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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/12/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Treviso, prima sezione civile, in composizione monocratica,
nella persona della dott.ssa SU ZI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al R.G. n. 1887/2023 promosso da:
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ND CO AN
- attore -
contro
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
- convenuto contumace –
nonché contro
(C.F. e P.IVA ) rappresentata e Controparte_2 P.IVA_1
difesa dall'avv. MARA PACCHIANA
- convenuta -
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale da circolazione stradale;
trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Nel merito: “Condannarsi i convenuti in solido tra loro a risarcire alla
attrice, per le causali esposte in narrativa, tutti i danni, patrimoniali
e non, nessuno escluso da questa subiti a seguito del sinistro stradale
verificatosi il 7/4/21 in Maser, con gli interessi di legge e la
rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo e con
1
vittoria di spese e d onorari di lite”
In via istruttoria: Si rinnova la richiesta avanzata all'udienza del
25/06/24 di convocazione a chiarimenti del CTU Ing. in merito alla Per_1
contraddizione tra quanto ritenuto a pag. 30 della relazione tecnica
(ovvero che la Grande Punto dell'attrice avrebbe verosimilmente frenato
fino all'arresto dopo l'urto con la Volvo) e quella di pag. 12 (sull'assenza
di tracce di frenata lasciate post urto dalla stessa Fiat attorea). Si
chiede, inoltre, che in parziale revoca dell'ordinanza istruttoria del
26/06/24 siano ammesse le prove per interpello e testi sui seguenti
capitoli già indicati nella memoria ex art. 183 c.p.c. attorea del 7/9/23,
essendo indispensabili per accertare l'esatta dinamica del sinistro e le
correlative responsabilità del convenuto e del Sig. nonché CP_3
l'entità dei danni morali e ad interessi costituzionalmente protetti patiti
dall'attrice: 5) “Vero che l'urto tra la Punto e la Volvo avvenne nella
corsia di marcia di sinistra, rispetto a quella di destra percorsa dalla
Punto”; 7) “Vero che nel sinistro e nell'urto con il fossato l'attrice
riportava la rottura GL occhiali e del cellulare e la macchina risultava
completamente distrutta”;
8) “Vero che poco dopo la Volvo condotta dal Sig. urtava anche CP_1
una Volkswagen RA tg. CM928FT condotta dal Sig. che CP_3
marciava nella stessa direzione della Punto, colpendola sulla fiancata di
destra”; 9) “Vero che dopo aver subito l'urto dalla Volvo, la Volkswagen
RA finiva nel fosso a sinistra della SP 248 a ridosso della Punto”;
10) “Vero che per potere restare in contatto con la famiglia mentre era in
ospedale, la Sig.ra dovette farsi comprare un cellulare come da doc. Pt_1
71 che le viene esibito”; 13) “Vero che nei primi 40 giorni di convalescenza
la Sig. è rimasta allettata e con il busto ed ha dovuto ricorrere Pt_1
all'aiuto dei propri famigliari, in particolare della figlia e Per_2
per essere assistita a casa durante il giorno e per gestire la Per_3 2
casa, mentre la notte veniva assistita dal marito”; 14) “Vero che la Sig.ra
ha portato il busto fino alla fine del 2021 e ha necessitato Pt_1
dell'aiuto dei familiari per essere portata a fare la spesa, a visite
mediche, sedute di fisioterapia, visite Inps e Inail e, in genere, per
ogni spostamento da casa, come da doc. 90) che le viene esibito”; 15) “Vero
che per ogni viaggio di cui all'elenco esibitole la Sig.ra dava, a Pt_1
chi l'accompagnava, un rimborso per le spese di viaggio dell'importo dai
5 ai 20 € a seconda della lunghezza del viaggio””; 16) “Vero che a causa
della lunghezza della invalidità patita e della impossibilità di svolgere
le funzioni a suo tempo assegnategli, la Sig. ha perso il lavoro”; Pt_1
17) “Vero che la Sig.ra da dopo l'incidente del 7/4/21 e Parte_1
tuttora non riesce più a compiere le normali attività quotidiane che
svolgeva prima dell'incidente quali: portare pesi anche di lieve entità;
stirare; camminare per più di 15 minuti;
coltivare l'orto e raccoglierne
le verdure;
accudire e tenere in braccio la nipotina di 2 anni;
18) “Vero
che lo svolgimento di tutte le attività di cui ai punti precedenti e, in
genere, di qualsiasi attività fisica per più di 10 – 15 minuti comporta
alla attrice forti dolori alla schiena e al collo”; 19) “Vero che per tale
motivo la Sig.ra è spesso chiusa in se stessa, rifiuta il contatto Pt_1
con le altre persone, ha rinunciato a svolgere gli hobby e le attività che
comportano anche modesto impegno fisico”; Si indicano a testi: 1) CP_3
da san EN GL IN (TV); 2) da Fonte
[...] Testimone_1
Alto (TV), Via San Salvatore 32; 3) e 4) da san CP_4 CP_5
EN GL IN (TV), Via San Pio X 16; 5) e 6) Parte_2
da Fonte Alto (TV) Via San Salvatore 29/2. Controparte_6
Per parte convenuta : Controparte_2
in via preliminare e/o pregiudiziale:
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164
3
c.p.c. per assoluta incertezza in merito alle circostanze di fatto su cui
si fonda la pretesa risarcitoria di controparte e in merito alle concrete
richieste risarcitorie;
in via principale nel merito:
- rigettare le domande risarcitorie formulate da parte attrice in quanto
totalmente infondate in fatto e in diritto e prive di adeguato supporto
probatorio, con riserva di ogni azione di ripetizione dell'indebito nel
caso in cui venisse accertato che Società Controparte_2 CP_7
ha già versato importi dalla stessa non dovuti;
in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si ritenesse satisfattiva
la somma corrisposta e si riconoscesse un concorso di colpa tra il signor
e/o la signora e/o il signor Parte_3 Parte_1 CP_3
nella causazione del sinistro per cui è causa, accertare e dichiarare la
misura delle responsabilità reciproche e, per l'effetto, limitare la
condanna di al risarcimento del Controparte_8
danno subito dalla signora , che sia conseguenza immediata e diretta Pt_1
di una condotta imputabile al signor alla minor somma che sarà CP_1
accertata in corso di causa, tenendo conto dell'importo di € 1.750,00 già
versato in via stragiudiziale;
in via ulteriormente subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi
di riconoscimento della responsabilità esclusiva del signor CP_1
nella causazione del sinistro per cui è causa, limitare la condanna di
al risarcimento del danno subito Controparte_8
dalla signora alla minor somma che sarà accertata in corso di causa, Pt_1
tenendo conto dell'importo di € 1.750,00 già versato in via stragiudiziale;
in via istruttoria:
- ammettersi prova per interpello di parte attrice sui seguenti capitoli
di prova: 1. «Vero che, in data 7 aprile 2021, alle ore 9.40 circa, la
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signora stava percorrendo la SP 248 via Marosticana in Parte_1
direzione Montebelluna alla guida della Fiat Punto targata DB 282 AD di
sua proprietà»; 2. «Vero che, in data 7 aprile 2021, alle ore 9.40 circa,
giunta in prossimità dell'intersezione tra la SP 248 e via Bosco nel
territorio del Comune di Maser, la signora , alla guida della Parte_1
Fiat Punto targata DB 282 AD di sua proprietà, notava la Volvo XC 70
targata CY 169 MC di proprietà del signor ferma Parte_3
all'incrocio su via Bosco, in attesa di poter svoltare a sinistra dopo
aver dato precedenza ai veicoli in transito sulla Provinciale»; 3. «Vero
che, in data 7 aprile 2021, alle ore 9.40 circa, giunta in prossimità
dell'intersezione tra la SP 248 e via Bosco nel territorio del Comune di
Maser, la signora alla guida della Fiat Punto targata DB Parte_1
282 AD di sua proprietà, rallentava fino a fermarsi per consentire al
signor , alla guida della Volvo XC 70 targata CY 169 MC di Parte_3
sua proprietà, di svoltare a sinistra e di immettersi sulla SP 248
provenendo da via Bosco»; 4. «Vero che, in data 7 aprile 2021, alle ore
9.40 circa, dopo che il signor , alla guida della Volvo XC Parte_3
70 targata CY 169 MC di sua proprietà, aveva iniziato a svoltare a sinistra
per immettersi sulla SP 248 provenendo da via Bosco nel territorio del
Comune di Maser, sopraggiungeva sulla SP 248 via Marosticana in direzione
Montebelluna la Volkswagen RA targata CM 9828 FT di proprietà del
signor che tamponava la Fiat Punto targata DB 282 AD di CP_3
proprietà della signora;
5. «Vero che, in data 7 aprile Parte_1
2021, alle ore 9.40 circa, all'altezza dell'intersezione tra la SP 248 e
via Bosco nel territorio del Comune di Maser, a seguito del tamponamento
tra la Volkswagen RA targata CM 9828 FT di proprietà del signor CP_3
e la Fiat Punto targata DB 282 AD di proprietà della signora
[...] Pt_1
, la Fiat Punto andava ad urtare la Volvo XC 70 targata CY 169 MC di
[...]
proprietà del signor , e successivamente finiva nel fossato Parte_3 5
situato sul lato sinistro della carreggiata, prendendo a riferimento la
direzione di marcia Montebelluna»; 6. «Vero che, in data 7 aprile 2021,
alle ore 9.40 circa, all'altezza dell'intersezione tra la SP 248 e via
Bosco nel territorio del Comune di Maser, a seguito del tamponamento tra
la Volkswagen RA targata CM 9828 FT di proprietà del signor CP_3
e la Fiat Punto targata DB 282 AD di proprietà della signora
[...] Pt_1
, anche la Volkswagen RA andava ad urtare la Volvo XC 70 targata
[...]
CY 169 MC di proprietà del signor , e successivamente finiva Parte_3
nel fossato situato sul lato sinistro della carreggiata, prendendo a
riferimento la direzione di marcia Montebelluna, adagiata alla Fiat Punto
della signora ». Pt_1
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA 4% e rimborso
forfettario spese ex art. 2 co. 2 D.M. 10.03.2014, n. 55.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Treviso Parte_1
e per sentirli condannare in Parte_3 Controparte_2
solido al risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro stradale verificatosi in località Maser (TV) in data 7.4.2021.
L'attrice riferiva così la dinamica del sinistro:
Mentre lei percorreva la Strada Provinciale 248 Via Marosticana in direzione Montebelluna alla guida della Fiat Punto tg. DB282AD di sua proprietà, all'altezza dell'incrocio tra la SP 248 e via Bosco, a destra,
e via Canova, a sinistra, l'auto del sig. tg. CY169MC, e CP_1
assicurata per la rc auto da , si immetteva nella Controparte_2
strada Marosticana da via Bosco senza prestare la dovuta precedenza. L'auto della sig.ra impattava contro l'auto del sig. e a seguito Pt_1 CP_1
dello scontro finiva in un fossato sulla sua sinistra, dove veniva
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raggiunta e tamponata da un altro veicolo, condotto dal sig. . CP_3
Quest'ultimo, infatti, seguendo l'attrice da tergo nello stesso senso di marcia, aveva impattato a sua volta contro il veicolo del sig. CP_1
e dopo l'impatto era finito anch'esso nel fossato, andando a collidere con la vettura della sig.ra . Pt_1
Sul luogo del sinistro erano intervenuti i mezzi di soccorso e gli Agenti
della Polizia Locale di Asolo per i rilievi del caso.
L'odierna attrice era stata trasportata all'Ospedale Civile di Castelfranco
Veneto, dove le era stata riscontrata la frattura della vertebra D21.
La responsabilità andava ascritta interamente al l'attrice CP_1
chiedeva il risarcimento dei danni non patrimoniali e anche dei danni patrimoniali (la signora, addetta alle pulizie, era stata licenziata;
la sua auto era andata demolita;
aveva rotto occhiali e telefono cellulare).
L'assicurazione le aveva corrisposto solo € 1.750,00.
Si costituiva ,la quale contestava la pretesa di Controparte_2
parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto;
chiedeva il rigetto della domanda per nullità dell'atto di citazione – per assoluta incertezza in merito alle circostanze di fatto alla base della richiesta
– e per estraneità del conducente del mezzo dalla stessa assicurato nella causazione del sinistro.
In via subordinata, chiedeva il riconoscimento di un concorso di colpa tra il sig. e/o la sig.ra e/o il sig. CP_1 Pt_1 CP_3
Il sig. non si costituiva nel presente giudizio e il Giudice ne CP_1
dichiarava la contumacia.
La causa veniva istruita con ctu dinamico-ricostruttiva a firma dell'ing.
e ctu medico legale a firma del dott. e quindi Persona_4 Persona_5
trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
* * *
7
1. Sulla preliminare eccezione di nullità dell'atto di citazione
L'eccezione come formulata da va respinta perché Controparte_2
infondata.
La società convenuta ha prospettato la nullità dell'atto di citazione per
“assoluta incertezza” in merito alle circostanze di fatto su cui si fonda la pretesa risarcitoria di controparte.
Tale incertezza sarebbe data dal fatto che parte attrice si sarebbe espressa in termini contraddittori circa la dinamica del sinistro.
Incertezza che coinvolgerebbe, a dire della convenuta, non solo l'an della vicenda, ma anche il quantum debeatur, visto che dall'atto di citazione non sarebbe possibile individuare effettivamente i danni patiti dall'attrice.
L'obiezione non è condivisibile.
Il titolo della domanda o causa petendi consiste nella compiuta esposizione dei fatti e GL elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda e cioè di tutti i fatti occorrenti per individuare in maniera univoca il diritto azionato in giudizio.
Sicché ciò che conta, ai fini della validità dell'atto di citazione, è la possibilità di individuare le ragioni alla base della domanda e la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.
Nel caso di specie sono individuabili entrambi gli elementi, poiché parte attrice ha compiutamente individuato il fatto su cui si basa la propria pretesa (il sinistro stradale), nonché la situazione giuridica soggettiva lesa da tale fatto (e i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali).
La corrispondenza tra quanto affermato da parte attrice e l'effettiva dinamica del sinistro, nonché l'individuazione del responsabile,
attengono, invece, alla fase di merito del giudizio.
Le stesse considerazioni possono essere svolte in merito al quantum debeatur, che, ancorché non determinato puntualmente nell'atto di citazione
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è comunque determinabile attraverso gli elementi forniti da parte attrice.
2. La dinamica del sinistro
La dinamica del sinistro come narrata dall'attrice è stata contestata da
Controparte_2
Per parte attrice la responsabilità del sinistro va attribuita in via esclusiva al sig. . CP_1
La convenuta ha ricostruito la dinamica del sinistro in modo differente.
Secondo la sig.ra si sarebbe fermata per Controparte_2 Pt_1
consentire al sig. di immettersi nella SP Marosticana, CP_1
concedendogli la c.d. “precedenza di cortesia”.
La responsabilità del sinistro andrebbe ascritta al sig. che CP_3
arrivando a forte velocità da tergo, non avvedendosi dell'arresto della sig.ra tamponava il veicolo dell'attrice, spingendolo dapprima CP_1
contro l'auto del e facendolo finire poi nel fossato. CP_1
In subordine, andava comunque riconosciuto un concorso di colpa tra tutti i soggetti coinvolti nel sinistro, tra cui anche la sig.ra , la quale Pt_1
avrebbe dovuto osservare l'obbligo di procedere con prudenza, in quanto la violazione dell'obbligo di precedenza commessa dal CP_1
rappresenterebbe una circostanza prevedibile da qualsiasi automobilista.
In base alla ricostruzione fornita dal CTU Ing. alla cui relazione Per_1
si ritiene di potersi richiamare integralmente perché redatta nel pieno contraddittorio con i consulenti tecnici di parte e la cui motivazione risulta congrua e immune da vizi logici, va escluso un apporto alla causazione del sinistro da parte dell'odierna attrice.
Dalle indagini del CTU, infatti, è emerso che la sig.ra che procedeva Pt_1
ad una velocità stimata di 70 km/h (quindi nei limiti previsti) “non si
sarebbe mai potuta arrestare prima del punto d'urto se non portandosi
completamente in contromano sulla corsia di marcia opposta” (pag. 36 della relazione).
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Dai danni subiti dai veicoli, nonché dalle dichiarazioni rese dai conducenti, si può evincere che il primo urto sia avvenuto tra la vettura della sig.ra e quella del sig. solo successivamente la Pt_1 CP_1
vettura del sig. veniva coinvolta nel sinistro, urtando dapprima il CP_3
veicolo di e poi, in rapida sequenza, il veicolo dell'attrice. CP_1
Secondo la CTU, dunque, la causa prevalente del sinistro deve essere riferita alla condotta del sig. per aver omesso di dare la CP_1
precedenza sia alla vettura condotta dalla sig.ra sia alla vettura Pt_1
condotta dal sig. . CP_3
Tale conclusione risulta del tutto condivisibile anche alla luce delle dichiarazioni spontanee rilasciate dal sig. alla Polizia subito CP_1
dopo l'incidente (pag.2, doc. 8 attrice).
Dalle dichiarazioni fornite nell'immediatezza dal sig. si CP_1
apprende che questi, dopo aver guardato che non sopraggiungesse alcun veicolo né da destra né da sinistra, si sarebbe immesso nella SP
Marosticana, salvo poi notare l'arrivo di un veicolo dalla sinistra, con il quale l'impatto diveniva inevitabile anche dopo un tentativo di arresto della marcia.
Le stesse dichiarazioni rese dal sig. , dunque, smentiscono sia CP_1
la circostanza secondo cui la sig.ra gli avrebbe accordato la c.d. Pt_1
“precedenza di cortesia”, sia la circostanza secondo cui il primo impatto si sarebbe verificato tra le vetture dei conducenti Parte_4
Un tanto basta per accogliere la domanda attorea nei confronti del
, qui unico convenuto, perché nulla può essere rimproverato alla CP_1
sig.ra per la quale l'impatto fu inevitabile. Pt_1
3. Il quantum debeatur
L'espletata ctu medico legale ha dato il seguente esito: la sig.ra Pt_1
riportava “un trauma fratturativo vertebro lombare nonché un trauma
fratturativo costale. Trattasi di patologia compatibile con il sinistro in
10
discussione.
- La menomazione conseguente alle lesioni riportate nel sinistro in
discussione determinano una invalidità permanente pari a 13% (tredici).
- Per quanto attiene l'inabilità temporanea questa può essere valutata
sulla scorta di complessivi giorni 282 giorni ovvero dal giorno del
sinistro al 11.01.2022 quando lo specialista certificava che la p.l. poteva
riprendere le normali attività quotidiane. Tale periodo viene così
suddiviso 1 (uno) giorno a totale, di giorni 150 (centocinquanta) giorni
al 75% che comprende il periodo durante il quale ha portato il busto in
modo continuativo sino al 17.08.21 + ulteriori 15 gg. successivi
all'intervento di vertebroplastica (04.10.21) durante i quali si presume
abbia portato il busto in modo continuativo. Ulteriori giorni 60 (sessanta)
al 50% e infine giorni 71 (settantuno) al 25%.
- Tenendo presente i parametri sopra riportati e differenziando il grado
di sofferenza nella fase acuta, ove è solitamente maggiore, dalla
sofferenza nella fase cronica ovvero di stabilizzazione dei postumi, credo
di poter dire che nella fase acuta la sofferenza può essere considerata di
media entità, mentre nella fase dei postumi la sofferenza può essere
valutata di medio -lieve entità.
- Nella fattispecie si tratta di una addetta alle pulizie che troverà
concreti ostacoli nell'espletamento del suo lavoro a motivo di una precoce
affaticabilità e dolorabilità a carico della colonna vertebrale quando
viene posta sotto sforzo durante la sua attività lavorativa.
Il maggior sforzo e logorio cui la lesa dovrà sottoporsi in concreto per
mantenere le sue prestazioni lavorative ad un livello simile a quello
precedente al sinistro, è destinato a mantenersi nel tempo e magari a
peggiorare con l'età quando questa consentirà sempre meno di supplire alla
diminuita idoneità a svolgere un lavoro fisicamente pesante e
l'articolazione della cerniera dorsolombare potrebbe andare incontro ad un
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processo osteodegenerativo sempre più marcato. La maggior sofferenza, il
maggior dolore e fatica cui la p.l. andrà incontro per mantenere un corretto
standard produttivo quali/quantitativo potrà essere risarcito riconoscendo
il così detto punto pesante ovvero apportando una maggiorazione al valore
economico del punto biologico.
