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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 31/03/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
n. 3140/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3140/2019, avente ad oggetto: Altri
contratti atipici, riservata in decisione all'udienza del 22.10.2024 (con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
P. I.V.A.: ), con sede in Genova, in persona Controparte_1 P.IVA_1
del procuratore speciale e legale rappresentante protempore Sig. , Controparte_2
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Stefano Castaldo (C.F.:
– P.E.C.: e Daniela C.F._1 Email_1
D'Orazio, elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
APPELLANTE
pagina 1 di 13 CONTRO
, (Cod. Fisc. ) e , (Cod. CP_3 C.F._2 CP_4
Fisc. ), rappresentati e difesi dall'Abogado Benedetta D'Agostini C.F._3
(C.F. ), avvocato stabilito nel Foro di Cassino, la quale agisce C.F._4
d'intesa, con l'Avv. Ilaria Zeppa (C.F. ), ed elettivamente C.F._5
domiciliati presso il suo studio, sito in Casalvieri (FR), in Via Fallena n. 51,
APPELLATI
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante Controparte_5
p.t., Sig.ra nata a [...] l'[...], C.F.: Controparte_6
con sede in Sora (FR) alla Via Napoli n. 10, P.I.: , C.F._6 P.IVA_2
rappresentata e difesa, dall'Avv.to Ezio Tatangelo (C.F. ) – C.F._7
elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore
APPELLATA
E
(P. I.V.A.: ), in persona del legale rappresentante pro CP_7 P.IVA_3
tempore, con sede in Trieste, al Largo Ugo Irneri n. 1, Largo Ugo Irneri,(P.E.C.: alli
Email_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “si riporta al contenuto dell'atto di appello, con istanza di integrale accoglimento, impugna e contesta le avverse deduzioni e difese, precisa le conclusioni già rassegnate (da intendersi quivi ritrascritte) e chiede che la causa venga riservata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti difensivi finali.”
pagina 2 di 13 Per la parte appellata “Alla luce di quanto sopra si richiede CP_8
l'integrale accoglimento degli scritti difensivi, nonché la conferma della sentenza n.
70/2019 resa dal Giudice di Pace di Sora, Dott. Giovanni Catini, con condanna alle spese della . I procuratori chiedono che la causa venga decisa. Controparte_1
Procuratori già dichiaratisi antistatali”
Per la parte appellata “conclude riportandosi alle conclusioni tutte CP_5
già rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d'appello ritualmente notificato, onveniva i sig.ri Controparte_1
e , nonché la , dinanzi all'intestato Giudice al CP_3 CP_4 CP_9
fine di ottenere la riforma della sentenza n. 70/2019 dell'Ufficio del Giudice di Pace di
Sora, resa in data 31.5.2019 dal Dr. Giovanni Catini e depositata in data 4.6.2019,
A sostegno delle proprie ragioni l'appellante deduceva quanto segue:
- con atto di citazione notificato in data 14.3.2018, i coniugi CP_8
assumevano di aver acquistato dalla e per il tramite Controparte_1
della agenzia di viaggi “ ”, in occasione del loro Controparte_5
viaggio di nozze, una crociera a bordo della nave Costa Magica, per il corrispettivo di Euro 2.950,00;
- ad inizio crociera, il Sig. iniziava a soffrire di “mal di mare” e, siccome nei CP_3
giorni successivi la nave sarebbe rimasta in navigazione per 50 ore consecutive, i sigg.ri e decidevano di interrompere la crociera al porto di Savona, CP_3 CP_4
quale primo punto di attracco;
- atteso che il contratto prevedeva la clausola “Soddisfatti o Rimborsati” da attivare entro 2 ore dalla partenza ed entro 2 ore dall'arrivo al successivo porto di sbarco, i coniugi si recavano alla reception della nave chiedendo di attivare CP_8
la clausola “Soddisfatti o Rimborsati”, ma il personale di bordo rispondeva loro che i problemi lamentati dal Sig. non consentivano l'attivazione di tale CP_3
pagina 3 di 13 clausola;
- su tali presupposti, gli attori promuovevano giudizio dinanzi al G.d.P. di Sora chiedendo il rimborso del corrispettivo pagato, delle spese sostenute per il rientro, nonché di danni non patrimoniali;
- con sentenza n. 70/2019 resa in data 31.5.2019 e depositata in data 4.6.2019,
l'Ufficio del Giudice di Pace di Sora, in parziale accoglimento della domanda attrice, così statuiva: “Condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante al pagamento in favore degli attori della somma di Euro 2.360,00 oltre interessi dalla domanda. Condanna alla refusione delle Controparte_1
spese di lite nei confronti di e che liquida in Euro CP_3 CP_4
130,00 per spese e Euro 436,00 per compensi professionali oltre IVA e CAP come per legge”;
- in esecuzione della sentenza, la corrispondeva agli attori il Controparte_1
complessivo importo di €3.248.81, di cui €2.595.35 (inclusivi di interessi) a titolo di sorta capitale, ed €653,46 (di cui €436,00 per onorari;
€65,00 per spese generali;
€20,06 per C.P.A.; €130,00 per spese vive;
€2,00 per imposta di bollo) a titolo di spese e competenze legali;
- la sentenza impugnata aveva correttamente affermato: (i) l'inapplicabilità al caso di specie della clausola “Soddisfatti o Rimborsati” relativa al pacchetto turistico acquistato;
(ii) la non sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del cd. danno da vacanza rovinata reclamato dalla controparte;
- il Giudice di prime aveva puntualizzato, in particolare, come: “... nel caso de quo non sussistano i requisiti della “vacanza rovinata” inteso quale pregiudizio subito dal turista per non aver goduto pienamente della vacanza a causa di difformità, rispetto a quanto organizzato prima della partenza. Il turista deve trovarsi in una condizione di disagio e sofferenza per non aver potuto usufruire in modo completo di un'occasione di svago, riposo e piacere da ricondursi a varie cause come, ad esempio, la categoria inferiore dell'alloggio, la mancanza dei
pagina 4 di 13 servizi accessori, le caratteristiche dei luoghi difformi rispetto a quanto prenotato, l'impraticabilità del mare, i ritardi dei mezzi di trasporto, la perdita dei bagagli o la ritardata consegna degli stessi. Si tratta di condizioni che possono determinare una pretesa risarcitoria per il danno subito dal turista coinvolgendo, secondo i casi, il tour operator, l'intermediario-venditore e il fornitore di servizi turistici. In particolare, l'art. 93 Codice Consumo prevede che, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita di un pacchetto turistico (in cui sono combinati almeno due dei seguenti elementi: trasporto, alloggio, altri servizi turistici), l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, salva la prova dell'impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. La stessa disposizione specifica, inoltre, che l'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi e, comunque, soggetto all'obbligo di risarcire il danno, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti. Nel caso che ci occupa niente di tutto questo è avvenuto né è stato lamentato dagli attori i quali si sono limitati a giustificare la pretesa risarcitoria con le condizioni di in preda al mal di mare. Su tale presupposto neppure la CP_3
clausola “soddisfatti o rimborsati” appare applicabile al caso di specie. Tale garanzia – che si trova essenzialmente nella vendita per corrispondenza, nelle telepromozioni e negli altri casi in cui non vi sia percezione diretta del bene acquistato da parte del compratore – serve ad evitare che difetti non visibili o caratteristiche del bene non corrispondenti a quelle reclamizzate possano pregiudicate la posizione del compratore che ha effettuato l'acquisto. Neppure tale eventualità può dirsi ricorrere nel caso de quo. La insoddisfazione degli attori non era legata alla qualità dei servizi di bordo o al gradimento delle prestazioni offerte, ma al sopravvenuto mal di mare di certamente CP_3
non imputabile alle società convenute”
- ai sensi dell'art. 342, I comma;
n.
1-2 intendeva appellare le seguenti parti del pagina 5 di 13 provvedimento di primo grado: “… L'art. 400 cod. nav., prevede che se il passeggero si venga a trovare nell'impossibilità di partire per motivi gravi, giustificati ed imprevedibili, può chiedere la risoluzione del contratto di viaggio, versando all'attore una penale del 25% del prezzo del biglietto. Nel caso, invece, per causa non imputabile al passeggero (ad esempio un malessere che lo costringa allo sbarco), questi è costretto a interrompere il viaggio già iniziato ha diritto alla restituzione del prezzo per la parte non goduta. La giurisprudenza della Suprema Corte in caso di impossibilità di partenza per malattia può essere applicata al caso de quo. Può accadere che il cliente, per improvvisa malattia, non sia più in grado di partire. Ebbene, in tal caso egli ha il diritto di ottenere la restituzione della somma pagata, trovando piena tutela nell'art. 1463 c.c. riguardante l'impossibilità sopravvenuta della prestazione. Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza n. 18047.
In particolare, <<l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione del debitore (il tour operator), ma anche < i>
l'utilizzazione della prestazione della controparte, quanto tal impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione>>. Non è contestato dalle parti che CP_3
sia stato colto da malore durante la prima notte di navigazione salvo ritenere
l'inapplicabilità della clausola “soddisfatti o rimborsati”. Pertanto,
[...]
deve essere condannata alla restituzione in favore degli attori di CP_1
una somma per la parte del viaggio non goduta che in considerazione del fatto che è stato costretto alo sbarco dopo un solo giorno può essere CP_3
determinata nella misura dell'80% del prezzo corrisposto (2.950,00) e quindi pari ad Euro 2360,00 ritenuto che l'impedimento alla continuazione del viaggio debba
pagina 6 di 13 essere esteso anche al coniuge in viaggio di nozze …”
- la sentenza appellata applicava in maniera errata il principio - di matrice giurisprudenziale – secondo il quale un contratto si risolve per impossibilità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1463 c.c., quando il passeggero non può usufruire delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico acquistato;
- il Giudice di primo grado errava nel ritenere che il malessere (il mal di mare) asseritamente occorso al Sig. durante la crociera (i) non veniva contestato CP_3
dall'esponente; (ii) rendeva la prestazione non utilizzabile;
(iii) comportava il venir meno della finalità turistica del contratto, con conseguente diritto alla risoluzione e la restituzione del corrispettivo versato per la parte del viaggio non goduta.
- l'azione di risoluzione per impossibilità sopravvenuta poteva essere esercitata soltanto in presenza di gravi impedimenti di carattere oggettivo o soggettivo aventi carattere definitivo perché avendo natura temporanea avrebbe determinato la mera sospensione del contratto stesso;
- l'impedimento doveva essere inoltre, assoluto ed oggettivo;
- Il sig. lamentava invece, un malessere soggettivo, lieve e non definitivo CP_3
peraltro, a crociera ormai già iniziata (quando il contratto aveva già avuto un principio di esecuzione).
