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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/07/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 372/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 372/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: ), nella qualità di Parte_1 C.F._1 titolare dell'omonima ditta (P.I.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
Eugenio Battaglia;
appellante
e
(P.I.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Arnaldo Celia e
Marco Celia;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1363/2018 del Tribunale di Catanzaro pubblicata il 21.07.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Voglia l'On.le Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere i motivi di appello e, per l'effetto, accertare e dichiarare, in riforma della sentenza impugnata n° 1363/2018 emessa dal Tribunale di Catanzaro, che la somma debenda dalla ditta alla ditta Parte_1 Controparte_2
[..
[...] una volta detratta la somma di euro 1.800,00 relativa alla voce di fattura
[...] esecuzione della progettazione – relazione tecnica-certificati e omologazione ai fini del collaudo, dalla somma di euro 3.780,00 per come oggetto di condanna, è di euro
1.980,00; Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.”.
Per l'appellata: “precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quelle della comparsa di costituzione e risposta ed insiste per l'accoglimento delle stesse”.
FATTO e DIRITTO
§1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 446/2011, emesso dal Tribunale di
Catanzaro, con il quale - su istanza della - gli era stato intimato Controparte_1 il pagamento della somma di €6.780,00 oltre interessi e spese della procedura monitoria, in ragione dell'asserito mancato pagamento della fattura n. 326 del
20.06.2006 relativa a lavori di installazione e montaggio di ascensori.
L'opponente eccepiva in via preliminare l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Catanzaro e nel merito deduceva l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo e l'avvenuto pagamento;
in via riconvenzionale chiedeva il risarcimento dei danni quantificati in €1.325,00 per mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori da parte dell'impresa che non aveva rilasciato i certificati di conformità e il relativo collaudo.
Si costituiva l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, con sentenza n. 1363/2018 il
Tribunale così statuiva: “1) revoca il decreto ingiuntivo n. 446/2011 del 21 aprile
2011; 2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
della somma di €3.780,00 oltre interessi dalla richiesta di pagamento Controparte_2 del 19 luglio 2007 fino al soddisfo;
3) compensa interamente le spese di lite”.
Il giudice di prime cure, respinta l'eccezione di incompetenza per territorio, riteneva provato il pagamento nei limiti della somma di €3.000,00 portata da due assegni dell'importo di €1.500,00 ciascuno (assegni n. 371 del 30.11.2006 e n. 372 del 31.12.2006 tratti su Banca Nuova).
Quanto alla domanda riconvenzionale osservava che il contratto intercorso tra le parti aveva ad oggetto il montaggio da parte della di due ascensori Controparte_1
2 forniti dallo stesso , nonché il rilascio della documentazione necessaria per Parte_1 far eseguire il collaudo all'Ente certificante TUV Italia e tali prestazioni risultavano regolarmente adempiute.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
16.02.2019, , lamentandone l'ingiustizia nella parte in cui il Parte_1
Tribunale aveva riconosciuto a favore dell'opposta un credito di €3.780,00, nonostante non vi fosse prova della esecuzione della prestazione “PER
PROGETTAZIONE, RELAZIONE TECNICA,CERTIFICATI ED OMOLOGAZIONI NECESSARI
ALL'ESPLETAMENTO DEL COLLAUDO” per la somma di euro 1.800,00, in quanto eseguita direttamente dalla ovvero dalla ditta di produzione degli CP_3 ascensori, che dopo l'avvenuto acquisto all' asta degli ascensori consegnava la documentazione necessaria per il collaudo. Formulava, quindi, le conclusioni riportate in epigrafe chiedendo anche l'ammissione di prova testimoniale.
Si costituiva con comparsa depositata in data 06.06.2019 la Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
Alla prima udienza del 22.10.2019 la Corte rinviava al 25.02.2020 per l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
Successivamente con ordinanza del 15.03.2021 dichiara inammissibili le richieste istruttorie formulate dall'appellante e fissava l'udienza del 13.06.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 21.02.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 24.06.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§2. Le valutazioni della Corte
2.1. Il gravame non è meritevole di accoglimento.
Come esattamente osservato dal giudice di prime cure, la documentazione versata in atti dimostra la perfetta esecuzione a regola d'arte di tutte le prestazioni commissionate alla Controparte_1
3 Ed invero per entrambi gli ascensori risulta allegata tanto la relazione tecnica quanto il collaudo Tuv andato a buon fine, il che comprova l'avvenuta consegna di tutta la documentazione all'uopo necessaria.
Il Tribunale ha fatto buongoverno delle risultanze di causa e segnatamente della prova documentale offerta, avendo correttamente ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sull'odierna parte appellata, calibrato anche sulle allegazioni, svolte dall'opponente, piuttosto vaghe, generiche e pretestuose.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, confermata.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai valori minimi attesa la semplicità delle questioni trattate.
