Art. 2.
L' articolo 33 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , e' integrato con i seguenti commi:
"Ai fini del pagamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori pagati o altrimenti soddisfatti agli assicuratori nel secondo semestre dell'anno 1962, gli stessi sono tenuti a presentare all'Ufficio del registro competente, entro il 31 agosto dello stesso anno e con le modalita' di cui all'articolo 9, una denuncia dei premi ed accessori, distinti per categorie di assicurazioni e contratti di rendita vitalizia, che si presume possano essere incassati durante tale semestre.
Sulla base della denunzia l'Ufficio del registro procede alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il semestre stesso, la quale deve essere corrisposta in due rate eguali scadenti il 15 settembre e il 15 dicembre dell'anno 1962.
La liquidazione definitiva dell'imposta sara' effettuata sulla base della denunzia dei premi ed accessori che gli assicuratori debbono presentare, a termini e per gli effetti del predetto articolo 9, entro il 31 maggio 1963. Nella denunzia dovranno essere distintamente indicati i premi ed accessori incassati nel primo e nel secondo semestre 1962.
Le eventuali differenze risultanti a debito o a credito dell'assicuratore dalla liquidazione definitiva saranno conteggiare sulla rata trimestrale scadente il 15 giugno 1963 relativa al pagamento dell'imposta liquidata in via provvisoria per tale anno.
Per il pagamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori pagati o altrimenti soddisfatti agli assicuratori lino a tutto il 30 giugno 1962 restano ferme le disposizioni dell' articolo 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281 ; per i premi ed accessori incassati entro il sopraddetto termine ed iscritti nel registro dei premi successivamente al termine stesso, gli assicuratori sono tenuti a presentare una denunzia complementare entro il 30 settembre 1962 corrispondendo l'imposta relativa nei 15 giorni successivi. Restano altresi' ferme le disposizioni degli articoli 6 e 28 del citato regio decreto n. 3281 per le assicurazioni marittime ed aeree e per i contratti di rendita vitalizia stipulati fino a tutto il 30 giugno 1962".
L' articolo 33 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , e' integrato con i seguenti commi:
"Ai fini del pagamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori pagati o altrimenti soddisfatti agli assicuratori nel secondo semestre dell'anno 1962, gli stessi sono tenuti a presentare all'Ufficio del registro competente, entro il 31 agosto dello stesso anno e con le modalita' di cui all'articolo 9, una denuncia dei premi ed accessori, distinti per categorie di assicurazioni e contratti di rendita vitalizia, che si presume possano essere incassati durante tale semestre.
Sulla base della denunzia l'Ufficio del registro procede alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il semestre stesso, la quale deve essere corrisposta in due rate eguali scadenti il 15 settembre e il 15 dicembre dell'anno 1962.
La liquidazione definitiva dell'imposta sara' effettuata sulla base della denunzia dei premi ed accessori che gli assicuratori debbono presentare, a termini e per gli effetti del predetto articolo 9, entro il 31 maggio 1963. Nella denunzia dovranno essere distintamente indicati i premi ed accessori incassati nel primo e nel secondo semestre 1962.
Le eventuali differenze risultanti a debito o a credito dell'assicuratore dalla liquidazione definitiva saranno conteggiare sulla rata trimestrale scadente il 15 giugno 1963 relativa al pagamento dell'imposta liquidata in via provvisoria per tale anno.
Per il pagamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori pagati o altrimenti soddisfatti agli assicuratori lino a tutto il 30 giugno 1962 restano ferme le disposizioni dell' articolo 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281 ; per i premi ed accessori incassati entro il sopraddetto termine ed iscritti nel registro dei premi successivamente al termine stesso, gli assicuratori sono tenuti a presentare una denunzia complementare entro il 30 settembre 1962 corrispondendo l'imposta relativa nei 15 giorni successivi. Restano altresi' ferme le disposizioni degli articoli 6 e 28 del citato regio decreto n. 3281 per le assicurazioni marittime ed aeree e per i contratti di rendita vitalizia stipulati fino a tutto il 30 giugno 1962".