- Il malore accusato, quandanche provato – visto che il passeggero non si era recato neppure dal medico di bordo per chiedere le cure e terapie del caso – non era di entità tale da influire sulla “finalità turistica” di un contratto ormai in corso di esecuzione.
- il contratto non si risolveva e il consumatore avrebbe avuto la facoltà di recedere dal contratto secondo le norme convenzionalmente stabilite.
Sulla base delle predette argomentazioni l'appellante così concludeva: “in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado n. 70/2019 dell'Ufficio del Giudice di Pace di
Sora, resa in data 31.5.2019 dal Dr. Giovanni Catini e depositata in data 4.6.2019, non
pagina 7 di 13 notificata: 1) rigettare le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in
fatto e in diritto;
2) per l'effetto, condannare i Sigg.ri e , in CP_3 CP_4
solido tra loro, alla ripetizione in favore della della complessiva Controparte_1
somma di €3.248.81 corrisposta ai medesimi in virtù della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
Si costituivano nel presente giudizio i sigg.ri cos' concludendo: “Voglia CP_8
l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza eccezione e difesa:
- Respingere con ogni e qualsiasi statuizione tutte le domande proposte da parte avversa, in quanto inammissibili, inaccoglibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa e confermare il diritto dei Sigg.ri e CP_3
come accertato nel primo grado di giudizio In ogni caso, condannare parte CP_4
appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
I sigg.ri ritenevano l'atto di appello inammissibile e infondato in fatto e CP_10
in diritto, ne chiedevano il rigetto e osservavano:
- la sentenza appellata non meritava alcuna censura avendo il primo Giudice correttamente applicato i principi che regolano la materia del codice della navigazione dal che ne derivava anche la palese inammissibilità della proposta impugnazione;
- relativamente a quanto sopra, è stato chiarito che i coniugi erano costretti CP_3
ad interrompere il loro viaggio di nozze a causa di uno stato di malessere. Al caso in esame veniva correttamente applicato l'art. 406 Cod. Nav.
- detta previsione normativa tipizzava l'ipotesi del passeggero costretto ad interrompere il viaggio per causa a lui non imputabile: in tal caso il prezzo di passaggio è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso;
- la restituzione della tratta di viaggio non goduta comprendeva anche la posizione della OR , per la quale veniva richiamato l'art. 949 cod. nav. CP_4
pagina 8 di 13 sull'interruzione del viaggio del passeggero, e ribadiva quanto prescritto dal 1° comma dell'art. 406 cod. nav. e, alla stregua di quanto previsto al 2° comma del nuovo art. 945, applicava il medesimo regime nel caso in cui l'impedimento alla continuazione del viaggio riguardi uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che stanno viaggiando insieme;
- incontestabilmente il Sig. la notte tra il 26.04.2017 ed il 27.04.2017 (prima CP_3
notte del loro viaggio di nozze) aveva sofferto di un fortissimo stato di malessere;
- i fatti costitutivi della pretesa erano provati con la produzione di e-mail e dichiarazioni, mentre in ordine ai fatti dedotti da non poteva CP_1
ritenersi assolto l'onere della prova.
Si costituiva altresì, la che così concludeva “Piaccia all'Ill.mo Tribunale CP_5
adito, contrariis reijectis: a) accertare e dichiarare l'intervenuta acquiescenza parziale ex art. 329 al capo e/o parte della Sentenza n. 70/2019 del Giudice di Pace di Sora, con la quale è stata respinta la domanda proposta dagli attori nei confronti della CP_5
con conseguente passaggio in giudicato della statuizione stessa, non oggetto di
[...]
specifica impugnazione;
b) in subordine, confermare in ogni caso il capo della sentenza
n. 70/2019 del Giudice di Pace di Sora con il quale è stata respinta la domanda proposta dagli attori nei confronti della per tutte le motivazioni già Controparte_5
spiegate nel primo grado del giudizio, richiamate e pedissequamente riportate nel presente atto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da liquidarsi sulla base del
DM 55/14 ed attribuirsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”
A sostegno delle proprie ragioni deduceva:
- la mancata impugnazione con formulazione di specifico motivo di appello, del capo e/o della parte della sentenza relativa al rigetto della domanda proposta dagli attori, odierni appellati, nei confronti della con conseguente Controparte_5
passaggio in giudicato dello stesso. L'art. 329, comma secondo, c.p.c.
(acquiescenza impropria o acquiescenza tacita qualificata), disponeva che l'impugnazione parziale comportava acquiescenza alle parti di sentenza non pagina 9 di 13 impugnate, purché autonome e non dipendenti da quella che è oggetto dell'impugnazione, come appunto nel caso di specie. Il soccombente impugnava solo alcune parti della sentenza, prestando acquiescenza e, dunque, rinunciato all'impugnazione rispetto alle altre;
- la parte appellante non impugnava il capo della sentenza relativo al rigetto delle domande attoree nei confronti della formulando all'uopo uno Controparte_5
specifico motivo di appello, dall'altro, anche la parte appellata (Sig.ri e CP_3
) non ha riproposto l'originaria domanda nei confronti della CP_4 CP_5
– con impugnazione incidentale - prestando con ciò, entrambe,
[...]
acquiescenza parziale al capo e/o parte della Sentenza n. 70/2019 del Giudice di
Pace di Sora,
- riproponeva tutte le motivazioni e difese in diritto già svolte, nel primo grado del presente giudizio.
