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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 20/03/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 573/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 573/2022
All'udienza del 20/03/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv PAPINI FRANCESCA .
Il procuratore della parte dichiara che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza ed esprime il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli e d.ssa Laura Tonelli L'avv, Papini discute riportandosi agli atti. Il difensore dichiara di rinunciare a esser presente alla lettura della sentenza Il procuratore della parte dichiara che l'udienza, alla quale ha partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 11.20, in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 573/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Francesca Papini Parte_1 ricorrente contro e CP_1 Controparte_2 contumaci
OGGETTO: rapporto di lavoro e differenze retributive
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 14 luglio 2022 l'odierna ricorrente agiva contro gli odierni resistenti e per tale ragione adiva il Tribunale di Lucca in funzione del Giudice del Lavoro affinché voglia:
“IN VIA PRELIMINARE, dichiarare che tra le parti è intercorso un unico rapporto di lavoro decorrente dal
04/10/2021 al 21/12/2021; per l'effetto,
IN VIA PRINCIPALE, condannare i Sigg.ri e anche in solido tra di loro, al pagamento CP_1 Controparte_2 in favore della Sig.ra ricorrente della somma di € 1.970,45 per i titoli dedotti nella narrativa del ricorso Parte_1 ed analiticamente indicati nel conteggio allegato in calce al presente atto, o della somma che sarà accertata in corso di causa, anche con valutazione equitativa.
Con la rivalutazione per l'effetto del maggior danno patito e patendo in conseguenza della diminuzione del valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., nonché gli interessi maturati e maturandi sulle somme rivalutate.
In particolare, la ricorrente rappresentava quanto di seguito esposto:
1 che il rapporto di lavoro, intercorso tra la ricorrente e i sig.ri e si era articolato su un CP_1 CP_2 arco temporale continuativo, dal 4 ottobre al 21 dicembre 2021, osservando un orario settimanale di 35 ore, senza la sottoscrizione di un regolare contratto, in qualità baby sitter e rivendicava la mancata corresponsione della retribuzione così come prevista dal corrispondente CCNL lavoro domestico;
lamentava la mancata corresponsione della retribuzione a titolo di lavoro straordinario, di non aver goduto delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto, nonché il mancato versamento dei relativi contributi.
Deduceva, infine la presenza di tutti gli indici della subordinazione nel rapporto di lavoro instauratosi tra le parti.
All'odierna udienza, all'esito di istruttoria testimoniale e documentale, la causa una volta discussa veniva decisa come da infrascritto dispositivo.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente occorre ricordare che ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 c.c. grava sull'attore l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio.
Infatti, vi è oramai granitica giurisprudenza in ordine al fatto che per dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato.
Alla luce dell'istruttoria svolta e della documentazione allegata non sono emerse, tuttavia, prove in tal senso.
Nell'espletata istruttoria orale, infatti, sono stati sentiti due testi rispettivamente il padre della ricorrente e una amica della stessa, i quali hanno riferito circostanze apprese de relato sulla base di quanto riferito dalla lavoratrice.
A tal proposito sulla rilevanza ai fini probatori della testimonianza indiretta è utile riportare alcuni arresti giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione: “Le testimonianze indirette avrebbero un certo rilievo all'interno del processo civile, soprattutto con riferimento a circostanze riguardanti la sfera personale della parte. In ogni caso, occorrerebbe distinguere tra le dichiarazioni rese dalle parti al teste e quelle riferite al teste da terzi soggetti (Cass., n.
18709/2021). Con riguardo al primo tipo di dichiarazioni, i testi de relatodepongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa;
con riferimento al secondo tipo di dichiarazioni, gli altri testi, quelli "de relato" in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi [...] la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indirette. Ciononostante, dette deposizioni possono assumere rilievo
2 al fine del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (Cass.,
n. 3137/2016).
Preso atto, sulla base della giurisprudenza sopra esposta, che le dichiarazioni rese dai testi su fatti e circostanze di cui sono stati informati direttamente dalla ricorrente sono nulle, occorre sottolineare che l'unica dichiarazione resa dalla teste circa un'apprensione diretta rispetto a circostanze Testimone_1 riconducibili astrattamente al rapporto di lavoro oggetto di causa è la seguente: “capitava alle volte che le chiedessi dov'era e lei mi inviava delle foto di disegni e mi diceva che era a lavoro”. Dichiarazione di per sé insufficiente a provare alcunché.
Orbene, fermo restando quanto esposto, se si somma il quadro emerso in sede di istruttoria testimoniale con i documenti allegati al ricorso ovvero: il CCNL applicabile;
i conteggi e la lettera raccomandata consegnata ai resistenti e contenente le rivendicazioni avanzate all'interno del ricorso, questo Giudicante non può far altro che ritenere non raggiunta la prova circa l'accertamento del rapporto di lavoro intervenuto tra le parti.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione dei resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 20 marzo 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 573/2022
All'udienza del 20/03/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv PAPINI FRANCESCA .
