Sentenza 19 luglio 2023
Massime • 1
In tema di protezione internazionale, ai fini della concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari occorre operare una comparazione "attenuata" tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla prima un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che egli dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso del Ministero dell'interno e confermato la decisione con cui era stato riconosciuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari, in favore di uno straniero che aveva dimostrato di svolgere attività lavorativa in Italia ed il cui il rimpatrio avrebbe quindi leso il diritto al lavoro e la libertà e dignità della persona, in quanto in tale affermazione doveva ritenersi implicita la valutazione comparativa con il paese di origine).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/2023, n. 21250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21250 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2023 |
Testo completo
tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione, ma in tale ipotesi l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valutata in base alle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella I. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno "per casi speciali" previsto dall'art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge. (Sez. U, n. 29459 del 13.11.2019). Successivamente è stato emanato il decreto legge 21.10.2020 n.130, convertito con modificazioni dalla legge 18.12.2020 n.173, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, che ha ridisegnato i presupposti e i contenuti della protezione di diritto nazionale complementare rispetto alla protezione internazionale, mantenendo la denominazione di «protezione speciale» introdotta dal d.l. 4.10.2018 n.113, convertito con modificazioni dalla legge .5 di 11 Firmato Da VALITUTTI ANTONIO Emesso Da: ARUBAPE C S.P.A. NO CA3 Ser ial#: 6bddbc6d4a6bd53294b1:1391.253b577 Firmato Da DE CANI DIA M ARIACRISTINA Emesso Da ARUBAPEC S. P A. NO CA 3 Serial#: 22 -267d48442ab419c9502c38233aac9 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPE C S.P A. NO CA3 Seria l? 674b38ed721b75138fcc68a51368553593 Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 70312019 N ero seionale 3286..2023 Numero di rafoita únerrale 21260..2023 1.12.2018 n.132, ma incidendo significativamente sia su art comma 6, sia sull'art.19, comma 1.1., del d.lgs. 25.7.1998 -AuZ86wazione 19,07,2023 Il rinnovato art.19 del d.lgs.286/1998 ha assegnato rilievo ai fini del riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art.19, comma 1.2., d.lgs.286/1998 e 32, comma 3, d.lgs.25/2008, parimenti novellati, alle ipotesi — riconducibili all'a rt.8 della CEDU — in cui l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del richiedente asilo, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Il d.l. 130/2020 ha inoltre dettato una norma transitoria (l'art.15), sancendo l'applicabilità retroattiva delle sue disposizioni anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile. L'applicabilità di tali nuove disposizioni è quindi esclusa sia dinanzi alla Corte di cassazione (Sez. U, n. 24413 del 9.9.2021; Sez. 1, n. 13248 del 17.5.2021), sia dinanzi alle Corti di appello nei giudizi di impugnazione dei provvedimenti resi ex art.19 d.lgs. 150 del 2011, per i quali deve aversi riguardo al momento della presentazione della domanda del richiedente in sede amministrativa (Sez. 1, n. 25459 del 29.8.2022). Il predetto decreto legge n. 130 del 2020 è entrato in vigore successivamente alla chiusura del procedimento di primo grado, e financo alla chiusura del procedimento di appello, ed è pertanto inapplicabile ratione temporis alla presente fattispecie. Ancor più recentemente con l'art.7 del d.l. 10.3.2023 n.20, convertito nella legge 5.5.2023 n.50, nell'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25.7.1998, n. 286, il terzo e il quarto periodo sono stati soppressi. Tuttavia apposita norma transitoria Firmato Da VALITUTTI ANTONIO Emesso Da: ARUBAPE C S.P.A. NO CA3 Ser ial#: 6bddbc6d4a6bd53294b1:1391.253b577 Firmato Da DE CANI DIA M ARIACRISTINA Emesso Da ARUBAPEC S. P A. NO CA 3 Serial#: 22 -267d48442ab419c9502c38233aac9 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPE C S.P A. NO CA3 Seria l? 674b38ed721b75138fcc68a51368553593 Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 703/2019 Numero sezionale 3286,2023 prevede che, per le istanze presentate fino alla data Natile r1:1:1 y rwita ge 21250..2023 9lata p ut:Ilicazione 19107..2023 vigore del decreto, continui ad applicarsi la disciplina previgente. 