Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/04/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 6675/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ
…………………………. PROFESSIONALE, pendente TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 res.te in Nocera Superiore al C.so G. Matteotti n. 52, rapp.to e difesa dall'avv. Gennaro Loffredo (C.F. ), presso il cui studio elett.te domicilia in Nocera C.F._2
Superiore alla Via G. Garibaldi n. 139, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore ATTORE E
nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
TI (SA) al C.so Principe Amedeo 17 ( , rappresentato e C.F._3 difeso da sé stesso ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio Legale in AV DE TI (SA) al Corso Principe Amedeo 17 CONVENUTO NONCHÉ
on sede legale in Mogliano Veneto via Marocchesa 14, Controparte_2 capitale sociale Euro 1.618.628.450,00 interamente versato ed esistente, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di SO , partita IVA P.IVA_1
R.E.A. n. TV-364135, in persona dell'Amministratore Delegato e P.IVA_2
Direttore Generale dott. e del dott. , Dirigente, Controparte_3 Controparte_4 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata in autentica in data 18 dicembre 2014 per Notar di SO, repertorio n. 186905, Persona_1 raccolta n. 30367, dall'Avv. Antonio Losco (C.F. presso il cui C.F._4 studio elettivamente domicilia in Salerno alla via Scardillo 25 TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
N.R.G. 6675/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
[...]
(fratello dell'attuale attore) per crediti derivanti dal rapporto di lavoro, CP_5
l'odierno convenuto, nella sua qualità di avvocato e procuratore di , Parte_1 aveva prodotto memoria di costituzione tardiva determinando la decadenza sia in ordine alle eccezioni difensive sia in ordine alla ammissione della prova testimoniale, costringendo così , che nel frattempo aveva provveduto alla revoca Parte_1 del mandato, solo a resistere nel predetto giudizio. Il giudizio di primo grado si definiva con sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore sezione lavoro n. 822/14 di accoglimento del ricorso proposto da. e condanna del resistente RT
, in ragione dei risultati provenienti dalla espletata CTU, al pagamento Parte_1 della complessiva somma di € 95.502,48 oltre le spese e competenze di giudizio. La sentenza di primo grado veniva, per effetto dell'impugnazione, riformata parzialmente dalla Corte di Appello di Salerno – sez. lavoro - con sentenza n. 62/2017. In sede di istruttoria nel giudizio di impugnazione veniva rinnovata la CTU che giungeva a risultati diversi, per cui in riforma parziale della sentenza impugnata la Corte di Appello condannava al pagamento per differenza paga, e consequenziale Parte_1 differenza dovuta per TFR e tredicesima mensilità alla complessiva somma di € 61.024,97. L'odierno attore evidenziava, infine, che a causa della tardiva costituzione nel giudizio
N.R.G. 6675/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 di primo grado non si era potuto far valere le eccezioni di prescrizione né si era potuto provare con propri testi il contrario di quanto dedotto nel ricorso introduttivo per cui in ragione di ciò aveva ottenuto sentenze sfavorevoli e di condanna.
In punto di fatto occorre osservare innanzitutto che il sig. per la Parte_1 costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore sezione lavoro non ha corrisposto alcun compenso al convenuto professionista rifiutandosi di pagare alcunché. Quanto alle allegazioni in fatto poste a fondamento della presente domanda si evidenzia che il Sig. ha prodotto e consegnato al convenuto Parte_1 professionista i nominativi dei testimoni solo una volta spirato il termine per la costituzione in giudizio nei termini indicati dall'art. 416 c.p.c. Ed infatti, nulla prova la circostanza che i testi siano stati indicati nell'atto di costituzione, perché da tale circostanza neppure in via presuntiva si può dedurre che i nominativi dei testimoni fossero stati resi noti al professionista in tempo utile per una costituzione nei termini di cui al codice di rito. Quanto ai riscontri alle comunicazioni inviate per conto del sig. il Parte_1 convenuto ricevuta in data 06.05.2014 la richiesta di risarcimento danni ha immediatamente segnalato, a mezzo racc. a.r. del 09.05.2014 anticipata a mezzo fax al n. 0892132848, alla assicurazione già Controparte_6 CP_7 la denuncia di sinistro con richiesta di copertura per l'eventuale risarcimento
[...] danno in riferimento alla Polizza professionale n. 285 00030281/422069 dandone comunicazione all'avv. Esposito Alfonso, per cui le comunicazioni successive inviate al solo scopo di provvedere alle interruzioni dei termini di prescrizione non sono state riscontrate per effetto del loro medesimo contenuto. In ogni caso, si è contestato a tempo debito ogni addebito di responsabilità, cercando il sig. in Parte_1 maniera pretestuosa, nonostante il fratello avesse lavorato alle sue RT dipendenze, di ribaltare il predetto costo di lavoro effettivo in capo al convenuto professionista. D'altronde appare oltremodo artificioso sostenere Firmato Da: Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: Email_1
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C E Avv.ti (Patrocinante in Cassazione) – Sabato Di Lucia - Lorena Controparte_1
Iuliano A M M I N I S T R A T I V O C I V I L E - C O M M E R C I A L E P E N A L E C . S O P R I N C I P E A M E D E O , 1 7 – 8 4 0 1 3 C A V A D E ' T I R R E N I ( S A ) – T E L / F A X 0 8 9 - 3 4 5 3 0 9 - 3 3 8 5 8 6 9 7 0 8
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che l'eventuale espletamento della prova testimoniale con i propri testi avrebbe condotto a risultati processuali diversi, atteso che la rilevanza maggiore del giudizio è stata data dal giudicante di prime cure ai calcoli prodotti dal CTU a ciò incaricato. Non va poi sottaciuto che lo stesso avvocato Esposito Alfonso nelle memorie conclusionali del giudizio di primo grado ha dedotto, in maniera condivisibile, sulla non attendibilità
N.R.G. 6675/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 dei testi escussi nell'interesse del sig. . In particolare ha dedotto il RT mancato raggiungimento della prova in ordine al luogo di lavoro ove controparte aveva indicato fosse stata espletata l'attività lavorativa evidenziando le anomalie e contraddizioni delle dichiarazioni rese dai testi e quindi ponendo un serio dubbio sulla loro attendibilità, atteso che il teste era ex-dipendente di Testimone_1 Pt_1
, il teste è il marito del primo teste e l'ultimo è legato da
[...] Testimone_2 rapporti di affinità con il ricorrente. Nonostante ciò il giudice di prime cure ha ritenuto attendibili i testi e raggiunta la prova del rapporto di lavoro in tutta la sua esplicazione per cui sulla scorta della CTU e dei calcoli elaborati nella stessa ha reso la sentenza n. 822/14. Allo stesso modo la Corte di Appello di Salerno ha confermato l'attendibilità dei testi escussi ed ha reso la sentenza in parziale riforma di quella di primo grado in ragione dei diversi calcoli elaborati dal CTU nominato in sede di gravame. Con la presente comparsa il sig. Avv. si costituisce in giudizio come Controparte_1 procuratore di sé stesso contestando la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto per le seguenti ragioni di DIRITTO 1. SULLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE
Si imputa la responsabilità al convenuto professionista in ragione della intempestiva costituzione nel giudizio di lavoro promosso dal sig. contro RT
l'odierno attore. Tale circostanza avrebbe determinato delle preclusioni processuali e delle decadenze istruttorie. Secondo la tesi dell'attore le decadenze istruttorie sarebbero state la causa principe della intervenuta sentenza di condanna. Va detto che l'attore dichiara di aver provveduto a Firmato Da: Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: Email_1
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Iuliano A M M I N I S T R A T I V O C I V I L E - C O M M E R C I A L E P E N
A L E C . S O P R I N C I P E A M E D E O , 1 7 – 8 4 0 1 3 C A V A D E ' T I R R E N I ( S A ) – T E L / F A X 0 8 9 - 3 4 5 3 0 9 - 3 3 8 5 8 6 9 7 0 8
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fornire al professionista convenuto tutta la documentazione necessaria per la costituzione, nonché l'indicazione dei testi, ma agli atti non vi è alcuna allegazione documentale che provi che tale circostanza di materiale consegna del ricorso, documentazione e comunicazione dei testimoni da escutere sia avvenuta in tempo utile per poter depositare la memoria di costituzione nei termini processuali prescritti. Ebbene, la consegna del ricorso e dei documenti con indicazione dei testi da eventualmente escutere in ordine alla vicenda processuale non è avvenuta in tempo utile da consentire al convenuto professionista una costituzione tempestiva in giudizio senza incorrere nelle preclusioni processuali. Non può neppure ricavarsi in via presuntiva la prova che la indicazione dei testi e la
N.R.G. 6675/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 consegna dei documenti inerenti il processo ivi incluso il ricorso notificato possa essere avvenuta in tempo utile solo per il fatto che i testi siano stati indicati nel corpo della memoria di costituzione. Ed infatti l'unico dato che dalla memoria di costituzione si può ricavare è la data della costituzione e non altri elementi e/o circostanze non provate e che comunque si contestano.
2. SUL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE - NESSO DI CAUSALITA'
Senza rinuncia alcuna alle eccezioni esplicitate al punto che precede va detto che secondo l'orientamento costante della Cassazione il diritto al risarcimento del danno, in ipotesi come quella in esame, non insorge automaticamente quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento del professionista, dovendosi piuttosto valutare, sulla base di un giudizio probabilistico, se, in assenza dell'errore commesso dall'avvocato, l'esito negativo per il cliente si sarebbe ugualmente prodotto (secondo la Cass. civ. Sez. III Ord., 20/03/2018, n. 6862: “La responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso Firmato Da: Paolo Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: Email_4
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Iuliano A M M I N I S T R A T I V O C I V I L E - C O M M E R C I A L E P E N A L E C . S O P R I N C I P E A M E D E O , 1 7 – 8 4 0 1 3 C A V A D E ' T I R R E N I ( S A ) – T E L / F A X 0 8 9 - 3 4 5 3 0 9 - 3 3 8 5 8 6 9 7 0 8
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eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone”. Cfr. anche Cass. Civ. n. 297/2015). Sulla scorta di questo consolidato orientamento, con sentenza n. 1984/2016 la Corte di Cassazione ha ribadito che "la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone" (vedi anche Cass. Civ. n. 2638/2013). Assume rilievo dirimente anche nel giudizio de quo, pertanto, il "difetto allegatorio e dimostrativo circa il danno risarcibile (legato all'anzidetto giudizio prognostico), il quale, per l'appunto, non può essere confuso con l'inadempimento stesso, ma deve essere provato dall'istante quale concreto pregiudizio subito in conseguenza dell'illecito contrattuale" (Cfr. Cass. Civ. n. 10698/2016).
N.R.G. 6675/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 Nell'atto introduttivo l'attore pur richiamando giurisprudenza più datata rispetto a quella sopra indicata fa comunque esplicito riferimento al medesimo indirizzo sopra riportato senza però ricavarne le logiche conseguenze in ordine all'onere probatorio ed al giudizio prognostico. La Corte di Cassazione è chiara sul punto quando afferma a più riprese: ”In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto Firmato Da: Paolo Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: Email_4
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avere l'attività professionale omessa”. (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. III Ord., 21/06/2018, n. 16342 e Cass. civ. Sez. III, 30/04/2018, n. 10320) In buona sostanza l'attore ritiene che il danno sia dimostrato dall'eccepito inadempimento professionale. Invece, il danno non è provato, manca il giudizio prognostico che senza l'inadempimento ovvero l'omissione professionale il giudizio subito dall'odierno attore si sarebbe concluso con il rigetto del ricorso del sig.
. La stessa eccepita prescrizione del credito da lavoro presupponeva RT che il rapporto di lavoro fosse stato ritualmente interrotto attraverso atti che avrebbe dovuto offrire il sig. al professionista incaricato e che invece non sono mai Pt_1 stati forniti neppure al professionista successivo. D'altronde la testimonianza della ex dipendente del sig. , sig.ra escussa il 04.05.2012, non Parte_1 Testimone_1 lasciava margini di difesa e manovra neppure in ordine alla eccepita prescrizione atteso che la stessa ha riferito che il ha lavorato in maniera ininterrotta RT per tutto il periodo oggetto posto al vaglio del giudicante. La riprova che il Pt_1
non abbia provveduto alla consegna di tutto quanto fosse in suo possesso e
[...] necessario in relazione all'oggetto del giudizio è data dal tentativo dello stesso nuovo procuratore di introdurre nel giudizio nuovi documenti, offerti sicuramente dopo che era stato conferito l'incarico al professionista convenuto, e che il nuovo difensore ha cercato invano di fare ammettere per provare alcune circostanze oggetto del giudizio stimolando un provvedimento di Ufficio che il Giudice del lavoro di prime cure che, invece, ha ritenuto di non dover emettere. Sul danno poi manca la prova dello stesso. Infatti, sulla scorta degli indirizzi
N.R.G. 6675/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 giurisprudenziali richiamati, non è automaticamente attribuibile al professionista un danno pari all'importo di condanna indicato in sentenza atteso che occorre provare con giudizio prognostico se in mancanza dell'omissione eccepita il giudizio si sarebbe concluso con esiti totalmente diversi. E' poi lo stesso ricorrente ad ammettere in seguito all'interrogatorio formale che il fratello aveva lavorato alle sue dipendenze. Per cui seppure si Firmato Da: Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: Email_1
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riuscisse a provare il nesso eziologico tra omissione professionale ed evento dannoso, il danno è ancora tutto da provare e sicuramente dovrebbe essere quantificato in misura inferiore rispetto a quello richiesto in quanto deve necessariamente considerarsi che l'ammissione del resistente comportava la sola è possibilità difensiva di contestare i calcoli allegati al ricorso cosa che è stata al vaglio di ben due consulenti tecnici di Ufficio che hanno comunque ritenuto dovute delle differenze retributive e di TFR.
3. CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO – ISTANZA DI MANLEVA
Considerato che in ogni caso il convenuto professionista intende essere manlevato dall'assicurazione (già ) da ogni Controparte_2 Controparte_7 pretesa attorea, in ragione della circostanza che il convenuto all'epoca dei fatti aveva la copertura assicurativa per rischio professionale giusta polizza n. 285 00030281/422069 sottoscritta con la società di assicurazioni nel lontano 2003 e che per Controparte_7 effetto della fusione per incorporazione è divenuta ome Controparte_2 da comunicazione ricevuta in data 28.06.2013. Il sinistro risulta essere stato denunciato dal professionista assicurato immediatamente il 09.05.2014 dopo aver ricevuto raccomandata a.r. il 06.05.2014 con richiesta specifica del risarcimento danni quando era vigente la polizza assicurativa sopra indicata come provato dalla richiesta di regolazione premio per il periodo 30.03.2014/ 30.03.2015 comunicata a mezzo fax il 06.05.2015. Pertanto, il convenuto dichiara di voler chiamare in causa la società di (già ). Controparte_9 Controparte_7
IN VIA ISTRUTTORIA Con riserva di richiedere ed articolare la prova testi nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. anche in ragione del comportamento processuale avverso ed espressa opposizione, sin da ora, al conferimento dell'incarico al CTU così come richiesto da controparte in quanto in mancanza della prova del danno la richiesta è formulata con intento esplorativo. Per quanto sopra eccepito e dedotto nell'interesse dell'avv. così come Controparte_1
N.R.G. 6675/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 rappresentato e difeso Firmato Da: Paolo Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: Email_4
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C E Avv.ti (Patrocinante in Cassazione) – Sabato Di Lucia - Lorena Controparte_1
Iuliano A M M I N I S T R A T I V O C I V I L E - C O M M E R C I A L E P E N A L E C . S O P R I N C I P E A M E D E O , 1 7 – 8 4 0 1 3 C A V A D E ' T I R R E N I ( S A ) – T E L / F A X 0 8 9 - 3 4 5 3 0 9 - 3 3 8 5 8 6 9 7 0 8
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Si conclude Voglia l'On.le Tribunale adito, e per quanto di sua competenza al G.I., disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue: 1) In rito: autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio) (già , in Controparte_2 Controparte_7 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Mogliano Veneto (TV) - CAP 31021 - alla Via Marocchesa, 14, Capitale Sociale Euro 1.618.628.450,00 interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di SO - Belluno n. e P.IVA: , P.IVA_1 P.IVA_2
PEC e di conseguenza chiede che il G.I. Email_6
Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, fissando una nuova prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
2) nel merito: respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto e non provata con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
3) Nel merito ed in via subordinata: dichiarare, in ogni caso e comunque nella denegata ipotesi di soccombenza anche parziale nel presente giudizio, che il chiamato in causa assicurazioni (già Controparte_2 Controparte_7 con sede legale in Mogliano Veneto (TV) - CAP 31021 - alla Via Marocchesa, 14, è tenuto a manlevare il convenuto Avv. da ogni pretesa Controparte_1 attorea condannando lo stesso a rifondere quanto il convenuto Avv.
[...]
sarà eventualmente tenuto a pagare all'attore. CP_1
Con salvezza di meglio specificare le proprie deduzioni anche in ragione del comportamento processuale avverso e con riserva di richiedere ed articolare la prova testi nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. Si produce: Firmato Da: Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: Controparte_1
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O C E Avv.t (Patrocinante in Cassazione) – Sabato Di Lucia Controparte_1
- Lorena Iuliano A M M I N I S T R A T I V O C I V I L E - C O M M E R C I A L E P E N A L E
N.R.G. 6675/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 C . S O P R I N C I P E A M E D E O , 1 7 – 8 4 0 1 3 C A V A D E ' T I R R E N I ( S A ) – T E L / F A X 0 8 9 - 3 4 5 3 0 9 - 3 3 8 5 8 6 9 7 0 8
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1) Copia atto di citazione notificato
2) copia denuncia del sinistro inviata con racc. A./R. del 09.05.2014 anticipata a mezzo fax;
3) Polizza professionale n. 285 00030281/422069 sottoscritta il 14.04.2003;
4) regolazione del premio per il periodo 30.03.2014/ 30.03.2015 inviata a mezzo fax il 06.05.2015 a (già Controparte_2 Controparte_7
5) comunicazione di del 28.06.2013. Controparte_2
6) Fax del 18.02.2013 indirizzato ad Avv. A. Esposito Nocera Inferiore lì 20.02.2019 Firmato digitalmente Avv. Controparte_1
Firmato Da notificato al Comune di Sant'Antimo il 3/9/18 a mezzo PEC, CP_10 esponeva che: in data 13/9/17, verso le 22:00, in Sant'Antimo, l'istante
[...] camminava a piedi in Piazza della Repubblica, nel piazzale antistante la chiesta patronale, procedendo verso il “Bar Centrale”, quando poneva il piede su una lastra di basolato che, per effetto del suo peso, sprofondava da un lato alzandosi dall'altro e facendola cadere al suolo;
nell'occasione lo stato di “scollamento” della lastra non era visibile per la scarsa illuminazione pubblica, per la presenza di foglie cadute dai vicini alberi e per l'assenza di segnali di pericolo;
sul posto intervenivano i sanitari del 119, che trasportavano la presso il Pronto Soccorso della Casa di Cura Villa dei CP_10
Fiori in Acerra, ove le veniva diagnosticata “frattura dell'apice rotuleo sinistro”, con ricovero presso la struttura;
in data 15/9/17 la veniva sottoposta a intervento CP_10 chirurgico per “la riduzione e la sintesi con ancora metallica e cerchiaggio metallica” della rotula;
la paziente veniva dimessa il 18/9/17, con prescrizione di controllo dopo 15 giorni, cui seguivano giorni di riposo e cicli di fisioterapie;
l'istante è guarita dalle lesioni con postumi permanenti quantificabili nella misura del 9% di danno biologico, con ITT per giorni 21, ITP al 50% per giorni 30, ITP al 25% per giorni 20, per i quali spetta la complessiva somma di € 14.602,42; la responsabilità dell'infortunio è da addebitarsi esclusivamente al , quale ente proprietario della Piazza della Controparte_11
Repubblica e per questo tenuto alla sua custodia e manutenzione, nonché a segnalare eventuali pericoli per i pedoni;
nel caso di specie, infatti, trova applicazione l'art. 2051 c.c., in ragione della possibilità concreta per l'ente di esercitare un continuo ed efficace controllo, idoneo ad evitare l'insorgenza di cause di pericolo per terzi;
nonostante la richiesta di risarcimento (PEC del 27/3/18) e l'invito a stipulare negoziazione assistita (PEC del 2/5/18) il non ha inteso risarcire il danno subito. Chiedeva, CP_11 pertanto, all'adito Tribunale di: dichiarare la responsabilità esclusiva del
[...]
nella causazione dell'evento dannoso di cui in premessa e, per l'effetto, CP_11 condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, di natura patrimoniale e non, per invalidità temporanea e permanente residuale, per la somma di € 14.602,42, oltre il danno morale da determinarsi in via equitativa, ovvero nella diversa somma
N.R.G. 6675/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 dimostrata in corso di causa, anche a mezzo CTU, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria dal sinistro o, in subordine, dalla domanda e comunque nei limiti della competenza per valore dell'adito giudice;
condannare il convenuto alla rifusione di spese e onorari del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Il si costituiva tempestivamente (in data 6/12/18), esponendo Controparte_11 che: l'atto di citazione è affetto da nullità ai sensi degli artt. 163, 164 e 318 c.p.c., avendo l'istante esposto i fatti di causa in maniera assolutamente incerta, tralasciando di specificare qualsivoglia elemento utile per una completa ricostruzione della dinamica;
non è ravvisabile alcuna responsabilità in capo all'Ente convenuto, né ai sensi dell'art. 2043 c.c., né del 2051 c.c., poiché dalla descrizione della dinamica dell'evento come riferita in citazione emerge una totale assenza di diligenza da parte dell'istante, considerato che lo “scollamento” di cui parla l'attrice dovrebbe essere strettamente correlato ad un avvallamento, mai menzionato dalla stessa;
ogni residente del CP_11
è a conoscenza delle caratteristiche della Piazza e della condizione del basolato che storicamente la caratterizza, spesso sollevato dalle radici degli alberi, per cui nessun affidamento poteva avere l'attrice sulla regolarità delle condizioni del piano di calpestio, che, anzi, presentandosi notoriamente anomalo, imponeva una particolare attenzione nel percorrerlo;
le caratteristiche del dislivello in questione, dunque, sono tali da escludere la configurabilità di insidia o trabocchetto, dovendosi inoltre aggiungere che, nonostante l'ora notturna, l'area risulta sempre ben illuminata fino a tarda notte, proprio perché zona centrale del paese;
per l'attrice sarebbe stato sufficiente esercitare la normale cautela per avvedersi dell'asserita e non dimostrata sconnessione, così da evitare la perdita di equilibrio e la conseguente caduta;
nel caso di specie non può sussistere neppure una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto il nesso di causalità tra la res in custodia e l'evento verificatosi può dirsi interrotto da un fattore esterno, ossia dall'incontestabile negligenza dell'attrice, come peraltro già statuito su un caso analogo da codesto Tribunale (sent. n. 1390/16 del 2/8/16), nonché dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 11526/17); inoltre, per il principio di giustizia sostanziale di cui all'art. 1227, il consociato fruitore di un bene demaniale non ha diritto di vedersi riconosciuto il risarcimento della parte di danno ascrivibile alla sua condotta colposa;
qualora dovesse essere ravvisata una responsabilità o corresponsabilità in capo all'Ente, occorre rilevare che, all'epoca dell'evento denunciato, era in corso di validità polizza di assicurazione, a copertura e manleva degli eventuali danni arrecati a terzi dal con la , ora tanto premesso, CP_11 CP_12 Parte_2 chiedeva al Giudice adito di: essere autorizzata a chiamare in causa la
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dichiarare la domanda improponibile, improcedibile e Parte_2 inammissibile;
rigettare la domanda attorea, in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
in via subordinata, nel caso in cui il dovesse essere dichiarato CP_11 responsabile del sinistro, diminuire il risarcimento, considerata la concorrente responsabilità dell'attrice nella produzione del sinistro, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze dannose che ne sono derivate;
in via ulteriormente subordinata, sempre in ipotesi di responsabilità dell'Ente, condannare la
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a provvedere direttamente al risarcimento, tenendo indenne il Parte_2
N.R.G. 6675/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 10 dall'esborso di tutte le somme che sarà condannato a Controparte_11 corrispondere in virtù dell'emananda sentenza, ovvero a rivalerlo di tutto quanto debba sborsare;
in ogni caso, condannare parte attrice al pagamento di spese ed onorari del giudizio. Con comparsa del 7/11/19 si costituiva nel giudizio la terza chiamata
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la quale premetteva che: nessuna Autorità interveniva Parte_2 nell'immediatezza sul luogo del sinistro, per cui non sussiste alcuna prova che controparte si sia procurata le pretese lesioni a causa del preteso dislivello, che, in ogni caso, non può essere considerato quale “situazione di pericolo”, poiché era ben visibile, prevedibile, conosciuto e, dunque, anche facilmente evitabile;
conseguentemente, il sinistro, ove effettivamente avvenuto, sarebbe da addebitare ad esclusiva responsabilità dell'attrice, la quale ha tenuto una condotta non improntata all'ordinaria diligenza e prudenza;
va opportunamente richiamato il principio giurisprudenziale per cui il risarcimento del danno è escluso ogniqualvolta l'infortunio si sia verificato in un luogo noto, sussistendo in tali casi una presunzione da parte della vittima della conoscenza dello stato della strada;
in via subordinata, qualora si dovesse ravvisare un titolo di CP_1 responsabilità in capo all convenuto, si dovrà comunque tener conto, ai fini della determinazione del risarcimento, del comportamento negligente di parte attrice agli effetti del combinato disposto degli artt. 1227 e 2056 c.c.; in ogni caso, le lesioni lamentate dall'attrice non sono riconducibili all'evento dedotto in citazione e non possono aver causato postumi e inabilità temporanea come ex adverso indicato; non può essere riconosciuta alcuna somma a titolo di danno morale, sia perché manca un concreto accertamento di fatto-reato, sia perché si tratterebbe di una duplicazione del danno biologico;
quanto alle spese mediche, queste possono essere riconosciute e rimborsate solo laddove effettivamente sostenute per esami strumentali o cure e siano state debitamente provate, anche in ordine al loro rapporto di causalità con l'evento; con riferimento al contratto assicurativo invocato dal va precisato che con CP_11 tale copertura l'assicurato aveva diritto a essere manlevato esclusivamente in ordine a quanto è tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni fisici e/o materiali involontariamente cagionati a terzi nel periodo di efficacia della Polizza, a seguito di eventi rientranti nell'ambito di applicazione della garanzia, sia in relazione alla franchigia fissata che alla gestione dei sinistri in franchigia. Ciò premesso, chiedeva di: rigettare la domanda spiegata dall'attrice nei confronti del e, conseguentemente, mandare CP_11 CP_11 assolta la relativamente alla domanda di garanzia svolta nei suoi confronti Parte_2 dall'Ente; nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, anche solo parziale, accertare la corresponsabilità dell'attore e limitare la condanna in proporzione alle rispettive responsabilità, comunque circoscrivendo la condanna di nei Parte_2 limiti del contratto di assicurazione e in riferimento ai soli danni provati, esclusa ogni altra copertura, tenuto conto del massimale e della franchigia operante. Istruita la causa, escusso il teste di parte attrice ed espletata una Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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1. Questioni preliminari. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge. Infatti, dal contesto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi del giudizio appare immediatamente percepibile nei suoi contorni il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum. Quanto al petitum, esso appare emerge chiaramente dal contesto dell'atto, anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il "petitum" sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto. In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del "thema decidendum"), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n. 17023/03). Quanto poi alla causa petendi, essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto, sulla base dell'insegnamento secondo il quale la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 17408/12).
2. Sul merito. La domanda è fondata e deve essere accolta per le motivazioni di cui appresso si dirà. Preliminarmente, si rende opportuno precisare che la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice, deve essere inquadrata nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c. L'art. 2051 c.c. configura in capo al custode un'ipotesi di presunzione semplice di responsabilità, sicché non è onere del danneggiato dimostrare l'elemento soggettivo della colpa e, quindi, il particolare carattere occulto della situazione di pericolo che ha cagionato il danno, mentre l'amministrazione, nei casi congrui, può invocare il fortuito riguardo a quelle situazioni di pericolo che siano derivate dalla condotta degli utenti e che, per l'estensione del bene soggetto a custodia, essa non sia stata in grado di rimuovere o segnalare nel lasso di tempo intercorso tra il loro verificarsi e il determinarsi dell'evento dannoso.
N.R.G. 6675/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 12 Tale disposizione fa, pertanto, eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 c.c., in forza della quale si rende necessario allegare l'elemento soggettivo colposo del danneggiante e il nesso tra la sua condotta e l'evento dannoso. Al contrario, infatti, “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (cfr. Cass. n. 27724/18; Cass. n. 30775/17). CP_1 Con riguardo all'eventuale onere probatorio dell' convenuto, dunque, la Cassazione ha precisato che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di fornire la prova liberatoria del fortuito e ciò in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio cd. della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso” (cfr. Cass. n. 8811/20) La prova del danno, difatti, deve ritenersi di per sé indice della sussistenza di un risultato “anomalo”, vale a dire dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente è idonea ad evitare il danno suddetto (Cass. 3651/2006), essendo l'ente proprietario della strada obbligato, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, a provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze (art. 14 del D. Lgs. 285/92; per i Comuni, art. 5 R.D. 2506/1923), nonché a prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente alla sede stradale. Così inquadrata la vicenda, alla luce di tali principi va valutata la responsabilità del convenuto per difetto di manutenzione della strada. CP_11
Ebbene, ritiene questo Giudicante che, tenuto conto delle complessive risultanze processuali non possa che affermarsi la responsabilità esclusiva dell in CP_14 ordine alla causazione del sinistro occorso all'attrice. In tale senso depongono, innanzitutto, le dichiarazioni rese dalla teste Tes_3
escussa all'udienza dell'1/3/21 - sulla cui attendibilità alcun motivo di dubbio
[...]
