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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2024, n. 12390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12390 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, udita la discussione orale e le conclusioni delle parti, visto l'art. 429 c.p.c., dà lettura della seguente sentenza
nella causa iscritta al n. 31896/2023 R.G. controversie lavoro promossa
da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e
[...] Parte_4 Parte_5
, rappresentati e difesi dall'avv. Parte_6
Flavia Bruschi e dall'avv. Alessia Ragusa per procura allegato al ricorso telematico,
- ricorrenti -
contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele De Luca Tamajo, dall'avv. Federica Paternò e dall'avv. Francesco Bartolotta per procura allegata alla memoria di costituzione,
- resistente -
OGGETTO: calcolo dell'indennità di ferie – differenze retributive. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nel verbale di udienza del 3 dicembre 2024. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in modalità telematica il 12 ottobre 2023 i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, e
[...] premesso di avere svolto attività lavorativa subordinata alle sue dipendenze, con inquadramento nella categoria “assistenti di volo”, specificamente Pt_1
e con qualifica di responsabile II e e Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5
con quella di assistente di volo, fino al 31 dicembre 2014, data di CP_2 passaggio ex art. 2112 c.c., senza soluzione di continuità, alle dipendenze della
-, presso la quale Controparte_3 Parte_6
presta attualmente servizio, mentre gli altri sono passati alle
[...] dipendenze di rispettivamente , , CP_4 Parte_1 Parte_2
e dal 15 ottobre 2021 e dal Parte_4 Parte_5 Parte_3
16 ottobre 2021, hanno formulato le seguenti conclusioni:
“
1. Accertare e dichiarare, previo se del caso annullamento/disapplicazione /o interpretazione conforme alla normativa Comunitaria ossia all'art.141, co.2 Trattato CEE, alle Direttive Comunitarie sopra richiamate ed alle ulteriori norme di legge sopra indicate in diritto, l'illegittimità dell'art. 8 ccal Cai e art 8 ccnl Trasporto Aereo, Parte Specifica Vettori, sezione II assistenti di volo, nella parte in cui escludono dal calcolo della retribuzione dovuta per i giorni di ferie l'indennità di volo oraria integrativa;
2. Conseguentemente dichiarare il diritto di ciascun ricorrente all'inserimento, nella base di calcolo della retribuzione percepita durante le ferie annuali retribuite negli anni dal 2010 al 2014, della indennità oraria di volo integrativa (IVO) prevista dall'art. 23 ccal cai e 23 ccnl Trasporto Aereo, sezione assistenti di volo, in quanto intrinsecamente collegata all'esecuzione dei compiti incombenti agli stessi in base al contratto di lavoro;
3. Condannare, per l'effetto, la parte convenuta in persona CP_5 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di ciascuna delle parti ricorrenti, delle differenze retributive, per i titoli indicati, maturate nel periodo sopra specificato, per un totale di: Sig. € 8.047,56 Parte_1
Sig.ra € 10.177,16 Parte_2
Sig. € 7.944,04 Parte_3
Sig.ra € 3.963,72 Parte_4
Sig.ra € 14.400,45 Parte_5
Sig.ra € 8.333,87 Parte_6
o della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, sulla base delle prassi aziendali e del volato medio programmato, ovvero ex art. 432 c.p.c. e/o della somma ritenuta di giustizia, anche con riferimento al parametro della media del volato annuale, ovvero per come quantificati dalla CTU contabile che si vorrà ammettere in ipotesi di contestazione, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ai sensi degli artt. 421 c.p.c. e 150 disp. Attuaz. C.p.c.; salve le successive ulteriori maturate e maturande, in ipotesi di mancato spontaneo adempimento all'esito dell'accertamento in questa sede richiesto ed azionato.
4. con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio;
5. dichiarare l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società resistente, contestando la fondatezza delle domande e chiedendone il rigetto;
in particolare, la compagine sociale ha eccepito in via preliminare la prescrizione dei diritti e dei crediti rivendicati e il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo l'insussistenza della dedotta cessione di azienda e l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2112 c.c.; ha contestato, nel merito, la ricostruzione attorea del quadro normativo e la correttezza dei conteggi predisposti e, in via subordinata, ha invocato l'applicazione della clausola di inscindibilità, con conseguente declaratoria di nullità/inefficacia/risoluzione delle clausole del contratto collettivo che istituiscono le indennità di cui al ricorso.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti. Assegnato termine per il deposito di note scritte, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti difensivi e nel verbale di udienza del 3 dicembre 2024 la controversia è stata decisa.
2. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla resistente in memoria di costituzione. La qualificazione data dalla resistente alla propria eccezione di merito, è, invero, inesatta, giacché sul piano dell'inquadramento dogmatico è dato ravvisare, piuttosto, la deduzione di una carenza di titolarità del lato passivo del rapporto obbligatorio. È pacifico in giurisprudenza che la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento;
per contro, da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr., per tutte, Cass., sez. 3, n. 14468 del 30 maggio 2008). Sicché, con chiare argomentazioni, le Sezioni Unite hanno affermato che: "La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 2951 del 16 febbraio 2016 e, in senso conforme, Cass., sez. 3, n. 14652 del 18 luglio 2016, Cass., sez. 1, n. 15037 del 21 luglio 2016 e
Cass., sez. lav., n. 22525 del 24 settembre 2018). Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta e autonoma questione intorno a essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso. Nella specie, i ricorrenti hanno evocato in giudizio il soggetto che assumono essere titolare del diritto di credito, allegando di essere passati, per effetto di cessione di azienda, ex art. 2112 c.c., alle dipendenze di
[...]
senza soluzione di continuità, a decorrere dall'1 Controparte_6 gennaio 2015, con conseguente responsabilità solidale anche in capo alla cedente, odierna convenuta, per i crediti pregressi. Muovendo da tali premesse, deve desumersi che, implicando un'indagine sull'effettiva titolarità del rapporto dedotto, attiene al merito e non è mera questione preliminare quella sollevata dall'odierna convenuta, la quale ha dedotto la propria estraneità alle pretese azionate nella sede odierna, sul presupposto che il ricorso sarebbe contrassegnato da assoluta genericità e non troverebbe applicazione, nel caso di specie, il disposto dell'art. 2112 c.c., in quanto derogato dalla normativa speciale contenuta nell'art. 47, comma 4 bis, della legge n. 428/1990, con la conseguenza di essere estranea alle vicende relative ai rapporti di lavoro, eventualmente e successivamente intercorsi tra gli odierni ricorrenti e altre compagnie aeree neppure convenute nell'odierno giudizio. Tale circostanza, tuttavia, non priva la società convenuta della sua idoneità a essere destinataria di una pronuncia di merito nei suoi confronti, essendo la pretesa azionata dagli odierni ricorrenti relativa a un diritto di credito dichiaratamente maturato nei suoi soli confronti e nel periodo durante il quale perdurava il rapporto di lavoro tra le parti. Sul piano formale, pertanto, l'azione è stata correttamente introdotta in giudizio, dovendosi così valutare, alla stregua della difesa introdotta dalla convenuta se, effettivamente, la stessa sia o meno fondata, anche alla luce delle restanti eccezioni preliminari sollevate.
3. A parere del decidente, non sussistono dubbi in ordine alla titolarità delle obbligazioni dedotte in contratto in capo alla società resistente, la quale ha certamente – e incontestatamente – cessato la sua attività di vettore aereo il 31 dicembre 2014, ma per effetto di una cessione di azienda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., nei confronti della successiva datrice di lavoro dei ricorrenti, Controparte_6
Giova, infatti, osservare che in punto di fatto la sussistenza di una fattispecie di cessione di azienda, espressamente invocata nell'atto introduttivo, contrariamente a quanto dedotto in memoria di costituzione risulta comprovata dalla produzione documentale offerta dai lavoratori, specificamente dal contratto di cessione di ramo prodotto in allegato al ricorso (doc. n. 8), nonché dalle buste paga e dell'estratto contributivo, che comprovano il passaggio dei dipendenti nei confronti del cessionario, senza soluzione di continuità e mantenendo l'anzianità maturata presso il cedente (doc. nn. 24 e 25). Secondo la prospettazione della convenuta, trattandosi di impresa cedente in stato di crisi aziendale dovrebbe tuttavia applicarsi il disposto di cui al comma 4 bis e al comma 5 dell'art. 47 della legge n. 428/1990, con la conseguenza che la fattispecie non sarebbe regolata dalla previsione dell'art. 2112 c.c.
Si tratterebbe, in sostanza, secondo quanto dedotto in memoria di costituzione, di una fattispecie speciale di cessione, che resterebbe sottratta all'applicazione dell'art. 2112 c.c. e, per quanto qui specificamente rileva, al principio generale di solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti maturati in favore dei lavoratori all'atto della cessione.
3.1 Premesso che le due norme invocate dalla resistente sono diverse per ambito applicativo ed effetti, il quinto comma dell'art. 47 della legge n. 428/1990 stabiliva, nel testo vigente ratione temporis, che “Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l' articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante”. Tuttavia, non risulta dagli atti di causa che ricorressero le condizioni per l'applicazione del precetto in questione, non emergendo, in particolare, che nei confronti della cedente sia stata adottata “dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria”. Nessuna di queste condizioni, richieste dalla norma, emergono dal contratto di cessione di azienda, sopra indicato, né peraltro dagli stessi accordi conclusi precedentemente in sede sindacale, di cui al n. 27 della produzione documentale della convenuta, i quali, per contro, nel prevedere espressamente la cessione dei contratti di lavoro per il personale incluso negli elenchi allegati, senza soluzione di continuità, nell'organico della cessionaria, attestano soltanto la sussistenza di uno stato di crisi aziendale e l'applicazione del disposto del – diverso – comma 4 bis dell'art. 47, che, per l'appunto, si riferisce anche alle imprese in stato di crisi aziendale.
3.2 Con riferimento alla portata del comma 4 bis, il quale prevedeva, nel testo in vigore all'atto del conferimento del ramo di azienda, che “Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo”, la Suprema Corte, richiamando il proprio orientamento consolidato, nella sentenza 12 maggio 2022, n. 15231, ha avuto modo di chiarire che “In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi della L. n. 675 del 1977, art. 2, comma 5, lett. c), ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del D.Lgs. n. 270 del 1999, l'accordo sindacale di cui alla L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 4-bis, inserito dal D.L. n. 135 del 2009, conv. In L. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all'art.
2112 c.c., concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario, in quanto la locuzione - contenuta del predetto comma 4-bis - "Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'art. 2112 c.c., trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo", va letta in conformità al diritto dell'Unione Europea ed alla interpretazione che dello stesso ha fornito la Corte di giustizia, 11 giugno 2009, in causa C-561/07 (all'esito della procedura di infrazione avviata nei confronti della Repubblica italiana per violazione della Dir. n. 2001/23/CE), nel senso che gli accordi sindacali, nell'ambito di procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente sebbene non "in vista della liquidazione dei beni", non possono disporre dell'occupazione preesistente al trasferimento di impresa" (Cass. n. 10414 e Cass. n. 10415 del 2020; Cass. n. 17193, n. 17194, n. 17195, n. 17198, n. 17199, n. 17201 del 2020; da ultimo: Cass. n. 33154 del 2021)”. Accertato, quindi, che nel caso di specie trova applicazione il disposto dell'art. 2112 c.c. con riferimento al passaggio dei dipendenti della cedente, peraltro avvenuto pacificamente per tutti i ricorrenti in data 1 gennaio 2015 – come comprovato anche dalle buste paga prodotte in giudizio – trova conseguente applicazione anche il disposto contenuto nel secondo comma della norma, che prevede la responsabilità solidale del cedente per i crediti sussistenti al momento della cessione. A parte che, come univocamente stabilito dal Supremo Collegio, in termini pienamente condivisi dal decidente, gli accordi sindacali di cui all'art. 47, comma 4 bis, della legge n. 428/1990 operano soltanto sul piano dell'eventuale deroga delle condizioni di lavoro alle dipendenze del nuovo datore di lavoro, la parte datoriale non ha nemmeno indicato in quale clausola degli accordi sarebbe stata prevista una deroga al regime di responsabilità per le obbligazioni maturate al momento della cessione. Clausola derogatoria, invero, estranea alle previsioni negoziali in questione. Per contro, non assume alcuna attitudine derogatoria quanto eventualmente pattuito in segno contrario dai contraenti all'atto della cessione del ramo di azienda, non potendo gli stessi derogare a disposizioni imperative di legge. Ne discende, in definitiva, ai sensi dell'art. 2112 c.c., il regime di responsabilità solidale tra cedente e cessionario per i crediti maturati in precedenza.
4. Sulla base di questo rilievo preliminare va pertanto affrontata la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente, secondo cui il relativo termine non potrebbe continuare a decorrere in capo al cedente, ma soltanto – eventualmente –, nei confronti del cessionario, dovendosi così operare una scissione. L'assunto non può essere condiviso. L'art. 937 cod. nav. prevede, per tutti i diritti del personale della navigazione aerea, la decorrenza del termine di prescrizione, di durata biennale, dal giorno “dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto di lavoro”. Difetta, pertanto, con riferimento al passaggio in Controparte_3
il presupposto previsto dalla norma, rappresentato, come detto,
[...] dalla cessazione o risoluzione del contratto, e dunque del rapporto di lavoro, nel caso di specie giuridicamente proseguito con il cessionario. Né depone in senso inverso quanto argomentato dalla difesa di CP_5 in ordine alla circostanza che il trasferimento dell'azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c., integrerebbe una novazione soggettiva del rapporto, dal lato del datore di lavoro, poiché detta novazione non determina una soluzione nella continuità giuridica del rapporto di lavoro, che prosegue senz'altro con il cessionario, come dimostrato dalla pacifica esigibilità del TFR maturato anche alle dipendenze del cedente soltanto al momento della cessazione del rapporto di lavoro con il cessionario.