Rimaneva contumace la compagnia assicurativa CP_7
Tanto premesso, va preliminarmente osservato che l'appello è stato tempestivamente proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.
Nel merito l'appello deve essere rigettato alla stregua delle argomentazioni che seguono.
Circoscrivendo il perimetro del decidere con riferimento ai motivi d'appello formulati dalle parti, tuttavia, si deve porre mente, in punto di diritto sulla corretta applicazione da parte del Giudice di Pace di Sora dell'art. 400 Cod. Nav. letto in combinato con l'art. 1463 c.c. con riferimento alla fattispecie di risoluzione per impossibilità sopravvenuta.
In altre parole, il Giudice di Pace ha correttamente riconosciuto in favore degli originari attori, la risoluzione del rapporto contrattuale con conseguente condanna alla restituzione del prezzo corrisposto per il viaggio decurtato del periodo già fruito a bordo
(80%). Stessa disciplina può essere applicata con riferimento alla coniuge , ai CP_4
sensi dell'art. 949 cod. nav.
pagina 10 di 13 L'impossibilità sopravvenuta della prestazione può validamente essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico. Essa si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione (Cass. n. 18047 del 10.7.2018, Cass. 26958/2007).
Ulteriormente argomentando sul concetto di “grave impedimento” che non ha consentito al sig. di fruire della crociera deve porsi mente alla causa e ai motivi che avevano CP_3
condotto all'acquisto del viaggio, quale “causa concreta del contratto” che attiene strettamente all'aspetto della funzione economico-sociale del negozio giuridico posto in essere.
Risulta incontestato il malore sofferto dal sig. infatti, la compagnia odierna CP_3
appellante non ha messo in dubbio il malore del sig. essendo versata in atti del CP_3
giudizio di prime cure nota della del 27.05.2017, in cui esplicitamente si CP_1
fa riferimento ad “un motivo di salute”, quale causa della discesa dalla nave dei coniugi.
A ciò si aggiunga che il concetto di impossibilità si concretizza quando la situazione impeditiva non può essere superata con lo sforzo diligente, e per tale via non è necessario che si tratti di una impossibilità assoluta. La situazione impeditiva deve poi essere, per l'appunto sopravvenuta, perché in caso contrario impedirebbe sin dall'inizio il sorgere del vincolo.
Parte appellante ha, altresì criticato l'applicabilità dell'orientamento di matrice giurisprudenziale richiamato dal Giudice di Pace a motivo dell'asserito pericolo che nei contratti tra consumatore e professionista, “se al verificarsi di qualunque impedimento di carattere soggettivo e non definitivo (legato ad esempio alla sfera economica, lavorativa, familiare o anche di salute) dovesse conseguire automaticamente la
pagina 11 di 13 risoluzione del pacchetto turistico, l'organizzatore sarebbe nell'impossibilità materiale di organizzare la propria attività di impresa”.
In realtà la Suprema Corte ha proprio avuto modo di precisare che di alcun rilievo risultano le doglianze, qui esposte anche da parte appellante, circa lo “sbilanciamento del sinallagma contrattuale”, e del trasferimento del rischio dell'evento accidentale in totale carico della società imprenditrice. Infatti, ad avviso della Corte di Cassazione
l'art. 1463 c.c., assolve ad una funzione di tutela in relazione alla parte impossibilitata a fruire della prestazione pattuita, e ciò proprio al fine di consentire la ricostituzione del sinallagma compromesso, non determinando alcuno spostamento nell'ambito contrattuale della responsabilità.
Alla luce delle argomentazioni esposte si rigetta l'appello.
Si dichiara, in favore della l'intervenuta acquiescenza parziale ex art. 329 al CP_9
capo e/o parte della Sentenza n. 70/2019 del Giudice di Pace di Sora, con la quale è stata respinta la domanda proposta dagli attori nei confronti della Controparte_5
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti dei degli originari in primo grado e sono liquidate come da dispositivo secondo lo scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55/2014.
In ragione che l'appellante non ha chiesto alcuna riforma della sentenza di primo grado che potesse comportare un modifica delle statuizioni nei confronti delle altre parti, spese compensate tra l'appellante e le appellate e Controparte_5 CP_7
Sussistono gli estremi di cui al comma 1 quater, art. 13 del testo unico di cui al D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato (tale comma stabilisce che: «Quando l'impugnazione anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei pagina 12 di 13 presupposti di cui al periodo precedente e di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.»).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente, pronunziando sulla domanda di appello avanzata da in persona del l.r.p.t., così provvede: Controparte_1
- rigetta appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante, alla refusione delle spese di lite, per Controparte_1
il presente grado di giudizio, in favore degli appellati sig.ri e CP_3 CP_4
che si liquidano in complessivi euro 2252,00 per compensi professionali, oltre
[...]
rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore degli avvocati ST. Mariapia Eramo e Fabio Quadrini;
- spese compensate tra l'appellante e le altre parti.
- Sussistono gli estremi di cui al comma 1 quater, art. 13 del testo unico di cui al D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato.
