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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/07/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PATTI sezione civile VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 3 luglio 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 239/2024 R.G.A.C., promossa da (C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Salvatore Cinnera Martino (pec:
– fax 086.31835290), ed elettivamente Email_1 domiciliato presso il suo studio in Sant'Agata di Militello, via San Giuseppe n. 51, attore in riassunzione, contro
e Controparte_1 [...]
, in persona dei legali rappresentati pro tempore, Controparte_2 rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1 presso i cui uffici sono domiciliate per legge, in via dei Mille, is. 221, n. 65 (p.e.c.: – fax 090674168), Email_2 convenute in riassunzione, (C.F. - P. Iva Controparte_3 P.IVA_1
), in persona del Sindaco pro tempore, P.IVA_2 convenuto contumace, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione/agli atti esecutivi;
è presente l'avv. Francesco Balletta in sostituzione dell'avv. Cinnera, il quale precisa le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti di causa e chiede la vittoria delle spese e dei compensi con richiesta di distrazione in favore dell'avv. Cinnera. Nessuno è comparso per le altre parti. L'avv. Balletta, su invito del giudice, discute oralmente la causa riportandosi in atti. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 28 febbraio 2024, Parte_1
ha premesso che: aveva proposto opposizione all'esecuzione
[...] avverso l'atto di pignoramento presso terzi, notificato ai sensi degli artt. 48 bis e 72 bis del D.P.R. n. 602/1973, a mezzo del quale l'
[...]
aveva pignorato le somme ad esso dovute dal Controparte_4 [...]
, per la riscossione di crediti pari ad euro CP_3 CP_3
136.734,62; con tale atto era stato introdotto il giudizio n. 143/2023 R.G.E. del Tribunale di Patti;
gli avvisi di accertamento presupposti avevano ad oggetto debiti tributari relativi a Iva, ed Irap per gli anni 2010, 2011, CP_5
2012 e 2016, oltre a interessi e sanzioni che l' Parte_2 aveva omesso di pagare;
nel procedimento
[...] sommario, l' aveva dato atto di avere erroneamente iscritte a ruolo CP_1 somme per euro 133.507,77, portate dai primi tre avvisi di accertamento indicati nel pignoramento opposto, insistendo per la condanna al pagamento della residua somma di euro 2.885,49, portata dall'ultimo avviso di accertamento ivi pure indicato;
con sentenza n. 3712/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, emessa nelle more, era strato dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere in relazione agli avvisi di accertamento n. n. CodiceFiscale_2
e n. accogliendo, per il resto CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4 il ricorso ed annullando il residuo atto impugnato;
con ordinanza del 25 gennaio 2024, il giudice dell'esecuzione, preso atto dell'annullamento d'ufficio degli atti presupposti e dell'annullamento dell'ulteriore atto residuo da parte della Corte tributaria, aveva sospeso l'esecuzione fissando il termine per la riassunzione e compensando le spese. Ciò premesso, l'opponente ha riassunto il giudizio di merito dinnanzi al Tribunale evidenziando che la convenuta aveva riconosciuto la CP_1 fondatezza delle eccezioni dell'opponente, confessando che erano state erroneamente iscritte a ruolo somme per euro 133.507,77 e che, inoltre, era stata riconosciuta fondata “in toto” l'opposizione sospendendo l'esecuzione anche per la residua somma di euro 2.885,49. Ha chiesto la dichiarazione di illegittimità dell'esecuzione intrapresa nei suoi confronti, ordinando al Comune di lo svincolo delle somme pignorate, con Controparte_3 riforma dell'ordinanza del 25 gennaio 2024 nella parte in cui aveva compensato le spese con vittoria delle stesse anche per la presente fase di merito. Con comparsa di risposta depositata in data 18 aprile 2024, si è costituita l' provinciale di e l' Controparte_1 CP_1 [...]