7. Tutto ciò premesso, è chiaro che alla fattispecie a giudizio deve applicarsi la disciplina della protezione umanitaria anteriore alle modifiche apportate nel 2018, in virtù dell'interpretazione avallata dalle Sezioni Unite, sia nel 2020 e nel 2023, alla luce delle specifiche disposizioni transitorie all'uopo dettate dal legislatore. 8. è necessario tuttavia tener conto dei più recenti sviluppi giurisprudenziali nella nuova prospettiva ermeneutica disegnata dalla recente sentenza delle Sezioni Unite del 9.9.2021 n.24413. Questa pronuncia ha affermato che ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve instaurarsi una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti, che impone un peculiare bilanciamento tra la condizione soggettiva del richiedente asilo e la situazione oggettiva del Paese di eventuale rimpatrio;
il principio va ricondotto in termini generali al paradigma del modello di comparazione, c.d. «attenuata»; resta fermo, che l'accertamento del diritto alla protezione umanitaria postula sempre, proprio per l'atipicità dei relativi fatti costitutivi, l'esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed individuali, da svolgere caso per caso. Resta fermo altresì il principio che occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato;
tuttavia tale valutazione comparativa deve essere compiuta attribuendo alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. 7 di 1 1 Firmato Da VALITUTTI ANTONIO Emesso Da: ARUBAPE C S.P.A. NO CA3 Ser ial#: 6bddbc6d4a6bd53294b1:1391.253b577 Firmato Da DE CANI DIA M ARIACRISTINA Emesso Da ARUBAPEC S. P A. NO CA 3 Serial#: 22 -267d48442ab419c9502c38233aac9 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPE C S.P A. NO CA3 Seria l? 674b38ed721b75138fcc68a51368553593 Oscuramento d'Ufficio NIumero registro generale 703/2019 Numero sezionale 32862023 Numero di rac.colr gelale 212502023 In presenza di situazioni di deprivazione dei diritti fondamenta ne uata publincazione 19/072023 Paese di origine (quali la mancanza delle condizioni minime per poter soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, ossia quelli strettamente connessi al sostentamento ed al raggiungimento dei livelli minimi per un'esistenza dignitosa) il grado di integrazione del richiedente in Italia assume una rilevanza proporzionalmente minore. In situazioni di particolare gravità (quali la seria esposizione alla lesione dei diritti fondamentali alla vita o alla salute, conseguente, ad esempio, a eventi calamitosi o a crisi geopolitiche che abbiano generato situazioni di radicale mancanza di generi di prima necessità) può anche non assumere alcuna rilevanza;
l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione, da valutare, quando sussista, in comparazione con la situazione oggettiva e soggettiva che il richiedente ritroverebbe tornando nel suo Paese di origine, anche - con riguardo alla situazione soggettiva - sotto il profilo della permanente sussistenza di una rete di relazioni affettive e sociali. In presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine assumono una rilevanza proporzionalmente minore;
in presenza di un apprezzabile livello di integrazione del richiedente in Italia, se il ritorno nel Paese d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata eio familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 Firmato Da VALITUTTI ANTONIO Emesso Da: ARUBAPE C S.P.A. NO CA3 Ser ial#: 6bddbc6d4a6bd53294b1:1391.253b577 Firmato Da DE CANI DIA M ARIACRISTINA Emesso Da ARUBAPEC S. P A. NO CA 3 Serial#: 22 -267d48442ab419c9502c38233aac9 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPE C S.P A. NO CA3 Seria l? 674b38ed721b75138fcc68a51368553593 Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 70312019 Numero sezionale 3286..2023 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere Numero di raccoita generale 21260..2023 umanitario, ai sensi dell'art. 5 T. U. cit., per riconoscere il pceisrirc.:briSeone 19,07,2023 di soggiorno. 