Invero, l'art. 2112 c.c., sancendo che “in caso di trasferimento d'azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”, impedisce di ritenere che il contratto di lavoro possa considerarsi cessato o risolto per effetto della sostituzione della parte datoriale. Ne discende che la sostituzione della parte datoriale ex art. 2112 c.c. non vale a integrare il dies a quo del termine prescrizionale individuato dall'art. 937 codice della navigazione. In questa linea interpretativa, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il diritto al trattamento di fine rapporto ex art. 2020 c.c. matura progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale, mentre soltanto l'esigibilità del credito è rinviata al momento della cessazione del rapporto (ed anche la prescrizione - può aggiungersi marginalmente - decorre da tale data: Cass., sez. lav., 18 febbraio 2010, n. 3894). Pertanto in caso di trasferimento d'azienda e di prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del cessionario ex art. 2112 c.c.. il datore di lavoro cedente è obbligato, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, successivo al trasferimento stesso, al pagamento delle quote di t.f.r. maturate fino alla data del trasferimento d'azienda e per tale credito del lavoratore sussiste il vincolo di solidarietà tra cedente e cessionario previsto dall'art. 2112 c.c., comma 2 invece unico obbligato al trattamento di fine rapporto, quanto alla quota di t.f.r. maturata nel periodo del rapporto successivo al trasferimento d'azienda, è il datore di lavoro cessionario”(cfr. Cass., sez. lav., n. 19291 del 22 settembre 2011). Per lo stesso ordine di motivi, anche il fatto che i ricorrenti non siano più inseriti nei turni di lavoro del personale di appare irrilevante, atteso CP_5 che di sbarco, a seguito del trasferimento di azienda, potrà propriamente parlarsi soltanto al momento in cui i lavoratori non saranno più inseriti nei turni di lavoro del cessionario, con cui il rapporto di lavoro è poi proseguito. 4.1 Infine, neppure rileva la circostanza che a seguito della cessione del rapporto di lavoro verrebbe meno il metus del lavoratore nei confronti del cedente, trattandosi di profilo del tutto estraneo alla ratio dell'art. 937 cod. nav. Sul punto la Corte Costituzionale, già nella sentenza n. 354/2006 – che ha fornito un'esegesi delle disposizioni in esame laddove prevedono per il personale marittimo e aeronautico la decorrenza della prescrizione soltanto dalla cessazione del rapporto (e non anche in costanza di rapporto), – ha chiarito che “Il fatto che la non decorrenza della prescrizione operasse solo per i rapporti disciplinati dal codice della navigazione costituisce prova dell'irrilevanza del metus come causa di giustificazione della specificità della disciplina del lavoro nautico e aeronautico…Ciò esclude logicamente che la ragion d'essere originaria della norma possa essere stata quella della tutela del lavoratore rispetto al timore di un licenziamento….Se il fondamento razionale delle disposizioni censurate deve, dunque, necessariamente essere ricercato all'interno del sistema del codice della navigazione, esso può essere rinvenuto solo nel fatto che le prestazioni lavorative del personale di bordo o di volo sono destinate ad espletarsi in luoghi diversi da quello di assunzione e di residenza del dipendente. Con la disposizione sulla decorrenza della prescrizione, il legislatore del 1942 ha inteso dare rilievo ad una situazione o di vera e propria impossibilità (per i rapporti a viaggio) o di particolare difficoltà (nel rapporto a più viaggi, in quello a tempo determinato e in quelli a tempo indeterminato) di esercizio del diritto, connesse alla fisica lontananza dal foro competente, in ciò non discostandosi dalla regola generale dell'art. 2935 cod. civ. Motivazioni, queste, che sono alla base delle norme dettate sia in tema di lavoro con il personale di volo (art. 937 cod. nav.), sia per il contratto di arruolamento (art. 373 cod. nav.). La specificità del fondamento razionale delle norme, non influenzata dall'evoluzione della tutela normativa e giurisprudenziale, giustifica la diversità di regime rispetto al lavoro comune. Devono, pertanto, ritenersi infondate le questioni di legittimità relative all'art. 3 Cost…”. È allora evidente che la ratio della disposizione, siccome ricostruita dal giudice delle leggi, non viene affatto meno per effetto del trasferimento di azienda, ove il rapporto di lavoro, e dunque le prestazioni del personale di bordo, prosegua senza soluzione di continuità con il cessionario, così come avvenuto nel caso di specie. Più di recente, la Consulta, nella sentenza n. 143 del 2023 che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Roma, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dell'art. 937, primo comma, cod. nav., dopo avere sottolineato il regime di specialità del rapporto della navigazione aerea, ha così motivato: “
8. La previsione di una prescrizione biennale più breve di quella ordinaria viene in qualche modo a compensare, in favore del datore di lavoro, la peculiarità della non decorrenza della prescrizione in corso di rapporto, che solo il codice della navigazione prevedeva prima della sentenza n. 63 del 1966. 9.- Altra peculiarità della norma in questione è quella della non decorrenza della prescrizione nel corso del rapporto con riguardo ad ogni e qualsiasi diritto correlato al rapporto di lavoro, anche diverso da quelli meramente retributivi. Infatti, l'art. 937 cod. nav. tutela non solo i crediti retributivi, ma tutti i diritti del lavoratore, a differenza di quanto previsto dalla sentenza n. 63 del 1966 che, per gli altri rapporti di lavoro, muovendo dal disposto dell'art. 36
Cost., ha affermato la non decorrenza della prescrizione, nel corso del rapporto contrattuale, con riferimento ai soli crediti retributivi. 10.- È proprio la specialità del lavoro nautico, sia marittimo che aereo, a giustificare il particolare regime di disciplina vigente nel settore. E invero, anche a non voler considerare la sussistenza di un metus, che peraltro potrebbe non essere limitato all'ipotesi di licenziamento ritorsivo, ma anche a possibili discriminazioni nelle destinazioni o negli avanzamenti di carriera, resta comunque fermo quanto dichiarato da questa Corte con la sentenza n. 354 del 2006, per la quale la specialità del rapporto di lavoro del personale aeronautico non consente una concreta possibilità di esercizio del diritto per l'estrema mobilità caratteristica dell'attività di tali lavoratori.
Gli argomenti portati dall'ordinanza di rimessione sull'evoluzione tecnologica, che oggi permetterebbe con un semplice messaggio di posta elettronica di interrompere la prescrizione, hanno una solo apparente plausibilità. Invero, l'atto interruttivo della prescrizione avviene di regola all'esito di una non semplice ponderazione dei vantaggi e possibili svantaggi che l'apertura di un contenzioso con il proprio datore di lavoro potrebbe comportare, valutazione questa che presuppone la consultazione di un legale al fine di avere l'esatta cognizione dei possibili esiti di un giudizio. È, pertanto, di tutta evidenza che il problema non si riduce alla mera comunicazione dell'atto interruttivo della prescrizione, ma piuttosto al processo decisionale che lo presuppone e che non può certo essere affrontato dall'interessato quando è lontano dal proprio contesto ambientale”. Con specifico riferimento all'altro profilo sollevato nell'ordinanza di rimessione, “in quanto la suddetta disposizione consentirebbe ai ricorrenti nel ricorso principale di far valere ancora, allo stato attuale, i propri diritti essendo i loro rapporti di lavoro proseguiti con la cessionaria , Controparte_7 ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.”, ha raggiunto la seguente conclusione:
“11.- La questione non può essere accolta neanche nei termini più limitati proposti dalla difesa di , secondo cui la decorrenza dalla fine CP_5 del rapporto potrebbe essere riferita, nel caso di trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ., al rapporto con l'impresa di provenienza, quella cedente, e non con l'impresa cessionaria. In concreto, a supporto di tale tesi, viene argomentato che, proprio nel caso di plurimi trasferimenti di azienda, frequenti nel settore aeronautico, l'ultima cessionaria non avrebbe contezza di diritti precedentemente maturati. Invece, proprio la sostanziale continuità dei rapporti e le selezioni che si frappongono nei diversi trasferimenti non possono non incidere sulla permanenza delle suddette ragioni inerenti il decorso della prescrizione nel codice della navigazione e, pertanto, anche tale proposta interpretativa va rigettata”.
4.2 È stato così confermato che nel caso di trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. la decorrenza del termine di prescrizione non va riferita alla fine del rapporto con l'impresa cedente, ma a quello con la cessionaria, sicché la stessa non può dirsi maturata con riguardo a nessuno dei ricorrenti, con rigetto dall'eccezione della resistente. In base all'estratto previdenziale e alle buste paga prodotte in giudizio, infatti (cfr. doc. nn. 24 e 25), risulta che sia ancora Parte_6 alle dipendenze della cessionaria sopra indicata, mentre lo siano state sino alla data della successiva assunzione presso , CP_4 Parte_1
, e (15 ottobre 2021) e Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_3
(16 ottobre 2021).
[...]
Dagli atti di causa, emerge poi che il ricorso, con cui sono state richieste le spettanze a titolo di differenze sull'indennità di volo, sia stato notificato alla resistente già alla data del 12 ottobre 2023, all'atto del deposito in giudizio e prima dell'emissione del decreto di fissazione udienza;
il medesimo ricorso introduttivo del presente giudizio è stato poi nuovamente notificato, insieme al relativo decreto di fissazione udienza, il 23 ottobre 2023 (cfr. doc. allegata alle note del 22 marzo 2024, relative alle notifiche alla controparte). Di conseguenza, avendo i ricorrenti e Pt_1 Pt_2 Pt_4 Pt_5 rivendicato nei confronti della compagine sociale resistente le loro Pt_3 spettanze entro due anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con la cessionaria interrompendo il corso della Controparte_3 prescrizione, l'eccezione sollevata in memoria di costituzione va disattesa.
5. Venendo al merito, tutti i ricorrenti hanno rivendicato la mancata inclusione nel trattamento retributivo percepito per il periodo annuale di ferie della indennità oraria integrativa di volo, così da percepire compensi molto inferiori a quelli ordinari, con riferimento al periodo 2009 – 2014, deducendo la nullità della normativa contrattuale applicata dal datore di lavoro. La questione, a parere del decidente, è fondata, essenzialmente per le ragioni esposte dalla Corte di cassazione nella sentenza 23 giugno 2022, n. 20216, secondo cui “Ai fini del calcolo della retribuzione dovuta al lavoratore navigante nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, deve tenersi conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa, stante la nullità dell'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico – limitatamente alla parte in cui esclude, per il predetto periodo minimo, l'indennità in questione dalla base di computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale – per contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005, norma imperativa che, interpretata alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa”. Il medesimo vizio di nullità (parziale) rilevato dalla S.C. in riferimento all'art. 10 del CCNL Assaereo – Sezione vettori, personale navigante tecnico (applicato dalla convenuta dal 16 luglio 2014), deve, per le medesime ragioni, essere rilevato con riferimento alle ulteriori clausole dello stesso contratto puntualmente richiamate in ricorso e, cioè, l'art. 8 (ferie) sezione seconda – assistenti di volo, e l'art. 25 (componenti trattamento economico e loro pagamento), nonché alle corrispondenti clausole del contratto collettivo Contro aziendale pplicato fino al 16 luglio 2014 e, cioè, gli artt. 8 e 25 sezione b
– assistenti di volo (doc. n. 8 del ricorso). Come nel caso esaminato dalla S.C. nella sopra citata sentenza n. 20216/2022, anche nel presente giudizio, in fatto, secondo quanto puntualmente dedotto in ricorso, l'indennità di volo integrativa costituisce una significativa componente della retribuzione che incide nella misura circa del 40%. Si fa integrale rinvio all'ampia motivazione della testé citata sentenza, che, come detto, si condivide pienamente sotto tutti i profili, per respingere sia l'eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 10 del d. lgs. n. 66/2003 e 4 del d. lgs. n. 185/2005, attuativi rispettivamente delle direttive 2003/88/CE e 2000/79/CE, ove interpretati nel senso che l'IVO debba essere inclusa nel computo della retribuzione feriale, in quanto si porrebbero in contrasto con gli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost., nonché dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, che ordina l'esecuzione del TFUE, nella parte in cui impone l'applicazione delle direttive 2000/79/CE e 2003/88/CE così come interpretate dalla CGUE nella causa C-155/10, sia l'istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE per chiedere se l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e l'art. 4 della direttiva 2000/79/CE, con riferimento alla normativa nazionale, “ostino ad una disciplina nazionale che consente all'autonomia contrattuale collettiva di prevedere per i lavoratori il pagamento di indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, escludendole al contempo dalla retribuzione ordinaria
e, di conseguenza, non computandole nella retribuzione dei giorni di ferie annuali”. Esaustive argomentazioni idonee a respingere tali eccezioni si leggono infatti ai punti 33-49 della sentenza della S.C. n. 20216/2022.
5.1 Privo di pregio è l'assunto difensivo datoriale secondo cui, avendo comunque la contrattazione collettiva di settore regolato la retribuzione spettante durante il periodo feriale, includendovi l'indennità di volo minima garantita, la fattispecie sarebbe diversa da quella affrontata della Corte europea nei confronti di un vettore, British Arways, il quale non attribuiva al personale alcuna indennità di volo durante il periodo feriale: sicché la mancata considerazione anche dell'indennità oraria di volo integrativa nel trattamento retributivo feriale non renderebbe il trattamento economico non comparabile con quello percepito durante lo svolgimento delle mansioni e non si determinerebbe alcuna attitudine dissuasiva nei confronti dei lavoratori. Questi argomenti non sono condivisibili e sono stati direttamente confutati anche dalla successiva giurisprudenza di legittimità, che muovendosi nel medesimo solco interpretativo della sentenza 20216/2022 ne ha ribadito i principi e definito i contorni applicativi, precisando come la riduzione del trattamento economico durante il periodo feriale produca un effetto dissuasivo ex ante e che, di conseguenza, la retribuzione del periodo feriale deve essere equivalente a quella dell'arco temporale lavorato. In fattispecie diversa, ma regolata dai medesimi principi, la Suprema Corte ha ribadito che la retribuzione delle ferie deve comprendere qualsiasi importo correlato all'esecuzione delle mansioni lavorative e allo status del lavoratore, in conformità al diritto comunitario;
in quest'ottica, in particolare, sono stati richiamati i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in particolare la sentenza «Williams» del 15 settembre 2011, che impone di includere nella retribuzione feriale qualsiasi importo correlato alle mansioni lavorative per evitare un effetto dissuasivo sull'esercizio del diritto alle ferie, così confermando che la retribuzione delle ferie deve essere pari a quella ordinaria del lavoratore, per evitare che una diminuzione della retribuzione dissuada il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie (cfr. Cass., sez. lav., n. 14089 del 21 maggio 2024). Così, in particolare, ha motivato il Supremo Collegio: “
5. Questa Corte (come anche rilevato dal P.G. nella requisitoria scritta) ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C-520/06, nonché, con riguardo al CP_8 personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022).
6. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 5.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE
13.12.2018, C-385/17, ). Parte_7
7. In questo senso, si è precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. . Per_1
8. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019).
9. In applicazione di tali orientamenti ed in applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005 (che attuava la direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. n. 20216/2022). 10. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012)”. 5.2 Nel medesimo versante interpretativo, la sentenza della Corte di Cassazione n. 13972 del 20 maggio 2024, sul presupposto che “Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89
Marleasing p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p. 26, CGUE CP_9
10/04/1984 causa C-14/83 von Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa CP_10
p. 51, tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa
[...] motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso”, ha ribadito che “10.1. Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha Persona_2 precisato che con l'espressione <
To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20). 10.2. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425). 10.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
“status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589). 10.4. Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216)”.
5.3 Nella coeva sentenza n. 13392 del 20 maggio 2024 il giudice di legittimità, peraltro anche in questo caso espressamente richiamando in senso adesivo le statuizioni della sentenza n. 20216/2022 in ordine al personale aereo navigante, ha ancor meglio puntualizzato che “12. Questa Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. n. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C-520/06, nonché, con riguardo CP_8 al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022). 13. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE 13.12.2018, C-385/17, ). Parte_7
14. In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. ”. Per_1
5.4 Ancora, in chiave nomofilattica e in continuità con l'interpretazione consolidata, il Supremo collegio ha ribadito nella sentenza n. 19991 del 19 luglio 2024 che “10. essi non sono fondati, per i motivi espressi in numerosi precedenti di questa Corte, cui si rinvia, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (tra le molte pronunce, Cass. nn. 15604, 13321, 11760, 11758, 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711,
19663, 18160/2023; 11. questa Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06
e C-520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022);
12. i principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE
13.12.2018, C-385/17, ); Parte_7 13. in questo senso, si è precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. ; Per_1
14. conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021)”. Alla stregua di queste premesse, il Collegio ha ritenuto che “20. nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale;
tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate;
21. la giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva;
22. è stato affermato che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” (sent. CGUE Williams cit., § 21); che “l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto”, e che “quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (…) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (sent. CGUE cit., § 44); che il giudice nazionale è Parte_7 tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che “una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo” (sent. CGUE Torsten Hein cit., § 52); che “occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (…) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (sent. CGUE Williams cit., § 23), sicché “qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite” (sent. CGUE Koch cit., § 41)”.