Cassino, 31.3.2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3140/2019, avente ad oggetto: Altri
contratti atipici, riservata in decisione all'udienza del 22.10.2024 (con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
P. I.V.A.: ), con sede in Genova, in persona Controparte_1 P.IVA_1
del procuratore speciale e legale rappresentante protempore Sig. , Controparte_2
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Stefano Castaldo (C.F.:
– P.E.C.: e Daniela C.F._1 Email_1
D'Orazio, elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
APPELLANTE
pagina 1 di 13 CONTRO
, (Cod. Fisc. ) e , (Cod. CP_3 C.F._2 CP_4
Fisc. ), rappresentati e difesi dall'Abogado Benedetta D'Agostini C.F._3
(C.F. ), avvocato stabilito nel Foro di Cassino, la quale agisce C.F._4
d'intesa, con l'Avv. Ilaria Zeppa (C.F. ), ed elettivamente C.F._5
domiciliati presso il suo studio, sito in Casalvieri (FR), in Via Fallena n. 51,
APPELLATI
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante Controparte_5
p.t., Sig.ra nata a [...] l'[...], C.F.: Controparte_6
con sede in Sora (FR) alla Via Napoli n. 10, P.I.: , C.F._6 P.IVA_2
rappresentata e difesa, dall'Avv.to Ezio Tatangelo (C.F. ) – C.F._7
elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore
APPELLATA
E
(P. I.V.A.: ), in persona del legale rappresentante pro CP_7 P.IVA_3
tempore, con sede in Trieste, al Largo Ugo Irneri n. 1, Largo Ugo Irneri,(P.E.C.: alli
Email_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “si riporta al contenuto dell'atto di appello, con istanza di integrale accoglimento, impugna e contesta le avverse deduzioni e difese, precisa le conclusioni già rassegnate (da intendersi quivi ritrascritte) e chiede che la causa venga riservata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti difensivi finali.”
pagina 2 di 13 Per la parte appellata “Alla luce di quanto sopra si richiede CP_8
l'integrale accoglimento degli scritti difensivi, nonché la conferma della sentenza n.
70/2019 resa dal Giudice di Pace di Sora, Dott. Giovanni Catini, con condanna alle spese della . I procuratori chiedono che la causa venga decisa. Controparte_1
Procuratori già dichiaratisi antistatali”
Per la parte appellata “conclude riportandosi alle conclusioni tutte CP_5
già rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d'appello ritualmente notificato, onveniva i sig.ri Controparte_1
e , nonché la , dinanzi all'intestato Giudice al CP_3 CP_4 CP_9
fine di ottenere la riforma della sentenza n. 70/2019 dell'Ufficio del Giudice di Pace di
Sora, resa in data 31.5.2019 dal Dr. Giovanni Catini e depositata in data 4.6.2019,
A sostegno delle proprie ragioni l'appellante deduceva quanto segue:
- con atto di citazione notificato in data 14.3.2018, i coniugi CP_8
assumevano di aver acquistato dalla e per il tramite Controparte_1
della agenzia di viaggi “ ”, in occasione del loro Controparte_5
viaggio di nozze, una crociera a bordo della nave Costa Magica, per il corrispettivo di Euro 2.950,00;
- ad inizio crociera, il Sig. iniziava a soffrire di “mal di mare” e, siccome nei CP_3
giorni successivi la nave sarebbe rimasta in navigazione per 50 ore consecutive, i sigg.ri e decidevano di interrompere la crociera al porto di Savona, CP_3 CP_4
quale primo punto di attracco;
- atteso che il contratto prevedeva la clausola “Soddisfatti o Rimborsati” da attivare entro 2 ore dalla partenza ed entro 2 ore dall'arrivo al successivo porto di sbarco, i coniugi si recavano alla reception della nave chiedendo di attivare CP_8
la clausola “Soddisfatti o Rimborsati”, ma il personale di bordo rispondeva loro che i problemi lamentati dal Sig. non consentivano l'attivazione di tale CP_3
pagina 3 di 13 clausola;
- su tali presupposti, gli attori promuovevano giudizio dinanzi al G.d.P. di Sora chiedendo il rimborso del corrispettivo pagato, delle spese sostenute per il rientro, nonché di danni non patrimoniali;
- con sentenza n. 70/2019 resa in data 31.5.2019 e depositata in data 4.6.2019,
l'Ufficio del Giudice di Pace di Sora, in parziale accoglimento della domanda attrice, così statuiva: “Condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante al pagamento in favore degli attori della somma di Euro 2.360,00 oltre interessi dalla domanda. Condanna alla refusione delle Controparte_1
spese di lite nei confronti di e che liquida in Euro CP_3 CP_4
130,00 per spese e Euro 436,00 per compensi professionali oltre IVA e CAP come per legge”;
- in esecuzione della sentenza, la corrispondeva agli attori il Controparte_1
complessivo importo di €3.248.81, di cui €2.595.35 (inclusivi di interessi) a titolo di sorta capitale, ed €653,46 (di cui €436,00 per onorari;
€65,00 per spese generali;
€20,06 per C.P.A.; €130,00 per spese vive;
€2,00 per imposta di bollo) a titolo di spese e competenze legali;
- la sentenza impugnata aveva correttamente affermato: (i) l'inapplicabilità al caso di specie della clausola “Soddisfatti o Rimborsati” relativa al pacchetto turistico acquistato;
(ii) la non sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del cd. danno da vacanza rovinata reclamato dalla controparte;
- il Giudice di prime aveva puntualizzato, in particolare, come: “... nel caso de quo non sussistano i requisiti della “vacanza rovinata” inteso quale pregiudizio subito dal turista per non aver goduto pienamente della vacanza a causa di difformità, rispetto a quanto organizzato prima della partenza. Il turista deve trovarsi in una condizione di disagio e sofferenza per non aver potuto usufruire in modo completo di un'occasione di svago, riposo e piacere da ricondursi a varie cause come, ad esempio, la categoria inferiore dell'alloggio, la mancanza dei
