Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/1986, n. 2127
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Sentenza 25 marzo 1986

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L'art. 83 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nel disciplinare compiutamente l'istituto della revisione della rendita per infortunio, ha implicitamente abrogato l'art. 45 ultimo comma del regolamento approvato con R.d. 25 gennaio 1937 n. 200, non contemplando più, con riferimento all'ipotesi dell'inserzione di una revisione in danno dell'assicurato, nel procedimento instaurato da quest'ultimo per la revisione in aumento, quella preventiva comunicazione all'interessato già prevista dalla norma regolamentare del citato art. 45, pertanto, l'esito del procedimento di revisione dipende dall'obiettivo accertamento di una diminuzione o di un aumento dell'attitudine al lavoro o di una modificazione in peggio o in meglio delle condizioni fisiche del titolare della rendita e può così comportare un aumento od una diminuzione di quest'ultima a prescindere dal soggetto che ha preso l'iniziativa del procedimento stesso. ( V 530/80, mass n 403923; ( V 3767/77, mass n 387429; ( Conf 2244/84, mass n 434283; ( Conf 2806/80, mass n 406563).*

Il termine entro il quale può chiedersi l'ultima revisione per infortunio per il quale vi sia stato riconoscimento di Invalidità permanente e provvedimento di concessione di rendita, è di dieci anni e decorre dalla data di Costituzione della rendita in senso tecnico e non da quella dell'infortunio e neppure da quella di cessazione dell'Invalidità temporanea. Scaduto detto termine che ha natura dilatoria, la facoltà di chiedere o disporre la revisione deve essere esercitata dal titolare della rendita o rispettivamente disposta dall'istituto nel rispetto del termine prescrizionale fissato in tre anni dall'art. 112 T.U. Approvato con d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, oltre il periodo di sospensione per il termine tassativamente previsto dall'art. 111 stesso T.U. (150 giorni in caso di malattia professionale e 210 giorni in caso di infortunio).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/1986, n. 2127
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2127
    Data del deposito : 25 marzo 1986

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