chiedendo: in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di Controparte_2 giurisdizione in favore del Giudice Tributario;
in via preliminare, dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere a fronte dell'intervenuta estinzione parziale del credito oggetto di causa;
nel merito, rigettare il ricorso nella sua interezza, con vittoria di spese e onorari di causa. Il , seppure regolarmente convenuto quale Controparte_3 terzo pignorato, non si è costituito. Ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. Quanto alla giurisdizione, occorre richiamare la norma secondo la quale
“Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonche' gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica” (art. 2 D. Lgs. n. 546/1992). Ciò che consente anche l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto adesso consentito a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 57 del D.P.R. n. 902/1973, il cui primo comma è stato appunto dichiarato illegittimo “nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile” (Corte Costituzionale, sentenza 31 maggio 2018, n. 114). È pacifico, dunque, che “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (Cassazione civile, sez. un., 14/04/2020, n. 7822). Ciò posto, in merito alla richiesta di declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere, con spese “a carico della parte che le ha anticipate”, si osserva che, come conferma la stessa convenuta (v. comparsa e , pagg. 2 e 3), sia il parziale annullamento delle somme staggite CP_7 con il pignoramento, sia la riduzione dello stesso, sono stati disposti dopo il deposito e la notificata dell'atto di opposizione all'esecuzione. Pertanto, nel caso di declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere, in virtù dell'intervenuto riconoscimento da parte dell'Agenzia delle ragioni dell'attore, dovrà anche applicarsi il principio della soccombenza virtuale e, di conseguenza, condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite. In particolare, non può neanche trovare applicazione l'invocato art. 46, comma 3, d.lgs. 546/92, secondo cui le spese restano a carico di chi le ha anticipate, in quanto relativo alle ipotesi di estinzione ovvero annullamento della pretesa tributaria per legge, non anche ai casi, come nella specie, di autoannullamento delle pretese d'ufficio non dipendenti da apposita normativa di sgravio. Si rileva, peraltro, che tale norma non è stata applicata neanche nel giudizio tributario nel caso in esame (v. sentenza n. 3712/2023 Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina). Deve, dunque, applicarsi il principio della soccombenza virtuale operante nelle ipotesi di cessata materia del contendere. Nella specie, in particolare, va considerato soccombente virtuale l' CP_1 convenuta che ha riconosciuto di avere annullato gli atti prodromici in autotutela dopo la notifica del pignoramento opposto riconoscendo, peraltro, le ragioni dell'opponente concernenti il fatto che gli avvisi si riferivano a periodi in cui l'opponente non rivestiva la qualità di legale rappresentante dell' alla quale si riferivano i crediti tributari. Parte_2
Infine, si precisa che la sentenza n. 3712/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina ha annullato anche il residuo avviso di accertamento n. TYX04H102852/2018 dell'importo di euro 2.885,49. Con riferimento a tale avviso, vanno condivise le motivazioni della sentenza tributaria che si richiamano: “E' circostanza documentata (e della quale da atto la stessa parte resistente), che l'avviso di accertamento in esame è stato impugnato dal ricorrente e, avverso la sentenza di rigetto del ricorso, è stato proposto appello, ancora pendente. Orbene, come dedotto in seno al secondo motivo di ricorso, tale circostanza avrebbe dovuto condurre l'ente impositore a procedere alla formazione di un “ruolo provvisorio” e ciò in ossequio al chiaro disposto dell'art. 15 comma 1 del D.P.R. 602/73 (titolato “Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi”) il quale prevede che “Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonche' i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati. Ne consegue, per l'aspetto in esame, la illegittimità della intimazione impugnata, la quale, per la norma richiamata, non poteva fondarsi sull'atto di accertamento ancora sub judice e, dunque, non definitivo”. Per quanto esposto, va dichiarata la cessata materia del contendere con riferimento alla parte delle somme richieste a mezzo del pignoramento ex artt. 72bis e 48bis d.P.R n. 602/1973, e trasfuse negli Avvisi di Accertamento Esecutivo n. 89516012646229000001, n. 89516012793048005001, n. 89518013544549002001, oggetto di annullamento parziale dell'ente impositore in data 10 maggio 2023 e va, per il resto, dichiarata l'illegittimità del pignoramento opposto con riferimento all'atto residuo, dichiarando svincolate le somme pignorate presso il Comune di . Controparte_3
