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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/12/2025, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4908/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, PIAZZA IT EL
ORLANDO, 14, presso lo studio dell'Avv. VACCARO DARIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in IN (PA), VIA MARCONI, 35, presso lo studio dell'Avv. GUERRIERO MARCO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 20/10/2025 (matrimonio celebrato in CA (PA), il 30/10/2008 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 28/11/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Le parti si autorizzano ufficialmente a vivere separate, con l'obbligo del reciproco rispetto, dalla data di sottoscrizione del presente atto e ciò senza darsi alcuna molestia e si impegnano a comunicare, entro il termine perentorio di 30 giorni, gli eventuali cambiamenti futuri della rispettiva residenza e/o domicilio (ex art. 6, c12, L. 01/12/70, n. 898, art. 337-sexies, secondo comma c.c.). È espressamente pattuito che con la sottoscrizione del presente accordo il sig. sarà autorizzato dalla sig.ra ad allontanarsi Parte_1 CP_1 dall'abitazione coniugale, lasciandola all'uso esclusivo familiare delle figlie e della di loro madre.
AFFIDAMENTO CONDIVISO E DOMICILIO PRINCIPALE DELLE FIGLIE
MINORI.
2. Gli istanti convengono che le figlie minori siano affidate ad entrambi i genitori, secondo il regime di affidamento condiviso, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., con domicilio principale delle bambine presso la dimora materna, attualmente ubicata in CA (PA), Via Rimini n. 25. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i ricorrenti, che provvederanno congiuntamente alle decisioni di maggiore interesse concernenti l'educazione,
l'istruzione, la salute delle figlie e la scelta della residenza abituale delle minori, considerandone le capacità, le attitudini, le aspirazioni e coltivandone le naturali inclinazioni. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente (art. 337-ter, terzo comma c.c.).
ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
3. L'immobile adibito ad abitazione familiare, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% indiviso ciascuno, attuale loro dimora, sito in
CA (PA), Via Rimini n. 25, rimarrà assegnato alla sig.ra Controparte_1 quale casa familiare, nell'esclusivo interesse delle figlie, ove continueranno a
2 vivere, con domicilio principale. Nel preminente interesse alla stabilità esistenziale e alla serenità delle minori, le stesse saranno appunto collocate in maniera principale presso la casa materna, in regime di affidamento condiviso tra i genitori (a norma del combinato disposto di cui agli artt. 337- bis, 337- ter, 337-sexies, primo comma c.c.).
4. Le parti convengono che le spese condominiali ordinarie, così come le spese di utenza afferenti all'immobile, saranno a carico dell'assegnataria a far data dal subentro nell'unità immobiliare. Entro 30 giorni dal deposito dell'odierno ricorso, la Signora provvederà a volturare tutte le utenze CP_1
a proprio nome, fermo restando il pagamento dei consumi nelle more maturati dall'epoca del subentro.
5. Le parti espressamente pattuiscono che l'assegnazione della casa familiare, per l'esclusivo interesse delle figlie, non consentirà la stabile o prolungata dimora di terzi soggetti diversi dalla assegnataria e dalle figlie, per periodi superiori a due settimane.
DIRITTO DI VISITA VERSO I FIGLI
6. Al fine di garantire alle minori e un rapporto equilibrato e Per_1 Per_2 continuativo con entrambi i genitori, nonché significative relazioni con i loro rispettivi ascendenti, i ricorrenti indicano i tempi di presenza delle figlie presso ciascuno di essi, stabilendo:
Articolazione delle visite del genitore non principalmente collocatario:
Le figlie saranno libere di concordare con il padre i tempi di permanenza con lo stesso, anche in considerazione delle loro esigenze scolastiche e personali. La madre favorirà i rapporti e le frequentazioni padre/figlie, senza alcun ostacolo alla bigenitorialità.
Per i soli casi di disaccordo, si prevede la seguente regolamentazione.
Posto che le minori e , sin da settembre del c.a., risultano Per_1 Per_2 iscritte e stanno regolarmente frequentando rispettivamente le classi IV superiore e seconda media presso gli Istituti scolastici indicati in premessa, le suddette rimarranno collocate presso la casa familiare dal lunedì al venerdì
d'ogni settimana. In tale periodo il sig. avrà il diritto di visita Parte_1 delle bambine, nel rispetto degli impegni scolastici delle stesse, nel pomeriggio del mercoledì dall'uscita da scuola, ove le preleverà, e sino alle ore 21.00
3 (prima o dopo cena a seconda degli accordi tra le parti), quando le riaccompagnerà nella loro abitazione di residenza, e a settimane alterne, dal sabato ore 12,00 alla domenica ore 20.00 (prima/dopo cena a seconda degli accordi tra le parti).
Le parti concordano che le superiori condizioni potrebbero subire variazioni, previo consenso con la sig.ra CP_1
La sig.ra starà abitualmente con le figlie per tutto il Controparte_1 resto del tempo non goduto dall'altro genitore.
Organizzazione per le festività.
Per le festività si seguirà il criterio dell'alternanza, per cui se le minori avranno trascorso un anno il Natale o il Capodanno con la madre, l'anno successivo il medesimo periodo lo trascorreranno con il padre, il tutto valevole anche per le altre feste che interverranno nel corso dell'anno, ed in particolare se la Pasqua la trascorreranno con la madre, la Pasquetta la passeranno col padre, applicandosi anche in questo caso il criterio dell'alternanza.
In ogni caso, le parti potranno concordare un regime diverso inerente alle principali festività, purché venga stabilito con un preavviso di almeno giorni
15 dalle singole festività. Per i casi di disaccordo, si applicherà la seguente organizzazione:
Ad anni alterni dalle ore 19.00 del 23 dicembre alle ore 19.00 del 27 dicembre, ovvero dalle ore 19.00 del 30 dicembre alle ore 19.00 del 3 gennaio.
Ad anni alterni dalle ore 19.00 del venerdì antecedente la Pasqua sino alle ore
19.00 del giorno di Pasqua, ovvero dalle ore 19.00 del giorno di Pasqua sino alle ore 19.00 del martedì.
Ad anni alterni la mattina o il pomeriggio del giorno del compleanno. In alternanza con l'altro genitore per tutte le festività non espressamente regolamentate.
Ogni cambiamento di programma da parte del genitore che dovrà incontrare le minori, dovrà essere comunicato almeno 24 ore prima e comunque al più presto possibile. In detto periodo verrà meno la regolamentazione ordinaria.
Se d'accordo e con buonsenso, gli istanti potranno anche derogare alla detta tempistica sulle festività ed apportare qualsivoglia variazione maggiormente in linea con le rispettive mutevoli organizzazioni, come ad esempio fruire di più
4 giorni consecutivi di soggiorno con le figlie nel periodo natalizio, di Capodanno
e pasquale, sempre rispettando la regola dell'alternanza tra genitori di anno in anno.
VACANZE ESTIVE
Durante i mesi di luglio e agosto di ogni anno, i figli trascorreranno 15 giorni con il padre e 15 giorni con la madre a settimane alterne o, sussistendone le condizioni, anche continuativamente.
Detta organizzazione dovrà essere concordata entro il 15 giugno, onde consentire la calendarizzazione delle ferie.
Se gli odierni genitori decidessero di far frequentare alle figlie minori il tempo d'estate o analoghi corsi estivi, condivideranno i relativi costi nella misura del 50% cadauno.
VIAGGI
A mezzo del presente accordo, i coniugi autorizzano reciprocamente eventuali spostamenti delle figlie minori unitamente all'altro/a (e ciò per non più di una volta l'anno), per un tempo non superiore a 14 notti, 15 giorni consecutivi, da collocarsi durante le ferie estive di spettanza materna/paterna con le minori.
REGOLE DI CONDOTTA PER UNA BUONA ESECUZIONE
DELL'AFFIDAMENTO CONDIVISO
7. Al fine di tutelare la serena crescita delle minori, le parti cercheranno di venirsi incontro evitando di ostacolare per futili motivi il rispettivo esercizio della responsabilità genitoriale. I ricorrenti, quando hanno con sé le figlie, sono obbligati a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in differenti località.
Qualora nei giorni e nei periodi sopra indicati, uno dei due coniugi dovesse trovarsi fuori città per lavoro (oppure per comprovate eccezionali necessità di studio, lavoro, motivi di salute), i giorni di visita previamente concordati tra le parti potranno essere recuperati dall'altro genitore, a richiesta nelle settimane seguenti (solamente se ve ne fosse la possibilità logistica e compatibilmente con gli impegni del padre o della madre). Analogamente, il genitore soggetto a spostamenti per ragioni di lavoro o di piacere potrà avvalersi della collaborazione dell'altra parte per l'accudimento delle minori nel periodo di
5 sua assenza, ma solo subordinatamente al consenso, congruo preavviso e reciproca disponibilità. In caso di malattia delle figlie durante i giorni stabiliti per il padre (ovvero) per la madre, ciascun genitore, previo accordo telefonico, potrà visitarli presso la casa dove i suddetti in quel momento soggiornano. Le parti si obbligano a favorire reciprocamente il quotidiano contatto telefonico con le figlie tutte le volte che le minori ne avranno esigenza ed a rispettare sempre i rispettivi diritti di privacy. I ricorrenti si impegnano a far mantenere buoni rapporti fra le figlie ed i nonni materni/paterni. Nei giorni di propria spettanza con le minori, il genitore soggiornante vigilerà sullo svolgimento dei compiti scolastici, si occuperà di accompagnarli a eventuali attività sportive, feste di compleanno, visite dal pediatra di famiglia (se ce ne fosse bisogno) ecc.
