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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/05/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 27.05.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 6031/2022 R.g. Lavoro avente ad oggetto: differenze retributive
TRA
(C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20.03.1967, rappresentata e difesa dall'avv. Dominga Iasevoli ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente contro in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
Convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 26.11.2022, la parte ricorrente ha chiesto di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società convenuta per il periodo da dicembre 2019 al 31 luglio 2022, data in cui ha reso le proprie dimissioni, nonché lo svolgimento di mansioni superiori rientranti nel livello IV del CCNL Commercio, con condanna al pagamento della somma di € 62.586,75 a titolo di differenze retributive, come da conteggi di cui al ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore anticipatorio.
A fondamento della domanda ha esposto di aver lavorato alle dipendenze della “ Controparte_1
, senza soluzione di continuità da dicembre 2019 al 31.07.2022; che il rapporto di lavoro è stato
[...] formalizzato solo a decorrere dal 15.02.2021, a seguito di accertamento ispettivo dell'ITL, con la stipula di un contratto a tempo indeterminato part- time al 50% ed inquadramento nel livello VII del CCNL Pag. 1 di 7 “Commercio”; di aver prestato attività lavorativa dal lunedì alla domenica dalle ore 07.30 alle ore 14.30, con una sola domenica alternata di riposo, e di aver percepito una retribuzione mensile di € 500,00; di aver di fatto svolto mansioni di cassiera, rientranti nel superiore livello IV del CCNL di settore, occupandosi della apertura della cassa, delle vendite, del rifornimento degli scaffali;
di essere sempre stata sottoposta al potere direttivo del datore di lavoro e dei suoi ausiliari;
di non aver percepito l'ultima mensilità di retribuzione, ferie non godute, straordinario e trattamento di fine rapporto.
Nonostante la regolarità della rinotifica telematica, non si è costituita e ne Controparte_1
è stata dichiarata la contumacia (cfr. verbale del 23.05.2024).
Letti gli atti, sottoposta la parte ricorrente a libero interrogatorio, ammessa dallo scrivente magistrato la prova testimoniale richiesta dalle parti, svolta l'attività istruttoria dal Giudice onorario che al termine ha rimesso il fascicolo allo scrivente per la decisione, come da decreto Presidenziale, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante deposito della sentenza con esposizione delle ragioni di fatto e di diritto nel fascicolo telematico.
In punto di fatto, l'istante ha dedotto lo svolgimento di attività lavorativa senza soluzione di continuità da dicembre 2019 al 31.07.2022, con formalizzazione del rapporto lavorativo solo a decorrere dal
15.02.2021.
È pacifica la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 15.02.2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time al 50% ed inquadramento nel VII livello del CCNL del settore commercio. Tali circostanze risultano anche dalla documentazione in atti (cfr. estratto contributivo nonché buste paga).
Ciò che è contestato è l'orario di lavoro osservato dalla parte ricorrente alle dipendenze della convenuta, avendo la stessa dedotto lo svolgimento di un orario lavorativo superiore a quello di inquadramento part-time al 50%, ovvero sette ore giornaliere dalle 07.30 alle 14.30, nonché la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato senza soluzione di continuità a decorrere da dicembre 2019. È altresì dedotto lo svolgimento di mansioni superiori, avendo parte ricorrente esposto di aver svolto compiti di cassiera, occupandosi della apertura delle casse, della vendita, del rifornimento degli scaffali e della pulizia del locale, rientranti nel livello IV del CCNL applicabile.
In punto di diritto, occorre premettere sul piano propriamente processuale, che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio per ottenere l'accertamento del rapporto di lavoro ed il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata. Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Pag. 2 di 7 Quanto alla domanda avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato deve inoltre evidenziarsi che, come è dato evincere dalla semplice lettura delle disposizioni di cui agli artt. 2094 e ss. del codice civile, il fulcro del concetto di lavoro subordinato (che vale a distinguerlo dal lavoro autonomo) è rappresentato dalla eterodeterminazione del lavoratore, intesa come vincolo di soggezione personale al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale caratterizza il rapporto di dipendenza gerarchica tra i soggetti coinvolti a cui si aggiunge, rafforzando il vincolo di subordinazione, l'obbligo di fedeltà sussistente in capo al lavoratore.
Inoltre, quanto alla domanda avente ad oggetto lo svolgimento di mansioni superiori, appare opportuno premettere che l'art. 2103 c.c., nel testo modificato dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970 e nella versione applicabile ratione temporis alla fattispecie di causa, attribuisce al lavoratore utilizzato per un certo tempo (sei mesi continuativi) dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza il diritto, non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
Dal punto di vista processuale, secondo i principi generali in materia di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., grava sul lavoratore che rivendichi la superiore qualifica l'onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge e, in primo luogo, il contenuto delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso (cfr. Cass. n. 5203/2000).
La verifica della sussistenza delle condizioni per l'apprestamento della tutela di cui alla disposizione citata richiede l'individuazione delle categorie o qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto, l'accertamento delle mansioni in concreto svolte per il tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva e la verifica della riconducibilità di queste alle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore (ex plurimis cfr. Cass. nn. 8589/2015,
28284/2009, 26233/2008, 17896/2007, 3069/2005, 12744/2003, 6560/2001 e 2174/1999).
