata addirittura una sua scelta arbitraria.
Si arriva quindi alla situazione verificatasi in occasione dell'infortunio, quando sul carrello del piazzale si trovavano le lastre difettate, che dovevano essere movimentate una per una, dopo averle agganciate ai tamponi della pinza, che consentiva alla gru di sollevarle per spostarle altrove.
La procedura da adottare per tale movimentazione era stata stabilita nel documento 17 giugno 2014 “Scarico dei pastelli di lastre dai carrelli per la segagione della segheria marmo” (pag. 44 e seguenti atti penali acquisiti dalla
Corte presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lucca), nel rispetto delle buone pratiche per le operazioni di movimentazione oggetto della scheda n. 11 del doc. 10 più volte richiamata, la quale esemplificava le CP_1 posizioni pericolose e quelle prudenti che gli operatori dovevano tenere durante tali attività.
Per quanto qui interessa la procedura:
pagina 19 di 22 # indicava quale preposto nel ruolo di gruista / imbracatore / segnalatore Pt_1
# stabiliva che nelle fasi di movimentazione delle lastre segate, gli operatori avrebbero proceduto da terra posizionandosi ai lati dello stesso carrello, spostando le singole lastre con un paletto di ferro
# descriveva tale posizione come “estremamente rischiosa” (pag. 48 doc.) poiché eventuali difetti potevano provocare la rottura del materiale con il conseguente pericolo di caduta di frammenti verso l'operatore; di conseguenza, raccomandava di assumere la posizione di sicurezza nella diagonale dello spigolo della lastra (zone verdi scheda n. 11), e non quella di fronte o di lato (zone rosse nella scheda n. 11)
# in caso di difetti della lastra, disponeva l'utilizzo di un martello per distaccare le parti viziate da quelle sane, e se gli stessi difetti erano anche estesi disponeva che le lastre fossero bloccate con i tamponi della pinza per poi fratturarle a colpi di martello, nuovamente anche in questo caso adottando la posizione di sicurezza.
Per contro, nel caso in esame, tale procedura non è stata rispettata, poiché è pacifico da un lato che fosse Pt_1 coinvolto nelle lavorazioni come un qualsiasi operaio, avendo quindi perso il tipico ruolo di garanzia insito nella figura del preposto, e dall'altro lato che egli operasse insieme a all'interno del carrello e non all'esterno Tes_1 dello stesso.
Quindi, se già la procedura di movimentazione riteneva pericolosa la manovra di lavorazione delle lastre difettate, da bloccare con i tamponi della pinza e fratturare con il martello, svolta da operatori collocati a terra, fuori dalle pareti del carrello, è ovvio che il pericolo aumentava se la medesima manovra era compiuta dagli operatori collocati all'interno dello stesso carrello, nel ristretto spazio libero fra le lastre segate e le pareti della struttura.
Il teste è stato chiaro nell'affermare che tale lavorazione compiuta dagli operai in piedi all'interno del Tes_1 carrello era consueta, perché più rapida e comoda di quella eseguita dall'esterno delle pareti del medesimo carrello,
e che ciò avveniva anche spesso per essere frequente la presenza di vizi nelle lastre segate. Come già detto, i testi e non erano credibili laddove pretendevano che nello stabilimento esistesse un divieto di Per_1 CP_5 compiere tale manovra collocandosi all'interno del carrello, e che gli operai lo rispettassero, anche perché nella stessa deposizione entrambi si contraddicevano affermando che comunque, operando da terra o all'interno del carrello, l'essenziale era che gli operai si collocassero nelle posizioni di sicurezza della scheda n. 11.
In un caso sovrapponibile a quello in esame Cass. n. 4980/2023, dopo avere ricapitolato i principi fondamentali
(Cass. n. 8988/20 e n. 25597/21) sopra richiamati, aveva precisato la irrilevanza della qualifica di preposto in capo al lavoratore che si era infortunato svolgendo l'attività di operaio, e non quella tipica di sorveglianza e tutela insita nel ruolo di preposto. Non era possibile, infatti, confondere nella stessa figura i poteri di controllo e sorveglianza a tutela dei lavoratori che connotano il ruolo del preposto, con l'attività dello stesso lavoratore attivo nelle fasi produttive. Altrimenti si sarebbe finiti per attribuire in modo improprio al preposto un obbligo di auto-vigilanza sulle mansioni operative da lui svolte, con cumulo del ruolo di controllore e controllato. Per assumere le responsabilità previste dal suo ruolo, il preposto non solo deve essere nominato, ma deve anche operare come tale, esercitando i poteri di controllo e sorveglianza sull'attività dei lavoratori propri della sua figura. Se invece egli opera come un qualsiasi lavoratore coinvolto nelle attività produttive, perde la posizione di garanzia e diviene un soggetto del generale obbligo di protezione oggetto delle norme generali e speciali che impongono al datore di pagina 20 di 22 lavoro di proteggere l'integrità psicofisica dei dipendenti. Il caso esaminato da Cass. n. 4980/2023 riguardava un preposto vittima di un infortunio sul lavoro nel quale era stato coinvolto per avere operato come un addetto alle lavorazioni. La sentenza di merito aveva ritenuto il datore di lavoro esonerato da ogni responsabilità poiché la violazione delle procedure di sicurezza era stata compiuta dal lavoratore che cumulava in sé anche il ruolo di preposto alla sicurezza. Invece la Corte di Cassazione aveva annullato tale decisione, affermando piuttosto che i principi generali della materia escludevano non solo la condotta abnorme del lavoratore ma anche la sua colpa concorrente: l'infortunio si era verificato per la violazione di procedure di sicurezza che il datore di lavoro aveva non solo l'obbligo di adottare, ma anche di vigilare perché fossero effettivamente osservate dai lavoratori (fra i quali anche il preposto, se operava come un addetto alle lavorazioni).
