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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 2732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2732 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13390/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 13390/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. OLIVO CATERINA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, (C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CP_1 C.F._2
COSTARINO SILVIA MARIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da note scritte d'udienza congiunte, rispettivamente depositate in data 1.04.2025 e 31.03.2025.
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 2097/2020 del 29.06.2020 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato il 23/07/2024 chiedeva la modifica delle Parte_1 condizioni di cui alla citata sentenza di divorzio, instando in particolare per il collocamento paritario del minore e per la revoca del contributo al suo mantenimento.
Si costituiva chiedendo la conferma delle condizioni di cui alla sentenza di CP_1 divorzio. Con istanza del 31.03.2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano sostituirsi l'udienza così fissata, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice, in accoglimento dell'istanza congiunta delle parti, assegnava loro termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte, sostitutive dell'udienza, contenenti le sole conclusioni congiunte.
Nel termine loro assegnato le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe indicate, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio minore, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis. e ss c.p.c., in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
DISPONE che il figlio minore nato a [...] il [...] è affidato Persona_1 congiuntamente ai genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che, salvo diversi accordi tra i genitori il padre potrà vedere e tenere con sé con le Per_1 seguenti modalità 1) A fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola alle 21 della domenica;
2) Due giorni infrasettimanali, di cui uno seguito da pernottamento, durante le settimane che terminano con il weekend di competenza paterna. Ad oggi le parti pattuiscono che il padre preleverà
da scuola un giorno (salvo diversi accordi il lunedì) e lo terrà con sè fino alla mattina seguente Per_1 quando lo accompagnerà a scuola. Il secondo giorno lo preleverà da scuola (salvo diversi accordi il mercoledì) riaccompagnandolo presso l'abitazione materna alle ore 21,00 dopo aver cenato con lui. Resta inteso sin d'ora che i due giorni infrasettimanali potranno essere consecutivi qualora questo risponda alle future esigenze del minore;
3) Due giorni, entrambi seguiti da pernottamento, durante le settimane che terminano con il weekend di competenza materna. Ad oggi le parti pattuiscono che il padre preleverà da scuola e lo terrà con sè fino alla mattina seguente quando lo Per_1 riaccompagnerà a scuola, salvo diversi accordi, nelle giornate di lunedì e mercoledì. Resta inteso sin d'ora che i due giorni infrasettimanali potranno essere consecutivi qualora questo risponda alle future esigenze del minore;
4) Durante le vacanze natalizie negli anni pari dal 24 dicembre al 30 dicembre e negli anni dispari dal 31 dicembre al 6 gennaio;
5) Per tre giorni durante le vacanze pasquali, con negli anni pari il giorno di Pasqua e negli anni dispari il Lunedì dell'Angelo 6) Durante le ferie estive, per due settimane anche non consecutive da concordare ogni anno con la madre entro il 31 maggio;
7) Il giorno del proprio compleanno e, negli anni pari, il giorno del compleanno del figlio;
8) Durante
i giorni festivi infrasettimanali, secondo il criterio dell'alternanza con la madre.
DISPONE che il signor corrisponda alla OR , a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento per il minore , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 323,00, da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino, che si intende richiamato in ordine sia alla individuazione sia alla modalità di pagamento delle spese extra assegno. PRENDE ATTO che l'Assegno Unico verrà diviso al 50% tra i genitori.
PRENDE ATTO che le parti si impegnano a darsi reciproca comunicazione – veritiera, esaustiva e tempestiva – in relazione a quanto di attinente al minore. A titolo esemplificativo e non esaustivo i genitori si impegnano a darsi reciproca comunicazione in ordine: i) ai luoghi in cui soggiornano con il minore, con ciò intendendo la residenza tanto abituale quanto in occasione dei periodi di vacanza e nei fine settimana;
ii) alla gestione abituale del minore, ad esempio indicando chi se ne occupa in caso di assenza o impedimento del genitore al momento collocatario;
iii) ai mutamenti dell'organizzazione e delle scelte di vita che coinvolgono il minore quali, ad esempio, le variazioni della residenza abituale, l'avvio o il termine di relazioni sentimentali con persone che il minore frequenta, ecc. - qualora uno dei genitori osservi difficoltà manifestate dal minore, si impegna a darne comunicazione all'altro genitore con spirito di leale collaborazione nell'interesse del figlio ed entrambi si impegnano, qualora le difficoltà persistano, ad affidarsi ad un professionista al fine di essere supportati nel ruolo genitoriale.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
18/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 13390/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. OLIVO CATERINA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, (C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CP_1 C.F._2
COSTARINO SILVIA MARIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da note scritte d'udienza congiunte, rispettivamente depositate in data 1.04.2025 e 31.03.2025.