La domanda di cui all'art. 96 c.p.c. proposta dall'opponente va rigettata atteso lo sgravio adottato in corso di causa dall' e, dunque, l'assenza CP_1 di dolo o mala fede, presupposti che comunque devono sussistere per tutte le ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c.. Nei rapporti tra l'opponente e le convenute costituite, le spese di lite di entrambe le fasi (camerale cautelare e di merito), anche sulla base della soccombenza virtuale, vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi atteso il rigetto della domanda di cui all'art. 96 c.p.c. e la declaratoria di parziale cessata materia del contendere, la semplicità delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria non espletata, in base al valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00) seguono la soccombenza. Non si provvede alla distrazione delle spese in favore dell'avv. Cinnera, in quanto la dichiarazione di rito di cui all'art. 93 c.p.c. non è stata resa dal difensore con procura. Le spese di lite, nei rapporti tra l'attore in riassunzione ed il Comune contumace vanno compensate in ragione dell'assenza di contrapposizione tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 239/2024 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_3
- dichiara la cessata materia del contendere con riferimento al pignoramento ex artt. 72bis e 48bis d.P.R n. 602/1973, relativo ai seguenti Avvisi di Accertamento Esecutivo: n. 89516012646229000001; n. 89516012793048005001; n. 89518013544549002001, oggetto di annullamento parziale dell'ente impositore in data 10 maggio 2023;
- dichiara l'illegittimità del pignoramento opposto con riferimento all'atto residuo, dichiarando svincolate le somme pignorate presso il Comune di;
Controparte_3
- rigetta la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. proposta dall'attore in riassunzione;
- condanna le Agenzie convenute al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese del giudizio di entrambe le fasi (camerale e di merito) che liquida in: euro 2.613,00 per compensi della fase cautelare camerale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute;
euro 786,00 per esborsi della presente fase di merito;
euro 4.217,00 per compensi del giudizio di merito, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute. Compensa le spese di lite nei rapporti tra l'attore in riassunzione ed il Comune contumace.
Il Giudice (dott.ssa Serena Andaloro)
– fax 086.31835290), ed elettivamente Email_1 domiciliato presso il suo studio in Sant'Agata di Militello, via San Giuseppe n. 51, attore in riassunzione, contro
e Controparte_1 [...]
, in persona dei legali rappresentati pro tempore, Controparte_2 rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1 presso i cui uffici sono domiciliate per legge, in via dei Mille, is. 221, n. 65 (p.e.c.: – fax 090674168), Email_2 convenute in riassunzione, (C.F. - P. Iva Controparte_3 P.IVA_1
), in persona del Sindaco pro tempore, P.IVA_2 convenuto contumace, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione/agli atti esecutivi;
è presente l'avv. Francesco Balletta in sostituzione dell'avv. Cinnera, il quale precisa le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti di causa e chiede la vittoria delle spese e dei compensi con richiesta di distrazione in favore dell'avv. Cinnera. Nessuno è comparso per le altre parti. L'avv. Balletta, su invito del giudice, discute oralmente la causa riportandosi in atti. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 28 febbraio 2024, Parte_1
ha premesso che: aveva proposto opposizione all'esecuzione
[...] avverso l'atto di pignoramento presso terzi, notificato ai sensi degli artt. 48 bis e 72 bis del D.P.R. n. 602/1973, a mezzo del quale l'
[...]
aveva pignorato le somme ad esso dovute dal Controparte_4 [...]