Solo detta analisi preliminare può consentire infatti al giudice di valutare, all'esito dell'espletamento della prova, se le mansioni svolte in fatto con continuità e prevalenza ricadano nell'una o nell'altra declaratoria.
E' questa, infatti, l'unica via attraverso la quale può accertarsi in capo alla parte istante il diritto alla superiore qualifica, per svolgimento in fatto di mansioni superiori con conseguente condanna della parte datoriale al pagamento delle differenze retributive qui pretese.
Dunque, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, ove il lavoratore rivendichi in giudizio la qualifica superiore, il giudice del merito deve svolgere un procedimento logico – giuridico che comporta l'accertamento in fatto delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, l'individuazione
Pag. 3 di 7 della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola ed il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nei testi contrattuali, definiscono i singoli livelli;
deve altresì verificare che il lavoratore abbia assunto la relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata.
Nell'atto introduttivo, la parte ricorrente ha indicato le mansioni che di fatto avrebbe svolto con l'individuazione della declaratoria rivendicata. In atti è inoltre depositato il CCNL di settore.
Appartengono al livello VII del CCNL Commercio, in cui è formalmente inquadrata la ricorrente,
i “Lavoratori che svolgono mansioni di pulizia o equivalenti”. (cfr. c.c.n.l. prod. ric.).
Appartengono, invece, al livello IV, rivendicato dalla parte ricorrente, “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico – pratiche comunque acquisite .A titolo esemplificativo, rientra nel suddetto livello: “l'addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similiari): addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci;
”.
Come emerge dalla lettura delle declaratorie sopra riportate l'elemento distintivo tra i due livelli in questione risiede nel possesso di “conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico – pratiche”, da parte dei lavoratori del livello IV, requisito invece non richiesto nell'inferiore livello VII.
Orbene, nel caso di specie, essendo stato prospettato a) un rapporto non formalizzato, b) l'osservanza di un maggiore orario e c) lo svolgimento di mansioni superiori, la prova risiede nelle risultanze dell'istruttoria orale espletata.
Il primo TE di parte ricorrente, , ha dichiarato: «Conosco la ricorrente in quanto Testimone_1 andavo a fare la spesa dove lavorava nel Supermercato PAM in Marigliano. Io andavo nel Supermercato all'incirca due tre anni addietro e se non ricordo male dal 2020 al 2021. Mi recavo al supermercato all'incirca due tre volte a settimana.
Andavo sempre di mattina all'incirca alle ore tra le ore 10,00/10,30. Io trovavo la ricorrente o alle casse o a mettere a posto negli9 scaffali, oppure a pulire i banchi da lavoro.» (cfr. verbale di udienza del 24.10.2024).
Il secondo TE di parte ricorrente, , escusso all'udienza del 07.11.2024, ha Tes_2 dichiarato: «ADR: Conosco la ricorrente in quanto abbiamo lavorato insieme al supermercato “PAM”, dal 2019 al
2021; attualmente lavoro presso il supermercato “SIGMA” ADR: non ho fatto alcun giudizio nei confronti della parte resistente ADR :quando io sono andata a lavoro la ricorrente già lavorava per la resistente;
ADR lavorava già alla fine del 2019, posso dire ciò in quanto sono andata presso il supermercato po dopo, e poi parlando con la stessa ho appreso tale notizia;
la ricorrente ha lavorato fino a marzo aprile 2021 ADR;
la ricorrente svolgeva prevalentemente l'attività di cassiera.
Ma poteva fare tutto. ADR: Le direttive sul lavoro venivano date dal proprietario Ricordo solo il nome. ADR: Pt_2
l'orario di lavoro del supermercato era dalle ore 07.30 alle ore 20.30. Io lavoravo part-time dalle ore 07.30 alle ore 14.30.
Pag. 4 di 7 E cos' anche la ricorrente lavorava part-time dalle 07.30 alle 14.30 ADR: si lavorava anche di domenica, Gli orari erano dalle 07.30 alle 14.00 ADR: In caso di malattia o di richiesta di ferie dovevamo rivolgerci al datore di lavoro. E così anche per ritardi o eventuali assenze che dovevamo comunque giustificare al datore di lavoro.» (cfr. verbale di udienza del 07.11.2024).
Le dichiarazioni testimoniali non consentono di ritenere provata la tesi dell'istante relativa alla sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della resistente per l'intero periodo dedotto e con le modalità indicate in ricorso.