è sorto - la quale ha ricostruito i fatti oggetto del giudizio in maniera coerente con le risultanze documentali in atti. Più specificamente, ella dichiarava “era il 2017, all'inizio di settembre, verso le 22:00. Io ero con mia sorella e con un suo amico in Piazza della Per_2
Repubblica a S. Antimo. Eravamo a piedi. Stavamo andando a prendere un caffè al bar, mi sembra Bar Centrale. Mia sorella con l'amico stavano davanti e io dietro di loro. Mentre stavamo andando al bar ho visto mia sorella che è caduta. C'era una pietra nera che si è mossa e mia sorella ci ha camminato sopra ed è caduta in avanti. Non c'era nessun segnale che indicasse il pericolo. Stavamo sul marciapiede. Di fronte a sinistra c'è la chiesa principale. C'era l'illuminazione pubblica, ma ci sono degli alberi con le foglie che facevano ombra. Mia sorella abita a S. Antimo a Via Crucis, che
N.R.G. 6675/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 13 dista dalla Piazza circa 200-300 metri. Noi frequentiamo quel bar solo una volta ogni tanto. Non avevamo mai visto in passato che il marciapiede presentava questo pericolo. Mia sorella si faceva male al ginocchio sinistro. Io e il suo amico l'abbiamo alzata e l'abbiamo messa sulla panchina. Ho chiamato il 118, sono venuti e l'hanno portata all'ospedale di Acerra. Riconosco nelle foto che mi vengono mostrate i luoghi dove è avvenuta la caduta e preciso che a terra c'erano delle foglie che coprivano parte della pavimentazione. Non so dire le condizioni della piazza perché non ci passo sempre”. Tale ricostruzione è ulteriormente suffragata dalle rappresentazioni fotografiche dei luoghi, dal referto di Pronto Soccorso della Clinica Villa dei Fiori di Acerra, ove è evidenziato che “giunge in PS la paziente trasportata dal servizio 118 per trauma contusivo ginocchio sx per caduta accidentale in strada a causa di dissesto stradale” (cfr. allegati alla citazione), nonché dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata, avendo l'ausiliario Dott. dedotto “1) che la causa delle lesioni è da riportare all'incidente per cui è causa;
Per_3
2) che le lesioni riportate nell'incidente sono compatibili con la dinamica dell'incidente” (cfr. elaborato peritale depositato in data 5/11/21). Acclarato che il sinistro si è verificato a causa di un'anomalia della sede stradale ed avendo l'istante allegato il fatto storico e l'evento dannoso, in applicazione della già richiamata regola di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., era onere del convenuto dimostrare che l'evento si è verificato per caso fortuito. Il tuttavia, si è CP_11 limitato a sostenere che “le caratteristiche del “dislivello” in questione sono tali da escludere la configurabilità di qualunque ipotesi di insidia o trabocchetto”, senza offrire alcuna allegazione concreta a conforto delle proprie asserzioni, omettendo di fornire la prova contraria sull'accadimento del fatto storico o la dimostrazione che la caduta sia avvenuta per caso fortuito. Sempre con riguardo alla dinamica, prive di pregio devono ritenersi le eccezioni sollevate dagli odierni convenuti circa la visibilità del pericolo e la sua evitabilità con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza, posto che, come chiarito anche dalle richiamate dichiarazioni testimoniali, la lastra di basolato sprofondava solo nel momento in cui l'attrice vi poggiava il piede, per effetto del suo peso, sicché la situazione di pericolo non poteva risultare visibile né prevedibile. Per le stesse ragioni non può trovare accoglimento neppure l'eccezione relativa alla circostanza per cui l'attrice, abitando a poca distanza dal luogo teatro del sinistro, sarebbe stata a conoscenza dello stato della strada e dell'insidia, rilevato altresì che, sul punto, la teste ha dichiarato “noi frequentiamo quel bar solo una volta ogni tanto. Non avevamo mai visto in passato che il marciapiede presenta questo pericolo”. Accertata la responsabilità esclusiva del per il sinistro de quo, Controparte_11
è necessario provvedere alla liquidazione dei danni patiti dall'attrice, cui si procederà sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal CTU Dott. , certamente Per_3 condivisibili in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti. Il consulente ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'esame clinico secondo le direttive impartite con i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico. Dall'indagine tecnica svolta possono quindi trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla sussistenza del nesso eziologico fra la dinamica del sinistro e la verificazione dei fatti.
N.R.G. 6675/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 14 Orbene, circa il danno risarcibile, ritiene questo Giudice, sulla scorta della sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale, che il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato. Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto. Se è dimostrato che il soggetto ha subito, altresì, ripercussioni sul piano patrimoniale (spese, perdite, mancati utili) anche tale danno va risarcito;
ove, infine, il fatto sia inquadrabile in una ipotesi di reato ovvero, più in generale, si sia verificata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, andrà risarcito anche il danno non patrimoniale. In tal modo resta esclusa ogni duplicazione risarcitoria in quanto il danno alla capacità di reddito è risarcibile solo se vi sia una specifica incidenza della lesione sulla capacità di guadagno del soggetto. Non viene, cioè, in considerazione il concetto di invalidità incidente sulla capacità lavorativa generica;
solo alla dimostrazione dell'incidenza dell'invalidità sulla capacità lavorativa specifica, consegue il risarcimento del danno patrimoniale lamentato. Alla luce dell'orientamento prospettato, si rileva che parte attrice ha richiesto in maniera assolutamente generica il risarcimento del danno morale, senza tuttavia nulla provare in merito neppure in via presuntiva, ragion per cui andrà risarcita unicamente in relazione al danno alla salute, senza alcuna ulteriore personalizzazione. Dalla consulenza tecnica si evince che le conseguenze derivate dal sinistro sono quantificabili in un grado di invalidità permanente del 6%, a titolo di danno biologico comprensivo di danno estetico, in un'invalidità temporanea totale per giorni 30 e in un'invalidità temporanea parziale al 50% per giorni 30. Si rende opportuno precisare, anche in risposta a quanto dedotto dalla chiamata in causa in sede di comparsa conclusionale, che nell'ipotesi che Controparte_15 ci occupa non può trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, essendo questa specificamente limitata alla materia delle lesioni conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, dovendosi invece applicare le Tabelle di liquidazione del danno biologico elaborate dal Tribunale di Milano nell'anno 2021. Ebbene, tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del sinistro (anni 53) e delle risultanze della richiamata CTU, andranno riconosciuti in favore della € CP_10
7.318,00 per il 6% di invalidità permanente, € 2.970 per 30 giorni di I.T.T. ed € 1.485,00 per 30 giorni di I.T.P. al 50%, il tutto per complessivi € 15.432,00. Venendo alle richieste di rivalutazione monetaria ed interessi, va precisato, quanto alla prima, che i danni sono già stati liquidati all'attualità tramite l'applicazione delle più
N.R.G. 6675/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 15 recenti tabelle a disposizione;
con riferimento alla seconda, invece, si osserva che nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796). Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, questo Giudicante reputa opportuno ordinare il pagamento in favore di degli interessi al tasso CP_10 legale dalla data del sinistro, per cui sull'importo di € 15.432,00 andrà computata l'ulteriore somma di € 309,94 a titolo di interessi compensativi, calcolati sulla sorta capitale prima devalutata, secondo l'indice ISTAT FOI al netto dei tabacchi, alla data del sinistro (13/9/17) - e pari ad € 13.741,76 - e quindi rivalutata annualmente, secondo il medesimo indice, fino alla data della presente decisione, sicché andrà corrisposta la somma complessiva finale, comprensiva di capitale ed interessi compensativi, di € 15.741,94. Dalla data della pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo, infine, sono dovuti gli interessi al tasso legale sulle somme liquidate all'attualità. Anche il pagamento di tutte le somme innanzi precisate è da porsi a carico del
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CP_11
Al momento della costituzione in giudizio l'Ente convenuto ha chiesto (ed ottenuto) di essere autorizzato a chiamare la in forza della polizza n. Controparte_15
0000029623 con la stessa stipulata ed in corso di validità al momento del sinistro. L'Assicurazione non ha in alcun modo contestato la sussistenza dell'invocata garanzia, pur nei limiti risultanti dal contratto ed in relazione alla relativa franchigia, pertanto, in accoglimento della domanda di garanzia, la va condannata a Controparte_15 tenere indenne il di tutte le somme che quest'ultimo è tenuto Controparte_11
a corrispondere in favore dell'attrice, detratta la franchigia di € 2.500,00 Sulle spese di lite. Le spese di lite le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base del decisum, applicando i parametri minimi per la semplicità della controversia. Nei rapporti tra il e la stante Controparte_11 Controparte_15
l'accoglimento della domanda di garanzia inclusiva anche dell'accollo degli esborsi processuali ex art. 1917 c.c., l'assicurazione deve essere condannata a tenere indenne l' dalle spese che quest'ultimo è tenuto a corrispondere in favore CP_14 dell'attrice. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico del . Controparte_11
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 6675/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITA PROFESSIONALE, pendente tra , Parte_1
AVV. , ogni contraria istanza disattesa così provvede: CP_1 CP_1
1. accoglie nei limiti e per le causali di cui in motivazione, la domanda di risarcimento dei danni avanzata da parte attrice e per l'effetto:
2. condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_11 pagamento, in favore di , della complessiva somma di € CP_10
15.741,94, per le causali di cui in motivazione, oltre interessi al tasso legale dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
3. condanna la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_15 tempore, a tenere indenne il , in persona del Sindaco Controparte_11 pro tempore, di tutte le somme che questo è tenuto a corrispondere in favore dell'attrice, di cui al precedente punto, detratta la franchigia di € 2.500,00;
4. condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_11 pagamento, in favore di , delle spese di giudizio che si CP_10 liquidano in € 265,00 per spese ed € 2.738,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario;
5. pone definitivamente a carico del le spese di CTU, Controparte_11 liquidate con decreto del 06/12/2021;
6. condanna la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_15 tempore, a tenere indenne il , in persona del Sindaco Controparte_11 pro tempore, di tutte le somme che questo è tenuta a corrispondere in favore dell'attore, di cui ai precedenti punti 4 e 5. Così deciso in Aversa, il 15/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
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