Anche nei periodi di esercizio della rispettiva responsabilità genitoriale ordinaria, le parti valuteranno insieme, con buon senso e collaborazione, la necessità di avvalersi di reciproci aiuti. Data la tenera età delle minori Per_1
e , seppur capaci di discernimento, gli odierni ricorrenti si rendono sin Per_2
d'ora disponibili ad assecondare in ogni caso i bisogni e le richieste delle figlie, ad esempio allorquando risentano dell'assenza dell'altro genitore prima o dopo il tempo regolamentato (previa disponibilità di quest'ultimo).
PE AL
8. I coniugi concordano, come impegno morale, che eventuali altri/e compagni/e saranno presentati/e alle figlie, e/o potranno intrattenersi con gli stessi, soltanto trascorsi due anni dal deposito del ricorso e comunque soltanto laddove si tratti di relazioni stabili ed importanti, ed in ogni caso cercando di mantenere con le minori una certa discrezione e un certo riserbo e senza mai voler sovrapporre o sostituire l'altra figura genitoriale. È fatto espresso divieto di consentire il soggiorno di eventuali compagni nella casa familiare oggetto di assegnazione.
ASPETTI ECONOMICI DELLA SEPARAZIONE
MANTENIMENTO ORDINARIO PER LE FIGLIE MINORI E
ASSEGNO UNICO PER LE FIGLIE ED EVENTUALI CONTRIBUTI A FAVORE
DELLA FAMIGLIA
9. Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento delle minori Per_1
e in misura proporzionale al proprio reddito. Tenuto conto delle attuali Per_2
6 esigenze delle minori, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza con ciascuno di essi e dell'attuale capacità economica delle parti, a titolo perequativo il sig. Parte_1 corrisponderà un contributo al mantenimento ordinario per entrambe le figlie pari ad euro 300,00 mensili (trecento/00), e così in ragione di euro 150,00
(centocinquanta/00) ciascuna ed autorizza sin da subito la sig.ra a CP_1 richiedere il 50% dell'Assegno Unico per le figlie come per legge erogato dall'Inps, sempre per esigenze inerenti le figlie e pure nel caso di variazione in aumento oppure in diminuzione dell'importo dell'assegno, attualmente pari ad euro 406,00 (quattrocentosei/00).
Tali somme saranno versate dal ricorrente il giorno 25 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario indirizzato alla ricorrente presso le seguenti coordinate:
PostaPay Evolution n. [...].
Il contributo per il mantenimento ordinario delle figlie sarà annualmente assoggettato all'aumento Istat, tenendo come base il numero indice relativo all'anno in corso 2025 (prima rivalutazione nel 2027).
Il sig. riconosce altresì che i 3/4 della carta “Dedicata a Parte_1
Te” spetteranno alla signora e provvederà a riversarne l'ammontare CP_1 corrispondente con modalità che saranno concordate di volta in volta, non essendo possibile il trasferimento degli importi tramite bonifico.
Eventuali altre forme di contribuzione erogate dallo Stato in favore delle famiglie, tra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: bonus baby-sitter, bonus famiglia, contributi per la fruizione dei centri estivi, rimborso annuale delle cedole scolastiche ecc., saranno fruiti dai ricorrenti nella misura del 50% pro capite.
Le parti dichiarano di rinunciare al proprio mantenimento personale, avendo ciascuno proprie entrate sufficienti al personale sostentamento.
SPESE STRAORDINARIE
Le spese straordinarie necessarie per le piccole saranno affrontate in maniera paritaria dal sig. e dalla sig.ra Parte_1 Controparte_1
e nella misura del 50% cadauno, secondo i parametri all'uopo dettati dal
Protocollo d'Intesa stipulato dal COA di Palermo il 2.7.2019, al quale si rinvia, avendone le parti ricevuto lettura, spiegazione e copia dai rispettivi difensori.
7 ALTRE PATTUIZIONI
10. Le odierne parti dichiarano che con la sottoscrizione del presente atto ed entro 5 giorni dal deposito telematico del ricorso congiunto, il sig.
[...] lascerà l'abitazione di Via Rimini n. 25, traslocando i soli effetti Parte_1 personali, e portandosi la residenza anagrafica nel nuovo indirizzo della sua nuova abitazione che dovrà comunicare entro il mese di novembre 2025. In ambito della regolamentazione degli aspetti patrimoniali rimangono nella disponibilità e godimento della sig.ra tutti gli altri mobili, Controparte_1 arredi e suppellettili presenti nella sua residenza di CA, Via Rimini n. 25, che rimarrà adibita ad abitazione familiare sua delle figlie e Per_1 [...] sino alla completa autosufficienza economica di entrambe le figlie Per_3 minori, così come ad uso familiare esclusivo della sig.ra rimarranno CP_1 le pertinenze dell'immobile, ed in particolare il magazzino e il giardinetto, sempre funzionalmente all'interesse delle figlie e fino alla loro indipendenza economica.
DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
11. Nell'ottica della risoluzione della crisi familiare e al fine di distribuire il compendio immobiliare in vista della separazione, essendo la casa familiare cointestata a entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, ma acquistata con sostanze proprie del Sig. e con l'accensione di finanziamenti Parte_1 dallo stesso rimborsati e tutt'ora in corso, la Signora si impegna a CP_1 trasferire, con successivo e distinto atto notarile, in favore del Sig. Parte_1 la titolarità (piena proprietà) del 50% dell'appartamento, sito in CA, Via
Rimini n. 25, meglio identificata al Catasto del Comune di CA, Foglio 26,
p.lla 3094, sub 6, piano secondo, interno SX, categoria A3, Classe 3, consistenza 5,5 vani, superficie catastale 113 mq, rendita euro 454,48, oltre magazzino di pertinenza di mq 34, foglio 26, part. 3094, sub. 4, oltre 3/18 indivisi del piccolo spezzone di terreno di pertinenza, esteso catastalmente mq
66, foglio 23, particella 1997, agrumeto, classe 2, are 00, centiare 66, acquistato in data 18.12.2019 con di pari data rep. 8359, racc. 6399, Per_4 in Notar nota di trascrizione reg. gen. 58811 reg. part. Persona_5
45283.
12. I coniugi convengono che l'atto di trasferimento sarà eseguito entro il
8 termine di 90 giorni dalla udienza di comparizione dei coniugi avanti al
Giudice Relatore designato dal Presidente del Tribunale (anche nell'eventualità in cui tale udienza si tenga ex art. 473-bis.51 c.p.c. tramite il deposito di note scritte) e che detto trasferimento immobiliare avverrà a mezzo di atto pubblico notarile a ministero di un Notaio scelto dal Sig. con spese e oneri Parte_1
a carico esclusivo di quest'ultimo.
13. A tal proposito, le parti dichiarano che detta operazione economica ha causa familiare ed è disciplinata dall'art. 19 L. 1987/74, essendo funzionale alla distribuzione del patrimonio familiare in vista della separazione.
14. Conseguentemente, le parti chiedono, dato che l'attribuzione patrimoniale trova origine e causa nella separazione ed è finalizzata a risolvere la crisi coniugale, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n.
74/1987 e della Sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
15. Il sig. si impegna a mantenerne la proprietà della quota Parte_1 acquisita sino alla totale autosufficienza economica delle figlie e Per_1 [...]
Per_3
16. Entrambe le parti prendono reciprocamente atto che con la sottoscrizione delle presenti condizioni, avverrà lo scambio d'uso delle autovetture e così: la Ford Ka tg. FJ520WJ di proprietà del sig. Parte_1 entrerà nel di lui possesso, mentre la BMW X1 tg. ES735SE entrerà nel possesso della proprietaria sig.ra e ciò avverrà mediante Controparte_1 traditio tra i rispettivi procuratori, scambio delle chiavi e dei libretti di circolazione. Entrambe le parti saranno libere di tenere o vendere tali autovetture senza che l'altro coniuge possa rivendicare alcun diritto e/o spettanza.
17. Il sig. continuerà a pagare i finanziamenti contratti dal Parte_1 medesimo per l'acquisto dell'immobile di CA, Via Rimini n. 25.
18. I prestiti/finanziamenti accesi dal Sig. per esigenze familiari, Parte_1 ed al medesimo intestati, resteranno a suo carico fino all'estinzione. I coniugi pagheranno ciascuno per proprio conto tutti gli oneri connessi al godimento delle rispettive abitazioni, con reciproco sgravio da qualsivoglia pretesa o richiesta anche futura.
19. Le spese legali della presente procedura sono compensate. Il costo del
9 contributo unificato inerente alla separazione verrà assolto, per quanto di sua competenza dal sig. , atteso che la ha Parte_1 Controparte_1 chiesto di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
20. Con la sottoscrizione dell'accordo i coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere reciprocamente dal punto di vista patrimoniale, con ciò ritenendo transatte, compensate e definite pacificamente le reciproche pretese debitorie e creditorie, pure riguardo le spese straordinarie ed ordinarie sostenute fino ad oggi per le figlie minori.
21. I separandi si concedono sin d'ora il nulla-osta al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero e della carta d'identità valida anche per l'espatrio, senza ingerenza da parte delle competenti autorità, alle quali l'esibizione di copia conforme del provvedimento di omologazione della separazione da parte del Tribunale varrà quale discarico da ogni responsabilità.
22. Di seguito a quanto sopra, i signori e Controparte_1 Parte_1
, come sopra rappresentati e difesi, dimettono allo Stato le seguenti”.
[...]