pagina 4 di 13 servizi accessori, le caratteristiche dei luoghi difformi rispetto a quanto prenotato, l'impraticabilità del mare, i ritardi dei mezzi di trasporto, la perdita dei bagagli o la ritardata consegna degli stessi. Si tratta di condizioni che possono determinare una pretesa risarcitoria per il danno subito dal turista coinvolgendo, secondo i casi, il tour operator, l'intermediario-venditore e il fornitore di servizi turistici. In particolare, l'art. 93 Codice Consumo prevede che, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita di un pacchetto turistico (in cui sono combinati almeno due dei seguenti elementi: trasporto, alloggio, altri servizi turistici), l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, salva la prova dell'impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. La stessa disposizione specifica, inoltre, che l'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi e, comunque, soggetto all'obbligo di risarcire il danno, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti. Nel caso che ci occupa niente di tutto questo è avvenuto né è stato lamentato dagli attori i quali si sono limitati a giustificare la pretesa risarcitoria con le condizioni di in preda al mal di mare. Su tale presupposto neppure la CP_3
clausola “soddisfatti o rimborsati” appare applicabile al caso di specie. Tale garanzia – che si trova essenzialmente nella vendita per corrispondenza, nelle telepromozioni e negli altri casi in cui non vi sia percezione diretta del bene acquistato da parte del compratore – serve ad evitare che difetti non visibili o caratteristiche del bene non corrispondenti a quelle reclamizzate possano pregiudicate la posizione del compratore che ha effettuato l'acquisto. Neppure tale eventualità può dirsi ricorrere nel caso de quo. La insoddisfazione degli attori non era legata alla qualità dei servizi di bordo o al gradimento delle prestazioni offerte, ma al sopravvenuto mal di mare di certamente CP_3
non imputabile alle società convenute”
- ai sensi dell'art. 342, I comma;
n.
1-2 intendeva appellare le seguenti parti del pagina 5 di 13 provvedimento di primo grado: “… L'art. 400 cod. nav., prevede che se il passeggero si venga a trovare nell'impossibilità di partire per motivi gravi, giustificati ed imprevedibili, può chiedere la risoluzione del contratto di viaggio, versando all'attore una penale del 25% del prezzo del biglietto. Nel caso, invece, per causa non imputabile al passeggero (ad esempio un malessere che lo costringa allo sbarco), questi è costretto a interrompere il viaggio già iniziato ha diritto alla restituzione del prezzo per la parte non goduta. La giurisprudenza della Suprema Corte in caso di impossibilità di partenza per malattia può essere applicata al caso de quo. Può accadere che il cliente, per improvvisa malattia, non sia più in grado di partire. Ebbene, in tal caso egli ha il diritto di ottenere la restituzione della somma pagata, trovando piena tutela nell'art. 1463 c.c. riguardante l'impossibilità sopravvenuta della prestazione. Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza n. 18047.
In particolare, <<l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione del debitore (il tour operator), ma anche < i>
l'utilizzazione della prestazione della controparte, quanto tal impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione>>. Non è contestato dalle parti che CP_3
sia stato colto da malore durante la prima notte di navigazione salvo ritenere
l'inapplicabilità della clausola “soddisfatti o rimborsati”. Pertanto,
[...]
deve essere condannata alla restituzione in favore degli attori di CP_1
una somma per la parte del viaggio non goduta che in considerazione del fatto che è stato costretto alo sbarco dopo un solo giorno può essere CP_3
determinata nella misura dell'80% del prezzo corrisposto (2.950,00) e quindi pari ad Euro 2360,00 ritenuto che l'impedimento alla continuazione del viaggio debba
pagina 6 di 13 essere esteso anche al coniuge in viaggio di nozze …”
- la sentenza appellata applicava in maniera errata il principio - di matrice giurisprudenziale – secondo il quale un contratto si risolve per impossibilità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1463 c.c., quando il passeggero non può usufruire delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico acquistato;
- il Giudice di primo grado errava nel ritenere che il malessere (il mal di mare) asseritamente occorso al Sig. durante la crociera (i) non veniva contestato CP_3
dall'esponente; (ii) rendeva la prestazione non utilizzabile;
(iii) comportava il venir meno della finalità turistica del contratto, con conseguente diritto alla risoluzione e la restituzione del corrispettivo versato per la parte del viaggio non goduta.
- l'azione di risoluzione per impossibilità sopravvenuta poteva essere esercitata soltanto in presenza di gravi impedimenti di carattere oggettivo o soggettivo aventi carattere definitivo perché avendo natura temporanea avrebbe determinato la mera sospensione del contratto stesso;
- l'impedimento doveva essere inoltre, assoluto ed oggettivo;
- Il sig. lamentava invece, un malessere soggettivo, lieve e non definitivo CP_3
peraltro, a crociera ormai già iniziata (quando il contratto aveva già avuto un principio di esecuzione).
- Il malore accusato, quandanche provato – visto che il passeggero non si era recato neppure dal medico di bordo per chiedere le cure e terapie del caso – non era di entità tale da influire sulla “finalità turistica” di un contratto ormai in corso di esecuzione.
- il contratto non si risolveva e il consumatore avrebbe avuto la facoltà di recedere dal contratto secondo le norme convenzionalmente stabilite.
Sulla base delle predette argomentazioni l'appellante così concludeva: “in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado n. 70/2019 dell'Ufficio del Giudice di Pace di
Sora, resa in data 31.5.2019 dal Dr. Giovanni Catini e depositata in data 4.6.2019, non
pagina 7 di 13 notificata: 1) rigettare le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in
fatto e in diritto;
2) per l'effetto, condannare i Sigg.ri e , in CP_3 CP_4
solido tra loro, alla ripetizione in favore della della complessiva Controparte_1
somma di €3.248.81 corrisposta ai medesimi in virtù della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
Si costituivano nel presente giudizio i sigg.ri cos' concludendo: “Voglia CP_8
l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza eccezione e difesa:
- Respingere con ogni e qualsiasi statuizione tutte le domande proposte da parte avversa, in quanto inammissibili, inaccoglibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa e confermare il diritto dei Sigg.ri e CP_3
come accertato nel primo grado di giudizio In ogni caso, condannare parte CP_4
appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
I sigg.ri ritenevano l'atto di appello inammissibile e infondato in fatto e CP_10
in diritto, ne chiedevano il rigetto e osservavano:
- la sentenza appellata non meritava alcuna censura avendo il primo Giudice correttamente applicato i principi che regolano la materia del codice della navigazione dal che ne derivava anche la palese inammissibilità della proposta impugnazione;
- relativamente a quanto sopra, è stato chiarito che i coniugi erano costretti CP_3
ad interrompere il loro viaggio di nozze a causa di uno stato di malessere. Al caso in esame veniva correttamente applicato l'art. 406 Cod. Nav.
- detta previsione normativa tipizzava l'ipotesi del passeggero costretto ad interrompere il viaggio per causa a lui non imputabile: in tal caso il prezzo di passaggio è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso;
- la restituzione della tratta di viaggio non goduta comprendeva anche la posizione della OR , per la quale veniva richiamato l'art. 949 cod. nav. CP_4
pagina 8 di 13 sull'interruzione del viaggio del passeggero, e ribadiva quanto prescritto dal 1° comma dell'art. 406 cod. nav. e, alla stregua di quanto previsto al 2° comma del nuovo art. 945, applicava il medesimo regime nel caso in cui l'impedimento alla continuazione del viaggio riguardi uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che stanno viaggiando insieme;
- incontestabilmente il Sig. la notte tra il 26.04.2017 ed il 27.04.2017 (prima CP_3
notte del loro viaggio di nozze) aveva sofferto di un fortissimo stato di malessere;
- i fatti costitutivi della pretesa erano provati con la produzione di e-mail e dichiarazioni, mentre in ordine ai fatti dedotti da non poteva CP_1
ritenersi assolto l'onere della prova.
Si costituiva altresì, la che così concludeva “Piaccia all'Ill.mo Tribunale CP_5
adito, contrariis reijectis: a) accertare e dichiarare l'intervenuta acquiescenza parziale ex art. 329 al capo e/o parte della Sentenza n. 70/2019 del Giudice di Pace di Sora, con la quale è stata respinta la domanda proposta dagli attori nei confronti della CP_5
con conseguente passaggio in giudicato della statuizione stessa, non oggetto di
[...]
specifica impugnazione;
b) in subordine, confermare in ogni caso il capo della sentenza
n. 70/2019 del Giudice di Pace di Sora con il quale è stata respinta la domanda proposta dagli attori nei confronti della per tutte le motivazioni già Controparte_5
spiegate nel primo grado del giudizio, richiamate e pedissequamente riportate nel presente atto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da liquidarsi sulla base del
DM 55/14 ed attribuirsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”
A sostegno delle proprie ragioni deduceva:
- la mancata impugnazione con formulazione di specifico motivo di appello, del capo e/o della parte della sentenza relativa al rigetto della domanda proposta dagli attori, odierni appellati, nei confronti della con conseguente Controparte_5
passaggio in giudicato dello stesso. L'art. 329, comma secondo, c.p.c.
(acquiescenza impropria o acquiescenza tacita qualificata), disponeva che l'impugnazione parziale comportava acquiescenza alle parti di sentenza non pagina 9 di 13 impugnate, purché autonome e non dipendenti da quella che è oggetto dell'impugnazione, come appunto nel caso di specie. Il soccombente impugnava solo alcune parti della sentenza, prestando acquiescenza e, dunque, rinunciato all'impugnazione rispetto alle altre;
- la parte appellante non impugnava il capo della sentenza relativo al rigetto delle domande attoree nei confronti della formulando all'uopo uno Controparte_5
specifico motivo di appello, dall'altro, anche la parte appellata (Sig.ri e CP_3
) non ha riproposto l'originaria domanda nei confronti della CP_4 CP_5
– con impugnazione incidentale - prestando con ciò, entrambe,
[...]
acquiescenza parziale al capo e/o parte della Sentenza n. 70/2019 del Giudice di
Pace di Sora,
- riproponeva tutte le motivazioni e difese in diritto già svolte, nel primo grado del presente giudizio.
Rimaneva contumace la compagnia assicurativa CP_7
Tanto premesso, va preliminarmente osservato che l'appello è stato tempestivamente proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.
Nel merito l'appello deve essere rigettato alla stregua delle argomentazioni che seguono.
Circoscrivendo il perimetro del decidere con riferimento ai motivi d'appello formulati dalle parti, tuttavia, si deve porre mente, in punto di diritto sulla corretta applicazione da parte del Giudice di Pace di Sora dell'art. 400 Cod. Nav. letto in combinato con l'art. 1463 c.c. con riferimento alla fattispecie di risoluzione per impossibilità sopravvenuta.
In altre parole, il Giudice di Pace ha correttamente riconosciuto in favore degli originari attori, la risoluzione del rapporto contrattuale con conseguente condanna alla restituzione del prezzo corrisposto per il viaggio decurtato del periodo già fruito a bordo
(80%). Stessa disciplina può essere applicata con riferimento alla coniuge , ai CP_4
sensi dell'art. 949 cod. nav.
pagina 10 di 13 L'impossibilità sopravvenuta della prestazione può validamente essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico. Essa si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione (Cass. n. 18047 del 10.7.2018, Cass. 26958/2007).
Ulteriormente argomentando sul concetto di “grave impedimento” che non ha consentito al sig. di fruire della crociera deve porsi mente alla causa e ai motivi che avevano CP_3
condotto all'acquisto del viaggio, quale “causa concreta del contratto” che attiene strettamente all'aspetto della funzione economico-sociale del negozio giuridico posto in essere.
Risulta incontestato il malore sofferto dal sig. infatti, la compagnia odierna CP_3
appellante non ha messo in dubbio il malore del sig. essendo versata in atti del CP_3
giudizio di prime cure nota della del 27.05.2017, in cui esplicitamente si CP_1
fa riferimento ad “un motivo di salute”, quale causa della discesa dalla nave dei coniugi.
A ciò si aggiunga che il concetto di impossibilità si concretizza quando la situazione impeditiva non può essere superata con lo sforzo diligente, e per tale via non è necessario che si tratti di una impossibilità assoluta. La situazione impeditiva deve poi essere, per l'appunto sopravvenuta, perché in caso contrario impedirebbe sin dall'inizio il sorgere del vincolo.
Parte appellante ha, altresì criticato l'applicabilità dell'orientamento di matrice giurisprudenziale richiamato dal Giudice di Pace a motivo dell'asserito pericolo che nei contratti tra consumatore e professionista, “se al verificarsi di qualunque impedimento di carattere soggettivo e non definitivo (legato ad esempio alla sfera economica, lavorativa, familiare o anche di salute) dovesse conseguire automaticamente la
pagina 11 di 13 risoluzione del pacchetto turistico, l'organizzatore sarebbe nell'impossibilità materiale di organizzare la propria attività di impresa”.
In realtà la Suprema Corte ha proprio avuto modo di precisare che di alcun rilievo risultano le doglianze, qui esposte anche da parte appellante, circa lo “sbilanciamento del sinallagma contrattuale”, e del trasferimento del rischio dell'evento accidentale in totale carico della società imprenditrice. Infatti, ad avviso della Corte di Cassazione
l'art. 1463 c.c., assolve ad una funzione di tutela in relazione alla parte impossibilitata a fruire della prestazione pattuita, e ciò proprio al fine di consentire la ricostituzione del sinallagma compromesso, non determinando alcuno spostamento nell'ambito contrattuale della responsabilità.
Alla luce delle argomentazioni esposte si rigetta l'appello.
Si dichiara, in favore della l'intervenuta acquiescenza parziale ex art. 329 al CP_9
capo e/o parte della Sentenza n. 70/2019 del Giudice di Pace di Sora, con la quale è stata respinta la domanda proposta dagli attori nei confronti della Controparte_5
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti dei degli originari in primo grado e sono liquidate come da dispositivo secondo lo scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55/2014.
In ragione che l'appellante non ha chiesto alcuna riforma della sentenza di primo grado che potesse comportare un modifica delle statuizioni nei confronti delle altre parti, spese compensate tra l'appellante e le appellate e Controparte_5 CP_7
Sussistono gli estremi di cui al comma 1 quater, art. 13 del testo unico di cui al D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato (tale comma stabilisce che: «Quando l'impugnazione anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei pagina 12 di 13 presupposti di cui al periodo precedente e di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.»).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente, pronunziando sulla domanda di appello avanzata da in persona del l.r.p.t., così provvede: Controparte_1
- rigetta appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante, alla refusione delle spese di lite, per Controparte_1
il presente grado di giudizio, in favore degli appellati sig.ri e CP_3 CP_4
che si liquidano in complessivi euro 2252,00 per compensi professionali, oltre
[...]
rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore degli avvocati ST. Mariapia Eramo e Fabio Quadrini;
- spese compensate tra l'appellante e le altre parti.
- Sussistono gli estremi di cui al comma 1 quater, art. 13 del testo unico di cui al D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato.
Cassino, 31.3.2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
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