, per la riscossione di crediti pari ad euro CP_3 CP_3
136.734,62; con tale atto era stato introdotto il giudizio n. 143/2023 R.G.E. del Tribunale di Patti;
gli avvisi di accertamento presupposti avevano ad oggetto debiti tributari relativi a Iva, ed Irap per gli anni 2010, 2011, CP_5
2012 e 2016, oltre a interessi e sanzioni che l' Parte_2 aveva omesso di pagare;
nel procedimento
[...] sommario, l' aveva dato atto di avere erroneamente iscritte a ruolo CP_1 somme per euro 133.507,77, portate dai primi tre avvisi di accertamento indicati nel pignoramento opposto, insistendo per la condanna al pagamento della residua somma di euro 2.885,49, portata dall'ultimo avviso di accertamento ivi pure indicato;
con sentenza n. 3712/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, emessa nelle more, era strato dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere in relazione agli avvisi di accertamento n. n. CodiceFiscale_2
e n. accogliendo, per il resto CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4 il ricorso ed annullando il residuo atto impugnato;
con ordinanza del 25 gennaio 2024, il giudice dell'esecuzione, preso atto dell'annullamento d'ufficio degli atti presupposti e dell'annullamento dell'ulteriore atto residuo da parte della Corte tributaria, aveva sospeso l'esecuzione fissando il termine per la riassunzione e compensando le spese. Ciò premesso, l'opponente ha riassunto il giudizio di merito dinnanzi al Tribunale evidenziando che la convenuta aveva riconosciuto la CP_1 fondatezza delle eccezioni dell'opponente, confessando che erano state erroneamente iscritte a ruolo somme per euro 133.507,77 e che, inoltre, era stata riconosciuta fondata “in toto” l'opposizione sospendendo l'esecuzione anche per la residua somma di euro 2.885,49. Ha chiesto la dichiarazione di illegittimità dell'esecuzione intrapresa nei suoi confronti, ordinando al Comune di lo svincolo delle somme pignorate, con Controparte_3 riforma dell'ordinanza del 25 gennaio 2024 nella parte in cui aveva compensato le spese con vittoria delle stesse anche per la presente fase di merito. Con comparsa di risposta depositata in data 18 aprile 2024, si è costituita l' provinciale di e l' Controparte_1 CP_1 [...]
chiedendo: in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di Controparte_2 giurisdizione in favore del Giudice Tributario;
in via preliminare, dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere a fronte dell'intervenuta estinzione parziale del credito oggetto di causa;
nel merito, rigettare il ricorso nella sua interezza, con vittoria di spese e onorari di causa. Il , seppure regolarmente convenuto quale Controparte_3 terzo pignorato, non si è costituito. Ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. Quanto alla giurisdizione, occorre richiamare la norma secondo la quale
“Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonche' gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica” (art. 2 D. Lgs. n. 546/1992). Ciò che consente anche l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto adesso consentito a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 57 del D.P.R. n. 902/1973, il cui primo comma è stato appunto dichiarato illegittimo “nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile” (Corte Costituzionale, sentenza 31 maggio 2018, n. 114). È pacifico, dunque, che “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (Cassazione civile, sez. un., 14/04/2020, n. 7822). Ciò posto, in merito alla richiesta di declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere, con spese “a carico della parte che le ha anticipate”, si osserva che, come conferma la stessa convenuta (v. comparsa e , pagg. 2 e 3), sia il parziale annullamento delle somme staggite CP_7 con il pignoramento, sia la riduzione dello stesso, sono stati disposti dopo il deposito e la notificata dell'atto di opposizione all'esecuzione. Pertanto, nel caso di declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere, in virtù dell'intervenuto riconoscimento da parte dell'Agenzia delle ragioni dell'attore, dovrà anche applicarsi il principio della soccombenza virtuale e, di conseguenza, condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite. In particolare, non può neanche trovare applicazione l'invocato art. 46, comma 3, d.lgs. 546/92, secondo cui le spese restano a carico di chi le ha anticipate, in quanto relativo alle ipotesi di estinzione ovvero annullamento della pretesa tributaria per legge, non anche ai casi, come nella specie, di autoannullamento delle pretese d'ufficio non dipendenti da apposita normativa di sgravio. Si rileva, peraltro, che tale norma non è stata applicata neanche nel giudizio tributario nel caso in esame (v. sentenza n. 3712/2023 Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina). Deve, dunque, applicarsi il principio della soccombenza virtuale operante nelle ipotesi di cessata materia del contendere. Nella specie, in particolare, va considerato soccombente virtuale l' CP_1 convenuta che ha riconosciuto di avere annullato gli atti prodromici in autotutela dopo la notifica del pignoramento opposto riconoscendo, peraltro, le ragioni dell'opponente concernenti il fatto che gli avvisi si riferivano a periodi in cui l'opponente non rivestiva la qualità di legale rappresentante dell' alla quale si riferivano i crediti tributari. Parte_2
