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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/10/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa GE Di NO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2779 del 2025, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. PISTILLI Parte_1
MASSIMO, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa a mezzo funzionario dal dott.
CONTI GIAMPIERO, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
-resistente -
Oggetto: Altre ipotesi
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 17.7.2025 la ricorrente adiva il Tribunale di Agrigento in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo di “accertare il servizio prestato dalla ricorrente alle dipendenze del MIM in forza di una successione di contratti a tempo determinato;
dichiarare il diritto della ricorrente alla Retribuzione professionale docenti per tutto il servizio prestato nello svolgimento di prestazioni brevi e saltuarie e comunque di durata inferiore all'anno; condannare il
[...]
, a corrispondere la Retribuzione Professionale Docenti Controparte_1 maturata, nella misura della somma quantificata in ricorso pari ad euro 1750.98”
Premetteva, in punto di fatto, di aver prestato attività lavorativa, in virtù di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato (per gli anni scolastici 2020/21 e
2021/22), in sostituzione di altri dipendenti temporaneamente assenti, per periodi brevi e saltuari, svolgendo le medesime mansioni del personale docente sostituito, senza però aver percepito la retribuzione professionale docenti.
1 Deduceva che detto elemento retributivo non gli era stato corrisposto perché aveva prestato servizio con supplenze temporanee, e che la condotta dell'Amministrazione convenuta era in contrasto con il principio di non discriminazione, non essendovi alcuna differenza tra il servizio prestato con supplenza temporanea e quello prestato con supplenza annuale. Chiedeva, quindi la condanna del , a corrispondere la Controparte_1
Retribuzione professionale docenti maturata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al saldo, calcolata dallo stesso in € 1750,98.
Ritualmente citato in giudizio si costituiva il , il quale deduceva CP_1 variamente l'infondatezza delle ragioni di parte ricorrente, insistendo per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza del
7.10.2025.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Le circostanze dedotte dalla ricorrente in punto di fatto risultano documentalmente provate sulla scorta della produzione allegata al ricorso.
Appare opportuno, verificare se risulti dovuto l'emolumento richiesto e quindi se anche in virtù di una supplenza temporanea e non annuale spetti la retribuzione professionale docenti. Richiamando i principi di diritto statuiti dalla Suprema Corte con la pronuncia del 5.3.2020 n. 6293/2020, con la quale è stato confermando l'orientamento già espresso con l'ordinanza del 27.7.2018 n. 20015, “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Ed invero, l'art. 7 comma 1 del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001 prevede la “retribuzione professionale docenti”, un emolumento con natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente e educativo.
2 Di conseguenza tale emolumento va riconosciuto a tutto il personale docente e educativo, senza alcuna distinzione in base alle diverse tipologie di incarico e dunque anche a tutti i docenti assunti a tempo determinato.
Tale emolumento rientra nelle condizioni di impiego che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
La clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Ce. Al.;
8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.); inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate.
Ciò premesso, nella specie, deve escludersi che la ricorrente, supplente temporaneo, non renda una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
Orbene, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
Pertanto, non resta che accertare il diritto della ricorrente alla retribuzione professionale docenti in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il MIM per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22.
In mancanza di specifica contestazione sull'ammontare dell'importo rivendicato, va disposta la condanna del convenuto al pagamento, in favore della CP_1 ricorrente, dell'importo complessivo pari a 1750.98 euro, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo, come da conteggi di parte.
Si evidenzia che nel caso di specie, trattandosi di pubblico impiego privatizzato, vige il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali, di cui all' art. 3 22, comma 36, della L. 23 dicembre 1994, n. 724 (Cass. Sez. lav., con la sent.
13624/2020).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto integralmente poste a carico del convenuto e quantificate in dispositivo, applicati Controparte_1
i valori minimi di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della domanda, omesso il compenso per la fase istruttoria, con pagamento in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, accoglie il ricorso e per l'effetto: condanna il a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
a titolo di retribuzione professionale docenti di cui all'art 7 CCNL
[...]
15.03.2001 gli importi ad esso spettanti per gli incarichi assunti nel corso degli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 pari ad € 1.750,98, oltre interessi come per legge;
condanna il resistente a rimborsare le spese del giudizio liquidate in CP_1 complessivi € 1.030,00 oltre rimborso forfetario 15%, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Agrigento, 07/10/2025
Il Giudice
GE Di NO
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