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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/06/2025, n. 2903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2903 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 21754/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 21754/2023 promossa da:
• , nato il [...] a [...], dipartimento Belgrano, provincia di Santa Fe Persona_1
(Argentina), per sé e - insieme a - in qualità di genitori del minore, Controparte_1
, nato il [...] a [...], provincia di Santa Fe (Argentina), tutti residenti in [...], Montes de Oca, provincia di Santa Fe (Argentina);
• , nata il [...] a [...], provincia di Santa Fe (Argentina), residente in [...]
Mariano Moreno n° 749, Montes de Oca, provincia di Santa Fe (Argentina);
• , nato il [...] a [...], dipartimento Belgrano, provincia di Controparte_3
Santa Fe (Argentina) e residente in [...], Montes de Oca, provincia di Santa
Fe (Argentina);
• ato il 03.03.1987 a Rosario, provincia di Santa Fe (Argentina) e residente Persona_3 in via Hipolito Yrigoyen n° 624, Montes de Oca, provincia di Santa Fe (Argentina);
• , nata il [...] a [...], provincia di Santa Fe (Argentina), residente in [...]
Hipolito Yrigoyen n° 624, Montes de Oca, provincia di Santa Fe (Argentina);
• , nata il [...], Rosario, provincia di Santa Fe (Argentina) e residente in [...]
Martin n°967, Montes de Oca, provincia di Santa Fe (Argentina)
rappresentati e difesi dall'avvocato Monica Lis Restanio, del foro di Roma, con domicilio presso il suo studio, sito in Roma, via Archimede n. 181 (pec. Email_1
Ricorrenti
Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_4
Resistente Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, previa dichiarazione di competenza ex comma 36 dell'art. 1 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 e di legittimazione passiva del , 1) Considerata la sussistenza dell'interesse ad agire degli Controparte_5 odierni ricorrenti e la provata discendenza ininterrotta da avo italiano, previo accertamento del diritto di cui si chiede tutela, dichiarare in base alla legislazione e giurisprudenza ut supra citata il possesso ininterrotto dello status di cittadinanza italiana dalla nascita dei Ricorrenti;
Nel caso che una modifica di legge introducesse precetti diversi riguardo l'attuale posizione giuridico soggettiva di Parte OR , vagliare comunque la presente causa da codesto Ill.mo Giudice adito, nell'ambito del presente quadro normativo e, di conseguenza, 2) Ex art. 17 DPR 396/2000 ed ogni normativa in vigore applicabile al caso di specie, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle iscrizioni, Controparte_4 trascrizioni ed annotazioni di legge nei Registri dello Stato civile delle proprie cittadinanze, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti anche per il rilascio del passaporto. IN VIA
ISTRUTTORIA Si chiede altresì sin da ora, ove il Giudice ritenga di porre a fondamento della decisione una questione rilevabile d'ufficio, che la stessa sia sottoposta al contradittorio delle parti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 101, comma 2, cpc e art. 111 comma 1 Cost, E che, in caso di necessaria integrazione documentale anche nella denegata ipotesi in cui la controversia implichi la risoluzione di questioni interpretative bisognevoli di approfondimento concedersi un congruo termine per note difensive e/o produzioni documentali. Inoltre, nel caso in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere non ricorrenti i presupposti di cui al comma 1 dell'art. 281 decies oppure che la controversia implichi la risoluzione di questioni bisognevoli di approfondimento, si chiede sin d'ora disporsi il mutamento del rito semplificato in rito ordinario come previsto dall'art. 281 duodecies comma 1 c.p.c. fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. per il decorso dei termini indicati dall'art. 171 ter
c.p.c. Si chiede infine ove l'On. Giudicante lo ritenga necessario, disporsi all'oggi convenuto
[...]
, l'esibizione degli atti di rinuncia o rilascio dei certificati di non rinuncia relativo ai richiedenti e ai CP_4 propri ascendenti, che codesto Dicastero quale unico detentore è tenuto per legge a ricevere e conservare presso i propri archivi ed a darne informazioni ove richiesto, superando così l'obbligo di informazione (parziale) che ogni Consolato è tenuto a fornire riguardo ad eventuali atti di rinuncia ex art. 11 c.c. del 1865; art. 8 L.
