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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/04/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 51/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile – Procedure Concorsuali, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Limitone Presidente dott. Paola Cazzola Giudice rel. dott. Silvia Saltarelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 51-1 /2025 R.G. e n. 51 /2025 PU.
Visto il ricorso per l'apertura del procedimento di liquidazione controllata del proprio patrimonio ex artt. 268 e seg. CCII depositato in data 14.02.2025 da
RD ER nato a [...] in data [...] residente a [...] codice fiscale [...],
per il tramite di un Organismo di Composizione della Crisi EC (nella persona del nominato gestore della crisi dott.ssa Camilla Griffante ) ;
-ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;
-rilevato che il ricorrente è pensionato ed è assoggettabile alla procedura di liquidazione controllata;
- rilevato che non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che dagli atti risulta che il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento;
- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;
-rilevato che il ricorrente ha presentato una relazione, redatta dall'OCC
- ritenuto che sussistano le condizioni di legge, cosicché il ricorrente può essere ammesso alla procedura richiesta;
- richiamato l'art. 270, co. 5, CCII, secondo cui: “Si applicano l'articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III.”;
pagina 1 di 3 -ritenuto di escludere dalla liquidazione l'autovettura targata CZ633BE Honda Civic del 2005 in quanto il valore d'uso è superiore al valore commerciale;
-ritenuto che la procedura debba rimanere aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, essendo prevista la liquidazione di un attivo in via di maturazione
(esemplificando crediti retributivi, trattamenti pensionistici), fino al termine previsto dalla legge perché maturi il diritto all'esdebitazione ex art. 279 CCII in quanto detto termine triennale da un lato rappresenta il limite di esigibilità di ulteriori quote di reddito, dall'altro costituisce un parametro obiettivo di ragionevole durata del programma di liquidazione ex art. 272 comma 3° CCII nell'ottica della messa a disposizione del reddito in favore dei creditori
P. Q. M.
dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di RD ER nato a [...] in data [...] residente a [...] codice fiscale
[...]; nomina Giudice delegato la dott.ssa Paola Cazzola;
nomina Liquidatore la dott.ssa Camilla Griffante;
dispone che, per tutta la durata della procedura, non possa essere iniziata o proseguita nessuna azione individuale esecutiva o cautelare ex artt. 270 e 150 CCII (comprese quelle conseguenti al fermo); né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla pubblicità del decreto di apertura, né dai creditori successivi all'apertura del concorso;
dispone che siano ricompresi nell'attivo a disposizione della massa dei creditori anche i ratei delle eventuali trattenute attualmente operate sulla retribuzione mensile del ricorrente (ad esempio, per effetto di cessioni o pignoramenti del 1/5 dello stipendio/ pensioni / TFR); ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con l'avviso che le comunicazioni verranno effettuate ai sensi dell'art. 10 CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura targata CZ633BE Honda Civic, con avviso che il presente provvedimento costituisce a tal fine titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
pagina 2 di 3 dispone che, a cura del Liquidatore ex art. 270 comma 4 CCII, la presente sentenza venga: inserita nel sito internet del Tribunale;
notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Vicenza, 27.03.2025 .
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Paola Cazzola Dott. Giuseppe Limitone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile – Procedure Concorsuali, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Limitone Presidente dott. Paola Cazzola Giudice rel. dott. Silvia Saltarelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 51-1 /2025 R.G. e n. 51 /2025 PU.
Visto il ricorso per l'apertura del procedimento di liquidazione controllata del proprio patrimonio ex artt. 268 e seg. CCII depositato in data 14.02.2025 da
RD ER nato a [...] in data [...] residente a [...] codice fiscale [...],
per il tramite di un Organismo di Composizione della Crisi EC (nella persona del nominato gestore della crisi dott.ssa Camilla Griffante ) ;
-ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;
-rilevato che il ricorrente è pensionato ed è assoggettabile alla procedura di liquidazione controllata;
- rilevato che non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che dagli atti risulta che il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento;
- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;
-rilevato che il ricorrente ha presentato una relazione, redatta dall'OCC
- ritenuto che sussistano le condizioni di legge, cosicché il ricorrente può essere ammesso alla procedura richiesta;
- richiamato l'art. 270, co. 5, CCII, secondo cui: “Si applicano l'articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III.”;
pagina 1 di 3 -ritenuto di escludere dalla liquidazione l'autovettura targata CZ633BE Honda Civic del 2005 in quanto il valore d'uso è superiore al valore commerciale;
-ritenuto che la procedura debba rimanere aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, essendo prevista la liquidazione di un attivo in via di maturazione
(esemplificando crediti retributivi, trattamenti pensionistici), fino al termine previsto dalla legge perché maturi il diritto all'esdebitazione ex art. 279 CCII in quanto detto termine triennale da un lato rappresenta il limite di esigibilità di ulteriori quote di reddito, dall'altro costituisce un parametro obiettivo di ragionevole durata del programma di liquidazione ex art. 272 comma 3° CCII nell'ottica della messa a disposizione del reddito in favore dei creditori
P. Q. M.
dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di RD ER nato a [...] in data [...] residente a [...] codice fiscale
[...]; nomina Giudice delegato la dott.ssa Paola Cazzola;
nomina Liquidatore la dott.ssa Camilla Griffante;
dispone che, per tutta la durata della procedura, non possa essere iniziata o proseguita nessuna azione individuale esecutiva o cautelare ex artt. 270 e 150 CCII (comprese quelle conseguenti al fermo); né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla pubblicità del decreto di apertura, né dai creditori successivi all'apertura del concorso;
dispone che siano ricompresi nell'attivo a disposizione della massa dei creditori anche i ratei delle eventuali trattenute attualmente operate sulla retribuzione mensile del ricorrente (ad esempio, per effetto di cessioni o pignoramenti del 1/5 dello stipendio/ pensioni / TFR); ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con l'avviso che le comunicazioni verranno effettuate ai sensi dell'art. 10 CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura targata CZ633BE Honda Civic, con avviso che il presente provvedimento costituisce a tal fine titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
pagina 2 di 3 dispone che, a cura del Liquidatore ex art. 270 comma 4 CCII, la presente sentenza venga: inserita nel sito internet del Tribunale;
notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Vicenza, 27.03.2025 .
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Paola Cazzola Dott. Giuseppe Limitone
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