Art. 20.
Nel caso di ritardo nell'arrivo dei treni e dei piroscafi ai punti estremi della corsa, quando il ritardo non e' inferiore alla mezz'ora, per il relativo periodo, in luogo dell'indennita' di cui ai numeri 1 e 2 del precedente articolo 19, compete una indennita' uguale a quella stabilita dall'articolo 9 per il servizio straordinario, nonche', quando nel sia il caso, dall'articolo 17, per il servizio serale e notturno.
Nel caso di ritardo nell'arrivo dei treni e dei piroscafi ai punti estremi della corsa, quando il ritardo non e' inferiore alla mezz'ora, per il relativo periodo, in luogo dell'indennita' di cui ai numeri 1 e 2 del precedente articolo 19, compete una indennita' uguale a quella stabilita dall'articolo 9 per il servizio straordinario, nonche', quando nel sia il caso, dall'articolo 17, per il servizio serale e notturno.