Invero, circa il rapporto di lavoro non formalizzato il TE , frequentatrice del negozio, ha Tes_1 reso al riguardo una testimonianza oltremodo generica non fornendo dati temporali per delimitare con certezza l'inizio e la fine del suddetto rapporto. E difatti, ha genericamente affermato di aver frequentato il supermercato “all'incirca due/tre anni addietro e se non ricordo male dal 2020 al 2021”. Con riferimento agli orari di lavoro osservati da parte ricorrente, la suddetta testimonianza non può rivestire alcun valore probatorio atteso che il TE ha riferito di recarsi presso il supermercato “all'incirca” due/tre volte a settimana, recandosi sempre di mattina “all'incirca” tre le ore 10,00/10,30. Infine, dalla testimonianza non emerge neanche lo svolgimento continuativo e in maniera prevalente delle mansioni superiori di cassiera, atteso che il TE ha dichiarato: “Trovavo la ricorrente o alle casse o a mettere a posto negli scaffali, oppure a pulire i banchi da lavoro”. Ebbene, tale dichiarazione risulta essere vaga in quanto è limitata “alle volte” – per di più neanche specificate e circostanziate - in cui il TE entrava nel supermercato e, dunque, inidonea a dare prova della continuità e della prevalenza nello svolgimento delle asserite mansioni superiori.
Il TE , quanto all'inizio del rapporto lavorativo, ha dichiarato di aver lavorato con la Tes_2 ricorrente dal 2019 al 2021, indicando la fine del rapporto di lavoro della convenuta alle dipendenze della convenuta nel marzo/aprile 2021. Ebbene, tale ultima affermazione non solo di pone in contrasto con le deduzioni contenute nell'atto introduttivo, ma è smentita anche dalla documentazione prodotta dalla ricorrente dalla quale emerge la regolarizzazione del rapporto di lavoro a far data dal 15.02.2021. Non può dirsi provato lo svolgimento dell'attività lavorativa secondo gli orari e i giorni indicati in ricorso, atteso che il TE ha riferito di aver lavorato dalle ore 07.30 alle ore 14.30, senza però indicare i giorni settimanali nei quali veniva espletata l'attività lavorativa. Infine, circa le mansioni svolte, ha genericamente dichiarato che: “la ricorrente svolgeva prevalentemente l'attività di cassiera. Ma poteva fare tutto”. È evidente che la suddetta testimonianza non può fornire la prova dello svolgimento di mansioni superiori, atteso che dalla stessa non emerge il requisito della continuità e della prevalenza delle mansioni superiori rivendicate da parte ricorrente, così come costantemente richiesto dalla giurisprudenza di legittimità ai fini del riconoscimento delle medesime.
Dal punto di vista documentale l'istante non ha fornito alcun elemento a conforto delle deduzioni contenute in ricorso. Invero, il certificato di idoneità allo svolgimento di attività di cassiera prodotto in giudizio dalla ricorrente non è di per sé sufficiente ai fini del riconoscimento delle mansioni superiori
Pag. 5 di 7 atteso che, tale documento attesta unicamente l'idoneità potenziale, ma non prova l'effettivo e costante svolgimento delle mansioni rivendicate per un apprezzabile lasso di tempo, né la loro preminenza rispetto alle mansioni contrattualmente previste.
Queste essendo le risultanze istruttorie, deve ritenersi che la parte ricorrente non abbia assolto agli oneri probatori sugli stessi incombenti ai sensi dell'art. 2697 c.c. Grava, del resto, sulla parte ricorrente il rischio della mancata prova dei fatti costitutivi dei diritti azionati.
Per le suesposte considerazioni, in mancanza di una prova certa in ordine all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato come dedotto nell'atto introduttivo, la domanda in parte qua non può che essere rigettata.
Non spettano alla parte ricorrente neanche le differenze retributive per mancato godimento di ferie rilevato che nulla è emerso dalla prova testimoniale.
Resta da esaminare la domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive per il periodo di formale inquadramento. La ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto la retribuzione ordinaria per il mese di luglio 2022 e il TFR.
Al riguardo, deve rammentarsi che secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass. n. 13674/2006 che richiama Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, avendo allegato il ricorrente (creditore) l'inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto la corresponsione delle suindicate voci retributive, incombe sul convenuto (asserito debitore) la prova dell'esattezza dell'adempimento.
Ma tale prova nella specie non è stata fornita dalla parte resistente, avendo scelto di restare contumace.
Spetta dunque alla ricorrente il pagamento della retribuzione del mese di luglio 2022 e del TFR.
In ordine al quantum debeatur, non possono utilizzarsi i conteggi di parte ricorrente in quanto effettuati sul maggior orario. Pertanto, tali voci retributive possono essere calcolate tenuto conto della retribuzione mensile dovuta per lo svolgimento di lavoro part-time 50% e del percepito risultante dalle buste paga in atti.
La società resistente va perciò condannata a pagare alla parte ricorrente la somma di € 1.597,38 di cui
€ 956,73 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data
Pag. 6 di 7 di maturazione di ogni singolo credito sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Sono determinate in applicazione del DM 55/2014 e ss.aa, tenuto conto del decisum, secondo i parametri minimi attesa la non complessità dell'attività istruttoria espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, sezione lavoro e previdenza, nella persona del giudice dott.ssa Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente a pagare al ricorrente la somma di € 1.595,38, di cui € 956,73 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni singolo credito sino all'effettivo saldo;
2) condanna la parte resistente a pagare le spese di lite che liquida in € 1.314,00 oltre iva e cpa nonché rimborso forfettario come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
SI COMUNICHI.
Nola, 27.05.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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