Il rigetto dell'impugnazione impone all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, con citazione notificata il 16.02.2019, nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 1363/2018 del Tribunale di Catanzaro pubblicata Controparte_1 il 21.07.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €1.458,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 372/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: ), nella qualità di Parte_1 C.F._1 titolare dell'omonima ditta (P.I.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
Eugenio Battaglia;
appellante
e
(P.I.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Arnaldo Celia e
Marco Celia;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1363/2018 del Tribunale di Catanzaro pubblicata il 21.07.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Voglia l'On.le Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere i motivi di appello e, per l'effetto, accertare e dichiarare, in riforma della sentenza impugnata n° 1363/2018 emessa dal Tribunale di Catanzaro, che la somma debenda dalla ditta alla ditta Parte_1 Controparte_2
[..
[...] una volta detratta la somma di euro 1.800,00 relativa alla voce di fattura
[...] esecuzione della progettazione – relazione tecnica-certificati e omologazione ai fini del collaudo, dalla somma di euro 3.780,00 per come oggetto di condanna, è di euro
1.980,00; Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.”.
Per l'appellata: “precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quelle della comparsa di costituzione e risposta ed insiste per l'accoglimento delle stesse”.
FATTO e DIRITTO
§1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 446/2011, emesso dal Tribunale di
Catanzaro, con il quale - su istanza della - gli era stato intimato Controparte_1 il pagamento della somma di €6.780,00 oltre interessi e spese della procedura monitoria, in ragione dell'asserito mancato pagamento della fattura n. 326 del
20.06.2006 relativa a lavori di installazione e montaggio di ascensori.
L'opponente eccepiva in via preliminare l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Catanzaro e nel merito deduceva l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo e l'avvenuto pagamento;
in via riconvenzionale chiedeva il risarcimento dei danni quantificati in €1.325,00 per mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori da parte dell'impresa che non aveva rilasciato i certificati di conformità e il relativo collaudo.
Si costituiva l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, con sentenza n. 1363/2018 il
Tribunale così statuiva: “1) revoca il decreto ingiuntivo n. 446/2011 del 21 aprile
2011; 2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
della somma di €3.780,00 oltre interessi dalla richiesta di pagamento Controparte_2 del 19 luglio 2007 fino al soddisfo;
3) compensa interamente le spese di lite”.
Il giudice di prime cure, respinta l'eccezione di incompetenza per territorio, riteneva provato il pagamento nei limiti della somma di €3.000,00 portata da due assegni dell'importo di €1.500,00 ciascuno (assegni n. 371 del 30.11.2006 e n. 372 del 31.12.2006 tratti su Banca Nuova).
Quanto alla domanda riconvenzionale osservava che il contratto intercorso tra le parti aveva ad oggetto il montaggio da parte della di due ascensori Controparte_1
2 forniti dallo stesso , nonché il rilascio della documentazione necessaria per Parte_1 far eseguire il collaudo all'Ente certificante TUV Italia e tali prestazioni risultavano regolarmente adempiute.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
16.02.2019, , lamentandone l'ingiustizia nella parte in cui il Parte_1
Tribunale aveva riconosciuto a favore dell'opposta un credito di €3.780,00, nonostante non vi fosse prova della esecuzione della prestazione “PER
PROGETTAZIONE, RELAZIONE TECNICA,CERTIFICATI ED OMOLOGAZIONI NECESSARI
ALL'ESPLETAMENTO DEL COLLAUDO” per la somma di euro 1.800,00, in quanto eseguita direttamente dalla ovvero dalla ditta di produzione degli CP_3 ascensori, che dopo l'avvenuto acquisto all' asta degli ascensori consegnava la documentazione necessaria per il collaudo. Formulava, quindi, le conclusioni riportate in epigrafe chiedendo anche l'ammissione di prova testimoniale.
Si costituiva con comparsa depositata in data 06.06.2019 la Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
Alla prima udienza del 22.10.2019 la Corte rinviava al 25.02.2020 per l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
Successivamente con ordinanza del 15.03.2021 dichiara inammissibili le richieste istruttorie formulate dall'appellante e fissava l'udienza del 13.06.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 21.02.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 24.06.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§2. Le valutazioni della Corte
2.1. Il gravame non è meritevole di accoglimento.
Come esattamente osservato dal giudice di prime cure, la documentazione versata in atti dimostra la perfetta esecuzione a regola d'arte di tutte le prestazioni commissionate alla Controparte_1
3 Ed invero per entrambi gli ascensori risulta allegata tanto la relazione tecnica quanto il collaudo Tuv andato a buon fine, il che comprova l'avvenuta consegna di tutta la documentazione all'uopo necessaria.
Il Tribunale ha fatto buongoverno delle risultanze di causa e segnatamente della prova documentale offerta, avendo correttamente ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sull'odierna parte appellata, calibrato anche sulle allegazioni, svolte dall'opponente, piuttosto vaghe, generiche e pretestuose.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, confermata.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai valori minimi attesa la semplicità delle questioni trattate.
Il rigetto dell'impugnazione impone all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, con citazione notificata il 16.02.2019, nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 1363/2018 del Tribunale di Catanzaro pubblicata Controparte_1 il 21.07.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €1.458,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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