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di CA (PA) (atto n. 111 P. 2, S. A, Anno 2008) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 04/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4908/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, PIAZZA IT EL
ORLANDO, 14, presso lo studio dell'Avv. VACCARO DARIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in IN (PA), VIA MARCONI, 35, presso lo studio dell'Avv. GUERRIERO MARCO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 20/10/2025 (matrimonio celebrato in CA (PA), il 30/10/2008 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 28/11/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Le parti si autorizzano ufficialmente a vivere separate, con l'obbligo del reciproco rispetto, dalla data di sottoscrizione del presente atto e ciò senza darsi alcuna molestia e si impegnano a comunicare, entro il termine perentorio di 30 giorni, gli eventuali cambiamenti futuri della rispettiva residenza e/o domicilio (ex art. 6, c12, L. 01/12/70, n. 898, art. 337-sexies, secondo comma c.c.). È espressamente pattuito che con la sottoscrizione del presente accordo il sig. sarà autorizzato dalla sig.ra ad allontanarsi Parte_1 CP_1 dall'abitazione coniugale, lasciandola all'uso esclusivo familiare delle figlie e della di loro madre.
AFFIDAMENTO CONDIVISO E DOMICILIO PRINCIPALE DELLE FIGLIE
MINORI.
2. Gli istanti convengono che le figlie minori siano affidate ad entrambi i genitori, secondo il regime di affidamento condiviso, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., con domicilio principale delle bambine presso la dimora materna, attualmente ubicata in CA (PA), Via Rimini n. 25. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i ricorrenti, che provvederanno congiuntamente alle decisioni di maggiore interesse concernenti l'educazione,
l'istruzione, la salute delle figlie e la scelta della residenza abituale delle minori, considerandone le capacità, le attitudini, le aspirazioni e coltivandone le naturali inclinazioni. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente (art. 337-ter, terzo comma c.c.).
ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
3. L'immobile adibito ad abitazione familiare, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% indiviso ciascuno, attuale loro dimora, sito in
CA (PA), Via Rimini n. 25, rimarrà assegnato alla sig.ra Controparte_1 quale casa familiare, nell'esclusivo interesse delle figlie, ove continueranno a
2 vivere, con domicilio principale. Nel preminente interesse alla stabilità esistenziale e alla serenità delle minori, le stesse saranno appunto collocate in maniera principale presso la casa materna, in regime di affidamento condiviso tra i genitori (a norma del combinato disposto di cui agli artt. 337- bis, 337- ter, 337-sexies, primo comma c.c.).
4. Le parti convengono che le spese condominiali ordinarie, così come le spese di utenza afferenti all'immobile, saranno a carico dell'assegnataria a far data dal subentro nell'unità immobiliare. Entro 30 giorni dal deposito dell'odierno ricorso, la Signora provvederà a volturare tutte le utenze CP_1
a proprio nome, fermo restando il pagamento dei consumi nelle more maturati dall'epoca del subentro.
5. Le parti espressamente pattuiscono che l'assegnazione della casa familiare, per l'esclusivo interesse delle figlie, non consentirà la stabile o prolungata dimora di terzi soggetti diversi dalla assegnataria e dalle figlie, per periodi superiori a due settimane.
DIRITTO DI VISITA VERSO I FIGLI
6. Al fine di garantire alle minori e un rapporto equilibrato e Per_1 Per_2 continuativo con entrambi i genitori, nonché significative relazioni con i loro rispettivi ascendenti, i ricorrenti indicano i tempi di presenza delle figlie presso ciascuno di essi, stabilendo:
Articolazione delle visite del genitore non principalmente collocatario:
Le figlie saranno libere di concordare con il padre i tempi di permanenza con lo stesso, anche in considerazione delle loro esigenze scolastiche e personali. La madre favorirà i rapporti e le frequentazioni padre/figlie, senza alcun ostacolo alla bigenitorialità.
Per i soli casi di disaccordo, si prevede la seguente regolamentazione.
Posto che le minori e , sin da settembre del c.a., risultano Per_1 Per_2 iscritte e stanno regolarmente frequentando rispettivamente le classi IV superiore e seconda media presso gli Istituti scolastici indicati in premessa, le suddette rimarranno collocate presso la casa familiare dal lunedì al venerdì
d'ogni settimana. In tale periodo il sig. avrà il diritto di visita Parte_1 delle bambine, nel rispetto degli impegni scolastici delle stesse, nel pomeriggio del mercoledì dall'uscita da scuola, ove le preleverà, e sino alle ore 21.00
3 (prima o dopo cena a seconda degli accordi tra le parti), quando le riaccompagnerà nella loro abitazione di residenza, e a settimane alterne, dal sabato ore 12,00 alla domenica ore 20.00 (prima/dopo cena a seconda degli accordi tra le parti).
Le parti concordano che le superiori condizioni potrebbero subire variazioni, previo consenso con la sig.ra CP_1
La sig.ra starà abitualmente con le figlie per tutto il Controparte_1 resto del tempo non goduto dall'altro genitore.
Organizzazione per le festività.
Per le festività si seguirà il criterio dell'alternanza, per cui se le minori avranno trascorso un anno il Natale o il Capodanno con la madre, l'anno successivo il medesimo periodo lo trascorreranno con il padre, il tutto valevole anche per le altre feste che interverranno nel corso dell'anno, ed in particolare se la Pasqua la trascorreranno con la madre, la Pasquetta la passeranno col padre, applicandosi anche in questo caso il criterio dell'alternanza.
In ogni caso, le parti potranno concordare un regime diverso inerente alle principali festività, purché venga stabilito con un preavviso di almeno giorni
15 dalle singole festività. Per i casi di disaccordo, si applicherà la seguente organizzazione:
Ad anni alterni dalle ore 19.00 del 23 dicembre alle ore 19.00 del 27 dicembre, ovvero dalle ore 19.00 del 30 dicembre alle ore 19.00 del 3 gennaio.
Ad anni alterni dalle ore 19.00 del venerdì antecedente la Pasqua sino alle ore
19.00 del giorno di Pasqua, ovvero dalle ore 19.00 del giorno di Pasqua sino alle ore 19.00 del martedì.
Ad anni alterni la mattina o il pomeriggio del giorno del compleanno. In alternanza con l'altro genitore per tutte le festività non espressamente regolamentate.
Ogni cambiamento di programma da parte del genitore che dovrà incontrare le minori, dovrà essere comunicato almeno 24 ore prima e comunque al più presto possibile. In detto periodo verrà meno la regolamentazione ordinaria.
Se d'accordo e con buonsenso, gli istanti potranno anche derogare alla detta tempistica sulle festività ed apportare qualsivoglia variazione maggiormente in linea con le rispettive mutevoli organizzazioni, come ad esempio fruire di più
4 giorni consecutivi di soggiorno con le figlie nel periodo natalizio, di Capodanno
e pasquale, sempre rispettando la regola dell'alternanza tra genitori di anno in anno.
VACANZE ESTIVE
Durante i mesi di luglio e agosto di ogni anno, i figli trascorreranno 15 giorni con il padre e 15 giorni con la madre a settimane alterne o, sussistendone le condizioni, anche continuativamente.
Detta organizzazione dovrà essere concordata entro il 15 giugno, onde consentire la calendarizzazione delle ferie.
Se gli odierni genitori decidessero di far frequentare alle figlie minori il tempo d'estate o analoghi corsi estivi, condivideranno i relativi costi nella misura del 50% cadauno.
VIAGGI
A mezzo del presente accordo, i coniugi autorizzano reciprocamente eventuali spostamenti delle figlie minori unitamente all'altro/a (e ciò per non più di una volta l'anno), per un tempo non superiore a 14 notti, 15 giorni consecutivi, da collocarsi durante le ferie estive di spettanza materna/paterna con le minori.
REGOLE DI CONDOTTA PER UNA BUONA ESECUZIONE
DELL'AFFIDAMENTO CONDIVISO
7. Al fine di tutelare la serena crescita delle minori, le parti cercheranno di venirsi incontro evitando di ostacolare per futili motivi il rispettivo esercizio della responsabilità genitoriale. I ricorrenti, quando hanno con sé le figlie, sono obbligati a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in differenti località.
Qualora nei giorni e nei periodi sopra indicati, uno dei due coniugi dovesse trovarsi fuori città per lavoro (oppure per comprovate eccezionali necessità di studio, lavoro, motivi di salute), i giorni di visita previamente concordati tra le parti potranno essere recuperati dall'altro genitore, a richiesta nelle settimane seguenti (solamente se ve ne fosse la possibilità logistica e compatibilmente con gli impegni del padre o della madre). Analogamente, il genitore soggetto a spostamenti per ragioni di lavoro o di piacere potrà avvalersi della collaborazione dell'altra parte per l'accudimento delle minori nel periodo di
5 sua assenza, ma solo subordinatamente al consenso, congruo preavviso e reciproca disponibilità. In caso di malattia delle figlie durante i giorni stabiliti per il padre (ovvero) per la madre, ciascun genitore, previo accordo telefonico, potrà visitarli presso la casa dove i suddetti in quel momento soggiornano. Le parti si obbligano a favorire reciprocamente il quotidiano contatto telefonico con le figlie tutte le volte che le minori ne avranno esigenza ed a rispettare sempre i rispettivi diritti di privacy. I ricorrenti si impegnano a far mantenere buoni rapporti fra le figlie ed i nonni materni/paterni. Nei giorni di propria spettanza con le minori, il genitore soggiornante vigilerà sullo svolgimento dei compiti scolastici, si occuperà di accompagnarli a eventuali attività sportive, feste di compleanno, visite dal pediatra di famiglia (se ce ne fosse bisogno) ecc.
Anche nei periodi di esercizio della rispettiva responsabilità genitoriale ordinaria, le parti valuteranno insieme, con buon senso e collaborazione, la necessità di avvalersi di reciproci aiuti. Data la tenera età delle minori Per_1
e , seppur capaci di discernimento, gli odierni ricorrenti si rendono sin Per_2
d'ora disponibili ad assecondare in ogni caso i bisogni e le richieste delle figlie, ad esempio allorquando risentano dell'assenza dell'altro genitore prima o dopo il tempo regolamentato (previa disponibilità di quest'ultimo).
PE AL
8. I coniugi concordano, come impegno morale, che eventuali altri/e compagni/e saranno presentati/e alle figlie, e/o potranno intrattenersi con gli stessi, soltanto trascorsi due anni dal deposito del ricorso e comunque soltanto laddove si tratti di relazioni stabili ed importanti, ed in ogni caso cercando di mantenere con le minori una certa discrezione e un certo riserbo e senza mai voler sovrapporre o sostituire l'altra figura genitoriale. È fatto espresso divieto di consentire il soggiorno di eventuali compagni nella casa familiare oggetto di assegnazione.
ASPETTI ECONOMICI DELLA SEPARAZIONE
MANTENIMENTO ORDINARIO PER LE FIGLIE MINORI E
ASSEGNO UNICO PER LE FIGLIE ED EVENTUALI CONTRIBUTI A FAVORE
DELLA FAMIGLIA
9. Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento delle minori Per_1
e in misura proporzionale al proprio reddito. Tenuto conto delle attuali Per_2
6 esigenze delle minori, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza con ciascuno di essi e dell'attuale capacità economica delle parti, a titolo perequativo il sig. Parte_1 corrisponderà un contributo al mantenimento ordinario per entrambe le figlie pari ad euro 300,00 mensili (trecento/00), e così in ragione di euro 150,00
(centocinquanta/00) ciascuna ed autorizza sin da subito la sig.ra a CP_1 richiedere il 50% dell'Assegno Unico per le figlie come per legge erogato dall'Inps, sempre per esigenze inerenti le figlie e pure nel caso di variazione in aumento oppure in diminuzione dell'importo dell'assegno, attualmente pari ad euro 406,00 (quattrocentosei/00).
Tali somme saranno versate dal ricorrente il giorno 25 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario indirizzato alla ricorrente presso le seguenti coordinate:
PostaPay Evolution n. [...].
Il contributo per il mantenimento ordinario delle figlie sarà annualmente assoggettato all'aumento Istat, tenendo come base il numero indice relativo all'anno in corso 2025 (prima rivalutazione nel 2027).
Il sig. riconosce altresì che i 3/4 della carta “Dedicata a Parte_1
Te” spetteranno alla signora e provvederà a riversarne l'ammontare CP_1 corrispondente con modalità che saranno concordate di volta in volta, non essendo possibile il trasferimento degli importi tramite bonifico.
Eventuali altre forme di contribuzione erogate dallo Stato in favore delle famiglie, tra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: bonus baby-sitter, bonus famiglia, contributi per la fruizione dei centri estivi, rimborso annuale delle cedole scolastiche ecc., saranno fruiti dai ricorrenti nella misura del 50% pro capite.
Le parti dichiarano di rinunciare al proprio mantenimento personale, avendo ciascuno proprie entrate sufficienti al personale sostentamento.
SPESE STRAORDINARIE
Le spese straordinarie necessarie per le piccole saranno affrontate in maniera paritaria dal sig. e dalla sig.ra Parte_1 Controparte_1
e nella misura del 50% cadauno, secondo i parametri all'uopo dettati dal
Protocollo d'Intesa stipulato dal COA di Palermo il 2.7.2019, al quale si rinvia, avendone le parti ricevuto lettura, spiegazione e copia dai rispettivi difensori.
7 ALTRE PATTUIZIONI
10. Le odierne parti dichiarano che con la sottoscrizione del presente atto ed entro 5 giorni dal deposito telematico del ricorso congiunto, il sig.
[...] lascerà l'abitazione di Via Rimini n. 25, traslocando i soli effetti Parte_1 personali, e portandosi la residenza anagrafica nel nuovo indirizzo della sua nuova abitazione che dovrà comunicare entro il mese di novembre 2025. In ambito della regolamentazione degli aspetti patrimoniali rimangono nella disponibilità e godimento della sig.ra tutti gli altri mobili, Controparte_1 arredi e suppellettili presenti nella sua residenza di CA, Via Rimini n. 25, che rimarrà adibita ad abitazione familiare sua delle figlie e Per_1 [...] sino alla completa autosufficienza economica di entrambe le figlie Per_3 minori, così come ad uso familiare esclusivo della sig.ra rimarranno CP_1 le pertinenze dell'immobile, ed in particolare il magazzino e il giardinetto, sempre funzionalmente all'interesse delle figlie e fino alla loro indipendenza economica.
DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
11. Nell'ottica della risoluzione della crisi familiare e al fine di distribuire il compendio immobiliare in vista della separazione, essendo la casa familiare cointestata a entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, ma acquistata con sostanze proprie del Sig. e con l'accensione di finanziamenti Parte_1 dallo stesso rimborsati e tutt'ora in corso, la Signora si impegna a CP_1 trasferire, con successivo e distinto atto notarile, in favore del Sig. Parte_1 la titolarità (piena proprietà) del 50% dell'appartamento, sito in CA, Via
Rimini n. 25, meglio identificata al Catasto del Comune di CA, Foglio 26,
p.lla 3094, sub 6, piano secondo, interno SX, categoria A3, Classe 3, consistenza 5,5 vani, superficie catastale 113 mq, rendita euro 454,48, oltre magazzino di pertinenza di mq 34, foglio 26, part. 3094, sub. 4, oltre 3/18 indivisi del piccolo spezzone di terreno di pertinenza, esteso catastalmente mq
66, foglio 23, particella 1997, agrumeto, classe 2, are 00, centiare 66, acquistato in data 18.12.2019 con di pari data rep. 8359, racc. 6399, Per_4 in Notar nota di trascrizione reg. gen. 58811 reg. part. Persona_5
45283.
12. I coniugi convengono che l'atto di trasferimento sarà eseguito entro il
8 termine di 90 giorni dalla udienza di comparizione dei coniugi avanti al
Giudice Relatore designato dal Presidente del Tribunale (anche nell'eventualità in cui tale udienza si tenga ex art. 473-bis.51 c.p.c. tramite il deposito di note scritte) e che detto trasferimento immobiliare avverrà a mezzo di atto pubblico notarile a ministero di un Notaio scelto dal Sig. con spese e oneri Parte_1
a carico esclusivo di quest'ultimo.
13. A tal proposito, le parti dichiarano che detta operazione economica ha causa familiare ed è disciplinata dall'art. 19 L. 1987/74, essendo funzionale alla distribuzione del patrimonio familiare in vista della separazione.
14. Conseguentemente, le parti chiedono, dato che l'attribuzione patrimoniale trova origine e causa nella separazione ed è finalizzata a risolvere la crisi coniugale, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n.
74/1987 e della Sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
15. Il sig. si impegna a mantenerne la proprietà della quota Parte_1 acquisita sino alla totale autosufficienza economica delle figlie e Per_1 [...]
Per_3
16. Entrambe le parti prendono reciprocamente atto che con la sottoscrizione delle presenti condizioni, avverrà lo scambio d'uso delle autovetture e così: la Ford Ka tg. FJ520WJ di proprietà del sig. Parte_1 entrerà nel di lui possesso, mentre la BMW X1 tg. ES735SE entrerà nel possesso della proprietaria sig.ra e ciò avverrà mediante Controparte_1 traditio tra i rispettivi procuratori, scambio delle chiavi e dei libretti di circolazione. Entrambe le parti saranno libere di tenere o vendere tali autovetture senza che l'altro coniuge possa rivendicare alcun diritto e/o spettanza.
17. Il sig. continuerà a pagare i finanziamenti contratti dal Parte_1 medesimo per l'acquisto dell'immobile di CA, Via Rimini n. 25.
18. I prestiti/finanziamenti accesi dal Sig. per esigenze familiari, Parte_1 ed al medesimo intestati, resteranno a suo carico fino all'estinzione. I coniugi pagheranno ciascuno per proprio conto tutti gli oneri connessi al godimento delle rispettive abitazioni, con reciproco sgravio da qualsivoglia pretesa o richiesta anche futura.
19. Le spese legali della presente procedura sono compensate. Il costo del
9 contributo unificato inerente alla separazione verrà assolto, per quanto di sua competenza dal sig. , atteso che la ha Parte_1 Controparte_1 chiesto di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
20. Con la sottoscrizione dell'accordo i coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere reciprocamente dal punto di vista patrimoniale, con ciò ritenendo transatte, compensate e definite pacificamente le reciproche pretese debitorie e creditorie, pure riguardo le spese straordinarie ed ordinarie sostenute fino ad oggi per le figlie minori.
21. I separandi si concedono sin d'ora il nulla-osta al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero e della carta d'identità valida anche per l'espatrio, senza ingerenza da parte delle competenti autorità, alle quali l'esibizione di copia conforme del provvedimento di omologazione della separazione da parte del Tribunale varrà quale discarico da ogni responsabilità.
22. Di seguito a quanto sopra, i signori e Controparte_1 Parte_1
, come sopra rappresentati e difesi, dimettono allo Stato le seguenti”.
[...]
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di CA (PA) (atto n. 111 P. 2, S. A, Anno 2008) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 04/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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