Appurato quindi che, in occasione dell'infortunio rispetto a aveva i medesimi obblighi imposti da Pt_1 CP_1 norme speciali o comuni a protezione di ogni lavoratore, è inevitabile concludere la responsabilità esclusiva della società per non avere in alcun modo vigilato perché fosse rispettata la procedura di sicurezza adottata nello stabilimento, in particolare imponendo che la movimentazione delle lastre difettate presenti sul carrello fosse eseguita da operatori collocati a terra, ed anzi per avere consentito nel tempo che la stessa movimentazione fosse abitualmente eseguita da operatori collocati all'interno del carrello.
La radicale violazione della procedura di sicurezza da parte del datore, tenuto non solo ad adottare regole di protezione ma anche a vigilare in modo rigoroso e continuo perché siano rispettate, non consente di individuare alcun ipotetico concorso di responsabilità nella condotta di né per il fatto di essere salito sul carrello per Pt_1 eseguire manovre da operaio coinvolto nella movimentazione della lastra difettata, né per il fatto di essersi trovato in una posizione pericolosa di fronte alla lastra nel momento in cui era avvenuta la frattura con conseguente crollo dei residui.
Il teste aveva precisato che finché era stato possibile, lui e avevano operato cercando di collocarsi Tes_1 Pt_1 prudentemente nella posizione di sicurezza, compatibilmente con la necessità di spostare la lastra quanto occorreva per inserire i tamponi della pinza e quindi colpirla con il martello per provocare il distacco lungo le linee del vizio.
Nel momento in cui era avvenuta la rottura e il crollo delle lastre, era riuscito a saltare fuori dal carrello Tes_1 mentre era invece rimasto investito dal materiale. La circostanza che in quest'ultimo momento si fosse Pt_1 Pt_1 trovato in una posizione più centrale, e quindi più pericolosa, non consente di ipotizzare alcun tipo di responsabilità
a suo carico.
E ciò sia perché si trattava di una circostanza che si era verificata in modo istantaneo, peraltro in un momento concitato e drammatico come quello nel quale i due, avvertito l'imminente pericolo di vita dovuto alla rottura e al crollo delle lastre, avevano cercato di mettersi in salvo. E più in generale perché, se la procedura di sicurezza fosse stata rispettata, come aveva obbligo di garantire, essi nemmeno si sarebbero dovuti trovare all'interno del CP_1 carrello, esposti a quel pericolo improvviso.
Posizione Unipol Assicurazioni
In primo grado, aveva chiamato in garanzia il proprio assicuratore che si era costituito per CP_1 CP_3 resistere alla domanda ed a tal fine aveva eccepito fra l'altro la prescrizione della garanzia ai sensi dell'art. 2952 cc.
pagina 21 di 22 La posizione del terzo chiamato era rimasta assorbita nella sentenza appellata che aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, di conseguenza a fronte dell'appello del lavoratore, la società appellata avrebbe dovuto riproporre la medesima domanda di garanzia, che invece nella memoria di costituzione in appello non è stata richiamata.
In questo grado è stata chiamata solo per litisconsorzio processuale, e non perché destinatario di pretese di CP_2 sorta.
Di conseguenza, il Collegio non ritiene necessaria alcuna pronuncia sul punto, né la cessata materia del contendere
(che presupporrebbe una domanda di garanzia riproposta nella memoria di costituzione in appello e poi rinunciata nel corso del presente giudizio), né altre.
Spese di lite
Le spese di lite di entrambi i gradi sono regolate di riflesso alla soccombenza della società appellata nei confronti del lavoratore appellante, sia in punto interesse ad agire (motivo A) sia nel merito (motivo C), liquidate in relazione agli importi medi dello scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa, quanto al primo grado esclusa la fase istruttoria per essere il giudizio stato deciso su questione preliminare senza alcuna trattazione ulteriore.
Invece, le spese di lite di entrambi i gradi vanno compensate per intero nei confronti dell'assicuratore terzo, il quale era stato chiamato in garanzia per il primo grado, e poi aveva ricevuto la notifica dell'appello esclusivamente quale litisconsorte processuale.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza appellata e dichiara la società datrice responsabile Parte_2 esclusiva dell'infortunio subìto dal dipendente il 18 marzo 2015 e delle relative conseguenze lesive, Parte_1 da fare oggetto di risarcimento del danno in separato giudizio.
Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite di entrambi i gradi, liquidate in €. CP_1 Parte_1
7.377,00 per il primo ed in €. 9.991,00 per il secondo grado, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa.
Compensa per intero le spese di lite di entrambi i gradi fra ed CP_1 Controparte_2
Firenze, 20 maggio 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
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