Il procuratore della parte dichiara che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza ed esprime il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli e d.ssa Laura Tonelli L'avv, Papini discute riportandosi agli atti. Il difensore dichiara di rinunciare a esser presente alla lettura della sentenza Il procuratore della parte dichiara che l'udienza, alla quale ha partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 11.20, in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 573/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Francesca Papini Parte_1 ricorrente contro e CP_1 Controparte_2 contumaci
OGGETTO: rapporto di lavoro e differenze retributive
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 14 luglio 2022 l'odierna ricorrente agiva contro gli odierni resistenti e per tale ragione adiva il Tribunale di Lucca in funzione del Giudice del Lavoro affinché voglia:
“IN VIA PRELIMINARE, dichiarare che tra le parti è intercorso un unico rapporto di lavoro decorrente dal
04/10/2021 al 21/12/2021; per l'effetto,
IN VIA PRINCIPALE, condannare i Sigg.ri e anche in solido tra di loro, al pagamento CP_1 Controparte_2 in favore della Sig.ra ricorrente della somma di € 1.970,45 per i titoli dedotti nella narrativa del ricorso Parte_1 ed analiticamente indicati nel conteggio allegato in calce al presente atto, o della somma che sarà accertata in corso di causa, anche con valutazione equitativa.
Con la rivalutazione per l'effetto del maggior danno patito e patendo in conseguenza della diminuzione del valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., nonché gli interessi maturati e maturandi sulle somme rivalutate.
In particolare, la ricorrente rappresentava quanto di seguito esposto:
1 che il rapporto di lavoro, intercorso tra la ricorrente e i sig.ri e si era articolato su un CP_1 CP_2 arco temporale continuativo, dal 4 ottobre al 21 dicembre 2021, osservando un orario settimanale di 35 ore, senza la sottoscrizione di un regolare contratto, in qualità baby sitter e rivendicava la mancata corresponsione della retribuzione così come prevista dal corrispondente CCNL lavoro domestico;
lamentava la mancata corresponsione della retribuzione a titolo di lavoro straordinario, di non aver goduto delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto, nonché il mancato versamento dei relativi contributi.
Deduceva, infine la presenza di tutti gli indici della subordinazione nel rapporto di lavoro instauratosi tra le parti.
All'odierna udienza, all'esito di istruttoria testimoniale e documentale, la causa una volta discussa veniva decisa come da infrascritto dispositivo.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente occorre ricordare che ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 c.c. grava sull'attore l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio.
Infatti, vi è oramai granitica giurisprudenza in ordine al fatto che per dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato.
Alla luce dell'istruttoria svolta e della documentazione allegata non sono emerse, tuttavia, prove in tal senso.
Nell'espletata istruttoria orale, infatti, sono stati sentiti due testi rispettivamente il padre della ricorrente e una amica della stessa, i quali hanno riferito circostanze apprese de relato sulla base di quanto riferito dalla lavoratrice.
A tal proposito sulla rilevanza ai fini probatori della testimonianza indiretta è utile riportare alcuni arresti giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione: “Le testimonianze indirette avrebbero un certo rilievo all'interno del processo civile, soprattutto con riferimento a circostanze riguardanti la sfera personale della parte. In ogni caso, occorrerebbe distinguere tra le dichiarazioni rese dalle parti al teste e quelle riferite al teste da terzi soggetti (Cass., n.
18709/2021). Con riguardo al primo tipo di dichiarazioni, i testi de relatodepongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa;
con riferimento al secondo tipo di dichiarazioni, gli altri testi, quelli "de relato" in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi [...] la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indirette. Ciononostante, dette deposizioni possono assumere rilievo
2 al fine del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (Cass.,
n. 3137/2016).
Preso atto, sulla base della giurisprudenza sopra esposta, che le dichiarazioni rese dai testi su fatti e circostanze di cui sono stati informati direttamente dalla ricorrente sono nulle, occorre sottolineare che l'unica dichiarazione resa dalla teste circa un'apprensione diretta rispetto a circostanze Testimone_1 riconducibili astrattamente al rapporto di lavoro oggetto di causa è la seguente: “capitava alle volte che le chiedessi dov'era e lei mi inviava delle foto di disegni e mi diceva che era a lavoro”. Dichiarazione di per sé insufficiente a provare alcunché.
Orbene, fermo restando quanto esposto, se si somma il quadro emerso in sede di istruttoria testimoniale con i documenti allegati al ricorso ovvero: il CCNL applicabile;
i conteggi e la lettera raccomandata consegnata ai resistenti e contenente le rivendicazioni avanzate all'interno del ricorso, questo Giudicante non può far altro che ritenere non raggiunta la prova circa l'accertamento del rapporto di lavoro intervenuto tra le parti.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione dei resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 20 marzo 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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