555 del 1912 e art. 11 L. 91 del 1992. Ciò tenendosi conto che è lo stesso convenuto l'unico organo deputato ex lege a conservare e informare sugli eventuali atti di rinuncia o perdita dello status civitatis dei cittadini italiani. Con espressa Istanza di disporsi che l'udienza di comparizione si svolga mediante il deposito di Note scritte di Trattazione ex art. 127 ter c.p.c. così come modificato dal D Lgs. 149/2022 oppure tramite lo svolgimento dell'udienza in modalità telematica ex art. 127 bis c.p.c. Con riserva di produrre ulteriori documenti e prove se l'Ill.mo Giudice adito lo consentirà, e con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore della presente difesa nella sua qualità di antistatario.”.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i signori: per sé e - insieme a Persona_1 [...]
- in qualità di genitore del minore, ;, , CP_1 Persona_2 CP_2 CP_3
, , convenivano in giudizio il
[...] Persona_3 Persona_4 Parte_1 [...] chiedendo di accertare e dichiarare, il proprio status di cittadini italiani iure sanguinis in quanto CP_4 tutti discendenti di ( o ) cittadino Persona_5 Persona_6 italiano, nato il [...] a [...], frazione di Alessandria (AL) (all. n. 1) ed emigrato in Argentina senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino argentino, deceduto (all. n. 3).
Il non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_4
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti in data 13.02.2024.
Con note in trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 21.05.2023 i ricorrenti si richiamavano a quanto riportato in ricorso
*****
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
Inoltre, con riferimento al minore ricorrente , nato il [...] a [...], provincia di Persona_2
Santa Fe (Argentina) il Tribunale ritiene che la rappresentanza in giudizio da parte di un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione perché mira a procurare un vantaggio al minore.
Nel merito, i ricorrenti deducevano che:
- L'avo (o ) emigrava in Argentina, dove, il Persona_5 Persona_6
29.04.1922, contraeva matrimonio con la cittadina argentina (all. n.1 e 2) e da tale CP_6 unione nascevano due figlie: (o ) nata, in Argentina, il 05.07.1923 e Parte_2 Per_6 ata, in Argentina, il 10.06.1925 (all. n. 4 e 6); Parte_3
- Le predette davano seguito a due differenti rami di discendenza
- La primogenita, di (o e , Persona_5 Persona_6 CP_6 [...]
(o ), in data 9.02.1946, contraeva matrimonio con il cittadino argentino Parte_2 Per_6
(all. n. 5) e da tale unione nasceva , nato il [...] (all. n. 8), Persona_7 Persona_1 odierno ricorrente;
- Costui, in data 15.01.1983, contraeva un primo matrimonio con la cittadina argentina Controparte_7
dalla quale divorziava in data 19.12.2000 (all. n. 9);
[...]
- in data 21.01.2011, contraeva un secondo matrimonio con la cittadina argentina Persona_1 [...]
(all. n. 10 e 19) e da tale unione nascevano due figli: , nata il CP_1 CP_2
23.10.2002 (all. n. 13), odierna ricorrente e , nato il [...] (all. 14), odierno Persona_2 ricorrente minorenne;
- Parallelamente, la secondogenita di (o e Persona_5 Persona_6 CP_6
contraeva matrimonio con il cittadino argentino ,
[...] Parte_3 Persona_8 in data 15. 02. 1947 (all. n. 7) e da tale unione nasceva , nato il [...] (all. Controparte_3
n.11), odierno ricorrente;
- , in data 6.09.1986 (all. 12) contraeva matrimonio con la cittadina argentina Controparte_3
(all. 12) e da tale unione nascevano tre figli: nato in Persona_9 Persona_3 Argentina il 3.03.1897 (all. n. 15), , nata in [...] il [...] (all. n. 18) e Persona_4 Parte_1
, nata in [...] il [...] (all. n. 16), tutti odierni ricorrenti.
[...]
- divorziava in data 18.09.2013 (all. n. 12) Controparte_3
- , il 16.11.2018, contraeva matrimonio con il cittadino argentino Parte_1 Parte_4
(all. n. 17)
L'art. 1 della legge n. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per linea maschile, ovvero che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, escludendo per la madre la possibilità di trasmettere la propria cittadinanza e la L. n. 91/1992 confermava il principio dello ius sanguinis per cui è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano che non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare la cittadinanza italiana iure sanguinis, con la possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione;
- pertanto, il sig. (o Persona_5 Persona_6
) non avendo perso la cittadinanza italiana per rinuncia o naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 3), l'ha
[...] pacificamente trasmessa, iure sanguinis, anche alle figlie (o ) e Parte_2 Per_6 Parte_3
(all. 4 e 6); e da queste a tutti loro suoi discendenti come sopra enucleati, compresi gli odierni
[...] ricorrenti.
I ricorrenti, pertanto, ex art. 14 d.lgs 30.07.1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, avrebbe dovuto limitarsi ad agire in via amministrativa, ovvero con istanza all'autorità consolare italiana presso il paese di residenza, per il riconoscimento del proprio status civitatis, essendo il riconoscimento del detto status di origine giurisprudenziale soltanto per i discendenti per via materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione
Italiana, ovvero prima del 1 gennaio 1948 e nel vigore della Legge n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione alla donna dello stato di cittadina che le sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria (cfr. Cass. SS. UU. N. 4466/2009);
I ricorrenti deducevano in proposito la ormai nota situazione di enorme ritardo in cui versa il
[...]
a Rosario, Argentina nell'evasione delle richieste di cittadinanza iure sanguinis, che, anche a Parte_5 causa dell'interruzione del servizio in epoca pandemica, nel 2023, convocava i discendenti che avevano ottenuto un appuntamento nel 2013 ed evidenziavano l'impossibilità di prenotare un appuntamento, anche per anni con sostanziale paralisi del diritto di presentazione delle richieste ed evidente pregiudizio. (all. n.
20-28)
Sulla base di queste premesse i ricorrenti insistono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
****
La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Nel merito, risulta dalla documentazione in atti, debitamente tradotta ed apostillata, che il sig. Parte_6 cittadino italiano dalla nascita (cfr. doc. in atti n. 2), emigrava in Argentina dopo l'unificazione del Regno
d'Italia ed in epoca pre-costituzionale.
Pertanto, e poiché risulta dalla documentazione allegata che il sig. ( o Persona_5
) cittadino italiano, nato il [...] a [...], frazione di Alessandria (AL) Persona_6
(all. n. 1) non è stato naturalizzato cittadino argentino (cfr. doc. in atti n. 3) né ha mai rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana, in applicazione del suddetto principio ha conservato la cittadinanza stessa trasmettendola alle figlie (o e all. n. 4 e 6) e da Parte_2 Per_6 Parte_3 queste a tutti i loro discendenti in precedenza enucleati, compresi gli odierni ricorrenti (all. 7-18)
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre- costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , il Controparte_4 ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie l'Argentina sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, è nota l'impossibilità di accedere al servizio offerto dal a Rosario, in Parte_5
Argentina.
Dai tentativi di prenotazione effettuati, emerge che, una situazione già in precedenza critica, subiva un ulteriore aggravamento a seguito dell'interruzione di qualsivoglia tipologia di prenotazione, intercorsa dall'inizio della pandemia, sino al 2023 (all. n.28)
A seguito della riattivazione del servizio – avvenuta a febbraio del 2023 – risultavano in corso di smaltimento le richieste di convocazione presentate a partire dal 2013 (all. n. 20-26).
L'assenza di qualsivoglia riscontro alla pec. trasmessa dal legale dei ricorrenti (all. 27) si traducono in un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità Consolare, delle istanze presentate (cfr. pag. 4 e 5 del ricorso).
Orbene, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse della ricorrente a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
Sussistono giusti motivi per considerare le spese non ripetibili, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti: , nato il [...] a Persona_1
Montes de Oca, dipartimento Belgrano, provincia di Santa Fe (Argentina), , nato il Persona_2
07.03.2013 a Rosario, provincia di Santa Fe (Argentina), , nata il [...] a [...], CP_2 provincia di Santa Fe (Argentina), , nato il [...] a [...], Controparte_3 dipartimento Belgrano, provincia di Santa Fe (Argentina); ato il 03.03.1987 Persona_3
a Rosario, provincia di Santa Fe (Argentina); , nata il [...] a [...], provincia Persona_4 di Santa Fe (Argentina), , nata il [...], Rosario, provincia di Santa Fe (Argentina) Parte_1 il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
• ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_4 alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito
Torino, lì 21.05.2025
Dott.ssa Alessandra Aragno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 21754/2023 promossa da:
• , nato il [...] a [...], dipartimento Belgrano, provincia di Santa Fe Persona_1
(Argentina), per sé e - insieme a - in qualità di genitori del minore, Controparte_1
, nato il [...] a [...], provincia di Santa Fe (Argentina), tutti residenti in [...], Montes de Oca, provincia di Santa Fe (Argentina);
• , nata il [...] a [...], provincia di Santa Fe (Argentina), residente in [...]
Mariano Moreno n° 749, Montes de Oca, provincia di Santa Fe (Argentina);
• , nato il [...] a [...], dipartimento Belgrano, provincia di Controparte_3
Santa Fe (Argentina) e residente in [...], Montes de Oca, provincia di Santa
Fe (Argentina);
• ato il 03.03.1987 a Rosario, provincia di Santa Fe (Argentina) e residente Persona_3 in via Hipolito Yrigoyen n° 624, Montes de Oca, provincia di Santa Fe (Argentina);
• , nata il [...] a [...], provincia di Santa Fe (Argentina), residente in [...]
Hipolito Yrigoyen n° 624, Montes de Oca, provincia di Santa Fe (Argentina);
• , nata il [...], Rosario, provincia di Santa Fe (Argentina) e residente in [...]
Martin n°967, Montes de Oca, provincia di Santa Fe (Argentina)
rappresentati e difesi dall'avvocato Monica Lis Restanio, del foro di Roma, con domicilio presso il suo studio, sito in Roma, via Archimede n. 181 (pec. Email_1
Ricorrenti
Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_4
Resistente Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, previa dichiarazione di competenza ex comma 36 dell'art. 1 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 e di legittimazione passiva del , 1) Considerata la sussistenza dell'interesse ad agire degli Controparte_5 odierni ricorrenti e la provata discendenza ininterrotta da avo italiano, previo accertamento del diritto di cui si chiede tutela, dichiarare in base alla legislazione e giurisprudenza ut supra citata il possesso ininterrotto dello status di cittadinanza italiana dalla nascita dei Ricorrenti;
Nel caso che una modifica di legge introducesse precetti diversi riguardo l'attuale posizione giuridico soggettiva di Parte OR , vagliare comunque la presente causa da codesto Ill.mo Giudice adito, nell'ambito del presente quadro normativo e, di conseguenza, 2) Ex art. 17 DPR 396/2000 ed ogni normativa in vigore applicabile al caso di specie, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle iscrizioni, Controparte_4 trascrizioni ed annotazioni di legge nei Registri dello Stato civile delle proprie cittadinanze, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti anche per il rilascio del passaporto. IN VIA
ISTRUTTORIA Si chiede altresì sin da ora, ove il Giudice ritenga di porre a fondamento della decisione una questione rilevabile d'ufficio, che la stessa sia sottoposta al contradittorio delle parti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 101, comma 2, cpc e art. 111 comma 1 Cost, E che, in caso di necessaria integrazione documentale anche nella denegata ipotesi in cui la controversia implichi la risoluzione di questioni interpretative bisognevoli di approfondimento concedersi un congruo termine per note difensive e/o produzioni documentali. Inoltre, nel caso in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere non ricorrenti i presupposti di cui al comma 1 dell'art. 281 decies oppure che la controversia implichi la risoluzione di questioni bisognevoli di approfondimento, si chiede sin d'ora disporsi il mutamento del rito semplificato in rito ordinario come previsto dall'art. 281 duodecies comma 1 c.p.c. fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. per il decorso dei termini indicati dall'art. 171 ter
c.p.c. Si chiede infine ove l'On. Giudicante lo ritenga necessario, disporsi all'oggi convenuto
[...]
, l'esibizione degli atti di rinuncia o rilascio dei certificati di non rinuncia relativo ai richiedenti e ai CP_4 propri ascendenti, che codesto Dicastero quale unico detentore è tenuto per legge a ricevere e conservare presso i propri archivi ed a darne informazioni ove richiesto, superando così l'obbligo di informazione (parziale) che ogni Consolato è tenuto a fornire riguardo ad eventuali atti di rinuncia ex art. 11 c.c. del 1865; art. 8 L.
555 del 1912 e art. 11 L. 91 del 1992. Ciò tenendosi conto che è lo stesso convenuto l'unico organo deputato ex lege a conservare e informare sugli eventuali atti di rinuncia o perdita dello status civitatis dei cittadini italiani. Con espressa Istanza di disporsi che l'udienza di comparizione si svolga mediante il deposito di Note scritte di Trattazione ex art. 127 ter c.p.c. così come modificato dal D Lgs. 149/2022 oppure tramite lo svolgimento dell'udienza in modalità telematica ex art. 127 bis c.p.c. Con riserva di produrre ulteriori documenti e prove se l'Ill.mo Giudice adito lo consentirà, e con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore della presente difesa nella sua qualità di antistatario.”.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i signori: per sé e - insieme a Persona_1 [...]
- in qualità di genitore del minore, ;, , CP_1 Persona_2 CP_2 CP_3
, , convenivano in giudizio il
[...] Persona_3 Persona_4 Parte_1 [...] chiedendo di accertare e dichiarare, il proprio status di cittadini italiani iure sanguinis in quanto CP_4 tutti discendenti di ( o ) cittadino Persona_5 Persona_6 italiano, nato il [...] a [...], frazione di Alessandria (AL) (all. n. 1) ed emigrato in Argentina senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino argentino, deceduto (all. n. 3).
Il non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_4
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti in data 13.02.2024.
Con note in trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 21.05.2023 i ricorrenti si richiamavano a quanto riportato in ricorso
*****
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
Inoltre, con riferimento al minore ricorrente , nato il [...] a [...], provincia di Persona_2
Santa Fe (Argentina) il Tribunale ritiene che la rappresentanza in giudizio da parte di un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione perché mira a procurare un vantaggio al minore.
Nel merito, i ricorrenti deducevano che:
- L'avo (o ) emigrava in Argentina, dove, il Persona_5 Persona_6
29.04.1922, contraeva matrimonio con la cittadina argentina (all. n.1 e 2) e da tale CP_6 unione nascevano due figlie: (o ) nata, in Argentina, il 05.07.1923 e Parte_2 Per_6 ata, in Argentina, il 10.06.1925 (all. n. 4 e 6); Parte_3
- Le predette davano seguito a due differenti rami di discendenza
- La primogenita, di (o e , Persona_5 Persona_6 CP_6 [...]
(o ), in data 9.02.1946, contraeva matrimonio con il cittadino argentino Parte_2 Per_6
(all. n. 5) e da tale unione nasceva , nato il [...] (all. n. 8), Persona_7 Persona_1 odierno ricorrente;
- Costui, in data 15.01.1983, contraeva un primo matrimonio con la cittadina argentina Controparte_7
dalla quale divorziava in data 19.12.2000 (all. n. 9);
[...]
- in data 21.01.2011, contraeva un secondo matrimonio con la cittadina argentina Persona_1 [...]
(all. n. 10 e 19) e da tale unione nascevano due figli: , nata il CP_1 CP_2
23.10.2002 (all. n. 13), odierna ricorrente e , nato il [...] (all. 14), odierno Persona_2 ricorrente minorenne;
- Parallelamente, la secondogenita di (o e Persona_5 Persona_6 CP_6
contraeva matrimonio con il cittadino argentino ,
[...] Parte_3 Persona_8 in data 15. 02. 1947 (all. n. 7) e da tale unione nasceva , nato il [...] (all. Controparte_3
n.11), odierno ricorrente;
- , in data 6.09.1986 (all. 12) contraeva matrimonio con la cittadina argentina Controparte_3
(all. 12) e da tale unione nascevano tre figli: nato in Persona_9 Persona_3 Argentina il 3.03.1897 (all. n. 15), , nata in [...] il [...] (all. n. 18) e Persona_4 Parte_1
, nata in [...] il [...] (all. n. 16), tutti odierni ricorrenti.
[...]
- divorziava in data 18.09.2013 (all. n. 12) Controparte_3
- , il 16.11.2018, contraeva matrimonio con il cittadino argentino Parte_1 Parte_4
(all. n. 17)
L'art. 1 della legge n. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per linea maschile, ovvero che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, escludendo per la madre la possibilità di trasmettere la propria cittadinanza e la L. n. 91/1992 confermava il principio dello ius sanguinis per cui è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano che non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare la cittadinanza italiana iure sanguinis, con la possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione;
- pertanto, il sig. (o Persona_5 Persona_6
) non avendo perso la cittadinanza italiana per rinuncia o naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 3), l'ha
[...] pacificamente trasmessa, iure sanguinis, anche alle figlie (o ) e Parte_2 Per_6 Parte_3
(all. 4 e 6); e da queste a tutti loro suoi discendenti come sopra enucleati, compresi gli odierni
[...] ricorrenti.
I ricorrenti, pertanto, ex art. 14 d.lgs 30.07.1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, avrebbe dovuto limitarsi ad agire in via amministrativa, ovvero con istanza all'autorità consolare italiana presso il paese di residenza, per il riconoscimento del proprio status civitatis, essendo il riconoscimento del detto status di origine giurisprudenziale soltanto per i discendenti per via materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione
Italiana, ovvero prima del 1 gennaio 1948 e nel vigore della Legge n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione alla donna dello stato di cittadina che le sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria (cfr. Cass. SS. UU. N. 4466/2009);
I ricorrenti deducevano in proposito la ormai nota situazione di enorme ritardo in cui versa il
[...]
a Rosario, Argentina nell'evasione delle richieste di cittadinanza iure sanguinis, che, anche a Parte_5 causa dell'interruzione del servizio in epoca pandemica, nel 2023, convocava i discendenti che avevano ottenuto un appuntamento nel 2013 ed evidenziavano l'impossibilità di prenotare un appuntamento, anche per anni con sostanziale paralisi del diritto di presentazione delle richieste ed evidente pregiudizio. (all. n.
20-28)
Sulla base di queste premesse i ricorrenti insistono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
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La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Nel merito, risulta dalla documentazione in atti, debitamente tradotta ed apostillata, che il sig. Parte_6 cittadino italiano dalla nascita (cfr. doc. in atti n. 2), emigrava in Argentina dopo l'unificazione del Regno
d'Italia ed in epoca pre-costituzionale.
Pertanto, e poiché risulta dalla documentazione allegata che il sig. ( o Persona_5
) cittadino italiano, nato il [...] a [...], frazione di Alessandria (AL) Persona_6
(all. n. 1) non è stato naturalizzato cittadino argentino (cfr. doc. in atti n. 3) né ha mai rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana, in applicazione del suddetto principio ha conservato la cittadinanza stessa trasmettendola alle figlie (o e all. n. 4 e 6) e da Parte_2 Per_6 Parte_3 queste a tutti i loro discendenti in precedenza enucleati, compresi gli odierni ricorrenti (all. 7-18)
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre- costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , il Controparte_4 ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie l'Argentina sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, è nota l'impossibilità di accedere al servizio offerto dal a Rosario, in Parte_5
Argentina.
Dai tentativi di prenotazione effettuati, emerge che, una situazione già in precedenza critica, subiva un ulteriore aggravamento a seguito dell'interruzione di qualsivoglia tipologia di prenotazione, intercorsa dall'inizio della pandemia, sino al 2023 (all. n.28)
A seguito della riattivazione del servizio – avvenuta a febbraio del 2023 – risultavano in corso di smaltimento le richieste di convocazione presentate a partire dal 2013 (all. n. 20-26).
L'assenza di qualsivoglia riscontro alla pec. trasmessa dal legale dei ricorrenti (all. 27) si traducono in un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità Consolare, delle istanze presentate (cfr. pag. 4 e 5 del ricorso).
Orbene, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse della ricorrente a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
Sussistono giusti motivi per considerare le spese non ripetibili, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti: , nato il [...] a Persona_1
Montes de Oca, dipartimento Belgrano, provincia di Santa Fe (Argentina), , nato il Persona_2
07.03.2013 a Rosario, provincia di Santa Fe (Argentina), , nata il [...] a [...], CP_2 provincia di Santa Fe (Argentina), , nato il [...] a [...], Controparte_3 dipartimento Belgrano, provincia di Santa Fe (Argentina); ato il 03.03.1987 Persona_3
a Rosario, provincia di Santa Fe (Argentina); , nata il [...] a [...], provincia Persona_4 di Santa Fe (Argentina), , nata il [...], Rosario, provincia di Santa Fe (Argentina) Parte_1 il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
• ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_4 alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito
Torino, lì 21.05.2025
Dott.ssa Alessandra Aragno