5.5 Da ultimo, nel richiamare siffatti precedenti in senso adesivo, con specifico riferimento anche alla sentenza n. 20216/2022, la Suprema Corte ha confermato che “La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE per come interpretato dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore, in modo da evitare che il prestatore sia indotto a rinunziare al riposo annuale allo scopo di non subire decurtazioni nel trattamento retributivo” (cfr. Cass., sez. lav., n. 25840 del 27 settembre 2024). Come si vede, rappresenta indirizzo interpretativo granitico nella giurisprudenza di legittimità, per motivazioni pienamente condivise dal decidente, quello secondo cui l'indennità integrativa di volo debba essere computata nella retribuzione feriale del personale navigante al fine di rendere il dettato normativo interno adeguato alle previsioni di quello eurounitario, producendosi, in caso contrario, a una verifica ex ante – per l'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie –, una riduzione di compensi inerenti alle mansioni proprie della qualifica rivestita e, al contempo, un effetto potenzialmente dissuasivo dal godimento delle stesse.
6. Va, infine, esaminata la questione sollevata in via subordinata in memoria di costituzione, che poggia sulla natura inscindibile delle clausole negoziali. In tale prospettiva, è stato evidenziato che nel contratto collettivo è espressamente presente una clausola, contenuta nell'articolo 1, rubricato
“ambito di applicazione”, che sancisce che “il presente contratto rappresenta la regolamentazione economica e normativa unitaria, inscindibile ed esclusiva dei rapporti di lavoro dei dipendenti della Società Compagnia Aerea Italiana…”. Secondo quanto dedotto dal datore di lavoro, pertanto, l'eventuale nullità delle clausole contrattuali contestate dai ricorrenti determinerebbe l'inevitabile caducazione/inefficacia delle previsioni contrattuali che tali indennità introducono e che fanno parte del medesimo istituto: invero, il fine della clausola di inscindibilità – frequente nei contratti collettivi – è proprio quello di creare una insuperabile simbiosi tra alcune parti del contratto collettivo che simul stabunt o simul cadent, proprio per evitare che operazioni di ortopedia parziale possano falsare il voluto dalle parti e i complessi scambi o transazioni che danno luogo alla stipulazione di un contratto collettivo (quanto meno all'interno di ciascun istituto). Secondo l'insegnamento costante della Suprema Corte, “Il concetto di nullità parziale, di cui all'art. 1419, comma 1, c.c., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola;
conseguentemente, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto” (cfr., di recente, Cass., sez. 3, n. 18794 del 4 luglio 2023). Orbene, anche a reputare che la clausola impugnata abbia natura essenziale, a norma dell'art. 1419, comma 2, c.c. “La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative”. La norma detta un'eccezione al principio stabilito nel primo comma, giacché anche se risulta che il contratto non sarebbe stato concluso senza la clausola colpita da nullità, non se ne determina nullità totale se la clausola nulla è sostituita di diritto da norme cogenti. Invero, in deroga alla regola generale della corrispondenza dell'efficacia del negozio all'intento perseguito dalle parti, in taluni casi l'intervento autoritario della norma opera nei confronti dell'autonomia negoziale, ogni qualvolta che il legislatore, prescindendo da ogni considerazione della volontà, anche meramente ipotetica, delle parti, attribuisce al negozio un'efficacia diversa da quella voluta. In questo ordine di idee, la Corte di legittimità, con argomenti pienamente condivisi dal decidente e valorizzando il sistema delle c.d. nullità protettive, che caratterizzano sotto vari aspetti il contratto di lavoro, è giunto alla conclusione che il regime di nullità parziale travolgente l'intero contratto non possa mai operare per il contratto di lavoro a termine, venendo le conseguenze dell'apposizione di una clausola – del termine – nulla sostituita di diritto da una disposizione di carattere imperativo, posta a tutela del lavoratore, in forza della quale gli effetti della nullità restano circoscritti alla sola clausola (cfr., in motivazione, Cass., sez. lav., n. 12985 del 21 maggio 2008). Vale riportare per esteso il condivisibile passaggio motivazionale della pronuncia del Supremo Collegio da ultimo citata, dal momento che esprime principi formulati in fattispecie differente, ma sostanzialmente analoga a quella controversa quanto a risvolti giuridici, peraltro enunciati con una matrice generale: “questa Corte ha altresì costantemente affermato che la disposizione dell'art. 1419 c.c., comma 2 "impedisce che al risultato dell'invalidità dell'intero contratto possa pervenirsi in considerazione della sussistenza di un vizio del consenso cagionato da errore di diritto essenziale, avente ad oggetto la clausola nulla in rapporto alla norma imperativa destinata a sostituirla, poiché l'essenzialità di tale clausola rimane esclusa dalla stessa prevista sua sostituzione con una regola posta a tutela di interessi collettivi di preminente interesse pubblico" (v. fra le altre Cass. 23-1-1999 n. 645, Cass. sez. 3^ 29-9- 2005 n. 19156). In particolare, poi, Cass. 13-5-1983 n. 3293 (pur con riferimento al pregresso regime di cui alla L. n. 230 del 1962) ha altresì precisato che "tale principio trova applicazione anche nel caso di apposizione del termine finale ad un contratto di lavoro subordinato, fuori dalle ipotesi espressamente previste dalla legge, che non può mai essere considerata come una causa sine qua non della stipulazione, ma costituisce un patto che ... è riconducibile al novero degli accidentalia negotii". Tale riconducibilità deve ancor più affermarsi nel nuovo regime, in considerazione della chiara lettera della norma ("E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni ...", "L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta ...") nonché del carattere imperativo della stessa, nell'ampio senso sopra evidenziato, per cui deve ritenersi che, anche nella nuova norma (e pure anteriormente alla recente L. n. 247 del 2007), in definitiva, il termine resta elemento accidentale, con la conseguenza che, parimenti, la nullità della relativa clausola non si estende all'intero contratto. Nella specie, però, oltre a tali argomenti, rilevano, soprattutto, le considerazioni proprie della inderogabilità tipica delle norme poste a tutela dei lavoratori, nel chiaro solco tracciato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 210 del 1992 (confermata, nella sostanza, dalla successiva sentenza n. 283 del 2005), in ragione del quale, in sostanza, non può che disattendersi la interpretazione, del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, in combinato disposto con l'art. 1419 c.c. nel senso proposto dalla ricorrente. La Corte costituzionale, infatti, (pur con riferimento alla fattispecie del contratto di lavoro a tempo parziale) ha chiaramente affermato, in generale, che: "L'art. 1419 c.c., comma 1 ... non è applicabile rispetto al contratto di lavoro, allorquando la nullità della clausola derivi dalla contrarietà di essa a norme imperative poste a tutela del lavoratore, così come, più in generale, la disciplina degli effetti della contrarietà del contratto a norme imperative trova in questo campo (come anche in altri) significativi adattamenti, volti appunto ad evitare la conseguenza della nullità del contratto. Ciò in ragione del fatto che, se la norma imperativa è posta a protezione di uno dei contraenti, nella presunzione che il testo contrattuale gli sia imposto dall'altro contraente, la nullità integrale del contratto nuocerebbe, anziché giovare, al contraente che il legislatore intende proteggere (…)Tutto ciò, del resto, rappresenta una naturale e generale conseguenza del fatto che, nel campo del diritto del lavoro - in ragione della disuguaglianza di fatto delle parti del contratto, dell'immanenza della persona del lavoratore nel contenuto del rapporto e, infine, dell'incidenza che la disciplina di quest'ultimo ha rispetto ad interessi sociali e collettivi - le norme imperative non assolvono solo al ruolo di condizioni di efficacia giuridica della volontà negoziale, ma, insieme alle norme collettive, regolano direttamente il rapporto, in misura certamente prevalente rispetto all'autonomia individuale, cosicché il rapporto di lavoro, che pur trae vita dal contratto, è invece regolato soprattutto da fonti eteronome, indipendentemente dalla comune volontà dei contraenti ed anche contro di essa. Non hanno quindi modo di trovare applicazione, in questo campo, quei limiti alla operatività del principio di conservazione del rapporto che sono strettamente collegati all'identificazione nel contratto della fonte primaria del regolamento negoziale, come si verifica nell'ambito della disciplina comune dei contratti. E la violazione del modello di contratto e di rapporto imposto all'autonomia individuale da luogo, di regola, alla conformazione reale del rapporto concreto al modello prescritto - per via di sostituzione o integrazione della disciplina pattuita con quella legale ovvero per via del disconoscimento di effetti alla sola disposizione contrattuale illegittima - e non già alla riduzione del rapporto reale ad una condizione di totale o parziale irrilevanza giuridica”.
6.1 Successivamente, nel medesimo ordine di idee sull'applicazione della norma di diritto imperativa in sostituzione di quella nulla al fine di preservare gli effetti del contratto e prevenirne la nullità totale, sempre con riferimento ai contratti a tempo determinato, ma con argomenti di respiro generale, con sentenza n. 5241 del 2 aprile 2012 la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha così precisato: “Tale soluzione trova, del resto, conferma nei consolidati principi, più volte affermati da questa Corte di legittimità, con riferimento, da un lato, al carattere eccezionale della nullità totale (v., fra le altre, Cass.
10050/1996; Cass. 11248/1997) e, dall'altro, alla portata della norma di cui al secondo comma dell'art. 1419 c.c.. 41. In particolare è stato affermato che, ai fini dell'operatività della disposizione di cui all'art. 1419 c.c., comma 2, che contempla la sostituzione delle clausole nulle di un contratto contrastanti con norme inderogabili, con la normativa legale, non si richiede che le disposizioni inderogabili dispongano espressamente la sostituzione, in quanto la locuzione codicistica ("sono sostituite di diritto") va interpretata non nel senso dell'esigenza di una previsione espressa della sostituzione, ma in quello dell'automaticità della stessa, trattandosi di elementi necessari del contratto o di aspetti tipici del rapporto, cui la legge ha apprestato una propria inderogabile disciplina" (v., ex multis, Cass. 6170/2005). 42. Tale indirizzo risulta coerente anche sul piano sistematico, in rapporto al principio generale fissato dall'art. 1339 c.c. che ha una portata generale nel quadro della (etero)integrazione della regolamentazione contrattuale. 43. Peraltro questa Corte ha costantemente affermato che la disposizione dell'art. 1419 c.c., comma 2, "impedisce che al risultato dell'invalidità dell'intero contratto possa pervenirsi in considerazione della sussistenza di un vizio del consenso cagionato da errore di diritto essenziale, avente ad oggetto la clausola nulla in rapporto alla norma imperativa destinata a sostituirla, poiché l'essenzialità di tale clausola rimane esclusa dalla stessa prevista sua sostituzione con una regola posta a tutela di interessi collettivi di preminente interesse pubblico" (v., fra le altre, Cass. 19156/2005)”. Alla stregua di questi condivisibili principi esegetici tracciati dalla Corte di legittimità, occorre pertanto concludere che l'inserzione automatica di clausole ex lege, specificamente l'art. 4 del d. lgs. n. 185/2005, come interpretato alla luce del diritto europeo, impedisce che assuma rilievo l'argomentazione sulla inscindibilità delle clausole collettive in esame. Del resto, accedere alla tesi datoriale produrrebbe un effetto paradossale, giacché reputare che le clausole sulla retribuzione del periodo feriale, incidendo su quelle che riguardano la misura e la composizione del trattamento retributivo ordinario, determinino un effetto complessivo di nullità per la loro inscindibilità, finirebbe non per rendere lecite clausole nulle (quelle sui compensi per le ferie, che resterebbero contra legem), ma per travolgere per intero le previsioni sul trattamento stipendiale dei dipendenti della compagnia di volo.
7. Con riferimento al criterio di quantificazione della retribuzione spettante nei giorni di ferie di fonte legale, ritiene questo Tribunale che – seguendo le indicazioni fornite dalla Corte di giustizia, secondo cui occorre guardare alla retribuzione media percepita in un periodo di riferimento giudicato rappresentativo (punto 26 della sentenza del 15 settembre 2011,
Williams e altri
contro
British Airways plc, causa C-155/10, ampiamente disaminata in senso adesivo anche dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 20216/2022) – in considerazione della variabilità degli importi corrisposti mensilmente ai lavoratori a titolo di indennità di volo integrativa, il periodo significativo di riferimento vada individuato in un anno solare, che costituisce un arco temporale sufficientemente ampio da neutralizzare le variabili temporanee. Pertanto, la retribuzione del giorno di ferie imposta dalla norma imperativa è costituita, oltre che dalla somma corrisposta da (tenendo CP_5 conto, soltanto, dello stipendio mensile e dell'IVMG), anche dal valore medio dell'indennità di volo integrativa percepita dal lavoratore nel singolo anno solare. Tale valore medio è costituito dal totale delle somme percepite dal lavoratore a titolo di indennità di volo integrativa in un anno solare, diviso per il numero risultante dalla sottrazione tra 365 ed il numero di giorni di ferie godute nel singolo anno, nonché il numero di giorni in cui, per il verificarsi di eventi peculiari che incidono sul rapporto lavorativo (quali la malattia, l'aspettativa, la maternità, la cassa integrazione, la solidarietà espansiva o difensiva, il congedo parentale ecc…), i criteri per la determinazione della retribuzione sono differenti da quelli ordinari applicati nel periodo in cui il rapporto ha regolare esecuzione. Per comprendere quale sia la motivazione del criterio adottato basti pensare che, qualora si procedesse a dividere per 365 senza operare tale sottrazione, non si ricaverebbe un dato realmente corrispondente all'incidenza dell'indennità di volo integrativa sulla retribuzione del lavoratore. Infatti, tale indennità è una componente della normale retribuzione corrisposta al lavoratore navigante, che si aggiunge allo stipendio mensile e all'indennità di volo minima garantita, in modo tale che, quanto il rapporto ha regolare esecuzione per un intero mese, vengono corrisposte somme fisse a titolo di stipendio mensile e indennità di volo minima garantita e una somma variabile a titolo di indennità di volo integrativa;
quando, invece, si verificano eventi peculiari, quali quelli sopra citati, in ragione dei quali spetta al lavoratore non la normale retribuzione, bensì emolumenti retributivi, in genere definiti indennità, computati secondo appositi criteri stabiliti dalla legge o dalle parti sociali, viene meno l'ordinaria articolazione della retribuzione nelle tre componenti di cui si è detto. L'esatta incidenza dell'indennità di volo integrativa sulla retribuzione del lavoratore navigante si apprezza, allora, solo eliminando i periodi – ove, ovviamente, sussistenti – in cui non vengono seguiti gli ordinari criteri. L'individuazione dell'esatto criterio di determinazione della retribuzione imposta dalle norme imperative per il periodo di ferie non consente di accogliere la domanda di pagamento delle somme richieste nel ricorso, perché le stesse sono state determinate utilizzando un criterio di quantificazione – fermamente contestato, peraltro, in memoria di costituzione – che non appare conforme ai principi di diritto interno e comunitario che governano la materia, per come anche ricostruiti dal giudice legittimità con la sentenza n. 20216/2022 e con le successive pronunce, sopra richiamate. Infatti, i ricorrenti hanno richiesto per ogni giorno di ferie fruito la retribuzione pari a 2,5 ore di volo, considerando il numero massimo di ore di volo consentito in un anno (900) e dividendolo per 365; in tal modo, se il lavoratore, nell'anno di riferimento, ha volato per un numero di ore inferiore al massimo, si determina l'inaccettabile risultato di retribuire il giorno di ferie in misura maggiore rispetto alla retribuzione media dei giorni di servizio, determinando una ingiustificata locupletazione in favore del lavoratore. Inoltre, un criterio similmente standardizzato non terrebbe conto della necessità di parametrare la retribuzione delle ferie a quella ordinaria e media in un periodo rappresentativo, come richiesto dalla Corte di Giustizia. La circostanza che nel ricorso sia stato adottato un errato criterio di determinazione delle differenze retributive non impedisce, tuttavia, di procedere alla esatta quantificazione delle stesse in corso di causa, attraverso una consulenza tecnica d'ufficio (sulla possibilità di procedere alla quantificazione in giudizio delle differenze retributive v., tra le tante, Cass., sez. lav., 1 febbraio 2013, n. 2416 e Cass., sez. lav., 11 aprile 2016, n. 7041), fermo restando che la consulenza può essere svolta solo sulla base della documentazione tempestivamente e ritualmente prodotta dalle parti nel giudizio, ovvero acquisita dal giudice ricorrendo ai poteri officiosi, ove ne sussistano i presupposti. Invero, lo strumento della consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzato per supplire a carenze assertive e, in linea di massima, nemmeno probatorie delle parti, con l'unico limite dell'utilizzabilità dei poteri ufficiosi ex art. 421 c.p.c. ove si renda necessario approfondire significativi spunti di indagine già ritualmente e tempestivamente forniti dalle prove offerte al processo. Per tale ragione, è stato conferito l'incarico peritale, chiedendo al consulente di procedere a determinare, distintamente per ciascun anno solare, il numero dei giorni di ferie goduti nel singolo anno solare (sulla scorta delle buste paga in atti o, in difetto, sulla scorta delle tabelle redatte da parte ricorrente, ove tale dato è chiaramente indicato e non è stato oggetto di contestazioni da parte di , il totale dell'indennità di volo integrativa percepita nel singolo CP_5 anno solare (sulla scorta delle buste paga in atti), i giorni di eventuale assenza nell'anno solare specificandone il titolo (malattia, aspettativa, maternità, cassa integrazione, congedo parentale o altre cause) se risultano dalle buste paga in atti, con l'espressa indicazione che, con riferimento agli anni solari per i quali non sia possibile effettuare tale calcolo per assenza di tutte le buste paga, l'ausiliario effettuerà il calcolo esclusivamente in base alle tabelle redatte da parte ricorrente. Giova sul punto precisare che i ricorrenti hanno prodotto in allegato alla costituzione in giudizio le buste paga rilasciate dal datore di lavoro e che, peraltro, i dati relativi ai giorni di ferie fruiti nel corso dell'anno e delle giornate e delle ore di volo sono stati puntualmente allegati nell'atto introduttivo, senza che sia stata svolta alcuna effettiva e puntuale contestazione in memoria di costituzione, sicché si tratta di elementi fattuali definitivamente acquisiti al giudizio. Invero, nell'ambito del processo del lavoro, di cui agli artt. 409 ss. c.p.c., l'onere di contestazione trae origine dal disposto dell'art. 416 c.p.c., che addossa al convenuto l'onere “di prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione” e lo riferisce espressamente “ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”, di talché la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto, che ne rende inutile la prova siccome non più controverso, espungendolo dal thema probandum, si pone in coerenza con la struttura del processo, finalizzata a far sì che all'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. la causa giunga delineata in modo compiuto per quanto attiene all'oggetto e alle esigenze istruttorie (cfr., per tutte, Cass., Sez
.Un. nn. 761 del 2002 e 11353 del 2004).
7.1 In ragione della rinuncia all'incarico da parte di due c.t.u. nominati dal Tribunale, il decidente ha affidato a parte ricorrente l'incarico di predisporre conteggi subordinati elaborati sulla base dei principi sopra indicati, assegnando a parte convenuta termine sino a 20 giorni prima dell'udienza di discussione per contestare gli eventuali errori di calcolo effettuati da parte ricorrente e procedere, in questo caso, alla predisposizione di un conteggio alternativo sulla base delle linee tracciate nell'elaborazione del quesito. Detto termine, tuttavia, non è stato rispettato da parte resistente, la quale ha proceduto a contestazione tardiva e generica, sostanzialmente replicando le medesime doglianze già indirizzate nei confronti dei conteggi elaborati in allegato in ricorso, senza tenere conto che i nuovi sono diversi e senza, soprattutto, produrre conteggi alternativi, come richiesto dal decidente per potere riscontrare l'eventuale errore commesso da parte ricorrente nell'applicare i parametri sopra stabiliti. Ciononostante, la quantificazione delle differenze retributive non può essere effettuata sulla base dei conteggi subordinati predisposti da parte ricorrente, i quali non sono stati predisposti in applicazione dei criteri formulati nel quesito peritale, né dei parametri fissati dal decidente. Invero, dopo avere calcolato l'importo dell'indennità di volo integrativa annuale, di guisa da non alterare le diverse tipologie di volo – a corto e a lungo raggio, effettuate, le quali sono remunerate in modo differente –, nel provvedere a determinare l'importo medio giornaliero parte ricorrente ha provveduto a dividere l'importo annuo non per i giorni dell'anno (365), detratte le assenze per ferie o altri motivi, come espressamente indicato, ma per i soli giorni di volo effettivo, sì da quantificare l'indennità media giornaliera in modo non corrispondente alla sua effettiva incidenza sulla prestazione lavorativa annua.
Per l'effetto, anche il calcolo dell'IVO spettante, ottenuta moltiplicando l'importo giornaliero per il numero di giorni di ferie goduti nell'anno risulta non corretto e, segnatamente, di gran lunga eccedente rispetto a quello effettivamente spettante (cfr. conteggi subordinati depositati in allegato alle note all'uopo autorizzate).
8. Ritiene, pertanto, il decidente di dover procedere alla rimodulazione dei conteggi subordinati, i cui dati fattuali non sono stati oggetto di contestazione, provvedendo a riliquidare l'indennità di volo oraria media annua per ogni ricorrente, per ogni annualità oggetto di controversia, effettuando il calcolo nel seguente modo: in primo luogo, tenere in considerazione l'I.V.O. annua percepita da ogni lavoratore, per come indicata nei conteggi subordinati, successivamente suddividerla per i giorni dell'anno, detraendo altresì i periodi di assenza, per come parimenti risultanti nei conteggi – ove esattamente determinati – e, infine, moltiplicarla per il numero di ferie godute da ogni lavoratore nell'anno di riferimento, provvedendo poi alla relativa sommatoria delle varie annualità, per liquidare i crediti per ogni ricorrente, nei termini che seguono.
8.1 Con riguardo a , assunto dall'1 febbraio 2010, Parte_1 nell'anno 2010 risulta una I.V.O. annuale di € 8.071,19, 100 giorni di volo, 31 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera, che va quantificata dividendo non per i soli giorni di volo, ma per le mensilità dell'intero anno solare, detratte le assenze per ferie o altri motivi (tenuto peraltro conto, per questo specifico anno, della data di assunzione, successiva all'inizio dell'anno solare: 365 - 31 - 31= 303), ammonta al minore importo di € 26,63 e il relativo credito a € 825,53. Nell'anno 2011 risulta una I.V.O. annuale di € 6.145,47 e 36 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 18,68 e il relativo credito a € 672,48. Nell'anno 2012 risulta una I.V.O. annuale di € 7.016,52 e 31 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 21,00 e il relativo credito a € 651,00. Nell'anno 2013 risulta una I.V.O. annuale di € 5.900,84 e 31 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 17,66 e il relativo credito a € 547,46. Nell'anno 2014 risulta una I.V.O. annuale di € 7.420,94 e 30 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché
l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 22,15 e il relativo credito a € 664,50. Il credito complessivo in favore del ricorrente ammonta, in definitiva, a
€ 3.360,97.
8.2 Con riguardo a , assunto l'1 novembre 2010, nell'anno Parte_2
2010 risulta una I.V.O. annuale di € 1.369,85, 21 giorni di volo, 7 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera, che va quantificata dividendo non per i soli giorni di volo, ma per le mensilità dell'intero anno solare, detratte le assenze per ferie o altri motivi (tenuto peraltro conto, per questo specifico anno, della data di assunzione, successiva all'inizio dell'anno solare: 365 - 304 - 7 = 54), ammonta al minore importo di € 25,36 e il relativo credito a € 177,52. Nell'anno 2011 risulta una I.V.O. annuale di € 12.334,28 e 30 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 36,81 e il relativo credito a € 1.104,30. Nell'anno 2012 risulta una I.V.O. annuale di € 10.915,33 e 29 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 32,48 e il relativo credito a € 942,09. Nell'anno 2013 risulta una I.V.O. annuale di € 10.244,47 e 31 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 30,67 e il relativo credito a € 950,77. Nell'anno 2014 risulta una I.V.O. annuale di € 12.952,90 e 28 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 38,43 e il relativo credito a € 1.076,04. Il credito complessivo in favore del ricorrente ammonta, in definitiva, a
€ 4.250,72. 8.3 Con riguardo a assunto il 16 novembre 2009, Parte_3 nell'anno 2010 risulta una I.V.O. annuale di € 4.054,50, 83 giorni di volo, 43 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera, che va quantificata dividendo non per i soli giorni di volo, ma per le mensilità dell'intero anno solare, detratte le assenze per ferie (365 - 43 = 322), ammonta al minore importo di € 12,59 e il relativo credito a € 541,37. Nell'anno 2011 risulta una I.V.O. annuale di € 9.205,20 e 40 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 28,32, e il relativo credito a € 1.132,80. Nell'anno 2012 risulta una I.V.O. annuale di € 5.357,90 e 21 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 15,57 e il relativo credito a € 326,97. Nell'anno 2013 risulta una I.V.O. annuale di € 5.408,15 e 33 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 16,28 e il relativo credito a € 537,24. Nell'anno 2014 risulta una I.V.O. annuale di € 6.633,82 e 30 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché
l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 19,80 e il relativo credito a € 594. Il credito complessivo in favore del ricorrente ammonta, in definitiva, a
€ 3.132,38.
8.4 Con riguardo a assunta il 12 luglio 2010, nell'anno Parte_4
2010 risulta una I.V.O. annuale di € 1.590,09, 28 giorni di volo, 3 giorni di ferie e l'assenza nel mese di settembre per part-time verticale, sicché l'I.V.O. giornaliera, che va quantificata dividendo non per i soli giorni di volo, ma per le mensilità dell'intero anno solare, detratte le assenze per ferie e altri motivi
(tenuto peraltro conto, per questo specifico anno, della data di assunzione, successiva all'inizio dell'anno solare: 365 - 192 - 30 - 3 = 140), ammonta al minore importo di € 11,35 e il relativo credito a € 34,05. Nell'anno 2011 risulta una I.V.O. annuale di € 7.796,27 e 24 giorni di ferie, nonché l'assenza nel mese di settembre per part-time verticale, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 25,06 e il relativo credito a € 601,44. Nell'anno 2012 risulta una I.V.O. annuale di € 6.239,69 e 20 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 18,08 e il relativo credito a € 361,60. Nell'anno 2013 risulta una I.V.O. annuale di € 2.366,72 e 14 giorni di ferie, nonché le assenze nei mesi di maggio, giugno, agosto e settembre per part- time verticale, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 10,33 e il relativo credito a € 144,62. Nell'anno 2014 risulta una I.V.O. annuale di € 8.214,08 e 15 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 23,46 e il relativo credito a € 351,90. Il credito complessivo in favore della ricorrente ammonta, in definitiva, a € 1.493,61.
8.5 Con riguardo a , assunta il 16 novembre 2009, Parte_5 premesso che nessun compenso spetta – né, per la verità, è stato chiesto per l'anno 2009, nel quale non ha fruito di giornate di ferie – nell'anno 2010 risulta una I.V.O. annuale di € 15.522,06, 183 giorni di volo, 41 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera, che va quantificata dividendo non per i soli giorni di volo, ma per le mensilità dell'intero anno solare, detratte le assenze per ferie e altri motivi (365 - 41 = 324), ammonta al minore importo di € 47,90 e il relativo credito a € 1.963,90.
Nell'anno 2011 risulta una I.V.O. annuale di € 12.974,77 e 33 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 39,08 e il relativo credito a € 1.289,64. Nell'anno 2012 risulta una I.V.O. annuale di € 13.300,70 e 22 giorni di ferie, mentre risulta un periodo di assenza per maternità a novembre e dicembre, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 47,16 e il relativo credito a € 1.037,52. Nell'anno 2013 la ricorrente è stata interamente assente per maternità e non è stato, di conseguenza, rivendicato alcun compenso.
Nell'anno 2014 risulta una I.V.O. annuale di € 4.873,88 e 49 giorni di ferie, mentre risulta un periodo di assenza per maternità da gennaio a giugno, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 36,10 e il relativo credito a € 1.768,90. Il credito complessivo in favore della ricorrente ammonta, in definitiva, a € 6.059,96.
8.6 Con riguardo a , assunta il 13 gennaio Parte_6
2009, nell'anno 2009 risulta una I.V.O. annuale di € 6.251,66, 128 giorni di volo, 25 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera, che va quantificata dividendo non per i soli giorni di volo, ma per le mensilità dell'intero anno solare, detratte le assenze per ferie o altri motivi (tenuto peraltro conto, per questo specifico anno, anche della data di assunzione, successiva all'inizio dell'anno solare: 365 - 12 - 25 = 328), ammonta al minore importo di € 19,05 e il relativo credito a € 476,25. Nell'anno 2010 risulta una I.V.O. annuale di € 5.252,72 e 16 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 15,05 e il relativo credito a € 240,80. Nell'anno 2011 risulta una I.V.O. annuale di € 5.191,00 e 17 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 14,91 e il relativo credito a € 253,47. Nell'anno 2012 risulta una I.V.O. annuale di € 7.445,90 e 19 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 21,51 e il relativo credito a € 408,69. Nell'anno 2013 risulta una I.V.O. annuale di € 6.549,99 e 22 giorni di ferie, mentre risulta un periodo di assenza per malattia a dicembre, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 20,99 e il relativo credito a € 461,78.
Nell'anno 2014 risulta una I.V.O. annuale di € 8.997,05 e 20 giorni di ferie, mentre risulta un periodo di assenza per malattia a gennaio, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 28,65 e il relativo credito a € 573. Il credito complessivo in favore della ricorrente ammonta, in definitiva, a € 2.413,99.
9. Conclusivamente, pertanto, la resistente va condannata a pagare in favore di l'importo di € 3.360,97, di Parte_1 Parte_2
l'importo di € 4.250,72, di l'importo di € 3.132,38, di Parte_3
l'importo di € 1.493,61, di l'importo di € Parte_4 Parte_5
6.059,96 e di l'importo di € 2.413,99. Parte_6
Agli importi dovuti vanno inoltre aggiunti gli interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato annualmente (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29 gennaio 2001, n. 38), secondo la previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., dalla scadenza delle rate di credito sino all'effettivo soddisfo, mentre il ricorso va rigettato per il resto.
10. Le spese seguono la regola generale della soccombenza, ex art. 92 c.p.c., e vanno liquidate come in dispositivo, alla luce delle vigenti tabelle ex d.m. n. 147/2022, prendendo come base l'importo medio dello scaglione di riferimento della controversia di maggior valore sulla base della somma effettivamente riconosciuta (controversie di valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00: cfr. Cass. n. 602/2019) che, a norma dell'art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014 (applicabile anche all'ipotesi di cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti: cfr. Cass. 17 marzo 2023, n. 7774) e tenuto conto che le restanti domande appartengono allo scaglione inferiore (€ 1.100 - € 5.200), viene aumentato del 10% per ogni ricorrente, per un complessivo 50%. Ai compensi va aggiunto il rimborso forfetario delle spese generali, pari al 15% degli stessi (art. 2 del d.m.), oltre i.v.a. e c.p.a.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare in favore di l'importo di € 3.360,97, di Parte_1 Parte_2
l'importo di € 4.250,72, di l'importo di € 3.132,38, di Parte_3
l'importo di € 1.493,61, di l'importo di € Parte_4 Parte_5
6.059,96 e di l'importo di € 2.413,99. Parte_6
Rigetta, per il resto, il ricorso. Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 8.082, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Roma, 3 dicembre 2024 Il giudice Cesare Russo