9. Il ricorso non può essere accolto. La pronuncia impugnata ha fatto ante litteram sostanziale applicazione di tali principi in terna di «comparazione attenuata», con il ricordato criterio di proporzionalità inversa, in un caso in cui era stato positivamente allegato e dimostrato da parte del ricorrente un apprezzabile grado di integrazione socio-lavorativa sul territorio italiano, rilevante ai fini della tutela del diritto alla vita privata e familiare di cui a ll'art.8 CEDU. Si tratta di un accertamento di fatto che compete al giudice di merito e che non è sindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti del vizio motivazionale attualmente circoscritto al «minimo costituzionale» ex art. 360, comma 1, n.5, cod.proc.civ. (in termini Sez.6-1, n.21442 del 6.7.2022; Sez.1, 36629 del 14.12.2022; Sez.1 n.13784 del 19.5.2023). Il giudice di merito, al quale compete di accertare in fatto la sussistenza dei requisiti della protezione in parola «caso per caso, all'esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed a quella alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio» (Sez. 3, n. 22528 del 16.10.2020; Sez. 1, n. 26671 del 9.9.2022), ha motivato sul punto, accertando che vi era un inserimento significativo dello straniero in Italia, facendo applicazione di quello che sarebbe stato uno dei criteri successivamente adottati dalle Sezioni Unite. La considerazione della situazione deteriore del paese d'origine è implicita nella valutazione di un significativo inserimento in Italia, attraverso il riferimento che la Corte territoriale fa al diritto al lavoro, che assicurerebbe una dignità e libertà che l'immigrato 9 di 11 Firmato Da VALITUTTI ANTONIO Emesso Da: ARUBAPE C S.P.A. NO CA3 Ser ial#: 6bddbc6d4a6bd53294b1:1391.253b577 Firmato Da DE CANI DIA M ARIACRISTINA Emesso Da ARUBAPEC S. P A. NO CA 3 Serial#: 22 -267d48442ab419c9502c38233aac9 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPE C S.P A. NO CA3 Seria l? 674b38ed721b75138fcc68a51368553593 Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 70312019 Numero sezionale 3286..2023 altrimenti perderebbe, e comunque la statuizione a rylurreerbob3er.cciovuto oita generale 21260..2023 essere censurata come vizio di motivazione. Data pubblicazione 19,07,2023 Ed in effetti, sotto tale profilo sono state accolte le censure, proposte nei confronti di decisioni che non hanno effettuato tale «bila ncia mento», come quelle sopra citate. Per contro, nel caso concreto, il Ministero ha dedotto solo la violazione di legge, senza, peraltro, neppure precisare in che cosa questa si fosse concretata, essendo il riferimento al caso concreto ridotto a poche righe alla fine del ricorso, e ha ritenuto di per sé viziata da violazione di legge la sentenza impugnata sol perché ha conferito decisivo rilievo al livello di integrazione sociale e lavorativa in Italia, senza considerare l'astratta legittimità di tale accertamento nell'ottica del rammentato canone di proporzionalità inversa. Non possono essere condivise, quindi, le conclusioni del Procuratore generale, favorevoli all'accoglimento del ricorso, perché la domanda di protezione complementare in questione, se pur deve essere effettivamente scrutinata, ratione temporis e avuto riguardo alla data di presentazione della domanda ante 5 ottobre 2018, secondo i criteri della protezione umanitaria, esige, giusta le autorevoli indicazioni impartite dalle Sezioni Unite con la sentenza 24413/2021, con il metro di «comparazione attenuata» e il canone di «proporzionalità inversa» sopra descritti. 10. Il ricorso deve quindi essere rigettato. Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell'intimato. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, trattandosi di ricorso proposto da una Amministrazione statuale. 10 di 11 9 b75138fcc68a51368553593 Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 70312019 Numero setionale 3286..2023 Occorre disporre che, in caso di utilizzazione della presen e Numero diVaccolta generale 21260..2023 ordinanza, sia omessa l'indicazione delle generalità e deglicatkiribdatone 19,07,2023 identificativi delle parti riportati nell'ordinanza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nell'ordinanza. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione