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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 09/04/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1001 /2021 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 09/04/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Mattia Preti, n. 21, presso lo Parte_1 studio degli avv.ti Maria Teresa Cosentino ed Emanuela Cosentino (PEC:
e che congiuntamente e Email_1 Email_2 disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso lo studio degli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC:
t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e Email_3 difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
E
Controparte_2
, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo
[...] Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, presso l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_4
RESISTENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_3 tempore, elettivamente domiciliata in Catania, via V. Giuffrida, n. 2/B, presso lo studio dell'avv. Laura
Barone (PEC: che la rappresenta e difende giusta procura Email_5 in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione estratto di ruolo.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 06/07/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di aver preso visione della propria situazione debitoria, apprendendo la
1 sussistenza, a suo carico, di alcune poste creditorie. Il ricorrente, pertanto, deduceva la non debenza delle somme riportate dagli atti di pagamento aventi n. 13920110003841036000;
13920110003841036000; 13920110011933551; 43920120000222502; 43920120000222502;
13920120009898147; 13920120009898147; 43920120000664955000; 43920120000664955000;
13920120012220925000; 43920120000969128000; 43920120000969128000;
43920120001202234000; 43920120001202234000; 43920130000084500000;
43920130000084500000; 43920130000166778000; 43920130000166778000;
43920130000557075000; 43920130000557075000; 13920140000371774000; 4392014000108739000;
43920140000108739000; 13929140005597061000; 43920140000609525000;
43920140000609525000; 43920140001017210000; 43920140001017210000;
13920150005154886000 43920150000243063000; 43920150000243063000;
13920150008380471000; 4392016000109412000; 4320160000109412000; 13920160005284362000;
4320160000630818000; 43920160000630818000; 13920100010963136000, lamentando l'estinzione di tali crediti per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione delle somme poiché trattasi di estratti di ruolo relativi a cartelle di pagamento mai notificate al sig. e la cui esecuzione gli arrecherebbe gravissimi Parte_1 danni non avendo alcun reddito;
- nel merito accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito di cui alle cartelle di pagamento sottese agli estratti di ruolo impugnati e per l'effetto dichiarare estinto il credito dell'Ente ed annullare il ruolo impugnato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , CP_1 CP_2 CP_4 contestando le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. L'impugnazione degli estratti di ruolo è preclusa in assenza della successiva coltivazione del credito da parte del . CP_5
3. Non è, infatti, riscontrabile in capo al ricorrente, una posizione soggettiva qualificata atta a giustificare l'adizione dell'Autorità giudiziaria, in vista dell'ottenimento di una pronuncia meramente dichiarativa dell'insussistenza della posizione debitoria, in ragione, appunto, della mancata coltivazione, da parte del Concessionario, dei mezzi di esazione.
4. Quanto appena detto, peraltro, è conforme alla statuizione resa dalla Corte Costituzionale, con sent. n. 190/2023, in virtù della quale « L'introdotta possibilità di impugnare la cartella di pagamento che si ritenga invalidamente notificata e di cui il contribuente sia venuto a conoscenza dall'estratto di ruolo (che ne afferma la valida notifica), scontrandosi con le gravi inefficienze del sistema italiano della riscossione, ha però condotto “[al]l'enorme proliferazione, negli ultimi anni, di controversie strumentali di impugnazione degli estratti di ruolo radicate dai debitori iscritti a ruolo”, con “un aumento esponenziale delle cause radicate innanzi alle Commissioni Tributarie, ai Giudici di Pace e, più in generale, alla Magistratura ordinaria per far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l' si Controparte_6 fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese, e perfino nei casi in cui vi avesse rinunciato, anche nell'esercizio dell'autotutela” (relazione finale della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria del 30 giugno 2021). A fronte di una tale proliferazione di ricorsi, che ha messo in crisi il sistema di tutela giurisdizionale, il legislatore è intervenuto con la disposizione censurata, che limita la possibilità di impugnare direttamente il ruolo e
2 la cartella, che si assume invalidamente notificata, sola al ricorrere di determinate fattispecie attinente
a rapporti con la pubblica amministrazione, ovvero «nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura d'appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
5. Per i motivi sopra indicati, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
6. Ci sono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 09/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 09/04/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Mattia Preti, n. 21, presso lo Parte_1 studio degli avv.ti Maria Teresa Cosentino ed Emanuela Cosentino (PEC:
e che congiuntamente e Email_1 Email_2 disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso lo studio degli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC:
t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e Email_3 difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
E
Controparte_2
, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo
[...] Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, presso l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_4
RESISTENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_3 tempore, elettivamente domiciliata in Catania, via V. Giuffrida, n. 2/B, presso lo studio dell'avv. Laura
Barone (PEC: che la rappresenta e difende giusta procura Email_5 in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione estratto di ruolo.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 06/07/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di aver preso visione della propria situazione debitoria, apprendendo la
1 sussistenza, a suo carico, di alcune poste creditorie. Il ricorrente, pertanto, deduceva la non debenza delle somme riportate dagli atti di pagamento aventi n. 13920110003841036000;
13920110003841036000; 13920110011933551; 43920120000222502; 43920120000222502;
13920120009898147; 13920120009898147; 43920120000664955000; 43920120000664955000;
13920120012220925000; 43920120000969128000; 43920120000969128000;
43920120001202234000; 43920120001202234000; 43920130000084500000;
43920130000084500000; 43920130000166778000; 43920130000166778000;
43920130000557075000; 43920130000557075000; 13920140000371774000; 4392014000108739000;
43920140000108739000; 13929140005597061000; 43920140000609525000;
43920140000609525000; 43920140001017210000; 43920140001017210000;
13920150005154886000 43920150000243063000; 43920150000243063000;
13920150008380471000; 4392016000109412000; 4320160000109412000; 13920160005284362000;
4320160000630818000; 43920160000630818000; 13920100010963136000, lamentando l'estinzione di tali crediti per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione delle somme poiché trattasi di estratti di ruolo relativi a cartelle di pagamento mai notificate al sig. e la cui esecuzione gli arrecherebbe gravissimi Parte_1 danni non avendo alcun reddito;
- nel merito accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito di cui alle cartelle di pagamento sottese agli estratti di ruolo impugnati e per l'effetto dichiarare estinto il credito dell'Ente ed annullare il ruolo impugnato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , CP_1 CP_2 CP_4 contestando le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. L'impugnazione degli estratti di ruolo è preclusa in assenza della successiva coltivazione del credito da parte del . CP_5
3. Non è, infatti, riscontrabile in capo al ricorrente, una posizione soggettiva qualificata atta a giustificare l'adizione dell'Autorità giudiziaria, in vista dell'ottenimento di una pronuncia meramente dichiarativa dell'insussistenza della posizione debitoria, in ragione, appunto, della mancata coltivazione, da parte del Concessionario, dei mezzi di esazione.
4. Quanto appena detto, peraltro, è conforme alla statuizione resa dalla Corte Costituzionale, con sent. n. 190/2023, in virtù della quale « L'introdotta possibilità di impugnare la cartella di pagamento che si ritenga invalidamente notificata e di cui il contribuente sia venuto a conoscenza dall'estratto di ruolo (che ne afferma la valida notifica), scontrandosi con le gravi inefficienze del sistema italiano della riscossione, ha però condotto “[al]l'enorme proliferazione, negli ultimi anni, di controversie strumentali di impugnazione degli estratti di ruolo radicate dai debitori iscritti a ruolo”, con “un aumento esponenziale delle cause radicate innanzi alle Commissioni Tributarie, ai Giudici di Pace e, più in generale, alla Magistratura ordinaria per far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l' si Controparte_6 fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese, e perfino nei casi in cui vi avesse rinunciato, anche nell'esercizio dell'autotutela” (relazione finale della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria del 30 giugno 2021). A fronte di una tale proliferazione di ricorsi, che ha messo in crisi il sistema di tutela giurisdizionale, il legislatore è intervenuto con la disposizione censurata, che limita la possibilità di impugnare direttamente il ruolo e
2 la cartella, che si assume invalidamente notificata, sola al ricorrere di determinate fattispecie attinente
a rapporti con la pubblica amministrazione, ovvero «nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura d'appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
5. Per i motivi sopra indicati, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
6. Ci sono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 09/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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