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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/12/2025, n. 2076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2076 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Prima Sezione Civile, composto dei Signori:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1489 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nata a [...] il [...] (CF ) residente Parte_1 C.F._1
in Monserrato Via Serpentara n 35 elettivamente domiciliata in Cagliari nella Via Gianturco n.4 presso l'avv. Roberta Andria, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del
24.6.2024 prot. n. 2692/2024;
-CONVENUTO-
Conclusioni:
Per la parte ricorrente: “ l'Ill.mo Tribunale adito voglia, tenuto conto delle suddette sopravvenute circostanze, modificare le condizioni fissate a seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e disponendo - la revoca dell'assegno Controparte_1 Parte_1
di mantenimento nei confronti della figlia in quanto ormai economicamente Persona_1 indipendente - la revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti della signora o in Pt_1
subordine la sua riduzione. - Con vittoria di spese ed onorari in caso di opposizione .”
Per la parte resistente: “ Voglia il Tribunale Ill.mo, disattese tutte le contrarie domande ed eccezioni: 1) Dichiarare inammissibile e nel merito rigettare la domanda del signor CP_1
avente ad oggetto la richiesta di revoca e\o di riduzione dell'assegno divorzile dovuto alla
[...]
signora per l'effetto confermare l'obbligo del ricorrente di corrispondere Parte_1
l'assegno divorzile in favore della resistente;
2) Disporre la sola revoca del contributo per il mantenimento della figlia di €.150,00 mensile e delle spese straordinarie a carico del Per_1
ricorrente. 3) In accoglimento della domanda riconvenzionale: a) Rideterminare l'assegno divorzile dovuto dal signor alla signora nella misura di €. 600,00 mensili Controparte_1 Parte_1
e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia oltre la rivalutazione Istat e per l'effetto condannare il ricorrente al versamento dell'assegno divorzile nella maggior misura rideterminata;
b) Condannare il signor a corrispondere alla signora tutti gli arretrati a titolo di Controparte_1 Parte_1
aggiornamento ISTAT maturati di anno in anno a far tempo dal mese di settembre 2022 con riferimento all'aumento intercorso nell'anno precedente con riferimento sia all'assegno di divorzile di €. 200,00 mensili e sia al contributo di mantenimento della figlia di €. 150,00 Persona_1
mensili che alla data del 31 maggio 2024 ammontavano a complessivi €. 807,81 a cui devono aggiungersi tutti gli arretrati maturati successivamente al 31 maggio 2024 con riferimento all'assegno divorzile nonché gli interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo;
4) in ogni caso con condanna alla rifusione delle spese di giustizia tenuto conto dell'ammissione della signora al patrocinio in favore dello Stato. ” Pt_1
IN FATTO E IN DIRITTO
Con il ricorso depositato il 12 marzo 2024, il sig. ha adito questo Tribunale Controparte_1
chiedendo a modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio pronunciata dal tribunale di Cagliari in data 10.08.2021, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia divenuta – a suo dire – ormai economicamente indipendente, nonché la revoca, o in Per_1
subordine la riduzione, dell'assegno divorzile disposto in favore della resistente. A sostegno delle proprie pretese, il ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio il
13 dicembre 1986 a Cagliari;
che si sono separate in forza del decreto di omologa del Tribunale di
Cagliari del 27 settembre 2019 e che successivamente hanno ottenuto la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n. 2832/2021 del medesimo Tribunale, la quale ha stabilito una serie di condizioni inerenti l'assegnazione della casa coniugale, la fruizione dell'autorimessa,
l'obbligo a suo carico di corrispondere un assegno divorzile di euro 200,00 mensili rivalutabile,
nonché il contributo di euro 150,00 mensili per il mantenimento della figlia oltre alla Per_1
ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
Il ricorrente ha riferito che, nelle more, la figlia ha acquisito una piena autonomia Per_1
economica poiché è stata assunta stabilmente dalla Vehicle Service Group Italy S.r.l., e che contestualmente ha intrapreso una convivenza stabile con il sig. Egli ha inoltre dichiarato CP_2
di essersi personalmente attivato per agevolare l'inserimento lavorativo della resistente, avendole segnalato un'offerta di impiego presso un B&B di Flumini. La resistente, tuttavia, ha rifiutato tale opportunità adducendo ragioni personali legate alla cura di una zia;
ragioni che, secondo il ricorrente, non avrebbero potuto giustificare la perdurante imposizione a suo carico dell'assegno divorzile.
Il ricorrente, inoltre, ha sostenuto che il rifiuto dell'offerta di lavoro, unito al fatto che la resistente supporterebbe uno stile di vita incompatibile con il solo assegno da lui corrisposto, ha indotto a ritenere che la resistente disponga di redditi ulteriori non dichiarati.
*****
La resistente, costituitasi, ha chiesto in via preliminare di dichiarare inammissibile il ricorso e nel merito di rigettarlo, chiedendo la conferma dell'obbligo del ricorrente di corrisponderle l'assegno divorzile;
non si è invece opposta alla revoca del contributo di mantenimento per la figlia Per_1
nel frattempo divenuta economicamente autosufficiente. Con domanda riconvenzionale ha chiesto altresì la rideterminazione dell'assegno divorzile in euro 600,00 mensili oltre rivalutazione, nonché
la condanna del ricorrente al pagamento degli arretrati ISTAT maturati dal settembre 2022.
La resistente ha contestato le deduzioni del ricorrente, affermando di non avere mai percepito redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati e di avere, al contrario, subito negli anni un progressivo peggioramento della propria condizione economica. Ella ha dedotto di essersi attivamente impegnata nella ricerca di un impiego, anche mediante corsi di riqualificazione e la sottoscrizione del patto di servizio, ma di non essere riuscita a ricollocarsi nel mercato del lavoro, percependo unicamente dal gennaio 2024 il contributo INPS di euro 350,00 per la formazione, destinato a cessare a dicembre 2024. Ha inoltre riferito di essere stata colpita da una grave patologia a carico degli arti superiori, diagnosticata in aprile 2024, che ha compromesso la possibilità di svolgere lavori manuali ed ha richiesto un intervento chirurgico.
La resistente ha rappresentato di vivere da sola in un immobile acquistato con il ricavato della vendita della casa coniugale e ha documentato un drastico calo delle proprie entrate dal 2017 al
2023, anni in cui in più occasioni non ha percepito alcun reddito;
solo nel 2023 ha percepito euro
1.389,00 a titolo di reddito di cittadinanza. Ha pure riferito di avere potuto contare fino al 2023
sull'aiuto economico della figlia , la quale tuttavia è stata colpita da una grave patologia che Per_2
le ha causato cecità temporanea e ha imposto cure costose presso centri specializzati fuori regione;
circostanza che ha reso necessario che la resistente le prestasse assistenza continuativa.
La resistente ha affermato che, senza l'assegno divorzile, rimarrebbe priva di mezzi adeguati per il soddisfacimento dei bisogni essenziali della vita, non potendo più contare neppure sull'aiuto della figlia. Ha poi negato che la proposta lavorativa menzionata dal ricorrente fosse concreta o documentata e ha evidenziato che, comunque, nell'autunno 2023 – epoca in cui il ricorrente afferma di averla formulata – ella era impegnata nell'assistenza della figlia gravemente malata e della zia anziana. Ha inoltre sostenuto che un impiego come addetta alle pulizie non sarebbe stato compatibile con le sue sopravvenute condizioni di salute.
La resistente ha inoltre precisato di essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, prova ulteriore della gravità della sua situazione economica.
Quanto alle condizioni economiche del ricorrente, la resistente ha osservato che il ricorrente,
operaio specializzato con contratto a tempo indeterminato, percepisce oggi redditi nettamente superiori rispetto a quelli di epoca divorzile, potendo contare su un'entrata mensile netta di circa euro 2.650,00, oltre alla tredicesima, e su un quadro patrimoniale migliorato, avendo acquistato nel
2023 un immobile a Dolianova con il ricavato della vendita della casa coniugale. Ha rilevato altresì
che egli si è risposato e che la nuova famiglia ha acquistato un'autovettura del valore di euro
33.700,00; ha evidenziato che il ricorrente dispone di più veicoli e non deve più sostenere le spese relative al mantenimento della figlia Per_1
Su tali presupposti la resistente ha ritenuto che il miglioramento della situazione economica del ricorrente e il contestuale peggioramento della propria giustifichino l'aumento dell'assegno divorzile e il riconoscimento degli arretrati ISTAT, che ha quantificato in euro 807,81 alla data del
31 maggio 2024, sulla base del conteggio prodotto.
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All'udienza del 18.09.2024 le parti sono comparse personalmente e hanno confermato le rispettive allegazioni contenute nel ricorso introduttivo e nella comparsa di costituzione.
Il ricorrente ha dichiarato che le proprie condizioni economiche hanno registrato solo un parziale miglioramento e che il suo reddito mensile è ammontato a circa euro 2.100,00. Ha inoltre riferito di essersi risposato nel luglio 2023 con l'attuale moglie, occupata come collaboratrice domestica, e ha rappresentato di essere prossimo al pensionamento, circostanza che comporterà una riduzione delle entrate.
La resistente non si è opposta alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia la quale non è risultata più convivente ed è risultata economicamente autonoma. Ha Per_1
dichiarato di non svolgere attività lavorativa e di percepire esclusivamente il sussidio “Formazione
Lavoro”, come documentato agli atti, con scadenza prevista per la fine dell'anno. Ha anche rappresentato di essersi attivata nella ricerca di un'occupazione, anche attraverso l'iscrizione al
Centro per l'Impiego, e ha ricordato di aver prestato attività lavorativa fino al 2018 presso un albergo situato nella circonvallazione di Pirri (ex Motel Agip), dal quale è stata licenziata.
Il procuratore del ricorrente ha evidenziato che la resistente non ha preso posizione sulle deduzioni contenute nella comparsa di costituzione, incorrendo così nelle relative decadenze, e ha richiesto il deposito della documentazione reddituale aggiornata. Il Giudice all'esito dell'udienza si è riservato.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18 settembre 2024, il Giudice, con ordinanza resa in data 4.10.2024, ha provveduto ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.
Ha dato atto che non è sorta contestazione circa la raggiunta indipendenza economica della figlia
(n. 31.1.1993), come confermato anche dalle produzioni depositate dal ricorrente, Persona_1
dalle quali è risultato che la stessa convive con il compagno e risiede al di fuori del nucleo familiare di origine.
Ha pertanto revocato, con decorrenza dalla domanda, il contributo di mantenimento gravante sul ricorrente.
Con riguardo alla domanda di revoca o riduzione dell'assegno divorzile – e alla contrapposta richiesta di aumento – il Giudice ha dato atto che non è stata contestata l'offerta di lavoro presso un
B&B rivolta alla resistente, che la stessa ha rifiutato per le ragioni indicate in atti. Ha rilevato che la resistente ha chiesto di provare tramite testimoni la propria condizione di disoccupazione e le difficoltà oggettive nel reperire un impiego.
Il Giudice ha quindi ammesso l'istanza di prova dedotta dalla resistente limitatamente ai capitoli 3,
4, 5 e 6, ritenendo gli altri irrilevanti, mentre ha rigettato la prova dedotta dal ricorrente disponendo a suo carico il deposito della documentazione reddituale aggiornata, comprensiva di buste paga ed estratti conto.
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Con successiva ordinanza, il Giudice ha rimesso la causa al 14 luglio 2025, assegnando alle parti il termine per il deposito della documentazione reddituale aggiornata, e ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte entro lo stesso termine.
All'udienza tenutasi in modalità cartolare, la causa, istruita mediante prova testimoniale e produzioni documentali, è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti.
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La domanda di revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne risulta Per_1
fondata. La stessa ha raggiunto una condizione di indipendenza economica e non convive più con la madre: circostanze non contestate e confermate dalla documentazione prodotta dal ricorrente. Ai
sensi dell'art. 337-septies c.c., la cessazione dello stato di bisogno comporta la revoca dell'obbligo contributivo, con decorrenza dalla domanda giudiziale, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
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La domanda di revisione dell'assegno divorzile ha imposto al Tribunale di richiamare la disciplina di cui all'art. 9 della l. n. 898/1970, secondo cui l'assegno può essere modificato o revocato solo in presenza di giustificati motivi sopravvenuti, tali da alterare in modo significativo l'equilibrio economico posto a base della precedente statuizione. La giurisprudenza consolidata, ha ribadito che l'assegno divorzile assolve una funzione composita – assistenziale, compensativa e perequativa –
fondata sul principio di solidarietà post-coniugale, e che la sua modifica richiede una rigorosa valutazione comparativa delle condizioni reddituali e patrimoniali degli ex coniugi, nonché della loro capacità lavorativa e del contributo dato alla vita familiare.
Il giudice della revisione è pertanto chiamato a verificare se, rispetto all'assetto economico cristallizzato nella sentenza di divorzio, siano intervenuti mutamenti effettivi, non transitori e significativi, idonei a giustificare la revoca dell'assegno ovvero la sua rideterminazione in aumento o in diminuzione. L'onere probatorio circa tali mutamenti incombe sulla parte che invoca la modifica, la quale è tenuta a depositare completa documentazione reddituale e patrimoniale, come previsto dall'art. 473-bis.12 c.p.c.
Alla luce di tali principi, il Tribunale ha proceduto a esaminare le allegazioni delle parti, la documentazione prodotta e l'istruttoria orale espletata, al fine di accertare se le condizioni economiche degli ex coniugi abbiano subito modificazioni tali da giustificare la revoca dell'assegno in favore della resistente, ovvero, al contrario, un suo aumento nella misura richiesta.
Il Tribunale ha esaminato le contrapposte deduzioni delle parti in ordine alla richiesta del ricorrente volta alla revoca o riduzione dell'assegno divorzile, fondata sull'assunto secondo cui la resistente sarebbe tuttora in grado di svolgere un'attività lavorativa e non avrebbe dimostrato un'effettiva impossibilità di reperire un'occupazione retribuita.
Il ricorrente ha sostenuto che la resistente avrebbe rifiutato almeno una proposta di lavoro, seppure non formalizzata, e che tale comportamento rivelerebbe un'inerzia colpevole ed una mancanza di volontà di perseguire la propria autonomia economica. Ha inoltre dedotto che la resistente avrebbe potuto conciliare un'attività lavorativa, anche part-time, con le esigenze di cura della figlia, e che la stessa disporrebbe comunque di altre fonti di reddito tali da escludere la necessità dell'assegno. Il
ricorrente ha infine replicato alle contestazioni sollevate in ordine all'intestazione dell'autovettura alla nuova coniuge, affermando l'irrilevanza della circostanza ai fini del giudizio.
La resistente ha contestato integralmente le conclusioni di controparte, eccependo l'insussistenza di qualsiasi concreta possibilità lavorativa, l'assenza di offerte formali, nonché la sussistenza di condizioni di salute ostative allo svolgimento di attività manuali, quali quelle svolte in passato. Ha
inoltre prodotto documentazione sanitaria relativa alla gravità della malattia della figlia , la Per_2
quale ha richiesto e continua a richiedere assistenza quotidiana, circostanza che ha reso impossibile,
in determinati periodi, qualsiasi forma di inserimento lavorativo. Ha inoltre rappresentato di non godere di fonti di reddito stabili e di essersi sempre attivata, nei limiti delle proprie condizioni personali e familiari, alla ricerca di un'occupazione.
Dall'istruttoria è emerso che non è stata provata l'esistenza di una reale, concreta e attuale proposta di lavoro rifiutata dalla resistente;
né la generica segnalazione di un possibile impiego, inviata dal ricorrente, è idonea a dimostrare la sussistenza di un effettivo posto disponibile o di una reale opportunità. È emerso, invece, che la resistente ha fronteggiato, nel periodo di riferimento,
condizioni di salute personali non buone e compiti assistenziali particolarmente gravosi verso la figlia affetta da patologia grave, elementi idonei a limitare concretamente le sue possibilità di collocarsi nel mercato del lavoro.
Non è risultato dimostrato che la resistente disponga di fonti economiche autonome tali da consentirle il proprio sostentamento. Né il ricorrente ha fornito prova dell'esistenza di circostanze sopravvenute che abbiano alterato in modo significativo l'equilibrio economico preesistente al punto da giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno.
Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto che non ricorrano i presupposti per accogliere la domanda di modifica dell'assegno divorzile: la resistente non ha raggiunto una condizione di autosufficienza economica, né è emersa un'inerzia colpevole nella ricerca di un'attività lavorativa.
Le condizioni personali, familiari e sanitarie della stessa risultano tuttora tali da giustificare il permanere dell'obbligo contributivo a carico del ricorrente.
Parimenti infondata risulta l'istanza della resistente volta ad ottenere un incremento dell'assegno divorzile. La resistente ha invocato un aggravamento delle proprie condizioni economiche e personali, nonché la necessità di far fronte ai rilevanti impegni di cura connessi alla grave patologia della figlia. Tuttavia, tali circostanze, pur rilevanti ai fini della conferma dell'assegno, non hanno integrato i presupposti per un aumento dello stesso.
In primo luogo, la resistente non ha provato un peggioramento decisive delle proprie condizioni reddituali rispetto a quelle considerate al momento della pronuncia di divorzio, ma ha rappresentato una situazione sostanzialmente analoga, connotata da assenza di reddito stabile e difficoltà di inserimento lavorativo. In secondo luogo, non è emerso un significativo ampliamento del divario economico tra le parti che possa legittimare un incremento dell'assegno in chiave perequativa o compensativa.
Dall'esame degli atti non risulta, inoltre, che il ricorrente abbia beneficiato, nel periodo successivo alla sentenza di divorzio, di un miglioramento reddituale tale da giustificare un maggiore contributo in favore dell'ex coniuge. Al contrario, il ricorrente ha documentato un reddito sostanzialmente invariato e ha rappresentato l'imminente riduzione dei propri introiti in ragione del pensionamento.
Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto che le condizioni delle parti non abbiano subito mutamenti tali da giustificare una modifica in aumento dell'assegno divorzile, e che la misura originariamente stabilita continui ad assolvere adeguatamente alla funzione assistenziale senza tradursi in un ingiustificato aggravio dell'obbligato.
Ne consegue il rigetto della domanda di aumento proposta dalla resistente. ****
La domanda della resistente volta alla condanna del ricorrente al pagamento degli arretrati relativi all'adeguamento ISTAT dell'assegno divorzile e del contributo per la figlia deve essere dichiarata inammissibile.
Tale pretesa trova infatti il proprio titolo esecutivo nella sentenza di divorzio, la quale stabilisce l'obbligo di corrispondere gli assegni periodici e il relativo adeguamento annuale.
Il procedimento di modifica ex art. 9 L. 898/1970 non costituisce la sede idonea per ottenere la liquidazione o la condanna al pagamento di crediti già sorti in forza del titolo originario, essendo tali pretese tutelabili nelle forme proprie dell'esecuzione forzata mediante atto di precetto e, se necessario, pignoramento.
Ne consegue l'inammissibilità della domanda, da proporsi nelle competenti forme esecutive.
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Nel caso di specie, la particolarità della vicenda, l'esistenza di contrapposte domande di modifica fondate su differenti ricostruzioni delle condizioni economiche delle parti, nonché la circostanza che nessuna delle parti sia risultata totalmente vittoriosa, giustificano la integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., sussistendo giusti motivi in ragione della natura del giudizio e dell'esito complessivo della controversia.
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 9 L. 898/1970, così provvede:
1. revoca, con decorrenza dalla domanda, il contributo al mantenimento della figlia Per_1
stante l'accertata autonomia economica e cessazione della convivenza con la madre;
2. rigetta la domanda del ricorrente volta alla revoca o riduzione dell'assegno divorzile dovuto alla signora . Parte_1
3. conferma, per l'effetto, l'assegno divorzile nella misura già stabilita dalla sentenza di divorzio;
4. rigetta la domanda riconvenzionale della resistente volta all'aumento dell'assegno divorzile;
5. dichiara inammissibile la domanda della resistente volta alla condanna del ricorrente al pagamento degli arretrati a titolo di adeguamento ISTAT dell'assegno divorzile e del contributo per la figlia, trattandosi di pretese azionabili nelle competenti forme esecutive in forza del titolo divorzile;
6. conferma, per l'effetto, l'assegno divorzile nella misura già stabilita dalla sentenza di divorzio;
7. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 09.12.2025.
Il Giudice rel.
Dott. Mario Farina
Il presidente
Dott. Giorgio Latti