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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 6095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6095 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott. Antonio Quaranta Consigliere
3) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 2645 del 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi avverso la sentenza n. 2641/2022 emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata III Sezione Civile in data 14 novembre 2022 e comunicata in data 25 novembre 2022 a mezzo P.E.C. – non notificata – a definizione del giudizio di opposizione a precetto all'esecuzione e agli atti esecutivi, iscritto a NRG 4319 del 2017
TRA
con sede in Torre del RE alla Via Pezzentelle n. 14 ed Parte_1
iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli col n. – in persona del suo P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, SI.ra , rappr.ta e difesa dall'Avv. Parte_2
FE OT – C.F. – pec C.F._1 Email_1
presso il quale elett.te dom.lia in Torre del RE alla Via S.Noto n. 32, giusta procura rilasciata a margine dell'Atto di Opposizione a ET e agli Atti Esecutivi notificato il
29 giugno 2017. Ai sensi e per gli effetti della Legge 14 maggio 2005 n. 80 e 28 dicembre 2005 n. 263 si dichiara di voler ricevere le comunicazioni, avvisi anche al seguente numero di fax 081/8811259 o all'indirizzo e-mail – Email_2
PEC APPELLANTE Email_1
E
1 società unipersonale con sede legale in Conegliano (TV), Controparte_1
via V. Alfieri 1, capitale sociale di Euro 10.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Treviso-Belluno: , qui P.IVA_2
rappresentata da una società per azioni costituita ai sensi della Controparte_2
legge italiana, con sede legale in Bastioni di Porta Nuova 19, 20121 Milano, Italia, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e codice fiscale , in forza di procura speciale registrata a Pordenone il 29.12.22 al P.IVA_3
N. 19206 serie 1T (doc. 1 – procura ad ), in persona del Procuratore Dott. CP_2
, nato a [...] il giorno 21 settembre 1973, domiciliato per Controparte_3
l'incarico in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, codice fiscale C.F._2
in virtù di procura speciale registrata a Milano il 16.03.2022 al n. 26279, Serie 1T (doc.
2 – procura dr. ), rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Bottazzi, C.F. CP_3
, p.e.c. ed C.F._3 Email_3
elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Milano (MI), via F. Corridoni n. 1, in forza di procura alle liti allegata (doc. 3 – procura alle liti). L'avv. Leonardo Bottazzi dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il recapito fax 030.2809525 e di posta elettronica e-mail:
così indicati ai Email_4 Email_5
sensi di legge. PARTE APPELLATA
OGGETTO: Opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante, l'Avv. FE OT si costituisce per sentir così provvedere: “1) – dichiarare nullo, invalido ed inefficace il precetto in rinnovazione ad istanza di
, notificato ex art. 140 c.p.c. alla SI.ra nella Controparte_4 Parte_2
sua qualità di legale rappresentante pro tempore di e per l'effetto Parte_1
riformare la sentenza impugnata;
2) – dichiarare conseguentemente nulla, invalida ed inefficace l'esecuzione ad istanza della;
3) – per l'effetto Controparte_4
accogliere l'opposizione a precetto, all'esecuzione e agli atti esecutivi di CP_5
[..
[...] 4) – condannare la già alle spese del
[...] Controparte_4 CP_6
doppio grado di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA Ammettere la Consulenza Tecnica di
Ufficio, già richiesta nel secondo termine di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., affinché la stessa proceda all'effettiva verifica dei beni da riconsegnare, verificando, altresì, se essi abbiano effettivo accesso nonché l'esistenza di terzi occupanti gli immobili.”.
Nell'interesse di l'Avv. Leonardo Bottazzi si costituisce per Controparte_1
sentir così provvedere: “IN VIA PRELIMINARE: Accertata l'esclusiva legittimazione ad agire di , dichiarare l'estromissione dal processo di Controparte_1 Controparte_7
già e IN VIA
[...] Controparte_8 Controparte_4
PREGIUDIZIALE DI RITO: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, accertata la legittimazione ad agire di , dichiarare inammissibile l'appello Controparte_1
proposto per i motivi meglio esposti in narrativa e con particolare riferimento all'accertata la violazione del disposto di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c., nonché al contrasto con la cosa giudicata con riferimento al terzo motivo di appello. IN VIA
PRINCIPALE NEL MERITO: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, rigettare integralmente l'appello proposto dalla società in quanto infondato in Parte_1
fatto ed in diritto per i motivi sopra espressi e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata n. 2641/2022, pubblicata il 25/11/2022, causa RG n. 4319/2017
Tribunale di Torre Annunziata e ciò per tutti i motivi sopra esposti, da aversi qui integralmente riprodotti e trascritti. IN OGNI CASO: Sono confermate le conclusioni rassegnate in primo grado e che vengono qui per completezza riportate: “IN VIA
PRINCIPALE NEL MERITO: respingere in quanto inammissibile ed infondata sia in fatto che in diritto per tutti i motivi sopra espressi l'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi promossa dalla esecutata IN VIA ISTRUTTORIA: Ci si oppone Parte_1
recisamente all'accoglimento di eventuali istanze istruttorie svolte dall'opponente. IN
OGNI CASO E SEMPRE: vinte le spese del presente giudizio di opposizione, con distrazione delle spese in favore dell'avvocato antistatario Leonardo Bottazzi. Con ogni più ampia riserva in via istruttoria, di produrre, dedurre, capitolare e quant'altro, senza 3 riserva ed eccezione alcuna.” IN OGNI CASO E SEMPRE: vinte le spese del primo e del secondo grado di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: Con ogni più ampia riserva in via istruttoria, di produrre, dedurre, capitolare e quant'altro, senza riserva ed eccezione alcuna.”.
Nell'interesse di l'Avv. Leonardo Bottazzi si costituisce per Controparte_7
sentir così provvedere: “In via pregiudiziale di rito e preliminare: voglia l'Ill.ma Corte adita accertare il difetto di legittimazione passiva di e, di Controparte_7
conseguenza, disporre l'estromissione della stessa dal presente giudizio. In via subordinata e nel merito: l'appellata richiama e fa proprie tutte le deduzioni, produzioni e conclusioni di cui alla comparsa di costituzione di Controparte_1
e, per l'effetto, chiede il rigetto dell'appello proposto da in quanto Parte_1
inammissibile ed infondato con conferma della sentenza impugnata. In ogni caso: con vittoria di spese.”.
Svolgimento del processo
1.Il Tribunale di Milano, Sez. XII civile, con sentenza n. 10194 del 2014, in accoglimento della domanda attorea, accertava la intervenuta risoluzione del contratto di leasing immobiliare intercorso tra (già Controparte_9 CP_6
e – identificato con n. –, a seguito dell'interruzione, a
[...] Parte_1 P.IVA_4
far tempo dall'inizio del 2009, da parte di quest'ultima dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento dei canoni dovuti per l'utilizzazione dell'immobile.
Per l'effetto, condannava alla restituzione, in favore di Parte_1 CP_9
dell'immobile oggetto di causa (sito in Torre del RE, via Curtoli n. 59).
D'altro lato, respingeva le domande riconvenzionali sollevate dalla convenuta nei confronti di parte attrice e concernenti, in particolare:
1) il pagamento del corrispettivo del reale valore dell'immobile e ciò, in quanto,
“risultando la proprietaria del bene concesso in locazione, un eventuale CP_6
maggior valore assunto dal medesimo rispetto al momento di stipulazione del leasing, costituirebbe un vantaggio economico del tutto legittimo per il proprietario [..]”; 4 2) la condanna alla restituzione dei canoni versati, in applicazione dell'art. 1526, primo comma, c.c. in quanto “solo una volta riconsegnato il bene sorge, in ipotesi, un diritto dell'utilizzatore di ottenere la restituzione delle rate pagate, dedotto un equo compenso per l'uso, attraverso una valutazione che non può prescindere dalla valutazione del momento in cui il bene stesso viene riconsegnato e delle sue condizioni”.
2. Con atto di citazione notificato in data 26 giugno 2017, proponeva Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto ad essa notificato, ex art. 140 c.p.c., in conseguenza della sentenza n. 10194 del 2024 emessa dal Tribunale di Milano, affidando la predetta opposizione alle seguenti doglianze: 1) nullità dell'atto di precetto per omessa notificazione del titolo esecutivo;
2) nullità e/o inesistenza della procura alle liti conferita al procuratore Avv. Leonardo Bottazzi a seguito dei fenomeni successori che avevano interessato 3) inefficacia ed invalidità della Controparte_9
sentenza n. 10194/2014, cit., in quanto, preliminarmente alla riconsegna del bene, sarebbe stato necessario procedere “ad una valutazione del bene, dell'ammontare delle rate versate, dello stato dello stesso, onde consentire all'utilizzatore, ovvero Pt_1
, il recupero di quanto spettantegli sul valore venale e commerciale del bene,
[...]
onde evitare un indebito arricchimento da parte del concedente”; 4) nullità, invalidità, inefficacia del precetto derivante dalla materiale impossibilità dell'opponente di riconsegnare l'immobile, essendo lo stesso occupato da terzi abusivamente;
5) nullità, invalidità, inefficacia del precetto per mancata esatta individuazione del bene oggetto dell'obbligo di riconsegna;
6) ineseguibilità, sotto diversi profili, della sentenza n. 10194 del 2014.
