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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/04/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 894/2024 R.G.
tra rapp.to e difeso dall'avv. Danilo Colabraro Parte_1
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Giuseppe Lepera
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 22.04.2025.
Con ricorso depositato in data 05.04.2024 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di lavorare alle dipendenze della resistente, con mansioni di operatore ecologico, part time di 30 ore settimanali equivalenti ad un 75% inquadrato nel liv. 2B del CCNL Igiene Ambientale, agiva in giudizio chiedendo ordinarsi alla convenuta la restituzione delle indebite trattenute asseritamente operate in busta paga con la voce “recupero competenze”, dichiararsi il diritto al ripristino dell'originaria percentuale di part time al 75% unitamente alle differenze retributive maturate dal novembre 2023, accertarsi il diritto alla superiore posizione parametrale A dal mese di agosto 2023 unitamente alle differenze retributive maturate, nonché condannarsi parte resistente al pagamento dell' “Elemento Garanzia Retributiva” (EGR) di cui all'art. 2, lett. C, punto 8 a) del CCNL cit..
La parte resistente, costituita in giudizio, argomentava per l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 13.04.2025 i procuratori delle parti hanno rappresentato di aver sottoscritto un accordo transattivo con il quale è stata definita la
1 vertenza per cui è causa, facendo venir meno definitivamente la posizione di contrasto tra le stesse.
Chiedevano, pertanto, la declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere, dal momento che, come rappresentato dai procuratori delle parti, il sig. e la hanno sottoscritto un Parte_1 Controparte_1 accordo transattivo in data 11.04.2025, definendo bonariamente la presente controversia (cfr. verbale di conciliazione depositato dalle parti il 13.04.2025), facendo venir meno il conflitto sostanziale tra le stesse.
Le spese processuali possono essere compensate, attesa la volontà in tal senso manifestata dalle parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 22.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 894/2024 R.G.
tra rapp.to e difeso dall'avv. Danilo Colabraro Parte_1
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Giuseppe Lepera
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 22.04.2025.
Con ricorso depositato in data 05.04.2024 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di lavorare alle dipendenze della resistente, con mansioni di operatore ecologico, part time di 30 ore settimanali equivalenti ad un 75% inquadrato nel liv. 2B del CCNL Igiene Ambientale, agiva in giudizio chiedendo ordinarsi alla convenuta la restituzione delle indebite trattenute asseritamente operate in busta paga con la voce “recupero competenze”, dichiararsi il diritto al ripristino dell'originaria percentuale di part time al 75% unitamente alle differenze retributive maturate dal novembre 2023, accertarsi il diritto alla superiore posizione parametrale A dal mese di agosto 2023 unitamente alle differenze retributive maturate, nonché condannarsi parte resistente al pagamento dell' “Elemento Garanzia Retributiva” (EGR) di cui all'art. 2, lett. C, punto 8 a) del CCNL cit..
La parte resistente, costituita in giudizio, argomentava per l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 13.04.2025 i procuratori delle parti hanno rappresentato di aver sottoscritto un accordo transattivo con il quale è stata definita la
1 vertenza per cui è causa, facendo venir meno definitivamente la posizione di contrasto tra le stesse.
Chiedevano, pertanto, la declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere, dal momento che, come rappresentato dai procuratori delle parti, il sig. e la hanno sottoscritto un Parte_1 Controparte_1 accordo transattivo in data 11.04.2025, definendo bonariamente la presente controversia (cfr. verbale di conciliazione depositato dalle parti il 13.04.2025), facendo venir meno il conflitto sostanziale tra le stesse.
Le spese processuali possono essere compensate, attesa la volontà in tal senso manifestata dalle parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 22.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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