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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/06/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1515/2024 R.G., avente ad oggetto “lesione personale” e
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Trani Parte_1
ATTORE
CONTRO
in persona del proprio legale rappresenta p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Paolo Vinci
CONVENUTA
*******
La convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva deducendo che la polizza sulla scorta della quale l'attore ha domandato che gli venga liquidato l'indennizzo spettantegli in base alla condizioni ivi previste è stata stipulata con un soggetto giuridico diverso, ovvero Am Trust
International Underwriters DAC.
Ebbene, va rammentato che “la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella
titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale
dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato,
secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del
procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e
passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità
del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra
nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Fondandosi, quindi,
la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta
in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore
faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una
pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale
controverso” (ex plurimis, Cass. n. 14468/2008).
Nel caso di specie l'attore ha convenuto in giudizio sull'erroneo Controparte_1
presupposto che fosse essa il soggetto obbligato a corrispondere l'indennizzo previsto dalla polizza
de qua, sicché, sulla scorta della prospettazione attorea, deve ritenersi che sussista la legittimazione passiva della convenuta.
L'eccezione sollevata dalla convenuta va, dunque, correttamente qualificata come difetto di titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso ed è fondata, in quanto, come riconosciuto dallo stesso attore, la polizza più volte menzionata è stata stipulata con altra compagnia,
ovvero la Am Trust International Underwriters DAC.
Al rigetto, per le predette ragioni, della domanda proposta dall' consegue la sua Pt_1
condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
- rigetta la domanda attorea;
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 Controparte_1
che liquida in € 4.217,00 per compensi, oltre accessori di legge.
[...]
Lecce, 10 giugno 2025. Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1515/2024 R.G., avente ad oggetto “lesione personale” e
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Trani Parte_1
ATTORE
CONTRO
in persona del proprio legale rappresenta p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Paolo Vinci
CONVENUTA
*******
La convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva deducendo che la polizza sulla scorta della quale l'attore ha domandato che gli venga liquidato l'indennizzo spettantegli in base alla condizioni ivi previste è stata stipulata con un soggetto giuridico diverso, ovvero Am Trust
International Underwriters DAC.
Ebbene, va rammentato che “la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella
titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale
dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato,
secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del
procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e
passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità
del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra
nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Fondandosi, quindi,
la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta
in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore
faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una
pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale
controverso” (ex plurimis, Cass. n. 14468/2008).
Nel caso di specie l'attore ha convenuto in giudizio sull'erroneo Controparte_1
presupposto che fosse essa il soggetto obbligato a corrispondere l'indennizzo previsto dalla polizza
de qua, sicché, sulla scorta della prospettazione attorea, deve ritenersi che sussista la legittimazione passiva della convenuta.
L'eccezione sollevata dalla convenuta va, dunque, correttamente qualificata come difetto di titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso ed è fondata, in quanto, come riconosciuto dallo stesso attore, la polizza più volte menzionata è stata stipulata con altra compagnia,
ovvero la Am Trust International Underwriters DAC.
Al rigetto, per le predette ragioni, della domanda proposta dall' consegue la sua Pt_1
condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
- rigetta la domanda attorea;
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 Controparte_1
che liquida in € 4.217,00 per compensi, oltre accessori di legge.
[...]
Lecce, 10 giugno 2025. Il Giudice
dott. Maurizio Rubino