2.1. Accanto a (già si costituiva in giudizio Controparte_4 CP_6
in qualità di successore a titolo particolare di Controparte_8
in forza dell'atto di scissione parziale di società Controparte_4
preesistenti: quest'ultima, infatti, risultava – a far data quel momento – l'unica proprietaria dell'immobile oggetto di esecuzione.
5 2.2. Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 2641 del 2022, rigettava integralmente l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto: in applicazione del principio della ragione più liquida, accertava il perfezionamento dell'iter notificatorio, la validità della procura conferita all'Avv. Bottazzi e la specificità dell'oggetto dell'esecuzione; non trattava, invece, “tutte le ulteriori questioni sollevate [in quanto non rientranti] nella valutazione e nella competenza del presente giudizio e del sottoscritto giudicante e la circostanza che l'immobile sia occupato da soggetti terzi non risulta suffragata da opposizioni di terzo ex art. 619 c.p.c. per contrastare l'azione esecutiva posta in essere”.
3. Avverso la sentenza deliberata dal Tribunale di Torre Annunziata propone appello affidando il gravame a quattro motivi di impugnazione. Parte_1
Con il primo motivo è prospettata violazione, falsa ed errata applicazione dell'art. 140 c.p.c., nonché violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 112, 113,
115 e 115, c.p.c., per avere il Tribunale errato nel non ritenere nulla sia la notifica del titolo esecutivo che quella del precetto in rinnovazione in quanto “in nessuna parte del giudizio la Società intimante ha provato che la reale residenza della SI.ra Pt_2
, Amministratore pro tempore di fosse quella di Via Curtoli, n.
[...] Parte_1
59, Torre del RE.”.
Con il secondo motivo è prospettata violazione, falsa ed errata applicazione dell'art. 83 c.p.c., nonché dell'art. 2506 ss., c.c., per avere il Tribunale errato nel considerare valida la procura conferita in prime cure con il ricorso ex art. 702 c.p.c. all'Avv. Leonardo Bottazzi da anche per Controparte_4 Controparte_8
successore a titolo particolare di a seguito di
[...] Controparte_4
atto di scissione parziale del 22.09.2015.
Con il terzo motivo è denunciata violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116, c.p.c., violazione, falsa ed errata applicazione dell'art. 1526
c.c., e dell'art. 1384 c.c. per non avere il Tribunale considerato che nel caso di specie non era ipotizzabile un rilascio del bene sic et simpliciter: il giudice di prime cure 6 avrebbe dovuto dapprima accertare l'entità delle indennità dovute all'utilizzatore, ai sensi dell'art. 1526 c.c. – nella specie, l'applicazione dell'art. 1526 c.c. ha dato luogo ad un dibattito giurisprudenziale, atteso che l'azione tendente al rilascio e/o alla riconsegna implica la disapplicazione di tale norma, con riferimento alla pretesa della per i canoni scaduti e non riscossi e quelli ancora a scadere, ma non quella CP_10
dell'utilizzatore, tendente a ricevere le indennità previste dalla più volte citata norma e la restituzione dei canoni, laddove quanto versato (come nella specie) si riveli superiore al valore commerciale del bene – e “nell'ipotesi di clausole eccessivamente gravose per lo stesso, la riduzione di esse, ai sensi dell'art. 1384 c.c.”.
Con il quarto motivo l'appellante denuncia violazione, falsa ed errata applicazione dell'art. 480, c.p.c., e dell'art. 605, c.p.c., per avere il giudice errato nel disporre una condanna alla riconsegna/rilascio di beni immobili nonostante l'assenza
“di un'indicazione chiara, specifica, anche dei dati catastali, e precisa di quanto deve essere rilasciato e/o riconsegnato”.
