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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 02/12/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 987/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 987/2020
Parte_1
/
[...]
Parte_2
Oggi, 2 dicembre 2025 ore 09.53, innanzi al Giudice dott. NI ET, sono comparsi: per la parte attrice opponente in riassunzione, l'avv. Paolo Ponzelli. per la parte convenuta opposta in riassunzione, l'avv. Paolo Fattenotte, oggi sostituito per delega orale dall'avv. Federica Poli.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti concludono come da rispettivi atti introduttivi, riportandosi alle proprie note conclusive. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che allega a verbale.
Il Giudice
dott. NI ET
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. NI ET, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al numero 987 anno 2020 R.G.
Promossa da:
c.f. , c.f. Parte_3 C.F._1 Parte_4
, , in proprio e quali C.F._2 Parte_5 C.F._3 eredi di c.f. , tutti con il patrocinio dell'avv. Paolo Ponzelli. Parte_1 C.F._4
Attori opponenti in riassunzione contro
partita iva con sede in Montelupone (MC) c.da Asola Controparte_1 P.IVA_1 n. 9, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Paolo Fattenotte.
. Convenuta Opposta in riassunzione
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti : Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso per riassunzione, , e in proprio Parte_3 Parte_4 Parte_5 e quali eredi di , riassumevano il presente giudizio nei confronti della Parte_1 Controparte_1
avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 174/2020 emesso dal Tribunale
[...] di Ascoli Piceno in data 26/03/2020, nei confronti dell'odierna opposta, per l'importo di € 25.784,97 oltre interessi come da domanda e spese di procedura come ivi liquidate, concludendo per l'accoglimento della spiegata opposizione e la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, vinte le spese di lite.
A sostegno dell'opposizione, gli opponenti, pur riconoscendo alla opposta ed in virtù dei lavori eseguiti in loro favore, la minor somma di € 7.050,00 al netto dell'iva, per la potatura di alberi da frutta e che ponevano in parziale compensazione con la maggior somma richiesta a titolo di risarcimento danni, contestavano tuttavia la pretesa creditoria quanto al resto, asserendo salvo altro quanto segue:
– di non avere ricevuto alcuna fattura di pagamento dei lavori svolti dalla Controparte_1
[...]
– che, la raccolta di frutti, piselli e/o fava di cui alla fattura n. 24 del 19/05/2019 per € 4.092,00 non era stata conferita alla opposta;
pagina 2 di 4 – che, i lavori di cui alla fattura del 18/02/2019, consistenti nella potatura e legatura di viti al prezzo concordato di € 550 oltre iva all'ettaro, non erano stati effettuati dall'opponente nei tempi concordati né erano stati effettuati a regola d'arte, conseguendone gravi danni alle colture per complessivi € 40.500,00 o nella diversa somma di giustizia;
si opponevano, pertanto, alla richiesta di pagamento di € 13.937,97 portata dalle fatture numeri 22 e 23;
– che, contrariamente a quanto concordato, parte opponente aveva dovuto fornire alla opposta diversi attrezzi per l'effettuazione dei lavori;
– che, le contestazioni delle opere erano state effettuate dal verbalmente nonché Parte_1 mediante note del 10/07/2019, 18/07/2019, 04/09/2019, tornate al mittente per la compiuta giacenza, tuttavia ribadite in sede di incontro dell'11/02/2020.
Si costituiva in giudizio la impugnando e contestando integralmente Controparte_1 quanto all'atto di opposizione di cui, pertanto, chiedeva il rigetto, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della propria pretesa creditoria, l'opposta deduceva salvo altro quanto segue.
.-l'esistenza di prova documentale del credito preteso, portato dai due contratti prodotti;
-l'infondatezza della domanda risarcitoria spiegata in via riconvenzionale dalla parte attrice opponente;
-l'assenza di puntuali e tempestive contestazioni da parte dell'opponente circa la qualità e quantità dei lavori eseguiti da parte opposta.
Veniva concessa la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo limitatamente alla somma riconosciuta di € 7.050,00 oltre iva. La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale e fissata all'odierna udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con termine alle parti per il deposito di note conclusive.
Sulla base dell'ormai consolidato principio della c.detta “ragione più liquida” - al Giudice è inoltre consentito di non rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare (art. 276 comma 2 c.p.c.), ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che, pur se subordinata ad altre, sia più evidente e più rapidamente risolvibile, dunque di più agevole soluzione (cfr. Cass. n. 12002/2014; Cass. n. 17214/2016).
L'esistenza del rapporto sostanziale per cui è causa è provato dai due contratti prodotti che non sono stati contestati. Vi è pertanto prova concreta degli accordi negoziali e del corrispettivo delle prestazioni svolte, per cui sono state emesse le fatture in atti aventi un chiaro valore indiziario.
A tale proposito, va infatti evidenziato che, se è vero che la fattura commerciale, avuto riguardo della sua formazione unilaterale, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, tale da costituire un mero indizio, va nondimeno considerato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo-qual 'è quello che ci occupa- il comportamento dell'opponente che non abbia negato l'esistenza del rapporto ma abbia contestato la corretta e completa esecuzione dell'opera della controparte dei lavori commissionati, senza darne idonea prova, assume indubbio valore indiziario in ordine all'esistenza del credito avversario e alla correttezza del suo ammontare.
La parte opponente, attrice in riconvenzionale, di contro, non ha fornito prova della propria pretesa risarcitoria, in quanto la prova testimoniale effettuata è stata resa per lo più de relato e è inoltre contenente giudizi che non competono al teste (cfr. cap. 7), né assurge a rango di prova la consulenza tecnica di parte, in atti di parte opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da seguente dispositivo.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 987/2020 R.G., così provvede:
– rigetta l'opposizione e conferma l'opposto decreto ingiuntivo;
– rigetta la domanda riconvenzionale;
– condanna la parte opposta alle spese di lite che liquida in complessivi € 3.900,00 oltre il 15% del rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge.
Così deciso in Ascoli Piceno, lì 2 dicembre 2025
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
NI ET
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 987/2020
Parte_1
/
[...]
Parte_2
Oggi, 2 dicembre 2025 ore 09.53, innanzi al Giudice dott. NI ET, sono comparsi: per la parte attrice opponente in riassunzione, l'avv. Paolo Ponzelli. per la parte convenuta opposta in riassunzione, l'avv. Paolo Fattenotte, oggi sostituito per delega orale dall'avv. Federica Poli.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti concludono come da rispettivi atti introduttivi, riportandosi alle proprie note conclusive. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che allega a verbale.
Il Giudice
dott. NI ET
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. NI ET, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al numero 987 anno 2020 R.G.
Promossa da:
c.f. , c.f. Parte_3 C.F._1 Parte_4
, , in proprio e quali C.F._2 Parte_5 C.F._3 eredi di c.f. , tutti con il patrocinio dell'avv. Paolo Ponzelli. Parte_1 C.F._4
Attori opponenti in riassunzione contro
partita iva con sede in Montelupone (MC) c.da Asola Controparte_1 P.IVA_1 n. 9, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Paolo Fattenotte.
. Convenuta Opposta in riassunzione
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti : Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso per riassunzione, , e in proprio Parte_3 Parte_4 Parte_5 e quali eredi di , riassumevano il presente giudizio nei confronti della Parte_1 Controparte_1
avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 174/2020 emesso dal Tribunale
[...] di Ascoli Piceno in data 26/03/2020, nei confronti dell'odierna opposta, per l'importo di € 25.784,97 oltre interessi come da domanda e spese di procedura come ivi liquidate, concludendo per l'accoglimento della spiegata opposizione e la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, vinte le spese di lite.
A sostegno dell'opposizione, gli opponenti, pur riconoscendo alla opposta ed in virtù dei lavori eseguiti in loro favore, la minor somma di € 7.050,00 al netto dell'iva, per la potatura di alberi da frutta e che ponevano in parziale compensazione con la maggior somma richiesta a titolo di risarcimento danni, contestavano tuttavia la pretesa creditoria quanto al resto, asserendo salvo altro quanto segue:
– di non avere ricevuto alcuna fattura di pagamento dei lavori svolti dalla Controparte_1
[...]
– che, la raccolta di frutti, piselli e/o fava di cui alla fattura n. 24 del 19/05/2019 per € 4.092,00 non era stata conferita alla opposta;
pagina 2 di 4 – che, i lavori di cui alla fattura del 18/02/2019, consistenti nella potatura e legatura di viti al prezzo concordato di € 550 oltre iva all'ettaro, non erano stati effettuati dall'opponente nei tempi concordati né erano stati effettuati a regola d'arte, conseguendone gravi danni alle colture per complessivi € 40.500,00 o nella diversa somma di giustizia;
si opponevano, pertanto, alla richiesta di pagamento di € 13.937,97 portata dalle fatture numeri 22 e 23;
– che, contrariamente a quanto concordato, parte opponente aveva dovuto fornire alla opposta diversi attrezzi per l'effettuazione dei lavori;
– che, le contestazioni delle opere erano state effettuate dal verbalmente nonché Parte_1 mediante note del 10/07/2019, 18/07/2019, 04/09/2019, tornate al mittente per la compiuta giacenza, tuttavia ribadite in sede di incontro dell'11/02/2020.
Si costituiva in giudizio la impugnando e contestando integralmente Controparte_1 quanto all'atto di opposizione di cui, pertanto, chiedeva il rigetto, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della propria pretesa creditoria, l'opposta deduceva salvo altro quanto segue.
.-l'esistenza di prova documentale del credito preteso, portato dai due contratti prodotti;
-l'infondatezza della domanda risarcitoria spiegata in via riconvenzionale dalla parte attrice opponente;
-l'assenza di puntuali e tempestive contestazioni da parte dell'opponente circa la qualità e quantità dei lavori eseguiti da parte opposta.
Veniva concessa la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo limitatamente alla somma riconosciuta di € 7.050,00 oltre iva. La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale e fissata all'odierna udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con termine alle parti per il deposito di note conclusive.
Sulla base dell'ormai consolidato principio della c.detta “ragione più liquida” - al Giudice è inoltre consentito di non rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare (art. 276 comma 2 c.p.c.), ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che, pur se subordinata ad altre, sia più evidente e più rapidamente risolvibile, dunque di più agevole soluzione (cfr. Cass. n. 12002/2014; Cass. n. 17214/2016).
L'esistenza del rapporto sostanziale per cui è causa è provato dai due contratti prodotti che non sono stati contestati. Vi è pertanto prova concreta degli accordi negoziali e del corrispettivo delle prestazioni svolte, per cui sono state emesse le fatture in atti aventi un chiaro valore indiziario.
A tale proposito, va infatti evidenziato che, se è vero che la fattura commerciale, avuto riguardo della sua formazione unilaterale, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, tale da costituire un mero indizio, va nondimeno considerato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo-qual 'è quello che ci occupa- il comportamento dell'opponente che non abbia negato l'esistenza del rapporto ma abbia contestato la corretta e completa esecuzione dell'opera della controparte dei lavori commissionati, senza darne idonea prova, assume indubbio valore indiziario in ordine all'esistenza del credito avversario e alla correttezza del suo ammontare.
La parte opponente, attrice in riconvenzionale, di contro, non ha fornito prova della propria pretesa risarcitoria, in quanto la prova testimoniale effettuata è stata resa per lo più de relato e è inoltre contenente giudizi che non competono al teste (cfr. cap. 7), né assurge a rango di prova la consulenza tecnica di parte, in atti di parte opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da seguente dispositivo.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 987/2020 R.G., così provvede:
– rigetta l'opposizione e conferma l'opposto decreto ingiuntivo;
– rigetta la domanda riconvenzionale;
– condanna la parte opposta alle spese di lite che liquida in complessivi € 3.900,00 oltre il 15% del rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge.
Così deciso in Ascoli Piceno, lì 2 dicembre 2025
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
NI ET
pagina 4 di 4