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21 marzo 2003
21 marzo 2003
Art. 47. Istituto superiore di sanita' 1. All'Istituto superiore di sanita' e' estesa dal 1 gennaio 2003 la disciplina contenuta nell' articolo 1, comma 93, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e successive modificazioni, sostituendosi il Ministro della salute al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nella effettuazione del concerto.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 1.136.205 euro annui, si provvede, a decorrere dal 2003, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Nota all'art. 47:
- Si riporta di seguito il testo dell' art. 1, comma 93 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica":
"93. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti eventualmente gli altri Ministri competenti, possono essere concessi in uso perpetuo e gratuito alle universita', con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico delle stesse, gli immobili dello Stato liberi.".
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 1.136.205 euro annui, si provvede, a decorrere dal 2003, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Nota all'art. 47:
- Si riporta di seguito il testo dell' art. 1, comma 93 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica":
"93. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti eventualmente gli altri Ministri competenti, possono essere concessi in uso perpetuo e gratuito alle universita', con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico delle stesse, gli immobili dello Stato liberi.".
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Roma, sez. II, sentenza 31/07/2018, n. 8557Provvedimento: […] Con il terzo motivo, viene dedotta la violazione dell'art. 47, comma 1, della legge n. 3 del 2003, per il quale il Ministero della salute è subentrato nelle competenze del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, quanto all'emanazione dell'atto di concerto, avente per oggetto la destinazione del beni in questione. […] Va infine respinta la censura incentrata sulla violazione dell'art. 47 della legge n. 3 del 2003, poiché il compendio è stato attribuito in uso all'Università degli Studi La Sapienza e non ad un organo del Ministero della Sanità, circostanza che avrebbe richiesto, in ipotesi, il concerto del Ministero.Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- concerto tra amministrazioni·
- compendio immobiliare indisponibile·
- regime giuridico dei beni demaniali·
- disposizione di beni immobili·
- carenza di presupposti di legge·
- art. 5 del d.lgs. n. 502 del 1992·
- concessione in uso gratuito e perpetuo·
- ricorso incidentale·
- art. 828 del codice civile·
- violazione di atto amministrativo·
- improcedibilità per carenza di interesse·
- eccesso di potere·
- art. 51, comma 8, legge n. 449 del 1997·
- violazione di regio decreto