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 2097/2020 del 29.06.2020 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato il 23/07/2024 chiedeva la modifica delle Parte_1 condizioni di cui alla citata sentenza di divorzio, instando in particolare per il collocamento paritario del minore e per la revoca del contributo al suo mantenimento.
Si costituiva chiedendo la conferma delle condizioni di cui alla sentenza di CP_1 divorzio. Con istanza del 31.03.2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano sostituirsi l'udienza così fissata, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice, in accoglimento dell'istanza congiunta delle parti, assegnava loro termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte, sostitutive dell'udienza, contenenti le sole conclusioni congiunte.
Nel termine loro assegnato le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe indicate, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio minore, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis. e ss c.p.c., in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
DISPONE che il figlio minore nato a [...] il [...] è affidato Persona_1 congiuntamente ai genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che, salvo diversi accordi tra i genitori il padre potrà vedere e tenere con sé con le Per_1 seguenti modalità 1) A fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola alle 21 della domenica;
2) Due giorni infrasettimanali, di cui uno seguito da pernottamento, durante le settimane che terminano con il weekend di competenza paterna. Ad oggi le parti pattuiscono che il padre preleverà
da scuola un giorno (salvo diversi accordi il lunedì) e lo terrà con sè fino alla mattina seguente Per_1 quando lo accompagnerà a scuola. Il secondo giorno lo preleverà da scuola (salvo diversi accordi il mercoledì) riaccompagnandolo presso l'abitazione materna alle ore 21,00 dopo aver cenato con lui. Resta inteso sin d'ora che i due giorni infrasettimanali potranno essere consecutivi qualora questo risponda alle future esigenze del minore;
3) Due giorni, entrambi seguiti da pernottamento, durante le settimane che terminano con il weekend di competenza materna. Ad oggi le parti pattuiscono che il padre preleverà da scuola e lo terrà con sè fino alla mattina seguente quando lo Per_1 riaccompagnerà a scuola, salvo diversi accordi, nelle giornate di lunedì e mercoledì. Resta inteso sin d'ora che i due giorni infrasettimanali potranno essere consecutivi qualora questo risponda alle future esigenze del minore;
4) Durante le vacanze natalizie negli anni pari dal 24 dicembre al 30 dicembre e negli anni dispari dal 31 dicembre al 6 gennaio;
5) Per tre giorni durante le vacanze pasquali, con negli anni pari il giorno di Pasqua e negli anni dispari il Lunedì dell'Angelo 6) Durante le ferie estive, per due settimane anche non consecutive da concordare ogni anno con la madre entro il 31 maggio;
7) Il giorno del proprio compleanno e, negli anni pari, il giorno del compleanno del figlio;
8) Durante
i giorni festivi infrasettimanali, secondo il criterio dell'alternanza con la madre.
DISPONE che il signor corrisponda alla OR , a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento per il minore , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 323,00, da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino, che si intende richiamato in ordine sia alla individuazione sia alla modalità di pagamento delle spese extra assegno. PRENDE ATTO che l'Assegno Unico verrà diviso al 50% tra i genitori.
PRENDE ATTO che le parti si impegnano a darsi reciproca comunicazione – veritiera, esaustiva e tempestiva – in relazione a quanto di attinente al minore. A titolo esemplificativo e non esaustivo i genitori si impegnano a darsi reciproca comunicazione in ordine: i) ai luoghi in cui soggiornano con il minore, con ciò intendendo la residenza tanto abituale quanto in occasione dei periodi di vacanza e nei fine settimana;
ii) alla gestione abituale del minore, ad esempio indicando chi se ne occupa in caso di assenza o impedimento del genitore al momento collocatario;
iii) ai mutamenti dell'organizzazione e delle scelte di vita che coinvolgono il minore quali, ad esempio, le variazioni della residenza abituale, l'avvio o il termine di relazioni sentimentali con persone che il minore frequenta, ecc. - qualora uno dei genitori osservi difficoltà manifestate dal minore, si impegna a darne comunicazione all'altro genitore con spirito di leale collaborazione nell'interesse del figlio ed entrambi si impegnano, qualora le difficoltà persistano, ad affidarsi ad un professionista al fine di essere supportati nel ruolo genitoriale.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
18/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento