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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 2709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2709 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2114/2023 tra:
Parte_1
(c.f. e p. i.v.a ) P.IVA_1 in persona del rappresentante legale pro tempore rappresentata e difesa dagli avvocati Gianandrea Giancotti
e Stefania Lazzaro del Foro di RI nonché elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in RI alla via
Federico Campana n. 36 parte attrice
e
sito in TORINO Controparte_1
(c.f. ) P.IVA_2 in persona dell'Amministratore pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Capello e
Carlotta Beroggio del Foro di RI nonché elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in RI alla via
Pietro Giannone n. 10 parte convenuta
OGGETTO: contratto di appalto ex art. 1655 del codice civile;
c.d. bonus facciata; c.d. bonus ristrutturazione; mancato compimento dei lavori;
termine essenziale ex art. 1 1457 del codice civile;
recesso unilaterale dal contratto;
risoluzione del contratto;
risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte attrice Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie del caso ed i più opportuni mezzi istruttori, Nel merito a) accertare e dichiarare che le parti, all'atto della stipulazione del contratto di appalto in data 26 luglio 2021, avevano pattuito la rinuncia convenzionale da parte del Condominio alla facoltà di recedere unilateralmente dal contratto;
b) accertare e dichiarare che il è receduto CP_1 illegittimamente dal contratto di appalto, esercitando una facoltà a cui aveva rinunciato nel contratto;
c) accertare e dichiarare che il termine per il completamento dei lavori previsto nel contratto di appalto non era un termine essenziale ex art. 1457 cod. civ. nell'interesse del Condominio;
d) accertare e dichiarare che le Parti non hanno validamente ed efficacemente concluso alcun accordo integrativo del contratto di appalto, successivamente alla stipulazione dello stesso;
e) accertare e dichiarare che la società attrice ha dato regolare inizio ai lavori oggetto del contratto di appalto;
f) accertare e dichiarare che il ha violato CP_1 l'obbligo di eseguire il contratto d'appalto secondo buona fede ex art. 1375 cod. civ.; g) accertare e dichiarare che la società attrice ha sostenuto costi complessivi pari a Euro 28.252,99, oltre I.V.A., come risulta dalla documentazione prodotta in atti,
o alla veriore maggior o minor somma accertanda in corso di causa;
h) accertare e dichiarare che la società attrice, per effetto del recesso unilaterale del convenuto, CP_1 non ha realizzato utili pari quantomeno a Euro 71.406,94, o alla verior maggior o minor somma accertanda in corso di causa;
i) per i motivi tutti esposti nel presente atto, in ogni caso, accertare e dichiarare l'inadempimento, di non scarsa importanza ex art. 1455 cod. civ., da parte del CP_1 convenuto delle obbligazioni contrattuali assunte con il contratto di appalto in data 26 luglio 2021;
2 j) per l'effetto, accertare e dichiarare che il contratto di appalto in data 26 luglio 2021 si è risolto per fatto e colpa esclusivi del convenuto;
CP_1 k) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto della società attrice ad essere risarcita per tutti danni conseguentemente patiti, pari al complessivo importo di Euro 99.659,93, di cui Euro 71.406,94 a titolo di lucro cessante o alla veriore maggiore o minor somma accertanda in corso di causa e liquidata anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., oltre I.V.A. e rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo legge;
l) per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il
convenuto, in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla società attrice l'importo complessivo di Euro 99.659,93, di cui Euro 71.406,94 a titolo di lucro cessante, o la veriore maggiore o minor somma accertanda in corso di causa e liquidata anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., oltre I.V.A. e rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo legge;
In via istruttoria m) ammettere la prova testimoniale sui capitoli di prova dedotti dall'attrice con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e con in testi ivi indicati;
n) disporre CTU tecnico-contabile, volta a determinare il valore medio del guadagno lordo dell'attrice, posto a base della richiesta di risarcimento del c.d. lucro cessante alla luce di tutta la documentazione prodotta, ivi inclusa la relazione tecnico-economica di parte, prodotta dall'attrice sub doc. n. 23; o) in caso di ammissione delle prove testimoniali dedotte da parte convenuta, ammettersi la prova contraria sugli stessi capitoli, con i testi indicate dall'attrice nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.; In ogni caso p) con il favore delle spese e competenze, oltre IVA e CPA come per legge e contributo unificato”.
Parte convenuta in RI: Controparte_1
“Riservata ogni altra ragione, azione e deduzione Contrariis rejectis Voglia Il Tribunale Ill.mo Nel merito Respingere tutte le domande proposte e, per l'effetto, assolvere il conchiudente da ogni richiesta attorea. In via istruttoria I. Ammettersi la prova per interrogatorio formale e testi sui seguenti capitoli di prova: (…)
3 II. Ordinare ex art. 210 cpc alla Polizia Municipale del
[...] l'esibizione in giudizio dei verbali e dei CP_2 provvedimenti emessi nel periodo 28/11/2021 - 28/01/2022 e aventi ad oggetto il cantiere ed il ponteggio di RI (To) ; Controparte_1 III. Rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie per i motivi e le ragioni di cui alla propria memoria ex art. 183, VI co. n. 3 c.p.c. del 31/01/2024 ed ammettere il
alla prova contraria sui capitoli di prova CP_1 formulati da controparte ed eventualmente ammessi, con i testimoni indicati in prova diretta. In ogni caso Con il favore delle spese e degli onorari di causa ex D.M. 55/2014”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio.
Le odierne parti contendenti Parte_1
e il sito in RI al
[...] CP_1 Controparte_1
[...
hanno stipulato in data 26 luglio 2021 un contratto di appalto avente ad oggetto il rifacimento delle facciate dell'edificio condominiale.
Il contratto non è stato portato a compimento.
La parte attrice ha Parte_1 promosso allora il presente giudizio al fine di sentir accertare l'intervenuto illegittimo recesso unilaterale dal contratto da parte del Condominio e, quindi, condannare la parte convenuta in Controparte_3
RI al pagamento, in proprio favore, della somma di €
99.659,93 oltre accessori a titolo di risarcimento del danno di cui:
- € 28.252,99 per lavori eseguiti;
- € 71.406,94 per lucro cessante.
4 La parte convenuta Controparte_4
[...
RI, dal canto suo, dopo essersi ritualmente costituita in giudizio, e aver argomentato in fatto e in diritto, deducendo l'infondatezza delle tesi avversarie e, segnatamente, l'inadempimento di parte attrice che non avrebbe realizzato le opere programmate entro il termine essenziale pattuito in contratto, ha richiesto l'integrale rigetto delle domande attoree ex adverso formulate.
2. L'istruttoria svolta.
La causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
3. Sul merito della causa.
Le domande di parte attrice non sono fondate e, pertanto, devono essere respinte.
Al fine del decidere appare invero dirimente osservare che il contratto di appalto stipulato fra le parti era obiettivamente e chiaramente motivato dalla possibilità per il convenuto di ottenere i benefici fiscali in CP_1 allora vigenti.
Da ciò si desume allora che il termine finale per il compimento dei lavori al 31 dicembre 2021 (previsto all'articolo 17 del contratto) era da qualificarsi come termine essenziale per l'esecuzione del contratto ex art. 1457 del codice civile.
In considerazione dello stato della legislazione fiscale in allora cogente era invero chiaro che proprio l'aver terminato i lavori entro il 31 dicembre 2021 era condizione necessaria e indispensabile per essere sicuri e certi di poter beneficiare effettivamente delle agevolazioni fiscali previste.
A tanto si perviene mediante un'interpretazione secondo buona fede del contratto.
5 Secondo la giurisprudenza e la dottrina più accorta il principio di buona fede è invero un canone utile:
a) ad assolvere alla funzione integrativa del contenuto dispositivo del contratto (artt. 1374 e 1375 del codice civile);
b) ad interpretare correttamente le disposizioni del contratto (art. 1366 del codice civile).
Il canone di buona fede impone infatti di considerare l'interesse che ciascuna delle parti ha all'attuazione ed esecuzione del contratto ed impone a ciascuna di esse – nei limiti del disposto contrattuale - di operare per salvaguardare l'interesse altrui.
In tal senso possono dunque emergere disposizioni integrative del contratto che a ciò mirino, così come interpretazioni di disposizioni già presenti nel contratto orientate alla salvaguardia dell'interesse che ha motivato ciascuna parte nel determinarsi alla stipula di quel determinato negozio.
Ebbene, nel caso in esame, la circostanza che il termine del 31 dicembre 2021 fosse un termine essenziale è chiaramente desumibile dal tenore del contratto.
In tale senso depone la chiara previsione riportata nelle premesse del contratto alle lettere d) ed e) così come il contenuto degli articoli 14, 15 e 19 del contratto in parola, ove, fra l'altro, è disposto quanto segue:
6 Circa la durata dei lavori, in contratto, come sopra cennato, è stato disposto quanto segue:
In data 2 novembre 2021 la parte attrice ha Pt_1 rivolto al Condominio la seguente comunicazione:
7
Solamente in data 28 – 29 novembre 2021 la società attrice ha iniziato a installare i ponteggi, peraltro solo parzialmente, sino a raggiungere il solo primo piano.
In data 22 dicembre 2021 il ha deliberato CP_1 in assemblea quanto segue:
“(…) se la polizza venisse presentata in tempi utili da permettere l'esame e qualora questo avesse esito positivo, previo pagamento del 10% entro il 31/12/2021, il cantiere potrà proseguire;
altrimenti si procederà con la richiesta di risoluzione del contratto ed eventuale richiesta di risarcimento dei danni.”
Non essendo stata presentata alcuna polizza e non essendo iniziati e terminati i lavori entro il 31 dicembre
2021, il Difensore del Condominio ha comunicato con pec del
10 gennaio 2022 quanto segue:
8
(v. il doc. n. 8 del fascicolo di parte convenuta).
A fronte di ciò, la parte attrice deduce l'illegittimità del recesso del CP_1
Va allora rilevato che effettivamente il comportamento del è stato conforme al contratto in quanto lo CP_1 spirare del termine essenziale ha prodotto la risoluzione del contratto di diritto ai sensi dell'articolo 1457 del codice civile.
Detto articolo 1457 del codice civile (rubricato come
“Termine essenziale per una delle parti”) così dispone:
“Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni.
9 In mancanza, il contratto s'intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione”.
Né può affermarsi che l'inadempimento di parte attrice deve considerarsi incolpevole, in ragione della carenza sul mercato di ponteggi.
E infatti detta carenza e criticità era ben presente già nel giugno 2021 allorquando il contratto è stato stipulato.
Tale contingentamento di ponteggi è infatti insorto a cagione dell'incremento massivo di domanda a seguito della ripresa del settore edilizio dopo il periodo pandemico e l'introduzione delle notorie agevolazioni fiscali (i cc. dd. Bonus edilizi) che hanno cagionato il moltiplicarsi di lavorazioni edili richiedenti l'ausilio di strutture di elevazione per raggiungere i piani alti degli edifici e lavorare sulle facciate di essi.
Detta situazione si era già creata nel giugno del 2021
o comunque era ampiamente nota e prevedibili.
L'approvvigionamento e il reperimento di risorse personali e materiali idonee al compimento ed alla realizzazione dell'oggetto del contratto è onere tipico dell'appaltatore e dunque rientra nel suo rischio contrattuale o di impresa.
Il ritardo nell'inizio dei lavori è stato dunque causato da un fattore non imponderabile o imprevedibile, bensì da una criticità ampiamente prevedibile e dunque rientrante nella sfera di responsabilità dell'odierna parte attrice.
Il contratto dunque deve considerarsi risolto a decorrere da tre giorni dopo lo spirare del termine del 31 dicembre 2021.
Né rilevante e pertinente al caso di specie è affermare in senso contrario che la parte convenuta aveva rinunciato in contratto alla facoltà di recesso, giacché -
10 nella fattispecie qui delibata - non si è innanzi all'evenienza di esercizio della facoltà di recesso unilaterale da parte di uno dei contraenti, bensì ad un'ipotesi di risoluzione di diritto del contratto prevista ex lege dall'articolo 1457 del codice civile.
Quanto poi alla domanda risarcitoria di parte attrice va dunque certamente rigettata l'istanza di pagamento dell'importo di € 71.406,94 per lucro cessante stante la conformità a legge ed al contratto del comportamento di parte convenuta.
Quanto all'ulteriore pretesa attorea di condanna della controparte al pagamento della somma di € 28.252,99 per lavori eseguiti, si osserva che – a ben vedere – nessuna opera oggetto del contratto è stata eseguita: nessun rifacimento è stato effettuato, nessuna opera suscettibile di essere acquisita permanentemente come utilità dal
è stata eseguita dalla società attrice. CP_1
Non vi è dunque alcuna opera il cui valore deve essere rimborsato.
L'attrice ha solo montato parzialmente i ponteggi, sino al primo piano;
tale attività è stata però resa vana dal mancato inizio e compimento delle opere oggetto di contratto, ciò che però non è imputabile alla parte convenuta, bensì a parte attrice, ed è dunque quest'ultima che ne deve subire il relativo onere senza nessun diritto di rimborso a carico di controparte.
In forza delle sopra svolte considerazioni, le domande di parte attrice devono pertanto essere integralmente rigettate.
4. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
11 Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti (e non accolte in corso di causa) in quanto non rilevanti al fine del decidere, tenuto anche conto che la documentazione versata in atti è risultata idonea a fornire un'esaustiva rappresentazione dei fatti di causa.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono allora la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M. (come aggiornato dal D.M. n. 147/2022), e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento
(da € 52.000,01 a € 260.000,00), opportunamente diminuiti in ragione del numero e della natura delle questioni trattate, dell'attività processuale concretamente svolta
(non vi è stata assunzione di prova;
la causa è stata istruita e decisa in via meramente documentale), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 1.280,00
12 b) fase introduttiva → € 1.000,00
c) fase istruttoria → € 2.840,00
d) fase decisionale → € 2.200,00
- per un totale di € 7.320,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di RI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Rigetta tutte le domande avanzate dalla parte attrice nei confronti della Parte_1 parte convenuta Condominio sito in RI al Controparte_1
.
[...]
2) Condanna la parte attrice Parte_1
al pagamento, in favore della parte convenuta
[...]
sito in RI al delle CP_1 Controparte_1 spese di lite che liquida in € 7.320,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in RI il giorno 1° giugno 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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