Inoltre, precisa l'appellante, il Tribunale – nel disporre la consegna/rilascio dell'immobile – non avrebbe tenuto in considerazione della inibizione dell'accesso al fabbricato che doveva essere riconsegnato e/o rilasciato: “Nel caso di specie, lo stesso Magistrato investito in relazione ad un incidente di esecuzione sorto tra le stesse parti ed avente ad oggetto lo stesso bene immobile, ha disposto perizia dalla quale ha desunto che non sussisteva l'accesso ai più volte indicati beni immobili e gran parte degli stessi erano anche abusivi (v. perizia Ing. )”. Persona_1
In via istruttoria, l'appellante chiede a questa Corte di “ammettere la
Consulenza Tecnica di Ufficio, già richiesta nel secondo termine di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., affinché la stessa proceda all'effettiva verifica dei beni da riconsegnare, verificando, altresì, se essi abbiano effettivo accesso nonché l'esistenza di terzi occupanti gli immobili.”.
In caso di accoglimento del gravame l'appellante insiste per la condanna della al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, da Controparte_4
attribuirsi all'Avv. FE OT in qualità di anticipatario. 7 3.1. In data 7 novembre 2023 si costituiva in giudizio depositando “comparsa di costituzione per intervento ex art. 111 c.p.c.” – con giusta Controparte_1
procura conferita all'Avv. Leonardo Bottazzi – rivendicando la legittimazione ad agire, sia attiva con riferimento all'esecuzione forzata per rilascio dell'immobile oggetto del giudizio, sia passiva in relazione alla costituzione nel presente giudizio.
Quest'ultima, infatti, deduceva di aver acquistato la proprietà dell'immobile per cui è causa nonché la titolarità del relativo rapporto giuridico (operazione di leasing finanziario) a seguito della relativa cessione, da parte di Controparte_8
con effetti giuridici a far data dal 19.12.2022; deduceva, inoltre, che sia
[...]
che risultavano, oggi, estinte a seguito dei Controparte_4 Controparte_8
rispettivi atti di fusione per incorporazione delle stesse in Controparte_7
Per quanto attiene al giudizio, insisteva per la conferma della sentenza impugnata deducendo la inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza dell'appello.
3.2. In data 7 novembre 2023, si costituiva in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta – con giusta procura alle liti conferita Controparte_7
all'Avv. Leonardo Bottazzi – prospettando la propria carenza di legittimazione passiva in favore di quella, esclusiva, di Controparte_1
Nonostante sia succeduta a titolo universale a Controparte_7 [...]
ed (oggi estinte a seguito dei rispettivi atti Controparte_4 Controparte_8
di fusione per incorporazione delle stesse in , infatti, sarebbe Controparte_7
l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio, stante l'avvenuto Controparte_1
trasferimento dell'immobile per cui è causa e la cessione del rapporto giuridico sottostante in suo favore.
Motivi della decisione
Sulla legittimazione passiva a resistere nel presente giudizio
In via preliminare, occorre riconoscere la legittimazione a resistere nel presente giudizio a essendo quest'ultima titolare, sul piano sostanziale, Controparte_1
del diritto dedotto e controverso nel presente giudizio a seguito di opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c. 8 Si fa riferimento, in particolare, al diritto ad ottenere il rilascio del bene immobile (nella specie, sito in Torre del RE, via Curtoli n. 59 ) riconosciuto dalla sentenza del
Tribunale di Milano n. 10194 del 2014, in favore di (già Controparte_9
e poi trasferito – insieme alla titolarità dell'immobile predetto – CP_6
dapprima ad (a seguito di atto di scissione parziale del Controparte_8
22.09.2015) e, infine, a (a seguito di atto di scissione parziale a Controparte_1
far data dal 19.12.2022).
A dispetto di quanto affermato da parte appellante nei suoi atti difensivi successivi al deposito della comparsa di costituzione e risposta depositata da Controparte_1
i fenomeni successori sopra menzionati sono ampiamente dimostrati ex actis.
[...]
Infatti, ripercorrendo tali vicende successorie secondo un ordine cronologico, è documentalmente provato che:
1) In data 9 dicembre 2003, Intesa Leasing S.p.A. (in qualità di concedente), C.F.
, iscritta al R.E.A. n. 860095, iscritta al n. 16801 nell'Elenco P.IVA_5
generale e al n. 19270 nell'Elenco speciale degli intermediari finanziari ex d.lgs.
n. 385/93, e (in qualità di utilizzatore) stipulavano contratto di Parte_1
locazione finanziaria per effetto del quale la prima si obbligava ad acquistare e a concedere in locazione finanziaria all'utilizzatore – dietro pagamento dei canoni convenuti – l'immobile sito in Torre del RE, NA, via Curtoli 59 “come meglio descritto nell'atto pubblico di compravendita redatto dal Notaio Persona_2
di Napoli” (doc. 10 contratto di leasing prodotto in primo grado da
[...]
; Controparte_4
2) in data 11 dicembre 2003, dinanzi al notaio Dott.ssa , Persona_3 Per_4
, e , in qualità di venditori, concludevano
[...] Persona_5 Parte_2
contratto di compravendita con Intesa Leasing S.p.A. (C.F. , P.IVA_5
iscritta al R.E.A. n. 860095, iscritta al n. 16801 nell'Elenco generale e al n. 19270 nell'Elenco speciale degli intermediari finanziari ex d.lgs. n. 385/93), in qualità di acquirente, avente ad oggetto il trasferimento della “piena proprietà del seguente immobile sito in Comune di Torre del RE, alla Via Curtoli n. 59 (già 9 n. 23), e precisamente [si rinvia per relationem]”, (doc. 9 atto di compravendita prodotto da in primo grado); Controparte_4
3) in data 20 dicembre 2013, dinanzi al notaio Dott.ssa Persona_6
(C.F. , iscritta al R.E.A. n. 860095, iscritta
[...] CP_6 P.IVA_5
al n. 16801 nell'Elenco generale e al n. 19270 nell'Elenco speciale degli intermediari finanziari ex d.lgs. n. 385/93) veniva fusa, per incorporazione, in con conseguente successione a titolo universale di Controparte_4
tutti i diritti e beni propri della società incorporata in favore di quella incorporante (doc. 1 atto di fusione – , prodotto da CP_6 Controparte_4
in primo grado); Controparte_4
4) in data 22 settembre 2015, dinanzi al notaio Dott.ssa Persona_6
veniva predisposto atto di scissione parziale dalla società scissa
[...]
a favore della società preesistente Controparte_4 Controparte_8
“del Ramo Provis organizzato per la detenzione e gestione dei
[...]
crediti in sofferenza, non cartolarizzati neppure parzialmente, derivanti da operazioni di leasing finanziario della Società Scissa e inoltre da operazioni di finanziamento stipulate ovvero comunque riconducibili alla società Centro
Leasing S.p.A., quale dettagliatamente descritto ed individuato insieme alle pertinenti esclusioni 3.2. del Progetto e nel suo allegato “E”.” (doc.
1-bis, copia atto di scissione parziale del 22.09.2015 prodotto in primo grado da
; Controparte_4
5) infine, in data 2 dicembre 2022, dinanzi al notaio Dott. , veniva Persona_7
predisposto atto di scissione parziale dalla società 'scindente' Controparte_8
in favore della società (in qualità di società
[...] Controparte_1
beneficiaria) avente ad oggetto – tra le altre cose – “c) beni leasing e rapporti giuridici, come più analiticamente individuati […] e descritti nel paragrafo 3
(Elementi patrimoniali oggetto di scissione) del Progetto ed elencati nell'Allegato
“B” al presente atto di scissione […]” (pag. 2 atto di scissione); Allegato B che, in particolare – a pag. 16 dell'atto di scissione in questione – reca menzione del 10 contratto di leasing iscritto a n. 00804214 e del codice del relativo immobile ad esso associato “NA TORR 804214”, (doc. 8 atto di scissione Provis prodotto in appello da . Controparte_4
Alla luce di tale analitica ricostruzione dei fenomeni successori che ruotano intorno al contratto di locazione finanziaria rilevante ai fini del presente giudizio, non si può non concludere come a far data 12 dicembre 2022 – come risultante dal paragrafo 2.1. recante “decorrenza degli effetti della scissione” (pag. 6 atto di scissione citato) – il sia divenuta titolare, in qualità di concedente, del rapporto Controparte_1
sostanziale intercorrente con e fondato sul contratto di leasing Parte_1
finanziaria n. 804214, nonché della proprietà dell'immobile oggetto del medesimo contratto;
da ciò deriva, come immediata conseguenza, che è Controparte_1
l'unica parte legittimata a resistere nel presente giudizio al fine di far valere l'infondatezza dell'opposizione a precetto instaurato da e difendere, Parte_1
così, il proprio diritto ad ottenere la condanna al rilascio dell'immobile riconosciuto dal Tribunale di Milano con sentenza n. 10194 del 2024.
Sulle questioni preliminari di rilevanza processuale: motivi n. 1) e n. 2) dell'atto
d'appello
Il primo motivo di appello – con cui l'appellante afferma che il giudice di prime cure sia caduto “in errore, poiché in nessuna parte del giudizio la società intimante ha provato che la reale residenza della SI.ra , Amministratore pro tempore di Parte_2 [...]
fosse quella di via Curtoli, n. 59, Torre del RE” – è infondato. Parte_1
Secondo i principi in materia di ripartizione dell'onere della prova è onere di chi contesta un fatto – assunto come vero da controparte – dimostrare che lo stesso sia erroneo ovvero inesistente, con la conseguenza che l'appellante, dopo aver contestato la circostanza che la SI.ra avesse in Via Curtoli, n. 59, Torre Parte_2
del RE (NA) la propria residenza al momento della notificazione dell'atto di precetto
11 in rinnovazione avrebbe dovuto in questa sede fornire la prova della circostanza
(contraria) a sostegno della propria tesi.
Peraltro, ad un'attenta lettura degli atti del giudizio di primo grado, questa Corte non può non rilevare come la stessa – all'interno di quello che Parte_1
verosimilmente è la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio instaurato ex art. 702-bis, conclusosi con sentenza 10194/2014 (NRG. 42274/2010) – al momento della citazione in giudizio della SI.ra abbia dichiarato come la stessa Parte_2
risiedesse a Via Curtoli, n. 59, Torre del RE, NA. Si fa riferimento, in particolare, allo stralcio di documento intitolato “conclusioni per prodotto nel giudizio Parte_1
di primo grado da (pag. 6, doc. 3-4- sentenza 10194-14 del Controparte_4
Tribunale di Milano e atto di precetto).
Infine, ulteriori due elementi sintomatici della correttezza dell'indirizzo cui è stato inoltrato l'atto di precetto in rinnovazione si rivelano essere: 1) la circostanza che quello fosse l'indirizzo individuato dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica del titolo esecutivo, dell'atto di precetto e dell'atto di precetto in rinnovazione;
2) la circostanza che la SI.ra fosse lì residente a far data 10/03/2016, data di Parte_2
estrazione della visura della società (e prodotta da Parte_1 [...]
in primo grado). Controparte_4
Pertanto, stante l'autodichiarazione di sopra menzionata, cui Parte_1
aggiungere i predetti elementi sintomatici – in mancanza, si ribadisce, di una prova contraria offerta da parte appellante circa il l'erronea individuazione dell'indirizzo di residenza ovvero un suo mutamento sopravvenuto – questa Corte non può non concludere nel senso della correttezza dell'indirizzo di residenza della SI.ra Parte_2
indicato nell'atto di rinnovazione del precetto: è ragionevole affermare che tale indirizzo sia rimasto lo stesso in via continuativa dal momento della instaurazione del giudizio ex art. 702-bis, c.p.c. a quello della notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto (24.06.2016), a quello della notifica dell'atto di precetto in rinnovazione (data
22.05.2017).
12 Per quanto concerne il secondo motivo, occorre preliminarmente considerare come, con la presente censura, l'appellante contesti in questa sede quella parte di sentenza in cui è affermata “l'invalidità della procura ad litem conferita in prime cure con il ricorso ex art. 702-bis, c.p.c., nonché l'ultrattività della stessa anche in caso di scissione”.
Ad avviso di questa Corte, dunque, l'appellante prospetta due distinte doglianze destituite, in ogni caso, di fondamento: a) l'invalidità della procura ad litem conferita nel giudizio, introdotto ex art. 702-bis, c.p.c., e conclusosi con sentenza n.
10194/2014; b) l'ultrattività della presente procura anche in caso di scissione, da intendersi – in difetto di ulteriore specificazione sul punto – quella che ha interessato in favore di (fenomeno, dunque, Controparte_4 Controparte_8
rilevante nel differente giudizio concernente l'opposizione a precetto).
Per quanto riguarda il primo profilo (a), il presente motivo è inammissibile in quanto la questione concernente la validità della procura alle liti conferita nel giudizio ex art. 702-bis, c.p.c., esula dalla cognizione del presente giudizio;
senza contare che le censure inerenti a quel giudizio – iscritto a NRG 42274/2010 – non possono essere più messe in discussione stante la formazione del giudicato sulla sentenza della Corte
d'Appello Di Milano che, con sentenza n. 1346/2018 del 19/03/2018 proc. R.G. n.
935/2015, confermava la sentenza del Tribunale di Milano, con la conseguente intangibilità nel merito del titolo esecutivo.
Con riferimento al secondo profilo (b), invece, il presente motivo d'appello è infondato.
Non sono condivisibili le affermazioni di parte appellante concernenti la non ultrattività della predetta procura in caso di scissione societaria (come sopra precisata): agli atti è presente il mandato alle liti che ha Controparte_8
conferito in primo grado all'Avv. Leonardo Bottazzi in relazione al procedimento di opposizione all'esecuzione pendente dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata (N.R.G.
4319/2017) e promosso da procedimento in cui Parte_1 Controparte_8
si è costituita in qualità di successore a titolo particolare di
[...] [...]
[...
[...] stante l'atto di scissione parziale intercorso con quest'ultima in data 22 CP_11
settembre 2015.
Dunque, essendosi verificato tale atto di scissione prima della instaurazione del giudizio di opposizione a precetto – introdotto con atto di citazione notificato il 26 giugno 2017 – la società si è correttamente costituita in Controparte_8
giudizio, accanto a conferendo un'autonoma procura alle Controparte_4
liti all'Avv. Bottazzi (doc. 2ter mandato difensivo in favore Controparte_8
dell'avv. Bottazzi, prodotto da in primo grado). Controparte_4
Nel merito: motivi n. 3) e n. 4) dell'atto d'appello
Il terzo motivo d'appello è inammissibile.
L'odierno appellante contesta in questa sede l'eseguibilità del titolo esecutivo affermando che l'esecuzione del provvedimento di condanna al rilascio del bene non sarebbe possibile prima di aver accertato l'ammontare delle indennità dovute all'utilizzatore ai sensi degli artt. 1526 e 1384, c.c.
Occorre considerare come una tale prospettazione, dietro lo schermo della ineseguibilità del titolo esecutivo, nasconde in realtà una censura di merito che esula dal perimetro della cognizione di questa Corte, chiamata a pronunciarsi in sede di opposizione a titolo esecutivo.
Corretta è, dunque, l'affermazione del primo giudice secondo cui “tutte le ulteriori questioni sollevate non rientrano nella valutazione e nella competenza del presente giudizio e del sottoscritto giudicante” in quanto il titolo esecutivo opposto – cioè, la sentenza n. 10194/2014 pronunciata dal Tribunale di Milano – non ha subordinato l'esecuzione della condanna al rilascio dell'immobile a nessun ulteriore adempimento della società di leasing.
Anzi, a contrario, il giudice di prime cure affermava come “solo una volta riconsegnato il bene sorge, in ipotesi [ai sensi dell'art. 1526, primo comma, c.c. - ndr], un diritto dell'utilizzatore di ottenere la restituzione delle rate pagate, dedotto un equo compenso per l'uso, attraverso una valutazione che non può prescindere dalla 14 valutazione del momento in cui il bene stesso viene riconsegnato e delle sue condizioni”, (sentenza n. 10194/2014 del Tribunale di Milano).
In ultima analisi, tale censura, concernente il preteso riconoscimento di un diritto dell'utilizzatore al riconoscimento delle indennità ex art. 1526 c.c., si sostanzierebbe in una doglianza concernente l'ampiezza del contenuto della sentenza (rectius, titolo esecutivo) con la conseguenza che avrebbe dovuto essere proposta non in sede di opposizione all'esecuzione, bensì nella diversa sede dell'appello alla sentenza opposta;
giudizio di appello effettivamente proposto e conclusosi, per altro, con la conferma della sentenza di primo grado (Corte d'Appello di Napoli, Sent. n.
1346/2018, doc. 4 prodotto nel giudizio di primo grado da Controparte_4
contestualmente alla memoria del 1° giugno 2018).
Il terzo motivo d'appello è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. (Cass. SU., Sent.
27199 del 2017), anche nella parte in cui è censurata la sentenza di primo grado con riferimento alla ineseguibilità della stessa stante la presenza di terzi occupanti abusivi dell'immobile, per essersi l'appellante limitato a riportare la relativa parte di sentenza impugnata senza, poi, articolare alcun profilo di doglianza sul punto.
Anche il quarto motivo d'appello è inammissibile per difetto di specificità del gravame, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., non avendo l'appellante argomentato in ordine alle parti della sentenza del Tribunale di Milano asseritamente viziate da lacunosità ovvero da genericità, essendosi lo stesso limitato ad affermare che il giudice avrebbe dovuto far riferimento ai dati catastali e al contenuto del contratto di leasing.
Per altro, oltre che inammissibile, esso si rivela altresì infondato nel merito in quanto la sentenza citata si è specificamente pronunciata, in dispositivo, sulle parti dell'immobile – sito in Torre del RE (NA), via Curtoli, n. 59 – oggetto di condanna al rilascio, spettando ex adverso all'odierno appellante l'onere di fornire la prova contraria.
15 Infine, il presente motivo è infondato anche sotto l'altro profilo di doglianza avanzato dall'appellante e concernente, in particolare, “l'insussistenza di un viale di accesso al fabbricato che andava riconsegnato” in quanto ripropone in tale sede una questione – quella della possibilità di accesso al fabbricato oggetto di riconsegna – già trattata all'interno di un separato incidente di esecuzione;
giudizio, conclusosi con ordinanza
(agli atti) con cui la III sez. civile, ufficio esecuzione, del Tribunale di Torre Annunziata ha accertato la piena accessibilità dell'immobile e la libera eseguibilità della sentenza n. 10194/2015 del Tribunale di Milano.
Sulle spese processuali del presente giudizio
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91
c.p.c.
Applicando le Tabelle 22, attualmente vigenti, in relazione al valore della causa
“indeterminabile – di bassa complessità” – in considerazione del fatto che il giudizio concerne un'opposizione a precetto relativo a un titolo esecutivo avente ad oggetto la condanna ad obblighi di facere (rilascio di un immobile) – le spese di lite che l'appellante dovrà corrispondere in favore di sono pari ad € Controparte_1
9.991,00 a titolo di compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Compenso tabellare (valori medi) € 9.991,00
16 Le spese sostenute nel presente giudizio da si dichiarano Controparte_7
invece non ripetibili, non potendo essere considerata parte soccombente, rispetto all'oggetto del giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.: a far data dalla notifica dell'atto d'appello (25 maggio 2023), infatti, il rapporto sostanziale rilevante ai fini del presente giudizio (contratto di leasing – proprietà dell'immobile oggetto di provvedimento di condanna al rilascio) non apparteneva già più a (essendo Controparte_4
lo stesso transitato dapprima in favore di il 22 settembre Controparte_8
del 2015, e poi in favore di in data 2 dicembre 2022) con la Controparte_1
conseguente irrilevanza, ab inizio, della costituzione di Controparte_7
Sulla condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
Ad avviso di chi scrive, il comportamento di parte appellante tenuto nel presente giudizio integra gli estremi di un abuso del processo rilevante ex art. 96, terzo comma,
c.p.c. (Cass. Sez. III, Sent. 34694 del 2023), per avere lo stesso prospettato doglianze manifestamente inammissibili e infondate che, dietro lo schermo di censure attinenti al titolo esecutivo, miravano ad aggredire in ultima analisi il merito del titolo esecutivo medesimo;
e ciò, per giunta, dinanzi ad una sentenza d'appello di conferma della sentenza n. 10194 del 2014 (Sent. n. 1346 del 2018, Corte d'Appello di Napoli) ormai passata in giudicato (circostanza affermata da parte appellata negli atti conclusivi e non contestata).
Infine, ispirando il giudizio di equità cui fa riferimento l'art. 96, terzo comma, c.p.c., a principi di certezza e di ragionevolezza della decisione, si terrà in considerazione, come parametro di riferimento per la determinazione dell'ulteriore statuizione di condanna, della somma così determinata in sede di condanna alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 2641/2022 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata III Sezione Civile in data 14 novembre 2022 e comunicata in data 25 novembre 2022 a mezzo P.E.C. – non notificata – a definizione
17 del giudizio di Opposizione a ET all'esecuzione e agli atti esecutivi, iscritto a NRG
4319 del 2017, così provvede:
• accerta la legittimazione passiva di Controparte_1
• rigetta integralmente l'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
• condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma pari ad € 9.991,00, a titolo di compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
• condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
dell'ulteriore somma di € 9.991,00, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.;
• in conseguenza dell'integrale infondatezza dell'appello, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater dpr 115/2002.
Così deciso, Napoli, 26 novembre 2023.
Il Presidente
Il Consigliere estensore Dr. Alessandro Cocchiara
Dott.ssa Maria Rosaria Pupo
Documento firmato digitalmente
Il presente provvedimento è stato integralmente redatto con la collaborazione della
Dott.ssa Federica Ponticelli – Magistrato ordinario in tirocinio (MOT).
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