Si lascia alla diretta competenza della S. Vs. l'equo apprezzamento del
valore del punto ritenendo comunque da parte mia che esso deve vedere una
maggiorazione che non sia al di sotto del 15%
A conclusione si deve ricordare però che la perizianda attualmente è in
pensione e pertanto quanto sopra detto ai fini dell'incidenza della
menomazione sull'attività lavorativa specifica dovrà essere considerata
sino al momento del pensionamento”.
Il consulente di parte attrice ha mosso alcune obiezioni alle conclusioni del CTU;
ci si riporta qui alle motiviate e condivisibili risposte del CTU
(mentre non riveste particolare interesse la posizione del , che non CP_3
è parte in causa).
Considerato che al momento del sinistro la sig.ra aveva 64 anni, Pt_1
applicate le tabelle milanesi aggiornate al 2024, il danno viene liquidato come segue:
• euro 34.141,00 per i 13 punti di permanente (compresa la sofferenza soggettiva interiore);
• euro 115,00 per 1 giorno di incapacità al 100%;
• euro 12.937,50 per 150 giorni di incapacità al 75%;
• euro 3.450,00 per 60 giorni di incapacità al 50%;
• euro 2.041,25 per 71 giorni di incapacità al 25%;
Per un totale di euro 52.684,75 all'attualità.
L'attrice ha chiesto anche la c.d. personalizzazione del danno da cenestesi lavorativa, a causa della maggiore difficoltà nell'espletamento
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dell'attività di addetta alle pulizie.
L'invalidità conseguita al sinistro non ha privato la signora di capacità
lavorativa; la signora dopo l'infortunio non ha più lavorato, ha ricevuto un indennizzo ASPI e poi è andata in pensione (all'epoca del sinistro aveva
64 anni), dunque non ha fondamento la personalizzazione chiesta.
A tale importo, tuttavia, va detratta la somma di euro 1.000,00 (doc. 54
parte attrice) anticipata in via stragiudiziale da Controparte_2
, nonché la somma di euro 15.080,73 ricevuta dall'INAIL a titolo di
[...]
indennità da danno biologico (doc. 59 parte attrice).
Operata tale riduzione la somma dovuta è pari ad euro 36.604,02.
Vanno poi rifuse le seguenti spese:
- euro 1.060,45 per spese mediche (pag. 53 ctu ); Per_5
- euro 610,00 per consulenza medico legale (doc. 91 parte attrice);
- euro 4.333,10 per i danni all'auto incidentata della sig. nonché Pt_1
per costi accessori sostenuti, come da ctu dell'ing. (p. 41), a cui Per_1
va sottratto l'importo di euro 750,00 anticipato allo stesso titolo da in via stragiudiziale (doc. 53 parte attrice). Controparte_2
Complessivamente, quindi, la somma da risarcire a titolo di danno patrimoniale è pari ad euro 5.253,55.
Altre voci di danno non trovano giustificazione.
I convenuti vanno in definitiva condannati al pagamento di euro 41.857,57
(euro 36.604,02 + euro 5.253,55) in favore dell'attrice; oltre agli interessi legali (art 1284 primo comma c.c., trattandosi di debito di valore derivante da illecito extracontrattuale) da calcolare sulla somma di euro 41.857,57 devalutata in base agli indici ISTAT alla data del sinistro e via via annualmente rivalutata.
Vanno infine rifuse le spese di CTP come documentate.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa nr
1887/2023, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1. condanna e in solido tra loro Parte_3 CP_2 Controparte_2
al pagamento di euro 41.857,57 in favore di oltre agli Parte_1
interessi come da motivazione;
2. condanna e in solido tra loro Parte_3 Controparte_2
alla rifusione delle spese di lite in favore di spese che Parte_1
si liquidano in euro 7.616 complessivamente per compenso professionale,
oltre rimborso spese generali, IVA e CP come per legge;
oltre alla rifusione di euro 1.220,00 per ctp medico legale e di euro 888,16 per ctp dinamico ricostruttiva;
3. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico delle parti convenute in solido tra loro.
Treviso, 20/12/2025
Il giudice
SU ZI
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