Infine, si precisa che la sentenza n. 3712/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina ha annullato anche il residuo avviso di accertamento n. TYX04H102852/2018 dell'importo di euro 2.885,49. Con riferimento a tale avviso, vanno condivise le motivazioni della sentenza tributaria che si richiamano: “E' circostanza documentata (e della quale da atto la stessa parte resistente), che l'avviso di accertamento in esame è stato impugnato dal ricorrente e, avverso la sentenza di rigetto del ricorso, è stato proposto appello, ancora pendente. Orbene, come dedotto in seno al secondo motivo di ricorso, tale circostanza avrebbe dovuto condurre l'ente impositore a procedere alla formazione di un “ruolo provvisorio” e ciò in ossequio al chiaro disposto dell'art. 15 comma 1 del D.P.R. 602/73 (titolato “Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi”) il quale prevede che “Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonche' i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati. Ne consegue, per l'aspetto in esame, la illegittimità della intimazione impugnata, la quale, per la norma richiamata, non poteva fondarsi sull'atto di accertamento ancora sub judice e, dunque, non definitivo”. Per quanto esposto, va dichiarata la cessata materia del contendere con riferimento alla parte delle somme richieste a mezzo del pignoramento ex artt. 72bis e 48bis d.P.R n. 602/1973, e trasfuse negli Avvisi di Accertamento Esecutivo n. 89516012646229000001, n. 89516012793048005001, n. 89518013544549002001, oggetto di annullamento parziale dell'ente impositore in data 10 maggio 2023 e va, per il resto, dichiarata l'illegittimità del pignoramento opposto con riferimento all'atto residuo, dichiarando svincolate le somme pignorate presso il Comune di . Controparte_3
La domanda di cui all'art. 96 c.p.c. proposta dall'opponente va rigettata atteso lo sgravio adottato in corso di causa dall' e, dunque, l'assenza CP_1 di dolo o mala fede, presupposti che comunque devono sussistere per tutte le ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c.. Nei rapporti tra l'opponente e le convenute costituite, le spese di lite di entrambe le fasi (camerale cautelare e di merito), anche sulla base della soccombenza virtuale, vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi atteso il rigetto della domanda di cui all'art. 96 c.p.c. e la declaratoria di parziale cessata materia del contendere, la semplicità delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria non espletata, in base al valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00) seguono la soccombenza. Non si provvede alla distrazione delle spese in favore dell'avv. Cinnera, in quanto la dichiarazione di rito di cui all'art. 93 c.p.c. non è stata resa dal difensore con procura. Le spese di lite, nei rapporti tra l'attore in riassunzione ed il Comune contumace vanno compensate in ragione dell'assenza di contrapposizione tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 239/2024 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_3
- dichiara la cessata materia del contendere con riferimento al pignoramento ex artt. 72bis e 48bis d.P.R n. 602/1973, relativo ai seguenti Avvisi di Accertamento Esecutivo: n. 89516012646229000001; n. 89516012793048005001; n. 89518013544549002001, oggetto di annullamento parziale dell'ente impositore in data 10 maggio 2023;
- dichiara l'illegittimità del pignoramento opposto con riferimento all'atto residuo, dichiarando svincolate le somme pignorate presso il Comune di;
Controparte_3
- rigetta la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. proposta dall'attore in riassunzione;
- condanna le Agenzie convenute al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese del giudizio di entrambe le fasi (camerale e di merito) che liquida in: euro 2.613,00 per compensi della fase cautelare camerale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute;
euro 786,00 per esborsi della presente fase di merito;
euro 4.217,00 per compensi del giudizio di merito, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute. Compensa le spese di lite nei rapporti tra l'attore in riassunzione ed il Comune contumace.
Il Giudice (dott.ssa Serena Andaloro)