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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 10/10/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 1421/2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10,
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui "Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte";
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio
2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1421/2025 reg. gen. lav., e vertente
TRA ,. (C.F. C.F. 1 rappresentata e difesa dall'Avv. Parte 1
PIZZATA MERI
ricorrente contro
CP 1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. (C.F. P.IVA 1 ), rappresentato e difeso dall'Avv. PISANU RITA ASSUNTA MARIA
resistente in persona del L.R.P.T. rappresentata e Controparte_2
difesa dall'Avv. Iacopino Nicola resistente
,in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t.
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento.
Conclusioni per le parti: come in atti e nelle note scritte depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.04.2025, Parte 1 agiva davanti a questo Tribunale:
*... affinché Voglia - nel merito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare l'intimazione 66
di pagamento poiché inesistente la fondatezza del titolo e delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della pretesa creditoria, per tutti i motivi sopra meglio indicati;
- Dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di ripetizione di indebito, somme aggiuntive, interessi di mora, compensi di riscossione e spese di notifica, risultanti dall'intimazione di pagamento in oggetto ed oggetto di impugnativa;
in ogni caso condannare l' CP 1 in Persona del Legale Rappresentante pro-
-
,
tempore, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell' Avv. Meri Pizzata, antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.".
Si costituiva in giudizio 1 CP 1 chiedendo l'emissione di pronuncia di cessata materia del contendere così come richiesto altresì dall sulla base della Controparte_2
documentazione allegata in atti.
Parte ricorrente si associava alla suddetta richiesta con le note di trattazione depositate chiedendo però la vittoria delle spese in applicazione del criterio della soccombenza virtuale. Con provvedimento del 30.04.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
Considerato che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2
c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3 c.p.c.
***
Preso atto del venir meno dell'interesse ad agire va dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, con conseguente venir meno dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., da intendersi quale esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (v. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Nel caso di specie, deve considerarsi venuta meno la materia del contendere, in quanto con la costituzione in giudizio l' CP_4 convenuto ha documentato l'integrale sgravio degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento n. n. 09420249010148017/000.
Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari, valutando la fondatezza della domanda proposta (v. Cass. n. 4884/1996; Cass.
n. 2937/1999 - Cass, n. 8428/2914).
Nel caso di specie deve evidenziarsi che l' CP_4 resistente ha provveduto ad attivare la procedura di sgravio in epoca antecedente (2024) il deposito del ricorso avvenuto nel mese di aprile 2025, circostanza riscontrata dagli allegati CP_1.
Ciò considerato, visto il concreto dispiegarsi del giudizio, sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da Parte 1 , R.G. n. 1421/2025, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente le spese di lite.
Locri, 10.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 1421/2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10,
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui "Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte";
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio
2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1421/2025 reg. gen. lav., e vertente
TRA ,. (C.F. C.F. 1 rappresentata e difesa dall'Avv. Parte 1
PIZZATA MERI
ricorrente contro
CP 1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. (C.F. P.IVA 1 ), rappresentato e difeso dall'Avv. PISANU RITA ASSUNTA MARIA
resistente in persona del L.R.P.T. rappresentata e Controparte_2
difesa dall'Avv. Iacopino Nicola resistente
,in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t.
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento.
Conclusioni per le parti: come in atti e nelle note scritte depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.04.2025, Parte 1 agiva davanti a questo Tribunale:
*... affinché Voglia - nel merito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare l'intimazione 66
di pagamento poiché inesistente la fondatezza del titolo e delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della pretesa creditoria, per tutti i motivi sopra meglio indicati;
- Dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di ripetizione di indebito, somme aggiuntive, interessi di mora, compensi di riscossione e spese di notifica, risultanti dall'intimazione di pagamento in oggetto ed oggetto di impugnativa;
in ogni caso condannare l' CP 1 in Persona del Legale Rappresentante pro-
-
,
tempore, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell' Avv. Meri Pizzata, antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.".
Si costituiva in giudizio 1 CP 1 chiedendo l'emissione di pronuncia di cessata materia del contendere così come richiesto altresì dall sulla base della Controparte_2
documentazione allegata in atti.
Parte ricorrente si associava alla suddetta richiesta con le note di trattazione depositate chiedendo però la vittoria delle spese in applicazione del criterio della soccombenza virtuale. Con provvedimento del 30.04.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
Considerato che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2
c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3 c.p.c.
***
Preso atto del venir meno dell'interesse ad agire va dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, con conseguente venir meno dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., da intendersi quale esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (v. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Nel caso di specie, deve considerarsi venuta meno la materia del contendere, in quanto con la costituzione in giudizio l' CP_4 convenuto ha documentato l'integrale sgravio degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento n. n. 09420249010148017/000.
Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari, valutando la fondatezza della domanda proposta (v. Cass. n. 4884/1996; Cass.
n. 2937/1999 - Cass, n. 8428/2914).
Nel caso di specie deve evidenziarsi che l' CP_4 resistente ha provveduto ad attivare la procedura di sgravio in epoca antecedente (2024) il deposito del ricorso avvenuto nel mese di aprile 2025, circostanza riscontrata dagli allegati CP_1.
Ciò considerato, visto il concreto dispiegarsi del giudizio, sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da Parte 1 , R.G. n. 1421/2025, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente le spese di lite.
Locri, 10.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli